presunzione legale - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE Presunzioni e onere della prova Paolo Brecciaroli V. Presidente di Sezione Commissione Tributaria Provinciale di Milano 1 Le presunzioni Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (art. 2727 c.c.). Le presunzioni si distinguono in “presunzioni semplici” (art. 2729) e “presunzioni legali” (art. 2728 c.c.) che a loro volta si dividono in “presunzioni assolute” (iuris et de iure) e “presunzioni relative” (iuris tantum) a seconda che contro la presunzione legale sia ammessa o meno la prova contraria. Le presunzioni legali dispensano coloro a favore dei quali sono stabilite da ogni prova. Nelle presunzioni relative il fatto che ne è oggetto è considerato vero salvo prova contraria. Si realizza quell’effetto processuale che consiste nell’inversione dell’onere della prova sul fatto presunto, per cui chi allega il fatto presunto è sollevato dall’onere della prova che grava invece sulla controparte. 2 Presunzioni semplici (art. 2729) Sono presunzioni non stabilite dalla legge e lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise, e concordanti. Il requisito della gravità, attiene al grado di attendibilità; il requisito della precisione, comporta che il ragionamento presuntivo porti senza contraddizioni alla conclusione sul fatto ignorato; il requisito della concordanza, prevede che per raggiungere la prova di un fatto mediante presunzioni semplici queste devono essere più di una e tale pluralità va valutata nella sua complessità e non atomisticamente. Ciò nonostante la teoria di apprezzamento della pluralità di indizi non è riconosciuta da tutti. Tuttavia vi è altro indirizzo per il quale gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni. Tale limitazione non vale nel processo tributario. (Cass. n. ) 22804/06; 22210/02; 7867/97 3 Accertamento tributario e d.p.r. 600/73 Il d.p.r. 600/73 disciplina l’accertamento che è il procedimento mediante il quale l’agenzia delle entrate determina l’imponibile e l’imposta del contribuente. Per l’accertamento l’ufficio utilizza informazioni dirette e informazioni con la cooperazione della guardia di finanza. Vengono utilizzate: - indagini bancarie - anagrafe tributaria - accessi, ispezioni e verifiche 4 Le presunzioni nell’accertamento tributario A)Tipologie di accertamento: accertamento analitico (art. 38, c. 2) Con tale accertamento, l’Ufficio ricostruisce l’imponibile considerando le singole componenti. Ciò si verifica quando l’Ufficio conosce le fonti di reddito del contribuente per cui determina le singole categorie di reddito la cui somma individua l’imponibile. La rettifica deve essere fatta con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all’art. 6 TUIR. 5 Le presunzioni nell’accertamento tributario B) Tipologie di accertamento: accertamento sintetico (art. 38, c. 4) L’Ufficio determina il reddito imponibile partendo da elementi e circostanze di fatto certi e non dalle singole fonti di reddito. L’accertamento sintetico è ammesso solo se il reddito accertabile si discosta per almeno 1/4 da quello dichiarato. Con l’accertamento sintetico l’Ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 6 Strumenti di accertamento sintetico B/1 – redditometro – è uno strumento che consente di individuare le incongruenze tra reddito dichiarato e tenore di vita utilizzando elementi (cfr. D.M. del 10 settembre 1992) che consentono di stabilire se il tenore di vita di una persona fisica non sia in linea con il reddito dichiarato (aeromobili, navi, autoveicoli, collaboratori familiari, cavalli ed altri elementi). Sulla base di questi indici l’Ufficio quantifica il reddito utilizzando i coefficienti stabiliti dal decreto e procede ad accertare sinteticamente il reddito quando il reddito dichiarato non è congruo per due o più periodi d’imposta. Il contribuente può contestare la sussistenza dei fatti indici, nonché la quantificazione del reddito. Il contribuente può contestare la sussistenza dei fatti indici, nonché la quantificazione del reddito. (continua) 7 Nel nuovo redditometro, il D.M. del 24 dicembre 2012 fissa l’elenco delle spese induttive considerate dal fisco per determinare la compatibilità reddituale del contribuente. Sul punto, direttive interpretative sono state fornite agli uffici dalla circolare 24/E/2013, direttive utili per evitare l’accertamento sintetico che l’Ufficio può emettere in caso di scostamento pari o superiore al 20% del reddito complessivo accertabile rispetto al reddito dichiarato. Il meccanismo del redditometro provvede a convertire le spese sostenute dal contribuente e in possesso del fisco, in reddito. L’Agenzia forma preliminarmente una lista di contribuenti i cui redditi dichiarati non sono compatibili con i redditi rideterminati in modo automatico. (continua) 8 Tale lista di contribuenti viene inviata agli uffici periferici che in base all’informazione in loro possesso e in considerazione