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Contratto di assicurazione temporanea caso malattie gravi e caso

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Contratto di assicurazione temporanea caso malattie gravi e caso
Contratto di assicurazione
temporanea caso malattie gravi
e caso morte
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La presente Nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari
necessarie per conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche della Polizza denominata
ALRIPARO.
La Nota informativa si articola in quattro sezioni:
a) Informazioni sull’Impresa di assicurazione
b) Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
c) Informazioni su costi, sconti e regime fiscale
d) Altre informazioni sul contratto
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
a) Alleanza Assicurazioni è una Società per azioni quotata presso la Borsa Italiana S.p.A. facente parte
del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
b) La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Milano, Viale Luigi Sturzo, 35, cap 20154.
c) Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Customer Care telefonando al numero 02.62.96.1.
Oppure è possibile scrivere a:
– via posta:
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Customer Care
Viale Luigi Sturzo, 35
20154 Milano
– via fax: n° 02.65.49.92
– via e-mail: [email protected]
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’ Art. 64 del R.D.L. n° 966 del
29 aprile 1923.
e) La Società di revisione è la Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via G.D. Romagnosi, 18/A.
MOD. 10301373
3 di 31
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto ha una durata minima di un anno e massima di venti anni. La durata è indicata nella Polizza.
Il contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente, di un capitale di
importo predeterminato (prestazione principale) nei seguenti casi:
- morte dell’Assicurato prima della scadenza,
- diagnosi all’Assicurato di una delle malattie gravi elencate nelle Condizioni di Polizza prima della
scadenza.
Il contratto prevede altresì la possibilità di sottoscrivere l’assicurazione complementare per morte
conseguente ad infortunio.
Il capitale assicurato può essere corrisposto una sola volta e non sono previsti pagamenti alla diagnosi
di una seconda malattia grave o in caso di morte successiva alla diagnosi di una malattia grave.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intende estinto
e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.
Il presente contratto non prevede la possibilità di riscatto.
PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO
Il contratto, in regola con il versamento dei premi, prevede il pagamento ai Beneficiari designati di
una prestazione in forma di capitale per il caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza, mentre
nulla è dovuto in caso di vita.
Le garanzie di pagamento del capitale assicurato sono quindi operanti per tutto il periodo della durata
contrattuale. Il capitale assicurato può essere di importo costante oppure decrescente annualmente.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa. Si rinvia all’Articolo 3 delle Condizioni
di Polizza per il dettaglio delle esclusioni dalla garanzia.
L’emissione del contratto in assenza di visita medica comporta un periodo di carenza di sei mesi della
copertura assicurativa.
Il Contraente può in ogni caso richiedere che venga accordata immediatamente la copertura assicurativa
(senza periodo di carenza) a condizione che l’Assicurando si sottoponga a visita medica accettando le
modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
Leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del
questionario sanitario.
PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE
Il contratto, in regola con il versamento dei premi, prevede il pagamento ai Beneficiari designati di una
prestazione in forma di capitale se durante il rapporto contrattuale viene diagnosticata all’Assicurato
una delle malattie gravi indennizzabili.
4 di 31
MOD. 10301373
Le malattie gravi incluse nella garanzia, dettagliate nell’Art. 2 delle Condizioni di Polizza, sono le seguenti:
– ictus;
– attacco cardiaco;
– cancro;
– chirurgia cardiovascolare;
– insufficienza renale;
– trapianto di organi principali (come ricevente);
– malattia di Parkinson;
– malattia di Alzheimer.
L’emissione del contratto in assenza di visita medica comporta un periodo di carenza di sei mesi della
copertura assicurativa.
Il Contraente può in ogni caso richiedere che venga accordata la copertura assicurativa senza periodo
di carenza a condizione che l’Assicurando si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli
eventuali oneri che ne dovessero derivare.
Si rinvia all’Articolo 5 delle Condizioni di Polizza per il dettaglio delle esclusioni della garanzia.
Leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del
questionario sanitario.
PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DOVUTA A INFORTUNIO (garanzia complementare disponibile solo
per la versione a capitale costante)
Se il contratto, in regola con il versamento dei premi, prevede la garanzia complementare per il caso
di morte conseguente a infortunio, qualora la premorienza dell’Assicurato sia dovuta a cause accidentali, viene raddoppiato il capitale assicurato da pagare ai Beneficiari; se la premorienza è dovuta
a infortunio derivante dalla circolazione stradale, viene triplicato il capitale assicurato da pagare ai
Beneficiari.
Si rinvia all’Articolo 4 delle Condizioni di Polizza per il dettaglio delle esclusioni dalla garanzia.
Leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del
questionario sanitario.
3. Premi
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età e
sesso dell’Assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte ed all’eventuale consumo
di tabacco.
Il contratto prevede che il premio possa essere pagato in un’unica soluzione (premio unico) oppure
su base annua anticipata (premio annuo). In caso di quest’ultima soluzione, al fine di agevolare il
Contraente, è possibile frazionare il premio annuo in più rate, prevedendo quindi versamenti mensili,
bimestrali, trimestrali, quadrimestrali oppure semestrali.
Il premio annuo minimo è pari a € 120. Il premio unico minimo è pari a € 50.
MOD. 10301373
5 di 31
Qualora il contratto sia stato stipulato a premio annuo, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza
della prima rata non pagata, il contratto si interrompe e le rate di premio corrisposte rimangono
acquisite dalla Società.
Il premio versato è così composto:
– premio dell’assicurazione di base determinato per ciascun Assicurato in base a statistiche della durata
della vita umana (Statistica Italiana maschi e femmine 1996);
– eventuale premio dell’assicurazione complementare in caso di morte per infortunio, calcolato nella
misura:
– del 2 per mille del capitale inizialmente assicurato nel caso del premio annuo;
– del 2 per mille del capitale inizialmente assicurato moltiplicato per il numero di anni di durata
contrattuale nel caso del premio unico;
– eventuale sovrappremio professionale e sanitario richiesto dalle condizioni di salute dell’Assicurato;
– eventuali diritti di frazionamento del premio annuo (si rinvia al punto 4);
– costi di intermediazione, consulenza e gestione (caricamenti) per la determinazione dei quali si rinvia
al punto 4.
La Società accetta quale mezzo di pagamento del premio:
• contanti, solo per importi di premio uguali o inferiori a € 1.500;
• assegno non trasferibile intestato ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. (bancario, circolare o postale);
• bonifico bancario.
• “autorizzazione permanente di addebito in conto - RID” che implica l’addebito automatico sul conto
corrente dei premi di assicurazione.
In caso di scelta di quest’ultima soluzione e di successiva chiusura del conto corrente, sarà necessario
rivolgersi all’Agenzia per concordare una diversa modalità di versamento.
I versamenti possono essere effettuati dal Contraente presso:
– il proprio domicilio, grazie al servizio di incasso prestato dal Consulente Alleanza;
– l’Agenzia Generale che gestisce il contratto;
– la Direzione della Società (Viale Luigi Sturzo n. 35 - 20154 Milano).
L’uso da parte della Società di incassare il premio al domicilio del Contraente, oppure il mancato invio
dell’avviso della scadenza, non può giustificare il mancato pagamento del premio.
Le tabelle che seguono riportano una esemplificazione degli importi di premio richiesti per la specifica
copertura assicurativa. Gli importi indicati nelle tabelle non tengono conto delle valutazioni di rischio
attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell’Assicurato che vengono effettuate dall’Impresa solo dopo che l’Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario
sanitario (o nei casi previsti, sia assoggettato a visita medica).
