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Guida Pagamenti internazionali - Camera di Commercio di Padova

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Guida Pagamenti internazionali - Camera di Commercio di Padova
MINIGUIDE
PAGAMENTI
PAGAMENTI
INTERNAZIONALI
INTERNAZIONALI
di Luca De Stefani
di Antonio di Meo
mini guide
collana
oggi
e domani
imprenditore
per le
imprese
Dicembre
Aprile 2008
2007
mini guide
per le imprese
PAGAMENTI
INTERNAZIONALI
di Antonio di Meo
Versione on line disponibile su:
www.promopadova.it
www.pd.camcom.it
Tutti i diritti di traduzione e riproduzione sono riservati.
L’utilizzo anche parziale del testo della presente guida dovrà
essere autorizzato dalla Camera di Commercio di Padova e
dall'autore Antonio Di Meo, compresi adattamenti totali o parziali e con qualsiasi mezzo (compresi copie fotostatiche, film didattici e i microfilm)
.
PRESENTAZIONE
La propensione all’export è una delle caratteristiche delle aziende padovane
che si trovano ora però a competere su mercati internazionali sempre più
difficili, concorrenziali ed in continua evoluzione.
Uno dei problemi che le aziende affrontano giornalmente nei rapporti con
l’estero è quello dei pagamenti come è emerso dai seminari e corsi organizzati nel 2007 in collaborazione dalle due speciali della Camera di Padova,
PromoPadova e PadovaPromex sui mancati pagamenti all’estero, crediti documentari e le lettere di credito.
Questa guida vuole essere uno strumento operativo e schematico per dare le
informazioni di base sui pagamenti internazionali senza la pretesa di essere
un trattato completo sull’argomento, ma fornendo comunque informazioni
su caratteristiche, contenuti, vantaggi, rischi, costi e punti di attenzione dei
vari strumenti di pagamento, nell’ottica di un servizio di utilità pratica per le
imprese.
Il Presidente
della Camera di Commercio di Padova
Dicembre 2008
Roberto Furlan
5
INDICE
1. INTRODUZIONE
PREMESSA
1.1 RISCHI DELLA VENDITA CON L’ESTERO
1.2 COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE
1.3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
9
2. QUANDO PAGARE
19
2.1 IN VIA ANTICIPATA
2.2 IN VIA POSTICIPATA
2.3 IN VIA CONTESTUALE
3. FORME DI PAGAMENTO
21
3.1 IL BONIFICO BANCARIO
3.2 L’ASSEGNO BANCARIO
3.3 IL LOCK BOX
3.4 L’INCASSO DOCUMENTARIO
3.5 L’INCASSO SEMPLICE
3.6 IL PAGHERÒ CAMBIARIO INTERNAZIONALE (PROMISSORY NOTE)
3.7 LA CAMBIALE TRATTA INTERNAZIONALE (BILL OF EXCHANGE)
3.7 LA LETTRE DE CHANGE RELEVÉ (LCR)
3.8 L’INCASO ELECTRONICO DE EFECTO (IEF)
3.9 IL LASTSCHRIFTEN (BANK LASTSCHRIFTEN)
3.10 IL CREDITO DOCUMENTARIO
3.11 LA STAND BY LETTER OF CREDIT
4. GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
93
4.1 LA RICHIESTA DI EMISSIONE DI GARANZIA BANCARIA
4.2 LA GARANZIA DI PAGAMENTO (PAYMENT GUARANTEE)
4.3 LA GARANZIA DI RESTITUZIONE (ADVANCE PAYMENT BOND)
4.4 LA GARANZIA DELL’OFFERTA (BID BOND)
4.5 LA GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE (PERFORMANCE BOND)
5. SISTEMI DI PAGAMENTO 105
5.1 SWIFT (SOCIETY FOR
WORLD-WIDE INTERBANKING FINANCIAL
TELECOMUNICATIONS)
5.2 T.A.R.G.E.T. (TRANS- EUROPEAN AUTOMATED REAL-TIME
GROSS SETTLEMENT EXPRESS TRANSFER SYSTEM)
5.3 E.B.A. (EURO BANKING ASSOCIATION)
5.4 SEPA (SINGLE EURO PAYMENTS AREA)
5.5 IBAN E BIC UTILIZZO OBBLIGATORIO
PROFILO AUTORE
BIBLIOGRAFIA
116
117
7
1. INTRODUZIONE
PREMESSA DELL’AUTORE
Questa Guida si propone di fornire alcune informazioni base relative alle
forme di pagamento utilizzate nel commercio internazionale.
