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fondi per rischi e oneri e trattamento di fine

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fondi per rischi e oneri e trattamento di fine
OIC 31
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E
OIC 31- FONDI PER RISCHI E ONERI E
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
AMBITO DI APPLICAZIONE
destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del
c.c.;
 le principali tipologie di fondi per rischi e oneri disciplinate in specifici
principi sono:
fondi connessi con patrimonio destinati ad uno specifico affare (OIC 2
“Patrimonio e finanziamenti destinati ad uno specifico affare”);
fondi per oneri o perdite su lavori in corso su ordinazione (OIC 23 “Lavori
in corso su ordinazione);
fondi per imposte correnti, anche differite (OIC 25 “Imposte sul reddito”).

OIC 31 – FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI
I fondi per rischi e oneri sono esposti nello S.P. nelle classi previste dall’art.
2424, c.c.:
B) Fondi per rischi e oneri:
1. per trattamento di quiescenza ed obblighi simili: i fondi previdenziali
integrativi, diversamente dal TFR nonché le indennità una tantum: fondi di
indennità per cessione di rapporti di co.co.co, fondi di indennità per
cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, fondi di indennità
suppletiva di clientela, fondi di premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti;
2. per imposte, anche differite: le passività per imposte probabili, derivanti da
accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;

OIC 31 – FONDI PER RISCHI E ONERI E
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


B3 “Altri”: fondi per cause in corso, fondi per garanzie prestate,
fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi, fondi per perdite
potenziali correlate a strumenti derivati, fondi per manutenzione
ciclica, fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente
devolvibili, fondi per operazioni e concorsi a premio, fondi per resi
di prodotto, fondi per recupero ambientale, fondi per
prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;
gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività
caratteristica e accessoria sono iscritti in B del C.E., (non in B.12 e
B.13), gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all’attività
finanziaria e straordinaria sono iscritti tra le voci C ed E del C.E.; ad
esempio: accantonamenti per perdite stimate su strumenti
finanziarie è rilevato in C.17 o C.17-bis del C.E.; i fondi per rischi ed
oneri sono esposti in un’unica voce dello Stato Patrimoniale.
OIC 31
FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
RILEVAZIONE INIZIALI
 L’art. 2424–bis, c.3, c.c. detta i requisiti e i limiti entro cui sono rilevati in
bilancio i fondi per rischi ed oneri specificando al riguardo che gli
accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di
sopravvenienza;
 l’art. 2423–bis, c.1, n.4, c.c. richiede inoltre che si deve tener conto dei
rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo
la chiusura di questo.
OIC 31 –
FONDI
PER
RISCHI
E
ONERI
E
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Tenuto conto dei requisito per la rilevazione di un accantonamento, un fondo non
può iscriversi per rettificare i valori dell’attivo, coprire i rischi generici, effettuare
accantonamenti per oneri e perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio, rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare
non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario rilevare passività
potenziali ritenute possibili o remote;

l’art. 2426 c.c. non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai
fondi per rischi e oneri: nella valutazione degli stessi si applicano i principi generali
del bilancio;


i fondi per rischi ed oneri non sono oggetto di attualizzazione;
in presenza di rischi assicurati, l’eventuale diritto al rimborso delle passività a
fronte delle quali sono stati effettuati accantonamenti ai fondi è rilevato in bilancio
tra i crediti nella voce C.II5 “Crediti verso altri”, quando sono soddisfatti i requisiti per
essere iscritto come attività.

OIC 31 FONDI PER RISCHI ED ONERI E TRATTAMENTI
DI FINE RAPPORTO
IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO
La valutazione delle congruità del fondo rientra nelle operazioni da
effettuare alla fine di ciascun esercizio; i fondi iscritti in un periodo
precedente sono oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione
alla data del bilancio;
 considerato che i fondi rappresentano i valori stimati, le eventuali
rettifiche che emergono dall’aggiornamento della congruità dei fondi non
rappresentano correzioni di errori, ma sono cambiamenti di stime i cui
effetti sono rilevati a C.E., come componenti ordinarie;
 la rilevazione di fatti successivi e della correzione di errori è disciplinata
da OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime
contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti
intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, cui si rinvia il trattamento
contabile”.
OIC 31- FONDI PER RISCHI E ONERI E
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
UTILIZZAZIONE DEI FONDI E FONDI ECCEDENTI
Utilizzato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per cui lo
stesso fondo era stato originariamente costituito;