6 di 31
MOD. 10301373
ALRIPARO - Assicurazione temporanea caso morte a premio annuo
con capitale costante (non fumatori)
Capitale assicurato: € 50.000
Capitale assicurato: € 50.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
30
155,00
168,00
186,00
35
184,00
207,00
40
236,00
45
50
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
5
221,00
-
30
128,00
148,00
175,00
208,00
-
254,00
317,00
-
35
172,00
207,00
249,00
299,00
-
301,00
385,00
488,00
-
40
249,00
300,00
362,00
435,00
-
381,00
489,00
619,00
-
-
45
365,00
441,00
530,00
-
-
625,00
788,00
-
-
-
50
537,00
648,00
-
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
Capitale assicurato: € 100.000
Capitale assicurato: € 100.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
30
284,00
310,00
347,00
35
343,00
389,00
40
447,00
576,00
45
737,00
953,00 1.212,00
50 1.225,00 1.550,00
25
25
Età
5
416,00
-
30
230,00
270,00
324,00
390,00
-
482,00
609,00
-
35
319,00
388,00
472,00
572,00
-
745,00
950,00
-
40
473,00
575,00
699,00
844,00
-
-
-
45
704,00
856,00 1.035,00
-
-
-
-
50 1.049,00 1.270,00
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
-
-
Capitale assicurato: € 200.000
Capitale assicurato: € 200.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
25
Età
5
30
542,00
594,00
668,00
-
30
434,00
514,00
622,00
35
660,00
752,00
938,00 1.192,00
-
35
612,00
750,00
918,00 1.118,00
-
40
868,00 1.126,00 1.464,00 1.874,00
-
40
920,00 1.124,00 1.372,00 1.662,00
-
806,00
754,00
-
45 1.448,00 1.880,00 2.398,00
-
-
45 1.382,00 1.686,00 2.044,00
-
-
50 2.424,00 3.074,00
-
-
50 2.072,00 2.514,00
-
-
-
-
MOD. 10301373
7 di 31
ALRIPARO - Assicurazione temporanea caso morte a premio annuo
con capitale costante (fumatori)
Capitale assicurato: € 50.000
Capitale assicurato: € 50.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
30 179,00
202,00
236,00
293,00
-
35 232,00
275,00
351,00
446,00
40 329,00
433,00
557,00
45 564,00
719,00
50 920,00 1.134,00
5
10
15
20
25
30 167,00
203,00
251,00
307,00
-
-
35 248,00
310,00
379,00
456,00
-
695,00
-
40 386,00
470,00
565,00
667,00
-
891,00
-
-
45 575,00
692,00
817,00
-
-
-
-
-
50 842,00
996,00
-
-
-
Capitale assicurato: € 100.000
Capitale assicurato: € 100.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
Durata (anni)
Età
5
10
15
20
25
Età
5
10
15
20
25
30
333,00
379,00
446,00
560,00
-
30
308,00
380,00
477,00
589,00
-
35
438,00
525,00
676,00
867,00
-
35
470,00
594,00
732,00
887,00
-
40
633,00
840,00
-
40
746,00
914,00
1.088,00 1.364,00
-
45 1.102,00 1.413,00 1.756,00
-
-
45 1.125,00 1.358,00 1.609,00
-
-
50 1.815,00 2.242,00
-
-
50 1.658,00 1.966,00
-
-
-
-
Capitale assicurato: € 200.000
Capitale assicurato: € 200.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
8 di 31
1.104,00 1.308,00
Durata (anni)
Età
5
10
15
20
25
Età
5
10
15
20
25
30
640,00
732,00
866,00
1.094,00
-
30
590,00
734,00
928,00
1.152,00
-
35
850,00
1.024,00 1.326,00 1.708,00
-
35
914,00
1.162,00 1.438,00 1.748,00
-
40 1.240,00 1.654,00 2.150,00 2.702,00
-
40 1.466,00 1.802,00 2.182,00 2.590,00
-
45 2.178,00 2.800,00 3.486,00
-
-
45 2.224,00 2.690,00 3.192,00
-
-
50 3.604,00 4.458,00
-
-
50 3.290,00 3.906,00
-
-
MOD. 10301373
-
-
ALRIPARO - Assicurazione temporanea caso morte a premio unico
con capitale costante (non fumatori)
Capitale assicurato: € 50.000
Capitale assicurato: € 50.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
30
637,00
1.258,00 1.923,00 2.804,00
-
30
518,00
1.100,00 1.803,00 2.647,00
-
35
762,00
1.566,00 2.636,00 4.040,00
-
35
712,00
1.562,00 2.583,00 3.795,00
-
40
990,00
2.295,00 4.012,00 6.144,00
-
40 1.045,00 2.290,00 3.768,00 5.479,00
-
25
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
25
45 1.616,00 3.730,00 6.357,00
-
-
45 1.543,00 3.362,00 5.470,00
-
-
50 2.653,00 5.937,00
-
-
50 2.279,00 4.908,00
-
-
25
-
-
Capitale assicurato: € 100.000
Capitale assicurato: € 100.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
25
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
30 1.201,00 2.383,00 3.653,00 5.355,00
-
30
964,00
2.067,00 3.413,00 5.042,00
-
35 1.452,00 3.000,00 5.080,00 7.828,00
-
35 1.352,00 2.991,00 4.974,00 7.337,00
-
40 1.907,00 4.457,00 7.832,00 12.035,00
-
40 2.017,00 4.447,00 7.343,00 10.705,00
-
45 3.159,00 7.327,00 12.521,00
-
-
45 3.013,00 6.592,00 10.748,00
-
-
50 5.233,00 11.742,00
-
-
50 4.486,00 9.683,00
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
-
-
Capitale assicurato: € 200.000
Capitale assicurato: € 200.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
30 2.330,00 4.634,00 7.114,00 10.458,00
-
30 1.856,00 4.002,00 6.634,00 9.832,00
-
35 2.832,00 5.868,00 9.968,00 15.404,00
-
35 2.632,00 5.850,00 9.756,00 14.422,00
-
40 3.742,00 8.782,00 15.472,00 23.818,00
-
40 3.962,00 8.762,00 14.494,00 21.158,00
-
45 6.246,00 14.522,00 24.850,00
-
-
45 5.954,00 13.052,00 21.304,00
-
-
50 10.394,00 23.352,00
-
-
50 8.900,00 19.234,00
-
-
-
5
-
MOD. 10301373
9 di 31
ALRIPARO - Assicurazione temporanea caso morte a premio unico
con capitale costante (fumatori)
Capitale assicurato: € 50.000
Capitale assicurato: € 50.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
30
741,00
1.528,00 2.452,00 3.727,00
-
30
1.535,00 2.617,00 3.911,00
-
35
970,00
2.093,00 3.652,00 5.638,00
-
35 1.041,00 2.359,00 3.939,00 5.747,00
-
40 1.391,00 3.307,00 5.753,00 8.584,00
-
40 1.634,00 3.579,00 5.808,00 8.220,00
-
45 2.393,00 5.436,00 8.960,00
-
-
45 2.441,00 5.227,00 8.243,00
-
-
50 3.884,00 8.371,00
-
-
50 3.559,00 7.400,00
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
-
25
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
25
688,00
-
Capitale assicurato: € 100.000
Capitale assicurato: € 100.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
30 1.409,00 2.924,00 4.711,00 7.202,00
-
30 1.304,00 2.937,00 5.041,00 7.569,00
-
35 1.867,00 4.054,00 7.112,00 11.024,00
-
35 2.009,00 4.586,00 7.686,00 11.242,00
-
40 2.709,00 6.481,00 11.313,00 16.915,00
-
40 3.195,00 7.026,00 11.424,00 16.187,00
-
45 4.713,00 10.740,00 17.728,00
-
-
45 4.810,00 10.322,00 16.294,00
-
-
50 7.696,00 16.609,00
-
-
50 7.046,00 14.667,00
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
-
5
-
Capitale assicurato: € 200.000
Capitale assicurato: € 200.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
30 2.746,00 5.716,00 9.230,00 14.152,00
-
30 2.536,00 5.742,00 9.890,00 14.886,00
-
35 3.662,00 7.976,00 14.032,00 21.796,00
-
35 3.946,00 9.040,00 15.180,00 22.232,00
-
40 5.346,00 12.830,00 22.434,00 33.578,00
-
40 6.318,00 13.920,00 22.656,00 32.122,00
-
45 9.354,00 21.348,00 35.264,00
-
-
45 9.548,00 20.512,00 32.396,00
-
-
50 15.320,00 33.086,00
-
-
50 14.020,00 29.202,00
-
-
10 di 31 MOD. 10301373
-
5
-
ALRIPARO - Assicurazione temporanea caso morte a premio annuo
con capitale decrescente (non fumatori)
Capitale assicurato: € 50.000
Capitale assicurato: € 50.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
30
154,00
172,00
169,00
35
184,00
207,00
40
227,00
45
50
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
5
187,00
-
30
127,00
146,00
151,00
171,00
-
212,00
246,00
-
35
169,00
200,00
207,00
238,00
-
280,00
301,00
360,00
-
40
240,00
287,00
297,00
342,00
-
359,00
449,00
479,00
-
-
45
348,00
418,00
432,00
-
-
584,00
722,00
-
-
-
50
509,00
612,00
-
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
Capitale assicurato: € 100.000
Capitale assicurato: € 100.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
30
283,00
319,00
313,00
35
342,00
388,00
40
428,00
45
692,00
25
25
Età
5
348,00
-
30
229,00
267,00
276,00
316,00
-
398,00
467,00
-
35
312,00
374,00
389,00
450,00
-
534,00
577,00
