Guida Pagamenti internazionali - Camera di Commercio di Padova
by user
Comments
Transcript
Guida Pagamenti internazionali - Camera di Commercio di Padova
MINIGUIDE PAGAMENTI PAGAMENTI INTERNAZIONALI INTERNAZIONALI di Luca De Stefani di Antonio di Meo mini guide collana oggi e domani imprenditore per le imprese Dicembre Aprile 2008 2007 mini guide per le imprese PAGAMENTI INTERNAZIONALI di Antonio di Meo Versione on line disponibile su: www.promopadova.it www.pd.camcom.it Tutti i diritti di traduzione e riproduzione sono riservati. L’utilizzo anche parziale del testo della presente guida dovrà essere autorizzato dalla Camera di Commercio di Padova e dall'autore Antonio Di Meo, compresi adattamenti totali o parziali e con qualsiasi mezzo (compresi copie fotostatiche, film didattici e i microfilm) . PRESENTAZIONE La propensione all’export è una delle caratteristiche delle aziende padovane che si trovano ora però a competere su mercati internazionali sempre più difficili, concorrenziali ed in continua evoluzione. Uno dei problemi che le aziende affrontano giornalmente nei rapporti con l’estero è quello dei pagamenti come è emerso dai seminari e corsi organizzati nel 2007 in collaborazione dalle due speciali della Camera di Padova, PromoPadova e PadovaPromex sui mancati pagamenti all’estero, crediti documentari e le lettere di credito. Questa guida vuole essere uno strumento operativo e schematico per dare le informazioni di base sui pagamenti internazionali senza la pretesa di essere un trattato completo sull’argomento, ma fornendo comunque informazioni su caratteristiche, contenuti, vantaggi, rischi, costi e punti di attenzione dei vari strumenti di pagamento, nell’ottica di un servizio di utilità pratica per le imprese. Il Presidente della Camera di Commercio di Padova Dicembre 2008 Roberto Furlan 5 INDICE 1. INTRODUZIONE PREMESSA 1.1 RISCHI DELLA VENDITA CON L’ESTERO 1.2 COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE 1.3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 9 2. QUANDO PAGARE 19 2.1 IN VIA ANTICIPATA 2.2 IN VIA POSTICIPATA 2.3 IN VIA CONTESTUALE 3. FORME DI PAGAMENTO 21 3.1 IL BONIFICO BANCARIO 3.2 L’ASSEGNO BANCARIO 3.3 IL LOCK BOX 3.4 L’INCASSO DOCUMENTARIO 3.5 L’INCASSO SEMPLICE 3.6 IL PAGHERÒ CAMBIARIO INTERNAZIONALE (PROMISSORY NOTE) 3.7 LA CAMBIALE TRATTA INTERNAZIONALE (BILL OF EXCHANGE) 3.7 LA LETTRE DE CHANGE RELEVÉ (LCR) 3.8 L’INCASO ELECTRONICO DE EFECTO (IEF) 3.9 IL LASTSCHRIFTEN (BANK LASTSCHRIFTEN) 3.10 IL CREDITO DOCUMENTARIO 3.11 LA STAND BY LETTER OF CREDIT 4. GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI 93 4.1 LA RICHIESTA DI EMISSIONE DI GARANZIA BANCARIA 4.2 LA GARANZIA DI PAGAMENTO (PAYMENT GUARANTEE) 4.3 LA GARANZIA DI RESTITUZIONE (ADVANCE PAYMENT BOND) 4.4 LA GARANZIA DELL’OFFERTA (BID BOND) 4.5 LA GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE (PERFORMANCE BOND) 5. SISTEMI DI PAGAMENTO 105 5.1 SWIFT (SOCIETY FOR WORLD-WIDE INTERBANKING FINANCIAL TELECOMUNICATIONS) 5.2 T.A.R.G.E.T. (TRANS- EUROPEAN AUTOMATED REAL-TIME GROSS SETTLEMENT EXPRESS TRANSFER SYSTEM) 5.3 E.B.A. (EURO BANKING ASSOCIATION) 5.4 SEPA (SINGLE EURO PAYMENTS AREA) 5.5 IBAN E BIC UTILIZZO OBBLIGATORIO PROFILO AUTORE BIBLIOGRAFIA 116 117 7 1. INTRODUZIONE PREMESSA DELL’AUTORE Questa Guida si propone di fornire alcune informazioni base relative alle forme di pagamento utilizzate nel commercio internazionale. Per fare questo abbiamo ritenuto di trattare la materia in modo schematico al fine di favorire una consultazione pratica e, nel contempo, una applicazione efficace. I singoli argomenti saranno, pertanto, sviluppati in schede contenenti la spiegazione (che cos’è), la funzione, le caratteristiche, l’articolazione, i contenuti, i punti di attenzione, i rischi, i costi, i vantaggi e la normativa di riferimento. Prima di introdurci nell’esame delle singole forme di pagamento, delle modalità di pagamento e degli strumenti di garanzia internazionale, riteniamo necessario focalizzare l’attenzione sui principali rischi che un’impresa si trova ad affrontare nello sviluppo di una trattativa commerciale con l’estero e sugli aspetti più salienti di una compravendita internazionale. 1.1 RISCHI DELLA VENDITA CON L’ESTERO La rischiosità di un’operazione di fornitura nasce come somma dei rischi presenti nelle fasi della trattativa commerciale. A prescindere dal rischio di cambio (a cui l’impresa può far fronte con operazioni di copertura a termine oppure con altri strumenti di copertura più sofisticati), è relativamente agevole raggruppare le fasi della trattativa commerciale in due periodi distinti e, conseguentemente, evidenziare, per ciascuno, la tipologia di rischio connessa. Più precisamente: 1. Fase compresa tra il contratto e la consegna della merce In questo periodo si affrontano i rischi connessi con la sospensione o la revoca della commessa e con il mancato ritiro della merce. È opportuno tutelarsi contro tali rischi facendosi rilasciare dal cliente un acconto significativo, così da scoraggiare successivi ripensamenti. Tale comportamento diventerà pressoché obbligato per la fornitura di impianti, di macchine o di altri beni personalizzati che, nel caso di mancato ritiro da parte del cliente, non sarebbero vendibili ad altri. Di fronte alle prevedibili difficoltà che il cliente facesse per rilasciare acconti elevati, è possibile trovare una forma di accordo tramite il rilascio di una garanzia (bancaria o assicurativa) a fronte dell’acconto stesso (detta “advance payment bond”), per il buon funzionamento dell’impianto (detta “performance bond”) o per la semplice partecipazione ad una gara 9 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo d’appalto (detta “bid bond”). È bene però ricordare che, in questi casi, si affronta l’ulteriore rischio della escussione arbitraria delle garanzie (che sono sempre autonome rispetto al contratto ed escutibili a semplice richiesta scritta). È buona norma, pertanto, specialmente quando gli importi diventano rilevanti, valutare una copertura assicurativa presso Sace, che rappresenta l’organismo pubblico per l’assicurazione del credito all’esportazione. Vale inoltre la pena ricordare che, nella fase successiva alla determinazione del prezzo, è sempre presente il rischio di un aumento nei costi di produzione, a fronte del quale è parzialmente possibile tutelarsi prevedendo specifiche clausole di revisione dei prezzi; 2. Fase riguardante la definizione della condizione di pagamento Tale momento diventa significativo nei casi in cui il fornitore concede al cliente una dilazione di pagamento e, perciò, decide di posticipare l’incasso rispetto alla consegna del bene. In questo modo il venditore si assume, oltre ai rischi esposti in precedenza, anche quelli connessi con le operazioni di credito. In altre parole, il cliente potrebbe non pagare la fornitura. Si parla di rischio commerciale quando il mancato pagamento ha la causa nell’ambito del rapporto cliente/fornitore (contestazione sulla merce, insolvenza del debitore, ecc...). Quando invece il pagamento è impedito, nonostante la solvibilità del debitore e la sua volontà di adempiervi, da particolari situazioni politiche (guerre, sommosse, rivoluzioni, eventi di forza maggiore, ecc...) o economiche (per esempio, un blocco dei pagamenti verso l’estero disposto dallo Stato del debitore), si parla di rischio paese. In entrambi i casi, è possibile contenere i rischi richiedendo al cliente una garanzia bancaria a proprio favore, emessa da una banca di sicura solvibilità e di un paese non a rischio che garantisca il pagamento in caso di mancato adempimento da parte dell’obbligato principale. Tale garanzia, per risultare efficace, dovrà essere autonoma rispetto al contratto di fornitura (per impedire che contestazioni sulla merce blocchino l’impegno della banca), irrevocabile, incondizionata e vincolante al pagamento dietro semplice richiesta. In alternativa, rispetto alla lettera di garanzia, è opportuno accordarsi con il cliente per l’apertura di un credito documentario. Tale forma di pagamen- 10 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo to richiede però molta attenzione ed esperienza in quanto gli accordi tra le parti devono essere assolutamente chiari ed i documenti da presentare per ottenere l’incasso devono essere redatti con grande precisione. Uno strumento ulteriore per affrontare il rischio di mancato incasso è rappresentato dall’assicurazione dei crediti, rivolgendosi a compagnie di Assicurazione di estrazione privata oppure a compagnie di estrazione pubblica, tra le quali si ricordano Sace, la Società di assicurazione dei crediti all’esportazione. 1.2 COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE Il mercato internazionale presenta alcune specificità sulle quali è bene riflettere in anticipo onde evitare di trovarsi in situazioni particolarmente complesse o conflittuali. La fornitura verso clienti esteri comporta, infatti, il sorgere di difficoltà ulteriori rispetto a quelle che si presentano con clienti “domestici”. Si pensi, a puro titolo esemplificativo, alle problematiche legate all’uso di lingue diverse, alle difficoltà nel reperire informazioni sul paese di residenza del cliente e sul cliente stesso, alle differenti abitudini e normative in campo commerciale, nonché ai problemi connessi all’uso di monete diverse. La gestione dei rapporti commerciali in campo internazionale richiede sistematicità ed integrazione tra le diverse aree aziendali (commerciale, amministrativa, finanziaria, produttiva, logistica, ecc.). Sarebbe opportuno, pertanto, che l’impresa, in occasione di forniture sui mercati esteri, elaborasse una sorta di check list per assicurarsi di non aver lasciato indefinito qualche aspetto contrattuale. In particolare, risulta importante regolare chiaramente, in forma scritta: 1. l’oggetto del contratto, con indicazione delle specifiche tecniche del bene oggetto della compravendita, delle eventuali tolleranze e del tipo di imballaggio; 2. l’importo e la moneta di fatturazione. In epoche non remote, la possibilità di realizzare utili su cambi in conseguenza delle cosiddette “svalutazioni competitive” era, per le aziende che fatturavano in valuta forte, un elemento di appetibilità notevole. Con l’introduzione della moneta unica, i margini di manovra in questo campo si sono notevolmente ridotti. Resta invece sempre valida la considerazione che la fatturazione 11 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo in moneta “forte” consente un più facile smobilizzo dei crediti. Fatturare, inoltre, in moneta forte permette di finanziarsi nella stessa valuta, a tassi normalmente più bassi e senza affrontare il rischio di cambio in quanto l’incasso della valuta relativa alla vendita viene utilizzata per estinguere il finanziamento; 3. la definizione del significato attribuito a determinati termini adottati nel contratto come, ad esempio, il fatto che qualsiasi termine di resa della merce sarà interpretato secondo quanto stabilito dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (Incoterms), o che cosa si intende per spedizione della merce; 4. quando il contratto entrerà in vigore o, ancora, quali le condizioni affinché le parti possano adempiere ai propri obblighi contrattuali; 5. le garanzie offerte dal venditore sulla merce, i limiti e la durata di tali garanzie, i tempi e i modi per avanzare eventuali reclami, le modalità di risarcimento in caso di accertata legittimità del reclamo; 6. i casi di forza maggiore, l’eventuale riserva di proprietà, la lingua ufficiale del contratto; 7. il trasporto ed i termini di resa. L’importanza di questi elementi contrattuali è decisiva, in termini di economicità dell’operazione, di sicurezza dell’incasso, di eliminazione di potenziali controversie; 8. la documentazione: è necessario avere assoluta certezza di poter produrre tutti i documenti che verranno richiesti (visti consolari, certificati sanitari, ecc.) e conoscere esattamente la normativa import-export del paese interessato (visti doganali all’importazione, divieti ed autorizzazioni); 9. la legge applicabile al contratto, per definire, in caso di controversia, quale legge dovrà essere applicata; 10. il foro competente e la possibilità di accedere a forme di arbitrato in caso di controversie non sanabili in via amichevole o con forme di conciliazione; 11. la condizione di pagamento. 12 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 1.3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO Dalle brevi considerazioni svolte nelle pagine precedenti risulta evidente che è possibile affrontare le problematiche legate ai pagamenti in modi assai diversi. Purtroppo, non sempre le imprese possono scegliere la soluzione più sicura, in quanto frequentemente essa rappresenta la più costosa per il cliente o perché le diverse esigenze aziendali portano ad imboccare strade già note o spesso obbligate. Niente di male in questo. Ciò che conta è sapere esattamente quali vantaggi, quali rischi e quali costi ogni scelta comporta. Ogni contratto di compravendita internazionale, infatti, dovrebbe regolare in modo chiaro gli accordi per quanto attiene il pagamento del prezzo, definendo esattamente: • il momento in cui verrà effettuato il pagamento della fornitura (quando pagare); • il modo con cui avverrà il trasferimento dei fondi (sistema di pagamento); • la moneta di pagamento (in che moneta pagare); • il luogo di pagamento (dove pagare); • le banche che interverranno nell’operazione; • la forma tecnica di pagamento che sarà utilizzata. Moneta, luogo, banche Per quanto riguarda in che moneta pagare, dove pagare e le banche che interverranno nell’operazione ci limitiamo semplicemente a specificare quanto gli operatori economici sanno bene, vale a dire che, quando si opera con una controparte estera, occorre concordare in quale moneta fissare il prezzo della vendita, tenendo ben presente che, diversamente dall’euro, si sarà esposti al rischio di cambio. Il rischio, cioè, di incassare una quantità di unità di conto nazionale inferiore a quella attesa (per l’esportatore) oppure di dover utilizzare (per l’importatore) una quantità di moneta nazionale superiore a quella prevista. 13 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Come conseguenza di quanto sopra la fatturazione potrà avvenire: • in unità di conto nazionale (Euro); • nella moneta della controparte estera; • in altra moneta. Con riferimento al luogo di pagamento, lo stesso avviene tramite sistema bancario internazionale e, cioè, tramite le banche che hanno instaurato tra di loro una serie di rapporti di conto reciproco o, almeno, di corrispondenza, per le operazioni in ambito extra Unione Europea, mentre per i pagamenti tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea più Irlanda, Lienchtestein, Norvegia e Svizzera i pagamenti verranno veicolati attraverso piattaforme create appositamente dal sistema bancario europeo che movimentano sistemi di compensazione transeuropea. Il luogo in cui dovrà essere pagato quanto dovuto, potrà essere presso: • la banca del venditore; • la banca del compratore; • una banca terza. Momento di pagamento Riguardo al momento in cui dovrà avvenire il pagamento, le parti potranno concordare che lo stesso sia effettuato prima, dopo o contestualmente alla consegna della merce. Si parlerà, dunque, di pagamento: • in via anticipata • in via posticipata • in via contestuale Forme di pagamento Le diverse forme di pagamento in uso nel commercio internazionale sono, invece, le seguenti: 14 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • il bonifico bancario (banker’s swift transfer or transmission oppure bank transfer via Swift); • la rimessa di assegni bancari (check or cheque); • il Lock box system; • l’incasso documentario (documents against payment); • l’incasso semplice di effetti e/o ricevute bancarie (clean collection); • la Lettre de change relevè (LCR) - Francia; • l’incaso electronico de efecto (IEF) - Spagna; • il Banklastschrift - Germania, Austria; • il pagherò cambiario internazionale ( promissory note); • la cambiale tratta internazionale (bill of exchange); • l’apertura di credito documentario (documentary credit). La scelta di una delle forme di pagamento sopra indicate impone agli operatori economici e, in particolare all’esportatore, di seguire alcune regole nella definizione della condizione di pagamento al fine di governare meglio il livello di rischio circa l’incasso del credito da parte del venditore, che varia a seconda degli argomenti fissati nel contratto e di alcune situazioni che, qui di seguito, riportiamo: • il tempo concordato per il pagamento; • il luogo previsto per il pagamento; • il termine con cui viene resa la merce (FOB, CIF o altro termine Incoterms 2000); • le banche che intervengono nell’operazione; • le normative interne e le consuetudini del Paese importatore; 15 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • l’affidabilità della controparte estera (Rischio commerciale); • la situazione politico-economica del Paese in cui risiede la controparte (rischio Paese); • il grado di sicurezza insito, appunto, nella forma tecnica prescelta per il pagamento della fornitura; • la possibilità di attivare una copertura del rischio di credito sia esso solo commerciale o anche politico. Per favorire una corretta definizione della forma di pagamento si suggerisce alla clientela di seguire alcune regole operative che riportiamo di seguito e che riteniamo utili per affrontare il Rischio di Credito e per non lasciare nulla al caso nella negoziazione di un contratto con l’estero: • informarsi circa l’affidabilità e la solvibilità della controparte estera e/o del proprio partner; • non lasciare alla controparte estera piena discrezionalità di scegliere e definire la condizione di pagamento; • andare alla trattativa con la controparte estera già preparato circa le possibili soluzioni di pagamento; • definire in modo preciso la forma tecnica di pagamento usando una terminologia appropriata; • concordare, nel caso di credito documentario, il contenuto/articolazione dello stesso e la data entro cui dovrà essere notificato; • concordare la data entro cui dovrà pervenire l’eventuale garanzia bancaria e/o la Stand by Letter of credit ed il loro contenuto; • fissare il tempo (la scadenza) in cui il pagamento dovrà essere effettuato e le modalità del relativo trasferimento valutario; • indicare la banca presso cui dovrà pervenire il pagamento dall’estero, precisandone le coordinate bancarie (IBAN, BIC Code, ecc.); • informarsi circa la banca che l’acquirente estero utilizzerà per il trasferimento; 16 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • precisare chi dovrà pagare le spese e le commissioni bancarie (banca italiana e banca estera) relative all’operazione oggetto della trattativa; • valutare la moneta/divisa contrattuale per gestire, poi, l’eventuale rischio di cambio; • ricordarsi che, nel caso in cui la transazioni sia espressa in valuta estera, la stessa sarà negoziata dalla banca al cambio del giorno di negoziazione; • non dimenticare le dirette implicazioni che la condizione di pagamento ha con i termini di consegna della merce (Ex works, Fca, Fob, Cfr, Cif, ecc.) e con i documenti, soprattutto nei pagamenti contro presentazione degli stessi (incassi e crediti documentari); • dare forma scritta agli accordi presi utilizzando testi standard da adattare di volta in volta alle singole operazioni. Sistemi di pagamento Indipendentemente dalla forma di pagamento che si adotterà, il sistema internazionale, in particolare, ha utilizzato sistemi di pagamento che permettono di veicolare i regolamenti tra una banca e l’altra nel modo più sicuro e veloce possibile e con un linguaggio uniforme. I sistemi di pagamento esistenti che andremo ad analizzare sono i seguenti: • Swift (Society for World-wide Interbanking Financial Telecomunications); • Target (Trans- european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system); • Eba (Euro Banking Association); • Sepa (Single Euro Payments Area). Fatte queste considerazioni di carattere generale ci apprestiamo ad esaminare nel dettaglio quanto segue: • il momento del pagamento, quando, cioè, pagare • le singole forme di pagamento • i sistemi di pagamento. 17 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 2. QUANDO PAGARE 2.1 IN VIA ANTICIPATA Per il venditore è certamente la condizione da preferire in quanto, con il pagamento anticipato, il compratore trasferisce l’importo relativo alla compravendita prima di ricevere la merce. Il venditore spedirà, così, la merce ordinata dal compratore soltanto quando l’importo relativo alla fornitura sarà stato accreditato sul conto corrente allo stesso intestato. Il rischio, così, è totalmente a carico del compratore, in quanto non ha la certezza che gli sarà spedita la merce, nella data e nel luogo concordato e se la riceverà conformemente agli standard tecnici e alle caratteristiche stabilite nel contratto. Il compratore, che si trovi in questa situazione, potrebbe, comunque, cautelarsi dal suddetto rischio richiedendo all’azienda di far aprire a suo favore, da una banca primaria, prima del trasferimento dell’importo, una garanzia a tutela dell’esborso che effettuerà. Si tratta di una garanzia di restituzione dell’importo pagato in via anticipata in caso di non spedizione della merce. Viene denominata «advance payment bond». 2.2 IN VIA POSTICIPATA È la situazione che preferisce il compratore, in quanto riceve la merce ordinata prima di eseguire il trasferimento dei fondi a favore del venditore. In questo modo, è sul venditore che gravano tutti i rischi in quanto produce la merce, la mette a disposizione del compratore nel luogo e nei termini concordati e la spedisce fino a destinazione. Con il pagamento posticipato rispetto alla spedizione della merce, il venditore corre il rischio che il compratore non paghi o paghi in ritardo. È senz’altro la modalità di pagamento più diffusa e, proprio per i rischi a cui l’esportatore è esposto, è necessario che la definizione della condizione di pagamento sia effettuata con attenzione per minimizzare i suddetti rischi. 19 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 2.3 IN VIA CONTESTUALE Il pagamento contestuale, comunemente conosciuto con il termine “contrassegno”, si ha quando il regolamento del prezzo della fornitura avviene contestualmente alla consegna della merce: questa forma di pagamento è molto conosciuta anche come “cash on delivery” - in sigla C.O.D. In questo caso il venditore incarica uno spedizioniere di consegnare la merce solo se riceverà per la stessa: • banconote, oppure • un assegno bancario o un assegno circolare, oppure • un “pagherò” cambiario, oppure • la firma di accettazione su di una tratta, oppure • una dichiarazione bancaria di ricevimento di ordine di pagamento a favore del venditore, oppure • una dichiarazione bancaria di blocco dei fondi, oppure • un’attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile e condizionata a favore del venditore Fra le possibilità sopra elencate, soltanto l’ultima (l’attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi o il ritiro di un assegno circolare emesso da primaria banca) assicura il pagamento della fornitura. 