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pensione reversibilita - Associazione OLTRE NOI... LA VITA
LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ (O AI SUPERSTITI)
La pensione di reversibilità (introdotta in Italia nel 1939 con il Rdl. n. 636) spetta ai:
•
Superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità,
•
Superstiti dell’assicurato, che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti
contributivi. In questo caso la pensione è anche definita “indiretta”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per i superstiti di un pensionato la reversibilità non è subordinata ad alcun requisito contributivo.
In caso di decesso di un assicurato non ancora pensionato, invece, è richiesto che il lavoratore abbia
maturato almeno 15 anni di contributi oppure risultino versati a suo favore (alla data del decesso) cinque
anni di contributi, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.
BENEFICIARI
Coniuge e figli possono concorrere tra loro al diritto alla pensione di reversibilità e possono averla anche se
titolari di pensione diretta.
Gli altri familiari possono ottenerla solo quando non ne hanno diritto coniuge o figli, e all’ulteriore
condizione di non essere titolari di altra pensione.
1.
CONIUGE
2.
FIGLI O EQUIPARATI
2.1 - MINORI –
Ai figli minori di 18 anni la pensione spetta anche se non sono a carico del genitore deceduto ed anche se,
al momento del decesso del genitore, prestano attività lavorativa autonoma o subordinata.
2.2 - STUDENTI - (vedi tab. A)
I figli di età superiore ai 18 anni hanno diritto alla reversibilità fino al 21° anno, qualora frequentino una
scuola media o professionale e per tutto il corso legale della stessa, ma non oltre il 26° anno di età qualora
siano iscritti all’università.
In questo caso, la pensione spetta a condizione che essi, alla data del decesso del genitore, siano a suo carico.
E’ causa di esclusione dal diritto lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, anche se come
apprendisti, qualunque sia il reddito ricavato.
Tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa n. 42/99, ha stabilito che non perde la
reversibilità chi svolga piccoli lavori da cui ricava un reddito modesto (Euro 103,29 mensili).
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I criteri seguiti attualmente dall'INPS per valutare il requisito del carico per i figli ed equiparati
maggiorenni studenti, il limite di reddito considerato è pari all'importo del trattamento minimo maggiorato
del 30 %; per il 2010 il limite è di € 599,26 mensili".
Tabella “A” - REVERSIBILITA’: FIGLI BENEFICIARI
Categoria
Età
Minori
Studenti
Universitari
Inabili
Fino a 18 anni
Fino a 21 anni
Fino a 26 anni
Frequenza scuola
Media inferiore o superiore
Università (e istituti parificati)
Carico
Presunto
Effettivo
Effettivo
Effettivo
2.3 - INABILI
Per i figli che alla data del decesso del genitore siano inabili (da intendersi come assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) non vi sono limiti di età per il diritto alla pensione di
reversibilità.
Il diritto sussiste anche nei confronti dei figli minori che siano riconosciuti inabili in data successiva al
decesso del genitore, ma prima del compimento del 18 ° anno.
Non è richiesta l’inabilità totale, ma solo incapacità, in concreto, di applicarsi ad un lavoro produttivo di
adeguato profitto.
La Cassazione con le sentenze numeri 9157/2003 e 12765/2004 ha precisato che (secondo la disciplina
dell’art. 39 Dpr. N. 818/57 e perciò prima dell’introduzione del più restrittivo criterio di cui all’art. 8 L. 12
giugno 1984 n222) il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti del pensionato inabili ad
un proficuo lavoro per grave infermità psichica o mentale postulava non la totale inabilità, ma (“anche nel
mancato raggiungimento di una riduzione del 100% della astratta capacità di lavoro”) la concreta
impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad una attività lavorativa
utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. L’accertamento del
requisito dell’inabilità presuppone una indagine molto accurata sull’usura psicofisica che una eventuale
attività lavorativa potrebbe provocare all’interessato, tenuto conto che detta attività deve svolgersi senza
compromettere la dignità della persona umana”.
L’accertamento del requisito della “inabilità” (di cui all’art. 8 della legge 222 del 1984) richiesto ai fini del
riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve
essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali
energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da
verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del 100% della astratta capacità di
lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36 cost. e
tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico.