694,00
-
40
455,00
548,00
569,00
659,00
-
872,00
933,00
-
-
45
670,00
810,00
838,00
-
-
-
-
-
50
992,00
1.198,00
-
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
50 1.143,00 1.419,00
Capitale assicurato: € 200.000
Capitale assicurato: € 200.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
30
540,00
612,00
600,00
35
658,00
750,00
770,00
40
830,00
25
Età
5
670,00
-
30
432,00
508,00
526,00
606,00
-
908,00
-
35
598,00
722,00
752,00
874,00
-
-
40
884,00
1.042,00 1.128,00 1.362,00
1.070,00 1.112,00 1.292,00
-
45 1.358,00 1.718,00 1.840,00
-
-
45 1.314,00 1.594,00 1.650,00
-
-
50 2.260,00 2.812,00
-
-
50 1.958,00 2.370,00
-
-
-
-
MOD. 10301373
11 di 31
ALRIPARO - Assicurazione temporanea caso morte a premio annuo
con capitale decrescente (fumatori)
Capitale assicurato: € 50.000
Capitale assicurato: € 50.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
30
176,00
202,00
204,00
35
226,00
265,00
40
310,00
45
50
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
5
232,00
-
30
162,00
194,00
205,00
240,00
-
279,00
332,00
-
35
237,00
291,00
306,00
355,00
-
393,00
427,00
510,00
-
40
367,00
444,00
459,00
525,00
-
526,00
657,00
694,00
-
-
45
545,00
654,00
667,00
-
-
857,00
1.045,00
-
-
-
50
794,00
944,00
-
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
Capitale assicurato: € 100.000
Capitale assicurato: € 100.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
30
327,00
378,00
382,00
35
427,00
504,00
40
595,00
760,00
25
25
Età
5
439,00
-
30
299,00
363,00
385,00
454,00
-
533,00
638,00
-
35
449,00
556,00
586,00
685,00
-
828,00
994,00
-
40
708,00
862,00
892,00
1.025,00
-
45 1.026,00 1.289,00 1.362,00
-
-
45 1.064,00 1.283,00 1.308,00
-
-
50 1.689,00 2.064,00
-
-
50 1.563,00 1.862,00
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
-
-
Capitale assicurato: € 200.000
Capitale assicurato: € 200.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
25
Età
5
30
628,00
730,00
-
30
572,00
35
828,00
982,00
1.040,00 1.250,00
-
35
872,00
1.086,00 1.146,00 1.344,00
-
40 1.164,00 1.494,00 1.630,00 1.962,00
-
40 1.390,00 1.698,00 1.758,00 2.024,00
-
45 2.026,00 2.552,00 2.698,00
-
-
45 2.102,00 2.540,00 2.590,00
-
-
50 3.352,00 4.102,00
-
-
50 3.100,00 3.698,00
-
-
12 di 31 MOD. 10301373
738,00
-
852,00
700,00
744,00
-
882,00
-
ALRIPARO - Assicurazione temporanea caso morte a premio unico
con capitale decrescente (non fumatori)
Capitale assicurato: € 50.000
Capitale assicurato: € 50.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Durata (anni)
10
15
20
Età
5
30
426,00
787,00
35
506,00
937,00
40
45
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
5
1.147,00 1.541,00
-
30
353,00
676,00
1.028,00 1.418,00
-
1.426,00 2.005,00
-
35
465,00
906,00
1.397,00 1.944,00
-
624,00
1.253,00 2.005,00 2.888,00
-
40
659,00
1.285,00 1.982,00 2.752,00
-
981,00
1.981,00 3.144,00
-
-
45
951,00
1.849,00 2.839,00
-
-
-
-
50 1.385,00 2.674,00
-
-
25
50 1.588,00 3.143,00
-
-
Capitale assicurato: € 100.000
Capitale assicurato: € 100.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
30
780,00
1.442,00 2.101,00 2.829,00
-
30
634,00
1.219,00 1.863,00 2.584,00
-
35
940,00
1.742,00 2.660,00 3.757,00
-
35
857,00
1.680,00 2.602,00 3.635,00
-
40 1.175,00 2.373,00 3.818,00 5.524,00
-
40 1.246,00 2.438,00 3.771,00 5.251,00
-
45 1.889,00 3.829,00 6.096,00
-
-
45 1.829,00 3.566,00 5.486,00
-
-
50 3.103,00 6.154,00
-
-
50 2.697,00 5.216,00
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
-
25
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
25
-
Capitale assicurato: € 200.000
Capitale assicurato: € 200.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
30 1.488,00 2.752,00 4.010,00 5.406,00
-
30 1.196,00 2.306,00 3.534,00 4.916,00
-
35 1.808,00 3.352,00 5.128,00 7.262,00
-
35 1.642,00 3.228,00 5.012,00 7.018,00
-
40 2.278,00 4.614,00 7.444,00 10.796,00
-
40 2.420,00 4.744,00 7.350,00 10.250,00
-
45 3.706,00 7.526,00 12.000,00
-
-
45 3.586,00 7.000,00 10.780,00
-
-
50 6.134,00 12.176,00
-
-
50 5.322,00 10.300,00
-
-
-
5
-
MOD. 10301373
13 di 31
ALRIPARO - Assicurazione temporanea caso morte a premio unico
con capitale decrescente (fumatori)
Capitale assicurato: € 50.000
Capitale assicurato: € 50.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
30
485,00
35
40
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
5
1.371,00 1.898,00
-
30
449,00
622,00
1.189,00 1.864,00 2.672,00
-
35
652,00
849,00
1.743,00 2.812,00 4.034,00
916,00
Durata (anni)
10
15
20
884,00
25
1.385,00 1.955,00
-
1.301,00 2.035,00 2.849,00
-
-
40 1.002,00 1.958,00 3.009,00 4.138,00
-
45 1.431,00 2.869,00 4.486,00
-
-
45 1.482,00 2.853,00 4.314,00
-
-
50 2.318,00 4.488,00
-
-
50 2.150,00 4.066,00
-
-
25
-
-
Capitale assicurato: € 100.000
Capitale assicurato: € 100.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
30
898,00
1.699,00 2.549,00 3.543,00
-
30
1.635,00 2.577,00 3.657,00
-
35 1.172,00 2.246,00 3.535,00 5.092,00
-
35 1.231,00 2.469,00 3.878,00 5.446,00
-
40 1.626,00 3.353,00 5.432,00 7.815,00
-
40 1.932,00 3.784,00 5.825,00 8.023,00
-
45 2.790,00 5.606,00 8.779,00
-
-
45 2.892,00 5.573,00 8.435,00
-
-
50 4.563,00 8.843,00
-
-
50 4.227,00 8.000,00
-
-
Durata (anni)
10
15
20
25
-
25
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
825,00
-
Capitale assicurato: € 200.000
Capitale assicurato: € 200.000
Sesso: maschio
Sesso: femmina
Età
5
Durata (anni)
10
15
20
25
Età
30 1.724,00 3.266,00 4.906,00 6.834,00
-
30 1.578,00 3.138,00 4.962,00 7.062,00
-
35 2.272,00 4.360,00 6.878,00 9.932,00
-
35 2.390,00 4.806,00 7.564,00 10.640,00
-
40 3.180,00 6.574,00 10.672,00 15.378,00
-
40 3.792,00 7.436,00 11.458,00 15.794,00
-
45 5.508,00 11.080,00 17.366,00
-
-
45 5.712,00 11.014,00 16.678,00
-
-
50 9.054,00 17.554,00
-
-
50 8.382,00 15.868,00
-
-
14 di 31 MOD. 10301373
-
5
-
C. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale
4. Costi
Di seguito si riportano i costi applicati ai premi versati:
TIPOLOGIA
IMPORTO
PERIODICITÀ
DI ADDEBITO
MODALITÀ
DI PRELIEVO
Spese di emissione
del contratto
€ 6
In unica soluzione
all’atto
della sottoscrizione
Maggiorazione
del primo
premio versato
Diritti di incasso
€ 0,5
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Costi fissi
IMPORTO
Premio unico
€ 12 moltiplicato
per gli anni di durata + 1
In unica soluzione
all’atto
della sottoscrizione
Incluso
nel premio versato
Premio annuo
€ 25 annui
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Spese
di frazionamento
PERCENTUALE
DEL PREMIO ANNUO
VERSATO
Mensile
5,0%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Bimestrale
3,5%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Trimestrale
3,0%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Quadrimestrale
2,5%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
Semestrale
2,0%
A ogni versamento
Incluso
nel premio versato
5. Sconti
I costi fissi non vengono applicati se il Contraente ha in vigore un altro contratto di assicurazione con
la Società.
MOD. 10301373
15 di 31
6. Regime fiscale
Il contratto stipulato in Italia con soggetti ivi residenti è soggetto alla normativa fiscale italiana, che
prevede:
– una detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) nella misura del 19% dei premi
versati che su base annua, ai fini del calcolo della predetta detrazione di imposta, non possono eccedere
l’importo massimo di € 1.291,14. La detrazione é riconosciuta, nei limiti anzidetti, al Contraente per
le polizze vita in cui l’Assicurato é il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico;
– la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta in caso di decesso dell’Assicurato.