20 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3. FORME DI PAGAMENTO 3.1 IL BONIFICO BANCARIO CHE COS’È Il bonifico bancario consiste nel trasferimento di un importo eseguito da una banca su istruzioni del debitore/ordinante, ad una banca corrispondente nel Paese del beneficiario, con l’invito ad effettuare a quest’ultimo un pagamento incondizionato. FUNZIONE Il trasferimento di qualsiasi somma di denaro riguardante qualsiasi tipo di operazione sottostante di carattere mercantile, non mercantile, finanziaria o di tipo compensativa, da un soggetto ad un altro per il tramite del canale bancario. CARATTERISTICHE • Il bonifico bancario viene effettuato via SWIFT (swift transfer - ST1 ), oppure, anche se più raramente, per posta (mail transfer - MT); • è, di norma, irrevocabile e definitivo; • può riguardare qualsiasi importo, sia di entità modeste che di valore elevato; • ha costi estremamente contenuti; • il compratore di un bene e/o di un servizio, al momento in cui matura l’impegno del pagamento, dà disposizione alla propria banca di accreditare l’importo della fornitura a favore di un beneficiario presso la banca dallo stesso indicata; • la banca che riceve l’ordine di pagamento, sulla base delle istruzioni ricevute dal proprio cliente, dopo aver accertato l’esistenza dei fondi e/o la 1. Vedi informazioni più dettagliate sul SWIFT a pagina 105 21 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo disponibilità del fido, provvederà, a seconda dei casi, ad addebitare il conto corrente dello stesso, oppure ad accendergli un finanziamento in euro e/o in valuta oppure ad addebitargli il conto in valuta, oppure a ritirare il contante (banconote) necessario per effettuare il trasferimento; • accertata, quindi, l’esistenza dei fondi e/o la disponibilità del fido, la banca trasferisce l’importo, generalmente via swift, alla banca corrispondente, istruendola di effettuare il pagamento a favore del beneficiario; • la banca che, invece, riceve i “fondi”, accredita il beneficiario avvisandolo dell’operazione eseguita; • il trasferimento dell’importo a favore del beneficiario, avviene con la movimentazione dei conti in valuta che le banche di tutto il mondo scambiano tra di loro e che sono conosciuti con il termine di “conti nostro” se espressi in valuta estera, oppure “conti loro” se in euro. In ambito UEM i bonifici in euro vengono inviati direttamente alla banca del beneficiario facendo transitare i fondi attraverso il Sistema delle Banche Centrali Europee (SEBC) che gestisce il sistema Target - Transeuropean Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato dai regolamenti lordi in tempo reale). DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO La disposizione di pagamento a favore dell’estero (bonifico bancario) viene sottoscritta dall’ordinante su modelli appositamente predisposti dalle banche al fine di raccogliere le richieste di ordini di pagamento a favore dell’estero che saranno eseguite dalla banca nel rispetto delle istruzioni ricevute e sempre che siano presenti i presupposti per dare corso all’ordine medesimo. DATI CONTENUTI • L’indicazione della disposizione di pagamento a favore dell’estero; • le istruzioni circa l’addebito dell’importo che potranno prevedere l’addebito del conto corrente n…., l’accensione di un finanziamento ad una data scadenza, l’addebito di un conto in valuta o la consegna dei contanti necessari al pagamento; • l’indicazione del beneficiario e del suo indirizzo a favore del quale va trasferito l’importo; 22 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • l’indicazione della banca del beneficiario presso la quale deve essere trasferito l’importo a favore dello stesso; • l’indicazione di tutte le coordinate bancarie (IBAN - International Bank Account Number, SWIFT - Society for worldwide interbank financial telecommunication , ecc.); • l’indicazione della causale valutaria cioè se trattasi di pagamento di fattura d’acquisto merci, di provvigioni da versare o altro; • l’importo in cifre e in lettere con il codice della divisa; • l’indicazione di chi si fa carico delle spese e commissioni bancarie; • la firma dell’ordinante. ARTICOLAZIONE Un’azienda italiana riceve ordine di acquisto da compratore svizzero con pagamento a mezzo bonifico bancario pagabile a 30 giorni dalla data di spedizione della merce; 1. ricevuta la merce e trascorsi i 30 giorni, il compratore svizzero darà disposizione alla propria banca di accreditare l’importo della fornitura a favore del venditore italiano presso la banca da quest’ultimo indicata; 2. la banca svizzera, accertato che l’acquirente abbia i fondi per pagare, trasferirà la somma, addebitando al suo cliente l’ammontare della fornitura e, nel contempo, dando istruzioni alla banca italiana di bonificare l’importo al venditore; 3. quando la banca italiana (con cui il venditore intrattiene rapporto di conto) riceverà i fondi, accrediterà il venditore avvisandolo dell’operazione eseguita; 4. a questo punto il ricavo è definitivo. 23 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo PUNTI DI ATTENZIONE • Precisare in che data dovrà essere effettuato il bonifico bancario; • concordare con il cliente il modo di trasmissione, meglio lo swift; • fornire al proprio cliente le “coordinate bancarie internazionali” e cioè, il codice IBAN e il codice identificativo della Banca (Bic Code - Bank Identification Code); • indicare la causale del pagamento, cioè a che titolo viene effettuato il pagamento; • verificare in anticipo che la banca dell’importatore intrattenga rapporto di corrispondenza o possa scambiare le chiavi di controllo con la propria banca; • ricordarsi che, in ambito UEM, fino all’importo di € 50.000,00, le commissioni, cosiddette di “intervento”, non sono dovute; • accordarsi con il compratore sulla suddivisione delle spese (di norma ognuno si accolla quelle della propria banca) specificando la ripartizione con l’acronimo inglese “Share”; • ricordarsi che l’articolazione di un bonifico bancario dipende da come viene canalizzato il trasferimento dell’importo, a seconda, cioè, se lo stesso giunga al beneficiario direttamente tramite banca corrispondente della banca del beneficiario oppure tramite banca non corrispondente, intermediaria; • al fine di tutelarsi dal rischio di mancato pagamento, non trascurare mai che l’iniziativa di impartire le istruzioni per il pagamento a mezzo bonifico bancario, è sempre del debitore, che potrebbe non disporre o ritardare di disporre il pagamento a favore del beneficiario. RIFERIMENTI NORMATIVI • Direttiva 95/7/CE del 27/01/1997 relativa agli ordini di pagamento internazionali: I bonifici transfrontalieri; • Regolamento CE 2560/2001 in applicazione alla Direttiva 95/7/CE, in vigore dal 01/07/2003. 24 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.2 L’ASSEGNO BANCARIO (check / cheque) CHE COS’È L’assegno bancario costituisce un ordine disposto da un soggetto(traente, in inglese drawer) nei confronti di una banca (trattario, in inglese drawee) indicata sullo stesso, di pagare a vista una somma determinata all’ordine di un beneficiario, nominativamente indicato, oppure, semplicemente all’ordine, contro addebito su di un conto corrente intrattenuto con la banca medesima. FUNZIONE La sua funzione è quella di legittimare il portatore dell’assegno a presentarsi ad una banca al fine di ottenere il pagamento dell’importo iscritto sulla faccia dell’assegno, indipendentemente dal tipo di operazione sottostante per la quale il medesimo è stato emesso. CARATTERISTICHE • A seconda della disciplina giuridica in materia vigente nei singoli Paesi, l’assegno bancario può essere considerato un titolo di credito (Paesi di civil law) oppure un negotiable instrument2 (Paesi di common law); • può essere considerato titolo esecutivo che permette la possibilità di esercitare un’eventuale azione di regresso senza una preventiva sentenza del giudice oppure (a seconda della disciplina vigente nei singoli Paesi), privo dell’esecutività che implica la necessità di ottenere una sentenza del giudice per esercitare un’azione di regresso; • l’autonomia, che ne fa uno strumento indipendente dal contratto sottostante da cui trae origine, almeno per i paesi che hanno sottoscritto (o si sono uniformati) alle convenzioni di Ginevra degli anni Trenta; • l’astrattezza, in quanto ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l’ha originato; 2. Strumento di negoziazione privo delle caratteristiche giuridiche di autonomia e astrattezza tipico dei titoli di credito (vedi Convenzione di Ginevra) 25 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • il formalismo, poiché contiene alcuni elementi essenziali (la denominazione di assegno bancario, l’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione del luogo di pagamento, il luogo e la data di emissione, l’importo in cifre ed in lettere, ecc.) e vale per ciò che è riportato sullo stesso; • la trasferibilità, poiché può essere trasferito da un soggetto all’altro mediante «girata», che deve essere apposta sul retro dell’assegno o sull’allungamento (salvo il caso in cui sia emesso con la clausola non trasferibile); • la possibilità di renderlo pagabile ad una persona determinata con o senza l’espressa clausola “all’ordine”, oppure al portatore, senza cioè che sullo stesso sia indicato il soggetto beneficiario dell’assegno stesso. CHI LO EMETTE L’assegno bancario può essere emesso: • da una persona (fisica o giuridica) a valere su di un conto corrente intrat- tenuto dal medesimo (il traente) su di una banca. In tal caso avremo un assegno di conto corrente bancario (check o cheque), con il quale il correntista, che emette l’assegno a carico della banca, dà ordine di pagare a vista ad un beneficiario o al portatore l’importo indicato sull’assegno, prelevandolo dal conto corrente in essere presso la banca stessa; • da una banca, su richiesta di un soggetto che deposita presso la stessa la somma di denaro necessaria per l’emissione dell’assegno o autorizza a prelevarla dal proprio conto corrente in essere presso la banca. In tal caso avremo il c.d. assegno circolare (in inglese bank draft) con il quale la banca promette di pagare a vista l’importo indicato sull’assegno a favore del beneficiario; • da una banca, su richiesta di un soggetto che le dà ordine di pagare un proprio fornitore con un bonifico bancario a mezzo assegno, emettendo quest’ultimo a favore del beneficiario a valere, ad esempio, sul suo conto in valuta estera intrattenuto presso una banca estera ed inviandolo direttamente al beneficiario o consegnandolo al richiedente. Avremo, in tal caso, il c.d. assegno piazzato (swift check). 26 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo DATI CONTENUTI • La denominazione di assegno bancario; • il nome della banca chiamata a pagare (il trattario) e presso cui il traente intrattiene il rapporto di conto corrente; • il luogo e la data di emissione; • l’importo espresso in cifre; • l’importo espresso in lettere; • l’ordine incondizionato di pagare a vista una somma determinata; • l’indicazione del nominativo all’ordine del quale l’assegno viene emesso. In mancanza, l’assegno si intende al portatore e l’emittente (traente) dovrà firmarlo per girata; • la firma del traente l’assegno, cioè, di colui che intrattiene il rapporto di conto corrente con la banca trattaria; • il numero del conto corrente intestato al traente e dal quale sarà prelevato l’importo indicato sull’assegno; • il numero dell’assegno. Tutti gli assegni sono identificati con numero progressivo; • la clausola di “Non trasferibilità” nei casi in cui questo sia prevista dall’emittente l’assegno (traente). In Italia è obbligatoria in base alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio che ne prevede l’obbligatorietà per gli assegni di importo uguale o superiore ad una certa soglia. ARTICOLAZIONE 1. Il compratore emette l’assegno e lo invia al venditore; 2. il venditore riceve l’assegno e lo consegna in banca per la negoziazione (salvo i casi in cui venga presentato per l’incasso); 27 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3. la banca verifica la regolarità formale dell’assegno e, dopo aver raccolto la prima firma di girata da parte del presentatore, lo spedisce (tramite la sede centrale) alla banca estera corrispondente convenzionata per il servizio “incasso assegni” (cashier check); 4. il venditore viene accreditato salvo buon fine (sbf) con valuta 10/20 giorni dalla data di negoziazione; 5. la banca estera convenzionata dopo aver esaminato anch’essa la regolarità formale dell’assegno, fatta compensazione e regolarizzato contabilmente il rapporto con la banca che ha inviato l’assegno, invia l’assegno alla banca estera sulla quale l’assegno è tratto; 6. la banca estera sulla quale l’assegno è tratto verifica la regolarità formale dell’assegno e, se ci sono fondi, addebita il conto corrente del compratore. PUNTI DI ATTENZIONE • Accettare pagamenti a mezzo assegni solo se non si hanno altre possibilità e, comunque, non accettare mai assegni a pagamento di forniture in Paesi che non siano Paesi occidentali industrializzati dove è assente il “rischio paese”; • accettare assegni per importi che non siano rilevanti e con la clausola di non trasferibilità; • valutare attentamente l’affidabilità e la solvibilità della controparte e, se del caso, pensare ad una copertura assicurativa; • valutare la possibilità che l’assegno sia inviato “al dopo incasso3” , piuttosto che presentato per la negoziazione, al fine di conoscere, in tempi brevi, l’esito. In questo modo l’assegno viene spedito alla banca a cui si presenta l’assegno direttamente alla banca trattaria con cui il compratore (traente/correntista) intrattiene il rapporto di costo; • valutare la soluzione rappresentata dal ricorso al servizio di incasso assegni denominato Lock Box4; 3. 4. Spedito dalla banca a cui si presenta l’assegno direttamente alla banca trattaria chiedendone il pagamento con accredito sul C/C Vedi informazioni più dettagliate due pagine più avanti 28 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • non dimenticare che l’accredito non è definitivo per il venditore che ne entra in possesso, poiché la banca accrediterà al cliente l’importo dell’assegno salvo buon fine (sbf) con valuta di accredito (che varia da 10 a 20 giorni) a partire dalla data di negoziazione dell’assegno; • considerare che, quand’anche fosse trascorso parecchio tempo dall’accredito salvo buon fine, l’assegno potrebbe ritornare impagato; • ricordarsi del diverso regime giuridico rispetto a quello italiano: nei paesi di “civil law”5 l’assegno è considerato un titolo di credito, mentre nei paesi di “common law”6 l’assegno è considerato un “negotiable instrument”; • tener presente, inoltre, che in molte nazioni l’assegno non è considerato titolo “esecutivo”, e che il “protesto”, spesse volte, assume un significato diverso da quanto attribuito dal nostro ordinamento giuridico o, ancora, lo stesso non rappresenta un titolo “autonomo”; • tener presente l’incompatibilità con la normativa valutaria del paese del compratore: il rilascio di assegni all’estero in alcuni paesi è vietato dalle norme in materia valutaria; • non trascurare i tempi (la velocità), poiché di solito l’assegno arriva dall’estero ed è quindi sottoposto ai tempi di almeno due servizi postali; • non dimenticare mai la sicurezza, in quanto l’assegno può essere con- traffatto e falsificato da parte di truffatori ben organizzati, in grado di usare tecniche avanzate per manomettere i formulari di assegni e per riprodurli. RIFERIMENTI NORMATIVI • Codice Civile, Libro IV delle obbligazioni, titolo V, “dei titoli di credito”, dall’art. 1992 e seguenti; • Rd 14 dicembre 1933, n. 1669 (Gu 19 dicembre 1933, n. 292) – Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; • Rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (Gu 29 dicembre 1933, n. 300) – Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali 5. 6. Ad esempio: Germania, Francia, Spagna, Italia. Ad esempio: Gran Bretagna, Stati Uniti. 29 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo dell’istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; App. 16 – Bollo dell’assegno bancario (artt. 118-122); • Legge 30 luglio 1951, n. 948 (Gu 21 settembre 1951, n. 217) – Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari; • Legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Gu 22 marzo 1955, n. 66) – Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari; • Legge 12 giugno 1973, n. 349 (Gu 30 giugno 1973, n. 165) – Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari; • Dpr 3 giugno 1975, n. 290 (Gu 12 luglio 1975, n. 184) – Regolamento di attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari; • Legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Gu 20 dicembre 1990, n. 296) – Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali, rinnovata dal Dlgs n. 507/1999; • Dm 458/2001 “regolamento Archivio informatizzato”; • Provvedimento Banca d’Italia del 29/01/2002. • Convenzione di Ginevra del 1930 (cambiali) e del 1931 (assegni) 30 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.3 IL LOCK BOX CHE COS’È È una procedura di incasso degli assegni esteri emessi all’ordine di un beneficiario senza che quest’ultimo li debba ricevere materialmente in Italia. FUNZIONE Lo scopo del Lock box è quello di ridurre il rischio di smarrimento e/o di furto dell’assegno in quanto lo stesso viaggia soltanto nel paese del compratore senza transitare per l’Italia. Accelera, inoltre, l’informazione circa l’esito dello stesso permettendo, se del caso, di attivare eventuali azioni di regresso nel caso di non pagamento. CARATTERISTICHE • Permette di domiciliare gli assegni bancari esteri presso una banca nel paese del debitore/traente; • velocizza l’incasso dei propri crediti trasformando il pagamento a mezzo assegno in pagamento a mezzo bonifico bancario; • la banca estera su cui è domiciliato il Lock box ha il mandato di negoziare ed incassare, per conto e a rischio del beneficiario, gli assegni che provengono a nome suo; • rapida conoscenza di un’eventuale insoluto; • riduzione del rischio di smarrimento o furto; • contenimento dei costi; • permette al beneficiario, all’ordine del quale gli assegni vengono emessi, di incassarli direttamente nel paese di emissione; • risparmio dei giorni di valuta di accredito dell’importo; • migliore gestione della tesoreria; 31 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • permette al beneficiario di dare seguito ad altri ordinativi d’acquisto solo ad avvenuto pagamento definitivo e non sbf; • permette di mantenere il diritto ad azioni di regresso in caso di mancato pagamento in quanto la presentazione degli assegni direttamente alla banca estera avverrà più facilmente entro i termini stabiliti dalla legge per esercitare il diritto di cui sopra; • trasformazione dell’incasso tramite assegno in un bonifico bancario via swift; CHI LO EMETTE Dalla banca italiana che provvede a stipulare con una banca estera in paesi come la Germania, l’Austria, la Francia, la Spagna, il Regno Unito o gli Stati Uniti, il servizio di Lock box, dando mandato alla banca estera di negoziare e accreditare “via Swift” e “sbf” gli stessi con valuta di pochi giorni. ARTICOLAZIONE 1. L’esportatore fornisce istruzioni precise al proprio cliente circa l’invio dell’assegno alla casella postale (il Lock box) aperta a nome della banca italiana e domiciliata presso la banca estera del paese in cui gli assegni vengono emessi ; 2. il venditore dovrà inoltrare banca una lettera di autorizzazione con la quale viene dato apposito mandato alla banca estera, presso cui è aperto il Lock box, di negoziare ed incassare per conto suo e a suo rischio gli assegni che pervengono emessi all’ordine di sé medesimo; 3. l’esportatore dovrà indicare sulle fatture che il pagamento a mezzo assegno deve essere canalizzato sul Lock box istituito presso una banca estera del paese del compratore; 4. la banca estera, ricevuti gli assegni provvede ad accreditare “salvo buon fine” (sbf), il conto della banca italiana, informandola degli estremi delle fatture cui gli assegni si riferiscono; 5. la banca italiana, sulla base di tale comunicazione, accreditata “sbf” il conto corrente del beneficiario/esportatore; 32 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 6. la banca estera, contemporaneamente all’accredito “salvo buon fine”, cura l’incasso degli assegni mediante circuito di compensazione dopo aver apposto la “firma per girata” sugli assegni negoziati per conto e a rischio del beneficiario in forza del mandato ricevuto; 7. in caso di insoluto, la banca avvisa immediatamente la banca italiana esigendo la restituzione dell’importo che viene addebitato al venditore. PUNTI DI ATTENZIONE • Fornire precise istruzioni alla clientela circa l’invio degli assegni bancari ad una banca del proprio paese cui è aperta una casella postale (il lock box) a nome della banca italiana; • non dimenticare che, in caso di insoluto, è possibile attivare un’azione di regresso a valere sull’assegno in base alle procedure esistenti paese per paese; • il venditore che intenda utilizzare questa procedura dovrà inoltrare al- la banca estera, tramite la banca italiana domiciliataria, una lettera di autorizzazione alla negoziazione salvo buon fine (sbf) degli assegni così ricevuti. 