GIURISPRUDENZA SULL`ART. 674 C.P. (Getto pericoloso di cose
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GIURISPRUDENZA SULL`ART. 674 C.P. (Getto pericoloso di cose
GIURISPRUDENZA SULL’ART. 674 C.P. (Getto pericoloso di cose) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. (Rigetta, Trib. Palermo s.d. Monreale, 02/12/2010) Sez. III, sent. n. 34896 del 14-07-2011 (ud. del 14-07-2011), (rv. 250868) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di getto pericoloso di cose non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da un'attività regolarmente autorizzata o da un'attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali, e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legittimità del comportamento. (In motivazione la Corte ha precisato che all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale, da un lato, e dell'illecito civile, dall'altro). (Rigetta, Trib. lib. Forli', 13/12/2010) Sez. III, sent. n. 37495 del 13-07-2011 (ud. del 13-07-2011), (rv. 251286) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Non costituisce "molestia", idonea ad integrare il reato di getto pericoloso di cose, la mera circostanza di arrecare alle persone preoccupazione generalizzata ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione ad emissioni inquinanti. (Rigetta, Trib. lib. Forli', 13/12/2010) Sez. III, sent. n. 37495 del 13-07-2011 (ud. del 13-07-2011), (rv. 251288) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (Rigetta, Trib. lib. Forli', 13/12/2010) Sez. III, sent. n. 37495 del 13-07-2011 (ud. del 13-07-2011), (rv. 251287) Cassazione Penale "Versamento di cose":- nozione e fattispecie La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in relazione alla quale soltanto è richiesto il superamento dei limiti di legge, poiché, se il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione. (Rigetta in parte, App. Venezia, 12/03/2009) Sez. III, sent. n. 16422 del 11-01-2011 (ud. del 11-01-2011), (rv. 249982) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La configurabilità del reato di getto pericoloso di cose è esclusa in caso di emissioni (nella specie, di polveri) provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dell'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento. (Annulla senza rinvio, Trib. Montepulciano, 08 aprile 2009) Sez. III, sent. n. 40849 del 21-10-2010 (ud. del 21-10-2010), (rv. 248672) Cassazione Penale Sequestro preventivo In tema di sequestro preventivo, rientrano nei poteri di amministrazione del custode nominato ai sensi dell'art.104 bis disp. att. cod. proc. pen. gli adempimenti necessari a ricondurre a norma la condotta illecita. (Fattispecie di nomina di custode autorizzato a proseguire l'attività industriale dello stabilimento sequestrato in modo tale da contenere le emissioni moleste di gas, fumi e polveri nei limiti di legge). (Rigetta, Trib. lib. Trento, 22/12/2009) Sez. III, Sentenza n. 35801 del 02-07-2010 (ud. del 02-07-2010), (rv. 248556) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sulle persone). (Annulla senza rinvio, Trib. L'Aquila, 24 marzo 2009) Sez. III, sent. n. 22032 del 13-04-2010 (ud. del 13-04-2010), (rv. 247612) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di getto pericoloso di cose è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività' produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 3 luglio 2008) Sez. III, sent. n. 15734 del 12-02-2009 (ud. del 12-02-2009), S.P. (rv. 243387) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è integrato non dal mero superamento, da provare in modo certo ed oggettivo, dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), ma dalla idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone, da provarsi in modo certo ed obiettivo ed in concreto.. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Pescara, 14 Luglio 2008) Sez. III, sent. n. 15707 del 09-01-2009 (ud. del 09-01-2009), A.F. (rv. 243430) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione.. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Pescara, 14 Luglio 2008) Sez. III, sent. n. 15707 del 09-01-2009 (ud. del 09-01-2009), A.F. (rv. 243431) Cassazione Penale Esclusione del reato:- condizioni e limiti La configurabilità del reato di getto pericoloso di cose è esclusa in caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento. (Conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009, non massimate). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Pescara, 14 Luglio 2008) Sez. III, sent. n. 15707 del 09-01-2009 (ud. del 09-01-2009), A.F. (rv. 243433) Cassazione Penale Concorso di persone nel reato Nella cooperazione nel delitto colposo, che si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti di contribuire alla condotta altrui, la condotta di ognuno dei concorrenti, singolarmente considerata, deve parimenti essere qualificabile come colposa. (Fattispecie, in tema di sequestro, di emissione di onde elettromagnetiche ad opera di gestori di più impianti in cui la Corte ha escluso che il superamento complessivo dei limiti fissati dalla legge e dai provvedimenti amministrativi rilevasse ai fini del reato di getto pericoloso di cose, in mancanza della prova che le emissioni dell'impianto dell'indagato, singolarmente considerato, eccedessero i limiti stessi; conf. Sez. III, 15708, 15709, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009, non massimate). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Pescara, 14 Luglio 2008) Sez. III bis, sent. n. 15707 del 09-01-2009 (ud. del 09-01-2009), A.F. (rv. 243432) Cassazione Penale "Versamento di cose":- nozione e fattispecie La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in quanto mentre il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione. (Rigetta, Trib. Reggio Calabria, 29 Ottobre 2007) Sez. III, sent. n. 16286 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), D.B.A. (rv. 243454) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di reati contro l'incolumità pubblica, l'uso di un'arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità delle persone integra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e non la violazione, amministrativamente sanzionata, che ne consente l'utilizzo in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico (art. 9, comma terzo, D.M. 9 agosto 2001, n. 362). (Rigetta, App. Cagliari, Sez. dist. Sassari, 19 Febbraio 2008) Sez. III, Sent. n. 3478 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari (rv. 242287) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 cod. pen., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. (Fattispecie relativa alla diffusione nell'atmosfera di polveri di "clinker", una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento, prodotta durante le operazioni di scarico dalle navi in appositi silos e di successivo carico sugli automezzi impiegati per il trasporto, provocante fastidi fisici agli occupanti delle abitazioni limitrofe). (Rigetta, Trib. Reggio Calabria, 29 Ottobre 2007) Sez. III, sent. n. 16286 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), D.B.A. (rv. 243455) Cassazione Penale Esclusione del reato:- condizioni e limiti La clausola "nei casi non consentiti dalla legge", contemplata nell'art. 674 cod. pen., non è riferibile alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose di cui alla prima parte della norma citata, ma esclude il reato solo per le emissioni di gas, vapori o fumo che sono specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'applicabilità di tale clausola in un caso di diffusione di polveri nell'atmosfera provocate nel corso di un'attività produttiva, emissioni vietate dal D.M. 12 luglio 1990, impositivo di misure di cautela e prevenzione molto rigorose). (Rigetta, Trib. Reggio Calabria, 29 Ottobre 2007) Sez. III, sent. n. 16286 del 18-12-2008 (ud. del 18-12-2008), D.B.A. (rv. 243456) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (Fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell'appartamento sottostante). (Rigetta, Trib. Milano, 23 Giugno 2006) Sez. III, Sent. n. 32063 del 12-06-2008 (ud. del 12-06-2008), I.M. (rv. 240832) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva dell'espressione "getto di cose", non comportando tale esegesi un'estensione analogica "in malam partem" della predetta disposizione. (Annulla con rinvio, App. Roma, 4 Giugno 2007) Sez. III, Sent. n. 36845 del 13-05-2008 (ud. del 13-05-2008), Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma (rv. 240769) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (D.M. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto. (Annulla con rinvio, App. Roma, 4 Giugno 2007) Sez. III, Sent. n. 36845 del 13-05-2008 (ud. del 13-05-2008), Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma (rv. 240770) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose, la configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. è esclusa in caso di emissioni provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge e contenute nei limiti normativi o dall'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 4 Giugno 2007) Sez. III, Sent. n. 36845 del 13-05-2008 (ud. del 13-05-2008), Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma (rv. 240768) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose, il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la previsione della condotta di "provocare emissioni" ha solo il fine di specificare che, quando si tratta d'attività disciplinata per legge, la rilevanza penale delle emissioni medesime è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore). (Annulla con rinvio, App. Roma, 4 Giugno 2007) Sez. III, Sent. n. 36845 del 13-05-2008 (ud. del 13-05-2008), Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma (rv. 240767) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori non si ha solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, in quanto non è necessario che le stesse siano vietate da speciali norme giuridiche, ma è sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. (Fattispecie di emissioni di fumi e vapori nauseabondi provenienti da un panificio). (Rigetta, Trib. Caltagirone, 2 Aprile 2007) Sez. I, Sent. n. 16693 del 27-03-2008 (ud. del 27-03-2008), P.F. (rv. 240117) Cassazione Penale Limite di tollerabilità:- prova del superamento- - accertamento del giudice In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. (Dichiara inammissibile, Trib. Messina, 24 ottobre 2006) Sez. III, Sent. n. 19206 del 27-03-2008 (ud. del 27-03-2008), C.F. (rv. 239874) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'espressione "nei casi non consentiti dalla legge", contenuta nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., si collega alla necessità che l'emissione di gas, vapori o fumi, atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico, sicché, ai fini della configurabilità del relativo reato, nell'ipotesi di attività industriali che trovano la loro regolamentazione in una specifica normativa di settore, non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge. (Fattispecie relativa ad emissione di vapori di acido acetico). (Annulla senza rinvio, App. Torino, 31 gennaio 2007) Sez. III, Sent. n. 15653 del 27-02-2008 (ud. del 27-02-2008), C.R. (rv. 239864) Cassazione Penale Rapporti con le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone. (Rigetta, Trib. Trapani, sez. dist. Alcamo, 24 gennaio 2006) Sez. III, Sent. n. 6419 del 07-11-2007 (ud. del 07-11-2007), C.G. (rv. 239059) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose, poiché la condotta consistente nel "versare" è riferibile anche a materie liquide, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. in presenza di una decisione consapevole di far funzionare e gestire un impianto fognario difettoso, in quanto ciò implica una condotta positiva di disturbo e molestia a livello igienico e non una mera condotta omissiva dell'adozione di cautele idonee ad impedire il versamento. (Fattispecie nella quale il versamento di reflui maleodoranti, in parte su suolo pubblico ed in parte su corso d'acqua pubblica, proveniva da uno stabile condominiale munito di fossa "imhoff" non munita di vasca di decantazione). (Rigetta, Trib. Trapani, sez. dist. Alcamo, 24 gennaio 2006) Sez. III, Sent. n. 6419 del 07-11-2007 (ud. del 07-11-2007), C.G. (rv. 239058) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Integra il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) il versamento incontrollato di una notevole quantità di acqua piovana da un edificio privo di grondaia, recante molestia e disturbo al proprietario del fondo limitrofo, non dipendente dalla conformazione dei luoghi ma derivante dalla negligente condotta omissiva del reo. