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28 - Asaps
???? I vostri quesiti Quali sono i riferimenti normativi sulla visibilità degli Autovelox? Gentile Redazione, gradirei avere i riferimenti della normativa sulla visibilità dell’autovelox e del relativo personale, indicante anche eventuale illecito se esiste. Resto in attesa e ringrazio. email-Riccione (Rn) (ASAPS) Si riporta quanto previsto dal protocollo operativo predisposto dal Ministero dell’Interno. (Asaps) Pre-segnalazione delle postazioni di controllo della velocità In merito alle caratteristiche e modalità di impiego dei segnali e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, il Ministero dell’interno richiama le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 15 agosto 2007, emanato di concerto con il Ministero dei trasporti. In proposito, viene richiamata l’attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3 del citato decreto, precisando che: - il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere “adeguata” in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere “adeguata” la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall’articolo 79, comma 3, del regolamento di esecuzione (cioè 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali, 150 metri per le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento e 80 metri per le altre strade). la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a km 4, e tra il segnale e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche; - le caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell’articolo 170 del medesimo regolamento. La segnalazione della presenza della postazione di controllo deve essere fornita, sia per le postazioni fisse che per quelle temporanee, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del citato decreto ministeriale.In merito alla questione dell’utilizzabilità di segnaletica permanente nel caso di postazioni temporanee, 28 a cura di Ernesto Forino il ministero precisa che per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione delle postazioni è stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assume il carattere di sistematicità. Limitatamente alle postazioni temporanee di controllo, la cennata esigenza di informazione preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l’impiego di dispositivi luminosi a messaggio variabile installati su veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato decreto ministeriale. Tutte le segnalazioni in argomento dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza e in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia. Nel protocollo viene inoltre chiaramente affermato che l’avvenuta segnalazione della postazione di controllo deve essere attestata nel verbale di contestazione. Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità . Le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un’opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell’organo operante in conformità a quello di cui all’articolo 125 del regolamento di esecuzione. L’esigenza di rendere ben visibili le postazioni di controllo temporanee può essere soddisfatta ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale come sopra indicato, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile. Per quanto riguarda quest’ultima affermazione contenuta nel protocollo, risulta impossibile non rilevare come l’utilizzo del dispositivo supplementare di illuminazione allo scopo di segnalare la postazione di rilevamento della velocità sarebbe in netto contrasto (ma meglio sarebbe dire in violazione) con le disposizioni contenute nell’articolo 177 del codice della strada, nel quale viene chiaramente disposto che “L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto” ed al 4° comma prevede addirittura l’applicazione di determinate sanzioni amministrative per l’utilizzo dei dispositivi al di fuori dei casi strettamente previsti. L’unico caso in cui l’attuale normativa consente l’utilizzo dei “lampeggianti” senza l’accensione congiunta dei dispositivi supplementari di allarme (le cosiddette “sirene”) ed al di fuori dei servizi urgenti di istituto (ma soltanto qualora sussistano effettive esigenze di servizio) è rappresentato nei commi 12 e 14 dell’articolo 176 del codice della strada, ma solo per determinate I vostri quesiti manovre in autostrada (inversione del senso di marcia, marcia, retromarcia e sosta in banchina di emergenza e traino di veicoli in avaria). (ASAPS) Esistono dei requisiti minimi di larghezza per considerare una strada a doppio senso di circolazione? Buona sera, vorrei sapere se esistono delle larghezze minime