nel caso in cui, al verificarsi dell’evento il fondo iscritto non sia sufficiente a
coprire l’ammontare degli oneri effettivamente sostenuti la differenza
negativa è rilevata nelle voci del C.E. in coerenza con l’accantonamento
originario;

la rilevazione contabile della eccedenza del fondo dipende dalla natura del
rischio o passività che si intendevano coprire: se l’eccedenza si origina in
seguito al positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell’attività
dell’impresa, l’eliminazione o la riduzione del fondo eccedente è contabilizzata
tra i componenti positivi del reddito nella stessa area in cui è stato rilevato
l’originario accantonamento. Ad esempio: se l’originario accantonamento è
rilevato fra i costi della produzione, l’eccedenza del fondo è rilevata tra i
componenti del valore della produzione.
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OIC 31 FONDI PER RISCHI E ONERI E
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
FONDI PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

Fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il
cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della
durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione
previste dalle contrattazioni sottostanti;

sono iscritti in conformità alla disciplina generale nella voce B1 del
passivo dello S.P.; nel C.E. gli accantonamenti ai fondi per trattamento di
quiescenze ed obblighi simili sono in linea generale rilevati nella voce
B.d9, nella voce B.7 gli accantonamenti relativi a trattamenti di fine
rapporto, oltre agli accantonamenti ai fondi indennità suppletiva di
clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e
rappresentanza, per la cessazione di rapporti di co.co.co.
OIC 31 FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO – FONDI PER TRATTAMENTO DI
QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

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
L’accantonamento annuale per trattamento di quiescenza e obblighi simili viene
rilevato in ogni esercizio con il criterio della competenza economica, ancorché il
relativo pagamento venga differito alla cessazione del rapporto – in misura
idonea a consentire un progressivo adeguamento del relativo fondo per renderlo
congruo rispetto alle passività che sarà maturata alla cessazione del rapporto nei
confronti di dipendenti o di altri soggetti, di contratti di lavoro, piani aziendali;
se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione
l’intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti
dal piano, si imputano a C.E. i soli premi annualmente pagati, in sostituzione di
accantonamenti ad un apposito fondo;
fondi per indennità suppletiva di clientela;
fondi per indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non
concorrenza;
fondi di indennità per cessazione di rapporti di co.co.co.
OIC 31
FONDI PER RISCHI E ONERI E PER
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
FONDI PER RISCHI
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Gli accantonamenti ai fondi sono iscritti in conformità a fronte di
costi e perdite, di natura determinata, i cui valori sono stimati ed il
sorgere della relativa passività è solo probabile;
fondi rischi per cause in corso;
fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi;
fondi rischi per garanzie prestate;
fondi rischi su crediti ceduti.
OIC 31
FONDI PER RISCHI E ONERI E PER TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
FONDI PER ONERI
I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività certe, stimate
nell’importo o nella data di estinzione, correlate a componenti negativi di
reddito di competenza dell’esercizio in chiusura con manifestazione
numeraria negli anni successivi;
 fondi per garanzia prodotti;
 fondi manutenzione ciclica;
 fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei
beni d’azienda ricevuti in affitto;
 fondi per copertura perdite di società partecipate;
 fondi per operazioni e concorsi a premio;
 fondi per resi di prodotto;
 fondi recupero ambientale;
 fondi per prepensionamento e ristrutturazione aziendale.
OIC 31-
FONDI
PER
RISCHI
E
ONERI
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ATTIVITA’ E UTILI POTENZIALI
Le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in
bilancio per il rispetto del principio della prudenza, in quanto essi
comportano il riconoscimento di utili che potrebbero non essere mai
realizzati;

l’esistenza di un’attività potenziali, e quindi di natura e fattori
d’incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell’evento, la stima
dell’ammontare se attuabile e l’impatto sul bilancio tenendo conto degli
effetti fiscali, sono evidenziati in nota integrativa, se l’evento è probabile.