33 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.4 L’INCASSO DOCUMENTARIO CHE COS’È L’incasso documentario consiste in una forma di pagamento in base alla quale il venditore conferisce alla propria banca mandato di incassare l’importo della fornitura dal compratore (o di raccoglierne l’accettazione su una tratta o su altro documento), contro consegna dei documenti commerciali quali, ad esempio, le fatture, i documenti di trasporto, i documenti rappresentativi della merce, le liste di imballo, i certificati e quant’altro, oppure contro consegna di documenti commerciali e finanziari riferiti alla merce oggetto della fornitura. Per assolvere il mandato la banca del venditore trasmette i documenti ad una banca sulla piazza del compratore, la quale si occupa dell’incasso o dell’accettazione. FUNZIONE Questa forma di pagamento è utilizzata principalmente nelle forniture su destinazioni sufficientemente lontane, in particolare quando il trasporto viene effettuato via mare. Nasce e si sviluppa negli scambi internazionali con lo scopo di vincolare il ritiro della merce alla presentazione di documenti che comprovino l’avvenuto pagamento. CARATTERISTICHE • Tutte le parti che intervengono nell’operazione, agiscono in base alle istruzioni ricevute; • l’ordinante/presentatore dei documenti dovrà sottoscrivere una “Distinta di presentazione di documenti per l’incasso” sottopostogli dalla banca che trasmetterà i documenti; • la “Distinta di presentazione di documenti per l’incasso” dovrà contenere istruzioni precise e complete per la trasmissione dei documenti da inviare contro pagamento o contro accettazione; • l’operazione di incasso sarà assoggettata alle Norme Uniformi relative agli 34 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Incassi (NUI) della CCI, pubbl. n.522 in vigore dal 1° gennaio 1996, sempre che così sia indicato nella lettera di trasmissione dei documenti; • la banca “trasmittente” (remitting bank) provvederà ad inoltrare alla banca incaricata dell’incasso (collecting bank) i documenti consegnatigli dall’ordinante/venditore impartendole, a sua volta, su un’apposita lettera accompagnatoria (lettera di incasso), tutte le condizioni cui dovrà attenersi; • la banca incaricata dell’incasso (collecting bank) informerà il compratore direttamente, o tramite la banca presentatrice (presenting bank), dell’arrivo dei documenti, invitandolo a presentarsi agli sportelli per il ritiro degli stessi, contro pagamento dell’importo, oppure contro accettazione di documenti finanziari; • a questo punto, la banca incaricata dell’incasso o la banca presentatrice, a seconda delle istruzioni ricevute, consegneranno i documenti al trassato soltanto: - contro pagamento, accreditando la banca trasmittente per il successivo bonifico al venditore/ordinante, se il ritiro dei documenti è subordinato al pagamento; - contro accettazione della tratta, della firma del pagherò, o di quant’altro, se la richiesta è subordinata all’apposizione della firma del debitore/trassato. Potranno, poi, essere trattenuti presso la banca per il successivo incasso alla scadenza con accredito alla banca trasmittente oppure, a seconda delle istruzioni ricevute, restituire gli stessi alla banca trasmittente se, invece, il ritiro dei documenti è subordinato all’accettazione dei documenti finanziari e alla loro restituzione alla banca trasmittente. FORME DI INCASSO • L’operazione di incasso documentario può perfezionarsi contro pagamento dei soli documenti commerciali (D/P, ovvero “documents against payment”), se il compratore deve provvedere al pagamento a vista per entrare in possesso dei documenti relativi. È conosciuta anche come CAD (cash against documents); 35 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • l’incasso documentario può riguardare i documenti da consegnare con- tro accettazione (D/A, ovvero “documents against acceptance”), quando vengono spediti documenti commerciali accompagnati da documenti finanziari. Il compratore per entrare in possesso dei documenti commerciali (tra i quali figurerà il documento rappresentativo della merce) dovrà accettare una cambiale tratta o firmare un pagherò cambiario, entrambi con data di scadenza certa; • l’operazione può perfezionarsi contro garanzia bancaria con paga- mento differito, quando il compratore può entrare in possesso dei documenti rappresentativi della merce accettando una cambiale tratta o firmando un pagherò cambiario pagabili entrambi a scadenza e, contemporaneamente, una banca rilasci una garanzia bancaria a favore del venditore o avalli i predetti titoli impegnandosi, così, al pagamento alla scadenza se il compratore non li pagasse. PARTI INTERESSATE • L’ordinante (principal) che è generalmente il venditore che affida l’operazione di incasso alla propria banca consegnandole i documenti ed il relativo ordine di incasso (mandato di incasso); • la banca trasmittente (remitting bank) che è la banca alla quale l’ordinante ha affidato l’operazione di incasso e che, ricevuti i documenti, li trasmette conformemente alle istruzioni, alla banca incaricata dell’incasso; • la banca incaricata dell’incasso (collecting bank) è la banca che, conformemente alle istruzioni ricevute dalla banca trasmittente, interviene nello svolgimento dell’operazione di incasso; • la banca presentatrice (presenting bank) è la banca che effettua la presentazione dei documenti al trassato secondo le istruzioni ricevute. Di solito è la banca stabilita sulla piazza del compratore e spesso è la stessa banca incaricata dell’incasso; • il trassato (drawee) generalmente è il compratore al quale dovranno essere presentati i documenti in conformità con le istruzioni di incasso. 36 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo DISPOSIZIONE DI INCASSO La lettera di trasmissione dei documenti per l’incasso viene emessa direttamente dalla banca (banca trasmittente), su istruzioni del cliente/ordinante, cedente i documenti commerciali o i documenti commerciali accompagnati da quelli finanziari e indirizzata alla banca chiamata a curarne l’incasso (D/P) o l’accettazione (D/A) e a presentarli al debitore (trassato) per il pagamento. DATI CONTENUTI • L’indicazione dell’ordinante ( principal) completa di indirizzo per ordine del quale viene trasmessa la disposizione di incasso e/o di accettazione; • la banca estera alla quale verranno trasmessi i documenti; • il numero di riferimento della banca trasmittente i documenti (remitting bank), la valuta (Eur, Usd, altre), l’importo relativo, la scadenza e il nome completo di indirizzo del debitore/trassato (drawee); • l’elenco di tutti i documenti oggetto della rimessa (nome del documento e quantità) suddivisi per il numero dei plichi con cui vengono spediti; • l’indicazione della modalità e del luogo di spedizione e di destinazione della merce; • le istruzioni circa la consegna dei documenti (contro pagamento o contro accettazione); • le istruzioni circa il protesto, nel caso di invio di cambiali pagherò o di cambiali tratta; • la ripartizione delle spese e commissioni; • le istruzioni circa il trasferimento dell’importo ad incasso avvenuto; • le eventuali istruzioni speciali; • l’assoggettamento dell’operazione alle Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di commercio internazionale di Parigi, pubbl. 522 in vigore dal 1° gennaio 1996. 37 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo ARTICOLAZIONE 1. Conclusione di un contratto di vendita in cui si pattuisce un pagamento a mezzo incasso documentario; 2. il venditore (principal) spedirà la merce al compratore nel luogo da questi indicato nel contratto di compravendita e raccoglierà tutti i documenti previsti consegnandoli alla propria banca, accompagnati da una lettera di istruzioni indicante chiaramente: - il nominativo del trassato cioè dell’acquirente estero con il relativo indirizzo; - la banca estera d’appoggio cioè la banca estera cui spedire i documenti e a cui dare le istruzioni circa l’incasso e/o l’accettazione, cioè se le istruzioni circa la consegna dei documenti prevedono di presentare gli stessi per ottenere il pagamento a vista o l’accettazione e, successivamente, il pagamento ad una certa data di scadenza; - chi deve pagare le spese e le commissioni d’incasso; - la scadenza che sarà a vista in caso di D/P o a scadenza in caso di D/A; 3. la banca trasmittente (remitting bank) provvederà al successivo inoltro, alla banca incaricata dell’incasso, dei documenti consegnatigli dal venditore, impartendole, a sua volta, su un’apposita lettera accompagnatoria (lettera di incasso), tutte le condizioni cui dovrà attenersi; 4. la banca incaricata dell’incasso (collecting bank) informerà il compratore direttamente, o tramite la banca presentatrice (presenting bank), dell’arrivo dei documenti, invitandolo a presentarsi agli sportelli per il ritiro degli stessi, contro pagamento dell’importo (D/P), oppure contro accettazione (D/A); 5. a questo punto, la banca incaricata dell’incasso o la banca presentatrice, a seconda delle istruzioni ricevute, si comporteranno come segue: - se il ritiro dei documenti è subordinato al pagamento (D/P), la banca presentatrice consegnerà gli stessi contro pagamento ed accrediterà la banca trasmittente per il successivo bonifico al venditore/beneficiario; 38 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo - se invece il ritiro dei documenti è subordinato all’accettazione (D/A), ad esempio di una tratta, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato contro accettazione della tratta (o contro firma del pagherò) che potrà trattenere presso di sé per il successivo incasso alla scadenza ed accredito alla banca trasmittente oppure, a seconda delle istruzioni ricevute, restituire la tratta accettata (o il pagherò) alla banca trasmittente; 6. pagati o accettati i documenti (a seconda dei casi) il compratore può così sdoganare e ritirare la merce; 7. la banca presentatrice (presentino bank) trasferisce l’importo alla banca trasmittente tramite la banca incaricata nel testo di D/P, mentre nel caso di accettazione (D/A) avvisa dell’avvenuta accettazione e trattiene presso di sé (se le istruzioni sono in tal senso) la tratta accettata, il pagherò cambiario o l’impegno di pagamento per il successivo incasso alla scadenza; 8. la banca trasmittente (remitting bank) accredita l’importo al venditore. PUNTI DI ATTENZIONE • Ricordarsi che la banca non assume alcuna responsabilità circa il buon esito dell’operazione, né si assume alcun impegno a pagare. La sua responsabilità è circoscritta nell’ambito del mandato ricevuto; • non dimenticare che il compratore, per vari motivi (perché non è più interessato alla merce, per ottenere sconti o altro), potrebbe non ritirare più la merce che giace presso depositi/magazzini doganali, mentre i documenti sono presso la banca presentatrice che provvederà a restituirli al mittente; • tener presente che il compratore potrebbe ritirare la merce senza pagamento o accettazione, qualora la merce venga spedita direttamente all’indirizzo dello stesso per ferrovia, posta, camion o aereo e la consegna possa essere effettuata senza che l’acquirente abbia ritirato presso la banca i documenti previsti; • non trascurare il fatto che il compratore potrebbe ritirare la merce senza documento rappresentativo, soprattutto quando si opera con 39 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo alcuni paesi, per cui, pur essendo il compratore vincolato al ritiro della merce con la consegna del documento rappresentativo, la stessa gli venga comunque consegnata, causa dogane particolarmente compiacenti oppure dietro il rilascio di una fideiussione; • ricordarsi che il compratore qualora l’incasso documentario preveda l’ac- cettazione di una cambiale tratta e/o la firma di un pagherò, pur essendo entrato in possesso dei documenti, potrebbe non pagare la cambiale a scadenza; • evitare i termini di resa del gruppo F degli Incoterms 2000 e, in particolare, la tipologia Ex Works per poter, così, gestire il trasporto; • scegliere lo spedizioniere per avere il controllo della merce durante tutto il tragitto della stessa; • individuare un mandatario nel paese dell’acquirente, affinché lo stesso gli possa essere di supporto in ogni circostanza (cura della messa all’incanto, reperimento nuovi clienti, ecc.); • prevedere che il titolo rappresentativo della merce (la polizza di carico marittima) sia emessa all’ordine della banca presentatrice e non all’ordine del trassato; • accordarsi con l’acquirente sulla suddivisione delle spese bancarie (di norma ognuno si accolla quelle della propria banca); • definire nell’accordo commerciale che l’incasso documentario sarà as- soggettato alle Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio Internazionale (pubblicazione 522 in vigore dal 1° gennaio 1996), e che l’operazione sarà affidata ad una banca. RIFERIMENTI NORMATIVI • Il Codice civile - art. 1527 - 1530 - Della vendita su documenti con pagamento contro documenti; • le Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio Internazionale pubbl. n.522 revisione del 1995 ed entrate in vigore il 1° gennaio del 1996. 40 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.5 L’INCASSO SEMPLICE CHE COS’È L’incasso semplice consiste in una forma di pagamento in base alla quale il venditore conferisce alla propria banca mandato di incassare l’importo della fornitura contro presentazione dei soli documenti finanziari (cambiali, pagherò, cambiali tratte, ricevute, ecc.). E’ conosciuta con il termine inglese clean collection. FUNZIONE Questa forma di pagamento è utilizzata nei pagamenti con scadenza sia a breve termine, che nel medio/lungo termine. La sua funzione è quella di ricordare al compratore la data esatta in cui matura il pagamento o di raccogliere la sua firma apposta nella cambiale pagherò o sulla tratta con la quale si impegna a pagare ad una certa data di scadenza concordata contrattualmente. CARATTERISTICHE • L’incasso dei soli documenti finanziari generalmente implica la concessione di una dilazione di pagamento rispetto alla data di consegna della fornitura; • la sottoscrizione di una “Distinta di presentazione” del documento finanziario con le istruzioni da parte dell’ordinante (di inviarle lo stesso per l’incasso); • la distinta di cui sopra dovrà contenere i dati esatti del debitore, la scadenza e la banca d’appoggio a cui inoltrare il documento finanziario. TIPOLOGIE DI INCASSO • Il pagherò cambiario o cambiale pagherò che contiene la promessa fatta dal debitore (emittente/traente) di pagare una somma di denaro ad una data stabilita, all’ordine di un beneficiario. In ambito internazionale è conosciuto con il termine di promissory note; 41 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • la cambiale tratta che contiene l’ordine del creditore/traente rivolto al debitore/trattario (con previsione o meno di accettazione) di pagare una somma di denaro, ad una certa scadenza, all’ordine del beneficiario. In campo internazionale è conosciuta con il termine bill of exchange; • la ricevuta bancaria diffusa, soprattutto, in Italia, rappresenta un avviso dato al debitore che è in scadenza il pagamento di una fattura per un certo importo da eseguire a favore del venditore. In inglese receipt. DISPOSIZIONE DI INCASSO La lettera di trasmissione dei documenti per l’incasso viene emessa direttamente dalla banca (banca trasmittente), su istruzioni del cliente/ordinante, cedente i documenti finanziari (cambiali pagherò, cambiali tratte, ricevute, assegni, altro) e indirizzata direttamente alla banca chiamata a curarne l’incasso e a presentarli al debitore (trassato) per il pagamento alla scadenza. DATI CONTENUTI Sono gli stessi indicati per l’incasso documentario in quanto le banche tendono a predisporre dei moduli uniformi che possono essere utilizzati sia per l’invio di documenti commerciali e finanziari insieme o per l’invio dei soli documenti finanziari (incasso semplice). In tal caso sul modulo di trasmissione saranno indicati, nella casella “Documenti”, soltanto i documenti finanziari inviati. PUNTI DI ATTENZIONE • Valutare attentamente il livello di affidabilità e di solvibilità del proprio cliente; • conoscere preventivamente il regime giuridico al quale è assoggettata la cambiale nel paese dell’importatore e il grado di garanzia che questa offre, prima di concedere dilazioni di pagamento, facendosi accettare delle cambiali tratte dalla propria clientela o facendosi firmare dei pagherò cambiari; • utilizzare i moduli uniformi, in uso in ambito internazionale, di bill of ex- 42 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo change per le cambiali tratte o di promissory note nel caso di pagherò cambiari. Tali moduli possono essere richiesti alle banche che dispongano di un servizio estero attrezzato e/o alle società di Forfaiting; • ricordarsi che il rischio di mancato pagamento della cambiale, della tratta o della ricevuta, è a carico del creditore che non ha la certezza che l’invio per l’incasso abbia un esito positivo, salvo i casi in cui si sia provveduto a farsi apporre un “avallo” o a farsi rilasciare una “garanzia bancaria” da primarie banche di paesi non a rischio. RIFERIMENTI NORMATIVI • Rd 14 dicembre 1933, n. 1669 (Gu 19 dicembre 1933, n. 292) – Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; • Rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (Gu 29 dicembre 1933, n. 300) – Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; • Legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Gu 22 marzo 1955, n. 66) – Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari; • Legge 12 giugno 1973, n. 349 (Gu 30 giugno 1973, n. 165) – Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari; • Dpr 3 giugno 1975, n. 290 (Gu 12 luglio 1975, n. 184) – Regolamento di attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari; • le Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio Internazionale pubbl. n. 522 revisione del 1995, entrate in vigore il 1° gennaio del 1996; • Codice Civile, Libro IV delle obbligazioni, titolo V, “dei titoli di credito”, dall’art. 1992 e seguenti. 43 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.6 IL PAGHERÒ CAMBIARIO INTERNAZIONALE (Promissory Note) CHE COS’È E’ uno strumento di pagamento contenente la promessa incondizionata fatta dal debitore (emittente/traente) di pagare una determinata somma di denaro, ad una data stabilita, all’ordine di un beneficiario. In ambito internazionale è conosciuto con il termine di promissory note, che rappresenta la promessa, apposta in forma scritta, con cui il debitore si impegna, nei confronti di un operatore estero, ad effettuare il pagamento. FUNZIONE Il pagherò cambiario internazionale ha assunto un’enorme rilevanza negli scambi internazionali fin dal tardo medioevo, quando i mercanti veneziani e toscani cominciarono a farne uso per non portare con se oro e denaro contante necessari per pagare gli acquisti da paesi lontani (Asia e Africa). Ha assunto, pertanto, fin da tempi lontani, la funzione di sostituto della moneta nel regolamento di operazioni commerciali con scadenza non solo nel breve, ma anche nel medio/lungo termine, permettendo, così, di dilazionare il pagamento della fornitura di beni generalmente strumentali e/o di impianti. Per facilitare la circolazione e l’uso, in ambito internazionale, sono stati predisposti degli stampati uniformi di promissory note in lingua inglese e francese. CARATTERISTICHE • E’ un titolo di credito all’ordine, che incorpora il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita; • è trasferibile mediante girata, permettendo, così, la cessione del credito incorporato nel titolo e lo smobilizzo dello stesso, cioè di scontarlo prima della scadenza; • è un titolo astratto, (almeno per i paesi che hanno disciplinato la ma- teria in conformità alle Convenzioni di Ginevra degli anni trenta), poiché ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l’ha originato, prescindendo, così, da qualsiasi controversia riguardante il rapporto giuridico sottostante; • è un titolo autonomo (per i paesi che hanno disciplinato la materia in conformità alle Convenzioni di Ginevra degli anni trenta), poiché è indipendente dal contratto da cui trae origine; 44 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • è formale, in quanto deve contenere determinati requisiti considerati essenziali dalla Convenzione di Ginevra (l’espressa denominazione di “pagherò cambiario”, della data e del luogo di emissione, l’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione di chi deve pagare, l’indicazione della data e del luogo di pagamento, l’indicazione del prenditore a cui effettuare il pagamento, la firma del traente); • il pagamento effettivo deve avvenire esclusivamente nella moneta con cui è espresso il titolo; • il debito si considera estinto solo pagando l’importo facciale del titolo senza, quindi, deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future; • il titolo deve essere domiciliato per il pagamento presso la banca prescelta dal debitore. CHI LA EMETTE La cambiale pagherò (promissory note) viene emessa dal debitore che appone la propria firma di traenza sul documento promettendo al creditore di pagare l’importo (espresso sia in cifre che in lettere) ad una certa data di scadenza all’ordine di un beneficiario. DATI CONTENUTI • La denominazione di promissory note; • il luogo e la data di emissione; • la data di scadenza; • la moneta e l’importo in cifre; • il nome del beneficiario; • la moneta e l’importo in lettere; • il domicilio di pagamento; • il timbro e la firma dell’emittente/debitore; • l’indirizzo completo dell’emittente/debitore; 45 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • l’attestazione bancaria di validità autenticata dalla firma del debitore; • il timbro e la firma della banca estera che eventualmente avalla il pagherò. PUNTI DI ATTENZIONE • Conoscere preventivamente la disciplina giuridica che regola la materia cambiaria nel paese dell’importatore; • occorre verificare, in particolare, se il titolo è disciplinato conformemente o meno alle Convenzioni di Ginevra degli anni Trenta, i cui paesi aderenti considerano i pagherò cambiari titoli di credito all’ordine, caratterizzati dal formalismo, dall’autonomia e dall’astrattezza, mentre i paesi che non vi hanno aderito (quali Gran Bretagna e Stati Uniti) applicano una disciplina giuridica che è notevolmente diversa dal sistema delle Convenzioni di Ginevra ed è fondata su principi di notevole libertà di forma ed elasticità; • a differenza della cambiale tratta internazionale, dove è necessario che il debitore apponga la firma di accettazione sulla tratta, nel pagherò cambiario è il debitore che rilascia il titolo, firmandolo per traenza, per cui sullo stesso sarà già presente la sua firma; • verificare, se è previsto il protesto in caso di mancato pagamento e, nel caso tale procedura sia attivabile, quale il suo significato e quali le implicazioni per il debitore e per il compratore; • verificare, in caso di mancato pagamento, quali sono le procedure per esercitare un’eventuale azione di regresso nei confronti del debitore e per tentare un recupero del credito; • è opportuno impiegare i moduli uniformi della promissory note, al fine di facilitarne la circolazione e lo smobilizzo presso le società di forfaiting internazionali ed evitare di dover apporre sul modulo cambiario tutte quelle correzioni che fanno perdere le caratteristiche di esigibilità del titolo stesso; • ricordarsi di assoggettare la promissory note all’imposta di bollo secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Nel nostro paese la mancanza del requisito della regolarità del bollo priva il pagherò della qualità di titolo “esecutivo”; • non dimenticare che con la Legge n. 235 del 18/08/2000 sul titolo devono 46 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo essere riportati i dati identificativi del debitore: nome (e cognome), luogo e data di nascita (se persona fisica), codice fiscale; • non trascurare mai il rischio di mancato pagamento del pagherò cambiario, nel caso in cui il debitore di una paese occidentale non sia un soggetto affidabile e solvibile e/o, nel caso in cui il paese, in cui risiede il debitore, sia considerato un paese a rischio. In assenza di tali requisiti è opportuno prevedere che la cambiale pagherò sia avallata da banca di primaria importanza di un paese non a rischio o, in alternativa, sia rilasciata apposita lettera di garanzia separata. RIFERIMENTI NORMATIVI • Rd 14 dicembre 1933, n. 1669 (Gu 19 dicembre 1933, n. 292) – Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; • Rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (Gu 29 dicembre 1933, n. 300) – Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; • Legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Gu 22 marzo 1955, n. 66) – Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari; • Legge 12 giugno 1973, n. 349 (Gu 30 giugno 1973, n. 165) – Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari; • di attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari; • le Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio Internazionale pubbl. n. 522 revisione del 1995, entrate in vigore il 1° gennaio del 1996; • Codice Civile, Libro IV delle obbligazioni, titolo V, “dei titoli di credito”, dall’art. 1992 e seguenti; • la disciplina internazionale della cambiale che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1930, per i paesi che vi hanno aderito e il sistema angloamericano con il Bill of Exchange Act del 1882 e l’”Uniform Commercial Code” (UCC). 