Per i figli inabili non è motivo di preclusione al riconoscimento essere titolari di altra pensione o che
essi percepiscano altro reddito nei limiti stabiliti (vedi par. “Vivenza a carico”).
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VIVENZA A CARICO
Il requisito della vivenza a carico si intende soddisfatto, secondo la legge, “ quando il lavoratore deceduto
provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare”.
La Giurisprudenza ha poi chiarito che non è necessario un completo mantenimento, essendo sufficiente che
l’aiuto economico, per la sua costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del
mantenimento.
Particolare rilevanza nella valutazione della situazione del nucleo familiare, secondo l’INPS assumono i
seguenti elementi:
•
la convivenza cioè l’effettiva comunione di tetto e di mensa. Per il figlio superstite convivente, di
norma, si può prescindere dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la
verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica;
•
la non convivenza. Nel caso di figlio non convivente va verificata sia la condizione della “non
autosufficienza economica” che quella del “mantenimento abituale”.
Per il requisito di “mantenimento abituale” bisogna accertare, anche attraverso un esame comparativo dei
redditi del dante causa e del superstite, se il defunto concorreva effettivamente in maniera rilevante e
continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.
Per i decessi successivi al 31 ottobre 2000 la non autosufficienza, in caso di figli maggiorenni inabili,
viene valutata secondo il criterio e i limiti per il diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili
totali. Quindi si prendono in considerazione solo i redditi assoggettabili all’IRPEF.
Ai fini della verifica della “non autosufficienza economica” concorre:
• L’importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti destinatari della
disposizione relativa all’attività svolta ai fini terapeutici;
• Figlio inabile coniugato (redditi propri e quelli del coniuge soggetti a IRPEF);
• Nell’ipotesi di figlio inabile, titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso di uno dei
genitori, che presenti domanda per analoga prestazione a seguito del decesso del genitore superstite,
l’importo della pensione di cui è già titolare deve essere considerato ai fini della corretta valutazione
del requisito della non autosufficienza economica, per conseguire l’eventuale diritto ad altra
pensione di reversibilità.
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LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO A PENSIONE
A FIGLI MAGGIORENNI INABILI
Anno 2003
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
13.103,20
13.430,78
13.739,69
13.973,26
14.238,75
14.480,81
14.886,28
15.154,24
Per i figli maggiorenni inabili che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
necessitino di un’assistenza continua, il predetto limite è aumentato dell’importo dell’assegno di
accompagnamento.
Per l’anno 2010 tale importo è pari ad € 1.743,32 mensili (€ 15.154,24 diviso 12 mesi più assegno di
accompagnamento mensile pari ad € 480,47).
PERSONE SVANTAGGIATE E ATTIVITA’ RETRIBUITA
L’attività retribuita svolta ai sensi dell’art. 4, legge n. 381/1991, da invalidi, ex degenti di istituti
psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, presso i
cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento
lavorativo delle predette persone, non costituisce causa ostativa al riconoscimento all’erogazione della
pensione ai superstiti, considerando che la predetta attività ha funzioni essenzialmente terapeutiche.
FIGLI INABILI MAGGIORENNI E ATTIVITA’ LAVORATIVA
(D.L. 30 dicembre 2007 n. 248 convertito in Legge 28 febbraio 2008 n° 31)
A seguito di tale provvedimento, i figli maggiorenni inabili, beneficiari di pensione di reversibilità o
superstiti, hanno la possibilità di svolgere attività lavorativa senza perdere il diritto alla pensione quali
superstiti, sempre che mantengano il requisito della non “autosufficienza economica”.
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Personalità giuridica (Dgr del 21.1.2000 n. 6/47785)
In proposito le norme prevedono quanto segue:
•
L’attività lavorativa abbia finalità terapeutica.
•
L’attività sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero cooperative o datori di lavoro che
abbiano stipulato convenzioni previste dalla normativa vigente.
La durata dell’attività lavorativa non sia superiore a 25 ore settimanali.
•
•
Il trattamento economico non può essere inferiore all’importo del trattamento minimo delle
pensioni maggiorato del 30 %.
L’attività svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione
sociale.
Tali caratteristiche sono accertate dall’Istituto che eroga la prestazione pensionistica attraverso i suoi Centri
medico legali.
