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La pensione di reversibilità per la prima moglie

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La pensione di reversibilità per la prima moglie
LETTERE
Daniela Fiorino ([email protected])
lettere
La pensione di reversibilità
per la prima moglie
52
DICEMBRE 2014
A seguito della morte del mio ex marito
dal quale ero divorziata, con sentenza
che mi ha attribuito l’assegno divorzile
di mantenimento ho fatto ricorso al Tribunale per la suddivisione delle quote di
reversibilità tra me e la vedova e sono in
attesa di una prima udienza.
Ora mi viene detto che, poiché la vedova
ha contratto matrimonio col mio ex marito ultrasettantenne e tra i due intercorrevano più di vent’anni di differenza e il
loro matrimonio è durato solo sette anni,
la quota di pensione che le spetta equivale al 60% meno 30% = 30% del totale.
Mi viene altresì detto che, poiché alla
moglie divorziata spetta una quota –
stabilita dal giudice – dell’“unica quota” di pensione percepita dalla moglie
superstite, sarò penalizzata anch’io
dalla stessa legge, anche se il mio matrimonio è durato vent’anni e dovremo pertanto dividerci soltanto il 30%
anziché il 60% come a me spetterebbe
di diritto. Può confermarmi questa circostanza? Certo è che, se le cose stanno così, si tratterebbe secondo me di
una circostanza di una gravità estrema
per cui fare ricorso.
G.Z. – Milano
L’informazione da lei ricevuta è errata. La normativa a cui sarà soggetta, nel caso specifico, solo
la seconda moglie è stata introdotta a decorrere
dal 1° gennaio 2012. L’intento è disincentivare il
ricorso a matrimoni di comodo tra pensionati e
persone generalmente molto giovani al solo fine
di percepire, in un futuro più o meno prossimo,
la pensione di reversibilità. Il tutto con un notevole aggravio per le casse dell’Inps, considerando anche la prolungata durata dell’esborso, vista
l’età del coniuge beneficiario.
Si è quindi stabilito di assoggettare l’importo della pensione spettante al coniuge superstite a una
riduzione progressiva, rispetto alla disciplina generale, se il deceduto ha contratto matrimonio a
un’età superiore a 70 anni, e se la differenza di
età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.
Ove si verifichino entrambe le suddette condizioni e, al momento del decesso del pensionato, non
siano trascorsi almeno dieci anni dalla data del
matrimonio, verrà applicata una penalizzazione
sull’importo della pensione di reversibilità pari al
10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto ai dieci anni stabiliti dal legislatore come
periodo “ragionevole” per statuire che il matrimonio non sia stato contratto allo scopo di fruire indebitamente della pensione di reversibilità.
Tale penalizzazione non viene applicata qualora
vi siano figli minori, studenti o inabili.
Se non ci si trova nella situazione sopra descritta,
come avviene nel suo caso, la pensione di reversibilità – se il beneficiario è il solo coniuge superstite – è pari al 60% dell’assegno pensionistico
percepito dal dante causa.
Pertanto, nel caso prospettato il giudice, sulla base delle capacità di reddito delle beneficiarie, stabilirà la percentuale di pensione di reversibilità da
corrispondere a ognuna sul valore massimo erogabile dall’Inps (60% della pensione originaria).
Sarà poi l’Inps a effettuare le trattenute di legge,
se applicabili, tenendo conto di ciascuna specifica situazione.
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