47 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.7 LA CAMBIALE TRATTA INTERNAZIONALE (bill of exchange) CHE COS’È E’ uno strumento di pagamento contenente l’ordine incondizionato che il creditore (traente) dà al debitore (trattario) di pagare una somma determinata di denaro, ad una certa scadenza, all’ordine del beneficiario. In campo internazionale il titolo è conosciuto con il termine di bill of exchange che rappresenta, quindi, un ordine scritto spiccato nei confronti di un operatore straniero e sottoscritto dal creditore traente. FUNZIONE La cambiale tratta internazionale, come il pagherò cambiario, ha assunto un’enorme rilevanza negli scambi internazionali fin dal tardo medioevo, quando i mercanti veneziani e toscani cominciarono a farne uso per non portare con se oro e denaro contante necessari per pagare gli acquisti da paesi lontani (Asia e Africa). Ha assunto, pertanto, fin da tempi lontani, la funzione di sostituto della moneta nel regolamento di operazioni commerciali con scadenza non solo nel breve, ma anche nel medio/lungo termine, permettendo, così, di dilazionare il pagamento della fornitura di beni (generalmente) strumentali e/o di impianti. Per facilitare la circolazione e l’uso, sono stati predisposti in ambito internazionale gli stampati uniformi di bill of exchange in lingua inglese e francese. CARATTERISTICHE • E’ un titolo di credito all’ordine, che incorpora il diritto del legittimo possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita; • è trasferibile mediante girata, permettendo, così, la cessione del credito incorporato nel titolo e lo smobilizzo dello stesso, cioè di scontarlo prima della scadenza; • è un titolo astratto, (almeno per i paesi che hanno disciplinato la materia in conformità alle Convenzioni di Ginevra degli anni 30), poiché ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l’ha originato, prescindendo, così, da qualsiasi controversia riguardante il rapporto giuridico sottostante; 48 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • è un titolo autonomo (per i paesi che hanno disciplinato la materia in conformità alle Convenzioni di Ginevra degli anni trenta), poiché è indipendente dal contratto da cui trae origine; • è formale, in quanto deve contenere determinati requisiti considerati essenziali dalla Convenzione di Ginevra (l’espressa denominazione di “cambiale tratta”, della data e del luogo di emissione, l’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione di chi deve pagare, l’indicazione della data e del luogo di pagamento, l’indicazione del prenditore a cui effettuare il pagamento, la firma del traente). Vale per ciò che è indicato; • il pagamento effettivo deve avvenire esclusivamente nella moneta con cui è espresso il titolo; • il debito si considera estinto solo pagando l’importo facciale del titolo senza, quindi, deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future; • il titolo deve essere domiciliato per il pagamento presso la banca prescelta dal debitore. CHI LA EMETTE La cambiale tratta (bill of exchange), viene emessa dal creditore che appone la propria firma di traenza sul documento dando ordine al debitore di pagare l’importo (espresso in cifre ed in lettere) ad una certa data di scadenza all’ordine di un beneficiario. Il debitore che accetta l’ordine di pagamento apporrà la firma di accettazione. In tal caso avremo la accepted bill of exchange, nel caso contrario avremo semplicemente la bill of exchange. DATI CONTENUTI • La denominazione di bill of exchange; • il luogo e la data di emissione; • la data di scadenza; • la moneta e l’importo in cifre; 49 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • il nome del beneficiario; • la moneta e l’importo in lettere; • il domicilio di pagamento; • il timbro e la firma del traente; • il trassato, cioè il debitore a carico del quale la tratta è spiccata; • l’indirizzo completo del trassato; • il timbro e la firma di accettazione del trassato; • l’attestazione bancaria di validità autenticata dalla firma del debitore; • il nome del trassato con timbro e firma della banca che eventualmente avalla la cambiale tratta. PUNTI DI ATTENZIONE • Conoscere preventivamente la disciplina giuridica che regola la materia cambiaria nel paese dell’importatore; • occorre verificare, in particolare, se il titolo è disciplinato conformemente o meno alle Convenzioni di Ginevra degli anni Trenta. I paesi che hanno vi hanno aderito considerano le cambiali internazionali titoli di credito all’ordine, caratterizzati dal formalismo, dall’autonomia e dall’astrattezza, mentre i paesi che non vi hanno aderito (tra i quali Gran Bretagna e Stati Uniti) applicano una disciplina giuridica che è notevolmente diversa dal sistema delle Convenzioni di Ginevra ed è fondata su principi di notevole libertà di forma ed elasticità; • essere consapevoli che l’ordine di pagare contenuto nella cambiale tratta non comporta l’obbligo del debitore di pagare al beneficiario, pertanto, affinché tale obbligo sia assunto dal debitore, è necessario che egli accetti la tratta, apponendo la sua firma sulla stessa; • verificare, se è previsto il protesto in caso di mancato pagamento, se tale procedura è attivabile, quale il suo significato e quali le implicazioni che comporta per il debitore e per il creditore; 50 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • verificare in caso di mancato pagamento, quali sono le procedure per esercitare un’eventuale azione di regresso nei confronti del debitore e per tentare un recupero del credito; • è opportuno impiegare i moduli uniformi della bill of exchange ela- borati in ambito Internazionale, al fine di facilitarne la circolazione e lo smobilizzo presso le società di forfaiting internazionali ed evitare di dover apporre sul modulo cambiario tutte quelle correzioni che fanno perdere le caratteristiche di esigibilità del titolo stesso; • ricordarsi di assoggettare la bill of exchange all’imposta di bollo secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore. In Italia la mancanza del requisito della regolarità del bollo priva la cambiale della qualità di titolo “esecutivo”; • non dimenticare che con la Legge n. 235 del 18/08/2000 sul titolo devono essere riportati i dati identificativi del debitore: nome (e cognome), luogo e data di nascita (se persona fisica), codice fiscale; • non trascurare mai il rischio di mancato pagamento della cambiale tratta, nel caso in cui il debitore di una paese occidentale non sia un soggetto affidabile e solvibile e/o nel caso in cui il paese in cui risiede il debitore sia considerato un paese a rischio. In assenza di tali requisiti è opportuno che la cambiale tratta accettata dal debitore sia avallata da banca di primaria importanza di un paese non a rischio o, in alternativa, sia rilasciata apposita lettera di garanzia separata. RIFERIMENTI NORMATIVI • Rd 14 dicembre 1933, n. 1669 (Gu 19 dicembre 1933, n. 292) – Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario; • Rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (Gu 29 dicembre 1933, n. 300) – Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; • Legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Gu 22 marzo 1955, n. 66) – Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari; • Legge 12 giugno 1973, n. 349 (Gu 30 giugno 1973, n. 165) – Modificazioni 51 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari; • Dpr 3 giugno 1975, n. 290 (Gu 12 luglio 1975, n. 184) – Regolamento di attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari; • le Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio Internazionale pubbl. n. 522 revisione del 1995, entrate in vigore il 1° gennaio del 1996; • Codice Civile, Libro IV delle obbligazioni, titolo V, “dei titoli di credito”, dall’art. 1992 e seguenti; • la disciplina internazionale della cambiale che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1930, per i paesi che vi hanno aderito e il sistema angloamericano con il Bill of Exchange Act del 1882 (Regno Unito) e l’”Uniform Commercial Code” (U.C.C. – negli USA). 52 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.8 LA LETTRE DE CHANGE RELEVÉ (LCR) (Francia) CHE COS’È La Lettre de change relevè consiste nell’incasso elettronico di effetti cambiari e/o di ricevute bancarie tramite una rete telematica istituita dalla Banque de France che ne consente la smaterializzazione e la loro sostituzione con messaggi elettronici. FUNZIONE Questo strumento di incasso elettronico è stato creato in Francia per soddisfare le esigenze di velocità e di sicurezza poste dagli operatori e si basa sulla emissione di messaggi elettronici che possono essere accettati o meno dal compratore e che permettono un’accelerazione dell’operatività bancaria tramite la stanza di compensazione. CARATTERISTICHE • Il sistema di incasso elettronico francese è del tutto simile al sistema italiano RI.BA., incasso elettronico delle Ricevute Bancarie, differenziandosi, però, nelle tipologie di incassi. Quello italiano prevede l’incasso di una semplice ricevuta bancaria, mentre quello francese può riguardare una ricevuta bancaria o una cambiale tratta non accettata o accettata o una cambiale pagherò (in tal caso viene denominata Billette all’Ordre Relevè – BOR); • la LCR dovrà riportare tutti gli estremi inerenti la fattura emessa, l’impor- to, la scadenza di pagamento, la domiciliazione bancaria, il RIB (Relevé d’Identité Bancaire), che è il codice identificativo della banca francese d’appoggio, dello sportello che detiene il conto corrente, del numero di conto per l’addebito e la chiave di controllo; • gli importi devono necessariamente essere pagabili presso banche francesi ed espressi in euro; • la possibilità di “smaterializzare” gli effetti cartacei, e/o le ricevute bancarie, con conseguente eliminazione degli inconvenienti/rischi (smarrimento, 53 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo ritardata consegna, ecc.) legati agli stessi e dell’imposta di bollo; • la banca italiana invia i dati ad una banca francese intermediaria convenzionata che li immette nel circuito francese di incasso elettronico; • la banca francese, una decina di giorni prima della scadenza, inserisce questi dati nel sistema che, transitando dalla Banque De France, raggiungono la banca del debitore (individuata dal codice RIB); • se viene richiesta l’accettazione, la banca francese stamperà una LCR cartacea e la invierà al debitore, chiedendone la restituzione munita di accettazione; • alla scadenza: la banca francese domiciliataria in automatico addebita il conto del debitore, trasmettendogli un estratto (relevé) delle operazioni passate in giornata e accredita la banca francese intermediaria; • il termine ultimo per la richiesta di eventuali modifiche (richiami, proroghe della scadenza o altro), dovrà essere comunicato alla banca italiana dieci giorni prima della scadenza; • l’importo a favore del creditore sarà sempre pagato “salvo buon fine” (sbf); • l’accredito sbf diventa definitivo trascorsi un numero di giorni lavorativi dalla data della scadenza sulla base della convenzione tra banca italiana e banca francese che, generalmente, sono di circa 10 giorni salvo notifica dell’eventuale insoluto; • nel caso di incasso accettato dal debitore francese e successivamente non onorato, la Banque de France segnala l’insoluto in un bollettino pubblicato giornalmente, avente lo scopo di pubblicizzare il mancato pagamento che determina quella che in Francia viene chiamata Interdition bancaire. CHI LA EMETTE La Lettre de change relevé viene emessa dal creditore che firma la richiesta, indirizzata alla propria banca, di immissione nel circuito di incasso elettronico presente in Francia. La banca italiana, ricevuta la richiesta, provvederà, per conto del presentatore ad inoltrare ad una banca francese convenzionata tutti i dati per l’emissione nel sistema elettronico domestico. 54 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo DATI CONTENUTI • L’indicazione completa del presentatore (il venditore italiano); • il codice operatore estero (il debitore francese); • il tipo di incasso ad esempio: per accettazione e successivo incasso alla scadenza; • la data della fattura, il numero, l’importo e la data di scadenza; • il codice SIREN della banca francese e la denominazione della banca francese; • il nome e l’indirizzo completo del debitore francese; • il codice banca francese, il codice sportello e il numero di conto; • la data della rimessa per l’incasso elettronico, l’importo totale della rimessa, il numero di incassi e la firma del presentatore. PUNTI DI ATTENZIONE • Il venditore italiano dovrà accordarsi preventivamente con il compratore francese per un pagamento dilazionato a mezzo LCR, definendo se la stessa dovrà essere accettata o meno; • è’ opportuno prevedere che vi sia l’accettazione della LCR da parte del compratore. La segnalazione nel bollettino degli insoluti gestito dalla Banque de France rappresenta, infatti, un deterrente per il non pagamento; • è necessario che il cliente italiano, preventivamente, dia mandato alla banca francese di emettere e far firmare per traenza gli effetti che verranno materialmente presentati al trassato per l’accettazione; • in alternativa a quanto sopra, ricevuta la fornitura, il compratore invierà al venditore la LCR, da lui accettata, riportante tutti gli estremi già sopraindicati, riguardanti la fornitura in questione; • tener ben presente che è prassi normale, in Francia, soprattutto per le ditte di importanza rilevante, utilizzare questa procedura solo per gli effetti già accettati; 55 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • il debitore francese ha la possibilità, trovando non conforme l’addebito, di farselo stornare (in genere entro i 2/3 giorni dalla scadenza); • la banca francese intermediaria può avvalersi dell’accredito “sbf”, stornando l’importo accreditato entro un numero di giorni preventivamente concordato, a decorrere, dalla data di scadenza, a seconda di quanto definito nella convenzione tra banca italiana e banca francese; • la banca italiana, in genere, conviene con il proprio cliente/cedente l’irre- vocabilità dell’accredito effettuato “sbf” dopo 9/10 giorni dalla scadenza. Senza nessuna comunicazione, dopo tale termine, l’accredito diviene definitivo; • non dimenticare che nel caso di effetti non accettati dal compratore francese, il rischio di mancato pagamento da parte dello stesso è più accentuato venendo a mancare il deterrente dell’interdition bancarie; • la presentazione alla banca italiana dei dati relativi alla LCR deve avvenire entro il termine ultimo che varia dai 10/15 giorni prima della scadenza, nel caso di effetti non accettati, ai 40/45 giorni di calendario prima della scadenza nel caso, invece, di incassi da presentare per l’accettazione e il successivo pagamento. RIFERIMENTI NORMATIVI • Il Decreto - legge del 30 ottobre 1935, più volte modificato, soprattutto per tentare di risolvere il problema degli assegni a vuoto; • la Legge del 30 dicembre 1991, n. 91 - 1382, completata dai decreti legge n. 92 - 456 del 22 maggio e n. 92 - 457 del 26 maggio 1992 entrata in vigore il 1° giugno 1992; • La Francia ha aderito alla seconda Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 sui conflitti di legge in materia di assegni, attraverso un decreto pubblicato il 21 ottobre 1936. Questa convenzione si applica anche se la legislazione di uno Stato non firmatario è rimessa in causa. 56 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.9 L’INCASO ELECTRONICO DE EFECTO (IEF) (Spagna) CHE COS’È Conosciuto anche con il nome di Recibos, l’incaso electronico de efecto, in sigla IEF, è un sistema analogo a quello appena visto della LCR, che consente in Spagna la smaterializzazione degli effetti cartacei e la loro sostituzione con messaggi elettronici. FUNZIONE Questo strumento di incasso elettronico è stato creato in Spagna per soddisfare le esigenze di velocità e di sicurezza poste dagli operatori. E’ rivolto a coloro che esportano verso la Spagna, in particolar modo a quelli che incassano a mezzo tratte o ricevute bancarie. CARATTERISTICHE • Il sistema di incasso electronico spagnolo è del tutto simile al sistema francese LCR - Lettre de change relevé, differenziandosi però nei tipi di incasso che non prevedono (contrariamente a quanto accade in Francia) l’accettazione delle cambiali tratte né la presentazione delle cambiali pagherò; • gli importi devono essere pagabili presso banche spagnole ed espressi in euro; • la possibilità di “smaterializzare” gli effetti cartacei e le ricevute bancarie con conseguente eliminazione degli inconvenienti/rischi di smarrimento, ritardata consegna, ecc.; • l’IEF, per essere utilizzato, necessita che il cliente, una volta sottoscritta la convenzione, debba comunicare alla banca i dati relativi all’operazione oggetto dell’incasso, contenenti gli estremi della fattura, la data di scadenza e le coordinate bancarie del cliente, il numero di conto corrente, il numero della banca d’appoggio; • una riduzione dei tempi di incasso e la rapida comunicazione di un eventuale insoluto; 57 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • l’eliminazione della bollatura degli effetti non venendo emessi gli effetti cartacei; • la banca italiana invia i dati ad una banca spagnola intermediaria convenzionata che li immette nel circuito spagnolo di incasso elettronico; • la banca spagnola, una decina di giorni prima della scadenza, inserisce questi dati nel sistema. I dati così inseriti raggiungono la banca del debitore (individuata dal codice RIB) che invia normale avviso di scadenza al debitore; • alla scadenza: la banca spagnola domiciliataria in automatico addebita il conto del debitore, trasmettendogli un estratto delle operazioni passate in giornata e accredita la banca spagnola intermediaria; • la banca spagnola intermediaria accredita la banca italiana salvo buon fine (sbf), a seconda degli accordi senza alcun messaggio effettivo di accredito (nella convenzione che regola i reciproci obblighi si prevede in merito un automatismo d’accredito/raccolta della relativa scrittura con valuta da 1 a 4 gg. fissi/lavorativi). CHI LA EMETTE L’incaso elecrtonico de efecto viene emesso dal creditore che firma la richiesta, indirizzata alla propria banca, di immissione nel circuito di incasso elettronico presente in Spagna. La banca italiana provvederà, così, per conto del presentatore ad inoltrare ad una banca spagnola convenzionata tutti i dati per l’immissione nel circuito elettronico di incasso. DATI CONTENUTI • L’indicazione completa del presentatore (il venditore italiano); • il codice operatore estero; • il tipo di incasso: cambiale tratta (effetto), non accettata; • la data della fattura, il numero, l’importo e la data di scadenza; • il codice della banca spagnola, il codice dello sportello, il codice e il numero del conto; 58 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • il nome e l’indirizzo completo del debitore spagnolo; • la denominazione della banca spagnola del debitore; • la data della rimessa per l’incasso elettronico, l’importo totale della rimessa, il numero di incassi e la firma del presentatore. PUNTI DI ATTENZIONE • Il venditore italiano ed il compratore spagnolo dovranno accordarsi per un pagamento dilazionato a mezzo Recibos (Incaso electronico de efecto); • ricordarsi di richiedere al proprio cliente spagnolo di fornirgli tutti i dati per la procedura elettronica di incasso (senza quindi dover emettere la cambiale tratta); • tener ben presente che per utilizzare la procedura dell’incasso elettronico spagnolo, il venditore dovrà comunicare tramite la propria banca, alla banca spagnola, almeno 30 giorni prima della scadenza, i dati relativi all’operazione oggetto dell’incasso; • considerare che, differentemente dalla LCR, non è possibile chiedere alla banca spagnola l’accettazione e il protesto, quindi la Recibos non può rappresentare quel deterrente per il non pagamento che, invece, rappresenta la LCR accettata; • la banca italiana accredita “sbf” il conto del creditore con la valuta differita di pochi giorni; • il debitore spagnolo ha la possibilità, trovando non conforme l’addebito, di farselo stornare (in genere entro i 2/3 giorni dalla scadenza); • la banca spagnola intermediaria può avvalersi dell’accredito “sbf”, stornando l’importo accreditato entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell’effetto elettronico; • la banca italiana, in genere, conviene con il proprio cedente l’irrevocabilità dell’accredito effettuato “sbf” dopo 9/10 giorni dalla scadenza. Senza nessuna comunicazione, dopo tale termine, l’accredito diviene definitivo. 59 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo RIFERIMENTI NORMATIVI • La Legge Cambiaria e dell’Assegno n. 19 del 16 luglio 1985 (Ley Cambiaria y del Cheque), agli articoli 106 e seguenti; • la legge 26/1988 del 29 luglio sulla Disciplina e l’Intervento degli Istituti di Credito, che riguarda le attività di quest’ultimi come soggetti finanziari, di intervento e controllo, integrata dalle circolari del Banco de Espana sugli stessi aspetti pubblico amministrativi; • le norme che regolano i contratti bancari, contenute nel Codice Civile (Codigo Civil) del 1888 e nel Codice Commerciale (Codigo de Comercio) del 1885; • la legge 7/1998 del 13 aprile sulle Condizioni Generali di Contrattazione (Condiciones Generales de la Contratacion) che regola i contratti di adesione caratteristici della contrattazione bancaria. 