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28 - Asaps

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28 - Asaps
????
I vostri quesiti
Quali sono i riferimenti
normativi sulla visibilità degli
Autovelox?
Gentile Redazione, gradirei
avere i riferimenti della
normativa sulla visibilità
dell’autovelox e del relativo
personale, indicante anche
eventuale illecito se esiste.
Resto in attesa e ringrazio.
email-Riccione (Rn)
(ASAPS) Si riporta quanto
previsto dal protocollo operativo predisposto dal Ministero
dell’Interno. (Asaps)
Pre-segnalazione delle postazioni di controllo della
velocità
In merito alle caratteristiche e modalità di impiego dei segnali
e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono
essere collocati in modo conforme alle norme stabilite
nel regolamento di esecuzione del codice della strada, il
Ministero dell’interno richiama le disposizioni contenute nel
decreto interministeriale del 15 agosto 2007, emanato di
concerto con il Ministero dei trasporti. In proposito, viene
richiamata l’attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3 del
citato decreto, precisando che:
- il decreto non fissa una
distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione
di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente,
stabilisce che tale distanza deve essere “adeguata”
in modo da garantirne il tempestivo avvistamento,
in relazione alla velocità locale predominante. Salvo
casi particolari, in cui l’andamento plano-altimetrico della
strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile
collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che
tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di
controllo possa essere “adeguata” la distanza minima
indicata, per ciascun tipo di strada, dall’articolo 79,
comma 3, del regolamento di esecuzione (cioè 250 metri
per le autostrade e le strade extraurbane principali, 150
metri per le strade extraurbane secondarie e le strade
urbane di scorrimento e 80 metri per le altre strade).
la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo
luminoso che indica la presenza della postazione di controllo
e la postazione stessa non può essere superiore a km 4, e
tra il segnale e la postazione non devono essere presenti
intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche;
- le
caratteristiche costruttive dei segnali stradali utilizzabili
(forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc.) sono
quelle previste dal regolamento di esecuzione del codice
della strada per i segnali di indicazione; per i dispositivi
luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento
alle disposizioni dell’articolo 170 del medesimo regolamento.
La segnalazione della presenza della postazione di controllo
deve essere fornita, sia per le postazioni fisse che per quelle
temporanee, attraverso la collocazione di idonei segnali
stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che
possono essere installati, in via provvisoria o definitiva,
ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il
dispositivo secondo le indicazioni del citato decreto
ministeriale.In merito alla questione dell’utilizzabilità di
segnaletica permanente nel caso di postazioni temporanee,
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a cura di Ernesto Forino
il ministero precisa che per le postazioni temporanee
possono essere utilizzati segnali collocati in modo
permanente sulla strada solo quando la posizione delle
postazioni è stata oggetto di preventiva pianificazione
coordinata ed il loro impiego in quel tratto di strada non
è occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assume
il carattere di sistematicità. Limitatamente alle postazioni
temporanee di controllo, la cennata esigenza di informazione
preventiva può essere soddisfatta anche attraverso l’impiego
di dispositivi luminosi a messaggio variabile installati su
veicoli e collocati ad adeguata distanza dalla postazione
stessa, conformemente alle indicazioni fornite dal citato
decreto ministeriale.
Tutte le segnalazioni in argomento
dovranno essere comunque collocate in condizioni di
sicurezza e in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità
da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di
polizia. Nel protocollo viene inoltre chiaramente affermato
che l’avvenuta segnalazione della postazione di controllo
deve essere attestata nel verbale di contestazione.
Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo
della velocità . Le postazioni fisse di rilevamento della
velocità possono essere rese ben visibili attraverso
un’opportuna colorazione delle installazioni in cui sono
contenute ovvero attraverso la collocazione su di esse
di un segnale di indicazione dell’organo operante in
conformità a quello di cui all’articolo 125 del regolamento
di esecuzione. L’esigenza di rendere ben visibili le postazioni
di controllo temporanee può essere soddisfatta ricorrendo,
ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori
istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo
di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione,
la visibilità della postazione può essere garantita con la
collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di
un segnale come sopra indicato, ovvero facendo uso
di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante
blu di tipo mobile. Per quanto riguarda quest’ultima
affermazione contenuta nel protocollo, risulta impossibile
non rilevare come l’utilizzo del dispositivo supplementare
di illuminazione allo scopo di segnalare la postazione
di rilevamento della velocità sarebbe in netto contrasto
(ma meglio sarebbe dire in violazione) con le disposizioni
contenute nell’articolo 177 del codice della strada, nel
quale viene chiaramente disposto che “L’uso del dispositivo
acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne
siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito
ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi
di polizia o antincendio, di protezione civile, a quelli del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club
alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti
nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli
assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per
l’espletamento di servizi urgenti di istituto” ed al 4°
comma prevede addirittura l’applicazione di determinate
sanzioni amministrative per l’utilizzo dei dispositivi al di fuori
dei casi strettamente previsti.
L’unico caso in cui l’attuale
normativa consente l’utilizzo dei “lampeggianti” senza
l’accensione congiunta dei dispositivi supplementari di
allarme (le cosiddette “sirene”) ed al di fuori dei servizi urgenti
di istituto (ma soltanto qualora sussistano effettive esigenze
di servizio) è rappresentato nei commi 12 e 14 dell’articolo
176 del codice della strada, ma solo per determinate
I vostri quesiti
manovre in autostrada (inversione del senso di marcia,
marcia, retromarcia e sosta in banchina di emergenza e
traino di veicoli in avaria). (ASAPS)
Esistono dei requisiti minimi di
larghezza per considerare una
strada a doppio senso
di circolazione?