Le norme hanno effetto dal 31 dicembre 2007 per i decessi intervenuti a decorrere dalla predetta data.
Per i decessi intervenuti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 2007 la nuova disciplina si rende
applicabile a tutte le pensioni ai superstiti liquidate a favore di figli maggiorenni inabili per i lavori avviati
dopo il 30 dicembre 2007. (Per tali casi rimangono in vigore le istruzioni impartite con circolare n. 137 del
10 luglio 2001. Pertanto il diritto alla pensione ai superstiti permane a favore dei figli inabili riconosciuti
dall’Istituto che svolgano attività lavorativa presso cooperative sociali o laboratori protetti ancorché il
rapporto di lavoro abbia durata superiore alle 25 ore settimanali).
2.4 - FIGLI EQUIPARATI
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati:
• i figli adottivi e affidati;
• i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
• i figli naturali non riconoscibili quando nei loro confronti il genitore era tenuto al mantenimento o
agli alimenti in virtù di sentenza, nonché i figli non riconoscibili che hanno ottenuto l’assegno
vitalizio;
• i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto.
2.5 - ADOTTATI
Gli adottati con “adozione ordinaria”, gli affiliati e gli affidati possono ricevere due pensioni di reversibilità
o indiretta: dagli adottanti, affilianti e affidatari e dai genitori naturali. Gli adottati con “adozione speciale”
possono invece avere una sola pensione in quanto per loro cessa ogni rapporto verso la famiglia di origine.
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3 - GENITORI
Qualora non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur essendoci, essi non abbiano diritto alla pensione
di reversibilità, questa può spettare ai genitori (o equiparati) del lavoratore deceduto.
I genitori hanno diritto alla pensione a condizione che, alla data del decesso del figlio, abbiano
compiuto il 65 ° anno di età, che siano a carico del lavoratore deceduto e che non siano titolari di
pensione diretta o indiretta. Non costituisce, tuttavia, causa di impedimento la pensione (o l’assegno) sociale
che, peraltro, vengono conseguentemente revocati, salvo che derivino da invalidità civile al 100% o la
fruizione di una pensione di guerra o assistenziale.
4 - FRATELLI E SORELLE
I fratelli e le sorelle hanno diritto alla reversibilità solo quando manchino il coniuge, i figli ed i genitori o
quando, pur esistendo, essi non ne abbiano titolo.
Il diritto è subordinato, poi, alle seguenti condizioni, che devono tutte coesistere alla data del decesso del
lavoratore:
A) che non siano coniugati. Il requisito è soddisfatto anche se lo erano stati in precedenza e poi sono
diventati liberi per divorzio o vedovanza.
B) che non siano pensionati. Anche in questo caso non hanno, a questo fine, rilevanza le pensioni sociali,
di guerra o assistenziali.
C) che siano inabili anche se minori di18 anni.
Per i fratelli e le sorelle, la perdita anche di uno solo dei requisiti sopraddetti è motivo di immediata revoca
della pensione.
MISURA (vedi tab. B)
La pensione ai superstiti viene corrisposta agli aventi diritto nelle seguenti aliquote percentuali della
pensione spettante al dante causa:
•
60% al coniuge, o al figlio quando, mancando il coniuge, è l’unico avente diritto;
•
20 % a ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge, ed il 40%, se hanno diritto solo i figli
(comunque la pensione non può essere inferiore al 60 % della pensione del dante causa). Quando ne è
beneficiario solo un figlio minore, studente, o inabile, l’aliquota della pensione di reversibilità con
decorrenza successiva al 17 agosto 1995, è elevata al 70% (dal precedente 60 %);
•
15 % per i genitori, i fratelli e le sorelle.
In ogni caso, qualora ricorrano più superstiti, la reversibilità non può essere superiore al 100% della
pensione diretta; in tale evenienza le varie aliquote vengono proporzionalmente ridotte (restando, però,
fermo il 60% in favore del coniuge).
