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Investimento di pedone che in centro abitato attraversa fuori

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Investimento di pedone che in centro abitato attraversa fuori
I vostri quesiti
a cura di Ernesto Forino
Investimento di pedone
che in centro abitato attraversa
fuori dalle strisce in maniera
repentina: è ravvisabile la
violazione dell’art. 141?
Certamente non vi è un obbligo di sanzionare "a tutti
i costi" se non se ne ravvisano gli estremi.
Trattandosi poi di evento con lesioni (magari con esito
mortale), la valutazione delle corresponsabilità sarà
fatta davanti ad un Giudice. (ASAPS)
Gentile Redazione,
generalmente si
ritiene che "Nel caso
di investimento di un
pedone, perché possa
essere affermata la
colpaesclusivadicostui
per le lesioni subite o
per la morte, rileva la
sua ‘avvistabilità’ da
parte del conducente
del veicolo investitore. E’ cioè necessario che
quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei
ad ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva
impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne
tempestivamente i movimenti, attuati in modo
rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna
infrazione alle norme della circolazione stradale
ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile
nel comportamento del conducente del veicolo".
In merito gradirei una vostra valutazione, in una
strada urbana, con visibilità buona, fiancheggiata
da case e carrai, nel caso di pedone che esca
improvvisamente e repentinamente sulla carreggiata,
fuori dagli attraversamenti pedonali, venendo investito
da veicolo (impatto parafango laterale) e non si
ravvisino velocità sostenute per il conducente del
veicolo, è ugualmente da ponderare la violazione ai
sensi art. 141 al conducente per non aver valutato
la possibilità di uscita del pedone dal carraio in
maniera repentina?
Per utilizzare l'etilometro
in dotazione alle forze di polizia
è necessario seguire
un corso pratico?
Grazie.
email- Pozzuolo del Friuli (Ud)
(ASAPS) Premesso che non è possibile da parte di
questa redazione valutare dinamiche di sinistri stradali,
nel caso in questione si può ipotizzare che, trattandosi
di centro abitato, poteva essere ipotizzabile per un
conducente di un autoveicolo prevedere la presenza,
anche in violazione di norme di comportamento, di
pedoni.
Quello che i verbalizzanti dovranno valutare, prima di
decidere se sanzionare ai sensi dell'articolo 141 nei suoi
vari commi, è se l'automobilista poteva prevedere ed
evitare o limitare il danno. Ma questa valutazione può
essere effettuata solo da chi ha partecipato ai rilievi.
www.asaps.it
Gentile redazione,
vorrei sapere se per
utilizzare l'etilometro
in dotazione alle forze
di polizia bisogna
seguire un corso
pratico. Tale quesito
è emerso a seguito
di un dibattimento
in Tribunale in cui
l'avvocato difensore
dell'imputato dubitava delle capacità di un sottufficiale
dei Carabinieri nell'eseguire l'accertamento in
questione.
email-Arsiè (Bl)
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel
quesito, si rappresenta che per effettuare un test con
apparecchiatura etilometrica non è richiesto, da parte
degli operatori dei Carabinieri, di seguire un apposito
corso pratico. (ASAPS)
Come sono regolate le patenti
per le macchine agricole e le
normative relative al sistema
antiribaltamento?
Gentile redazione,
vorrei avere risposta
ai seguenti quesiti:
1) la patente per le
macchine agricole
(trattori), la devono
conseguire solo gli
imprenditori agricoli
o anche chi non lo è?
2) riguardo ai trattori
fabbricati negli anni
'70, sprovvisti di sistema antiribaltamento, alla luce
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I vostri quesiti
a cura di Ernesto Forino
della nuova normativa, come ci si deve regolare?
Si ringrazia e, se possibile, avrei piacere di conoscere
i riferimenti normativi.
email-Sezze (Lt)
(ASAPS) I nuovi titoli per le macchine agricole saranno
oggetto di decreto ministeriale (per la verità già in
ritardo ma non ancora uscito) per cui non è possibile
per ora rispondere.
Le trattrici agricole a ruote (attualmente sono escluse
quelle a cingoli), devono essere equipaggiate con uno
dei dispositivi di protezione del conducente in caso di
capovolgimento del veicolo.