Per fare questo abbiamo ritenuto di trattare la materia in modo schematico
al fine di favorire una consultazione pratica e, nel contempo, una applicazione efficace. I singoli argomenti saranno, pertanto, sviluppati in schede
contenenti la spiegazione (che cos’è), la funzione, le caratteristiche, l’articolazione, i contenuti, i punti di attenzione, i rischi, i costi, i vantaggi e la
normativa di riferimento.
Prima di introdurci nell’esame delle singole forme di pagamento, delle modalità di pagamento e degli strumenti di garanzia internazionale, riteniamo
necessario focalizzare l’attenzione sui principali rischi che un’impresa si trova ad affrontare nello sviluppo di una trattativa commerciale con l’estero e
sugli aspetti più salienti di una compravendita internazionale.
1.1 RISCHI DELLA VENDITA CON L’ESTERO
La rischiosità di un’operazione di fornitura nasce come somma dei rischi presenti nelle fasi della trattativa commerciale. A prescindere dal rischio di cambio (a cui l’impresa può far fronte con operazioni di copertura a termine oppure con altri strumenti di copertura più sofisticati), è relativamente agevole
raggruppare le fasi della trattativa commerciale in due periodi distinti e, conseguentemente, evidenziare, per ciascuno, la tipologia di rischio connessa.
Più precisamente:
1. Fase compresa tra il contratto e la consegna della merce
In questo periodo si affrontano i rischi connessi con la sospensione o la
revoca della commessa e con il mancato ritiro della merce. È opportuno
tutelarsi contro tali rischi facendosi rilasciare dal cliente un acconto significativo, così da scoraggiare successivi ripensamenti. Tale comportamento
diventerà pressoché obbligato per la fornitura di impianti, di macchine
o di altri beni personalizzati che, nel caso di mancato ritiro da parte del
cliente, non sarebbero vendibili ad altri.
Di fronte alle prevedibili difficoltà che il cliente facesse per rilasciare acconti elevati, è possibile trovare una forma di accordo tramite il rilascio
di una garanzia (bancaria o assicurativa) a fronte dell’acconto stesso
(detta “advance payment bond”), per il buon funzionamento dell’impianto
(detta “performance bond”) o per la semplice partecipazione ad una gara
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Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo
d’appalto (detta “bid bond”). È bene però ricordare che, in questi casi, si
affronta l’ulteriore rischio della escussione arbitraria delle garanzie (che
sono sempre autonome rispetto al contratto ed escutibili a semplice richiesta scritta).
È buona norma, pertanto, specialmente quando gli importi diventano rilevanti, valutare una copertura assicurativa presso Sace, che rappresenta
l’organismo pubblico per l’assicurazione del credito all’esportazione. Vale
inoltre la pena ricordare che, nella fase successiva alla determinazione
del prezzo, è sempre presente il rischio di un aumento nei costi di produzione, a fronte del quale è parzialmente possibile tutelarsi prevedendo
specifiche clausole di revisione dei prezzi;
2. Fase riguardante la definizione della condizione di pagamento
Tale momento diventa significativo nei casi in cui il fornitore concede
al cliente una dilazione di pagamento e, perciò, decide di posticipare
l’incasso rispetto alla consegna del bene. In questo modo il venditore si
assume, oltre ai rischi esposti in precedenza, anche quelli connessi con
le operazioni di credito. In altre parole, il cliente potrebbe non pagare la
fornitura.
Si parla di rischio commerciale quando il mancato pagamento ha la
causa nell’ambito del rapporto cliente/fornitore (contestazione sulla merce, insolvenza del debitore, ecc...).