60 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.10 IL LASTSCHRIFTEN (Germania, Austria) CHE COS’È Il “Lastschrift” è una modalità di incasso dei crediti vantati nei confronti dei clienti tedeschi e/o austriaci che si fonda su un accordo preventivo concluso fra l’esportatore italiano e il suo cliente abituale in Germania e/o in Austria, affinché il pagamento delle fatture sia eseguito mediante presentazione per l’incasso, tramite banca, di note di addebito (Lastschriften). Una particolarità di questo sistema consiste nel fatto che le banche tedesche ed austriache accettano l’incasso a scadenza matura: il Banklastschriften è paragonabile all’incasso elettronico di un assegno (che è privo di scadenza) e, quindi, il pagamento è a vista. FUNZIONE Questo strumento di incasso elettronico è stato creato in Germania e in Austria ed è applicabile a tutti i crediti a fronte dei quali non sia prevista la presentazione di documenti specifici, quali cambiali o altro, ma la semplice presentazione per l’incasso tramite banca di note di addebito (Bank Lastschriften). Tale procedura trova impiego nei casi di rapporti commerciali consolidati e continuativi, soprattutto se il rapporto con il compratore si configura in un accordo di distribuzione, poiché al creditore è data la possibilità di assumere l’iniziativa per l’addebito sul conto corrente del debitore. Viene adottato quale strumento per un incasso veloce ed immediato delle fatture emesse a carico dei debitori tedeschi o austriaci analogamente a quanto avviene con il RID (Rapporti Interbancari Diretti) in uso in Italia. CARATTERISTICHE • Il lastschriften o nota di addebito bancaria, è rappresentato da un modulo codificato dalla normativa bancaria tedesca ed austriaca, contenente gli estremi necessari per l’identificazione dell’operazione sottostante (nome e domicilio del debitore, codice banca del debitore, importo e dettagli del pagamento); 61 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • il funzionamento è analogo a quello del RID in uso in Italia; • la banca italiana invia i dati ad una banca tedesca intermediaria convenzionata che li immette nel circuito tedesco o austriaco; • la banca tedesca corrispondente inoltra la lastschrift alla banca domici- liataria (con cui il debitore intrattiene il rapporto di conto) che addebita il conto corrente del proprio cliente previa verifica dell’autorizzazione sottostante e accredita la banca tedesca intermediaria; • la banca tedesca intermediaria accredita a sua volta la banca italiana “sbf” (salvo buon fine); • la banca italiana accredita “sbf” il conto del creditore con la valuta differita di pochi giorni; • in caso di insoluto la banca domiciliataria lo comunica tempestivamente alla banca tedesca intermediaria, che a sua volta lo comunica alla banca italiana; • con il lastschriften, il creditore (esportatore italiano) può procedere all’incasso dei crediti con la semplice richiesta alla banca del debitore e l’autorizzazione preventiva del debitore stesso a far addebitare l’importo della transazione sul suo conto corrente; • l’importatore tedesco o austriaco, una volta accettata questa forma di pagamento, potrà optare tra due soluzioni alternative: - autorizzare, per iscritto, in modo permanente, la propria banca ad addebitare d’iniziativa il suo conto corrente per l’importo delle note di addebito (è la modalità più utilizzata); - autorizzare, per iscritto, il fornitore italiano a far addebitare il conto corrente alla scadenza per l’ammontare delle note; • permette l’accelerazione e il rispetto dei tempi di incasso; • l’assenza di costo per bolli; • consente, soprattutto al compratore, minori incombenze amministrative collegate alla gestione dei crediti; 62 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • permette una migliore gestione della tesoreria, legata alla possibilità di scadenzare esattamente i flussi di entrata; • offre la possibilità di maggior accesso ad anticipazioni “sbf” da parte del sistema creditizio. PUNTI DI ATTENZIONE • Il presupposto per l’attivazione del servizio è l’esistenza di un accordo scritto fra creditore e debitore. Il creditore deve essere in possesso di tale accordo; • le lastschriften sono pagabili a vista e il modulo di lastschriften deve essere presentato solo quando il credito relativo è maturato; • le lastschriften ritornate insolute non possono essere ripresentate per l’incasso; • è opportuno ottenere dall’importatore tedesco o austriaco l’assenso ad autorizzare in modo permanente la propria banca all’addebito, in modo da circoscrivere il rischio di non pagamento ai soli casi di mancanza di fondi o di ricezione della nota di addebito incompleta; • evitare di accettare la seconda modalità, perché, a differenza di quella sopra esposta, il debitore può contestare l’addebito entro sei settimane ed ottenere lo storno dell’importo; • l’accredito, con questo strumento di pagamento, viene effettuato al presentatore “sbf”, in quanto il debitore mantiene il diritto di far stornare l’addebito ricevuto entro due giorni dalla registrazione dell’addebito presso la sua banca (con la prima modalità) oppure entro sei settimane (con la seconda modalità). 63 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.11 IL CREDITO DOCUMENTARIO CHE COS’È Il credito documentario consiste in un impegno inderogabile assunto da una banca, su ordine dell’acquirente, ad effettuare una certa prestazione a favore del venditore/beneficiario contro presentazione, entro una scadenza (data di validità) dei documenti richiesti, conformi a quanto indicato nel credito stesso. FUNZIONE Il regolamento tramite credito documentario costituisce, in assoluto, la forma che tutela maggiormente entrambe le parti (venditore e compratore). Il venditore, infatti, se presenta i documenti richiesti dal credito secondo le modalità ed i tempi previsti, è sicuro di ricevere quanto dovuto. L’impegno alla prestazione (pagare, impegnarsi a pagare, accettare tratte e impegnarsi a pagarle alla scadenza), infatti, viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto ed autonomo e non è soggetto ad alcuna eccezione o azione da parte dell’ordinante. L’acquirente, dal canto suo, ha la certezza che la banca pagherà solo dopo aver verificato la correttezza dei documenti. È importante rimarcare il fatto che il credito documentario si basa esclusivamente su documenti e non su merci o altre prestazioni che costituiscono l’oggetto dell’operazione commerciale. CARATTERISTICHE • Autonomia: i crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi. • Astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l’ha originato, cioè dal contratto sottostante. • Formalismo: essendo una forma di pagamento la cui prestazione (pagamento, accettazione, negoziazione) è vincolata alla presentazione dei 64 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo documenti prescritti nel credito, le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito, a quanto stabilito dalle Norme internazionali in materia e dalla Prassi bancaria internazionale. • Impegno irrevocabile della banca emittente e/o della banca confermante, a condizione, però, che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente entro la data di validità del credito nel rispetto di tutti i termini e le condizioni del credito. NORME ED USI UNIFORMI (NUU 600) Questa forma di pagamento che, abbiamo visto, si basa su presentazione di documenti dei quali solo la banca ne deciderà la conformità e, quindi, in ultima analisi, se pagare o no, è la più usata nelle transazioni commerciali internazionali, soprattutto con quei Paesi dove il “rischio paese” è elevato. Proprio per la diffusione e l’importanza cha da sempre ha rappresentato e per favorire uniformità nella pratica, si è sentita a livello internazionale la necessità di avere delle norme che regolamentassero questa operazione. Si arrivò così, nel lontano 1933, ad un regolamento uniforme, elaborato dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), conosciuto con il nome “Regole di Vienna”, che venne poi denominato “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari”, che di seguito chiameremo NUU. Le Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari subiranno varie revisioni nel 1951, 1962, 1974, 1984 e 1993 per adattarle all’evoluzione delle tecniche di trasporto delle merci e per offrire una maggiore sicurezza alle parti che intervengono nell’operazione, fino a giungere all’ultima rivisitazione approvata nell’ottobre del 2006 ed entrata in vigore il 1° luglio 2007, contenuta nella pubblicazione n. 600, le NUU 600 (in inglese UCP 600). A integrazione dell’ultima versione delle NUU 600, sono state riportate le Norme ed usi uniformi relative alla presentazione elettronica dei documenti (le NUUe), in inglese (Electronic Uniform Customs and Practices (eUCP), versione 1.1, che considerano l’ipotesi di presentare tutta la documentazione in forma elettronica oppure la facoltà di scegliere quali documenti da presentare su supporto cartaceo e quali in forma elettronica. 65 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE UNIFORME (PBIU) La Prassi bancaria internazionale per l’esame dei documenti nell’ambito di un credito documentario, in sigla PBIU ed in inglese International Standard Banking for the examination of documents under documentary credits in sigla ISBP dalla camera di Commercio Internazionale (CCI) di Parigi nasce con lo scopo di fornire una risposta ai tanti dubbi circa la compilazione dei documenti da presentare ad utilizzo di un credito documentario. Il documento elaborato, raccolto per la prima volta nella pubblicazione n. 645, rivisitato nel luglio del 2007 e contenuto nella pubblicazione n. 681, rappresenta le norme di riferimento necessarie ad individuare un comportamento uniforme da parte delle banche, nell’applicazione della pubblicazione n. 500 prima e 600 dal 1° luglio 2007, dando, così, un contenuto concreto al concetto di “pressi bancaria internazionale” sancito nella precedente normativa n. 500 ed in quella attualmente in vigore (la n. 600). Le PBIU non rappresentano, pertanto, una revisione delle NUU, bensì i criteri, accertati a livello mondiale, per l’esame dei documenti, composto da articoli che stabiliscono e codificano quella prassi bancaria internazionale più sopra richiamata. ARTICOLAZIONE 1. Il compratore e il venditore, concluso il contratto di vendita, dovranno concordare tutti gli elementi che saranno oggetto dell’emissione del credito documentario; 2. il compratore/ordinante, in conformità agli accordi stipulati nel contratto di vendita, darà istruzioni alla propria banca di emettere il relativo credito documentario a favore del venditore/beneficiario; 3. la banca che riceve la richiesta, prima di dar seguito al mandato ricevuto, esaminerà l’operazione sotto l’aspetto fiduciario. Soltanto in presenza di apposite garanzie (precostituzione dei fondi) sarà disposta ad aprire il credito. L’accettazione di questo impegno da parte della banca è l’assunzione di una obbligazione autonoma rispetto a quella del compratore nei confronti del venditore; 4. a questo punto, la banca dell’ordinante (banca emittente) apre il credito 66 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo documentario a favore del venditore/beneficiario inviandolo via swift o per posta alla banca indicatagli dall’ordinante e che, normalmente, si trova nella località in cui risiede il venditore; 5. tale banca corrispondente (banca avvisante), ricevuto il testo dell’apertura di credito documentario, provvede a trasmetterlo al venditore dopo averne, comunque, esaminata l’autenticità (controllo firme e/o chiavi); 6. nel caso il credito lo richieda e sempre che sia disposta a farlo, la banca avvisante potrà confermare il credito documentario assumendosi anch’essa l’impegno irrevocabile ad eseguire la prestazione a favore del beneficiario; 7. al ricevimento del testo del credito il venditore/beneficiario controllerà: che il credito sia stato emesso secondo gli accordi presi con il compratore e se è in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni fissate nel credito; 8. se da tale controllo risulta che non è in grado di rispettare anche una sola condizione, o che la stessa non corrisponde a quanto pattuito, dovrà contattare immediatamente il compratore e chiedere di apportare una modifica al credito documentario; 9. se, invece, il credito documentario è stato emesso conforme al contratto di compravendita e se le condizioni in esso contenute possono essere rispettate, il venditore preparerà la merce e la spedirà al compratore; 10.a spedizione avvenuta, il venditore provvederà a riunire i documenti richiesti e a consegnarli alla banca indicata nel credito entro la data di validità del credito per il relativo utilizzo; 11.la banca che riceve i documenti, se risulta essere «designata» oppure se ha aggiunto la “conferma” al credito, avrà tempo CINQUE giorni lavorativi, successivi al giorno di ricevimento, per esaminarli ed accertare la loro conformità; 12.nel caso accetti i documenti, in quanto conformi ai termini e alle condizioni previste nel credito, potrà eseguire e/o impegnarsi ad eseguire (a seconda dei casi) la prestazione a favore del venditore/beneficiario; 67 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 13.banca, dopo aver eseguito - se del caso -la prestazione a favore del beneficiario, a seconda dei casi, invierà i documenti alla banca emittente; 14.la banca emittente avrà tempo anche lei CINQUE giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dei documenti per esaminarli e controllarne la conformità. Li consegnerà, quindi, all’ordinante addebitandogli l’importo a vista o a scadenza (a seconda dei casi); 15.il compratore con i documenti si recherà in dogana e potrà così sdoganare e ritirare la merce; 16.nel caso in cui i documenti esibiti dal beneficiario presentino delle irregolarità significative rispetto a quanto prescritto dal credito, la banca è tenuta a comunicare al beneficiario le irregolarità riscontrate e a chiedere autorizzazione all’invio dei documenti sotto riserva. FORMA • Credito non confermato, se l’ordinante vuole escludere la possibilità che la banca ricevente il credito documentario possa aggiungere il proprio impegno autonomo alla prestazione; • credito confermato, se, invece, l’ordinante intende offrire la possibilità alla banca ricevente di aggiungere, se lo riterrà, il proprio impegno autonomo ad eseguire la prestazione a favore del beneficiario; • credito trasferibile, quando viene attribuita la possibilità al beneficiario di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad uno o a più beneficiari, per l’intero importo o parzialmente; • credito non operativo, nel caso in cui l’efficacia del credito documentario emesso, sia subordinata alla presentazione di documenti, quali, ad esempio, una licenza e/o una autorizzazione oppure, soprattutto nell’impiantistica e/o nella meccanica, al rilascio da parte della banca del beneficiario di un performance bond. EMISSIONE Il credito documentario può essere emesso: • per pagamento di una somma, a vista o differita (se è prevista una dilazione); 68 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • per accettazione di cambiali tratte (draft) scadenti a vista o ad una certa data; • per negoziazione di cambiali tratte e/o documenti. PARTI INTERESSATE • L’ordinante (applicant) è l’acquirente che, concluso il contratto con il venditore, darà istruzioni alla propria banca circa l’emissione del credito documentario; • la banca emittente (issuing bank) è la banca che, su incarico dell’ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l’accettazione o la negoziazione; • la banca avvisante (advising bank) è la banca su cui viene appoggiata l’apertura del credito documentario e che, a sua volta, avvisa il beneficiario dell’emissione del credito, allegando copia dello stesso; • la banca designata (nominated bank) è la banca autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione secondo le modalità indicate dalla banca emittente. Di solito è la stessa banca avvisante; • la banca confermante (confirming bank) è la banca che, su richiesta della banca emittente, aggiunge il proprio impegno ad effettuare la prestazione; • il beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca, nel luogo prescritto e conformemente a quanto indicato, i documenti richiesti dal credito; • la banca rimborsante (reimbursement bank) è la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che ha effettuato la prestazione; • la banca trasferente (transferring bank) è la banca designata o una banca espressamente autorizzata dalla banca emittente che, su richiesta del primo beneficiario del credito documentario, emesso in forma trasferibile, trasferisce il credito originariamente emesso a favore di uno o più secondi beneficiari. 69 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo RICHIESTA DI EMISSIONE La richiesta di emissione di credito documentario dovrà indicare: • La data della richiesta indirizzata alla banca; • il mandato di aprire un credito documentario; - trasferibile se si intende offrire al beneficiario la possibilità di trasferire in tutto o in parte il credito documentario a favore di uno o più secondi beneficiari; - non confermato se l’impegno alla prestazione sarà solo della banca emittente; - confermato quando si intende offrire alla banca d’appoggio la possibilità di aggiungere il proprio impegno alla prestazione, autonomamente dall’impegno assunto dalla banca emittente; - non operativo quando si intende vincolare l’operatività (l’efficacia) del credito che sarà emesso al verificarsi di un qualche cosa che dovrà essere espressamente indicato. Ad es. la presentazione di un performance bond a favore dell’ordinante per l’importo stabilito. • l’ordinante: il compratore indicherà la ragione sociale dello stesso che, ovviamente, risulterà come ordinante del credito documentario emesso a favore del beneficiario estero. L’articolo 14 delle NUU 600 introduce una novità importantissima in tema di “indirizzi” del Beneficiario e dell’Ordinante di un Credito: “tutti gli elementi ad esso normalmente associati (numeri di fax, telefono, e-mail, ecc.) e gli indirizzi potranno differire nei vari documenti presentati, purché siano nello stesso Paese dell’indirizzo indicato nel Credito, mentre gli “altri elementi (tel. Fax ecc.)” non saranno considerati. Non potranno differire e, quindi, dovranno essere identici a quelli indicati nel Credito quando rappresentano il destinatario o il “notify party” in un documento di trasporto”; • la banca di appoggio: l’ordinante indicherà la banca a cui si dovrà notificare l’emissione del credito documentario. Di solito, come già visto, trattasi della banca indicatagli dal beneficiario; • la data e luogo di scadenza: sta ad indicare la data di scadenza dell’impegno assunto dalla banca (emittente e/o confermante). Data entro cui, 70 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo i documenti richiesti dal credito documentario, dovranno pervenire alla banca indicata nello stesso. E’ sempre successiva alla data di spedizione prevista. Il luogo sta ad indicare, invece, il paese oppure presso quale banca dovranno pervenire i documenti . Nel caso in cui il credito documentario sia emesso con la richiesta della conferma, il luogo di scadenza sarà, necessariamente, presso le casse della banca confermante; • il beneficiario: va indicata la ragione sociale e l’indirizzo, che devono essere indicati integralmente e correttamente dal soggetto a favore del quale il credito documentario verrà emesso; • l’importo: il compratore/ordinante dovrà indicare con precisione se trattasi: 1. di importo “massimo” cioè non oltre quello indicato oppure; 2. di importo “circa” se sono, cioè ammesse tolleranze pari al 10% in più o in meno dell’importo indicato. • la modalità di utilizzo: l’ordinante dovrà precisare, oltre al luogo di presentazione dei documenti, la modalità di utilizzo del credito, specificando se lo stesso debba intendersi per pagamento a vista o per pagamento differito, per accettazione di tratta scadente a vista o a una certa data o per negoziazione. Se il pagamento previsto è da effettuarsi a scadenze scaglionate nel tempo, occorrerà indicare che trattasi di “credito pagabile per il pagamento misto” indicando con precisione gli importi e le relative scadenze; • le spedizioni parziali e trasbordi: riguardano la possibilità di spedire la merce in più soluzioni e se sono ammessi scarichi e carichi della stessa da un mezzo di trasporto ad un altro della stessa specie; • l’assicurazione: a seconda del termine di resa della merce, occorrerà specificare se l’assicurazione sarà o meno coperta dall’ordinante; • l’imbarco/spedizione/presa in carico: è un aspetto molto importante perché sta ad indicare l’ultima data entro cui può essere effettuata la spedizione della merce da un luogo convenuto fino ad una certa destinazione finale, specificando se la stessa avverrà via mare, via aerea, via stradale, ferroviaria o con altre modalità. E’ strettamente connesso con la data di scadenza del credito, in quanto il credito avrà sempre una data di scadenza posteriore a quella di spedizione, salvo diversi accordi; 71 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • la descrizione merci: la merce va descritta in termini brevi e senza inserire eccessivi dettagli, al fine di evitare confusioni; • la resa della merce: la resa della merce sta ad indicare le condizioni di consegna della merce e, quindi, da chi saranno sostenute le spese di trasporto, assicurazione merce e di sdoganamento. Pertanto dovranno essere sempre precisate indicando anche la località e l’assoggettamento agli Incoterms 2000 della CCI; • i documenti richiesti: il compratore ordinante dovrà elencare esattamente i documenti di cui egli necessita, indicanti il tipo di documento ed il numero richiesto. Dovrà anche precisare se dovranno essere presentati in originale o in copia e da chi dovranno essere emessi. Nel caso in cui l’ordinante/compratore voglia ottenere la più ampia sicurezza che la merce fornita non sia di valore inferiore rispetto a quella ordinata, che non sia di qualità inferiore e che rispetti le caratteristiche tecniche e gli standard richiesti in contratto, addirittura che sia garantito il buon funzionamento del bene ordinato, può richiedere al fornitore la presentazione di certificati di analisi, di qualità o certificati rilasciati da enti specializzati (come ad esempio la Società Generale di Sorveglianza) o garanzie circa la buona esecuzione della fornitura rilasciate da primarie banche (performance bond); • istruzioni supplementari: in questo spazio va indicata qualsiasi condizione speciale non prevista nei punti indicati sopra ed in particolare le spese e le commissioni, indicando a carico di chi (beneficiario/ordinante) saranno da addebitare. Di solito gli accordi prevedono che le parti pagheranno ognuno le spese e le commissioni della propria banca; • la tariffa doganale: rappresenta il codice numerico armonizzato per identificare la merce oggetto del contratto e verificare se trattasi di merce a “dogana”, importabile (cioè liberamente), oppure se trattasi di merce soggetta a vincoli, licenze e autorizzazioni. In tale ultimo caso la banca emetterà il credito solo in presenza di copie di tali licenze e autorizzazioni; • la data di presentazione dei documenti: se non viene indicato nulla è di 21 giorni dalla data della spedizione, ma, comunque, entro i termini di scadenza del credito. Nel caso si voglia o sia necessario, ampliare o ridurre tale periodo di tempo, bisogna indicarlo. 72 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo PUNTI DI ATTENZIONE PER L’ESPORTATORE • Contattare la propria banca per conoscere in via preventiva se è possibile ottenere la conferma del credito e a quali condizioni. • Verificare con l’operatore di trasporto la modalità di trasporto per conoscere, sempre in via preventiva, come verrà spedita la merce (mezzo, luogo, tragitto, eventuali trasbordi, documento relativo, ecc.). • Fornire al compratore/ordinante tutte le istruzioni che lo stesso dovrà dare alla banca emittente su come deve essere emesso il credito ed entro quando dovrà essere notificato; • Farsi inviare dal compratore, in alternativa a quanto sopra, la domanda di richiesta d’apertura del credito documentario per verificare la possibilità di rispettare le condizioni richieste. • Evitare di accettare richieste di documenti la cui esibizione dipenda dall’ordinante (ad esempio un documento di accettazione della merce emesso o sottoscritto dall’acquirente) e accertarsi che i documenti richiesti possano essere prodotti nella forma e secondo i contenuti prescritti. • Esaminare il testo del credito non appena si riceve la notifica da parte della banca, utilizzando magari una lista di controllo. • Richiedere le eventuali modifiche nel caso in cui non si sia in grado di ottemperare anche ad una sola condizione prescritta dal credito. • Predisporre la merce per tempo con contemporaneo avviso allo spedizioniere per il ritiro della stessa, entro i termini previsti per la spedizione. • Preparare i documenti previsti dal credito secondo quanto indicato nel credito stesso nel rispetto delle norme internazionali. • Controllare che tutti i documenti - quelli predisposti direttamente e quelli predisposti da altri (documenti di trasporto, di assicurazione e altri certificati) - siano conformi a quanto indicato nel credito e che i dati contenuti in essi non contrastino tra di loro. • Presentare i documenti alla banca (emittente o confermante o designata) entro i termini di validità del credito stesso. 