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano eseguito opere edilizie sull'edificio, senza apportare alcun accorgimento idoneo ad impedire il riversamento delle acque sul fondo limitrofo). (Annulla senza rinvio, Trib. Palmi, 11 Dicembre 2003) Sez. III, Sent. n. 44362 del 24-10-2007 (ud. del 24-10-2007), F.F. (rv. 238451) Cassazione Penale Correlazione tra accusa e sentenza Non si configura alcuna nullità della sentenza per difetto di contestazione (art. 522 cod. proc. pen.) ma soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto (art. 521 cod. proc. pen.), quando il giudice pronunci condanna per il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.), a fronte di una originaria imputazione di tentate percosse (artt. 56 e 581 cod. pen.), ove la condotta dell'agente non sia finalizzata ad infliggere una menomazione fisica alla parte lesa (nella specie, lancio di un sasso contro l'offeso), in quanto si è in presenza di un semplice "ridimensionamento" del fatto nel suo elemento soggettivo. (Dichiara inammissibile, Trib. Vasto, 24 Marzo 2005) Sez. III, Sent. n. 44815 del 24-10-2007 (ud. del 24-10-2007), D.G.G. (rv. 238452) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di inquinamento atmosferico, la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto od a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 2 aprile 2007) Sez. III, Sent. n. 40191 del 11-10-2007 (ud. del 11-10-2007), S.P. (rv. 238054) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di inquinamento atmosferico, va esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. qualora le emissioni siano contenute nei limiti previsti dai valori contemplati nell'autorizzazione, residuando tuttavia doveri di attenzione e di intervento del gestore dell'impianto industriale il quale, in presenza di ricadute ulteriori e diverse delle emissioni sull'ambiente e sulle persone, è chiamato ad adottare quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per un loro ulteriore abbattimento. (Annulla senza rinvio, Trib. Gela, 24 marzo 2006) Sez. III, Sent. n. 41582 del 09-10-2007 (ud. del 09-10-2007), S.M.A. (rv. 238011) Cassazione Penale Limite di tollerabilità:- prova del superamento- - accertamento del giudice In tema di getto pericoloso di cose, nel caso di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell'attuale momento storico. (Fattispecie nella quale l'emissione di fumi, promananti dalla canna fumaria e prodotti dall'impianto di riscaldamento dell'imputato, investiva l'abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia). (Rigetta, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 9 Giugno 2006) Sez. III, Sent. n. 38073 del 21-09-2007 (ud. del 21-09-2007), S.P.M. (rv. 237844) Cassazione Penale Accertamenti della polizia giudiziaria:- acquisizione dei verbali al dibattimento- - termini Il verbale di polizia giudiziaria relativo all'accertamento in ordine ad esalazioni o fumi maleodoranti costituisce un accertamento urgente su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi e, in quanto atto irripetibile ai sensi dell'art. 431, comma primo, lett. b) cod.proc.pen., non è soggetto ad alcuna limitazione processuale circa i termini per la sua acquisizione. (Rigetta, Trib. Avezzano, 2 Maggio 2006) Sez. III, Sent. n. 36965 del 12-07-2007 (ud. del 12-07-2007), (rv. 237393) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di inquinamento atmosferico, è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod.pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) anche nel caso in cui le emissioni provengano da un impianto non conforme alla normativa sull'abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria di una caldaia a metano per riscaldamento (D.M. 21 marzo 1993), quando il disturbo concretamente arrecato alle persone superi la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica. (Rigetta, Trib. L'Aquila, 16 Gennaio 2007) Sez. III, Sent. n. 35730 del 19-06-2007 (ud. del 19-06-2007), B.L.M. c. B.B. (rv. 237381) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia. (Fattispecie di sversamento di reflui industriali da scarichi autorizzati che avevano determinato una colorazione nera e marrone del corso di acqua pubblica in cui sversavano). (Annulla con rinvio, Trib. Campobasso, 5 Luglio 2005) Sez. III, Sent. n. 25175 del 11-05-2007 (ud. del 11-05-2007), G.L. (rv. 237137) Cassazione Penale Sequestro preventivo In tema di misure cautelari reali non sono applicabili i principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen., atteso che per tali misure non ricorre la necessità di scegliere tra diverse misure possibili come in materia di misure cautelari personali. (Fattispecie nella quale la Corte era chiamata a valutare il sequestro preventivo di un impianto in relazione all'ipotizzata violazione dell'art. 674 cod. pen. per l'emissione di fumi e polveri). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Trieste, 27 giugno 2006) Sez. III, Sent. n. 16818 del 16-01-2007 (ud. del 16-01-2007), C.V. (rv. 236490) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) è configurabile quando tali emissioni siano conseguenza di un'attività non conforme alla normativa ed arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" dell'incriminazione. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto sussistente il reato a carico del titolare di una pizzeria che svolgeva la propria attività con modalità non conformi alla disciplina sull'abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria). (Dichiara inammissibile,Trib.Velletri sez.dist. Anzio, 23 giugno 2005) Sez. III, sent. n. 42213 del 06-12-2006 (ud. del 06-12-2006), (rv. 235580) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericoloso di cose - è configurabile anche nel caso in cui la condotta abbia come oggetto diretto le cose e indiretto le persone. (Rigetta, Trib. Fermo, 16 Novembre 2004) Sez. III, sent. n. 35885 del 27-09-2006 (ud. del 27-09-2006), C.C. (rv. 235534) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di cui all'art. 674 cod. pen., emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone, non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità dell'emissione stessa. (Annulla con rinvio, Trib. Padova, sez. dis. Cittadella, 28 novembre 2003) Sez. III, sent. n. 33971 del 21-06-2006 (ud. del 21-06-2006), B.A. (rv. 235056) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone, nei casi in cui non sia stata richiesta l'autorizzazione, la cui assenza non determina automaticamente la integrazione del reato, deve farsi riferimento al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità previsto dall'art. 844 cod. civ.. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato per la emissione di odori prodotti dallo stallaggio di animali e dal deposito delle loro deiezioni). (Rigetta, Gip Trib. Torino, 25 Febbraio 2005) Sez. III, sent. n. 11556 del 21-02-2006 (ud. del 21-02-2006), D.B.G.P. (rv. 233565) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La condotta di emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone non configura il reato di cui alla parte seconda dell'art. 674 cod. pen. nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento. (Rigetta, Trib. La Spezia, 24 Gennaio 2005) Sez. III, sent. n. 8299 del 01-02-2006 (ud. del 01-02-2006), Procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia c. T.P. (rv. 233562) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Integra il reato di cui all'art. 674, parte seconda, cod. pen. l'emissione, oltre il limite della normale tollerabilità, di gas, vapori, fumo provenienti dalla cucina annessa a un ristorante, non rientrante nella nozione di impianto o stabilimento industriale ai sensi della L. 16 aprile 1987 n. 183 e, quindi, non soggetta agli obblighi previsti dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 in materia di inquinamento atmosferico. (In motivazione la Corte osserva che il possesso dell'autorizzazione sanitaria, ex art. 2 L. 30 aprile 1962 n. 283, per l'esercizio della cucina non legittima le emissioni da questa provocate nell'atmosfera oltre il limite della normale tollerabilità, in quanto l'autorizzazione riguarda l'igiene delle attrezzature e delle operazioni di preparazione degli alimenti e non concerne la salubrità dell'ambiente esterno). (Annulla senza rinvio, Trib. Busto Arsizio, 14 Febbraio 2005) Sez. I, sent. n. 18422 del 01-02-2006 (ud. del 01-02-2006), (rv. 234670) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all'art. 674 cod. pen., getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche psichico, sull'esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione. (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 17 Giugno 2005) Sez. III, sent. n. 3678 del 01-12-2005 (ud. del 01-12-2005), G.S. (rv. 233291) Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 c.p. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione. Sez. III, sent. n. 38297 del 29-09-2004 (ud. del 18-06-2004) (rv 229618). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Non è configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel caso le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che, allorché le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità, si applica la norma civilistica dell'art. 844 c.c.). Sez. III, sent. n. 9757 del 03-03-2004 (ud. del 23-01-2004) (rv 228010). Cassazione Penale Rapporti con le disposizioni di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 L'ipotesi di reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) può concorrere con le disposizioni del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (tutela delle acque dall'inquinamento), stante la diversa struttura delle fattispecie ed i differenti beni giuridici tutelati. Sez. III, sent. n. 37945 del 07-10-2003 (ud. del 01-07-2003), Graziani (rv 226578). Cassazione Penale Obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli organi centrali della Chiesa L'obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli "enti centrali della Chiesa", sancito dall'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di una "immunità", ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana - peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli "enti centrali della Chiesa" - in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità' superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana, siti in territorio italiano). Sez. I, sent. n. 22516 del 21-05-2003 (ud. del 09-04-2003), Tucci (rv 224186). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Al fine dell'integrazione del reato di cui all'art. 674 c.p. costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito dell'esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso nel quale si era creata una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche). Sez. III, sent. n. 20755 del 12-05-2003 (ud. del 14-03-2003), Di Grado (rv 225304). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p., non basta, nel caso di immissioni di gas, fumi, vapori e simili, che esse superino i limiti eventualmente fissati dalle norme in materia di tutela dell'ambiente, ma occorre anche che abbiano carattere effettivamente molesto, cioè avvertibile come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività; diversamente la condotta in questione può dare luogo soltanto al diverso ed autonomo reato previsto dalla legge speciale. Sez. III, sent. n. 760 del 13-01-2003 (ud. del 10-12-2002), Tringali (rv 223531). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Nel concetto di "gettare o versare" di cui all'art. 674 c.p., che punisce il getto pericoloso di cose, rientra anche quello di diffondere polveri nell'atmosfera. (Fattispecie relativa a emissione di polveri in dipendenza del carico e scarico di sabbia ad opera di impresa e nella quale la Corte ha escluso la applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 203 del 1988 non provenendo le emissioni da un impianto come definito dall'art. 2 del D.P.R. n. 203 del 1988). Sez. III, sent. n. 42924 del 19-12-2002 (ud. del 23-10-2002), Lorusso (rv 223033). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie È configurabile il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. nelle emissioni di onde elettromagnetiche generate da ripetitori radiotelevisivi, purché siano superati i valori indicativi dell'intensità di campo fissati dalla normativa specifica vigente in materia, a nulla rilevando la concreta idoneità delle emissioni stesse a nuocere alla salute umana, ne' potendo ipotizzarsi, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981, la prevalenza della disposizione dettata dall'art. 15 della legge n. 36 del 2001 - che contempla una sanzione amministrativa per il superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico - stanti i diversi beni tutelati da quest'ultima norma e da quella del codice penale. Sez. I, sent. n. 23066 del 14-06-2002 (cc. del 14-03-2002), Rinaldi (rv 221653). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di emissione di onde elettromagnetiche, il superamento dei limiti indicati dalla vigente normativa speciale può dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen,, qualora risulti concretamente accertata l'effettiva nocività di detta emissione per la salute umana. Questa ultima circostanza, tuttavia, non è richiesta per l'adozione, in ordine a tale reato, di un provvedimento di sequestro preventivo, essendo a ciò sufficiente la sussistenza del "fumus commissi delicti", vale a dire l'astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato considerata. Sez. I, sent. n. 15717 del 24-04-2002 (cc. del 12-03-2002), Pagano (rv 221362). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- art. 15 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., tra la norma di cui all'art. 15 della legge n. 36 del 2001 e quella prevista dall'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata - con la sanzione amministrativa - solo se l'emissione di onde elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta costitutiva dell'illecito penale sussiste a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di ripetizione radiotelevisiva). Sez. I, sent. n. 10475 del 12-03-2002 (ud. del 31-01-2002), Fantasia (rv 221610). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Non integra la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel "gettare cose", ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l'assumibilità di esse nel concetto di "cose" necessita di un'esplicita previsione normativa. Sez. I, sent. n. 8102 del 27-02-2002 (cc. del 30-01-2002), Suraci (rv 221105). Cassazione Penale Sequestro preventivo La competenza a disporre il sequestro preventivo (nella specie: di una parte dello stabilimento industriale dal quale provenivano gli effetti dannosi del reato di cui all'art. 674 cod. pen.), dopo la pronuncia della sentenza di condanna da parte del Tribunale, spetta allo stesso Tribunale e non al G.i.p., atteso che l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che quest'ultimo provvede soltanto prima dell'esercizio dell'azione penale, mentre negli altri casi è competente il giudice della cognizione. Sez. I, sent. n. 33414 del 05-09-2001 (cc. del 10-07-2001), Bragagni (rv 219657). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ. (Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio). Sez. I, sent. n. 8094 del 07-07-2000 (ud. del 16-06-2000), Meo (rv 216621). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La condotta che si realizza mediante lo scarico di carbone combustibile contenente zolfo in misura superiore ai limiti consentiti, non integra il reato di cui all'art. 674 cod. pen., in quanto il mero scarico di un materiale solido allo stato inerte non può provocare, senza combustione, alcuna emissione di fumo, vapore o gas. (Fattispecie nella quale la S.C., dopo aver sottolineato che l'inquinamento da polvere, astrattamente ipotizzabile, non poteva essere ravvisato in quanto non contestato, ha escluso la sussistenza del reato, giacché nel provvedimento impugnato non vi era alcun cenno in ordine all'effettivo impiego del materiale, ma, vi erano, anzi, elementi dai quali desumere che il giudice di merito aveva ritenuto responsabili gli imputati per la sola ragione di aver ricevuto in deposito il combustibile irregolare). Sez. I, sent. n. 649 del 19-01-2000 (ud. del 20-10-1999), Volpe (rv 215241). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto o emissioni pericolose, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della U.S.L. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona. Sez. I, sent. n. 407 del 14-01-2000 (ud. del 14-12-1999), Samengo (rv 215147). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- collocamento pericoloso di cose Le fattispecie rispettivamente descritte dagli artt. 674 e 675 cod. pen. si pongono fra loro in rapporto di reciproca esclusione. La figura delineata dall'art. 675 cod. pen. è, infatti, un tipico reato colposo, che consiste nel collocamento o nella sospensione di cose pericolose per l'integrità fisica o morale delle persone "senza le debite cautele". (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione che il P.M. aveva richiesto "in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 674 e 675 cod. pen.", sul presupposto che da quegli oggetti derivasse l'emissione di onde elettromagnetiche. La S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 675 cod. pen. in quanto il costruttore di un elettrodotto aereo è a conoscenza del fatto che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato, con la conseguenza che l'elemento psichico, ancorché possa in concreto atteggiarsi come colpa dovuta all'erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo). Sez. I, sent. n. 5626 del 29-11-1999 (ud. del 14-10-1999), Cappellieri (rv 214849). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 cod. pen. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dal P.M. avverso la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva respinto l'appello proposto dallo stesso P.M. contro il rigetto della richiesta di sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione. La S.C., nel rigettare il ricorso e nell'enunciare in termini astratti il principio di cui in massima, ha tuttavia rilevato che nella specie non poteva dirsi provata l'effettiva idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o a infastidire le persone, non risultando varcati i limiti stabiliti con D.P.C.M. 23 aprile 1992 e D.P.C.M. 28 settembre 1995, ma soltanto quelli, più rigorosi, all'epoca non ancora in vigore, dettati dalla Regione Veneto con l'art. 69, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6). Sez. I, sent. n. 5626 del 29-11-1999 (ud. del 14-10-1999), Cappellieri (rv 214848). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In assenza di prova certa circa l'effettiva nocività (in senso omnicomprensivo rispetto alla previsione di legge), di campi elettromagnetici superiori a valori limite fissati dalla normativa regionale, deve escludersi la configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. nel caso di impianto che dia luogo alla produzione dei campi anzidetti. Sez. I, sent. n. 5592 del 11-11-1999 (cc. del 13-10-1999), Pareschi (rv 214416). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., le emissioni possono considerarsi moleste soltanto allorché superino il limite della normale tollerabilità con riferimento alle immissioni che, secondo l'art. 844 cod. civ., il proprietario del fondo non può impedire che provengano dal fondo del vicino. Sez. I, sent. n. 12497 del 04-11-1999(ud. del 22-09-1999), De Gennaro (rv 214571). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il fatto di avere chiesto l'autorizzazione ad emettere nell'atmosfera gas provenienti da un insediamento produttivo - ex D.P.R. n. 203 del 1988 - non pregiudica i diritti dei terzi, vale a dire non discrimina l'operatore se i vapori e gas immessi nell'ambiente sono così intensi, acri e molesti da cagionare disturbo alle persone; integrando ciò la previsione di cui all'art. 674 cod. pen. Sez. III, sent. n. 11295 del 01-10-1999(ud. del 25-06-1999), Zompa (rv 214633). Cassazione Penale Rapporti con i reati di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319: legge Merli L'ipotesi di reato prevista dall'art. 674 cod. pen. può astrattamente concorrere con quelle previste dalla legge n. 319 del 1976 sull'inquinamento idrico (cosiddetta legge Merli), ma a condizione che sussista l'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente elemento essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica in esame. Sez. I, sent. n. 13278 del 17-12-1998 (cc. del 10-11-1998), Mangione (rv 211869). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., l'attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare le persone non deve essere accertata necessariamente mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento, secondo le regole generali, su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. Sez. III, sent. n. 6141 del 26-05-1998 (cc. del 30-01-1998), Labita (rv 210959). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose, i criteri della normale tollerabilità e della priorità d'uso non possono essere utilizzati, poiché attengono ai rapporti di natura civilistica. In materia penale l'osservanza del precetto non può essere piegata alle esigenze individuali, ma va considerata in riferimento al rigoroso adempimento del dettato normativo. La fattispecie tipica configura un'ipotesi di reato di pericolo, rappresentato dall'idoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo percepibile anche se minimo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurarsi il reato in caso di dilavamento di materie oleose, defluenti in un laghetto, in modo da alterare le condizioni delle sponde, determinandosi in tal modo una difficoltà di accesso e la concreta impossibilità di un qualsiasi uso delle acque del lago). Sez. III, sent. n. 3531 del 21-03-1998 (cc. del 26-01-1998), Terrile (rv 210466). Cassazione Penale Momento consumativo del reato I reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e di getto pericoloso di cose hanno di regola carattere istantaneo, e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attività economiche e legate al ciclo produttivo. (Fattispecie in materia di esercizio di un panificio). Sez. I, sent. n. 2598 del 27-02-1998 (cc. del 13-11-1997), Garbo (rv 209960). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericoloso di cose (nel caso di specie, emissioni di vapori) - non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi. Sez. I, sent. n. 739 del 21-01-1998 (cc. del 04-12-1997), Tilli (rv 209451). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericolose di cose - non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche, essendo sufficiente che esse superino il limite della normale tollerabilità, valicato il quale le emissioni stesse diventano moleste con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. Ed invero il discrimine tra una condotta lecita ed una illecita, ai fini della configurabilità del reato in esame, è il superamento di tale limite, in riferimento al disposto dell'art. 844 cod. civ.: superamento che sarebbe penalmente rilevante anche in presenza di una specifica autorizzazione all'impiego di sostanze esalanti. (Nel caso di specie, si trattava di emissioni provocate da sostanze, quali oli minerali, solventi e benzine, usate dall'imputato, senza che peraltro esistesse alcuna autorizzazione, per l'attività di meccanico - svolta nel suo garage condominiale, trasformato in una officina per riparazioni meccaniche e messe a punto - ed idonee a molestare, secondo la contestazione, le persone residenti nelle unità abitative dello stesso edificio: la Suprema Corte ha ritenuto legittima la configurabilità della contravvenzione in questione, in relazione a tale concreta fattispecie, ed ha enunciato il principio di cui in massima). Sez. I, sent. n. 739 del 21-01-1998 (cc. del 04-12-1997), Tilli (rv 209450). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La previsione normativa della seconda ipotesi dell'art. 674 cod. pen. - nel punire determinati comportamenti molesti (emissioni di gas, di vapori o di fumo) al di fuori dei casi consentiti dalla legge tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l'esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. In quest'ottica, l'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" comprende l'esercizio di attività industriali che, pur autorizzate, producono molestie che eccedono i limiti di tollerabilità e sono eliminabili con accorgimenti tecnici opportuni. Sez. I, sent. n. 3919 del 28-04-1997 (cc. del 11-04-1997), Sartor (rv 207383). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Per "forno", ai sensi della legge n. 615 del 1966 e del relativo regolamento di attuazione, si intende una costruzione con apposita apertura, nella quale, con diversi sistemi (combustione, passaggio di corrente elettrica o altro) è prodotto calore con lo scopo di riscaldare il materiale in esso caricato fino a raggiungere un prefissato valore della temperatura, così da determinare nel materiale opportune trasformazioni chimico- fisiche. Ne consegue che un impianto di essiccazione di frutta (nella specie, castagne) composto da una struttura a due piani, dei quali quello inferiore adibito alla combustione della legna da ardere e quello superiore contenente le castagne da essiccare mediante i fumi provenienti dalla legna, non può considerarsi "forno" a norma della citata normativa. (Fattispecie in tema di contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen). Sez. I, sent. n. 2264 del 26-04-1997 (ud. del 18-03-1997), Rizzo (rv 207354). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Le compagnie portuali che si occupano del carico e scarico di merci (nella specie, carbone), ove utilizzino aree demaniali, devono essere espressamente e specificamente autorizzate dall'autorità marittima e devono osservare tutte le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei loro dipendenti, nonché dell'ambiente umano e naturale circostante, senza che possa vantarsi una sorta di prassi tradizionale contraria. (Nel rigettare il ricorso avverso ordinanza confermativa di sequestro di una struttura di metallo composta di lamine e tubi - sita sul suolo demaniale, risultata abusiva, utilizzata da compagnia portuale rilevata l'occupazione abusiva dell'area demaniale, lo sversamento di inquinanti derivanti dalla movimentazione del carbone nell'area circostante, la mancata adozione di cautele antinfortunistiche, la S.C. ha osservato che l'inquinamento per il carico e lo scarico dei vagoni ferroviari non è affatto un dato coessenziale a tali operazioni, perché esistono tecnologie adeguate per prevenire danni all'ambiente ed alla salute delle persone nelle vicinanze). Sez. III, sent. n. 3315 del 06-11-1996 (ud. del 01-10-1996), Pelosi c. Marchesiello (rv 206526). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Poiché la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. concretizza una situazione di pericolo per l'incolumità della persona che resta offesa dalla condotta descritta nella citata disposizione, è sufficiente per la sussistenza dell'elemento materiale del reato che la realizzazione di tale condotta sia idonea a mettere in pericolo l'interesse protetto mentre per quello psicologico non hanno rilevanza alcuna i motivi e il fine perseguiti dal soggetto, essendo solo necessario che la condotta sia attribuibile all'agente quanto meno sotto il profilo del comportamento colposo. (Nella fattispecie, relativa a produzione di reflui, è stato ritenuto irrilevante che l'imputato già da tempo versasse i reflui sul terreno circostante sul rilievo che la contravvenzione, una volta realizzatosi il pericolo di offesa del bene giuridico protetto, non poteva essere esclusa da qualsivoglia tolleranza dell'autorità preposta ai relativi controlli, anche in presenza di specifica normativa elusa). Sez. I, sent. n. 8148 del 30-08-1996 (cc. del 04-06-1996), Fragni (rv 206966). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen., non è configurabile la colpa nei confronti di soggetto, titolare di stabilimento industriale, che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e con considerevole dispendio di risorse in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate per prevenire le immissioni. Sez. I, sent. n. 4880 del 15-05-1996 (cc. del 19-03-1996), Capari (rv 204635). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità della contravvenzione di emissione di gas, vapori o fumo, nei casi non consentiti, le emissioni possono considerarsi moleste soltanto allorché superino il limite della normale tollerabilità con riferimento alle immissioni che, secondo l'art. 844 cod. civ., il proprietario del fondo non può impedire che provengano dal fondo del vicino. Sez. I, sent. n. 863 del 27-01-1996 (cc. del 01-12-1995), Celeghin (rv 203502). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- collocamento pericoloso di cose Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674, prima parte, cod. pen. (getto pericoloso di cose) è necessaria una condotta attiva: nel caso in cui si tratti di liquidi si richiede, pertanto, un cosciente e volontario versamento degli stessi, mentre non basta a integrare l'elemento materiale previsto da tale norma incriminatrice l'omesso apprestamento dei mezzi idonei a impedire il suddetto evento. (Nella fattispecie, si trattava di prodotto liquido che, trasportato su trattore con cisterna, fuoriusciva sulla sede stradale a causa della corrosione delle paratie del mezzo di trasporto. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., ritenendo ipotizzabile, invece, quello di collocamento pericoloso di cose previsto dall'art. 675 cod. pen.). Sez. I, sent. n. 12748 del 21-12-1995 (cc. del 21-11-1995), Casarin (rv 203330). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'esistenza di regolare autorizzazione amministrativa dell'esercizio di un'attività produttiva non esclude, di per sé, la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. quando le emissioni superino i limiti della normale tollerabilità, per ciò stesso ponendosi in contrasto con la legge. Sez. I, sent. n. 11984 del 06-12-1995 (cc. del 07-11-1995), Guarnero (rv 203130). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. non si richiede un effettivo nocumento alle persone in dipendenza del getto, essendo sufficiente l'attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi, cioè a offendere, imbrattare, molestare le persone. (Fattispecie relativa a diffusione di polveri da uno stabilimento industriale nelle aree circostanti, diffusione, peraltro, priva di effetti nocivi sulla salute, ma foriera di disagio serio alla popolazione, data la sua idoneità ad imbrattare). Sez. I, sent. n. 11868 del 04-12-1995 (cc. del 26-10-1995), Balestra (rv 203239). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato Ai fini dell'affermazione della responsabilità penale non è sufficiente che la condotta dell'agente sia in rapporto di causalità con l'evento, ma è necessaria anche la sussistenza della colpevolezza della condotta stessa. (Nella specie, è stata dichiarata la responsabilità di un assessore comunale alla nettezza urbana per i reati di cui agli artt. 10 e 25 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - realizzazione e gestione di discarica abusiva - e all'art. 674 cod. pen. - emissioni di fumo atte a molestare le persone - osservandosi che, sul presupposto della sussistenza del generale obbligo di impedire, per la sua qualifica, eventi di cui all'imputazione egli in concreto aveva omesso di esercitare la dovuta vigilanza sullo svolgimento del servizio). Sez. III, sent. n. 10021 del 30-09-1995 (cc. del 19-04-1995), Catarci (rv 203481). Cassazione Penale Rapporti con i reati di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319: legge Merli La normativa speciale di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319 prevede gli scarichi nelle acque, sul suolo o nel sottosuolo senza autorizzazione, dovendo per scarico intendersi qualsiasi versamento di rifiuti, pur se riferito ad eventuali episodi isolati e saltuari ed a nulla rilevando lo stato (liquido o meno) dei rifiuti scaricati. Detta legge si propone di tutelare le acque, il suolo ed il sottosuolo (considerati come risorse, cioè quali beni giuridici) contro ogni forma di inquinamento, e le violazioni da essa previste possono concorrere con il reato di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericoloso di cose - solo quando la condotta dell'agente sia atta a provocare, per la natura e la quantità di ciò che viene scaricato, molestie alle persone esposte alle conseguenze dello scarico. Sez. I, sent. n. 9829 del 22-09-1995 (cc. del 14-09-1995), Coppa (rv 202545). