B) Fondi per rischi e oneri - Università degli studi di Napoli
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B) Fondi per rischi e oneri - Università degli studi di Napoli
Corso di bilancio e principi contabili Quindicesima lezione: n I fondi per rischi e oneri ed il TFR Prof. Alessandro Zattoni - Università Parthenope di Napoli 1 I FONDI PER RISCHI E ONERI Nello SP sono riepilogati alle voci: B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. C) Trattamento subordinato di fine rapporto per il lavoro I FONDI PER RISCHI E ONERI • L’art. 2424 bis precisa che: “gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza”. • Nel Conto economico vanno inseriti: • nella voce B 12 i costi dovuti ad accantonamenti per rischi; • nella voce B 13 i costi per altri accantonamenti; • nella voce B 9 c il costo per TFR. I FONDI PER RISCHI E ONERI • I fondi si compongono di due rilevanti sottoclassi: • i fondi spese, ossia i fondi destinati a coprire uscite future di competenza economica dell’esercizio, certe nell’esistenza ma alla data del bilancio ancora indeterminate nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza; • i fondi rischi, ossia le passività potenziali destinate a coprire spese o perdite che probabilmente (ma non sicuramente) si verificheranno in futuro ma che traggono origine da eventi specifici relativi all’esercizio in chiusura; sono indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza. I FONDI PER RISCHI E ONERI • Questi fondi derivano dagli accantonamenti destinati a coprire costi o debiti futuri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, ma indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza. • Sono esclusi da questa classe: • i fondi contabili aventi natura rettificativa di poste dell’attivo (fondo ammortamento, fondo svalutazione); • i fondi espressione di pure politiche di bilancio (fondi rischi generici); • i fondi derivanti esclusivamente da applicazione di norme tributarie (fondo ammortamenti anticipati). I FONDI PER RISCHI E ONERI • Costituzione del fondo: si stanzia un costo per accantonamento a fronte dell’accreditamento del fondo da inviare nel passivo patrimoniale. • Utilizzazione del fondo: si ha nel momento in cui si verifica il danno per il quale era stato stanziato, oppure quando esso cessa di esistere. • Le eventuali eccedenze dei fondi dopo che è venuta meno la causa della loro costituzione rappresentano delle sopravvenienze attive da inviare a CE (A 5 se l’accantonamento è stato inserito nell’aggregato B oppure E 20). I FONDI PER RISCHI E ONERI • I fondi di quiescenza accolgono accantonamenti che l’azienda effettua per corrispondere in futuro indennità di fine rapporto o pensioni integrative a propri collaboratori. • Gli importi degli accantonamenti annuali sono stimabili con buona approssimazione dalle regole stabilite nei contratti di lavoro. • Tali fondi consistono in: • fondi pensione o fondi per indennità di fine rapporto integrative per dipendenti; • fondi indennità a collaboratori (co.co.co. - tra cui gli amministratori - agenti e rappresentanti). I FONDI PER RISCHI E ONERI • I fondi per imposte consistono nel fondo imposte differite oppure nei fondi per contenziosi tributari. • Il rischio fiscale consiste nella possibilità che un’azienda sia obbligata a versare all’erario un tributo maggiore di quello già imputato come costo; generalmente questo avviene a seguito di un contenzioso con l’amministrazione finanziaria. • Ai fini dello stanziamento del fondo rischi fiscali è necessario non solo che sia probabile il sostenimento di un onere futuro, ma anche che l’importo possa essere ragionevolmente stimato. • Il fondo deve essere costituito nell’esercizio in cui si manifesta il rischio di maggiori oneri fiscali. I FONDI PER RISCHI E ONERI • Le aziende sono sottoposte continuamente a situazioni di incertezza circa l’esito di eventi futuri che possono comportare l’insorgere di perdite o di passività. • Quando questi eventi si riferiscono a situazioni specifiche e derivano da operazioni compiute nell’esercizio può originarsi la possibilità di costituire dei fondi rischi. • I rischi possono essere