per le corsie di marcia urbane, affinché una strada possa divenire a doppiosensodicircolazione? Spiego meglio: un Comune ha modificato una strada a doppio senso di circolazione facendola divenire a senso unico. A prescindere che l’Ente proprietario della strada ha facoltà di decisione circa la percorribilità della strada se a senso unico o a doppio senso, l’unica motivazione addotta è stata che la strada in questione è larga mt 5,70 e non può essere a doppio senso di circolazione perchè mancante dei requisiti minimi richiesti. Siccome non ho trovato nulla a riguardo, mi sono rivolto speranzoso a voi. Grazie di tutto ed arrivederci. email -Trabia (Pa) (ASAPS) Non esiste una larghezza minima della carreggiata per le strade a doppio senso di circolazione, ma è l’ente deputato alla regolamentazione della circolazione che, valutando l’intensità del traffico, la presenza di spazi per la sosta, la presenza di utenti deboli (quali ciclisti e pedoni) e la presenza o meno di centro abitato, decide se regolamentare a senso unico oppure a doppio senso di circolazione. Esiste invece un limite minimo per la larghezza delle corsie di marcia che varia in ragione della classificazione della strada ma non vi è nessun obbligo di regolamentare le corsie. (ASAPS) Come ci si comporta in caso di sosta su strada a doppio senso di circolazione non regolamentata e con impossibilità di circolazione? Spett.le ASAPS, propongo il seguente quesito: come ci si deve comportare nel caso in cui vi è una strada a doppio senso di circolazione senza il divieto di sosta da entrambi i lati e con veicoli regolarmente parcheggiati nel loro senso di marcia ma in modo tale da non lasciare lo spazio sufficiente per il flusso della circolazione (uno di fronte all’altro) e non ci sono i proprietari per farli spostare senza sapere peraltro chi abbia parcheggiato per ultimo in modo tale da bloccare il a cura di Ernesto Forino ??? traffico. Eventualmente si rintraccia un diretto interessato sarebbe legittimo fare spostare il mezzo dato che non vi è nessun segnale stradale che vieta la sosta. Grazie per la gentile collaborazione. email-Carmiano (Le) (ASAPS) Il problema, imputabile all’inadempienza dell’ente che ha omesso di regolamentare la sosta, è di difficile soluzione. In effetti qualora si rintracci un proprietario, pur non avendo commesso violazioni, per motivi di sicurezza pubblica costituiti dalla necessità di lasciare libero il transito per eventuali mezzi di soccorso, potrà essere data intimazione ai sensi articolo 650 codice penale. Qualora non si rintracci alcuno, sarà possibile effettaure le rimozioni, su valutazione di chi procede, utilizzando l’articolo 159 cds senza però addebitare spese o violazioni ai proprietari dei veicoli. Ovviamente tutto cambia qualora sia possibile stabilire chi arrivato per ultimo e responsabilità della materiale interruzione della circolazione stradale. (ASAPS) Che sanzione si applica al possessore di foglio rosa per patente B che guida un motociclo di 150 cc? Gentile Redazione, nel caso in cui una persona di anni 19 in possesso esclusivamente di esercitazione in corso di validità per la patente di categoria B, si eserciti alla guida di un motociclo di cc. 150 e kw 14, in quale sanzione del codice della strada incorre, alla violazione di cui all’art.125 per guida di patente di categoria diversa oppure all’art 116/13° perché mai conseguita? Secondo il mio modesto parere il conducente non incorre in nessuna delle due infrazioni in quanto vi è una lacuna del Legislatore anche se mi è già capitata una simile situazione ed ho contestato quella più favorevole “art 125”. Per quanto riguarda l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente ho effettuato la segnalazione alla mctc, così quando il trasgressore avrà conseguito la patente di guida, quest’ultimo Ufficio effettuerà la segnalazione al Prefetto competente per la prescritta sospensione. Gentilmente mi fate sapere, grazie. email-Nardò (Le) (ASAPS). Non è applicabile l’articolo 125 in quanto non titolare di patente. Il foglio rosa consente l’esercitazione solamente alla guida dei veicoli corrispondenti all’autorizzazione stessa, come previsto dall’articolo 122 comma 2 C.d.S. In difetto: articolo 116 comma 13 per guida senza patente. L’ipotesi sanzionatoria di cui all’articolo 125 è prevista solamente se, pur titolare di una categoria di patente, col foglio rosa si esercita con veicolo non corrispondente né all’autorizzazione e nemmeno alla categoria di cui è già titolare. Se così non fosse, allora con foglio rosa per la patente B si potrebbe esercitare anche con un autobus con rimorchio!? (ASAPS) 29