Quando invece il pagamento è impedito, nonostante la solvibilità del debitore e la sua volontà di adempiervi, da particolari situazioni politiche (guerre,
sommosse, rivoluzioni, eventi di forza maggiore, ecc...) o economiche (per
esempio, un blocco dei pagamenti verso l’estero disposto dallo Stato del debitore), si parla di rischio paese.
In entrambi i casi, è possibile contenere i rischi richiedendo al cliente una
garanzia bancaria a proprio favore, emessa da una banca di sicura solvibilità
e di un paese non a rischio che garantisca il pagamento in caso di mancato
adempimento da parte dell’obbligato principale.
Tale garanzia, per risultare efficace, dovrà essere autonoma rispetto al contratto di fornitura (per impedire che contestazioni sulla merce blocchino l’impegno della banca), irrevocabile, incondizionata e vincolante al pagamento
dietro semplice richiesta.
In alternativa, rispetto alla lettera di garanzia, è opportuno accordarsi con il
cliente per l’apertura di un credito documentario. Tale forma di pagamen-
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Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo
to richiede però molta attenzione ed esperienza in quanto gli accordi tra le
parti devono essere assolutamente chiari ed i documenti da presentare per
ottenere l’incasso devono essere redatti con grande precisione.
Uno strumento ulteriore per affrontare il rischio di mancato incasso è rappresentato dall’assicurazione dei crediti, rivolgendosi a compagnie di Assicurazione di estrazione privata oppure a compagnie di estrazione pubblica, tra le quali
si ricordano Sace, la Società di assicurazione dei crediti all’esportazione.
1.2 COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE
Il mercato internazionale presenta alcune specificità sulle quali è bene riflettere in anticipo onde evitare di trovarsi in situazioni particolarmente complesse o conflittuali.
La fornitura verso clienti esteri comporta, infatti, il sorgere di difficoltà ulteriori rispetto a quelle che si presentano con clienti “domestici”. Si pensi, a
puro titolo esemplificativo, alle problematiche legate all’uso di lingue diverse,
alle difficoltà nel reperire informazioni sul paese di residenza del cliente e sul
cliente stesso, alle differenti abitudini e normative in campo commerciale,
nonché ai problemi connessi all’uso di monete diverse.
La gestione dei rapporti commerciali in campo internazionale richiede sistematicità ed integrazione tra le diverse aree aziendali (commerciale, amministrativa, finanziaria, produttiva, logistica, ecc.). Sarebbe opportuno, pertanto, che l’impresa, in occasione di forniture sui mercati esteri, elaborasse
una sorta di check list per assicurarsi di non aver lasciato indefinito qualche
aspetto contrattuale. In particolare, risulta importante regolare chiaramente, in forma scritta:
1.
l’oggetto del contratto, con indicazione delle specifiche tecniche del
bene oggetto della compravendita, delle eventuali tolleranze e del tipo
di imballaggio;
2.
l’importo e la moneta di fatturazione. In epoche non remote, la possibilità di realizzare utili su cambi in conseguenza delle cosiddette “svalutazioni competitive” era, per le aziende che fatturavano in valuta forte,
un elemento di appetibilità notevole. Con l’introduzione della moneta
unica, i margini di manovra in questo campo si sono notevolmente ridotti. Resta invece sempre valida la considerazione che la fatturazione
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Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo
in moneta “forte” consente un più facile smobilizzo dei crediti. Fatturare, inoltre, in moneta forte permette di finanziarsi nella stessa valuta,
a tassi normalmente più bassi e senza affrontare il rischio di cambio
in quanto l’incasso della valuta relativa alla vendita viene utilizzata per
estinguere il finanziamento;
3.
la definizione del significato attribuito a determinati termini adottati
nel contratto come, ad esempio, il fatto che qualsiasi termine di resa
della merce sarà interpretato secondo quanto stabilito dalla Camera di
Commercio Internazionale di Parigi (Incoterms), o che cosa si intende
per spedizione della merce;
4.
quando il contratto entrerà in vigore o, ancora, quali le condizioni affinché le parti possano adempiere ai propri obblighi contrattuali;
5.
