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Attribuzione alloggio al dipendente
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO CASIGLIA LAURA E RONZONI MARIA CRISTINA CONSULENTI ASSOCIATI 00179 Roma Via Latina, 110 Fax. 06 78 08 383 Tel. 06 78 34 66 50 06 78 34 65 73 06 78 34 61 80 E-mail: [email protected] Sito : P.IVA 05009061002 www.casigliaronzoni.it Ai Nostri Clienti ALLOGGIO AZIENDALE CONCESSO IN USO AL DIPENDENTE In aggiunta alla ordinaria retribuzione, può essere prevista una ulteriore corresponsione mediante cessione di beni o prestazioni di servizi, che assumono a pieno titolo la definizione di retribuzione in natura e di reddito di lavoro dipendente. Rientrano, infatti, nella nozione di reddito di lavoro dipendente, ex art.51 del DPR n.917/86 TUIR, anche quei valori in natura percepiti o fruiti dal dipendente per le cause anzidette e che vengono definiti “fringe benefits”. L’incremento di utilità e l’apporto di valore “in natura” che riceve il dipendente quando il datore di lavoro gli concede l’uso di un alloggio aziendale realizza un benefit da assoggettare a contributi e a tassazione con modalità differenziate a secondo del tipo di concessione, se strumentale o non strumentale , se in uso gratuito o se invece con partecipazione alle spese o con locazione. Qualora sia previsto a carico del dipendente il vincolo di dimorare nell’alloggio fornito (per esempio per i custodi aziendali o per i portieri di fabbricati) la normativa ha previsto sul valore corrispondente del bene, concesso in cambio della prestazione lavorativa, una riduzione dell’imponibile. L’assoggettamento contributivo e fiscale si applica solo sul 30 % del valore convenzionale, rilevato come di seguito evidenziato. Esempi di calcolo del benefit Immobile iscritto in catasto con rendita concesso al dipendente in locazione SENZA obbligo di dimora Immobile iscritto in catasto nella categoria A3, classe 5, con consistenza di 6,5 vani ed una rendita attribuita di € 840,92. Relativamente alle diverse utenze di detto immobile sono state pagate, dall’azienda concedente, spese relative ad energia elettrica per € 500,00, spese per gas ed acqua per € 700,00, spese telefoniche per € 200,00. Il canone di locazione (agevolato) pagato dal dipendente risulta pari ad € 100,00 mensili. Il calcolo del benefit sarà il seguente: Valore rendita catastale € 840,92 + Spese sostenute sul bene dal concedente € 1.400,00 - Canone di locazione pagato dal dipendente € 1.200,00 = Valore del benefit € 1.040,92. Nel caso di concessione del bene in uso o comodato gratuito, il valore del benefit sarà dato dai soli elementi positivi (€ 840,92 e € 1.400,00) per un valore complessivamente imponibile pari a € 2.240,92. Immobile iscritto in catasto con rendita e concesso al dipendente in locazione CON obbligo di dimora Riprendendo le cifre dell’esempio precedente si avrà: Valore rendita catastale € 840,92 + Spese sostenute sul bene dal concedente € 1.400,00 - Canone di locazione pagato dal dipendente € 1.200,00 = Differenza € 1.040,92 Valore del benefit € 312,28 (calcolo del 30% di € 1.040,92) Immobile non censito in catasto e senza rendita ** e concesso al dipendente CON obbligo di dimora Riprendendo le cifre dell’esempio precedente si avrà: Valore canone di locazione rilevato in regime vincolistico o in regime di libero mercato € 900,00 + Spese sostenute sul bene dal concedente € 500,00 Canone di locazione pagato dal dipendente € 200,00 = Differenza € 1.200 Valore del benefit € 360,00 (calcolo del 30% di € 1.200,00) ** se l’alloggio è privo di rendita catastale perché non censito, il valore di riferimento deve essere individuato rilevandolo dai canoni di locazione determinati in regime vincolistico o in mancanza riferendosi a quelli fissati in regime di libero mercato. Infine e con particolare riferimento alla regola prevista dall’art.51 co.3, “non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258,23 nel periodo di imposta” , specifichiamo che, qualora il valore del benefit annuo, rilevato nel rispetto dei criteri fissati per la sua determinazione, non ecceda il limite annuo di € 258,23 non si realizzerà alcun imponibile da assoggettare a contributi e a tassazione. Si rimane a disposizione per la verifica delle specifiche situazioni in atto e vi invitiamo a contattarci per la predisposizione della necessaria documentazione da consegnare al dipendente: concessione alloggio in locazione con o senza rimborso spese utenze concessione alloggio in comodato con o senza rimborso spese utenze. Roma, documento aggiornato al 10/2011 Lo Studio