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Sotto la rubrica "getto pericoloso di cose", l'art. 764 cod. pen. individua come prima ipotesi di condotta vietata il getto di cose atte ad offendere, imbrattare e molestare le persone. La norma vieta così, oltre la condotta potenzialmente idonea a cagionare un'offesa diretta della integrità personale, anche il semplice imbrattamento o molestia della persona. (Nella fattispecie, la persona offesa era stata imbrattata con il tuorlo e l'albume fuoriusciti da uova lanciatele contro. La Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 674 cod. pen., enunciando il principio di cui in massima). Sez. I, sent. n. 7443 del 03-07-1995 (cc. del 10-05-1995), Lombardi (rv 201927). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 659, comma primo, e 674 cod. pen., l'attitudine, rispettivamente, dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone e delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei rumori e delle emissioni summenzionati, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito da dichiaranti medesimi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la responsabilità dell'imputato, gestore di una discoteca, in ordine ai reati in questione, sulla base delle dichiarazioni testimoniali di soggetti i quali avevano riferito che durante le ore notturne non riuscivano a dormire a cagione delle emissioni sonore provenienti da detta discoteca e che i fumi parimenti da essa provenienti invadevano abitualmente la tromba delle scale condominiali). Sez. I, sent. n. 5215 del 09-05-1995 (cc. del 07-04-1995), Silvestro (rv 201195). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Poiché il concetto di gettare o versare di cui all'art. 674 cod. pen. va inteso estensivamente fino a comprendere la diffusione, comunque, di polveri nelle aree circostanti, la contravvenzione prevista da tale norma è configurabile a carico dei responsabili di una ditta esercente un'attività industriale di produzione di calcestruzzo che abbiano omesso di asfaltare i piazzali di manovra dei veicoli, come già imposto con ordinanza del Sindaco, in quanto il fatto, pur se contestato come omissivo con riferimento all'aspetto dell'asfaltatura detta, implica una condotta positiva di disturbo e di molestia, a livello igienico, specie in considerazione del tipo di attività svolta e della conseguente necessaria motivazione quotidiana di polveri di calcare. Sez. I, sent. n. 3919 del 11-04-1995 (cc. del 09-01-1995), Tinarelli (rv 201594). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Non è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. nel caso di condotta che consista soltanto nell'omettere l'apprestamento di mezzi idonei a far sì che le cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone, benché depositate in luogo privato, si riversino in luogo di pubblico transito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata esclusa la sussistenza del reato "de quo" in un caso in cui, essendo stata depositata della sansa in un piazzale privato, quantitativi di detta sostanza erano finiti sull'adiacente via pubblica a cagione del transito di pedoni e veicoli fra il detto piazzale e la medesima via. Sez. I, sent. n. 3644 del 04-04-1995 (cc. del 26-01-1995), Di Fabio (rv 201583). Cassazione Penale Momento consumativo del reato La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericoloso di cose - è reato che, nell'ipotesi di emissione molesta di fumo, vapori e gas in conseguenza di attività continuativa di smaltimento di rifiuti solidi urbani mediante combustione, senza pause o interruzioni di rilevante entità, ha natura permanente. (Fattispecie in cui è stata esclusa la prescrizione del reato). Sez. I, sent. n. 1360 del 10-02-1995 (cc. del 07-12-1994), Montano (rv 200651). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Poiché le armi giocattolo non espellono proiettili di alcuna specie, provocando soltanto il rumore conseguente all'esplosione delle cartucce a salve e una trascurabile emissione di gas e di fumo dovuti alla combustione della polvere pirica, l'uso improprio e molesto di simili congegni, che non siano stati alterati in guisa di trasformarli in armi vere o da farle apparire tali, può, pertanto, realizzare eventualmente soltanto l'ipotesi criminosa dell'art. 659 cod. pen., e non già quella prevista dall'art. 674 cod. pen. (Nella fattispecie, il pretore aveva ritenuto che il fatto contestato di avere disturbato, mediante l'esplosione di alcuni colpi a salve in luogo pubblico, il riposo delle persone, potesse essere qualificato unicamente come violazione dell'art. 674 cod. pen., e non già dell'art. 659 cod. pen.). Sez. I, sent. n. 1076 del 01-02-1995 (cc. del 20-12-1994), Zino (rv 200804). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui all'art. 674 cod. pen. anche quando provengono da un'industria la cui attività sia stata autorizzata. L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria è sufficiente a rimuovere un limite all'attività dell'imprenditore, ma non esonera quest'ultimo dal dovere di adottare tutte le misure consigliate dall'esperienza e dalla tecnica atte ad evitare un pregiudizio per la salute pubblica. Il fatto che l'esercizio di un'attività sia autorizzato non comporta che le modalità siano lasciate alla discrezione dell'operatore economico, il quale non può invocare il carattere "necessario" delle emissioni maleodoranti (quale naturale le conseguenza dell'attività autorizzata) e neppure un principio di prevalenza in danno di altri soggetti in considerazione della localizzazione dell'impianto fuori del centro abitato, in quanto anche le persone che vivono in campagna nei pressi di insediamenti produttivi hanno uguale diritto a svolgere il loro lavoro socialmente utile senza danni alla loro salute. Sez. III, sent. n. 771 del 24-01-1995 (cc. del 21-12-1994), Rinaldi (rv 201229). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato La responsabilità del Sindaco per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (nella specie, esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione del Comune) non può essere affermata sulla sola base dell'astratta inosservanza del dovere di vigilanza, ciò che darebbe luogo a responsabilità oggettiva, essendo invece necessario, per l'effettiva sussistenza della negligenza, un "quid pluris", ed innanzitutto l'effettiva conoscenza della esalazione. Sez. I, sent. n. 138 del 10-01-1995 (cc. del 15-11-1994), Composto (rv 200096). Cassazione Penale Concorso di persone nel reato La cooperazione, benché dalla legge espressamente prevista per i delitti colposi, è riferibile anche alle contravvenzioni della stessa natura, come si desume dall'art. 43, ultimo comma, cod. pen., il quale dispone che la distinzione tra reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici. (Nella fattispecie, in tema di reato di cui all'art. 674 cod. pen., è stata ritenuta la responsabilità del Sindaco e del legale rappresentante della ditta appaltatrice per le esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione del Comune). Sez. I, sent. n. 138 del 10-01-1995 (cc. del 15-11-1994), Composto (rv 200095). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada), a far tempo dall'1 gennaio 1993, dell'art. 22 della legge n. 615 del 1966 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore Diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con D.P.R. n. 323 del 1971), non implica che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 cod. pen., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell'art. 71, comma sesto, del citato D.Lgs. n. 285 del 1992 e dell'art. 227, comma secondo, del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 495 del 1992, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 232, comma terzo, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il regolamento a suo tempo emanato con il D.P.R. n. 323 del 1971, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 674 cod. pen., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, per se ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità dell'autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare l'applicabilità della norma penale). Sez. I, sent. n. 9460 del 02-09-1994 (cc. del 20-06-1994), Manforti (rv 198805). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- art. 25 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 Il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. può concorrere con le contravvenzioni sanzionate dall'art. 25, commi primo, secondo e ultimo, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. Sez. I, sent. n. 9357 del 31-08-1994 (cc. del 25-05-1994), Turino (rv 199836). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto di cose pericolose) in quanto ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall'osservanza o meno degli standard fissati per la prevenzione dell'inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi "emissione" inferiore ai limiti tabellari, anche nell'ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico: conseguentemente anche un'attività industriale autorizzata, può dar luogo al suddetto reato qualora siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi o dall'inosservanza delle prescrizioni dell'autorità amministrativa, pur nell'osservanza degli standard di cui sopra. Sez. III, sent. n. 6598 del 03-06-1994 (cc. del 07-04-1994), Roz Gastaldi (rv 198071). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di "molestia". Sez. III, sent. n. 6598 del 03-06-1994 (cc. del 07-04-1994), Roz. Gastaldi (rv 198072). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni in riferimento alla tecnica più avanzata, per evitare esalazioni moleste; perché le emissioni siano considerate tali ed integrino, conseguentemente, la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., è sufficiente che superino la "stretta" tollerabilità, non riferendosi, tale norma, alla "normale" tollerabilità, che costituisce, viceversa, il limite previsto ai fini civilistici dall'art. 844 cod. civ. Sez. I, sent. n. 6216 del 27-05-1994 (cc. del 06-04-1994), Mezzenzana (rv 197839). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Per gestione di un impianto di depurazione dei fumi che, per una carenza progettuale "ab origine" la quale lo renda funzionante con una resa più bassa del previsto, provochi emissione di fumi e di vapori nell'atmosfera, atti a molestare le persone oltre il limite dell'ordinaria tollerabilità, è riferibile al titolare dell'azienda il quale, per la natura permanente delle emissioni moleste, da lui conosciute, ricollegabili alla minore funzionalità dell'impianto stesso, non può ritenersi esente da responsabilità se decide di fare funzionare l'impianto difettoso. Sez. I, sent. n. 6207 del 27-05-1994 (cc. del 25-03-1994), Conterno (rv 198734). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La seconda ipotesi prevista dall'art. 674 cod. pen., "chiunque ... provoca emissioni ... di fumo ... atte a molestare le persone nei casi non consentiti dalla legge", richiama espressamente i limiti legali posti dalla legge civile a tutela del diritto della proprietà fondiaria (e di godimento anche a titolo personale della stessa), in tema di immissioni oltre il limite della proprietà. Pertanto, si deve fare riferimento in generale a tutte le immissioni dannose per il vicino sanzionate dall'art. 844 cod. civ. ove si riscontri il superamento del minimo di tollerabilità. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso di imputato il quale aveva dedotto che l'accensione di un caminetto domestico non era certamente un caso vietato dalla legge, è stato ritenuto che non la mera accensione di un caminetto, ma le emissioni di fumo cagionate da quella accensione nell'unità abitativa dell'imputato e la loro immissione in quella della persona offesa avesse superato la soglia della normale tollerabilità). Sez. I, sent. n. 2544 del 26-02-1994 (cc. del 04-10-1993), Uzzi (rv 197576). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di reato di getto pericoloso di cose, previsto dall'art. 674 cod. pen., le esalazioni maleodoranti provenienti da stalle o luoghi similari e promananti da escrementi di animali costituiscono offesa al benessere dei vicini e grave pregiudizio, tutelato dalla norma penale, ed integrano pertanto il reato di cui all'art. 674 cod. pen. Sez. I, sent. n. 1293 del 04-02-1994 (cc. del 20-10-1993), Sperotto (rv 196370). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Il contenuto della norma di cui all'art. 674 cod. pen. comprende due ipotesi di reato, entrambe di pericolo, la seconda delle quali descrive una fattispecie "causalmente orientata" in cui la condotta indifferentemente attiva od omissiva - conduce a provocare, "nei casi non consentiti dalla legge", emissioni di gas, di vapore o di fumo, atti a cagionare offesa od imbrattamento ovvero molestia alla persona. Per la sussistenza del reato è, quindi sufficiente l'idoneità del fatto alla produzione degli effetti previsti dalla norma; poiché, però, si richiede che tali effetti siano cagionati nei casi non consentiti dalla legge, il parametro di legalità deve dedursi unicamente dalle disposizioni di cui all'art. 844 cod. civ. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna, per essere assente in essa qualsivoglia indicazione delle ragioni del superamento della soglia di legalità fissata dalla detta disposizione civilistica). Sez. I, sent. n. 781 del 26-01-1994 (cc. del 17-11-1993), Scionti (rv 197722). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Nel concetto di "gettare" o "versare" di cui all'art. 674 cod. pen., che punisce il getto pericoloso di cose, rientra anche quello di diffondere, comunque, polveri nelle aree circostanti; integra pertanto il reato suddetto l'immissione nell'atmosfera di polveri degli impianti di uno stabilimento industriale in virtù di un processo produttivo, né l'elemento psicologico può essere escluso dall'aver il responsabile dello stabilimento preso accordi con le autorità comunali per la costruzione di un impianto di depolverizzazione, costituendo viceversa tale condotta dimostrazione della consapevolezza, da parte dell'agente, della pericolosità delle emissioni. (Fattispecie relativa ad emissione di polveri causate dalle operazioni di sbarco di farina da una nave). Sez. I, sent. n. 447 del 19-01-1994 (cc. del 22-09-1993), Pasini (rv 195922). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Per la sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen. non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche, essendo sufficiente che tali emissioni superino il limite di normale tollerabilità, valicato il quale le emissioni diventano moleste con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice prevista dal citato articolo. (Nella specie, il fetore proveniente da un'abitazione privata era di intensità tale da estendersi all'esterno, talché un operatore della U.S.S.L. non riuscì a salire le scale, accusando malessere). Sez. I, sent. n. 477 del 19-01-1994 (cc. del 18-11-1993), Grandoni (rv 196111). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'art. 674 cod. pen. non punisce solo le emissioni di gas, di vapori o di fumo provocate con l'esercizio di attività produttive, bensì qualunque emissione; e poiché trattasi di reato di pericolo, non è necessario che le emissioni di gas, di vapori o di fumo provochino un effettivo nocumento, essendo sufficiente l'attitudine delle stesse ad offendere , imbrattare o molestare persone, cioè arrecare ad esse disagio, fastidio o disturbo ovvero turbarne il modo di vivere quotidiano. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la tesi del ricorrente secondo cui il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. non sarebbe configurabile quando le emissioni abbiano arrecato molestia solo all'immediato vicino di casa). Sez. I, sent. n. 10336 del 15-11-1993 (cc. del 28-09-1993), Grandoni (rv 197893). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Pur non essendovi l'obbligo (giuridico e penalmente sanzionato) di tenere pulita la propria abitazione, tuttavia l'art. 674 cod. pen. vieta di tenerla talmente sporca da arrecare molestia o disturbo, mediante esalazioni maleodoranti, alle persone che si trovano nelle vicinanze dell'abitazione medesima. (Nella specie, la S.C. ha osservato, replicando alla censura del ricorrente secondo cui non sussiste alcun obbligo giuridico di tenere pulita la propria abitazione, che all'imputato non si rimproverava di avere trascurato la pulizia della propria abitazione, bensì di avere provocato emissioni di esalazioni moleste per le persone, tenendo numerosi cani in un terreno comune adiacente alla propria abitazione ed a quella delle parti lese e che certamente, se si fosse attivato per eliminare tali inconvenienti, avrebbe evitato che la sua condotta - di tenere numerosi cani - integrasse gli estremi del reato previsto dall'art. 674 cod. pen.). Sez. I, sent. n. 10336 del 15-11-1993 (cc. del 28-09-1993), Grandoni (rv 197894). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa all'esercizio di una determinata attività, come pure l'avvenuta messa in opera dei dispositivi antinquinamento previsti dalla legge, non esclude, di per sé, la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., seconda parte, quando, di fatto, le emissioni di gas, fumi o vapori superino il livello della normale tollerabilità, valutato in relazione agli effetti da esse prodotti in danno dei soggetti che in concreto le subiscono. Un tale superamento, infatti, deve ritenersi, per definizione, contrario alla legge, la quale non può che disciplinare un esercizio normale dell'attività produttiva implicante, come tale, anche la sopportazione di inconvenienti che non eccedano, però, i limiti della normale tollerabilità; inconvenienti che, in assenza della norma autorizzativa, darebbero luogo all'applicabilità della sanzione penale anche quando i detti limiti non fossero superati, essendo di regola sufficiente, ai fini della sussistenza del reato, in base al testuale tenore della norma, il solo fatto che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare e molestare persone, senza alcun riferimento al limite della normale tollerabilità, contenuto invece nell'art. 844 cod. civ. Sez. I, sent. n. 5348 del 26-05-1993 (cc. del 06-04-1993), Dal Sasso (rv 194214). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità della condotta considerata nella seconda parte dell'art. 674 cod. pen. le polveri, se non possono essere oggetto delle emissioni di gas e di vapori, sono invece sostanze comprese nelle emissioni di fumo che, secondo la nozione lessicale e tecnica del termine, è "sospensione di un solido in un gas, prodotto da una combustione" e la polvere null'altro è se non "materia finemente suddivisa". Sez. I, sent. n. 3876 del 20-04-1993 (cc. del 05-03-1993), Tacconi (rv 195963). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La sussistenza di una regolare autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività non esclude affatto per se stessa la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. ove da tale esercizio derivi l'emissione di gas, vapori e fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare persone, dovendosi l'autorizzazione ritenere in ogni caso condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della più stretta tollerabilità, previa adozione di tutte le misure consentite, secondo la particolarità del lavoro, dalla migliore esperienza e dalla tecnica più progredita. Sez. I, sent. n. 1272 del 10-02-1993 (cc. del 14-10-1992), Sartor (rv 193511). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di responsabilità ex art. 674 cod. pen., il mestiere di carrozziere di autoveicoli per le sue caratteristiche e modalità di esercizio implica l'uso di vernici e stucchi che notoriamente contengono gas e vapori molesti e dannosi per la salute delle persone, sicché l'evento perturbatore previsto dalla detta norma è presunto sulla base del solo esercizio del mestiere. Peraltro l'apprestamento di impianti e dispositivi idonei ad evitare o a mantenere in limiti accettabili l'emissione di gas e vapori derivanti dall'esercizio del mestiere in questione non vale di per sé a legittimare l'esercizio di tale attività inquinante l'atmosfera, potendosi escludere la responsabilità penale solo con la prova positiva della mancata emissione di gas e vapori atti a molestare le persone. Sez. I, sent. n. 714 del 26-01-1993 (cc. del 17-12-1992), Daprea (rv 192801). Cassazione Penale Sequestro preventivo È legittimo il sequestro preventivo di una stalla dalla quale promanino continuativamente esalazioni maleodoranti. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il fatto integra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e che la libera disponibilità del locale avrebbe potuto aggravare o protrarre le emissioni maleodoranti, che, nella specie, promanavano dagli escrementi di sessanta ovini, con grave pregiudizio per l'igiene di una contigua abitazione, secondo quanto già rilevato da numerosi sopralluoghi di pubblici ufficiali e contenuto in apposita ordinanza amministrativa). Sez. I, sent. n. 3669 del 10-11-1992 (ud. del 30-09-1992), Amoretti (rv 192175). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Con riferimento alla contravvenzione di getto pericoloso di cose, previsto dall'art. 674 cod. pen., il "versamento" concerne materie liquide e può avvenire per mano dell'agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l'effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che integrasse la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. il getto di acqua con una pompa all'interno dell'abitazione altrui). Sez. I, sent. n. 8386 del 24-07-1992 (cc. del 02-07-1992), Mauro (rv 191451). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità della seconda ipotesi della contravvenzione prevista dall'art. 674 cod. pen., anche la regolare autorizzazione amministrativa dell'attività non è da sola sufficiente per escludere il reato quando dall'esercizio dell'attività ne derivi pregiudizio per la salute dei terzi ovvero il superamento della normale tollerabilità. Dal momento che l'autorizzazione riguarda l'esercizio dell'industria e non le sue modalità, l'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" comprende anche l'esercizio di attività industriali che, anche se autorizzate, producano molestie eccedenti i limiti della tollerabilità ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici. Sez. I, sent. n. 7614 del 02-07-1992 (cc. del 20-05-1992), Andreini (rv 191338). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'apprestamento di impianti e dispositivi contro l'inquinamento atmosferico può essere idoneo ad escludere la violazione delle prescrizioni della legge 13 luglio 1966 n. 615, ma non sufficiente ad impedire le emissioni di gas, vapori e fumo atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, e, conseguentemente, l'integrazione del reato di cui all'art. 674 cod. pen. (La Cassazione ha altresì evidenziato che il riferimento ai "casi consentiti dalla legge" che figura nella suddetta norma non può servire da salvacondotto per l'esercizio di qualsiasi attività inquinante e che lo stesso è utilizzabile solo come criterio guida per l'identificazione del grado di tollerabilità delle emissioni, e non, dunque, come causa di esclusione della responsabilità penale di chi le provoca in concreto, dopo essersi premunito di strumenti astrattamente e non anche concretamente idonei ad evitarle ovvero a mantenerle in limiti accettabili). Sez. I, sent. n. 6932 del 11-06-1992 (cc. del 11-05-1992), Cova (rv 190593). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose, la sussistenza di una regolare autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività non esclude di per sé la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., ove da tale esercizio derivi l'emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della tollerabilità normale, e quindi previa adozione delle misure necessarie ad evitare il superamento di tali limiti o di quelli imposti da specifiche normative, correlate alle peculiarità delle attività lavorative da cui conseguono le emissioni. Per ritenere la sussistenza del reato è pertanto necessario accertare il superamento di tali limiti. Sez. I, sent. n. 3204 del 18-03-1992 (cc. del 12-02-1992), Mellino (rv 189913). Cassazione Penale Rapporti con i reati di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319: legge Merli La legge 10 maggio 1976 n. 319 è volta a tutelare le acque dall'inquinamento, qualunque sia l'oggetto, solido o liquido, dello sversamento, di modo che tale legge speciale si applica in luogo dell'art. 674 cod. pen. anche nel caso dello scarico di deiezioni solide di animali. Sez. III, sent. n. 2338 del 03-03-1992 (cc. del 04-02-1992), Foschi (rv 189454). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La sussistenza di una regolare autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività non esclude di per sé la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. ove da tale esercizio derivi l'emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della più stretta tollerabilità, con l'adozione, cioè, di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono imposte dalla migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o molestie. (Fattispecie di emissioni di vapori e gas da parte di un'azienda agricola di allevamento del bestiame collocata nei pressi di un abitato). Sez. I, sent. n. 91 del 09-01-1992 (cc. del 21-11-1991), Vicario (rv 189532). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La sussistenza di una regolare autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività non esclude di per sé la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. ove da tale esercizio derivi l'emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della più stretta tollerabilità, con l'adozione, cioè, di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono imposte dalla migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli e molestie. (Fattispecie di emissioni di fumo da apparecchiature installate in una lavanderia). Sez. I, sent. n. 8754 del 05-09-1991 (cc. del 23-01-1991), Cremonini (rv 188115). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Le esalazioni maleodoranti o comunque sgradevoli non rientrano nella tutela penalmente apprestata dall'art. 674 del codice penale per le emissioni moleste di gas, vapori e fumo, ma possono esser fonte di responsabilità civile, ove eccedano i limiti posti dall'art. 844 cod. civ. Sez. I, sent. n. 4539 del 24-04-1991 (cc. del 29-01-1991), Garzia (rv 187778). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Non ricorre un'ipotesi di "bis in idem" nella reiterazione dell'accusa di illecita emissione di fumi, già rivolta all'imputato in altro procedimento, allorché la contestazione si riferisca ad un periodo ulteriore rispetto al primo, a nulla rilevando l'eventuale configurabilità come permanente del reato, che è condizionata dalla costanza nel tempo della qualità degli scarichi. Sez. I, sent. n. 1483 del 30-06-1990 (ud. del 28-05-1990), Pisano (rv 184741). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'"uso altrui", cui si riferisce l'art. 674 cod. pen. ed al quale deve essere soggetto il luogo privato perché possa configurarsi il reato di getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare, può consistere in qualunque legittima facoltà - dipendente da un diritto soggettivo esclusivo, ovvero da un diritto "in re aliena" o d'obbligazione o anche da una mera condiscendenza di chi può prestarla spettante ad un soggetto diverso da quello che compie il getto o il versamento, di valersi del luogo stesso per qualsiasi bisogno. (Nella fattispecie, era stata accertata la presenza di cromo esavalente sul terreno privato, adiacente i capannoni di un'officina, dove i lavoratori dipendenti della ditta potevano muoversi liberamente per gli scopi più vari). Sez. I, sent. n. 6939 del 15-05-1990 (cc. del 04-12-1989), Tadoni (rv 184308). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Nell'ipotesi di emissione di gas, di vapori o fumi, punita ai sensi dell'art. 674 cod. pen., si configura un reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l'emissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo invece sufficiente l'attitudine del gas, del vapore o del fumo emesso ad offendere, imbrattare, molestare le persone. Sez. VI, sent. n. 5312 del 11-04-1990 (cc. del 04-07-1989), Toffarin (rv 183994). Cassazione Penale Rapporti con i reati di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319: legge Merli La disposizione di cui all'art. 26 della legge n. 319 del 1976 (cosiddetta legge Merli), abrogatrice di tutte le norme che, direttamente o indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acqua, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento, non comprende la fattispecie dell'art. 674 cod. pen. Ne consegue che chi versa in un luogo di pubblico transito o in luogo privato, ma di comune o di altrui uso, liquami che provochino, per la loro stessa natura, odori nauseabondi, gas, fumi, vapori, atti ad arrecare molestia alle persone risponde della contravvenzione ex art. 674 cod. pen., salva l'eventuale concorrenza delle specifiche fattispecie criminose di cui alla legge n. 319 del 1976. Sez. I, sent. n. 17573 del 19-12-1989 (cc. del 06-10-1989), Bimonte (rv 182869). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Per la configurabilità della contravvenzione di emissione di gas, di vapori o di fumo, nei casi non consentiti, prevista dall'art. 674 cod. pen., è sufficiente che le emissioni, per essere considerate moleste, superino il limite della normale tollerabilità con riferimento alle immissioni che secondo il codice civile (art. 844 c.c.) il proprietario del fondo non può impedire ove provengano dal fondo del vicino. Sez. I, sent. n. 3162 del 25-02-1989 (cc. del 10-11-1988), Mazzoni (rv 180653). Cassazione Penale Momento consumativo del reato La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., nelle ipotesi di emissioni moleste di gas, di vapori o di fumo, è un reato non necessariamente ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè dalla durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse. Sez. I, sent. n. 3162 del 25-02-1989 (cc. del 10-11-1988), Mazzoni (rv 180652). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'apprestamento di impianti e dispositivi contro l'inquinamento atmosferico da parte del titolare di uno stabilimento industriale, a norma della legge 13 luglio 1966 n. 615, può non essere sufficiente ad impedire le emissioni di gas, vapori e fumo, atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone, potendosi, così, realizzare in tal caso l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 674 cod. pen. Sez. I, sent. n. 5994 del 18-05-1988 (cc. del 30-11-1987), Leonardis (rv 178410). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Per la sussistenza della contravvenzione di getto pericoloso di cose non si richiede un effettivo nocumento alle persone in dipendenza del getto stesso, essendo sufficiente l'attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi. Sez. V, sent. n. 4537 del 13-04-1988 (cc. del 27-01-1988), Freistener (rv 178131). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'attività industriale non esime il titolare dalla responsabilità penale ex art. 674 cod. pen. nel caso di emissioni di polveri o vapori atti ad imbrattare od offendere le persone. (Nella specie, il diffondersi delle polveri nell'atmosfera durante i processi di lavorazione di una fonderia era agevolato dalla mancanza di vetri alle finestre dei capannoni, dallo stato di estremo degrado dell'azienda e dalla obsolescenza degli impianti). Sez. I, sent. n. 4497 del 12-04-1988 (cc. del 04-12-1987), Galli (rv 178090). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Le immissioni nell'atmosfera di polveri dagli impianti di uno stabilimento industriale in virtù di un processo produttivo non integrano le condotte del "gettare" o "versare" previste dalla prima parte dell'art. 674 cod. pen., che sono riferibili ad un'attività primaria e diretta, prevalentemente di natura dolosa. Sez. I, sent. n. 11844 del 23-11-1987 (cc. del 01-06-1987), Barbetti (rv 177099). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di getto pericoloso di cose con il termine "molestia alla persona" deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano. Sez. I, sent. n. 12261 del 04-11-1986 (cc. del 04-07-1986), Di Leo (rv 174195). Cassazione Penale Oblazione In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa, le "conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore" la cui permanenza non rende ammissibile l'oblazione stessa, sono quelle attinenti al cosiddetto "danno criminale" e cioè alla lesione o messa in pericolo dei beni che costituiscono il contenuto del reato (interesse particolare, pubblico o privato), la cui offesa non è oggetto di risarcimento. (Nella specie si trattava del reato di getto pericoloso di cose ed in particolare di nubi di sostanze chimiche emesse dall'impianto di atomizzazione di gas o vapori di una industria. È stato ritenuto che in tal caso il "danno criminale" è da individuare nell'interesse protetto e cioè nell'"incolumità pubblica delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni" e che le "conseguenze dannose" si riferiscono a quei "fatti conseguenti" correlati in via diretta al predetto interesse e cioè alle conseguenze dovute all'emissione delle polveri, eliminabili da parte del contravventore). Sez. I, sent. n. 12261 del 04-11-1986 (cc. del 04-07-1986), Di Leo (rv 174196). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Nell'ipotesi di emissione di gas, di vapori o di fumo non consentita e punita dall'art. 674 cod. pen. si configura un reato di mero pericolo, per cui non è necessario che l'emissione stessa provochi un effettivo nocumento, essendo sufficiente, invece, l'attitudine del gas, del vapore e del fumo emesso ad offendere, imbrattare, molestare le persone. Sez. I, sent. n. 11680 del 23-10-1986 (cc. del 24-06-1986), Colombo (rv 174101). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. ha ad oggetto la polizia di sicurezza, in quanto concerne l'interesse di prevenire pericoli più o meno gravi alle persone, dipendenti dal getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare o dall'emissione di gas, di vapori o di fumo, idonea a cagionare gli effetti suddetti. Ne consegue che non ricorre l'ipotesi sopra indicata nella condotta di colui che depositi in un luogo privato detriti calcarei, occupando una superficie di circa tremila metri quadrati, per cui si modifichi la morfologia del suolo e, in virtù delle piogge, si verifichino infiltrazioni sulla strada e sulla proprietà di privati. Sez. I, sent. n. 9458 del 16-09-1986 (cc. del 13-03-1986), Maistro (rv 173750). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria non esime il titolare dalla responsabilità penale ex art. 674 cod. pen., nel caso di emissione di fumi, vapori o gas atti ad offendere o molestare le persone. (Fattispecie in cui erano stati bruciati in una fossa di uno stabilimento industriale residui di lavorazione del legno comprendenti colle e vernici). Sez. I, sent. n. 7907 del 08-08-1986 (cc. del 16-01-1986), Morandin (rv 173477). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 In tema di abbattimento di fumi, polveri, gas ed odori di qualsiasi tipo ad opera di impianti termici o di imprese industriali o mezzi motorizzati, l'art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615, quarto comma, prevede l'obbligo, per chi gestisce tali impianti, imprese o mezzi inquinanti l'atmosfera, di dotarli di dispositivi atti ad evitare tale inquinamento. Sicché, una volta accertato dagli appositi organi regionali e provinciali il contributo dell'inquinamento atmosferico, e notificato al Comune l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati nonché il termine entro il quale tale eliminazione deve essere effettuata, la condotta punibile si esaurisce nella semplice omissione dei mezzi cautelativi prescritti o nella mancata eliminazione tempestiva degli inconvenienti indicati, nel tempo assegnato, indipendentemente da ogni accertamento sul concreto apporto inquinante e sul tasso di inquinamento, dato che l'ulteriore violazione dei parametri consentiti dalla legge, mediante emissioni atte ad offendere, molestare od imbrattare le persone, comporterebbe la realizzazione dell'autonoma - ed in tal caso concorrente - violazione dell'art. 674 cod. pen. Sez. I, sent. n. 7191 del 07-07-1986 (cc. del 18-03-1986), Colombo (rv 173355). Cassazione Penale Elemento soggettivo del reato In tema di reato di cui all'art. 674 cod. pen. la penale responsabilità dell'imputato non va fondata sulla mera constatazione dell'elemento materiale, ma anche attraverso l'indagine sull'elemento psicologico che pure deve essere presente nella condotta del contravventore in quanto anche nella contravvenzione l'antigiuridicità del comportamento non può prescindere da un coefficiente di colpevolezza. Ne consegue che quando l'imputato agisca in virtù di un provvedimento amministrativo, che faccia ritenere del tutto lecita la sua condotta, si verifica un evidente errore sul fatto costituente reato, in quanto il suddetto provvedimento, alle cui prescrizioni risulta conforme la conduzione dell'esercizio industriale da parte del suo titolare, ha determinato una falsa rappresentazione dei suoi elementi costitutivi ed in primo luogo di quello di ordine psicologico inerente alla liceità della condotta. Sez. I, sent. n. 1476 del 14-02-1986 (cc. del 06-12-1985), Minghini (rv 171918). Cassazione Penale Momento consumativo del reato Il reato di getto pericoloso di cose, di cui all'art. 674 cod. pen., ha, di regola, carattere istantaneo. Esso, però, può assumere la figura di reato permanente quando la materia atta ad offendere, imbrattare o molestare venga versata ininterrottamente in maniera meccanica, ovvero si tratti di emissione continuativa di gas, vapori, fumo ecc. L'eventuale interruzione domenicale di un impianto che comporti tali emissioni (nella specie, un inceneritore sempre in funzione per eliminare rifiuti solidi urbani) o altre brevi soste non incidono sulla natura permanente del reato, che si ricollega alla normale funzionalità dell'impianto stesso e non cessa poiché sussiste, obiettivamente, uno stato antigiuridico determinato da un'azione volontaria. (Fattispecie relativa a diniego di amnistia). Sez. I, sent. n. 9356 del 19-10-1985 (cc. del 05-06-1985), Ferrofino (rv 170759). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., prima parte, è necessaria una condotta attiva e cioè un cosciente e volontario lancio o versamento delle cose "de loco ad locum". Ne consegue che non integra l'elemento materiale di cui alla norma incriminatrice una condotta omissiva di apprestamento dei mezzi idonei ad impedire che le cose si riversino da un luogo privato in un luogo di pubblico transito. (Fattispecie in tema di dispersione all'esterno di polveri a causa del prelievo di materiali effettuato da operai, all'interno di uno stabilimento industriale, in concomitanza di fenomeni ventosi). Sez. VI, sent. n. 8449 del 02-10-1985 (cc. del 16-05-1985), Spallanzani (rv 170537). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie In tema di emissioni atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, l'art. 674 cod. pen. condiziona la punibilità ai casi non consentiti dalla legge. Per le emissioni ed immissioni nell'atmosfera da parte dell'industria deve tenersi presente la normativa di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615 e al relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 15 aprile 1971 n. 322). Sez. III, sent. n. 7765 del 26-08-1985 (cc. del 29-04-1985), Diliberto (rv 170263). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 punisce soltanto l'omesso apprestamento dei mezzi più progrediti di abbattimento delle emissioni quale presidio tecnico contro l'inquinamento e nulla dispone circa l'ulteriore condotta di violazione dei parametri consentiti dalla legge e dalle relative prescrizioni amministrative, sicché in quest'ultima ipotesi si realizza l'autonoma previsione dell'art. 674 cod. pen. Sez. III, sent. n. 7765 del 26-08-1985 (cc. del 29-04-1985), Diliberto (rv 170265). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 Il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) e quello previsto dall'art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 (cosiddetta legge antismog) possono concorrere, sussistendo fra di essi compatibilità. Infatti il contenuto precettivo dell'art. 20 della legge ricordata consiste nell'obbligo, per le industrie, di apprestare determinati impianti o dispositivi onde prevenire l'inquinamento atmosferico e la condotta punibile si concreta nell'omissione di tali mezzi cautelativi, mentre la fattispecie prevista dall'art. 674 cod. pen. richiede una condotta consistente nel getto di cose o nel provocare emissioni di gas, vapori e fumi atti a offendere o molestare le persone. Inoltre, mentre l'art. 674 cod. pen. mira a tutelare direttamente le persone, la normativa contro l'inquinamento atmosferico ha per finalità la protezione della risorsa aria, come bene giuridico autonomo e, solo in via mediata, la generalità dei soggetti che subiscono le conseguenze del degrado qualitativo dell'aria che respirano. Sez. III, sent. n. 6249 del 24-06-1985 (cc. del 16-04-1985), Boni (rv 169886). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie Le esalazioni insalubri provenienti da un ovile devono comprendersi nella generica dizione di "emissioni di gas, vapori o fumo" usata dal legislatore nella formulazione dell'art. 674 cod. pen. Sez. III, sent. n. 10663 del 27-11-1984 (cc. del 24-09-1984), Miglianti (rv 166887). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'autorizzazione del Sindaco ad esercitare un'industria insalubre è condizionata ad un esercizio normale nei limiti cioè della tollerabilità - dell'industria stessa con l'adozione di tutte le misure, imposte dall'esperienza e dalla tecnica più avanzata, al fine di evitare pericoli o molestie. Pertanto l'autorizzazione del Sindaco non è sufficiente ad escludere il reato di cui all'art. 674 cod. pen. Sez. I, sent. n. 10406 del 20-11-1984 (cc. del 04-10-1984), Franchi (rv 166795). Cassazione Penale Concorso con altri reati:- art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 L'art. 674 cod. pen. e l'art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 non vigono nel nostro ordinamento secondo un criterio di specialità poiché diversi sono condotta ed evento. Sez. I, sent. n. 9826 del 19-11-1983 (cc. del 12-05-1983), Guzio (rv 161298). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria non esime il titolare dalla responsabilità penale ex art. 674 cod. pen. nel caso di emissione di fumi, vapori o gas atti ad offendere e molestare le persone. Infatti, la predetta autorizzazione serve unicamente a rimuovere un limite all'attività dell'imprenditore ma sempre nell'ambito del complesso normativo e, quindi, può consentire un esercizio normale nell'industria, contenuto nel limite della tollerabilità che la moderna tecnica e l'esperienza consentono. Allorché tale limite viene violato, si verifica la presunzione del pericolo per la salute pubblica che costituisce la "ratio" della norma incriminatrice. Sez. I, sent. n. 9826 del 19-11-1983 (cc. del 12-05-1983), Guzio (rv 161297). Cassazione Penale Elemento materiale del reato e fattispecie La circostanza che le esalazioni ed immissioni moleste siano naturale conseguenza dell'attività autorizzata non vale ad escludere il reato di cui all'art. 674 cod. pen., relativo al getto pericoloso di cose; l'autorizzazione, infatti, concerne l'esercizio dell'industria, non le sue modalità, e pertanto queste sono consentite solo quando non si traducano in pregiudizi per la salute dei terzi o non eccedano la normale tollerabilità. (Fattispecie relativa a versamento, in luogo di pubblico transito, di rifiuti organici e di lavorazione nonché ad emissione di vapori molesti per le persone). Sez. III, sent. n. 5705 del 15-06-1983 (cc. del 14-03-1983), Biondari (rv 159552). Cassazione Penale Differenze da altri reati:- art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 Il titolare di un'impresa industriale che provoca, nell'esercizio dell'industria, emissione di gas, fumi, vapori atti ad offendere o molestare le persone, nei casi non consentiti dalla legge, realizza l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 674 cod. pen. e non quella di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615, che punisce il solo fatto dell'omissione dell'apprestamento di misure contro l'inquinamento atmosferico. Sez. I, sent. n. 2081 del 17-03-1983 (cc. del 11-11-1982), Amerio (rv 157846).