Buona sera, vorrei sapere
se esistono delle larghezze
minime per le corsie di
marcia urbane, affinché
una strada possa divenire a
doppiosensodicircolazione?
Spiego meglio: un Comune
ha modificato una strada a
doppio senso di circolazione
facendola divenire a senso
unico. A prescindere che l’Ente proprietario della strada
ha facoltà di decisione circa la percorribilità della strada
se a senso unico o a doppio senso, l’unica motivazione
addotta è stata che la strada in questione è larga mt 5,70
e non può essere a doppio senso di circolazione perchè
mancante dei requisiti minimi richiesti. Siccome non
ho trovato nulla a riguardo, mi sono rivolto speranzoso
a voi. Grazie di tutto ed arrivederci.
email -Trabia (Pa)
(ASAPS) Non esiste una larghezza minima della carreggiata
per le strade a doppio senso di circolazione, ma è l’ente
deputato alla regolamentazione della circolazione che,
valutando l’intensità del traffico, la presenza di spazi per la
sosta, la presenza di utenti deboli (quali ciclisti e pedoni) e la
presenza o meno di centro abitato, decide se regolamentare
a senso unico oppure a doppio senso di circolazione. Esiste
invece un limite minimo per la larghezza delle corsie di marcia
che varia in ragione della classificazione della strada ma non
vi è nessun obbligo di regolamentare le corsie. (ASAPS)
Come ci si comporta in caso di
sosta su strada a doppio
senso di circolazione non
regolamentata e con
impossibilità di circolazione?
Spett.le ASAPS, propongo
il seguente quesito: come
ci si deve comportare
nel caso in cui vi è una
strada a doppio senso di
circolazione senza il divieto
di sosta da entrambi i lati
e con veicoli regolarmente
parcheggiati nel loro senso
di marcia ma in modo tale
da non lasciare lo spazio sufficiente per il flusso della
circolazione (uno di fronte all’altro) e non ci sono i
proprietari per farli spostare senza sapere peraltro chi
abbia parcheggiato per ultimo in modo tale da bloccare il
a cura di Ernesto Forino
???
traffico. Eventualmente si rintraccia un diretto interessato
sarebbe legittimo fare spostare il mezzo dato che non
vi è nessun segnale stradale che vieta la sosta. Grazie
per la gentile collaborazione.
email-Carmiano (Le)
(ASAPS) Il problema, imputabile all’inadempienza dell’ente
che ha omesso di regolamentare la sosta, è di difficile
soluzione. In effetti qualora si rintracci un proprietario, pur
non avendo commesso violazioni, per motivi di sicurezza
pubblica costituiti dalla necessità di lasciare libero il
transito per eventuali mezzi di soccorso, potrà essere data
intimazione ai sensi articolo 650 codice penale. Qualora non
si rintracci alcuno, sarà possibile effettaure le rimozioni, su
valutazione di chi procede, utilizzando l’articolo 159 cds
senza però addebitare spese o violazioni ai proprietari
dei veicoli. Ovviamente tutto cambia qualora sia possibile
stabilire chi arrivato per ultimo e responsabilità della materiale
interruzione della circolazione stradale. (ASAPS)
Che sanzione si applica al
possessore di foglio rosa per
patente B che guida un
motociclo di 150 cc?
Gentile Redazione, nel caso in cui una persona di
anni 19 in possesso esclusivamente di esercitazione
in corso di validità per la patente di categoria B, si
eserciti alla guida di un motociclo di cc. 150 e kw 14,
in quale sanzione del codice della strada incorre, alla
violazione di cui all’art.125 per guida di patente di categoria
diversa oppure all’art 116/13° perché mai conseguita?
Secondo il mio modesto parere il conducente non incorre
in nessuna delle due infrazioni in quanto vi è una lacuna
del Legislatore anche se mi è già capitata una simile
situazione ed ho contestato quella più favorevole “art
125”. Per quanto riguarda l’applicazione della sanzione
accessoria della sospensione della patente ho effettuato
la segnalazione alla mctc, così quando il trasgressore
avrà conseguito la patente di guida, quest’ultimo Ufficio
effettuerà la segnalazione al Prefetto competente per
la prescritta sospensione. Gentilmente mi fate sapere,
grazie.
email-Nardò (Le)
(ASAPS). Non è applicabile l’articolo 125 in quanto non titolare
di patente. Il foglio rosa consente l’esercitazione solamente
alla guida dei veicoli corrispondenti all’autorizzazione stessa,
come previsto dall’articolo 122 comma 2 C.d.S. In difetto:
articolo 116 comma 13 per guida senza patente. L’ipotesi
sanzionatoria di cui all’articolo 125 è prevista solamente se,
pur titolare di una categoria di patente, col foglio rosa si
esercita con veicolo non corrispondente né all’autorizzazione
e nemmeno alla categoria di cui è già titolare. Se così non
fosse, allora con foglio rosa per la patente B si potrebbe
esercitare anche con un autobus con rimorchio!? (ASAPS)
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