di proficuità dell’azione accertativa attivano controlli specifici. A questo punto, obbligatoriamente, l’Ufficio invita il contribuente a fornire chiarimenti in merito allo scostamento individuato. Tale fase è cruciale essendo quella in cui si può ottenere l’archiviazione del procedimento attraverso la produzione di prove convincenti e puntuali. E’ in essa che va inquadrata e chiarita da parte del contribuente la condizione familiare e territoriale. (continua) 9 Se da parte del contribuente non vengono fornite all’Ufficio prove valide, quest’ultimo predispone un invito al contraddittorio attivando la procedura di accertamento con adesione. Tale fase che vede il confronto diretto dell’Ufficio con il contribuente si conclude con la redazione di un atto finale in cui l’Ufficio indica sulla base delle prove acquisite la sua proposta, cui il contribuente può dare adesione. In caso di mancata adesione, l’Ufficio emette atto di accertamento in cui, però, il rigetto delle giustificazioni del contribuente va motivato. A fronte dell’atto di accertamento il contribuente può proporre ricorso presso la giurisdizione tributaria. 10 Strumenti di accertamento sintetico B/2 – spese per incrementi patrimoniali – si tratta di spese sostenute per beni (titoli azionari, immobili ecc.) di importo elevato per cui si presume che siano stati utilizzati redditi non dichiarati e per cui, salvo prova contraria, si presume che la spesa sia stata sostenuta con redditi conseguiti nell’anno in esame e nei cinque anni precedenti. In virtù di applicazione di presunzioni, l’Ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato. Tale presunzione genera l’inversione dell’onere della prova per cui il contribuente deve dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà. Il carattere legale di tale presunzione è anche statuito da Cass. n. 16284/07. In buona sostanza l’Ufficio finanziario che procede ad accertamento con metodo sintetico (ex. art 38, c. 4), non ha l’onere di indicare i singoli cespiti da cui deriva il maggior reddito accertato (Cass. 17.06.2002 n. 8665 e Cass. 24/10/2005 n. 20588) 11 Le presunzioni nell’accertamento tributario C) Tipologie di accertamento: presunzioni di acquisto e cessioni di beni Le “presunzioni di acquisto” e cessione esplicano la propria efficacia sia in ambito IVA che nel settore delle imposte sui redditi. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti (sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenza, stabilimenti, depositi). La presunzione di cui si è detto ha carattere legale relativo è cioè suscettibile di prova contraria. Per esempio la presunzione non opera se il contribuente dimostra che i beni sono stati impiegati per la produzione; perduti o distrutti; sono stati consegnati a terzi (in lavorazione, deposito, comodato, contratto estimatorio, contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato o di altro titolo non traslativo della proprietà). Il titolo di provenienza dei beni può essere rappresentato da: fattura, scontrino o ricevuta fiscale bolla di accompagnamento progressivamente numerata dal ricevente. (continua) 12 Le presunzioni nell’accertamento tributario C) Tipologie di accertamento: presunzioni di acquisto e cessioni di beni – (segue) Può anche provenire da un’apposita annotazione a libro giornale o in altro libro previsto dal codice civile. In tema di IVA, qualora l’amministrazione finanziaria, contesti al contribuente l’indebita imposta pagata per l’acquisto di beni e servizi, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione esibendo le corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro. In caso di furto della contabilità spetta al contribuente attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse con l’aiuto dei propri fornitori. 13 Le presunzioni nell’accertamento tributario D1) Tipologie di accertamento: accertamento analitico contabile (art. 39, c. 1, lett. c) Per i redditi d’impresa delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili, l’Ufficio procede alla rettifica se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali, dai questionari, dagli atti, dai documenti e registri esibiti, dalle dichiarazioni di altri soggetti, dai verbali e relative ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti a da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio. 14 D2)Tipologie di accertamento : accertamento induttivo extracontabile (art. 39, c. 2) Acmento induttivo extracontabile (art. 39, c. 2) Per i redditi d’impresa delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili, in deroga alle disposizioni del comma 1, l' Ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: -) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; -)quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 (accessi ispezioni e verifiche) risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14 (scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati), ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; (continua) 15 D2)Tipologie di accertamento: accertamento induttivo extracontabile (art. 39, c. 2) (segue) Aertamento induttivo extracontabile (art. 39, c. 2) -) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto. -) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4) , del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 16 D2)Tipologie di accertamento :accertamento induttivo extracontabile (art. 39, c. 2) (segue) -) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevati ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti un differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione extracontabile (art. 39, c. 2) 17 D2)Tipologie di accertamento : accertamento induttivo extracontabile (art. 39, c. 2) (segue) In tale tipo di accertamento, in cui l’ufficio può rettificare le dichiarazioni prescindendo dalle scritture contabili e dalle risultanze del bilancio avvalendosi di notizie e dati comunque in suo possesso, è previsto l’utilizzo di una tipologia di presunzioni che possono essere né gravi, né precise, né concordanti. A tale metodo induttivo l’ufficio può fare ricorso solo in presenza di presupposti che ne legittimino l’utilizzo in quanto connotati dalla gravità delle violazioni o dalla inattendibilità delle scritture contabili. La Suprema Corte (Cass. n. 27927/2009) esclude che si possa procedere ad acceertamento induttivo per un un’unica operazione contabile non fatturata di importo modico rispetto al giro d’affari extracontabile (art. 39, c. 2) 18 Le presunzioni nell’accertamento tributario E)Tipologie di accertamento: accertamento analitico-induttivo (art. 39, c. 1., lett d)) (vedi anche presunzioni e studi di settore) extracontabile (art. 39, c. 2) L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti .Non vi è necessità per l’ufficio di fornire prove certe. E’ il giudice tributario di merito tenuto a valutare gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione dando di cià atto e motivazione.Solo quando il giudice ritenga siano presenti elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, procede a valutare la prova contraria offerta dal contribuente su cui, a questo punto, incombe l’onere probatorio (Cass. n. 9784/2010). Nonostante scritture contabili formalmente corrette l’inattendibilità e la irragionevolezza e il contrasto al comune buon senso delle stesse consentono all’ufficio di dubitare delle operazioni contabili sulla base di presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti . In tal caso l’onere della prova si sposta sul contribuente. (Cass. n. 6337/02, n. 1711/07). (continua) 19 E)Tipologie di accertamento: accertamento analitico induttivo (art. 39, c. 1., lett d)) (segue) La relazione tra il fatto noto e quello ignoto può esistere anche quando il fatto da dimostrare sia conseguenza in base a canoni di ragionevole probabilità. extracontabile (art. 39, c. 2) Es.: È legittimo secondo la suprema corte l’accertamento che ricostruisca i ricavi di un’impresa di ristorazione sula base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (è normale che per ogni pasto ciascun cliente adoperi un solo tovagliolo) è peraltro ragionevole presumere che si debba procedere ad una sottrazione dal totale dei tovaglioli usati da camerieri, dipendenti ed altro . Tale principio è affermato da Cass. 7 gennaio 1999, n. 51; 6 maggio 2002 n. 6465; 8 luglio 2002 n. 9884; 12 luglio 2006 n. 15808) 20 E)Tipologie di accertamento : accertamento analitico induttivo (art. 39, c. 1., lett d)) (segue) Altro es.: È legittimo l’accertamento che ricostruisce i ricavi di un albergo sulla base delle fatture relative al lavaggio degli asciugamani. Sul valore indiziante del consumo di materie prime si veda Cass. n. 11093 del 2008. extracontabile (art. 39, c. 2) Attività antieconomica: anche l’attività antieconomica è indizio di evasione se corroborata da indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. 2 aprile 2010, n. 8068). In tal caso grava sull’imprenditore l’onere di dimostrare che la differenza negativa tra costi di acquisto e prezzi di rivendita non è attribuibile ad occultamento di corrispettivi, ma a cause economiche idonee a giustificarla. Costi fittizi: la presenza di costi fittizi in bilancio della società è sufficiente a far presumere l’esistenza di un pari maggior reddito imponibile senza alcuna necessità per l’ufficio di dimostrare che siano derivati maggiori utili distribuiti ai soci. Al contribuente incombe l’onere di fornire la prova contraria. (Cass. N 1906 del 2008) 21 E)Accertamento analitico induttivo (art. 39, c. 1., lett d)) Mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo: la mancata extracontabile (art. 39, c. 2) percezione degli interessi attivi è onere probatorio che incombe sul contribuente. E ciò sia per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo (art. 1815 c.c), sia perché è previsto dall’art. 43 d.p.r. 597/73 che prevede che i capitali dati a mutuo producono interessi al tasso legale, salvo diversa pattuizione (Cass. n 9469/2010). 