D. Altre informazioni sul contratto
7. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si considera perfezionato quando il Contraente è messo a conoscenza dell’accettazione della
proposta da parte della Società. Questo avviene con la consegna della Polizza.
La data di decorrenza della copertura assicurativa coincide con la data di perfezionamento del
contratto.
L’emissione della Polizza avviene dopo che la Società ha valutato la proposta e i rischi in essa descritti.
La valutazione viene effettuata:
– senza visita medica qualora il capitale assicurato sia inferiore o uguale a € 50.000, in questo caso
sarà sospesa la copertura del rischio di premorienza per la durata di sei mesi (carenza), ferma restando
la piena copertura per il caso di premorienza dovuta a cause accidentali (a cui non sono riconducibili
ictus e infarto) o a malattie infettive acute con manifestazione subitanea e a decorso rapidissimo
tassativamente elencate nell’Art. 5 delle Condizioni di Polizza;
– con visita medica qualora il capitale inizialmente assicurato sia superiore a € 50.000 o in ogni caso
qualora lo richieda espressamente il Contraente, se ad esempio intende ottenere garanzie in caso di
premorienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
8. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi
Il Contraente ha l’obbligo di versare la prima annualità di premio (Art. 1924 C.C.), fatta salva la facoltà
di recesso entro i primi trenta giorni dal perfezionamento del contratto.
Qualora il contratto sia stato stipulato a premio annuo, trascorsi trenta giorni dalla prima rata non
pagata il contratto si interrompe con perdita dei premi già versati.
Il Contraente ha la facoltà di chiedere la riattivazione del contratto entro sei mesi dalla scadenza della
prima rata non pagata, pagando tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.
Se sono trascorsi più di sei mesi dalla prima rata di premio non versata, la riattivazione del contratto
può avvenire solo dietro espressa richiesta del Cliente e accettazione scritta della Società. In questo
caso la Società può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, il contratto riacquista efficacia, per l’intero suo
valore, alle ore ventiquattro del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
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9. Revoca della proposta
Il Contraente può revocare la proposta prima della conclusione del contratto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata ad Alleanza Assicurazione S.p.A., - Centro Sud Chieti - Ufficio
Assunzione Rischi, Viale Unità d’Italia 34, 66103 Chieti Stazione.
La comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale e del numero
di proposta, entrambi reperibili dalla proposta stessa.
A seguito della revoca la Società rimborserà al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, quanto versato al netto delle spese sostenute pari a € 6.
10. Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data del suo perfezionamento,
inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. – Centro Sud
– Ufficio Assunzione Rischi, Viale Unità d’Italia 34, 66103 Chieti Stazione.
A seguito del recesso il Contraente e la Società sono liberi da qualsiasi obbligo derivante dal contratto.
Inoltre, la Società rimborserà al Cliente, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, il premio versato al netto della quota relativa al rischio corso e delle spese di emissione sostenute
pari a € 6.
11. Documentazione da consegnare all’Impresa per la liquidazione delle
prestazioni
Per ottenere qualsiasi tipo di pagamento la Società consiglia al Contraente, o agli aventi diritto, di recarsi presso l’Agenzia Generale che gestisce il contratto e di compilare, con l’aiuto del nostro personale
di Agenzia, il modulo di liquidazione che è incluso nel Fascicolo informativo (Allegato 1).
In alternativa, il richiedente può rivolgersi direttamente alla Direzione Generale della Società, inviando la documentazione prevista dalle Condizioni di Polizza (Art. 14) tramite lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista, effettua il pagamento
presso l’Agenzia Generale che gestisce il contratto, presso la Direzione oppure tramite bonifico
bancario.
Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno
dal momento in cui possono essere fatti valere (Art. 2952 C.C.).
12. Legge applicabile al contratto
Il contratto è regolato dalla legge italiana, la quale al riguardo prevede in particolare che:
– il Beneficiario della Polizza, per effetto della designazione, è titolare di un diritto proprio nei confronti
delle somme assicurate che, in caso di premorienza, non rientrano nell’asse ereditario dell’Assicurato
(Art. 1920 C.C.);
– la designazione del Beneficiario è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta comunicata
alla Società o per testamento. La revoca non può essere operata dagli eredi del Contraente dopo la
sua morte (Art. 1921 C.C.);
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– le somme dovute in dipendenza di contratti d’assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (Art. 1923 C.C.);
– il Contraente ha l’obbligo, qualora non si avvalga del diritto di recesso, di versare la prima annualità
di premio (Art. 1924 C.C.).
13. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e i documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati
per iscritto:
– presso la Direzione Generale della Società, Ufficio Customer Care - Viale Luigi Sturzo, 35 20154 Milano,
oppure
– tramite fax: 02.65.49.92, oppure
– tramite e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
15. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa.
16. Comunicazioni del Contraente alla Società
In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto il
Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società nei modi e termini indicati nell’articolo 1926 C.C..
✦✧✦✧✦
Alleanza Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota informativa.
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
IL PRESIDENTE
Amato Luigi Molinari
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L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Ugo Ruffolo
CONDIZIONI DI POLIZZA
Contratto di assicurazione temporanea caso malattie gravi e caso morte
• Art. 1 – Prestazioni assicurate
Con il presente contratto di assicurazione sulla vita la Società si impegna a pagare ai Beneficiari una prestazione in forma di capitale nel caso in cui si verifchi uno dei seguenti eventi prima della scadenza contrattuale:
– morte dell’Assicurato;
– diagnosi in capo all’Assicurato di una delle malattie gravi in conformità a quanto previsto al successivo Art. 2.
Il capitale oggetto della prestazione può essere, a scelta del Contraente al momento della sottoscrizione
della proposta, costante per tutta la durata del contratto o decrescente.
L’ammontare del capitale costante è indicato nella Polizza.
L’ammontare del capitale decrescente si determina diminuendo il capitale iniziale – indicato nella
Polizza - di tante volte l’importo costante, ottenuto dividendo il capitale iniziale per la durata
contrattuale, per il numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza alla data del
decesso dell’Assicurato.
Le prestazioni vengono pagate a condizione che il contratto sia al corrente con il pagamento dei premi.
Dopo la liquidazione di una delle prestazioni il contratto si estingue.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intende estinto
e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.
• Art. 2 – Malattie gravi
Ai fini della presente copertura sono considerate malattie gravi le seguenti condizioni, a patto che,
a seguito della stessa malattia grave, si sia instaurato uno stato di invalidità permanente di grado
superiore al 5%.
1. Ictus
Accidente cerebrovascolare che produca un danno neurologico di durata superiore alle ventiquattro ore
e che comprenda:
a) infarto del tessuto cerebrale,
b) emorragia di vaso intracranico,
c) embolizzazione da fonte extracranica.
2. Attacco cardiaco
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante dall’improvvisa interruzione di un apporto sufficiente
di sangue alla regione interessata. La diagnosi viene formulata sulla base di tutti e tre i seguenti criteri:
a) anamnesi di precordialgia tipica,
b) nuove alterazioni elettrocardiografiche,
c) aumento degli enzimi cardiaci.
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3. Cancro
Presenza di crescita e diffondersi incontrollato di cellule maligne e invasione dei tessuti.
È necessario dimostrare con prove inconfutabili l’invasione dei tessuti con istologia dettagliata di neoplasia maligna. Il termine “cancro” comprende anche leucemia, linfomi e malattia di Hodgkin.
Dalla garanzia sono esclusi i carcinomi in situ, i tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno,
i tumori localizzati non invasivi che mostrano solo degenerazioni maligne iniziali, e i tumori in presenza
di qualsiasi virus da immunodeficienza.
4. Chirurgia cardiovascolare
Intervento chirurgico a cuore aperto mirato a correggere il restringimento (stenosi) o l’occlusione di due
o più coronarie con innesti di porzioni autologhe della vena safena o dell’arteria mammaria interna. Non
sono indennizzabili tutte le procedure non chirurgiche quali l’angioplastica con catetere a palloncino o
la risoluzione chirurgica di un’ostruzione mediante tecniche laser. E’ necessaria prova angiografica della
patologia che ha reso necessario l’intervento.
5. Insufficienza renale
Insufficienza renale terminale, dovuta ad insufficienza renale cronica irreversibile di entrambi i reni. È necessaria prova che l’Assicurato si sottoponga a emodialisi regolare o si sia già sottoposto a trapianto renale.
6. Trapianto di organi principali
L’effettivo sottoporsi come ricevente a un trapianto di cuore, cuore e polmoni, fegato o midollo osseo.
