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B) Fondi per rischi e oneri - Università degli studi di Napoli

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B) Fondi per rischi e oneri - Università degli studi di Napoli
Corso di bilancio e principi contabili
Quindicesima lezione:
n
I fondi per rischi e oneri ed il TFR
Prof. Alessandro Zattoni - Università Parthenope di Napoli
1
I FONDI PER RISCHI E ONERI
Nello SP sono riepilogati alle voci:
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
C) Trattamento
subordinato
di
fine
rapporto
per
il
lavoro
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• L’art. 2424 bis precisa che:
“gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a
coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di
sopravvenienza”.
• Nel Conto economico vanno inseriti:
• nella voce B 12 i costi dovuti ad accantonamenti per
rischi;
• nella voce B 13 i costi per altri accantonamenti;
• nella voce B 9 c il costo per TFR.
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• I fondi si compongono di due rilevanti sottoclassi:
• i fondi spese, ossia i fondi destinati a coprire uscite
future di competenza economica dell’esercizio, certe
nell’esistenza ma alla data del bilancio ancora
indeterminate nell’ammontare e/o nella data di
sopravvenienza;
• i fondi rischi, ossia le passività potenziali destinate a
coprire spese o perdite che probabilmente (ma non
sicuramente) si verificheranno in futuro ma che
traggono origine da eventi specifici relativi all’esercizio
in chiusura; sono indeterminati nell’ammontare e/o
nella data di sopravvenienza.
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• Questi fondi derivano dagli accantonamenti destinati a
coprire costi o debiti futuri di natura determinata, di
esistenza
certa
o
probabile,
ma
indeterminati
nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza.
• Sono esclusi da questa classe:
• i fondi contabili aventi natura rettificativa di poste
dell’attivo (fondo ammortamento, fondo svalutazione);
• i fondi espressione di pure politiche di bilancio (fondi
rischi generici);
• i fondi derivanti esclusivamente da applicazione di
norme tributarie (fondo ammortamenti anticipati).
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• Costituzione del fondo: si stanzia un costo per
accantonamento a fronte dell’accreditamento del fondo da
inviare nel passivo patrimoniale.
• Utilizzazione del fondo: si ha nel momento in cui si verifica
il danno per il quale era stato stanziato, oppure quando
esso cessa di esistere.
• Le eventuali eccedenze dei fondi dopo che è venuta meno
la causa della loro costituzione rappresentano delle
sopravvenienze attive da inviare a CE (A 5 se
l’accantonamento è stato inserito nell’aggregato B oppure
E 20).
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• I fondi di quiescenza accolgono accantonamenti che
l’azienda effettua per corrispondere in futuro indennità di
fine rapporto o pensioni integrative a propri collaboratori.
• Gli importi degli accantonamenti annuali sono stimabili con
buona approssimazione dalle regole stabilite nei contratti di
lavoro.
• Tali fondi consistono in:
• fondi pensione o fondi per indennità di fine rapporto
integrative per dipendenti;
• fondi indennità a collaboratori (co.co.co. - tra cui gli
amministratori - agenti e rappresentanti).
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• I fondi per imposte consistono nel fondo imposte differite
oppure nei fondi per contenziosi tributari.
• Il rischio fiscale consiste nella possibilità che un’azienda sia
obbligata a versare all’erario un tributo maggiore di quello
già imputato come costo; generalmente questo avviene a
seguito di un contenzioso con l’amministrazione finanziaria.
• Ai fini dello stanziamento del fondo rischi fiscali è
necessario non solo che sia probabile il sostenimento di un
onere futuro, ma anche che l’importo possa essere
ragionevolmente stimato.
• Il fondo deve essere costituito nell’esercizio in cui si
manifesta il rischio di maggiori oneri fiscali.
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• Le aziende sono sottoposte continuamente a situazioni di
incertezza circa l’esito di eventi futuri che possono
comportare l’insorgere di perdite o di passività.
• Quando questi eventi si riferiscono a situazioni specifiche e
derivano da operazioni compiute nell’esercizio può
originarsi la possibilità di costituire dei fondi rischi.
