...

il rinnovo vale comunque per 10 anni?

by user

on
Category: Documents
15

views

Report

Comments

Transcript

il rinnovo vale comunque per 10 anni?
????
I vostri quesiti
Rinnovo della patente prima
dei 50 anni: il rinnovo vale
comunque per 10 anni?
Gentile Redazione, una
persona che compie
48 anni e gli scade la
patente di guida categoria
B, provvede a rinnovo
della stessa e dall’organo
competente gli viene
rinnovata per 10 anni.
Al compimento dei 50
anni, può guidare ancora
fino alla scadenza del rinnovo o può guidare per
altri tre anni? Anticipatamente ringrazio.
email-Spinazzola (Ba)
(ASAPS) La normativa vigente fa riferimento alla data
anagrafica al momento del rinnovo. Ne consegue
pertanto che il conducente che a 48 anni rinnova la
patente B, sarà titolare di documento valido fino all’età
di 58 anni. Questo in quanto, il 1° comma dell’art. 126,
così dipone: <<1. Le patenti di guida delle categorie A
e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno
di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato
il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.>>
Com’è face rilevare, solo nel caso in cui la patente sia
rilasciata o confermata a chi ha già compiuto gli anni 50,
il documento avrà una validità di soli 5 anni. (ASAPS)
E’ regolare la guida di auto
straniera intestata a parenti
residenti all’estero?
Spettabile ASAPS, nella
zona dove abito circolano
tante autovetture targate
Romania. I conducenti
sono regolarmente
residenti in Italia però
l’auto che conducono
risulta essere intestata ad
un loro parente residente
all’estero. Il motivo qual
è: in Romania si paga poco di assicurazione (da
80,00 € a 100,00 € l’anno). E’ regolare? Io, cittadino
italiano, posso condurre un veicolo intestato ad
uno dei miei cugini residenti in Francia? In attesa
di un vostro riscontro, invio distinti saluti.
email-Massa (Ms)
(ASAPS) Purtroppo nell’ipotesi prospettata nel quesito,
30
a cura di Ernesto Forino
fino a quando non sarà effettiva l’armonizzazione fra
i diversi stati appartenenti all’Unione Europea, non si
ravvisano violazioni. (ASAPS)
Per le patenti di servizio, si
procede al ritiro nel caso in cui il
conduente commetta violazioni al
C.d.S. che prevedono
sanzioni accessorie del ritiro o
della sospensione del documento?
Buongiorno, sono un
ispettore in servizio
presso la Polizia Stradale
di Imperia. Per dirimere
una diatriba con altri
colleghi chiedo questo:
il veicolo con targa CRI
con alla guida persona
regolarmente munita di
patente di servizio che
commette una violazione al Codice della Strada,
nella fattispecie circolazione contromano su svincolo
autostradale senza alcuna necessità ed urgenza è
soggetta alla violazione dell’art. 176/19 CdS con
relative sanzioni accessorie di ritiro di patente
e fermo amministrativo del veicolo? La patente
ritirata andrà inviata alla Prefettura competente per
territorio ovvero al Comitato CRI di Roma? Esiste
una disposizione scritta che regola quanto sopra?
Ringrazio e invio cordiali saluti ed un augurio di
buon lavoro.
email-Riva Ligure (Im)
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel
quesito, si rappresenta che il comma 3, dell’art. 138
C.d.S. prescrive che Le Forze armate provvedono
direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento
dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità
e al rilascio della patente militare di guida, che abilita
soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione
delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni
di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida,
relativi all’addestramento di cui alla lettera a).
Le predette disposizioni si applicano anche ai veicoli
e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di
finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del
fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della
Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei
Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della
Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta
e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il T.U.
relativo alla circolazione dei veicoli della C.R.I. prescrive
che la competenza per il rilascio, la conferma di validità,