suddivisi in base a: • la probabilità di realizzazione dell’evento temuto: eventi probabili, possibili e remoti; • la possibilità di stimare il danno derivante: stimabile o non stimabile; I FONDI PER RISCHI E ONERI • Incrociando i due criteri si ottengono tre diverse combinazioni: 1. i rischi giudicati probabili e i cui danni sono stimabili con sufficiente ragionevolezza determinano l’insorgere di fondi rischi; 2. se l’evento è probabile ma la perdita non è stimabile, o se l’evento è possibile (indipendentemente dalla possibilità di stimare il danno), non deve comparire nessun fondo in bilancio ma la NI deve contenere le indicazioni necessarie per valutare gli eventuali riflessi di tale rischio; 3. se l’evento è remoto, nessuna informazione deve essere fornita, neppure in NI. I FONDI PER RISCHI E ONERI • Gli altri fondi spese e rischi possono riguardare: • fondo garanzia prodotti: è destinato a coprire le spese che si manifesteranno a seguito delle riparazioni e/o sostituzioni dovute nel periodo di garanzia su prodotti venduti dall’azienda; l’accantonamento deve essere stanziato nell’esercizio in cui si registra il ricavo e deve coprire i costi relativi all’intera vita del prodotto; • fondi prepensionamenti e ristrutturazioni aziendali: è destinato a coprire i costi legati ad un cambiamento della strategia aziendale in seguito ad una situazione di crisi; l’accantonamento va fatto nell’esercizio in cui viene deliberato il piano; I FONDI PER RISCHI E ONERI • il fondo spese manutenzione: copre le spese di manutenzione ciclica e pluriennale che si rendono necessarie per l’utilizzo delle immobilizzazioni tecniche; • il fondo operazioni e concorsi a premio: copre sconti o premi in denaro o in natura ai consumatori che fanno pervenire all’azienda documentazione dei loro acquisti; l’accantonamento deve essere fatto nell’esercizio in cui avviene la vendita; • il fondo rischi ambientali: copre gli oneri futuri connessi ad interventi di disinquinamento e ripristino ambientale resi necessari da precedenti attività ad alto impatto ambientale; I FONDI PER RISCHI E ONERI • il fondo rischi per garanzie su finanziamenti: copre oneri futuri connessi alla concessione di garanzie ad altre aziende (spesso appartenenti al gruppo) che desiderano ottenere dei finanziamenti; • il fondo copertura perdite di società partecipate: si costituisce quando l’azienda si è impegnata, in qualità di partecipante al capitale di altra società, a reintegrare le perdite da questa subite. Il FONDO TFR C) Il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato • Al termine di ogni esercizio si deve stanziare: • una quota pari ad una frazione degli stipendi maturati nel periodo (stipendi / 13,5); • la rivalutazione del fondo già esistente ad inizio periodo (1,5% fisso + 3/4 dell’indice ISTAT di aumento dei prezzi al consumo). • Il fondo viene utilizzato al momento dell’uscita del dipendente dall’azienda, prevedendo la liquidazione della quota già accantonata al termine dell’esercizio precedente e di quella relativa alla frazione dell’anno in corso. LE REGOLE IASB • Lo IAS 37 (Provisions, contingent liabilities and contingent assets) distingue tra passività potenziali (contingent liability) e fondi accantonamenti del passivo (provision). • Si deve costituire un fondo del passivo quando: • sull’azienda grava un’obbligazione dipendente da eventi avvenuti nel passato; • è probabile che da questa obbligazione derivi un’uscita futura di risorse; • l’uscita può essere stimata con attendibilità. • In assenza di uno qualsiasi di questi criteri si avrà una contingent liability che non determinerà alcuna rilevazione ma solo una menzione nella NI. LE REGOLE IASB • Per obbligazioni derivanti da eventi passati si devono intendere sia le obbligazioni derivanti da contratti o da disposizioni di legge (legal) sia le obbligazioni assunte autonomamente dall’azienda (constructive). • L’obbligazione che dà luogo ad una provision deve essere determinata da un comortamento o da un evento già verificatosi alla data di chiusura dell’esercizio. • Non si devono considerare obblighi eventuali derivanti da comportamenti futuri.