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Attribuzione alloggio al dipendente

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Attribuzione alloggio al dipendente
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO
CASIGLIA LAURA
E
RONZONI MARIA CRISTINA
CONSULENTI ASSOCIATI
00179 Roma
Via Latina, 110
Fax. 06 78 08 383
Tel. 06 78 34 66 50
06 78 34 65 73
06 78 34 61 80
E-mail: [email protected]
Sito :
P.IVA 05009061002
www.casigliaronzoni.it
Ai Nostri Clienti
ALLOGGIO AZIENDALE CONCESSO IN USO AL DIPENDENTE
In aggiunta alla ordinaria retribuzione, può essere prevista una ulteriore
corresponsione mediante cessione di beni o prestazioni di servizi, che assumono a
pieno titolo la definizione di retribuzione in natura e di reddito di lavoro
dipendente.
Rientrano, infatti, nella nozione di reddito di lavoro dipendente, ex art.51
del DPR n.917/86 TUIR, anche quei valori in natura percepiti o fruiti dal
dipendente per le cause anzidette e che vengono definiti “fringe benefits”.
L’incremento di utilità e l’apporto di valore “in natura” che riceve il
dipendente quando il datore di lavoro gli concede l’uso di un alloggio aziendale
realizza un benefit da assoggettare a contributi e a tassazione con modalità
differenziate a secondo del tipo di concessione, se strumentale o non strumentale ,
se in uso gratuito o se invece con partecipazione alle spese o con locazione.
Qualora sia previsto a carico del dipendente il vincolo di dimorare
nell’alloggio fornito (per esempio per i custodi aziendali o per i portieri di fabbricati)
la normativa ha previsto sul valore corrispondente del bene, concesso in cambio
della prestazione lavorativa, una riduzione dell’imponibile. L’assoggettamento
contributivo e fiscale si applica solo sul 30 % del valore convenzionale, rilevato
come di seguito evidenziato.
Esempi di calcolo del benefit
Immobile iscritto in catasto con rendita
concesso al dipendente in locazione SENZA obbligo di dimora
Immobile iscritto in catasto nella categoria A3, classe 5, con consistenza di 6,5 vani
ed una rendita attribuita di € 840,92.
Relativamente alle diverse utenze di detto immobile sono state pagate, dall’azienda
concedente, spese relative ad energia elettrica per € 500,00, spese per gas ed acqua
per € 700,00, spese telefoniche per € 200,00.
Il canone di locazione (agevolato) pagato dal dipendente risulta pari ad € 100,00
mensili.
Il calcolo del benefit sarà il seguente:
Valore rendita catastale € 840,92 + Spese sostenute sul bene dal concedente €
1.400,00 - Canone di locazione pagato dal dipendente € 1.200,00 =
Valore del benefit € 1.040,92.
Nel caso di concessione del bene in uso o comodato gratuito, il valore del benefit
sarà dato dai soli elementi positivi (€ 840,92 e € 1.400,00) per un valore
complessivamente imponibile pari a € 2.240,92.
Immobile iscritto in catasto con rendita
e concesso al dipendente in locazione CON obbligo di dimora
Riprendendo le cifre dell’esempio precedente si avrà:
Valore rendita catastale € 840,92 + Spese sostenute sul bene dal concedente €
1.400,00 - Canone di locazione pagato dal dipendente € 1.200,00
= Differenza € 1.040,92
Valore del benefit € 312,28 (calcolo del 30% di € 1.040,92)
Immobile non censito in catasto e senza rendita **
e concesso al dipendente CON obbligo di dimora
Riprendendo le cifre dell’esempio precedente si avrà:
Valore canone di locazione rilevato in regime vincolistico o in regime di libero
mercato € 900,00 + Spese sostenute sul bene dal concedente € 500,00 Canone di locazione pagato dal dipendente € 200,00 = Differenza € 1.200
Valore del benefit € 360,00 (calcolo del 30% di € 1.200,00)
** se l’alloggio è privo di rendita catastale perché non censito, il valore di riferimento deve essere
individuato rilevandolo dai canoni di locazione determinati in regime vincolistico o in mancanza
riferendosi a quelli fissati in regime di libero mercato.
Infine e con particolare riferimento alla regola prevista dall’art.51 co.3, “non
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi
prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258,23 nel periodo di imposta” ,
specifichiamo che, qualora il valore del benefit annuo, rilevato nel rispetto dei
criteri fissati per la sua determinazione, non ecceda il limite annuo di € 258,23
non si realizzerà alcun imponibile da assoggettare a contributi e a tassazione.
Si rimane a disposizione per la verifica delle specifiche situazioni in atto e vi
invitiamo a contattarci per la predisposizione della necessaria documentazione da
consegnare al dipendente:
concessione alloggio in locazione con o senza rimborso spese utenze
concessione alloggio in comodato con o senza rimborso spese utenze.
Roma, documento aggiornato al 10/2011
Lo Studio
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