le garanzie offerte dal venditore sulla merce, i limiti e la durata di tali
garanzie, i tempi e i modi per avanzare eventuali reclami, le modalità
di risarcimento in caso di accertata legittimità del reclamo;
6.
i casi di forza maggiore, l’eventuale riserva di proprietà, la lingua ufficiale del contratto;
7.
il trasporto ed i termini di resa. L’importanza di questi elementi contrattuali è decisiva, in termini di economicità dell’operazione, di sicurezza dell’incasso, di eliminazione di potenziali controversie;
8.
la documentazione: è necessario avere assoluta certezza di poter produrre tutti i documenti che verranno richiesti (visti consolari, certificati
sanitari, ecc.) e conoscere esattamente la normativa import-export del
paese interessato (visti doganali all’importazione, divieti ed autorizzazioni);
9.
la legge applicabile al contratto, per definire, in caso di controversia,
quale legge dovrà essere applicata;
10. il foro competente e la possibilità di accedere a forme di arbitrato in
caso di controversie non sanabili in via amichevole o con forme di conciliazione;
11. la condizione di pagamento.
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1.3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Dalle brevi considerazioni svolte nelle pagine precedenti risulta evidente che
è possibile affrontare le problematiche legate ai pagamenti in modi assai
diversi. Purtroppo, non sempre le imprese possono scegliere la soluzione
più sicura, in quanto frequentemente essa rappresenta la più costosa per il
cliente o perché le diverse esigenze aziendali portano ad imboccare strade
già note o spesso obbligate. Niente di male in questo. Ciò che conta è sapere
esattamente quali vantaggi, quali rischi e quali costi ogni scelta comporta.
Ogni contratto di compravendita internazionale, infatti, dovrebbe regolare in
modo chiaro gli accordi per quanto attiene il pagamento del prezzo, definendo esattamente:
• il momento in cui verrà effettuato il pagamento della fornitura (quando
pagare);
• il modo con cui avverrà il trasferimento dei fondi (sistema di pagamento);
• la moneta di pagamento (in che moneta pagare);
• il luogo di pagamento (dove pagare);
• le banche che interverranno nell’operazione;
• la forma tecnica di pagamento che sarà utilizzata.
Moneta, luogo, banche
Per quanto riguarda in che moneta pagare, dove pagare e le banche
che interverranno nell’operazione ci limitiamo semplicemente a specificare quanto gli operatori economici sanno bene, vale a dire che,
quando si opera con una controparte estera, occorre concordare in
quale moneta fissare il prezzo della vendita, tenendo ben presente
che, diversamente dall’euro, si sarà esposti al rischio di cambio. Il
rischio, cioè, di incassare una quantità di unità di conto nazionale
inferiore a quella attesa (per l’esportatore) oppure di dover utilizzare (per l’importatore) una quantità di moneta nazionale superiore a
quella prevista.
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Come conseguenza di quanto sopra la fatturazione potrà avvenire:
• in unità di conto nazionale (Euro);
• nella moneta della controparte estera;
• in altra moneta.
Con riferimento al luogo di pagamento, lo stesso avviene tramite sistema
bancario internazionale e, cioè, tramite le banche che hanno instaurato tra
di loro una serie di rapporti di conto reciproco o, almeno, di corrispondenza,
per le operazioni in ambito extra Unione Europea, mentre per i pagamenti
tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea più Irlanda, Lienchtestein, Norvegia e Svizzera i pagamenti verranno veicolati attraverso piattaforme create
appositamente dal sistema bancario europeo che movimentano sistemi di
compensazione transeuropea.
Il luogo in cui dovrà essere pagato quanto dovuto, potrà essere presso:
• la banca del venditore;
• la banca del compratore;
• una banca terza.