22 Le presunzioni nell’accertamento tributario: altre ipotesi extracontabile (art. 39, c. 2) F)Tipologie di accertamento: movimentazione c/c bancari Gli accertamenti bancari e finanziari si basano: per le imposte dirette sugli art. 32, c. 1, n. 7; art. 33, c. 2, n. 3 e 6 d.p.r. 600/73 per l’IVA sull’art. 51, c.2, n.7 d.p.r. 633/72. Tali norme conferiscono validità al controllo consentendo di dimostrare l’irrilevanza fiscale delle movimentazioni riscontrate. Tale forma invasiva d’indagine si basa su presunzioni legali relative e quindi sull’inversione dell’onere probatorio che è posto a carico dei soggetti controllati. In buona sostanza è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti bancari (Cass. 26 febbraio 2009 n. 4589) 23 F)Tipologie di accertamento: movimentazione c/c bancari extracontabile (art.600/73 39, c. 2)si considerano ricavi sia i prelevamenti che i versamenti Per l’art. 32 d.p.r. su c/c, salvo che il contribuente provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare beneficiari ben individuati. Alla presunzione di legge relativa, va contrapposta una prova che deve essere specifica, tale cioè da dimostrare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili. Non quindi una prova generica, ma analitica e specifica idonea a dimostrare l’estraneità a fatti imponibili di ciascuna delle operazioni effettuate (Cass. n. 18081 del 2010). Es.: non é sufficiente perché generica la giustificazione fornita da amministratori di condominio che i versamenti sui propri conti correnti sono ricollegabili al pagamento delle rate condominiali da parte dei condomini. (continua) 24 F)Tipologie di accertamento: movimentazione c/c bancari (segue) Conti e depositi intestati a terzi (anche moglie e familiari) extracontabile (art. 39, c. 2) Quando l’ufficio abbia modo di ritenere che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale può procedere ad accertamenti come sopra indicato. Soci amministratori o procuratori generali Quando risulti provata la natura fittizia dell’intestazione ai predetti soggetti e quindi la sostanziale riferibilità all’ente dei conti suddetti , l’ufficio nell’accertamento beneficia della presunzione legale relativa sopstando l’onere probatorio sul contribuente. 25 Le presunzioni nell’accertamento tributario:altre ipotesi G)Tipologie di accertamento: società a ristretta base azionaria extracontabile (art. 39, c. 2) Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimo l’accertamento dell’ufficio che si basi sulla presunzione legale relativa di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati. E’ salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che maggiori ricavi extracontabili non siano stati oggetto di distribuzione per essere stati accantonati o reinvestiti dalla società. La predetta presunzione comporta la inversione dell’onere della prova da parte del contribuente. Le indagini bancarie possono essere legittimamente estese a soggetti terzi rispetto alla società quando è dimostrato che i soggetti accertati hanno riferibilità, ma non titolarità dei conti. (continua) 26 G)Tipologie di accertamento: società a ristretta base azionaria (segue) extracontabile (art. 39, c. 2) Quando il rapporto familiare lo giustifica la verifica può estendersi anche sui conti dei congiunti, degli amministratori, della società contribuente, salvo prova contraria a sostegno della riferibilità al contribuente accertato delle operazioni bancarie (Cass. n. 18868 del 2007; n. 374 del 2009: n. 4752 del 2010) Abuso del diritto Il principio generale del divieto dell’abuso del diritto poggia sul principio costituzionale di capacità contributiva e di uguaglianza 27 Presunzioni e studi di settore Gli extracontabile studi di settore(art. costituiscono 39, c. 2) uno strumento di accertamento in cui le presunzioni sono a base del loro funzionamento. Costituiscono una evoluzione, nel senso della maggiore oggettività, dell’accertamento analitico induttivo (art. 39, c.1., lett. d) di cui al quadro 19. Sono disciplinati dall’art. 62 sexsies, c. 3, dl. 30 agosto 1993 n. 331, conv. con mod. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Come anche previsto dalla Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009, costituiscono un sistema di presunzioni semplici su cui si fonda l’accertamento nel rilevare lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore. In particolare la citata sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. N. 26635 del 18/12/2009 statuisce che : “ la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto aggli “standards” in se considerati -……- ma nasce solo in esito al contradditorio con il contribuente da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento” (continua) 28 Presunzioni e studi di settore (segue) Laextracontabile predetta sentenza (art.chiarisce 39, c. 2)che le presunzioni semplici degli studi di settore non possono essere inquadrate in quelle dell’accertamento analitico-induttivo (art. 39, c. 1, lett d, d.p.r. 600/73) per cui “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”. Infatti l’accertamento standardizzato mediante studi di settore è autonomo e indipendente dall’analisi delle scritture contabili su cui si basa l’art. 39. In buona sostanza le SS.UU. Della Corte di Cassazione pongono la presunzione semplice dell’accertamento mediante studi di settore al difuori dell’analisi delle scritture contabili. La gravità, precisione e concordanza della presunzione a base degli studi di settore nasce in esito al contraddittorio con il contribuente da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento. (continua) 29 Presunzioni e studi di settore (segue) In sede di contraddittorio il contribuente ha l’onere di provare l’esclusione dell’impresa extracontabile (art. 39, c. 2) dall’area di applicazione degli studi di settore, mentre l’ufficio deve emettere un avviso di accertamento le cui motivazioni non possono esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma devono essere integrate con la dimostrazione che lo standard prescelto è applicabile al caso concreto. Deve inoltre indicare la ragioni per le quali vengono disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Il contribuente anche se non ha partecipato al contraddittorio, davanti al giudice ha la più ampia possibilità di difesa svincolato dalle eccezioni sollevate in sede di procedimento amministrativo. Tuttavia l’assenza del contribuente al contradditorio comporta, come conseguenza, che l’ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards ed inoltre il giudice può valutare la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio (Cass. n. 12558 e n. 13594 del 2010, sentenze in linea con la sentenza Cass. SS.UU. N. 26635/2009) 30 Le difese contro gli studi di settore Il risultato degli studi di settore è l’ammontare dei ricavi dei contribuenti imprenditori o extracontabile (art. 39, c. 2) professionisti. A tale risultato gli studi di settore pervengono attraverso una illazione fondata sulla elaborazione statistica di dati. Ciò posto sono buoni argomenti per il contribuente quelli che possono sostenere la scarsa attendibilità degli studi, nonché la mancata riferibilità alla situazione particolare del contribuente. Sul primo punto (la scarsa attendibilità degli studi) è utile eccepire che i dati e gli algoritmi posti alla base degli studi non sono agevolmente accessibili ai contribuenti, il che comporta mancanza di trasparenza nel metodo di calcolo e limiti alla difesa del contribuente e quindi violazione del principio costituzionale della difesa. Sul punto si segnala che da una ricerca condotta dall’Istituto di Statisitca Metodologica dell’Università di Torino emergono punti critici degli studi di settore perché elaborati attraverso una sola metodologia statistica, contrariamente ai principi scientifici che prevedono più modelli; perché i dati elaborati sono quelli ricavati dalle risposte dei contribuenti ed il campione su cui si fondano è ristretto e poco significativo; perché i dati non risultano collegati al territorio; perché è scarsa la probabilità di appartenenza ai cluster attribuiti. 31 Le difese contro gli studi di settore Sul secondo punto (mancata riferibilità alla situazione particolare del contribuente) il contribuente può confutare l’appartenenza al cluster di riferimento e può eccepire circostanze (art. 39, c. che 2) determina flessione di fatturati; crisi del comparto relative a:extracontabile crisi economica generale economico agevolmente provabile attraverso dati recuperabili presso osservatori professionali territoriali; crisi territoriale per calamità naturali o altri fattori; crisi individuale dell’attività del contribuente (gravidanza, malattia, assoggettamento a procedure concorsuali ecc.); necessità di procedere a disinvestimenti e quindi a relizzazioni sottocosto; iscrizione di pegni o ipoteche sui propri beni per fornire garanzie personali; mancanza di nuovi investimenti per ripianamento di perdite, per fronteggiare mutui, per “scoperti” in banca, per revoca di fidi bancari, per decreti ingiuntivi ricevuti a seguito di ritardi nei pagamenti; per procedure di licenziamento con depauperamento della forza lavoro, per la perdita di un cliente importante (conclusione del rapporto, fallimento, cessazione della sua attività ecc.), per la concorrenza di nuovi operatori, per la perdita di elementi importanti della propria struttura produttiva,per problemi familiari (separazioni, malattie dei congiunti ecc.), per problemi di salute del contribuente stesso. Le circostanze sopraindicate possono rendere non attendibili le risultanze dell’applicazione degli studi e quindi nella difesa del contribuente in sede di accertamenti per studi di settore possono assumere un ruolo importante. 32