73 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • Considerare che la banca emittente, designata e/o confermante controllerà i documenti a loro presentati secondo i termini e le condizioni stabilite nel credito, basandosi esclusivamente sull’apparente conformità formale degli stessi e sulla “prassi bancaria internazionale” richiamata dalle NUU, pubbl. n. 600, codificata nella pubbl. n. 681 (PBIU) della CCI. • Non dimenticare che l’impegno alla prestazione assunto dalla banca emittente e/o dall’eventuale banca confermante decade quando il beneficiario non adempia anche ad una sola delle condizioni prescritte dal credito. • Non sottovalutare mai i rischi che comporta un accredito “salvo buon fine” (SBF) e “sotto riserva”. PUNTI DI ATTENZIONE PER L’IMPORTATORE • Valutare attentamente la affidabilità e la serietà commerciale del forni- tore estero al fine di evitare, o quanto meno ridurre, il rischio di ricevere merce non conforme all’ordine, ma di doverla, comunque, pagare perché i documenti giunti alla banca emittente risultano conformi. • Gestire il trasporto chiedendo al fornitore una quotazione FOB o FCA, a seconda dei casi, come da Incoterms 2000, in modo da poter incaricare uno spedizioniere di fiducia che si occuperà di tutte le fasi della spedizione e provvedere, altresì, ad una copertura assicurativa adeguata. • Prevedere un pagamento differito al fine di evitare di dover pagare l’importo della fornitura a fronte dei documenti conformi già giunti alla banca emittente, ma di non poter ritirare la merce perché ancora in viaggio. Cosa questa che può verificarsi in un trasporto via mare da paese lontano. • Specificare gli emittenti ed i contenuti di quei documenti di cui si ha necessità che siano emessi da determinati soggetti e che contengono determinate attestazioni. • Richiedere, tra i documenti che il beneficiario dovrà esibire ad utilizzo del credito documentario, certificati di ispezioni pre imbarco rilasciati da enti che attestino l’esistenza, la qualità e la quantità delle merci ordinate. • Richiedere, là dove possibile, che il credito sia pagabile ad una certa data 74 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo differita rispetto, ad esempio, alla data del documento di trasporto. • Evitare di accettare imposizioni del beneficiario estero circa la conferma del credito documentario, cercando di rassicurare il proprio fornitore dell’affidabilità del sistema “paese” (Italia) e del sistema “bancario”. Quando una banca italiana assume un impegno irrevocabile alla prestazione contenuta in un credito documentario, sicuramente, in presenza ovviamente dei documenti conformi ai termini e condizioni del credito, onorerà tale impegno alla scadenza. • Evitare, dove possibile, di disporre l’apertura di credito con la possibilità della conferma. • Non dimenticare che, se i documenti risulteranno conformi ai termini e condizioni del credito, non potranno essere respinti a causa di forniture di merce non conformi al contratto. RIFERIMENTI NORMATIVI • Codice Civile, art. 1530 “Della vendita contro documenti”. • Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari (NUU) della CCI, pubbl. 600: art. 1 (Applicazione delle NUU), art. 4 (Crediti e contratti); art. 14 (Criteri generali per l’esame dei documenti). 75 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo FASI DEL CREDITO DOCUMENTARIO ACCORDO TRA LE PARTI Quando il pagamento è un credito documentario, risulta essenziale concordare con la controparte ogni aspetto dell’accordo commerciale ed in particolare occorre definire tutti i punti in cui si articolerà il credito stesso. Non è consigliabile, infatti, lasciare alla controparte piena libertà circa le istruzioni che dovrà fornire alla propria banca per l’emissione del credito stesso. È importante, quindi, magari con l’aiuto di formulari appositamente predisposti, indicare: a) gli elementi essenziali oggetto dell’apertura del credito documentario; b) entro quando il credito documentario dovrà essere notificato al beneficiario affinché lo stesso possa dare esecuzione all’ordine ricevuto (ad esempio, produrre e spedire la merce) entro i tempi accordati. INCARICO DEL COMPRATORE ALLA BANCA Il compratore, in conformità agli accordi presi con il venditore, darà istruzioni alla propria banca per l’emissione del credito documentario a favore del beneficiario. Soltanto se il compratore/ordinante sarà in grado di offrire adeguate garanzie per la costituzione dei “fondi”, la banca sarà disposta ad emettere il credito documentario. EMISSIONE L’emissione del credito documentario corrisponde al momento in cui una banca, su istruzione del compratore (ordinante), emette il credito a favore del venditore (beneficiario), dandone avviso ad una banca nella piazza del venditore. La banca che emetterà il credito, oltre ad accertare l’esistenza dei fondi e a impegnare la relativa linea di credito concessa al proprio cliente, gli farà firmare la richiesta di emissione del credito, debitamente compilata in tutte le sue parti, si farà consegnare copia contratto e copia di eventuale licenza all’import. Anche se il credito documentario viene, a volte, ancora emesso per posta ormai le banche di tutto il mondo utilizzano il sistema swift ed in particolare 76 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo il formato swift MT 700 che riguarda la fase di emissione. Ricordiamo che, con l’emissione del credito documentario, la banca emittente si assume un impegno inderogabile a pagare, accettare, negoziare a condizione, però, che i documenti prescritti siano conformi ai termini e alle condizioni del credito, secondo quanto stabilito dalle NUU. NOTIFICA (AVVISO) La notifica di un credito documentario corrisponde al momento in cui la banca informa il beneficiario dell’avvenuta emissione del credito documentario a suo favore, inviandogli una copia dello stesso. La notifica del credito può avvenire: a) senza alcun impegno e responsabilità da parte della banca; in tal caso la banca notificante ha il solo obbligo di dare avviso, senza ritardo, al beneficiario dell’avvenuta emissione, dopo aver accertato l’autenticità del messaggio ricevuto; se, però, la banca emittente designa detta banca ad operare per conto suo e quest’ultima accetta la designazione, potrà, su autorizzazione ricevuta, verificare la conformità dei documenti e, se del caso, eseguire la prestazione per conto della banca emittente; b) con l’impegno irrevocabile ed autonomo a pagare o ad accettare o a negoziare nel caso in cui, su richiesta della banca emittente, aggiunga la conferma del credito. CONFERMA Come già visto, la conferma di un credito corrisponde al momento in cui una banca, diversa dalla banca emittente, s’impegna direttamente nei confronti del beneficiario, ed autonomamente rispetto all’impegno assunto dalla banca emittente, ad eseguire la prestazione (il pagamento, l’accettazione o la negoziazione), sempre che i documenti presentati siano conformi ai termini e alle condizioni del credito. Le condizioni che devono verificarsi per avere la conferma sono tre: 1. che la stessa sia espressamente richiesta dalla banca emittente, con frasi del tipo «confirm» o semplicemente «with» oppure «may add»; 77 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 2. che la banca, a cui la conferma è richiesta, sia disposta a farlo; sarà disposta a farlo se il Paese della banca emittente risulta assicurabile, se cioè ci sono linee di credito aperte su quel Paese; 3. che la banca emittente, che richiede la conferma, risulti essere “gradita”, cioè affidabile. Con la conferma del credito documentario viene eliminato il rischio banca emittente ed il rischio paese. MODIFICA Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini del credito stesso a causa, ad esempio, dell’impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare una o più condizioni fissate nel credito originario. Perché la modifica produca gli effetti voluti, occorre che ci sia l’accordo di tutte le parti che intervengono nell’operazione (beneficiario - ordinante - banca emittente - banca designata e/o confermante - banca avvisante - eventuali altre parti che dovessero intervenire nell’operazione) e che venga notificata per iscritto dalla banca avvisante, direttamente al beneficiario. UTILIZZO Utilizzare un credito vuol dire presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la prestazione prevista dal credito e cioè il pagamento o l’accettazione o la negoziazione. L’utilizzo del credito implica sempre l’indicazione di quanto segue: • la data di utilizzo e/o scadenza/validità del credito; • il luogo di scadenza; • la modalità di utilizzo. Data di scadenza/validità Sta a significare che i documenti debbano essere presentati dal beneficiario del credito non oltre la data indicata nel credito medesimo. 78 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Luogo di utilizzo Per quanto riguarda, invece, il luogo di utilizzo del credito, vuol dire che il beneficiario dovrà consegnare i documenti entro la data di cui sopra nel luogo indicato che può essere: • presso la banca avvisante, designata e/o confermante; • presso qualsiasi banca nella piazza del venditore; • presso la banca emittente. I casi di utilizzo presso la banca avvisante, designata e/o confermante o presso qualsiasi banca sono, ovviamente, quelli preferibili per chi vende, che potrà adempiere a quanto prescritto presentando i documenti alla propria banca o ad una banca italiana entro la scadenza prescritta. Nel caso, invece, di utilizzo presso la banca emittente, i documenti dovranno pervenire alla banca emittente entro la scadenza del credito, per cui dovranno essere consegnati alla banca avvisante molti giorni prima della scadenza prevista, per consentire alla stessa di spedirli alla banca emittente, che dovrà riceverli entro la scadenza del credito. Nel caso di crediti export, il terzo caso è sconsigliabile perché il venditore corre il rischio che i documenti giungano oltre i termini o che vadano smarriti. Il “rischio viaggio” dei documenti è, infatti, in questo caso, a carico del beneficiario. Esaminiamo meglio questa fase che rappresenta senz’altro il momento più critico dell’intera operazione sia per il beneficiario che per la banca chiamata ad esaminare i documenti: • il beneficiario si aspetta l’accettazione dei documenti e, quindi, la prestazione da parte della banca; • la banca dovrà esaminare con cura i documenti ricevuti per decidere se accettarli ed eseguire la prestazione oppure rifiutarli e, quindi, non eseguire la prestazione promessa o eseguirla «salvo buon fine» (sbf) sotto riserva. La prestazione che la banca designata e/o la banca confermante eseguirà a favore del venditore/beneficiario sarà: - definitiva, senza cioè la possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario oppure; - salvo buon fine, cioè con possibilità di rivalsa. 79 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Nel caso in cui l’operazione sia effettuata senza rivalsa nei confronti del beneficiario, significa che i documenti presentati dal beneficiario ad utilizzo del credito sono stati riscontrati dalla banca perfettamente corrispondenti ai termini e alle condizioni del credito secondo quanto stabilito dalle NUU. Nel secondo caso, invece, la banca avrà riscontrato alcune irregolarità nei documenti che le impediscono di eseguire la prestazione in via definitiva. Irregolarità che deve, comunque, comunicare al beneficiario per avere la sua autorizzazione ad eseguire la prestazione in tal senso, che sarà necessariamente “salvo buon fine”, sotto riserva. Utilizzo di credito non confermato senza designazione. La banca avvisante non può che limitarsi a ritirare i documenti e farli pervenire alla banca emittente, che deciderà, dopo averli esaminati, se accettarli e, quindi, eseguire la prestazione promessa oppure se rifiutarli e, di conseguenza, non eseguire la prestazione chiedendo, eventualmente, all’acquirente/ordinante l’autorizzazione a sciogliere le riserve e a pagare ugualmente. E’ la soluzione meno indicata per chi vende, che non potrà mai essere accettata in caso di “Paesi a rischio”. Utilizzo di credito non confermato, con designazione La banca avvisante decide di accettare la designazione, (al momento della notifica, in un momento successivo o al momento dell’utilizzo) sarà impegnata ad accertare la conformità o meno dei documenti e, se li riscontra conformi, potrà eseguire la prestazione prevista accreditando il beneficiario. La banca emittente, ricevuti poi i documenti, è tenuta, comunque, in base al dettato delle Nuu, a rimborsare la banca designata di ogni pagamento effettuato. Questa soluzione è, senz’altro, la soluzione da preferire tutte le volte che il credito è emesso da banche di paesi occidentali non a rischio o quando sia impossibile aggiungere la conferma al credito. Utilizzo di credito confermato, è la stessa banca confermante che si assume l’impegno ad eseguire la prestazione promessa, in aggiunta a quella della banca emittente. Esaminerà, quindi, documenti e, se li riscontra conformi, potrà accreditare l’importo al beneficiario, in via definitiva e liberatoria, senza, cioè, possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario. È, senz’altro, la soluzione da seguire quando la fornitura è destinata a paesi “difficili” e la banca emittente risiede in uno di questi paesi “a rischio”. È opportuno che l’esportatore, prima di stabilire il prezzo di vendita, si informi presso la banca circa l’importo delle commissioni da pagare. 80 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Modalità di utilizzo Il credito documentario, inoltre, può prevedere diverse modalità di utilizzo. Le NUU prevedono, infatti, che il credito documentario può essere utilizzabile (available) per: a) pagamento (by payment): quando impegna la banca emittente, la banca confermante o la banca incaricata ad effettuare un pagamento (designata) che può essere: a vista (at sight), se da effettuarsi all’atto stesso del ritiro dei documenti in regola, o differito (by deferred), se da effettuarsi posteriormente al ritiro dei documenti in regola; b) negoziazione (by negotation): quando prescrive, per l’utilizzo, la presentazione di documenti accompagnati o meno da tratte scadenti a vista emesse dal beneficiario sulla banca emittente o su una terza banca, con possibilità, per il beneficiario, di negoziarle presso qualsiasi banca di suo gradimento disponibile a negoziare (credito di libera negoziazione), oppure presso una banca espressamente determinata; c) accettazione (by acceptance): quando la banca emittente o confermante e/o designata, appone la sua firma d’accettazione sulla tratta (scadente a vista o ad una certa data) che il beneficiario presenta unitariamente ai documenti prescritti dal credito. Le banche italiane, tuttavia, sono solite rilasciare una lettera con la quale si impegnano ad effettuare la ESAME DEI DOCUMENTI La fase relativa alla presentazione dei documenti è molto importante perché dal controllo che le banche effettueranno, per accertarne la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il rifiuto degli stessi e, di conseguenza, l’effettuazione della prestazione promessa. Pertanto, per evitare di perdere gli effetti che derivano da questo mezzo di pagamento, occorrerà seguire alcune regole per la redazione dei documenti. È importante, inoltre, ricordare che tale operazione è soggetta alle NUU che sanciscono, tra le altre cose, il principio che la conformità formale dei documenti sarà accertata secondo quella che viene denominata “la prassi bancaria internazionale”. A tal riguardo è opportuno ricordare comunque che: 81 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • gli adempimenti richiesti nel testo del credito sono sempre prioritari rispetto a quanto sancito dalle NUU; • non è possibile prevedere le situazioni che si possono incontrare, ma, se- guendo i principi fissati nelle NUU, rifacendosi alla prassi bancaria codificata nelle “International Standard Banking Practice – ISBP”, pubblicazione n. 681, contenente i criteri uniformi per il controllo dei documenti nei crediti documentari, tenendo conto delle procedure interne di ogni banca e delle eventuali norme statali, è possibile, per l’impresa, presentare i documenti in forma corretta e per l’esaminatore trattare gli stessi con successo. REGOLAMENTO Tutti i crediti documentari contengono le istruzioni impartite dalla banca emittente alla banca confermante e/o alla banca designata circa le modalità in cui avverrà il rimborso dell’importo da riconoscere al beneficiario. Al fine di porre delle regole uniformi circa i rimborsi che avvengono tra banche a valere sulle Lettere di credito, la CCI ha elaborato delle norme applicabili a tutti i Paesi: la pubblicazione n. 525 relativa alle «Uniform rules for bank-to-bank reimbursement under documentary credits» in vigore dal 1° luglio 1996. Gli aspetti più importanti per gli operatori riguardano: 1. il fatto che la banca rimborsante che, su richiesta della banca emittente, accetta l’incarico di rimborso, si assume un impegno irrevocabile ad onorare la richiesta di rimborso nei confronti della banca indicata nell’autorizzazione al rimborso, cioè la banca del beneficiario; 2. la banca rimborsante avrà un ragionevole periodo di tempo che non dovrà eccedere i tre giorni lavorativi successivi al giorno di ricezione del reclamo per effettuare il rimborso. DOCUMENTI I documenti che più frequentemente sono richiesti in un credito documentario, che variano a seconda del Paese di importazione, sono: • la fattura commerciale (commercial invoice); 82 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • il documento di trasporto che, a seconda del trasporto effettuato, potrà essere: - la polizza di carico marittima, conosciuta con il termine B/L (Bill of lading) se il trasporto è via mare; - la lettera di vettura aerea, conosciuta con il termine AWB (air way bill) o HAWB (House Air Way Bill) se il trasporto è via aerea; - la lettera di vettura camionistica, conosciuta con la sigla della convenzione regolante il trasporto su strada termine (CMR), se il trasporto è a mezzo camion; - il duplicato della lettera di vettura ferroviaria L/V, se il trasporto è via ferroviaria; - il documento di trasporto combinato, conosciuto come combined transport bill of lading (B/L), se il trasporto prevede l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto; • il Certificato di presa in carico della merce emesso da spedizionieri, conosciuto con il termine FCR (forwarding certificate of receipt); • il documento di assicurazione (polizza o certificato), denominato insurance certificate or policy; • la lista degli imballi (o distinta dei colli), conosciuta con il termine packing list; • la nota dei pesi, conosciuta con il termine weight list; • il certificato di origine delle merci (certificate of origin); • il certificato di circolazione delle merci (EUR¹. oppure ATR. per la Turchia); • il certificato di ispezione (inspection certificate), emesso da enti di controllo e verifica delle merci come la SGS (Società Generale di Sorveglianza) o il Bureau Veritas. 83 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo TIPI DI CREDITO DOCUMENTARIO TRASFERIBILE Il credito trasferibile è una particolare forma di credito documentario che consente al beneficiario di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad un altro beneficiario, per l’intero importo o parzialmente. Affinché questo accada, occorre che sia espressamente denominato come tale dalla banca emittente. Può, inoltre, essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisate nel credito originario ad eccezione di: • l’importo del credito e gli eventuali prezzi unitari che possono esser ridotti, consentendo al primo beneficiario di ricavarne il proprio guadagno; • la data di scadenza (validità) che può essere abbreviata; • il periodo per la spedizione che può essere anch’esso ridotto o abbreviato; • la percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l’ammontare prescritto del credito originario; • la data ultima per la presentazione dei documenti che può essere anticipata; • possono essere richiesti documenti supplementari come la fattura del secondo beneficiario intestata al primo beneficiario. Il primo beneficiario ha, infatti, il diritto di sostituire la fattura dal secondo beneficiario con la propria. Lo scopo del beneficiario del credito originario, emesso in forma trasferibile, è quello di entrare in possesso della merce da consegnare all’acquirente senza movimentare fondi propri e senza dover ricorrere a fidi bancari. Il credito trasferibile viene, perciò, utilizzato normalmente quando il venditore non è l’effettivo fornitore della merce, ma un intermediario (agente, commissionario, società di import/export) che dovrà, a sua volta, acquistarla. In alcuni casi, quando il primo beneficiario è un agente o un commissiona- 84 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo rio, il credito verrà trasferito all’effettivo fornitore per l’intero importo dietro pagamento di una provvigione; qualora, invece, il primo beneficiario sia una società di import/export, questa vorrà conservare la titolarità della fornitura e, perciò, trasferirà un importo minore rispetto a quello originario del credito, ottenendo, così, il suo guadagno. È opportuno ricordare che un credito trasferibile può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come “trasferibile” dalla banca emittente e può essere trasferito una sola volta a favore di uno o di più beneficiari (secondo/i beneficiario/i). Non può, perciò, esservi un terzo beneficiario. Con il credito trasferibile il primo beneficiario può, senza dover ricorrere a propri mezzi finanziari o a propri fidi bancari, trasferire i diritti di un credito documentario aperto a proprio favore in forma trasferibile ad un terzo (secondo beneficiario) garantendogli, così, il pagamento della merce che verrà spedita al compratore (ordinante). CONTROCREDITO Il credito sussidiario o controcredito prevede che, su ordine del beneficiario di un credito irrevocabile, venga aperto un nuovo credito a favore di un secondo beneficiario. In altre parole, il controcredito si realizza quando il beneficiario di un credito documentario irrevocabile dispone, a sua volta, di aprire un nuovo credito documentario, il back to back credit, a favore di un fornitore per l’acquisto, solitamente, delle merci che sono oggetto del credito base. Se il credito base e il controcredito sono correlati ed interdipendenti da un punto di vista strettamente economico, non lo sono da un punto di vista giuridico, in quanto ilback to back credit, prevedendo due crediti distinti ed autonomi tra loro, non è in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base come lo è invece il credito trasferibile. Non va, quindi, confuso con il credito trasferibile che permette, invece, di trasferire lo stesso credito originario da un beneficiario ad uno o più altri beneficiari, rispettando i termini e le condizioni precisate nel credito originario, ad eccezione di quanto elencato nel paragrafo precedente. Il credito back to back, pertanto, contrariamente a quello trasferibile: 85 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • non deve rispettare i termini e le condizioni del credito base; • la valuta (moneta) di pagamento può essere modificata; • può essere previsto un tipo di trasporto diverso rispetto a quello previsto per il credito base; • i documenti non necessariamente debbono essere gli stessi. Giova, inoltre, evidenziare che le banche disporranno l’apertura di un credito “back to back” soltanto in presenza di sufficienti garanzie che consentano di realizzare l’operazione senza alcun rischio. Occorre, quindi, prestare molta attenzione alle implicazioni operative al fine di non confondere il back to back credit con il credito trasferibile. ROTATIVO Un credito rotativo consiste in un credito documentario con il quale la banca emittente rinnova di volta in volta, il proprio impegno a pagare (a vista o ad una certa data differita), ad accettare e/o a negoziare ripristinando, così, l’importo iniziale del credito stesso. In pratica, è una normale apertura di un credito il cui importo, dopo ogni utilizzo, viene ripristinato automaticamente e messo a disposizione del beneficiario per un determinato numero di volte, che dovranno essere previste nel credito stesso. Dunque, è una tipologia di credito che ha come presupposto un contratto tra compratore e venditore, in cui vengano previste un certo numero di forniture nel tempo. Può essere cumulativo o non cumulativo: il primo caso prevede che eventuali importi non utilizzati in un primo tempo vengano aggiunti alla frazione successiva. ANTICIPAZIONE Con il credito di anticipazione si autorizza il pagamento di somme al beneficiario prima della presentazione dei documenti, dietro rilascio di una ricevuta 86 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo nella quale venga dichiarato l’impegno di destinare tali somme alla produzione e alla spedizione delle merci, o, comunque, alla predisposizione della fornitura. Una forma particolare di credito con anticipazione è quella cosiddetta con “clausola verde” (appunto “green clause”), in cui l’anticipo viene concesso solo dietro una ricevuta di deposito (trust receipt) in magazzini pubblici della merce oggetto del contratto e dietro impegno scritto del beneficiario a presentare i documenti richiesti dal credito documentario nei termini e secondo le modalità pattuite. È una tipologia di credito documentario ormai in disuso che, a volte, viene ancora richiesta da esportatori di paesi terzi (soprattutto ex colonie inglesi). 