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Sent. n. 609/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN
Sent. n. 609/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Il Giudice unico delle pensioni Cons, dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica udienza del 13 giugno 2012, con l’assistenza del segretario, dr.ssa Liliana Cutuli; Uditi l’avv. Daniela Compagno, difensore di parte attrice, l’avv. Massimo Boccia Neri per l’I.N.P.S. (quale ente subentrante successore universale), ex art. 21, comma 1, del d.l. 06 dicembre 2011, n. 2011 e l’avv. Giorgio Guarnaschelli in rappresentanza della sig.ra Roberta Melluzzi; Visti gli atti e i documenti di causa; ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 71514 del registro di segreteria della Sezione, prodotto dalla sig.ra ROTOLONI Maria Grazia Rosella, nata a Foligno il 09/05/1937 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Taranto, n. 95 presso lo Studio dell'Avv. COMPAGNO Daniela che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta delega in calce all’atto introduttivo; avverso l’I.N.P.S. (quale ente subentrante successore universale), ex art. 21, comma 1, del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201 e la sig. Melluzzi Roberta; FATTO La sig.ra Rotoloni coniuge divorziata del sig. Sergio Pelagatti, nato a Chieti il 23 dicembre 1931 e deceduto a Roma l’11 aprile 2011, ha presentato all’I.N.P.D.A.P., domanda intesa ad ottenere la pensione di reversibilità dell'ex coniuge, ma l’Amministrazione, ha respinto l'istanza nel rilievo che, avendo il sig. Pelagatti in data 21 ottobre 2000 contratto matrimonio con la sig.ra Melluzzi Roberta era necessaria una ripartizione pro quota da determinarsi con provvedimento giudiziale. Con il ricorso avanti a questo giudice, la sig.ra Rotoloni, chiedeva l'accertamento del proprio diritto all’attribuzione di una quota parte della pensione di reversibilità facente capo all’ex coniuge , e faceva presente che, con sentenza in data 14 febbraio 2003 il Tribunale di Roma aveva determinato in E 775,00, da aumentarsi annualmente secondo gli indici ISTAT l’assegno divorzile dovutole da parte del sig. Pelagatti. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria in data 31 maggio 2012 eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito. Si è costituita in giudizio per il tramite dell’avv. Sebastiano Guarnaschelli la sig. Roberta Melluzzi eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza del gravame. Nell'odierna udienza pubblica sono presenti, per la ricorrente l’avv. Daniela Compagno che ha confermato la sussistenza in concreto dei presupposti per il riconoscimento del diritto, l’avv. Giorgio Guarnaschelli in rappresentanza della sig. Roberta Melluzzi e l’avv. Massimo Boccia Neri per l’I.N.P.S. che riportandosi agli atti scritti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito. In ragione di tanto la causa, ritenuta matura, è trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000, consegnato al termine e riportato in calce alla sentenza, data per letta mediante pubblicazione nella segreteria della Sezione. DIRITTO La questione da decidere, nella presente controversia, concerne l'accertamento dell'eventuale diritto della ricorrente all’attribuzione di una quota parte della pensione di reversibilità facente capo all’ex coniuge Sergio Pelagatti. Si pone, preliminarmente, la questione di giurisdizione eccepita dalla difesa della sig.ra Melluzzi Roberta. La questione si risolve in quella di definire la natura della prestazione attribuita al coniuge divorziato e quantificata di una quota della pensione di reversibilità e di ogni altro assegno spettante al coniuge superstite. Se tale prestazione ha carattere di trattamento pensionistico, non c'è dubbio che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste, a sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; se la detta prestazione non ha carattere di trattamento pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti viene a mancare. L'indagine sulla natura della prestazione in parola deve prendere le mosse dall'esegesi della norma attributiva che la riguarda: l'art. 9 della l. 1° dicembre 1978 n. 898, che disciplina i casi e le conseguenze dello scioglimento del matrimonio. La prestazione spettante al coniuge divorziato è regolata in due distinti commi del detto articolo: il c. II per il caso di assenza e il c. III per il caso di presenza di "un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità". L'originaria regolamentazione dell'art. 9 è stata peraltro ripetutamente