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TABELLA “B” – REVERSIBILITA’ INPS
Aliquote in vigore dal 1° gennaio 1965
(art. 22 legge 21 luglio 1965 n. 903 e successive modificazioni)
MISURA DELLE ALIQUOTE
Coniuge solo
Coniuge + 1 orfano
Coniuge + 2 o più orfani
1 Orfano (Sino al 16 agosto 1995)
1 orfano (dal 17/08/95 L. 335/95)
2 orfani (40% + 40%)
3 o più orfani
1 genitore
2 genitori
1 fratello o sorella
2 fratelli o sorelle
60%
80%
100%
60%
70%
80%
100%
15%
30%
15%
30%
CASI PARTICOLARI
Il figlio che già fruisce di pensione di reversibilità per la morte di un genitore ha diritto, in caso di
decesso dell’altro genitore, ad una seconda pensione. Non solo, se il genitore superstite ha contratto
nuovo matrimonio, egli acquista anche il diritto, in caso di morte del genitore acquisito, a beneficiare del
relativo trattamento di reversibilità (art.2 c. 3 D.lgs.n.39/45)
LIMITAZIONI (Legge n.° 335/95)
In base alla legge di riforma delle pensioni (art. 1 comma 41 Legge n. 335/95) dal 17 agosto 1995 le
pensioni ai superstiti sono erogate nelle aliquote previste unicamente ove il beneficiario abbia un
reddito inferiore a tre volte la pensione minima INPS.
Questi limiti di cumulabilità trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge
o ai genitori ovvero ai fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui siano beneficiari
della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
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Negli altri casi, gli importi subiscono una decurtazione, come da tabelle (C1 – C2). Queste riduzioni sono
state dichiarate legittime dalla Corte costituzionale con sentenza n.° 446/2002.
TABELLA (C1)
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento
dell' importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore il 1° gennaio.
40 per cento
dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo
del Fondo pensione lavoratori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore il 1° gennaio
50 per cento
dell'importo della pensione
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TABELLA (C2)
IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
REVERSIBILITA'/REDDITO (L. n.° 335/95 art.1 comma 41)
ANNO
RIDUZIONE
25 % da
40% da
50 % da
24.431.550 £
32.575.401 £
40.719.251
1995 £
25.751.700 £
34.335.601 £
42.919.501
1996 £
26.755.950 £
35.674.601 £
44.593.251
1997 £
27.210.300 £
36.280.401 £
45.350.501
1998 £
£
27.699.750
£
36.993.001
£
46.166.251
1999
28.142.400 £
37.523.201 £
46.904.001
2000 £
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
€ 14.912,00
€ 15.314,91
€ 15.682,68
€ 16.075,03
€ 16.396,78
€ 16.675,63
€ 17.009,47
€ 17.281,69
€ 17.869,80
€ 17.977,84
€ 19.882,67
€ 20.419,89
€ 20.910,25
€ 21.433,37
€ 21.862,37
€ 22.234,17
€ 22.679,29
€ 23.042,25
€ 23.826,41
€ 23.970,45
€ 24.853,34
€ 25.524,86
€ 26.137,81
€ 26.791,71
€ 27.327,96
€ 27.792,70
€ 28.349,11
€ 28.802,81
€ 29.783,01
€ 29.963,06
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Sulla reversibilità sono corrisposti gli assegni familiari per tutti quei titolari per i quali gli assegni sarebbero
spettati sulla pensione diretta.
L’assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando il nucleo è
costituito da una sola persona ove si tratti di orfano minore ed equiparati o unicamente dal coniuge
superstite se minore o maggiorenne inabile.
Con parere N. 19563/94 l’INPS ha precisato che, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, nel caso di
pensioni ai superstiti (liquidate nelle gestioni assicurative dei lavoratori dipendenti), i soggetti che
concorrono alla formazione del nucleo familiare sono:
•
il coniuge superstite contitolare della pensione;
•
i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari o contitolari della
pensione.
La determinazione del nucleo dei superstiti deve essere effettuata con riferimento alla situazione
familiare esistente alla morte del dante causa, risultando irrilevanti gli incrementi del nucleo
successivamente intervenuti, costituiti, ad esempio, da: figli maggiorenni divenuti inabili dopo la morte del
genitore, figli naturali del coniuge superstite sopravvenuti, minori affidati al coniuge superstite, ecc.. “Ne
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Personalità giuridica (Dgr del 21.1.2000 n. 6/47785)
consegue - conclude l’INPS – che i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro, non contitolari
della pensione, possono essere compresi nel nucleo familiare del dante causa solo quando il mancato
conseguimento della pensione sia derivato dal fatto che gli stessi non erano a carico (secondo la normativa
che regola specificatamente le pensioni ai superstiti) del genitore deceduto”.