7. Malattia di Parkinson
Diagnosi di Morbo di Parkinson formulata da uno specialista neurologo (primario o aiuto) di Clinica o Istituto Universitario di Neurologia prima del sessantesimo compleanno dell’Assicurato. La Società si riserva la
facoltà di richiedere la conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi da essa designati.
La diagnosi deve specificare che:
a) la condizione non si può controllare con la terapia farmacologica;
b) la condizione mostra segni di compromissione progressiva;
c) la valutazione delle ADL (attività della vita quotidiana) conferma l’incapacità dell’Assicurando a
svolgere tre o più delle seguenti attività: lavarsi, vestirsi, andare in bagno, alimentarsi e capacità di
entrare e uscire dal letto o sedersi o alzarsi da una sedia.
È coperta solo la forma idiopatica della patologia mentre sono escluse tutte le altre forme di Parkinsonismo. Per idiopatica si intende una patologia ad eziologia sconosciuta, quindi non sarà coperta alcuna
forma di Parkinsonismo dovuta a cause note, come l’azione di alcuni farmaci (ad esempio neurolettici)
o sostanze chimiche, tossiche o di origine traumatica.
8. Malattia di Alzheimer
Diagnosi di Malattia di Alzheimer formulata da uno specialista neurologo o geriatra di un istituto o
ospedale specializzato prima del sessantesimo compleanno dell’Assicurato. La diagnosi deve, al momento
della formulazione, essere confermata da evidenza di deterioramento progressivo della memoria e della
capacità di ragionamento e di percezione, comprensione, espressione e di mettere in pratica concetti
astratti (come definito dai criteri diagnostici DSM4 o NINCS-NADRDA). La Società si riserva la facoltà di
richiedere conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi o geriatri da essa designati.
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Per data di insorgenza della malattia grave si intende la data in cui viene diagnosticata la malattia,
quale risulta dalla documentazione medica di corredo alla denuncia di sinistro.
• Art. 3 – Premi per fumatori e per non fumatori
La copertura complementare malattie gravi ha un costo diverso a seconda del consumo di tabacco: è
premiante, quindi più basso, per i non fumatori.
Definizione di non fumatore
Ai fini della presente copertura si definisce non fumatore l’Assicurato che non ha fatto uso neanche
sporadico di tabacco negli ultimi due anni e che comunque, anche in questo caso, non ha smesso di
fumare su consiglio di un medico.
Perdita dello stato di non fumatore
Se l’Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, il medesimo o il Contraente sono tenuti, ai sensi dell ’Art. 1898 del C.C., a darne comunicazione scritta alla
Società, entro trenta giorni mediante raccomandata.
Contestualmente a tale comunicazione, il capitale assicurato viene ridotto in base al rapporto tra il
premio previsto per il non fumatore e quello previsto per il fumatore.
Verifica dello stato di non fumatore in caso di sinistro
Fermo restando l’obbligo di comunicare la perdita dello stato di non fumatore, in caso di sinistro la
Società verifica l’effettivo persistere dello stato di non fumatore dell’Assicurato. A tal fine l’Assicurato,
il Contraente o altra persona in sua vece devono fornire ogni dichiarazione e certificazione richiesta
(rilasciata dal medico curante, altre persone, ospedali, case di cura, laboratori di analisi e istituti in
genere) in grado di fornire notizie sul comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo.
Qualora venga accertato che, nel corso della durata contrattuale, si era verificata la perdita dello stato
di non fumatore dell’Assicurato, senza che il medesimo o il Contraente avessero adempiuto all’obbligo
della relativa comunicazione, la Società si riserva:
– di contestare la validità del contratto, ai sensi dell’Art.1892 del C.C., quando esiste dolo o colpa grave;
– di recedere dal contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre il capitale dovuto in base al
rapporto tra il premio previsto per il non fumatore e quello previsto per il fumatore, ai sensi dell’Art.
1893 del C.C., quando non esiste dolo o colpa grave.
• Art. 4 – Prestazione complementare per il caso di morte conseguente
a infortunio
All’atto della sottoscrizione della proposta, la prestazione in forma di capitale costante di cui al precedente Art. 1 può essere integrata, su richiesta del Contraente e purché il contratto sia al corrente con
il pagamento dei premi, da una ulteriore prestazione in forma di capitale per il caso in cui l’Assicurato
deceda a seguito di infortunio ovvero a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale.
Nel primo caso la Società si impegna a pagare un ulteriore capitale di ammontare pari a quello costante;
nel secondo caso un ulteriore capitale pari a due volte quello costante.
La prestazione complementare è operante solo se espressamente indicato nella Polizza. In questo caso,
il premio ivi indicato è comprensivo del premio dovuto per la prestazione complementare.
Per infortunio s’intende l’evento che produce lesioni obiettivamente constatabili, subite dall’Assicurato
per fatti esterni indipendenti dalla sua volontà e tali che siano la causa diretta, esclusiva e provata, della
sua morte e purché questa avvenga entro un anno dal giorno in cui si sono verificate le lesioni anzidette.
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Per infortunio a seguito di incidente stradale s’intende lo stesso evento sopra descritto che abbia attinenza con il traffico della strada comunque svolto.
Ai fini della presente prestazione complementare si precisa che al concetto di infortunio non sono
riconducibili ictus e infarto.
Rischio di morte per infortunio
Agli effetti della limitazione della presente prestazione complementare, è esclusa la morte dovuta a
lesioni derivanti:
a) dalla partecipazione a corse e gare in genere e relative prove e allenamenti (salvo che si tratti di corse
podistiche, gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis) e dall’esercizio dei seguenti sport:
alpinismo con accesso a ghiacciai e scalate di rocce, guidoslitta, motoslitta, salti dal trampolino con
sci, pugilato, lotta nelle sue varie forme e immersione subacquea nelle sue varie forme;
b) dall’uso di mezzi di locomozione subacquei e dal rischio di volo, salvo quello dei viaggi aerei effettuati
dall’Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
c) da guerra dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o
qualsiasi operazione militare anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita
dall’Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in
ogni caso derivante da un atto di guerra;
d) da insurrezioni, tumulti popolari, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da influenze termiche e atmosferiche, quelle che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) da lesioni sofferte in conseguenza di proprie azioni delittuose, in stato di ubriachezza e per quelle
derivanti da intossicazioni determinate da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti
o di allucinogeni o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
f) da carbonchio, da malaria, da avvelenamenti, da infezioni che non abbiano per causa diretta ed
esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure da conseguenze di operazioni chirurgiche e di
trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.
• Art. 5 – Rischio di malattie gravi e rischio di morte: esclusioni e carenza
La presente copertura non garantisce i casi di insorgenza di una malattia grave in seguito a:
– dolo del Contraente o del Beneficiario, compreso qualsiasi atto intenzionale che arrechi pregiudizi fisici;
– azioni delittuose o dolose o atti temerari dell’Assicurato, restando comunque coperti gli atti compiuti
per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
– trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
– pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo, arti marziali, pugilato, atletica pesante, immersioni
subacquee;
– esercizio delle seguenti attività lavorative: forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, attività a
contatto con sostanze nocive e tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 250 V,
missionari, attività subacquee, attività a contatto con esplosivi, lavoro nel sottosuolo;
– viaggi in zone a rischio;
– esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla
stipulazione del contratto;
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– malattie correlate al consumo di stupefacenti, di sostanze psicotrope e all’abuso di alcool;
– stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
– volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e malattie gravi ad essa correlate.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener
conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
– attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione dell’Assicurato ad atti criminali;
– guerra dichiarata o non dichiarata, eventi di guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o
qualsiasi operazione militare anche se l’Assicurato non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita
dall’Assicurato mobilizzato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare sarà considerata in
ogni caso derivante da un atto di guerra;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota
non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo
periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
– attività sportiva non dichiarata al momento della sottoscrizione della proposta di contratto, anche
se intrapresa successivamente a tale momento.
Limitazioni per i contratti assunti senza visita medica
Qualora il contratto sia assunto senza visita medica e l’Assicurato fosse colpito da morte o dall’insorgenza
di una delle malattie gravi indicate al precedente Art. 2 durante i primi sei mesi dalla data di emissione,
la Società pagherà se il contratto è al corrente con il pagamento dei premi, in luogo della prestazione
assicurata, una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto dei costi accessori.
L’Assicurando può richiedere in ogni caso che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza
periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri
che ne dovessero derivare.
Le limitazioni suddette non saranno applicate e la Società pagherà l’intera prestazione, nel caso in cui
l’Assicurato fosse colpito da morte:
a) dopo sei mesi dalla data di emissione;
b) in seguito a infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di emissione;
c) in seguito a una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenuta dopo la data di emissione: tifo,
paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale
A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q,
salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia,
vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica, shock anafilattico (malattia non infettiva).