modificata, con l'art. 2 della l. 1° agosto 1978 n. 436, e con l'art. 13 della l. 6 marzo 1987 n. 74: e le modificazioni del testo normativo hanno determinato la modificazione anche dell'orientamento giurisprudenziale al riguardo. Per effetto della modifica legislativa del 1987, il c. II dispone che, sempre in caso di assenza di coniuge superstite, il coniuge divorziato, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno divorzile, "ha diritto alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza" di divorzio: trattandosi di diritto sorgente senza la mediazione di un provvedimento del giudice e quindi determinato nell'an e nel quantum dalle norme vigenti in materia di pensione, la giurisprudenza ha riconosciuto ad esso diritto natura pensionistica (C. Cost., 7 luglio 1988 n. 777), con conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei conti, Sez. III, 17 aprile 1989 n. 62783). Diverso è il caso del c. III dell'art. 9, che riguarda direttamente l'oggetto della presente causa, e che prendiamo in considerazione nel testo vigente: "Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze". Appare evidente che nella fattispecie in esame vi è la contemporanea presenza sia del coniuge superstite che di quello divorziato e l'attribuzione a questo secondo di quota parte della pensione di reversibilità e degli altri assegni spettanti al primo avviene mediante un provvedimento del Tribunale che deve tener conto, nella ripartizione, della durata del rapporto. “In realtà, dunque, il coniuge divorziato in questa fattispecie è titolare esclusivamente di una pretesa all'integrazione dell'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 della l. n. 898/1978, tanto è vero che non può far valere tale pretesa stessa direttamente nei confronti dell'ente o del fondo previdenziale, ma deve ottenere preventivamente la pronuncia del Tribunale civile, che è attributiva, in via costitutiva e non meramente dichiarativa, del beneficio economico corrispondente alla quota parte della pensione e degli altri assegni ad essa collegati. Ciò induce a ritenere che la situazione soggettiva attiva che l'ordinamento riconosce al coniuge divorziato non è di carattere pensionistico in senso stretto, come tale rientrante nella giurisdizione di questa Corte, ma è autonoma ed è riconducibile esclusivamente al diritto ad ottenere l'assegno di divorzio ex art. 5 della legge citata; fatto questo che giustifica anche, sul piano dei principi, l'avvenuto affidamento della relativa determinazione all'autorità giudiziaria ordinaria, atteso che costituirebbe per certo una anomalia nel sistema la previsione dell'affidamento al giudice ordinario del potere di provvedere in ordine a trattamenti pensionistici statali o equiparati". Sostanzialmente al c. III. la legge riconosce potenzialmente il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità a tutte le persone che durante la vita del dante causa siano state a lui legate da vincolo matrimoniale, ma poiché il trattamento pensionistico rimane uno solo si pone il problema della divisione fra le diverse persone aventi astrattamente diritto, e tale compito non può essere affidato che al giudice ordinario, proprio perché non riguarda l'esistenza o la determinazione della pensione, ma soltanto la sua divisione in concreto fra i diversi aventi titolo. E’ proprio dalla previa necessità che sia identificato il quantum di pensione spettante a ciascuno degli aventi diritto che discende la non immediata azionabilità della pretesa nei confronti dell'ente cui l'onere pensionistico fa capo. Una volta attribuite le differenti quote alle diverse persone aventi titolo, ciascuna di queste ha - per la sua quota - un diritto direttamente azionabile nei confronti dell'ente previdenziale. Alle suesposte argomentazioni consegue che il ricorso si palesa inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito. Quanto al regolamento delle spese legali (per onorari, diritti di difesa e spese forfetarie) ritiene il giudicante di doverne disporre l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M. la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe. Quanto alle spese legali ne dichiara la loro integrale compensazione. Dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso la pubblicazione della sentenza nel giorno dell’udienza. Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 13 giugno 2012. IL GIUDICE F.to Cons. Dr.ssa Giuseppina Maio Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14/06/2012 P. Il Direttore IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO f.to Paola ACHILLE