Pertanto, sulla pensione di reversibilità sono corrisposti gli assegni familiari per tutti quei titolari per i quali
sarebbero spettati sulla pensione diretta.
Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona ove si tratti di orfano minore ed equiparati o
unicamente dal coniuge superstite se minore emancipato o maggiorenne inabile.
SEPARAZIONE E DIVORZIO (vedi tab. D)
Anche in caso di decesso dell’ex coniuge si può aver diritto alla pensione ai superstiti.
TABELLA (D)
DIVORZIO E SEPARAZIONE
Quando spetta la reversibilità
Condizione personale
Diritto alla pensione
Separato consensualmente o
SI
per colpa dell'altro coniuge
Separato per propria colpa
SI
Divorziato
SI
Divorziato, in concorrenza
con il coniuge del defunto
SI
(in quota parte)
Divorziato, in caso di nuovo
Matrimonio
NO
A quale condizioni
Senza condizioni
A condizione che sussista
il diritto agli alimenti
A condizione che sussista
il diritto all'assegno di
divorzio
A condizione che sussista
il diritto all'assegno di
divorzio
Doppia annualità (alla cessazione della reversibilità liquidabile d'ufficio e soggetta a prescrizione decennale
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SEPARAZIONE LEGALE
Nei casi di separazione legale senza addebito a carico del coniuge superstite, non vi sono ostacoli per il
riconoscimento alla pensione di reversibilità.
La Corte costituzionale, (sentenze nn. 286/87, 450/89 e 284/97), ha sancito il diritto alla reversibilità anche
in favore del coniuge separato per colpa ma “soltanto in quanto avesse diritto agli alimenti a carico del
coniuge deceduto. L’INPS (circ. n. 234/95) ha recepito l’indirizzo della Corte costituzionale.
DIVORZIO
La legge n. 74/87 regolamenta il diritto in caso di divorzio, stabilendo che, in assenza del coniuge
superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata
sentenza di scioglimento o di cessazione agli effetti civili del matrimonio, ha diritto alla pensione ai
superstiti, alle seguenti condizioni:
•
il coniuge superstite sia titolare di assegno di divorzio e non si sia nuovamente coniugato;
•
il coniuge dante causa sia deceduto dopo il 12/3/87, per la non retroattività della legge 74/87 (sent.
N. 5939/91, Cass. Sez. un.);
•
la contribuzione da cui trae origine la reversibilità sia anteriore alla sentenza di scioglimento del
matrimonio.
Le diverse fattispecie sono esaminate dall’ente previdenziale caso per caso.
Se vi sono figli minori, contitolari alla pensione con il genitore, essi hanno diritto ad un aumento della
loro quota (da far valere con una domanda di ricostituzione all’INPS) in relazione alla perdita del diritto
alla pensione da parte del genitore, passato a nuove nozze.
CONCORSO DI PIU’ CONIUGI DIVORZIATI CON IL CONIUGE SUPERSTITE
In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite, il tribunale provvede alla
ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto per uno di questi, provvede ad
una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato.
CESSAZIONE DEL DIRITTO E DOPPIA ANNUALITA’
Il coniuge divorziato perde il diritto alla reversibilità in caso di nuovo matrimonio. Gli spetta in tal
caso la doppia annualità liquidabile d’ufficio e soggetta alla prescrizione decennale.
Si può verificare che il coniuge rimasto vedovo al quale è stata riconosciuta la pensione contragga
nuovo matrimonio. In questo caso, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità e
viene liquidata la “doppia annualità” pari a 26 mesi (ivi compresa, quindi, la tredicesima) dell’importo
della pensione risultante all’atto delle nuove nozze.
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Per ottenere la doppia annualità occorre presentare all’INPS una domanda, corredata dal certificato
di matrimonio. Nella domanda, con la quale vanno restituiti il libretto e il certificato di pensione
(mod. o bis M), vanno indicati i dati anagrafici, il numero della pensione e la data del matrimonio.
A cura della Commissione Tutori e Commissione Legale di “Oltre noi…la vita”® onlus
Giugno 2010
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