la revisione, la sospensione e la revoca delle patenti di
servizio CRI è esclusiva della Croce Rossa Italiana. A
tal riguardo vedi la circolare del Ministero dell’Interno
n. 300/A/47019/101/3/3/9 del 26 ottobre 1993 che
ha precisato di procedere al ritiro del documento per
l’invio all’Autorità che lo ha rilasciato (vedi anche la
circolare n. M/1413-3 del 13 marzo 2000).
Il veicolo non sarà oggetto di alcun provvedimento.
(ASAPS)
Ai fini dell’accertamento del
tasso alcolemico, nel caso di due
prove discordanti, è possibile
eseguirne una terza?
Gentile redazione, ho letto
la risposta da voi data
per il quesito riguardante
la prova alcolemica non
concordante in merito
alle due prove effettuate
visto che la prova rientrava
nella fascia non penale
(0,70 g/l) la seconda in
quella penale (0,90 g/l)
su vostra indicazione consigliate di applicare quella
minore e cioè 0,70. Dalla lettura del regolamento si
evince che la prova alcolemica debba avvenire con
ALMENO due prove concordanti tra loro pertanto in
caso di prova con risultato di cui sopra, non sarebbe
il caso se consentito effettuare una terza prova ed
abbinarla a quella più concordante? Sentitamente
ringrazio per la vostra risposta.
email-Vasto (Ch)
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si
ritiene corretto applicare al caso di specie la violazione
di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a) del Codice
della Strada. (ASAPS)
L’abusivo utilizzo del
contrassegno disabili è punibile
soltanto in caso di sosta?
Buongiorno, la lettura integrale del comma 4 e,
quindi, del comma 1 dell’art. 188, mi ha fatto sempre
pensare che la relativa sanzione si potesse applicare
solo nei casi in cui l’uso abusivo del contrassegno
avvenisse su apposito
stallo.
Secondo quest’ultima
sentenza sembra che
l’interpretazione data
dalla Cassazione sia
orientata all’applicabilità
dell’art. 188 in tutti i
casi in cui si abusa del
contrassegno stesso
piuttosto che all’abuso della singola struttura (ad
esempio: stallo giallo). Si può dire forse che per
effetto dell’art. 11 del DPR 503/96 qualsiasi struttura
(strada) sia assimilabile a quelle indicate dal comma
1 del 188? Grazie.
email-Ravenna
(ASASP) L’articolo 188 resta applicabile nelle ipotesi
di abusivo utilizzo del pass per i veicoli al servizio delle
persone diversamente abili. L’abusività dell’utilizzo non
si concretizza con la semplice circolazione su strada,
ma col tentare di goderne dei benefici.
Così, per esempio:
- non si ravvisa la violazione nell’ipotesi di circolazione
su strada senza limitazioni col pass;
- si ravvisa invece la violazione se il conducente,
abusivamente, utilizza il pass per accedere in ZTL,
per sostare nelle aree riservate, ecc.
Si riporta un passo della sentenza della Corte di
cassazione penale, sez, II, del 28 settembre 2010, n.
35004, il cui testo integrale e rinvenibile al link:
http://www.asaps.it/nuovo/show_articolo.php?id0=0
&id1=97&id2=&id3=&id4=&prodotti_id=28196
...(omissis)...Nel quarto e nel quinto comma dell’art. 188
c.d.s., sono infatti contemplate tutte le possibili ipotesi
di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi,
dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o
fuori delle condizioni e dei limiti dell’autorizzazione,
all’uso improprio dell’autorizzazione.
Soprattutto il confronto tra l’”eccesso d’uso” e l’”uso
improprio” dell’autorizzazione, è illuminante della volontà
del legislatore di “coprire” con la norma speciale
anche i casi di chi utilizzi indebitamente un permesso
invalidi altrui, consentendo anche in questo caso
l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 L. 24
novembre 1981 n. 689, applicabile quando il medesimo
fatto sia punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa
(cfr. ad es. in tema di inottemperanza del conducente
di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un ufficiale
di polizia municipale Corte di Cassazione 17/09/2008
Beninati, che ha ritenuto ravvisabile in questo caso,
l’illecito amministrativo previsto dall’art.192, comma
primo, cod. strad., e non il rato di inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 cod.
pen.). ...(omissis)...(ASAPS)
31
Fly UP