Aspettativa - Gilda degli Insegnanti della provincia di Genova
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Aspettativa - Gilda degli Insegnanti della provincia di Genova
GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGBNANTI PROVINCIA DI GENOVA Via Porta degli Archi 10/B16121 Genova tel/fax 010 55 33 233 www.gildagenova.it - E-mail [email protected] ASPETTATIVA per MOTIVI DI FAMIGLIA, di LAVORO, PERSONALI e di STUDIO art. 18 ASPETTATIVA per MOTIVI DI FAMIGLIA, di LAVORO, PERSONALI e di STUDIO L’aspettativa, ai sensi dell’art.69 del D.P.R. n.3/1957, non può eccedere la durata massima di un anno, viene concessa senza alcuna retribuzione, e non è utile a tutti gli effetti. L'amministrazione ha la facoltà, per ragioni di servizio da evidenziarsi nel provvedimento, di respingere, ritardare o ridurre la durata della aspettativa richiesta. Essa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio. Due periodi di aspettativa si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi. Circa il cumulo delle aspettative previste dall’art.70 del T.U. n.3/57 (due anni e mezzo in un quinquennio), in assenza di specifico chiarimento al C.C.N.L./Scuola appare utile riferimento alla interpretazione della norma la nota dell’A.R.A.N. in data 26 giugno 1995, prot. n.2350 Al riguardo va innanzitutto precisato che la disapplicazione Personale Docente Personale A.T.A. a tempo indeterminato prevista…….. deve intendersi riferita alla parte in cui esso si riferisce all’”aspettativa per malattia” – istituto non più contemplato dalla nuova disciplina delle assenze per malattia che il C.C.N.L. ha mutato dalla contrattistica privata e che prevede il diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi a retribuzione progressivamente differenziata e, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo di diciotto mesi senza retribuzione- e alle interconnessioni tra tale titpo di aspettativa e quella per motivi di famiglia. Deve invece ritenersi tutt’ora operante, perché funzionale al contenuto dell’art. 69 e necessario ai fini dell’operatività dello stesso, il meccanismo previsto dal primo periodo del comma 1 dell’art. 70 in discorso per il computo di più aspettative per motivi di famiglia agli effetti della determinazione del limite massimo di durata stabilito dall’articolo precedente.. L’eliminazione, per effetto del venir meno della seconda causale di aspettativa cui era ricollegata la previsione di un limite massimo complessivo di durata, del preesistente coordinamento tra le aspettative per motivi di famiglia e le assenze per malattia, porrà le amministrazioni nella necessità di fare un uso appropriato della discrezionalità ad esse riconosciuta per la concessione delle prime. In sostanza il limite massimo di un anno previsto dall’art. 69 sopra richiamato andrebbe correttamente rispettato con riferimento all’ambito temporale di un triennio, così da rendere l’operatività dell’istituto funzionalmente compatibile con la nuova disciplina delle assenze per malattia, che sviluppa in un arco di tre anni la durata complessiva del periodo di conservazione del posto. concernente il C.C.N.L./Ministeri. Personale Docente Personale A.T.A. con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o per l’intero anno scolastico senza assegni, limitatamente alla durata dell’incarico.