• I rischi possono essere suddivisi in base a:
• la probabilità di realizzazione dell’evento temuto: eventi
probabili, possibili e remoti;
• la possibilità di stimare il danno derivante: stimabile o
non stimabile;
I FONDI PER RISCHI E ONERI
•
Incrociando i due criteri si ottengono tre diverse
combinazioni:
1. i rischi giudicati probabili e i cui danni sono stimabili con
sufficiente ragionevolezza determinano l’insorgere di fondi rischi;
2. se l’evento è probabile ma la perdita non è stimabile, o se
l’evento è possibile (indipendentemente dalla possibilità di
stimare il danno), non deve comparire nessun fondo in bilancio
ma la NI deve contenere le indicazioni necessarie per valutare gli
eventuali riflessi di tale rischio;
3. se l’evento è remoto, nessuna informazione deve essere fornita,
neppure in NI.
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• Gli altri fondi spese e rischi possono riguardare:
• fondo garanzia prodotti: è destinato a coprire le spese
che si manifesteranno a seguito delle riparazioni e/o
sostituzioni dovute nel periodo di garanzia su prodotti
venduti dall’azienda; l’accantonamento deve essere
stanziato nell’esercizio in cui si registra il ricavo e deve
coprire i costi relativi all’intera vita del prodotto;
• fondi prepensionamenti e ristrutturazioni aziendali: è
destinato a coprire i costi legati ad un cambiamento
della strategia aziendale in seguito ad una situazione di
crisi; l’accantonamento va fatto nell’esercizio in cui
viene deliberato il piano;
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• il fondo spese manutenzione: copre le spese di
manutenzione ciclica e pluriennale che si rendono
necessarie per l’utilizzo delle immobilizzazioni tecniche;
• il fondo operazioni e concorsi a premio: copre sconti o
premi in denaro o in natura ai consumatori che fanno
pervenire all’azienda documentazione dei loro acquisti;
l’accantonamento deve essere fatto nell’esercizio in cui
avviene la vendita;
• il fondo rischi ambientali: copre gli oneri futuri connessi
ad interventi di disinquinamento e ripristino ambientale
resi necessari da precedenti attività ad alto impatto
ambientale;
I FONDI PER RISCHI E ONERI
• il fondo rischi per garanzie su finanziamenti: copre oneri
futuri connessi alla concessione di garanzie ad altre
aziende (spesso appartenenti al gruppo) che
desiderano ottenere dei finanziamenti;
• il fondo copertura perdite di società partecipate: si
costituisce quando l’azienda si è impegnata, in qualità
di partecipante al capitale di altra società, a reintegrare
le perdite da questa subite.
Il FONDO TFR
C) Il trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
• Al termine di ogni esercizio si deve stanziare:
• una quota pari ad una frazione degli stipendi maturati
nel periodo (stipendi / 13,5);
• la rivalutazione del fondo già esistente ad inizio
periodo (1,5% fisso + 3/4 dell’indice ISTAT di aumento
dei prezzi al consumo).
• Il fondo viene utilizzato al momento dell’uscita del
dipendente dall’azienda, prevedendo la liquidazione della
quota già accantonata al termine dell’esercizio
precedente e di quella relativa alla frazione dell’anno in
corso.
LE REGOLE IASB
• Lo IAS 37 (Provisions, contingent liabilities and contingent
assets) distingue tra passività potenziali (contingent
liability) e fondi accantonamenti del passivo (provision).
• Si deve costituire un fondo del passivo quando:
• sull’azienda grava un’obbligazione dipendente da eventi
avvenuti nel passato;
• è probabile che da questa obbligazione derivi un’uscita
futura di risorse;
• l’uscita può essere stimata con attendibilità.
• In assenza di uno qualsiasi di questi criteri si avrà una
contingent liability che non determinerà alcuna rilevazione
ma solo una menzione nella NI.
LE REGOLE IASB
• Per obbligazioni derivanti da eventi passati si devono
intendere sia le obbligazioni derivanti da contratti o da
disposizioni di legge (legal) sia le obbligazioni assunte
autonomamente dall’azienda (constructive).
• L’obbligazione che dà luogo ad una provision deve essere
determinata da un comortamento o da un evento già
verificatosi alla data di chiusura dell’esercizio.
• Non si devono considerare obblighi eventuali derivanti da
comportamenti futuri.
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