Momento di pagamento
Riguardo al momento in cui dovrà avvenire il pagamento, le parti potranno
concordare che lo stesso sia effettuato prima, dopo o contestualmente alla
consegna della merce. Si parlerà, dunque, di pagamento:
• in via anticipata
• in via posticipata
• in via contestuale
Forme di pagamento
Le diverse forme di pagamento in uso nel commercio internazionale sono,
invece, le seguenti:
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• il bonifico bancario (banker’s swift transfer or transmission oppure bank
transfer via Swift);
• la rimessa di assegni bancari (check or cheque);
• il Lock box system;
• l’incasso documentario (documents against payment);
• l’incasso semplice di effetti e/o ricevute bancarie (clean collection);
• la Lettre de change relevè (LCR) - Francia;
• l’incaso electronico de efecto (IEF) - Spagna;
• il Banklastschrift - Germania, Austria;
• il pagherò cambiario internazionale ( promissory note);
• la cambiale tratta internazionale (bill of exchange);
• l’apertura di credito documentario (documentary credit).
La scelta di una delle forme di pagamento sopra indicate impone agli operatori economici e, in particolare all’esportatore, di seguire alcune regole
nella definizione della condizione di pagamento al fine di governare meglio il
livello di rischio circa l’incasso del credito da parte del venditore, che varia a
seconda degli argomenti fissati nel contratto e di alcune situazioni che, qui
di seguito, riportiamo:
• il tempo concordato per il pagamento;
• il luogo previsto per il pagamento;
• il termine con cui viene resa la merce (FOB, CIF o altro termine Incoterms
2000);
• le banche che intervengono nell’operazione;
• le normative interne e le consuetudini del Paese importatore;
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• l’affidabilità della controparte estera (Rischio commerciale);
• la situazione politico-economica del Paese in cui risiede la controparte
(rischio Paese);
• il grado di sicurezza insito, appunto, nella forma tecnica prescelta per il
pagamento della fornitura;
• la possibilità di attivare una copertura del rischio di credito sia esso solo
commerciale o anche politico.
Per favorire una corretta definizione della forma di pagamento si suggerisce
alla clientela di seguire alcune regole operative che riportiamo di seguito e
che riteniamo utili per affrontare il Rischio di Credito e per non lasciare nulla
al caso nella negoziazione di un contratto con l’estero:
• informarsi circa l’affidabilità e la solvibilità della controparte estera e/o
del proprio partner;
• non lasciare alla controparte estera piena discrezionalità di scegliere e
definire la condizione di pagamento;
• andare alla trattativa con la controparte estera già preparato circa le
possibili soluzioni di pagamento;
• definire in modo preciso la forma tecnica di pagamento usando una terminologia appropriata;
• concordare, nel caso di credito documentario, il contenuto/articolazione
dello stesso e la data entro cui dovrà essere notificato;
• concordare la data entro cui dovrà pervenire l’eventuale garanzia bancaria
e/o la Stand by Letter of credit ed il loro contenuto;
• fissare il tempo (la scadenza) in cui il pagamento dovrà essere effettuato
e le modalità del relativo trasferimento valutario;
• indicare la banca presso cui dovrà pervenire il pagamento dall’estero,
precisandone le coordinate bancarie (IBAN, BIC Code, ecc.);
• informarsi circa la banca che l’acquirente estero utilizzerà per il trasferimento;
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• precisare chi dovrà pagare le spese e le commissioni bancarie (banca
italiana e banca estera) relative all’operazione oggetto della trattativa;
• valutare la moneta/divisa contrattuale per gestire, poi, l’eventuale rischio
di cambio;
• ricordarsi che, nel caso in cui la transazioni sia espressa in valuta estera, la
stessa sarà negoziata dalla banca al cambio del giorno di negoziazione;
• non dimenticare le dirette implicazioni che la condizione di pagamento ha
con i termini di consegna della merce (Ex works, Fca, Fob, Cfr, Cif, ecc.)
e con i documenti, soprattutto nei pagamenti contro presentazione degli
stessi (incassi e crediti documentari);
• dare forma scritta agli accordi presi utilizzando testi standard da adattare
di volta in volta alle singole operazioni.
Sistemi di pagamento
Indipendentemente dalla forma di pagamento che si adotterà, il sistema internazionale, in particolare, ha utilizzato sistemi di pagamento che permettono di veicolare i regolamenti tra una banca e l’altra nel modo più sicuro e
veloce possibile e con un linguaggio uniforme.