In assenza della visita medica, qualora l’Assicurato fosse colpito da morte dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure ad altra patologia a essa collegata, sopravvenuta entro i primi
cinque anni dalla data di emissione della Polizza, in luogo del capitale assicurato, verrà corrisposto un
importo pari al cumulo dei premi versati al netto dei costi accessori.
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Limitazioni per contratti con visita medica ma senza test HIV
Qualora l’Assicurato non avesse aderito alla richiesta della Società di eseguire gli esami clinici necessari per
l’accertamento dello stato di malattia da HIV o di sieropositività, e nel caso l’Assicurato fosse colpito da morte
dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure ad altra patologia a essa collegata, sopravvenuta entro i primi sette anni dalla data di emissione della Polizza, la prestazione assicurata non sarà pagata.
• Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurando
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurando devono essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato
il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato
delle cose, la Società stessa: ha diritto, in presenza di dolo o colpa grave, di contestare la validità del
contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza
e/o rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento.
Nei casi in cui non esiste dolo o colpa grave la Società ha diritto di recedere dal contratto entro tre
mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza e/o di ridurre, in
caso di sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.
Trascorsi sei mesi dall’efficacia dell’assicurazione o dalla riattivazione, il contratto non è contestabile
per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso che la verità sia
stata alterata o taciuta con dolo o con colpa grave.
L’indicazione non esatta dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale,
delle somme dovute.
Tale età, ottenuta per arrotondamento all’anno intero più vicino, non potrà comunque essere inferiore
a diciott’anni. L’età massima a scadenza è di sessant’anni.
• Art. 7 – Beneficiari
Il Contraente designa il/i Beneficiario/i e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
– il Contraente e il/i Beneficiario/i abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la
rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
– si sia verificata la morte del Contraente;
– i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio dopo la
morte dell’Assicurato.
In tali casi le operazioni di recesso, pegno e vincolo richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Le designazioni del/i Beneficiario/i e le sue eventuali modifiche devono essere comunicate alla Società
per iscritto o disposte per testamento.
• Art. 8 – Conclusione ed efficacia del contratto, diritto di recesso
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente la Polizza.
Gli effetti del contratto decorrono, sempre che sia stato pagato il relativo premio, dalle ore ventiquattro
della data di decorrenza indicata nella Polizza.
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Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro Sud della Società
– Ufficio Assunzione Rischi, Viale Unità d’Italia 34, 66013 Chieti Stazione.
Il recesso libera sia il Contraente sia la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dal momento in cui la relativa comunicazione arriva a destinazione.
La Società è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio corrisposto al netto delle spese sostenute per l’emissione della Polizza il cui
importo è indicato nella proposta.
• Art. 9 - Pagamento del premio
Le prestazioni sono riconosciute a fronte del pagamento di:
– un premio unico a partire da un minimo di € 50
oppure
– un premio annuo anticipato a partire da un minimo di € 120, frazionabile in più rate (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale).
Il premio unico si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il tasso di premio relativo all’età tariffaria e alla durata contrattuale e aggiungendo al prodotto l’importo fisso uguale a tante volte € 12
quanti sono gli anni di durata maggiorati di un anno.
Il premio annuo si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il tasso di premio relativo all’età e
alla durata contrattuale e aggiungendo al prodotto l’importo fisso di € 25.
I costi fissi non vengono applicati se il Contraente ha in vigore un altro contratto di assicurazione con la Società.
Il premio annuo è costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre il decesso dell’Assicurato.
I premi sono pagabili presso:
– il proprio domicilio, grazie al servizio di incasso prestato dal Consulente Alleanza;
– l’Agenzia Generale che gestisce il contratto;
– la Direzione della Società (Viale Luigi Sturzo, 35 – 20154 Milano);
– l’ “autorizzazione permanente di addebito in conto - RID” che implica l’addebito automatico sul conto
corrente dei premi di assicurazione.
In caso di quest’ultima soluzione e di successiva chiusura del conto corrente, sarà necessario rivolgersi
alla Società per concordare una diversa modalità di versamento.
L’uso da parte della Società di incassare il premio al domicilio del Contraente, oppure il mancato invio
dell’avviso di scadenza, non può giustificare il mancato pagamento del premio.
• Art. 10 – Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto
Qualora il contratto sia stato stipulato a premio annuo, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza
della prima rata non pagata, il contratto è risoluto di diritto e le rate di premio corrisposte rimangono
acquisite dalla Società senza diritto a capitale ridotto.
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• Art. 11 – Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto
Qualora il contratto sia stato stipulato a premio annuo, entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di
premio non pagata, il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto pagando tutte le rate di premio
arretrate aumentate degli interessi legali.
Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire, invece, solo dietro espressa
domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti
sanitari e decidere in merito alla riattivazione tenendo conto del loro esito.
In ogni caso di riattivazione, il contratto entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore
ventiquattro del giorno del pagamento dell’importo dovuto.
• Art. 12 – Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può:
– cedere il contratto ad altri;
– darlo in pegno;
– vincolare le somme assicurate.
Le suddette operazioni diventano efficaci solo quando la Società ne abbia fatto annotazione sul contratto originale o su sua appendice.
In caso di pegno o vincolo, ogni liquidazione deve essere accompagnata dal consenso del creditore
pignoratizio o del vincolatario.
Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 2805 del C.C., la Società può opporre al creditore pignoratizio le
eccezioni che spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
• Art. 13 - Duplicato della Polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale della Polizza, il Contraente o gli aventi
diritto possono ottenerne un duplicato sotto la propria responsabilità.
• Art. 14 - Pagamento delle somme assicurate
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti
documenti:
– richiesta scritta dell’avente diritto;
– Polizza o dichiarazione di smarrimento della stessa;
– decreto del giudice tutelare se l’avente diritto alla liquidazione è minorenne;
– copia di un documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Per i pagamenti conseguenti alla morte devono inoltre essere preventivamente consegnati alla Società:
– certificato anagrafico di morte;
– relazione medica sulle cause del decesso;
– copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’Assicurato è
deceduto senza lasciare testamento.
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In considerazione di particolari esigenze istruttorie la Società può richiedere:
– documentazione clinica sanitaria;
– referti autoptici e necroscopici;
– dichiarazione dell’Autorità Giudiziaria sulla dinamica dell’incidente;
– eventuale giornale che riporti notizia dell’incidente;
– risultanze di eventuali indagini giudiziarie.
La Società effettua ogni pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
Per i pagamenti relativi alla copertura malattie gravi, al verificarsi di una delle malattie gravi indicate
nell’Art. 2, il Contraente o l’Assicurato o altra persona in loro vece debbono darne avviso alla Società
entro novanta giorni dalla data della diagnosi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Trascorso questo termine, la Società si riserva il diritto di non liquidare il capitale assicurato in caso di
malattia grave e la copertura si estingue.
Alla denuncia di sinistro devono essere allegati i seguenti documenti:
– originale della richiesta di liquidazione, sottoscritta dall’Assicurato o dal Contraente o altra persona in
loro vece, con la quale comunicano l’insorgenza della malattia grave, precisandone il tipo tra quelle
previste nelle condizioni contrattuali;
– copia di un documento d’identità dell’Assicurato;
– certificato medico redatto su apposito modulo;
– copia integrale della cartella clinica relativa al ricovero in ospedale, clinica o casa di cura, durante
il quale è stata diagnosticata la malattia grave;
– fornire ogni ulteriore documentazione che la Società ritenesse opportuno richiedere per l’accertamento;
– consentire alla Società tutte le indagini e visite mediche che essa riterrà necessarie.
La Società provvederà a compiere gli accertamenti necessari per verificare l’indennizzabilità della malattia grave e renderà nota la propria decisione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
richiesta.
La Società, una volta accertata l’indennizzabilità della malattia insorta, provvederà a liquidare il capitale
assicurato per la malattia grave entro i successivi trenta giorni.
Ogni pagamento viene effettuato presso l’Agenzia Generale che gestisce il contratto, presso la Direzione
oppure tramite bonifico bancario.
• Art. 15 - Imposte
Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
• Art. 16 – Foro Competente
Per le eventuali controversie relative al presente contratto è competente il Foro in cui il Contraente ha
la propria residenza o il domicilio.
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Allegato 1
MODULO RICHIESTA LIQUIDAZIONE
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GLOSSARIO
Il glossario ha mero obiettivo informativo e non contrattuale. Lo scopo è di chiarire il significato di alcuni
termini tecnici contenuti nei documenti che compongono il Fascicolo informativo.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e
con il Beneficiario. Le prestazioni previste sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli
eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente
stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento
assicurato.
Conclusione del contratto (perfezionamento)
Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della
Società che coincide con il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia
stato pagato il premio pattuito.
