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il rinnovo vale comunque per 10 anni?
???? I vostri quesiti Rinnovo della patente prima dei 50 anni: il rinnovo vale comunque per 10 anni? Gentile Redazione, una persona che compie 48 anni e gli scade la patente di guida categoria B, provvede a rinnovo della stessa e dall’organo competente gli viene rinnovata per 10 anni. Al compimento dei 50 anni, può guidare ancora fino alla scadenza del rinnovo o può guidare per altri tre anni? Anticipatamente ringrazio. email-Spinazzola (Ba) (ASAPS) La normativa vigente fa riferimento alla data anagrafica al momento del rinnovo. Ne consegue pertanto che il conducente che a 48 anni rinnova la patente B, sarà titolare di documento valido fino all’età di 58 anni. Questo in quanto, il 1° comma dell’art. 126, così dipone: <<1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.>> Com’è face rilevare, solo nel caso in cui la patente sia rilasciata o confermata a chi ha già compiuto gli anni 50, il documento avrà una validità di soli 5 anni. (ASAPS) E’ regolare la guida di auto straniera intestata a parenti residenti all’estero? Spettabile ASAPS, nella zona dove abito circolano tante autovetture targate Romania. I conducenti sono regolarmente residenti in Italia però l’auto che conducono risulta essere intestata ad un loro parente residente all’estero. Il motivo qual è: in Romania si paga poco di assicurazione (da 80,00 € a 100,00 € l’anno). E’ regolare? Io, cittadino italiano, posso condurre un veicolo intestato ad uno dei miei cugini residenti in Francia? In attesa di un vostro riscontro, invio distinti saluti. email-Massa (Ms) (ASAPS) Purtroppo nell’ipotesi prospettata nel quesito, 30 a cura di Ernesto Forino fino a quando non sarà effettiva l’armonizzazione fra i diversi stati appartenenti all’Unione Europea, non si ravvisano violazioni. (ASAPS) Per le patenti di servizio, si procede al ritiro nel caso in cui il conduente commetta violazioni al C.d.S. che prevedono sanzioni accessorie del ritiro o della sospensione del documento? Buongiorno, sono un ispettore in servizio presso la Polizia Stradale di Imperia. Per dirimere una diatriba con altri colleghi chiedo questo: il veicolo con targa CRI con alla guida persona regolarmente munita di patente di servizio che commette una violazione al Codice della Strada, nella fattispecie circolazione contromano su svincolo autostradale senza alcuna necessità ed urgenza è soggetta alla violazione dell’art. 176/19 CdS con relative sanzioni accessorie di ritiro di patente e fermo amministrativo del veicolo? La patente ritirata andrà inviata alla Prefettura competente per territorio ovvero al Comitato CRI di Roma? Esiste una disposizione scritta che regola quanto sopra? Ringrazio e invio cordiali saluti ed un augurio di buon lavoro. email-Riva Ligure (Im) (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che il comma 3, dell’art. 138 C.d.S. prescrive che Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio: a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate; b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a). Le predette disposizioni si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il T.U. relativo alla circolazione dei veicoli della C.R.I. prescrive che la competenza per il rilascio, la conferma di validità, la revisione, la sospensione e la revoca delle patenti di servizio CRI è esclusiva della Croce Rossa Italiana. A tal riguardo vedi la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/47019/101/3/3/9 del 26 ottobre 1993 che ha precisato di procedere al ritiro del documento per l’invio all’Autorità che lo ha rilasciato (vedi anche la circolare n. M/1413-3 del 13 marzo 2000). Il veicolo non sarà oggetto di alcun provvedimento. (ASAPS) Ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, nel caso di due prove discordanti, è possibile eseguirne una terza? Gentile redazione, ho letto la risposta da voi data per il quesito riguardante la prova alcolemica non concordante in merito alle due prove effettuate visto che la prova rientrava nella fascia non penale (0,70 g/l) la seconda in quella penale (0,90 g/l) su vostra indicazione consigliate di applicare quella minore e cioè 0,70. Dalla lettura del regolamento si evince che la prova alcolemica debba avvenire con ALMENO due prove concordanti tra loro pertanto in caso di prova con risultato di cui sopra, non sarebbe il caso se consentito effettuare una terza prova ed abbinarla a quella più concordante? Sentitamente ringrazio per la vostra risposta. email-Vasto (Ch) (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si ritiene corretto applicare al caso di specie la violazione di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a) del Codice della Strada. (ASAPS) L’abusivo utilizzo del contrassegno disabili è punibile soltanto in caso di sosta? Buongiorno, la lettura integrale del comma 4 e, quindi, del comma 1 dell’art. 188, mi ha fatto sempre pensare che la relativa sanzione si potesse applicare solo nei casi in cui l’uso abusivo del contrassegno avvenisse su apposito stallo. Secondo quest’ultima sentenza sembra che l’interpretazione data dalla Cassazione sia orientata all’applicabilità dell’art. 188 in tutti i casi in cui si abusa del contrassegno stesso piuttosto che all’abuso della singola struttura (ad esempio: stallo giallo). Si può dire forse che per effetto dell’art. 11 del DPR 503/96 qualsiasi struttura (strada) sia assimilabile a quelle indicate dal comma 1 del 188? Grazie. email-Ravenna (ASASP) L’articolo 188 resta applicabile nelle ipotesi di abusivo utilizzo del pass per i veicoli al servizio delle persone diversamente abili. L’abusività dell’utilizzo non si concretizza con la semplice circolazione su strada, ma col tentare di goderne dei benefici. Così, per esempio: - non si ravvisa la violazione nell’ipotesi di circolazione su strada senza limitazioni col pass; - si ravvisa invece la violazione se il conducente, abusivamente, utilizza il pass per accedere in ZTL, per sostare nelle aree riservate, ecc. Si riporta un passo della sentenza della Corte di cassazione penale, sez, II, del 28 settembre 2010, n. 35004, il cui testo integrale e rinvenibile al link: http://www.asaps.it/nuovo/show_articolo.php?id0=0 &id1=97&id2=&id3=&id4=&prodotti_id=28196 ...(omissis)...Nel quarto e nel quinto comma dell’art. 188 c.d.s., sono infatti contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell’autorizzazione, all’uso improprio dell’autorizzazione. Soprattutto il confronto tra l’”eccesso d’uso” e l’”uso improprio” dell’autorizzazione, è illuminante della volontà del legislatore di “coprire” con la norma speciale anche i casi di chi utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, consentendo anche in questo caso l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa (cfr. ad es. in tema di inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale Corte di Cassazione 17/09/2008 Beninati, che ha ritenuto ravvisabile in questo caso, l’illecito amministrativo previsto dall’art.192, comma primo, cod. strad., e non il rato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 cod. pen.). ...(omissis)...(ASAPS) 31