OIC 31– FONDI PER RISCHI E
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ONERI
E
NOTA INTEGRATIVA
L
‘art. 2427, c1, c.c. richiede di indicare le seguenti informazioni:
i
criteri applicati nelle valutazione delle voci di bilancio, rettifiche di valore e conversione dei
valori non espressi in moneta avente corso legale nello Stato; le variazioni intervenute nella
consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; la composizione delle voci “Altri Fondi” dello
Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
o nelle voce “Altri fondi” la nota integrativa fornisce:
 la descrizione della situazione d’incertezza e indicazione dell’ammontare dello stanziamento,
relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile; l’evidenza del rischio di ulteriori perdite;
nel caso di passività potenziali ritenute probabili, l’evidenza della possibilità di sostenere perdite
connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati; l’evidenza delle variazioni dei
fondi ad accantonamenti che hanno contropartita in C.E. diverse dalle voci B.12 e B.13;
 nel caso di passività potenziali ritenute possibili è necessario indicare:
la situazione d’incertezza, che procurerebbe la perdita; l’importo stimato o l’indicazione che lo
stesso non può essere determinato; altri possibili effetti se non evidenti, l’indicazione del parere
della direzione dell’impresa e dei suoi consulenti legali ed esperti, ove disponibili.
OIC 31 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEFINZIONE


La nuova normativa non si applica alle società che abbiano alle proprie
dipendenze meno di 50 dipendenti;
il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del
passivo: il relativo accantonamento è effettuato nel C.E. alla voce B.9c)
“Trattamento di fine rapporto”.
RILEVAZIONE INIZIALE E VALUTAZIONE SUCCESSIVE


Nella voce TFR deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’articolo 2120,
c.c.;
il Tfr è determinato in conformità al disposto art. 2120 c.c. e dei contratti nazionali
ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
OIC 31-TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
•
Le passività per TFR include le eventuali somme erogate a titolo di prestito, di
cui il TFR costituisce garanzia;
•
la maggiore entità rimborsabile dalla compagnia rispetto all’indennità
maturata del personale dipendente, derivante dalla rivalutazione dei premi
versati, costituisce componente positivo di reddito di natura finanziaria per
l’impresa contraente, rilevabile annualmente per competenza economica con il
conseguente incremento del credito;
•
gli ammontari di TFR relativi ai rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già
scaduto o scadrà ad una data determinata dell’esercizio successivo, soddisfano
i criteri per essere considerati debiti e sono classificati nella voce D.13 dello
Stato Patrimoniale.
OIC 31-FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
LA
DISCIPLINA
DOPO LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER LE IMPRESE CON 50 O PIU’ DIPENDENTI

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha introdotte nuove regole per il
trattamento di fine rapporto che matura a partire dal 1° gennaio
2007;
la riforma non riguarda invece il TFR maturato al 31 dicembre 2006
che rimarrà in azienda nelle modalità già in atto ante riforme;
le quote versate, di anno in anno, in fondo di tesoreria e di
previdenza complementare rappresentano l’unico contributo che il
datore di lavoro è tenuto ad assolvere, escludendo ogni possibile
onere o garanzie di rendimento o rivalutazione delle quote versate
ai fondi.


OIC 31-FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
La normativa civilistica richiede di indicare le seguenti informazioni in
Nota Integrativa:
 criteri applicativi nelle valutazioni, rettifiche di valore, conversione
dei valori non espressi in origine in euro;
 le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo
e del passivo;
 reintroduzione di indicazioni già contenute nell’OIC 19 relative al
fondo per i beni d’azienda ricevuti in affitto, al fondo per copertura
perdite di società partecipate e alle attività e utili potenziali.
OIC 31-FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
NOVITA’

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
Chiarire gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri iscritti fra le voci dell’attività
gestionale a cui si riferisce l’operazione dovendo prevalere il criterio di
classificazione per natura dei costi;
ampliare la disciplina dei requisiti per procedere all’iscrizione di un fondo con
l’obiettivo di renderne più agevole la comprensione;
eliminare l’indicazione che ammette l’attualizzazione dei fondi per oneri al fine
di tener conto del fenomeno inflattivo;
introdurre nuove disposizioni in merito a: rilevazione di fondi per resi su
prodotti, rilevazione dei fondi recupero ambientale, utilizzo dei fondi e
trattamento dei fondi eccedenti;
aggiornare le disposizioni relative al trattamento contabile del Tfr per tener
conto delle novità introdotte con la L. n. 296/2006;
reintrodurre le indicazioni, già contenute nell’OIC 19 relative al fondo per i beni
aziendali, eliminazione dell’indicazione secondo cui il relativo accantonamento
è rilevato come rettifica dei ricavi alla voce A1 del C.E. per coerenza con quanto
previsto nella nuova versione dell’OIC 15 con riguardo al fondo per resi di
prodotti.
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