I sistemi di pagamento esistenti che andremo ad analizzare sono i seguenti:
• Swift (Society for World-wide Interbanking Financial Telecomunications);
• Target (Trans- european Automated Real-time Gross settlement Express
Transfer system);
• Eba (Euro Banking Association);
• Sepa (Single Euro Payments Area).
Fatte queste considerazioni di carattere generale ci apprestiamo ad esaminare nel dettaglio quanto segue:
• il momento del pagamento, quando, cioè, pagare
• le singole forme di pagamento
• i sistemi di pagamento.
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Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo
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2. QUANDO PAGARE
2.1 IN VIA ANTICIPATA
Per il venditore è certamente la condizione da preferire in quanto, con il pagamento anticipato, il compratore trasferisce l’importo relativo alla compravendita prima di ricevere la merce.
Il venditore spedirà, così, la merce ordinata dal compratore soltanto quando
l’importo relativo alla fornitura sarà stato accreditato sul conto corrente allo
stesso intestato.
Il rischio, così, è totalmente a carico del compratore, in quanto non ha la
certezza che gli sarà spedita la merce, nella data e nel luogo concordato e se
la riceverà conformemente agli standard tecnici e alle caratteristiche stabilite
nel contratto.
Il compratore, che si trovi in questa situazione, potrebbe, comunque, cautelarsi dal suddetto rischio richiedendo all’azienda di far aprire a suo favore,
da una banca primaria, prima del trasferimento dell’importo, una garanzia a
tutela dell’esborso che effettuerà.
Si tratta di una garanzia di restituzione dell’importo pagato in via anticipata in caso di non spedizione della merce. Viene denominata «advance payment bond».
2.2 IN VIA POSTICIPATA
È la situazione che preferisce il compratore, in quanto riceve la merce ordinata prima di eseguire il trasferimento dei fondi a favore del venditore.
In questo modo, è sul venditore che gravano tutti i rischi in quanto produce la merce, la mette a disposizione del compratore nel luogo e nei termini
concordati e la spedisce fino a destinazione.
Con il pagamento posticipato rispetto alla spedizione della merce, il venditore corre il rischio che il compratore non paghi o paghi in ritardo.
È senz’altro la modalità di pagamento più diffusa e, proprio per i rischi a cui
l’esportatore è esposto, è necessario che la definizione della condizione di
pagamento sia effettuata con attenzione per minimizzare i suddetti rischi.
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2.3 IN VIA CONTESTUALE
Il pagamento contestuale, comunemente conosciuto con il termine “contrassegno”, si ha quando il regolamento del prezzo della fornitura avviene contestualmente alla consegna della merce: questa forma di pagamento è molto
conosciuta anche come “cash on delivery” - in sigla C.O.D.
In questo caso il venditore incarica uno spedizioniere di consegnare la merce
solo se riceverà per la stessa:
• banconote, oppure
• un assegno bancario o un assegno circolare, oppure
• un “pagherò” cambiario, oppure
• la firma di accettazione su di una tratta, oppure
• una dichiarazione bancaria di ricevimento di ordine di pagamento a favore
del venditore, oppure
• una dichiarazione bancaria di blocco dei fondi, oppure
• un’attestazione bancaria di avvenuto trasferimento dei fondi, irrevocabile
e condizionata a favore del venditore
Fra le possibilità sopra elencate, soltanto l’ultima (l’attestazione bancaria di
avvenuto trasferimento dei fondi o il ritiro di un assegno circolare emesso da
primaria banca) assicura il pagamento della fornitura.
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3. FORME DI PAGAMENTO
3.1 IL BONIFICO BANCARIO
CHE COS’È
Il bonifico bancario consiste nel trasferimento di un importo eseguito da una
banca su istruzioni del debitore/ordinante, ad una banca corrispondente nel
Paese del beneficiario, con l’invito ad effettuare a quest’ultimo un pagamento incondizionato.
FUNZIONE
Il trasferimento di qualsiasi somma di denaro riguardante qualsiasi tipo di
operazione sottostante di carattere mercantile, non mercantile, finanziaria
o di tipo compensativa, da un soggetto ad un altro per il tramite del canale
bancario.