87 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 3.12. LA STAND BY LETTER OF CREDIT CHE COS’È La Lettera di credito “Stand by” è una forma particolare di credito documentario che, diversamente dal credito documentario stesso, non costituisce un impegno diretto della banca (emittente e/o confermante) a pagare, accettare o negoziare, ma, una garanzia di pagamento che la banca rilascia al beneficiario impegnandosi irrevocabilmente ad eseguire la prestazione promessa (pagamento, accettazione o negoziazione), nel caso di inadempimento dell’ordinante. FUNZIONE La sua funzione è quella di rappresentare un utile strumento da prendere in considerazione in tutti i casi in cui si voglia essere garantiti circa il pagamento di crediti derivanti da qualsiasi tipo di obbligazioni. Il suo scopo, infatti, non è tanto quello di pagare il prezzo di una transazione, ma di garantire al beneficiario il pagamento dello stesso nel caso in cui la controparte risulti inadempiente. CARATTERISTICHE • Non costituisce un impegno diretto della banca ma una garanzia autonoma di pagamento dell’operazione commerciale, rilasciata a favore del beneficiario; • può essere attivata dal beneficiario nel caso in cui l’ordinante non dovesse adempiere all’impegno di pagare l’importo della fornitura alla data concordata (generalmente a mezzo bonifico bancario via swift), quindi, soltanto in caso di “non adempimento” del contratto sottostante; • per la sua escussione la Stand by può prevedere la presentazione di copie di documenti accompagnati, comunque, sempre dalla dichiarazione del beneficiario che il debitore/ordinante non ha adempiuto alla sua obbligazione; • riassume le caratteristiche fondamentali delle garanzie bancarie a prima richiesta, così come regolate dalle Norme sulle domande di garanzia (URDG) 88 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo della Camera di Commercio Internazionale, e del credito documentario, essendo espressamente richiamata nelle Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari (NUU) della Camera di Commercio Internazionale fin dal 1983 (con la pubblicazione n. 400), successivamente, con la pubblicazione n. 500 (revisione 1993), e, attualmente con la pubblicazione n. 600 in vigore dal 1° luglio 2007; • risulta vantaggiosa per le parti, ma soprattutto per il compratore, nel caso di forniture ripetitive, quand’anche con cadenza non regolare nel tempo e nell’importo, andando a coprire la massima esposizione che lo stesso avrà nei confronti del venditore; • può essere utilizzata non solo con riferimento a contratti di fornitura di merci o di esecuzione lavori ma, anche, quando l’oggetto della garanzia sia la buona esecuzione di un contratto, la restituzione di una somma pagata in anticipo o nel caso di prestiti dove la Stand by serve a garantire il regolare rimborso; • la Stand by ha contenuto sempre passivo, perché si configura come una garanzia di pagamento che diventa operativa per il venditore soltanto con la presentazione di una dichiarazione, firmata dal beneficiario, da presentare entro la data di validità della Stand by, attestante che il compratore non ha onorato il proprio impegno a pagare; • viene emessa con la messaggistica swift (MT 700) riguardante l’emissione dei “Crediti documentari e garanzie bancarie”. Da alcuni mesi da settembre 2008 in poi, swift ha stabilito che la messaggistica da utilizzare per l’emissione della Stand by Letter of credit, non sia più di MT 700, ma MT 760 che viene usato per l’emissione delle garanzie bancarie. CHI LA EMETTE La Stand by viene emessa dalla banca emittente su incarico dell’ordinante che ha concluso un accordo commerciale con una parte venditrice (beneficiario). 89 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo DATI CONTENUTI • La forma della Lettera di credito “Stand by” che sarà “irrevocabile”; • la data di emissione (campo 31 C) e la banca emittente (51 A); • la normativa applicabile (campo 40 E); • l’indicazione dell’ordinante (50) e del beneficiario (59); • la data ed il luogo di validità/scadenza (31 D); • il codice della divisa e l’importo (32 B); • il luogo e la modalità di utilizzo (41 A); • la banca trassata/drawee (42 D); • le istruzioni di conferma (49); • i documenti richiesti (46 A); • le eventuali condizioni aggiuntive (47 A); • il dettaglio delle spese (71 B). PUNTI DI ATTENZIONE • Definire in via preventiva (cioè in fase contrattuale) che, il pagamento a mezzo bonifico bancario o, come più spesso avviene, i bonifici bancari a fronte di un ordine “aperto” che prevede spedizioni ripartite nel tempo, siano assistiti da una Stand by letter of credit indicando tale soluzione nel modo seguente: “ST – swift banker’s transfer or transmission at ……. (oppure) at ….. days from …….. date, guaranted by “Stand by Letter of crediti” to receive not last of …… or …. From date of ……. Subject to UCP rev. 2007, brochure 600 ICC (soggetto, cioè, alle Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari, revisione 2007, pubbl. 600 della Camera di Commercio Internazionale); • come per un “normale” Credito documentario, contattare la propria banca 90 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo in via preventiva per conoscere se è possibile ottenere la conferma della Stand by e a quali condizioni nel caso questo si rendesse necessario; • concordare con il compratore come si desidera che la Stand by sia aperta dalla banca emittente precisando tutti gli elementi essenziali che saranno oggetto della richiesta di emissione dell’apertura della Lettera di credito Stand by; • non trascurare di indicare entro quale data la Stand by dovrà essere notificata (secondo quanto indicato al punto precedente), al fine di poter dare esecuzione all’ordine ricevuto entro i tempi concordati; • predisporre un formulario standard da considerare parte integrante del contratto stesso (pro forma invoice, order confirmation, altro) contenente tutte le istruzioni che il compratore/ordinante dovrà dare alla propria banca per l’emissione della Lettera di credito Stand by; • prevedere, in fase contrattuale, a quale normativa internazionale assog- gettare l’operazione, in quanto la Stand by può essere regolata (alternativamente) dalla pubbl. 600 (NUU 600) o dalla pubbl. 590 (ISP 98) della CCI (vedi quali i riferimenti normativi). RIFERIMENTI NORMATIVI • NUU - Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari pubbl. 600 della CCI, in vigore dal 1 luglio 2007; • ISP 98 - Regole e prassi internazionali relative alle Stand by , pubbl. 590 della CCI, in vigore dal gennaio 1999. 91 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 4. GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI 4.1 LA RICHIESTA DI EMISSIONE DI GARANZIA BANCARIA CHE COS’È Si tratta di una lettera di incarico con la quale un soggetto (denominato ordinante), in conformità con gli accordi presi con un altro soggetto (denominato beneficiario), richiede ad una banca di emettere o di far rilasciare una garanzia per un importo determinato a favore del beneficiario, dandole ordine di provvedere al pagamento dell’importo a favore del beneficiario stesso a presentazione di una sua richiesta scritta. FUNZIONE La richiesta di emettere e/o di far rilasciare una garanzia bancaria a favore di un beneficiario, ha la funzione di offrire a quest’ultimo un impegno irrevocabile, (in solido con l’impegno assunto dall’ordinante, obbligato principale), da parte della banca ad eseguire il pagamento di un importo nel caso di un inadempimento dell’obbligazione contrattuale cui la garanzia si riferisce. CARATTERISTICHE • L’accessorietà rispetto all’obbligazione principale (artt. 1939, 1941, 1944, 1945 del codice civile); • il legame con i rapporti instaurati dalle parti, cioè tra il beneficiario della garanzia e l’ordinante (artt. 1949 e 1950 del codice civile); • la data di validità della garanzia consegnata alla scadenza dell’obbligazione principale (artt. 1955, 1956, 1957 del codice civile); • l’impegno monetario del garante (il fideiussore) estero anche ad oneri accessori e spese dell’obbligazione principale (artt. 1941 e 1942 del codice civile). Negli scambi internazionali si è diffusa la Garanzia “A prima domanda”, caratterizzata, contrariamente a quanto previsto dal nostro codice civile, dall’autonomia (indipendenza rispetto al contratto sottostante) e dell’astrat- 93 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo tezza (priva, cioè, di qualsiasi vincolo con il contratto sottostante da cui trae origine). A differenza della Garanzia fideiussionaria mira a tutelare il soddisfacimento di un interesse del beneficiario. TIPOLOGIE Le garanzie possono essere di diverse tipologie a seconda dell’oggetto della garanzia. Le principali sono le seguenti: • La garanzia di pagamento ( payment guarantee); • la garanzia di restituzione dell’acconto (advance payment bond); • la garanzia dell’offerta (bid bond); • la garanzia di buona esecuzione ( performance bond); • sostitutive di depositi cauzionali (retention money bond); • la stand by letter of credit; • lo star del credere; • la garanzia per il ritiro di merce in assenza della polizza di carico marittima. DA CHI VIENE EMESSA La richiesta di emissione di una garanzia bancaria viene inoltrata ad una banca da un richiedente/ordinante che intende garantire ad una controparte commerciale (il beneficiario) il rispetto di una sua obbligazione contrattuale. PUNTI DI ATTENZIONE • Tener presente che la garanzia bancaria sarà emessa soltanto nel caso in cui il richiedente risulti affidabile e solvibile e quindi in grado di offrire le opportune e necessarie garanzie alla banca che dovrà precostituire i fondi necessari per il pagamento nel caso di richiesta di escussione dell’importo della garanzia; 94 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • considerare l’impegno ad accettare che l’eventuale pagamento non potrà essere impedito o ritardato a causa di qualsiasi eccezione fatta nei confronti della banca dall’ordinante e/o da terzi, anche in forma giudiziale; • con la firma di richiesta di emissione della garanzia bancaria il richiedente rinuncia ad avvalersi di qualsiasi provvedimento giudiziario inibitorio del pagamento della garanzia; • l’impegno a mantenere aperto un deposito in conto corrente e ad accettare l’addebito dell’importo della garanzia sul conto corrente, anche se in mancanza di fondi e/o in eccedenza di eventuali limiti di fido concesso; • non trascurare il fatto che la banca emittente la garanzia, non è tenuta a dare preventivo avviso del pagamento a favore del beneficiario; • ricordarsi che l’importo della garanzia potrà essere escusso a semplice richiesta scritta del beneficiario; • tener sempre ben presente che l’estinzione della garanzia (anche se i termini di validità sono scaduti) non potrà effettuarsi in mancanza di autorizzazione o lettera di manleva consegnata dal beneficiario della stessa alla banca emittente. RIFERIMENTI NORMATIVI • Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1948 regolante il contratto di fidejussione; • il Codice civile dall’art. 1955 fino all’art. 1957 - della data di validità; • Norme uniformi per domande di garanzia - Pubblicazione CCI n. 458 (1992); • Regole uniformi per le garanzia contrattuali - Pubblicazione CCI n. 325 (1978). 95 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 4.2 LA GARANZIA DI PAGAMENTO (Payment Guarantee) CHE COS’È La garanzia di pagamento è un impegno irrevocabile assunto da una banca (generalmente la banca dell’acquirente), a favore di un beneficiario, con il quale la stessa si impegna, in solido con l’ordinante e per un determinato periodo di tempo, ad eseguire il pagamento dell’importo a favore del beneficiario a semplice richiesta scritta da parte di quest’ultimo con firma autenticata dalla banca presso cui è stata aperta la garanzia, nel caso in cui l’ordinante la garanzia non adempia al pagamento della fornitura entro i tempi contrattualmente fissati. FUNZIONE Si tratta di uno strumento ampiamente diffuso in Europa Occidentale, che può essere riferito a singole spedizioni oppure a spedizioni ripetitive effettuate in un arco di tempo determinato. Il beneficiario che voglia tutelarsi dal rischio di mancato pagamento, potrà dunque proporre questo strumento, che presenta delle analogie con il credito documentario, ma, che, rispetto allo stesso, rappresenta uno strumento di “garanzia” e non uno strumento di pagamento. CARATTERISTICHE • Deve essere emessa da una banca di primaria importanza di un paese non a rischio, ossia economicamente e politicamente stabile; • deve essere irrevocabile, vale a dire che la banca assume con essa un impegno inderogabile; • deve evidenziare il “legame” esistente nel rapporto giuridico instauratosi tra ordinante e beneficiario; deve avere una “data di validità” che, generalmente è successiva di 20/30 giorni, rispetto alla data di scadenza del pagamento da parte dell’ordinante; • deve prevedere l’impegno monetario dal garante (il fideiussore); • • può essere di tipo “autonoma”, ossia il pagamento da parte della banca emittente avverrà a prima e semplice richiesta scritta, senza che sia 96 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo possibile addurre pretesti riconducibili ad elementi connessi al contratto sottostante oppure subordinata alla presentazione di documenti probatori espressamente richiesti nella garanzia; • deve essere emessa per un importo definito che potrà essere utilizzato parzialmente fino alla sua concorrenza oppure in unica soluzione; • deve essere emessa a favore del beneficiario, ma attraverso una banca nella piazza del beneficiario stesso; • deve essere emessa prima della fornitura salvo i casi in cui ne può essere richiesta l’emissione anche successivamente. DA CHI VIENE EMESSA Dalla banca su richiesta dell’ordinante (compratore), dopo aver verificato l’affidabilità e solvibilità dello stesso precostituendo i fondi necessari a rivalersi nel caso debba eseguire il pagamento. Viene emessa generalmente via swift con la messaggistica MT 760. PUNTI DI ATTENZIONE • Escussione arbitraria o mancata restituzione della garanzia: il beneficiario può tentare di escutere la garanzia, dichiarando alla banca di non aver ricevuto dall’acquirente il pagamento della fornitura entro i termini stabiliti nel contratto; • occorre valutare sempre che la banca emittente la garanzia bancaria sia una banca di elevato standing internazionale, residente in un paese non ritenuto a rischio; • considerare che le garanzie bancarie sono soggette alle leggi nazionali del paese in cui risiede la banca emittente. RIFERIMENTI NORMATIVI • Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1957 regolante il contratto di fidejussione; • la pubbl. n.458 “Norme Uniformi per domande di garanzia” elaborata dalla CCI nel 1992. 97 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 4.3 LA GARANZIA DI RESTITUZIONE (Advance Payment Bond) CHE COS’È L’Advance Payment Bond consiste in un impegno rilasciato da una banca, su richiesta di un venditore (ordinante) a favore di un committente, a garanzia della restituzione di un importo anticipato a pagamento totale o parziale del valore del contratto. Nel caso in cui quest’ultimo abbia versato un acconto o l’importo totale a favore del venditore e quest’ultimo non abbia adempiuto agli impegni contrattuali di fornitura. FUNZIONE Questo strumento è utilizzato, soprattutto nei casi riguardanti l’esportazione di beni strumentali, tecnologia, impianti o esecuzione di lavori per importi rilevanti e spesso con dilazioni di pagamento anche oltre il breve termine. Essa ha lo scopo di garantire la restituzione dell’anticipo contrattuale in caso di mancata spedizione della merce o di mancata esecuzione della prestazione. CARATTERISTICHE Oltre ai requisiti elencati per la garanzia di pagamento (payment guarantee), un importante requisito della garanzia di restituzione è quello di essere emessa in forma “non operativa”. Diventerà operativa, cioè, soltanto quando la banca che la emette riceverà l’importo del bonifico bancario disposto dal beneficiario a favore dell’ordinante pari al valore dell’advance payment bond. DA CHI VIENE EMESSA Dalla banca su richiesta esplicita da parte del fornitore (venditore) di un bene o di un servizio e a favore di un compratore che pagherà l’importo in via anticipata. 98 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo PUNTI DI ATTENZIONE • Escussione arbitraria o mancata restituzione della garanzia: il compratore/ beneficiario può infatti, tentare, in seguito all’esecuzione della fornitura, di richiedere la restituzione dell’importo pagato (totalmente o parzialmente) in via anticipata, dichiarando alla banca di non aver ricevuto la fornitura, nonostante abbia eseguito il pagamento anticipato della stessa; • il testo di emissione della garanzia deve subordinare l’entrata in vigore della stessa al ricevimento, presso la banca che la rilascia, del bonifico bancario quale pagamento anticipato (parziale o totale) dell’importo a favore del fornitore; • è opportuno, inoltre, che vi sia l’inserimento nel testo della garanzia di restituzione, di alcune clausole particolari per impedire la possibilità di un’eventuale escussione arbitraria da parte del compratore/beneficiario, ossia il tentativo di quest’ultimo, nonostante il ricevimento della merce, di richiedere la restituzione dell’importo pagato (in tutto o in parte) anticipatamente, dichiarando alla banca di non aver ricevuto la merce. Ad esempio vincolare la richiesta di escussione solo in caso di mancata presentazione da parte dell’ordinante del documento di trasporto dimostrante l’avvenuta spedizione della merce ordinata nei tempi contrattualmente concordati. RIFERIMENTI NORMATIVI • Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1957 regolante il contratto di fidejussione; • la pubbl. n. 458 “Norme Uniformi per domande di garanzia” elaborata dalla CCI nel 1992. 99 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 4.4 LA GARANZIA DELL’OFFERTA (Bid Bond) CHE COS’È La garanzia dell’offerta, anche conosciuta come bid bond, è una garanzia richiesta alle imprese quale condizione per partecipare a gare d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori. Il bid bond rappresenta l’obbligo che si assume la banca emittente a pagare una somma di denaro, qualora l’appaltatore, in caso di aggiudicazione, non adempia alle condizioni della gara d’appalto. Diviene, quindi, una garanzia sulla serietà dell’offerta. FUNZIONE Questo strumento viene impiegato in relazione ad un bando di concorso per l’aggiudicazione di contratti di fornitura di merci o servizi, di impianti o per l’esecuzione di lavori commissionati per lo più da enti statali. In alcuni paesi, tale garanzia non viene accettata nel caso in cui non sia rilasciata da Istituti di credito locale: in tali situazioni la banca italiana richiederà alla banca locale l’emissione del bid bond, con il rilascio di una “contro garanzia” a suo favore. Viene richiesta al fine di garantire al committente il pagamento di un indennizzo per i danni derivanti dalla perdita di tempo che verrebbero causati nei casi in cui l’ordinante aggiudicatario non procedesse, in seguito, a firmare il contratto di assegnazione della commessa. CARATTERISTICHE Il bid bond è caratterizzato dal fatto che esso si estingue con l’accettazione dell’offerta, la conseguente aggiudicazione della gara e la sostituzione con la garanzia di buona esecuzione (performance bond) oppure con la dichiarazione del committente di non assegnazione del contratto. Le principali caratteristiche sono le seguenti: • Ordinante/mandante: è l’impresa che partecipa alla gara d’appalto, fornitrice di beni e/o servizi; • beneficiario/committente: è l’impresa, solitamente un ente pubblico, che indice una gara d’appalto; 100 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • importo: generalmente è rappresentato da una percentuale che va dal 2% al 5% calcolata sull’importo dell’offerta presentata; • scadenza: generalmente è di circa tre mesi successivi alla conclusione della gara più i tempi tecnici per un eventuale escussione (ulteriori 30/60 giorni); • impegno: viene rilasciato quasi sempre su formulari standard proposti dal committente con richiesta di emissione dell’impegno autonomo e a prima richiesta da parte di una banca del paese del committente a fronte di controgaranzia prestata dalla banca dell’ordinante (banca italiana); • clausole: tra le varie clausole viene richiesto al committente/beneficiario di “liberare” la garanzia qualora l’ordinante non si aggiudichi la gara; • escussione: avverrà in tutti i casi in cui l’ordinante si ritiri dalla gara prima della sua conclusione, rifiuti di firmare il contratto a seguito dell’aggiudicazione della gara, non vengano rilasciate eventuali garanzie bancarie previste dal contratto come, ad esempio, l’advance o il performance bond; • contenuto: non sono previsti testi standard in quanto vengono emessi da banche del paese del committente/beneficiario che prevedrà, nel capitolato della gara, dei testi di suo gradimento. DA CHI VIENE EMESSA Da una banca su richiesta del partecipante ad una gara (tender) per l’esecuzione di un’opera indetta da un committente estero. PUNTI DI ATTENZIONE • È opportuna un’attenta valutazione del testo previsto nel bando di gara che non è mai modificabile, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara. • Occorre essere consapevoli delle clausole contenute nel testo che risultassero particolarmente penalizzati per l’ordinante. • È bene non trascurare il fatto che il rilascio del bid bond, spesse volte, viene effettuato da una banca nel paese del committente, limitandosi la 101 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo banca italiana ad emettere una controgaranzia a favore dell’emittente e a farsi firmare una lettera di manleva dall’ordinante. • Ricordarsi che qualora la banca estera emittente il bid bond dovesse richiedere l’escussione dello stesso, la banca italiana emittente la controgaranzia dovrà, necessariamente, eseguire il pagamento, addebitando il conto dell’ordinante. • Escussione arbitraria o mancata restituzione della garanzia: l’appaltatore può tentare di escutere la garanzia in via anticipata non avvisando della mancata aggiudicazione della gara. In tal caso, il bid bond rimangono in essere, comportando per l’operatore dei costi aggiuntivi non previsti e la possibilità di vedersi bloccata dalla banca la linea di credito utilizzata per rilasciare la garanzia. RIFERIMENTI NORMATIVI • Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1957 regolante il contratto di fidejussione; • La pubbl. n. 325 “Norme Uniformi per le Garanzie Contrattuali” della CCI di Parigi in vigore dal 1978; • la pubbl. n. 458 “Norme Uniformi per domande di garanzia” elaborata dalla CCI nel 1992. 