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Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it
Aspettativa per incarico di supplenza nella scuola
Mi viene richiesto il seguente parere:
1.
Lei è dipendente di una società.
2.
Essendo munito di appositi diplomi di laurea è pure abilitato all’insegnamento e,
come tale, ha svolto diverse supplenze nella scuola pubblica.
3.
Con ogni probabilità, anche grazie al punteggio raggiunto, Lei potrebbe ricevere
una supplenza di un anno che potrebbe preludere ad incarico stabile.
4.
Ad evitare situazioni rischiose, Lei vorrebbe richiedere un periodo di aspettativa di
un anno al Suo attuale datore di lavoro e, quindi svolgere la supplenza, valutando poi gli
sviluppi della situazione.
Le fornisco il seguente parere:
L’azione che Lei intende svolgere riguarda da un lato il Suo rapporto con XXXX e dall’altro
il rapporto da instaurare con la scuola pubblica.
Partiremo dal primo.
XXXX è allo stato una società privata. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla
contrattazione collettiva ed individuale. Non esiste un generale divieto per il lavoratore
dipendente di svolgere un altro lavoro, salvo questa attività sia concorrenziale o comunque
oggetto di pregiudizio rispetto a quella svolta.
L’attività di maestro non si pone, a mio avviso, in questa condizione. Pertanto l’attività di
insegnamento potrebbe teoricamente anche essere svolta in concomitanza con il rapporto
in essere con XXXX.
Esamineremo a questo punto invece le difficoltà che in concreto si frappongono a tale
soluzione.
La prima banale ed ovvia è data dalla materiale impossibilità di svolgere entrambe le
attività.
Lei, in primo luogo, dovrà richiedere all’attuale datore di lavoro il necessario periodo di
aspettativa.
Come accennato, il Suo rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto collettivo.
Nel caso di specie, si tratta del ccnl XXXX del XXXX che all’articolo XXXX disciplina
l’istituto dell’aspettativa per ragioni private.
Trattasi di una facoltà per l’azienda che, compatibilmente con le esigenze di servizio e su
richiesta motivata, può concedere il periodo di aspettativa.
Dunque la richiesta di aspettativa dovrà essere motivata, a scanso di sanzione, in maniera
veritiera e dipenderà nella sostanza dalla disponibilità dell’azienda.
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Per tale motivo consiglio di preannunciarla ai superiori.
Una volta ottenuta l’aspettativa, dovrà instaurarsi il rapporto di supplenza con la scuola.
A questo punto, si instaurerà seppure temporaneamente un vero e proprio rapporto di
pubblico impiego.
Quivi, come di seguito vedremo, vige il regime dell’esclusività e dell’incompatibilità. La
norma di legge che nell’attuale regime di pubblico impiego privatizzato sancisce tale
obbligo di esclusività, va individuata nell’art. 53, comma 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
(già art. 58 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), secondo il quale “resta ferma per tutti i
dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”
dunque è ancora vigente l’articolo 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 che così stabilisce:
Art. 60 (Casi di incompatibilità): L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria,
né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche
in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali
la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro
competente.
Nell’ambito del personale della scuola sussistono queste regole di esclusività con talune
particolarità. E’ dunque applicabile la normativa citata, ma la regola
per il personale
insegnante della disciplina relativa alle incompatibilità è ravvisabile, in modo specifico,
nell’art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ed in alcune clausole del C.C.N.L. 4.8.1995
e C.C.N.L. 26.5.1999.
L’articolo 18 del ccnl stabilisce che all’atto dell’assunzione, entro 30 giorni, all’atto della
stipula del contratto individuale, il candidato deve dichiarare sotto la propria personale
responsabilità di non avere in essere altri rapporti di lavoro pubblico e privato e di non
trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.
Ciò significa che in quel momento, Lei dovrà dichiarare di avere un rapporto di lavoro in
essere, ma sospeso per aspettativa con il suo attuale datore di lavoro.
A questo punto, si tratterà di verificare se tale posizione si ponga o meno in contrasto con
il principio di esclusività.
In proposito va notato che il principio di esclusività si pone quale esplicazione dell’articolo
97 della Costituzione che vuole garantire l’efficienza e l‘imparzialità della pubblica
amministrazione.
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In proposito possiamo parlare di esclusività, laddove si vuole preservare la disponibilità
lavorativa del dipendente in favore dell’amministrazione (efficienza) e di incompatibilità,
laddove la seconda attività coinvolga aspetti di imparzialità del pubblico dipendente.
Nel caso di aspettativa, il primo punto appare fuori luogo, il secondo potrebbe in taluni casi
essere discutibile, ma non penso nel Suo caso.
A dire il vero taluni accenni di scrittori della materia ritengono come anche un rapporto
sospeso per aspettativa, possa dar luogo ad incompatibilità.
In termini inversi a quelli da Lei prospettati, l’articolo 18 della legge 183/2010 prevede la
possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza
decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per
avviare attività professionali e imprenditoriali.
In sintesi, il fronte maggiormente problematico pare essere quello del Suo attuale datore di
lavoro. Quivi la Sua richiesta è affidata alla discrezionalità di quest’ultimo. Ciò significa che
a Lei converrà prima di presentare la relativa richiesta, di avere un contatto diretto con una
significativa posizione di responsabilità nell’ambito del personale per, in qualche modo,
“preparare il terreno”. Quindi la domanda dovrà necessariamente essere motivata e sarà
opportuno indicare la vera causale, evidenziano non tanto che Lei vuole cambiare lavoro,
ma che ha bisogno, tramite questa supplenza di completare il proprio ciclo formativo e di
abilitazione.
Una volta ottenuta l’aspettativa, Lei dovrà chiarire in maniera chiara all’amministrazione
scolastica la Sua posizione.
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