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Diritti di Accesso agli Atti
Quali norme regolamento il diritto d’accesso ai documenti amministrativi della P.A.? Il diritto di accesso è regolato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; dal D.P.R. 184/2006 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e, con riferimento specifico agli atti amministrativi emanati in ambito Difesa, dagli artt. 1048-1050 del D.P.R. 90/2010 – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” – ove sono individuate le categorie di atti sottratte al diritto di accesso. Chi è titolato ad avanzare istanza di accesso agli atti amministrativi della P.A.? L'accesso ai documenti amministrativi è consentito a chi abbia un interesse concreto, diretto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Ne consegue che la posizione di chi chiede l'accesso deve essere protetta almeno a livello amministrativo. In sintesi, può accedere agli atti della Pubblica Amministrazione chi può dimostrare che il provvedimento e/o gli atti che si svolgono all'interno del procedimento, abbiano effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti. A chi va inoltrata l’istanza di accesso agli atti amministrativi della P.A.? La domanda d'accesso deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo "detiene stabilmente". Se si tratta di atti endoprocedimentali, la domanda va rivolta all'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Nel caso in cui la domanda venisse presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto d'accesso, deve essere trasmessa dall'ufficio che l'ha ricevuta all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato. Come va formulata l’istanza di accesso agli atti amministrativi della P.A.? Nell’istanza, che può essere formulata verbalmente o per iscritto, il richiedente deve indicare gli estremi del documento che si vuole consultare o avere in copia; provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi; spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse personale e concreto collegato alla sua richiesta. Se l'amministrazione non può accogliere immediatamente la domanda di accesso formulata verbalmente, invita l'interessato a presentare richiesta scritta. Entro quale termine deve concludersi il procedimento d'accesso agli atti della P.A.? Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente, fatti salvi i casi di sospensione o di differimento. In caso di domanda irregolare o incompleta, l'amministrazione è tenuta, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In questo caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. La Pubblica Amministrazione può negare l’accesso agli atti? L'amministrazione può decidere di rifiutare, limitare o rinviare temporaneamente, l'accesso ai documenti amministrativi, specificandone le ragioni nella risposta. Se invece non risponde entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata. A chi ci si può rivolgere in caso di diniego, totale o parziale, o di differimento all'accesso agli atti? Le questioni inerenti il diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministravo che, in materia, emetterà una pronuncia d'accertamento sulla fondatezza della pretesa. Il ricorso per l'accesso agli atti deve essere, dunque, promosso dinanzi al TAR competente per territorio nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego sull'istanza o d'illegittimo differimento dell'accesso ovvero, nel termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio-diniego sull'istanza. In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile ricorrere in via amministrativa alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, pertanto questa tipologia di ricorso amministrativo non esclude la successiva possibilità di adire il T.A.R. competente. E’ possibile formulare l’istanza di accesso agli atti in via telematica? Sì. L'articolo 4 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come la partecipazione al procedimento amministrativo, sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'articolo 65 dello stesso Codice evidenzia quali caratteristiche debbano avere le istanze presentate telematicamente alle PA, per essere considerate valide (garanzia di identificazione informatica).