102 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 4.5 LA GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE (Performance Bond) CHE COS’È La garanzia di buona esecuzione, anche chiamata perfomance bond, rappresenta l’obbligo che si assume la banca emittente, su richiesta del fornitore (ordinante), di effettuare il pagamento al beneficiario (acquirente) per l’importo garantito, nel caso in cui l’esecuzione della fornitura non risultasse conforme ai termini contrattuali. FUNZIONE Questo strumento viene impiegato, generalmente, nei contratti di vendita o di appalto per garantire la buona e completa esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore: ad esempio, l’installazione ed avviamento di macchinari o impianti oppure l’esecuzione di lavori edili. Ha lo scopo di coprire le ipotesi di inadempimenti contrattuali e viene generalmente richiesto per un importo variabile tra il 5-20% dell’ammontare della fornitura a seconda della tipologia del contratto sottostante. CARATTERISTICHE Oltre ai requisiti elencati per la garanzia di pagamento (payment guarantee), il perfomance bond si distingue rispetto alle altre tipologie di garanzia, in quanto: • subentra nelle gare di appalto in sostituzione del bid bond; • a durata del perfomance bond è, generalmente lunga e questo può ge- nerare delle problematiche nella linea complessiva degli affidamenti, con necessità di rinuncia parziale o totale ai fidi ordinari; • trattasi, cioè, di una garanzia indiretta con la quale la banca italiana s’impegna, nei confronti della banca estera emittente, ad indennizzarla in caso di richiesta di pagamento da parte del beneficiario. 103 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo DA CHI VIENE EMESSA Da una banca direttamente a favore del beneficiario oppure, indirettamente, tramite una banca locale autorizzata in tal senso. PUNTI DI ATTENZIONE • Escussione arbitraria o mancata restituzione della garanzia: il beneficiario (acquirente) può tentare di escutere la garanzia, chiedendo la restituzione dell’importo del perfomance bond a titolo di risarcimento (totale o parziale) dichiarando la non buona esecuzione della fornitura/opera per la quale è stato rilasciato il perfomance bond; • occorre tener presente che in molti paesi l’estinzione della garanzia bancaria è subordinata alla consegna della lettera di autorizzazione (anche conosciuta come manleva) del beneficiario della medesima alla sua estinzione. In molti casi questo non avviene ed il perfomance bond rimane in essere per anni anche se è stato emesso con una scadenza precisa, generando costi aggiuntivi per l’ordinante dello stesso. RIFERIMENTI NORMATIVI • Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1957 regolante il contratto di fidejussione; • la pubbl. n. 458 “Norme Uniformi per domande di garanzia” elaborata dalla CCI nel 1992. 104 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 5. SISTEMI DI PAGAMENTO 5.1 SWIFT (Society for World-wide Interbanking Financial Telecomunications) CHE COS’È Swift -“Society for World-wide Interbanking Financial Telecomunications”- è un sistema internazionale, gestito da una società chiamata, appunto, Swift, che ha per oggetto la gestione e lo sviluppo di una rete esclusiva di linee telefoniche, gestite da elaboratori elettronici, per la trasmissione di messaggi scambiati tra le banche partecipanti. FUNZIONE Viene realizzato per sostituire la trasmissione dei messaggi tra banche attraverso il sistema telegrafico telex (conosciuto più brevemente anche con la sigla TT che sta per (telegraphic transmission), il cui accesso era di tutti e che implicava un controllo manuale delle chiavi. Obiettivo di Swift è stato quello di creare un sistema il cui accesso fosse soltanto ed esclusivamente delle banche che vi aderiranno che permettesse un collegamento tra tutte le banche collegate al sistema attraverso un codice di controllo chiamato “Authenticator Key” che assicura l’autenticità del messaggio, rendendolo immediatamente operativo. Il vantaggio di questo mezzo è quello di poter inviare qualsiasi messaggio già autenticato, a qualsiasi banca del mondo (purché collegata alla rete Swift) in tempo reale. Quando perviene, ad esempio, un’accredito alla banca italiana non occorre verificarne l’autenticità, perché esso è già operativo. Il trasferimento dei messaggi con il sistema Swift, assicura quindi sicurezza nell’inoltro dei messaggi, velocità di esecuzione, riduzione del rischio di disguido uniformità. CARATTERISTICHE • Velocità di tramissione: le banche aderenti, grazie ad un apposito collegamento via cavo, possono disporre pagamenti e trasferimenti di fondi nel giro di pochi minuti. 105 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo • Chi può accedere: l’accesso al sistema swift è consentito solo alle banche partecipanti al sistema collegate tra di loro tramite i concentratori situati in ogni paese. • Concentratori: i messaggi vengono immediatamente inoltrati alla banca destinataria tramite uno dei tre centri di Bruxelles (Belgio), Amsterdam (Olanda) o Culpepper vicino a New York (Stati Uniti), e la banca mittente viene informata che la disposizione è stata regolarmente ricevuta. • Uniformità: tutte le operazioni possibili con il sistema Swift sono state organizzate in “Categorie di operazioni uniformi” che prevedono campi obbligatori e campi opzionali che assicurano un linguaggio comune a tutte le banche aderenti al sistema garantendo, così, uniformità e riduzione del rischio di disguidi di interpretazioni diverse del contenuto dei singoli messaggi. • Categorie di operazioni: le categorie di operazioni possibili sono 9 e, più precisamente, riguardano le seguenti operazioni: Categoria 1, Customer Transfer & Cheques (Ordini di pagamento clienti) Categoria 2, Financial Institution Transfer (Giri banche) Categoria 3, Foreing Exchange & Money Markets (Cambi e depositi) Categoria 4, Collections & Cash Letters (Rimesse documentarie) Categoria 5, Securities (Titoli) Categoria 6, Precious Metals & Syndications (Metalli Preziosi) Categoria 7, Documentary Credits & Guarantees (Crediti documentari e garanzie) Categoria 8, Traveller’s Cheques (Assegni turistici) Categoria 9, Bilance Reporting (Estratto conto/conferma credito) Struttura dei messaggi: I messaggi swift sono strutturati con specifici campi (TAG), le tipologie vengono indicate in un formato di 3 cifre – “digits”: 106 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo MT nnn ove: il 1° numero indica la categoria di appartenenza; il 2° numero indica il gruppo/funzione; il 3° numero indica la specifica funzione (tipo). Esempio: MT 112 Categoria: Customer Payments & Cheques Gruppo: Cheques Payments Messages Tipo: Status of a Request for Stop Payment of a Cheque • Vantaggi per gli utenti: il sistema permette di effettuare qualsiasi tipo di operazione bancaria, per conto proprio o per conto della clientela, da un paese ad un altro paese in tempi brevissimi (pochi secondi), accrescendo in pari tempo la sicurezza circa l’autenticità dei messaggi in partenza ed in arrivo tra le banche. 107 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 5.2 T.A.R.G.E.T. (Trans- european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) CHE COS’È E’ un Sistema di Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato dei Regolamenti Lordi in tempo reale nato per i regolamenti in Euro utilizzato tra le banche per eseguire gli ordini di pagamento in ambito U.E.con l’obiettivo di garantire la definitività infragiornaliera dei pagamenti. Il sistema è costituito dall’insieme dei sistemi di regolamento lordo (R.T.G.S.) dei Paesi UE e dalla procedura per i pagamenti della B.C.E. (Banca Centrale Europea). FUNZIONE L’eliminazione delle divise dei Paesi aderenti all’Unione Monetaria (UEM) ha avuto dei riflessi sull’esecuzione dei bonifici da e verso l’estero in quanto questo ha determinato la chiusura di molti rapporti di conto tra le banche dei Paesi UEM, sostituiti dall’ apertura di un solo conto in Euro, per ogni Paese aderente, con funzione di conto di tesoreria. Target, fornisce un “unico sistema” per il regolamento dei pagamenti in Euro tra i Paesi partecipanti all’UE. CARATTERISTICHE Vantaggi: • Gestione flessibile della liquidità che, essendo immediatamente disponibile, può essere tempestivamente riutilizzata con aumento del turnover dei fondi; • riduzione dei rischi grazie all’immediata definitività dei pagamenti; • elevata rapidità di trattamento dei regolamenti; • ampia estensione degli orari operativi, con esclusione di sabato e domenica e di alcune giornate di festività; • possibilità di operare potenzialmente con tutte le banche insediate all’interno della UE e di conseguenza con la loro clientela. 108 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Caratteristiche: • Ogni pagamento viene trattato singolarmente, • l’accesso al proprio sistema nazionale di regolamento consente automaticamente di aderire al circuito TARGET; • è possibile accedere tramite una filiale ubicata in uno dei Paesi UE (accesso remoto). Conseguenze per gli utenti: Per consentire una gestione più agevole ed economica delle disposizioni di pagamento destinate alle banche dei Paesi aderenti all’UEM, tutte le banche dell’Unione si sono dotate di nuove coordinate bancarie (codice IBAN). In tal modo, è sufficiente indicare, in appositi campi obbligatori, tali codici seguiti dal codice fiscale e dal numero di conto corrente del beneficiario per far sì che la banca destinataria possa trattare automaticamente le disposizioni di pagamento ricevute e farle transitare direttamente sul conto corrente del beneficiario, senza alcun intervento manuale, con un considerevole risparmio di tempi e di costi. PAESI ADERENTI Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; Paesi dello SEE - Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. COME FUNZIONA I bonifici in Euro vengono inviati direttamente alla banca del beneficiario facendo transitare i fondi attraverso il sistema delle banche centrali europee (SEBC); questo utilizza i flussi di pagamento presenti all’interno dei sistemi di regolamento lordo nazionali veicolandoli verso le banche centrali dei Paesi aderenti all’UEM che, a loro volta, si occupano del pagamento con le proprie aderenti, secondo quanto illustrato nella seguente tabella: 109 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo TARGET SCHEMA DI FUNZIONAMENTO Cliente Ordinante Banca Ricevente Banca Mittente Banca Centrale del Paese Mittente Cliente Beneficiario B anca Centrale del Paese Ricevente SE B C (Target ) 110 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 5.3 E.B.A. (Euro Banking Association) CHE COS’È E’ un Sistema privato, cui partecipano le principali banche europee, che prevede l’effettuazione del regolamento su base di “NETTING7 ”. E’ nato principalmente per la gestione dei pagamenti commerciali “cross border”. FUNZIONE EBA (European Banking Association) permette alle principali banche europee l’utilizzo di strumenti comuni per la trasmissione dei bonifici in Euro - Divise aderenti all’Euro - Divise di Paesi terzi. EBA funziona secondo il principio giuridico in base al quale in ogni momento della giornata di regolamento c’è un unico saldo da ricevere o da pagare per ogni singola banca partecipante al sistema che dovrà, quindi, essere compensato attraverso la rete Swift e regolato tramite un conto istituito presso la Banca Centrale (nel nostro caso la Banca d’Italia). CARATTERISTICHE Vantaggi: La migrazione dei maggiori gruppi bancari sulla piattaforma STEP2 produce vantaggi per: • i cittadini in quanto tutti i bonifici che transiteranno sull’innovativa piat- taforma giungeranno al destinatario entro 3 giorni lavorativi, rispetto agli attuali 4 giorni per i bonifici nazionali e 8-10 giorni per bonifici crossborder8; • le imprese oltre ai medesimi benefici previsti per i cittadini, potranno inviare in banca i bonifici nazionali ed europei attraverso un’unica applicazione; • le banche potranno gestire i bonifici italiani ed europei attraverso un’unica piattaforma. 7 Netting: il regolamento avviene sulla base di una compensazione che viene effettuata tra due parti (due banche in questo caso) dei crediti e degli impegni risultanti dallo stesso genere di attività. 8. Tale prodotto, denominato per l’appunto con il termine inglese “cross border”, permette la gestione in via automatica degli incassi derivanti da qualsiasi tipo di flusso tra banca e banca, sia che in import che in export, attraverso canali quale il sistema swift esaminato nelle pagine precedenti. 111 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Conseguenze per gli utenti: Le conseguenze per gli utenti riguardano la semplificazione e la maggior velocità dei processi. PAESI ADERENTI Paesi comunitari (UE). COME FUNZIONA Il sistema funziona secondo il principio giuridico della “single obbligation structure” in ogni momento della giornata di regolamento c’è un unico saldo da ricevere o pagare per ogni singolo partecipante, derivante dalla somma algebrica dei messaggi Swift processati dal sistema. Le operazioni di compensazione giornaliere si svolgono in due fasi: 1) fase di compensazione: le banche si inviano reciprocamente degli ordini di pagamento in euro attraverso la rete swift che mantiene per ciascun aderente il saldo aggiornato di tutti i pagamenti inviati e ricevuti e verifica che non siano stati superati i limiti multilaterali; 2) fase di regolamento: la piattaforma rileva il saldo finale attivo o passivo per ciascun aderente. Tutti i partecipanti devono effettuare il regolamento tramite un conto istituito presso una Banca Centrale Nazionale della UE (nel nostro caso Banca d’Italia). Le banche con posizione debitoria (“short” in inglese) trasferiranno i fondi sul conto EBA presso la BCE a mezzo pagamento Target; le banche con posizione creditoria netta riceveranno i fondi dall’EBA (via Target) sul proprio conto di riserva. 112 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 5.4 SEPA (Single Euro Payments Area) CHE COS’È È un’Area nella quale i consumatori, le imprese e gli altri operatori economici, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro all’interno di un singolo Paese o al di fuori dei confini nazionali, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e doveri. FUNZIONE Perché - venendo meno la distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri - possano essere effettuati pagamenti nell’intera area dell’euro con stessa efficienza e sicurezza di quanto avviene in ambito nazionale. CARATTERISTICHE Vantaggi: I vantaggi interessano: • Consumatori: riduzione dei costi di conto corrente, maggiore possibilità di scelta e competizione; possibilità per coloro che vivono all’estero di avere un solo conto bancario, valido per il paese di origine e per quello estero; possibilità di utilizzare la carta di debito (conosciuta in Italia con il nome di bancomat) anche all’estero, attraverso la soluzione; • Imprese: possibilità di realizzare un unica tesoreria; riduzione dei costi accentrando la gestione dei pagamenti e della liquidità; maggiore competitività attraverso la fatturazione elettronica; • Banche: possibilità di espandere la propria attività; • Utenti finali: risparmio in termini di costi all’anno. Inoltre la nuova area aumenta la competitività dell’Europa. Tempistiche Attivata per la prima volta il 1° gennaio 2008, funzionerà a pieno regime dal 2010. 113 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo Servizi opzionali aggiuntivi e prodotti avanzati: Le istituzioni finanziarie stanno sviluppando prodotti o servizi destinati alla propria clientela, che comportano una notevole riduzione di costi per l’economia, venendo eliminata la documentazione cartacea. Prodotti Sepa: • Sepa Credit Transfer (SCT), riferito ai bonifici bancari; • Sepa Direct Debit (SDD), riferito ai mandati/disposizioni di addebito. Esempi di servizi: • regolamento più rapido dei pagamenti; • derivazione del codice di identificazione bancario; • fatturazione elettronica: servizio offerto al cliente prima del pagamento; • riconciliazione elettronica; • soluzioni di pagamento per servizi bancari online (Internet banking). Conseguenze per gli utenti: • numero del conto bancario nazionale è stato sostituito da IBAN (International Bank Account Number) e BIC (Bank Identifier Code); • conseguentemente il formato dei moduli utilizzati per i pagamenti è stato cambiato. PAESI ADERENTI 31 Nazioni: 27 stati membri dell’Unione Europea più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento (CE) n. 2560/2001, che stabilisce il principio di parità tra le commissioni per i pagamenti transfrontalieri. 114 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo 5.5 IBAN e BIC utilizzo obbligatorio BIC - BANK IDENTIFIER CODE È il codice identificativo della Banca del beneficiario, utilizzato nei pagamenti internazionali. Formato da 8 o 11 caratteri alfanumerici. IBAN – INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER É il codice internazionale identificativo del conto bancario del cliente, già utilizzato per i pagamenti transfrontalieri, e ora obbligatorio anche per i pagamenti eseguiti in Italia, al posto delle tradizionali coordinate bancarie (codici ABI, CAB e numero di conto corrente)9. La struttura dell’IBAN, basata sugli standard dettati dalla ECBS (European Committee for Banking Standards) è di lunghezza variabile a seconda della nazione (massimo di 34 caratteri alfanumerici; per l’Italia 27 caratteri) ed è formata da: • codice ISO del Paese di due lettere, IT per l’Italia; • codice per il controllo CIN (check digit) di due numeri; • i rimanenti caratteri contengono il codice identificativo nazionale (BBAN – coordinate bancarie nazionali: riportanti il codice CIN, il codice ABI, il codice CAB e il numero di conto corrente preceduto da tanti zeri per un totale complessivo di 12 spazi per l’Italia) di lunghezza variabile a seconda dello stato. Si riporta di seguito lo schema dell’IBAN italiano. FONTI - regolamento (CE) 2560/2001: lo ha reso obbligatorio per tutti i bonifici effettuati nell’ambito dell’Unione Europea, in euro o in corone svedesi, fino al controvalore massimo di euro 50.000,00: - risoluzione dell’EPC (European Payment Council): ha sancito l’obbligatorietà dell’IBAN e del BIC per tutti i bonifici in euro, di qualsiasi importo, effettuati verso i Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e la Svizzera. Specifichiamo che viene data facoltà alle banche che ricevono bonifici privi delle coordinate IBAN e BIC complete e corrette, di rifiutare e quindi respingere al mittente tali pagamenti. 9. Tutti i Paesi UE-27 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria); Paesi dello SEE - Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); Svizzera. 115 Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo PROFILO AUTORE Antonio Di Meo, Professore a contratto presso le Facoltà di Economia dell’Università di Macerata, è docente in Master organizzati dai più prestigiosi centri di formazione manageriale italiani tra cui SDA Bocconi, CUOA, ICE, Il Sole 24 Ore, IPSOA. Consulente in regolamenti internazionali presso imprese industriali ed Associazioni imprenditoriali, tra le quali Confindustria Bergamo, Brescia, Rovigo e Treviso, referente Scientifico dell’Area “Tecniche del commercio internazionale” nel Master Cor. Ce dell’ICE, nel Corso di Perfezionamento in Tecniche dell’Esportazione dell’Università di Macerata, già referente scientifico al Corso Certificazione Specialisti Estero di Unicredit Corporate Banking, svolge attività di formazione per Associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio, Il Sole 24 Ore, l’Ipsoa, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), alcune Federazioni regionali delle BCC e direttamente presso Imprese industriali ed Istituti di credito. Titolare dello Studio DI MEO, autore di numerose pubblicazioni in materia di pagamenti internazionali e crediti documentari, è iscritto all’Albo dei Giornalisti del Veneto nell’elenco dei pubblicisti. Collabora con la rivista “International Trade” di Eurosportello, Azienda Speciale della CCIAA di Ravenna, di cui è referente scientifico e capo redattore, con “Commercio internazionale” edito da Ipsoa e con la “Newsletter Express International” di UniCredit Banca d’Impresa. [email protected] www.studiodimeo.com 116 BIBLIOGRAFIA - AA.VV., Guida ai pagamenti internazionali, Il Sole 24 Ore, 2003. - CCI, Guide to documentary credit operations, 1994. - CCI Credimpex Italia, Commentario alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, II edizione, 2001. - CCI, Guide to collection operations for the URC 522, 1996. Di Meo A., I pagamenti internazionali: 200 casi risolti, Ipsoa Editore, II edizione, 2003. - Di Meo A., Il credito documentario, Ipsoa Editore, 2007. - - Di Meo A., Manuale pratico del commercio internazionale, Maggioli Editore, 2007. - ICC, Model Forms for issuing demand guaranees, pubbl. 503, 1994. - ICC, Guide to the ICC Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG), pubbl. 510, 1992. 117 NOTE 118 Testi revisionati e coordinati da: Liana Benedetti La collana “Miniguide per le Imprese” è a cura di: Liana Benedetti, Finito di stampare: dicembre 2008 Progettografico: Pietrogrande & partners - Pd Stampa: Nuova Jolly - Rubano - Pd 119 MINIGUIDE Camera di Commercio di Padova www.pd.camcom.it MINIGUIDE