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La pensione di reversibilità per la prima moglie
LETTERE Daniela Fiorino ([email protected]) lettere La pensione di reversibilità per la prima moglie 52 DICEMBRE 2014 A seguito della morte del mio ex marito dal quale ero divorziata, con sentenza che mi ha attribuito l’assegno divorzile di mantenimento ho fatto ricorso al Tribunale per la suddivisione delle quote di reversibilità tra me e la vedova e sono in attesa di una prima udienza. Ora mi viene detto che, poiché la vedova ha contratto matrimonio col mio ex marito ultrasettantenne e tra i due intercorrevano più di vent’anni di differenza e il loro matrimonio è durato solo sette anni, la quota di pensione che le spetta equivale al 60% meno 30% = 30% del totale. Mi viene altresì detto che, poiché alla moglie divorziata spetta una quota – stabilita dal giudice – dell’“unica quota” di pensione percepita dalla moglie superstite, sarò penalizzata anch’io dalla stessa legge, anche se il mio matrimonio è durato vent’anni e dovremo pertanto dividerci soltanto il 30% anziché il 60% come a me spetterebbe di diritto. Può confermarmi questa circostanza? Certo è che, se le cose stanno così, si tratterebbe secondo me di una circostanza di una gravità estrema per cui fare ricorso. G.Z. – Milano L’informazione da lei ricevuta è errata. La normativa a cui sarà soggetta, nel caso specifico, solo la seconda moglie è stata introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2012. L’intento è disincentivare il ricorso a matrimoni di comodo tra pensionati e persone generalmente molto giovani al solo fine di percepire, in un futuro più o meno prossimo, la pensione di reversibilità. Il tutto con un notevole aggravio per le casse dell’Inps, considerando anche la prolungata durata dell’esborso, vista l’età del coniuge beneficiario. Si è quindi stabilito di assoggettare l’importo della pensione spettante al coniuge superstite a una riduzione progressiva, rispetto alla disciplina generale, se il deceduto ha contratto matrimonio a un’età superiore a 70 anni, e se la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Ove si verifichino entrambe le suddette condizioni e, al momento del decesso del pensionato, non siano trascorsi almeno dieci anni dalla data del matrimonio, verrà applicata una penalizzazione sull’importo della pensione di reversibilità pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto ai dieci anni stabiliti dal legislatore come periodo “ragionevole” per statuire che il matrimonio non sia stato contratto allo scopo di fruire indebitamente della pensione di reversibilità. Tale penalizzazione non viene applicata qualora vi siano figli minori, studenti o inabili. Se non ci si trova nella situazione sopra descritta, come avviene nel suo caso, la pensione di reversibilità – se il beneficiario è il solo coniuge superstite – è pari al 60% dell’assegno pensionistico percepito dal dante causa. Pertanto, nel caso prospettato il giudice, sulla base delle capacità di reddito delle beneficiarie, stabilirà la percentuale di pensione di reversibilità da corrispondere a ognuna sul valore massimo erogabile dall’Inps (60% della pensione originaria). Sarà poi l’Inps a effettuare le trattenute di legge, se applicabili, tenendo conto di ciascuna specifica situazione.