Garanzia malattie gravi (Dread Disease)
Copertura assicurativa (denominata anche dread disease) che prevede, in caso di malattia grave
dell’assicurato tra quelle definite nelle condizioni contrattuali, la corresponsione di una prestazione
assicurata, generalmente sotto forma di capitale. Nel caso in cui è prestata in forma abbinata ad una
garanzia principale, la prestazione può essere garantita in maniera anticipativa o aggiuntiva rispetto
alla garanzia principale medesima.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di
vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa
determinate dal Governo.
Principio di adeguatezza
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni
informazione utile a valutare l’adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla
sua propensione al rischio.
Premio annuo
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti
previsto dal contratto di assicurazione.
Premio unico
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione
del contratto.
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Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta
alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle
condizioni in esso indicate.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza di puro rischio
Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’assicurato quali il decesso, l’invalidità e che prevedono il pagamento
delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Questionario sanitario (o anamnestico)
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società
utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società
in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece
dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario) ovvero dalla
ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Polizza, il versamento
dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Sovrappremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le Polizze miste o di puro rischio nel caso in cui
l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive
particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Società di revisione
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società
possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati
della Gestione interna separata.
È disponibile sul sito della Società www.alleanza.it una versione completa del glossario.
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∂∫
copia per il Contraente
AGENZIA GENERALE DI
____________________________________________________
(in lettere)
Viale L. Sturzo, 35 - 20154 Milano
_______________
(in codice)
_____________________________________________________________________
(Ispettorato Agenziale)
(Settore)
(Zona)
Da abbinare alla polizza N°
Proposta di assicurazione per la sottoscrizione del prodotto:
❑ D®ORO DI ALLEANZA Pag. 47 di 47 del Fasc. Inf. mod. 10303680
❑ ALLECAPITAL Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10303684
❑ ALLORO Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10303650
❑ ALPROFIT Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10303683
❑ FARPIÙ Pag. 43 di 43 del Fasc. Inf. mod. 10303685
❑ ALLEATA Pag. 79 di 79 del Fasc. Inf. mod. 10303681
❑ ALRIPARO Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10301373
❑ ALSICURO Pag. 23 di 23 del Fasc. Inf. mod. 11400626
❑ METODO ALLEANZA Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10304750
❑ TFM EXECUTIVE Pag. 31 di 31 del Fasc. Inf. mod. 10304484
❑ ALLERENDITA Pag. 35 di 35 del Fasc. Inf. mod. 10303682
❑ GARANTITA DI ALLEANZA Pag. 35 di 35 del Fasc. Inf. mod. 10305541
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Proposta, il Fascicolo
informativo relativo al prodotto sopra indicato di cui la Proposta costituisce parte integrante e di accettare
le Condizioni Contrattuali ivi contenute.
FIRMA PER RICEVUTA E ACCETTAZIONE
(leggibile) ______________________________
Solo in caso di Nuova Produzione
❑ Versamenti aggiuntivi/conguaglio/opzioni - Polizza N. _______________________
SI
M
ILE
TIPO OPERAZIONE
❑ Nuova Produzione
CONTRAENTE (Assicurando) - Il Delegato in caso di Contraente Persona Giuridica
Cognome e Nome __________________________________________________________ M ❑ F ❑ Data di nascita
Comune di nascita (o Stato estero) ________________________________ Prov.
Prof.
Settore
Stato civile
Cittadinanza __________________________
(Inserire
(Ins
erire i codici) Codice Fiscale
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo ❑
Scuola superiore ❑
Residenza ___________________________________________
____________________________ C.A.P.
Laurea ❑
Comune ____________________________ Prov.
o altro recapito
Comune ____________________________ Prov.
(per invio della corrispondenza se diverso dalla Residenza)
FA
C
Domicilio ____________________________________________ C.A.P.
N. telefono ________________________
Cell./altro recapito tel. _______________________
fax _________________________
S I CURA
ASSICURANDO (Se persona diversa dal Contraente)
Cognome e Nome _________________________________________________________ M ❑ F ❑ Data di nascita
Comune di nascita (o Stato estero) __________________________________ Prov.
Cittadinanza _______________________
Prof.
Settore
Stato civile
(Inserire i codici) Codice Fiscale
Titolo di studio: Scuola dell’obbligo ❑
Scuola superiore ❑
Laurea ❑
Residenza ___________________________________________ C.A.P.
Comune ____________________________ Prov.
Domicilio ____________________________________________ C.A.P.
o altro recapito
mod. 11400560 - 3/2006
A
AS
.p.
N I S A.
AGENZIE
DELLE ENTRATE
UFFICIO
REGISTRO 2°
MILANO
IO
ALLEANZ
Z
e-mail __________________________________________@________________________________________________________________________
❑ Carta d’identità
❑ Passaporto
❑ Patente
❑ Altro
Numero _________________________________
Data di Rilascio ________________ Comune/Ente rilascio ___________________________________ Scadenza ___________________
Da compilare con i dati della Società se Contraente Persona Giuridica
Denominazione _____________________________________________________ Partita IVA
Sede Legale ___________________________________________ C.A.P.
Comune __________________________ Prov.
N. telefono _______________________
Comune ____________________________ Prov.
(per invio della corrispondenza se diverso dalla Residenza)
Cell./altro recapito tel. _________________________
fax _________________________
BENEFICIARI (se altri, indicare cognome, nome, data e luogo di nascita)
Scadenza: ❑ Contraente ❑ Assicurato ❑ altri (specificare) ____________________________________________________________
Premorienza:
❑ coniuge
❑ coniuge in difetto figli
❑ eredi testamentari
❑ eredi legittimi
❑ altri (specificare) ______________________________________________________________________________________________________
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
REDDITO / NUCLEO FAMILIARE / ESPOSIZIONE FINANZIARIA
• Reddito annuo complessivo ❑ fino a € 20.000
❑ da € 20.001 a € 50.000
❑ oltre € 50.000
• Reddito annuo fortemente variabile si no • Numero componenti nucleo familiare _____ di cui a carico _____
• Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.)
❑ assente
❑ fino a € 1.000
❑ da € 1.001 a € 5.000
❑ oltre € 5.000
OBIETTIVI DEL NUOVO CONTRATTO
❑ Previdenza
❑ Protezione
❑ Investimento
ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI / FINANZIARI DETENUTI
❑ nessuno
❑ Previdenza
❑ Protezione
❑ Investimento
– di cui annui ❑ fino a € 1.000 ❑ da € 1.001 a € 5.000
❑ oltre € 5.000
– di cui unici ❑ fino a € 20.000 ❑ da € 20.001 a € 50.000
❑ oltre € 50.000
ORIZZONTE TEMPORALE CHE MI PREFIGGO PER QUESTO CONTRATTO
❑ breve termine - fino a 5 anni
❑ medio - lungo termine - oltre 5 anni
RISPARMIO ANNUO A DISPOSIZIONE PER QUESTO CONTRATTO
❑ a) Inferiore o pari a € 5.000
❑ b) da € 5.001 a € 15.000
❑ c) Oltre € 15.000
SI
M
ILE
LA MIA PROPENSIONE AL RISCHIO PER QUESTO CONTRATTO È
❑ BASSA - mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo
❑ MEDIA - crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale
❑ ALTA - crescita significativa del capitale conferito, con possibilità di subire perdite
LA PROBABILITÀ DI RISCATTARE QUESTO CONTRATTO NEI PRIMI ANNI È
❑ BASSA
❑ ALTA
IL CONTRAENTE DICHIARA DI: non voler rispondere alle domande riportate nel questionario per la valutazione
dell’adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che la mancata risposta, anche solo
parziale, ostacola la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle sue esigenze assicurative
FIRMA CONTRAENTE (leggibile) ___________________________________________________
FA
C
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI SOTTOSCRIZIONE IN CASO DI EVENTUALE INADEGUATEZZA
(Da sottoscrivere se il contratto, sulla base delle risposte del questionario adeguatezza, o di qualsiasi altra informazione disponibile, non risulta o potrebbe non risultare adeguato)
Il sottoscritto intermediario dichiara di aver informato il Cliente dei principali motivi, di seguito riportati,
per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non
risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.
Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.
