Numero 19 Ugl Credito Informa (E` mobbing rimproverare il
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Numero 19 Ugl Credito Informa (E` mobbing rimproverare il
U.G.L. Credito Informa diritto del lavoro e divulgazione giuridica Numero: 19 Anno 2009 E’ mobbing rimproverare il dipendente ad alta voce davanti ai colleghi ! Attenzione datori di lavoro, dirigenti e capiufficio. << inveire e gridare continuamente contro i propri subordinati è mobbing >>. Lo ha stabilito, con estrema chiarezza, una recente sentenza della suprema corte di Cassazione. ERA ORA! Chi non ne poteva più delle arroganze del capo ora può lanciare un sospiro di sollievo e un sorriso di soddisfazione. Se avete un capo dispotico ed arrogante vi invitiamo a stampare questo numero e sventolarglielo, con ingenua naturalezza e mal camuffato compiacimento, sotto il naso. Nel caso, invece, avete un buon rapporto con il vostro capo, siete molto fortunati. Potete, comunque, conservare quest'articolo, con cura, in un cassetto: non si sa mai, il capufficio nervoso e collerico è una specie in continua diffusione… Pagina 1 --- Diffondi liberamente U.G.L. Credito Informa --- La sentenza n. 6907/2009 sezione lavoro della Cassazione statuisce che i rimproveri continui da parte del capo con «toni pesanti», davanti agli altri colleghi, costituiscono mobbing. I continui e ripetuti rimproveri al dipendente fatti sul luogo di lavoro sono una forma di mobbing e quindi danno diritto al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione, infatti, con la suddetta sentenza, ha confermato la condanna al risarcimento del danno biologico di € 9.500 in favore di un'impiegata che per nove mesi era stata oggetto di ripetuti rimproveri davanti ai suoi colleghi di lavoro. La vicenda si era conclusa anche con il licenziamento. Già la corte d'appello di Milano aveva ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro riconoscendo alla donna i danni per aver subito mobbing e ciò sulla base della considerazione che i rimproveri orali da parte dei superiori venivano effettuati con toni pesanti ed in modo tale che potessero essere ascoltati anche dagli altri colleghi di lavoro. La donna, che era stata assunta come centralinista per poi passare alla gestione dei cartellini e alla elaborazione delle agende dell'azienda, era stata presa di mira dalla responsabile dell'azienda che le aveva anche consigliato di trovarsi un nuovo lavoro. Ne erano seguite tre contestazioni che avevano poi portato al licenziamento. I giudici di merito avevano ritenuto eccessivo il provvedimento di espulsione ed avevano accordato anche il richiesto risarcimento sulla base del fatto che i continui rimproveri le avevano procurato un danno biologico. Ricorrendo in Cassazione l'azienda aveva sostenuto che la donna era stata licenziata perché non avrebbe eseguito con diligenza le prestazioni che le erano state affidate e che i richiami che avevano condotto al licenziamento erano derivati “dall'errata compilazione del prospetto trimestrale delle presenze e delle assenze di un dipendente, dall'errata aggiornamento della gente aziendale e dalla sbagliata distribuzione della posta”. La Corte ha respinto il ricorso ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito anche in relazione al fatto che le vessazioni da parte della società nei confronti della dipendente sono da considerarsi tali dal poter dar luogo al risarcimento dei danni da mobbing. Utilizzate l'indirizzo e-mail [email protected] per richiedere la trattazione di specifici argomenti, proporre collaborazioni e inviare documenti che possano essere di interesse per la redazione di nuovi numeri. Comunicaci, se vuoi, le tue opinioni e commenti. La redazione è stata curata dall ' avv. avv Rosario Francese Continua l'iniziativa "NO GABBIE" contro la scellerata reintroduzione delle gabbie salariali : SE NON LO HAI ANCORA FATTO E SEI CONTRARIO ALLA REINTRODUZIONE IN ITALIA DI QUESTO SISTEMA SUPERATO ED INGIUSTO, INVIA UN E-MAIL (anche senza commenti) CON OGGETTO "NO GABBIE" , ALL'INDIRIZZO [email protected] . Pagina 2 --- Diffondi liberamente U.G.L. Credito Informa ---