...

Aspettativa - Gilda degli Insegnanti della provincia di Genova

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

Aspettativa - Gilda degli Insegnanti della provincia di Genova
GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGBNANTI
PROVINCIA DI GENOVA
Via Porta degli Archi 10/B16121 Genova
tel/fax 010 55 33 233
www.gildagenova.it - E-mail [email protected]
ASPETTATIVA per MOTIVI DI FAMIGLIA, di LAVORO, PERSONALI e di STUDIO
art. 18 ASPETTATIVA per MOTIVI DI FAMIGLIA,
di LAVORO, PERSONALI e di STUDIO
L’aspettativa, ai sensi dell’art.69 del D.P.R. n.3/1957, non può
eccedere la durata massima di un anno, viene concessa senza alcuna
retribuzione, e non è utile a tutti gli effetti.
L'amministrazione ha la facoltà, per ragioni di servizio da
evidenziarsi nel provvedimento, di respingere, ritardare o ridurre la
durata della aspettativa richiesta. Essa può in qualunque momento
essere revocata per ragioni di servizio.
Due periodi di aspettativa si sommano, agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non
interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.
Circa il cumulo delle aspettative previste dall’art.70 del
T.U. n.3/57 (due anni e mezzo in un quinquennio), in
assenza di specifico chiarimento al C.C.N.L./Scuola
appare utile riferimento alla interpretazione della
norma la nota dell’A.R.A.N. in data 26 giugno 1995, prot.
n.2350 Al riguardo va innanzitutto precisato che la disapplicazione
Personale Docente
Personale A.T.A.
a tempo indeterminato
prevista…….. deve intendersi riferita alla parte in cui esso si riferisce
all’”aspettativa per malattia” – istituto non più contemplato dalla
nuova disciplina delle assenze per malattia che il C.C.N.L. ha mutato
dalla contrattistica privata e che prevede il diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi a
retribuzione progressivamente differenziata e, a richiesta del
dipendente, per un ulteriore periodo di diciotto mesi senza
retribuzione- e alle interconnessioni tra tale titpo di aspettativa e
quella per motivi di famiglia. Deve invece ritenersi tutt’ora operante,
perché funzionale al contenuto dell’art. 69 e necessario ai fini
dell’operatività dello stesso, il meccanismo previsto dal primo
periodo del comma 1 dell’art. 70 in discorso per il computo di più
aspettative per motivi di famiglia agli effetti della determinazione
del limite massimo di durata stabilito dall’articolo precedente..
L’eliminazione, per effetto del venir meno della seconda causale di
aspettativa cui era ricollegata la previsione di un limite massimo
complessivo di durata, del preesistente coordinamento tra le
aspettative per motivi di famiglia e le assenze per malattia, porrà le
amministrazioni nella necessità di fare un uso appropriato della
discrezionalità ad esse riconosciuta per la concessione delle prime. In
sostanza il limite massimo di un anno previsto dall’art. 69 sopra
richiamato andrebbe correttamente rispettato con riferimento
all’ambito temporale di un triennio, così da rendere l’operatività
dell’istituto funzionalmente compatibile con la nuova disciplina delle
assenze per malattia, che sviluppa in un arco di tre anni la durata
complessiva del periodo di conservazione del posto. concernente
il C.C.N.L./Ministeri.
Personale Docente
Personale A.T.A.
con contratto di lavoro sino
al termine delle attività
didattiche o per l’intero
anno scolastico
senza assegni, limitatamente alla durata dell’incarico.
Fly UP