MOTIVI DI INADEGUATEZZA
❑ 1 - Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all’importo di premio
❑ 2 - Prodotto non conforme agli obiettivi espressi
❑ 3 - Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in proposta
FIRMA INTERMEDIARIO (leggibile)
FIRMA CONTRAENTE (leggibile)
__________________________________________________
________________________________________________
DATI ECONOMICI - Tariffa ________________________
Morte accidentale si no
Copertura invalidità (EPI) si no
Malattie gravi si no
Garanzia LTC si no
Durata*
anni
mesi Decorrenza
Durata versamenti
anni
Il Contraente versa un importo (eventuale sovrappremio e costi inclusi) di € ______________________ , _____ quale premio:
❑ mensile ❑ bimestrale ❑ trimestrale ❑ quadrimestrale ❑ semestrale ❑ annuo ❑ unico
Piano di investimento: ❑ libero ❑ programmato
Fondi di riferimento:
%
Importo
❑ ________________________________________
€ __________________________________ , _____
❑ ________________________________________
€ __________________________________ , _____
❑ ________________________________________
€ __________________________________ , _____
* Per le tariffe a vita intera indicare VI
CAPITALI DA ASSICURARE
A) Caso morte/malattia € __________________ , _________ C) Caso morte per cause accidentali:
B) Caso vita € __________________ , _________
2 volte A) € __________________ , _________
VISITA MEDICA si no
3 volte A) € __________________ , _________
RENDITA DA ASSICURARE
€ _________________ , ____ pagabile in rate positicipate: ❑ annuali ❑ semestrali ❑ trimestrali ❑ mensili
❑ reversibile totalmente a favore di ___________________________________________________________________________________
❑ reversibile parzialmente
% a favore di ________________________________________________ nato il
❑ pagabile in modo certo per
anni e successivamente vitalizia
In caso di rendita immediata: dati bonifico - nome banca__________________________________________
C/C
ABI
CAB
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURANDO (Contraente se tariffa P5a)
• Tariffe con copertura caso morte senza garanzia Malattie gravi
1) Stato di salute (buono o cattivo): _________________________ 2) Peso: Kg. ____________ 3) Statura mt. ____________
4) La misurazione della pressione arteriosa ha registrato alterazioni rispetto alla norma nell‘ultimo anno? si no
5) Fuma o ha mai fumato? si no
6) Malattie di una certa gravità si no Quali? ______________________________________________________________________
date:__________________________________ postumi: _______________________________________________________________________
7) Ricoveri in ospedale o in case di cura o esami diagnostici o interventi chirurgici
si no
SI
M
ILE
(Vedasi elenco, riportato sul retro, degli interventi chirurgici che non è necessario dichiarare)
date:__________________________________ Motivi: ________________________________________________________________________
8) Pensione di invalidità: si no
Motivi: ________________________________________________________________________
9) Attività sportive svolte
(Inserire i codici)
FA
C
• Tariffe con copertura caso morte e garanzia Malattie gravi
Questionario medico allegato si no
Inoltre l’Assicurando
– è a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese nel presente modello o nell’allegato
questionario medico obbligatorio nel caso di adesione alla garanzia Malattie gravi, anche se scritte di pugno
altrui, possono compromettere il diritto alla prestazione;
– conferma che le dichiarazioni rese nel presente modello o nell’allegato questionario medico obbligatorio nel
caso di adesione alla garanzia Malattie gravi, sono veritiere ed esatte;
– proscioglie dal segreto professionale e legale i medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato,
o altre persone alle quali la Società, anche dopo l’eventuale sinistro, credesse opportuno in ogni tempo di rivolgersi per informazioni ed acconsente che tali informazioni siano dalla Società o da chi per essa comunicate
ad altre persone o Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;
– può chiedere, anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, di essere sottoposto a visita medica a
sue spese (pari a € 12) a cura di medico fiduciario designato dalla Società.
Firma dell’Assicurando o di chi fornisce le informazioni (leggibile) ______________________________________________________________
IL CONTRAENTE:
• dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta può non essere accettata da Alleanza; che può essere
revocata dal Contraente stesso, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata al recapito indicato in Nota
informativa; che la comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale e del
numero di Proposta;
• ha l’obbligo di versare la prima annualità di premio, in conformità al disposto dell’Art. 1924 del C.C.;
• versa i seguenti importi (eventuale sovrappremio e costi inclusi) a titolo di:
– deposito cauzionale, pari a n. ________________ rate di premio di € ______________________ restituibile sia in caso
di mancata accettazione che revoca;
– spese di emissione (valutazione proposta, costo polizza) più eventuali spese mediche pari a € _________
Trattasi di spese effettivamente sostenute e non ripetibili sia in caso di revoca della proposta sia di recesso
del contratto;
• dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta non è valida come Polizza;
• (solo per Alleata) dichiara di approvare specificamente il contenuto della clausola sub B) di cui alla Premessa
delle Condizioni di Polizza (Accettazione tacita delle modifiche degli Allegati) e di ricevere il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
(solo per Alleata) Firma del Contraente (leggibile)___________________________________________________________________
MEZZI DI PAGAMENTO
La Società accetta quale mezzo di pagamento del premio:
• contanti (solo per importi di premio inferiori o uguali a € 1.500,00);
• assegno bancario, circolare o postale non trasferibile all’ordine Alleanza Assicurazioni S.p.A.;
• bonifico bancario;
• “autorizzazione permanente di addebito in conto - RID” che implica l’addebito automatico su conto corrente
dei premi d’assicurazione (ad eccezione del deposito cauzionale).
AVVERTENZE IMPORTANTI
Il pagamento del deposito cauzionale/premio di importo superiore a € 1.500 non può essere effettuato in
contanti ma esclusivamente a mezzo di ASSEGNO BANCARIO, CIRCOLARE, POSTALE o BONIFICO BANCARIO
intestati ad ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. i cui dettagli sono sotto indicati:
Assegno ❑ Bancario ❑ Circolare ❑ Postale
N° _____________________________ Banca _____________________________________________ Importo € ___________________ , _____
BONIFICO: si no (Istruzioni sul retro)
ATTENZIONE: nel caso di pagamento del premio in contanti, la prova dell’avvenuto pagamento del premio alla
Compagnia è rappresentata dalla indicazione dell’importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto
che provvede materialmente alla riscossione della somma e alla raccolta della presente Proposta.
Il Consulente Alleanza non è autorizzato a fare eccezioni a questa regola
Importo pagato € ___________________ , _____ Incaricato alla riscossione _____________________________________________
(cognome e nome)
FIRMA DELL’INCARICATO ALLA RISCOSSIONE (leggibile)___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
SI
M
ILE
PAGAMENTO TRAMITE RID
COORDINATE BANCARIE:
CIN
ABI
CAB
C/C
NOME BANCA __________________________________________ FILIALE ______________________________
SOGGETTO PAGANTE (Intestatario c/c) coincide con: ❑ Contraente
❑ Assicurando
Da compilare solo se diverso da Contraente o Assicurando:
COGNOME ______________________________________ NOME ______________________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________________ N° _________
LOCALITÀ __________________________________________________
PROV.
CAP.
CODICE FISCALE/PARTITA IVA
Desidero attivare il pagamento tramite RID anche sulle seguenti polizze:
FA
C
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del
creditore (ferma restando la valuta originaria concordata) tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate
dell’Azienda creditrice, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile d’addebito.
Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore. Le parti hanno
la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso
da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca, o comunque
rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le
“Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte con la Banca, che formano parte integrante del presente contratto.
Con la sottoscrizione della presente, il Cliente autorizza ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. a riscuotere, tramite la modalità qui prescelta, gli importi
relativi ad eventuali precedenti premi che risultino non pagati.
Il sottoscrittore autorizza ALLEANZA ASSICURAZIONI a provvedere all’addebito dei premi della Polizza emessa a seguito della presente proposta e
delle Polizze sopra indicate appoggiando i pagamenti sull’autorizzazione permanente di addebito già in essere per la Polizza N. ______________
Firma del soggetto pagante (leggibile) ___________________________________________________________
CONSENSO INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003
Consenso al trattamento per finalità contrattuali - Sulla base di quanto contenuto nell’informativa contrattuale, riportata sul
retro, apponendo la sua firma in calce, lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa e al trattamento da parte di questi ultimi.
Luogo e data
Firma del Contraente (leggibile)
Firma dell’Assicurando (leggibile)
________________________________ ________________________________ _______________________________
Terza Parte Pagante (vedi nota 7 sul retro) ________________________________________________________________________
Consenso al trattamento per finalità commerciali - Sulla base di quanto contenuto nell’informativa commerciale, riportata sul
retro, lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni effettuato dalla Società, anche utilizzando i soggetti
indicati nell’informativa, per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela, per iniziative di informazione e
promozione commerciale di propri prodotti e servizi, ovvero effettuato da Società del Gruppo per iniziative promozionali di
prodotti e servizi di tali Società.
si
no
Luogo e data
________________________________
FIRMA DEL CONTRAENTE
(Assicurando)
(leggibile) _______________________
(Se persona giuridica, il Delegato)
Firma del Contraente (leggibile)
Firma dell’Assicurando (leggibile)
________________________________ _______________________________
DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______ /______ /______
FIRMA DELL’ASSICURANDO
(leggibile)
_______________________
(Se persona diversa dal Contraente)
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