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La reversibilità spetta anche all`ex coniuge

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La reversibilità spetta anche all`ex coniuge
Viven 218 17.1.14
ANCHE AGLI EX CONIUGI SPETTA LA REVERSIBILITA’
Al coniuge superstite spetta il 60% della pensione lorda che percepiva il defunto. L’attuale
legislazione prevede la possibilità che la pensione di reversibilità venga concessa anche al coniuge
separato legalmente o divorziato. Nel caso di divorzio, la pensione spetta a condizione che nella
sentenza sia stato riconosciuto, e sia in atto, il diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto. Nel
caso il defunto si sia risposato, una o più volte, spetta una quota di pensione di reversibilità, divisa
tra tutti i coniugi superstiti a condizione che non si siano risposati. La ripartizione della pensione in
quote percentuali, viene stabilita da un giudice del Tribunale, il quale tiene conto della condizione
economica dei coniugi superstiti, della durata del matrimonio e del concorso, dato dagli ex coniugi,
alla formazione della pensione del defunto.
La pensione di reversibilità, già ridotta del 60%, rispetto alla pensione lorda del defunto, subisce
delle ulteriori decurtazioni quanto il coniuge o i coniugi superstiti superano determinati redditi. La
riduzione è del 25%, quando il reddito annuo, per il 2014, è compreso tra i 19.554 e i 26.072 euro.
Una ulteriore riduzione del 40%, quanto il reddito è compreso tra i 26.073 e i 32.590. Oltre i 32.590
euro di reddito la riduzione passa al 50%. Nel caso di pensione “ripartita” tra coniuge ed ex
coniuge, la riduzione per effetto del superamento dei limiti di reddito, opera solo sul superstite che
supera le soglie reddituali. Facciamo un esempio: al coniuge superstite viene assegnata la quota del
40%, mentre all’ex coniuge la restante quota del 20%. Il primo, per effetto del reddito è soggetto
alla riduzione del 25%, mentre il secondo non ha redditi. In questa ipotesi la pensione verrà pagata
con le seguenti percentuali rispetto al 60% complessivo: a) il coniuge superstite scende al 30%
(meno 10%: il 25% di 40); b) l’ex coniuge resta fermo al 20%. In caso di morte di uno dei coniugi
titolari di pensione, le quote vengono riviste e ripartite tra i rimanenti coniugi superstiti.
In caso di nuove nozze, al coniuge titolare di pensione viene liquidata, una tantum, una somma pari
a 26 volte l’importo mensile della sua pensione.
Una ulteriore riduzione della pensione di reversibilità è prevista quanto: 1) il defunto si è sposato
ultra70enne; 2) il coniuge superstite è più giovane, rispetto al defunto, di oltre 20 anni; 3) il
matrimonio è durato meno di 10 anni. Al verificarsi di tutte queste tre circostanze, la pensione di
reversibilità viene ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio durato meno di 10 anni. Esempio 6
anni di matrimonio, riduzione del 40% ( 10 meno 6= 4).
E’ da precisare che tutte queste riduzioni non operano quando ci sono dei figli contitolari della
pensione, oppure quando la pensione ha decorrenza antecedente il 17 agosto 1995.
Ha formare il reddito concorre tutto quanto viene assoggettato all’Irpef, esclusa la casa di abitazione
e l’importo della stessa pensione di reversibilità.
Angelo Vivenza
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