E' un dispositivo imposto dalle norme sulla circolazione
stradale (art. 271 Regolamento C.d.S.) con
caratteristiche d'omologazione previste dai decreti
ministeriali di recepimento delle direttive CEE e
dell'O.C.S.E.
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico).
L'obbligo del citato dispositivo è regolato anche da
disposizioni legislative del Ministero del lavoro e della
Previdenza sociale, a salvaguardia dell'incolumità del
conducente (il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale con circolare n. 49/81 del 19.05.1981 e
richiamata dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti prot. n. 2372/4800 del 07.09.1987 ha
disposto che tutti i trattori agricoli in circolazione prima
del 1974 hanno l'obbligo dell'equipaggiamento con
dispositivo di protezione del conducente in caso
di capovolgimento).
Il telaio di sicurezza è l'unico dispositivo in grado
di limitare il danno in caso di capovolgimento o di
impennamento del veicolo ed è obbligatorio su tutte le
macchine agricole a ruote a prescindere dalla data di
immatricolazione (vedi DPR 10.02.1981 n. 212 - DPR
18.03.1983 n. 296 - DM 18.05.1989 - DM 05.08.1991).
Sulla carta di circolazione o nell'allegato tecnico della
trattrice agricola può essere espressamente richiamato,
nelle prescrizioni specifiche, il "DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO" per
il quale verrà riportata la marca, il tipo e l'approvazione.
Salvo eventuali violazioni di norme previste da leggi
diverse, chi circola su strada con una macchina agricola
priva del dispositivo di protezione sebbene indicato
sul documento di circolazione o sull'allegato tecnico,
incorre nella sanzione amministrativa prevista dall'art.
112/4° C.d.S. di Euro 84,00 e la sanzione accessoria
del ritiro della carta di circolazione (vedasi anche il
Decreto 31 agosto 2001 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti , nonché la circolare n. 44 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre
2010 - Sicurezza delle macchine agricole").
L'unica perplessità che rimane agli operatori della
Polizia Stradale è se si può applicare comunque la
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sanzione richiamata dal Codice della Strada, anche
se la prescrizione del dispositivo anticapovolgimento
non è annotata sulla carta di circolazione o sull'allegato
tecnico, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ad oggi, non risulta avere fornito ancora
tale chiarimento.
Ai fini della circolazione fuori dalla sede stradale
trova applicazione anche l'allegato XV della ex Legge
626/94 (ora D. Lgs. 81/2008 – Allegato V) per il quale
"le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o
lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di
utilizzazioni reali, i rischi derivanti da un ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro":
• mediante una struttura di protezione che impedisca
all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro;
• ovvero mediante una struttura che garantisca uno
spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori
trasportati a bordo qualora il movimento possa
continuare oltre un quarto di giro;
• ovvero da qualsiasi altro dispositivo equivalente.
(ASAPS)
Quale sanzione si contesta
per estintore carico, ma non
revisionato, presente su autobus a
noleggio da 32 posti?
Desidero avere informazioni in merito agli
estintori che equipaggiano gli autobus;
nella fattispecie desidero sapere se su un
autobus a noleggio da
32 posti a che sanzione
incorre il conducente/
proprietario che circola su un veicolo del tipo indicato con l'estintore
carico ma non revisionato entro il termine prescritto.
Grazie per la collaborazione. Sui testi in mio
possesso si parla di applicazione dell'art. 72 C.d.S.
ed eventualmente dell'art. 34 e 389 lettera "b" del D.
P. R. 27 aprile 1955 n. 547 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro - sanzione penale), in altri
invece l'applicazione delle sanzioni previste dal
D. Lgs. 81/08. Qual è la norma corretta? Grazie.
email-Susa (To)
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito,
si rappresenta che la sanzione da applicare al caso
di specie è riconducibile all'art. 72 C.d.S. in relazione
al DM 18 aprile 1977. In concorso potrebbe essere
applicata anche la sanzione di cui al D. Lgs. n. 81/08
che ha abrogato e superato con autonome sanzioni
il DPR n. 547/55. (ASAPS)
www.asaps.it
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