CARATTERISTICHE
• Il bonifico bancario viene effettuato via SWIFT (swift transfer - ST1 ), oppure, anche se più raramente, per posta (mail transfer - MT);
• è, di norma, irrevocabile e definitivo;
• può riguardare qualsiasi importo, sia di entità modeste che di valore
elevato;
• ha costi estremamente contenuti;
• il compratore di un bene e/o di un servizio, al momento in cui matura
l’impegno del pagamento, dà disposizione alla propria banca di accreditare
l’importo della fornitura a favore di un beneficiario presso la banca dallo
stesso indicata;
• la banca che riceve l’ordine di pagamento, sulla base delle istruzioni ricevute dal proprio cliente, dopo aver accertato l’esistenza dei fondi e/o la
1. Vedi informazioni più dettagliate sul SWIFT a pagina 105
21
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disponibilità del fido, provvederà, a seconda dei casi, ad addebitare il conto
corrente dello stesso, oppure ad accendergli un finanziamento in euro
e/o in valuta oppure ad addebitargli il conto in valuta, oppure a ritirare il
contante (banconote) necessario per effettuare il trasferimento;
• accertata, quindi, l’esistenza dei fondi e/o la disponibilità del fido, la banca
trasferisce l’importo, generalmente via swift, alla banca corrispondente,
istruendola di effettuare il pagamento a favore del beneficiario;
• la banca che, invece, riceve i “fondi”, accredita il beneficiario avvisandolo
dell’operazione eseguita;
• il trasferimento dell’importo a favore del beneficiario, avviene con la
movimentazione dei conti in valuta che le banche di tutto il mondo scambiano tra di loro e che sono conosciuti con il termine di “conti nostro” se
espressi in valuta estera, oppure “conti loro” se in euro. In ambito UEM
i bonifici in euro vengono inviati direttamente alla banca del beneficiario
facendo transitare i fondi attraverso il Sistema delle Banche Centrali Europee (SEBC) che gestisce il sistema Target - Transeuropean Automated
Real Time Gross Settlement Express Transfer (Trasferimento espresso
transeuropeo automatizzato dai regolamenti lordi in tempo reale).
DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO
La disposizione di pagamento a favore dell’estero (bonifico bancario) viene
sottoscritta dall’ordinante su modelli appositamente predisposti dalle banche
al fine di raccogliere le richieste di ordini di pagamento a favore dell’estero
che saranno eseguite dalla banca nel rispetto delle istruzioni ricevute e sempre che siano presenti i presupposti per dare corso all’ordine medesimo.
DATI CONTENUTI
• L’indicazione della disposizione di pagamento a favore dell’estero;
• le istruzioni circa l’addebito dell’importo che potranno prevedere l’addebito del conto corrente n…., l’accensione di un finanziamento ad una
data scadenza, l’addebito di un conto in valuta o la consegna dei contanti
necessari al pagamento;
• l’indicazione del beneficiario e del suo indirizzo a favore del quale va trasferito l’importo;
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Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo
• l’indicazione della banca del beneficiario presso la quale deve essere trasferito l’importo a favore dello stesso;
• l’indicazione di tutte le coordinate bancarie (IBAN - International Bank
Account Number, SWIFT - Society for worldwide interbank financial telecommunication , ecc.);
• l’indicazione della causale valutaria cioè se trattasi di pagamento di fattura
d’acquisto merci, di provvigioni da versare o altro;
• l’importo in cifre e in lettere con il codice della divisa;
• l’indicazione di chi si fa carico delle spese e commissioni bancarie;
• la firma dell’ordinante.
ARTICOLAZIONE
Un’azienda italiana riceve ordine di acquisto da compratore svizzero con
pagamento a mezzo bonifico bancario pagabile a 30 giorni dalla data di spedizione della merce;
1. ricevuta la merce e trascorsi i 30 giorni, il compratore svizzero darà
disposizione alla propria banca di accreditare l’importo della fornitura a
favore del venditore italiano presso la banca da quest’ultimo indicata;
2. la banca svizzera, accertato che l’acquirente abbia i fondi per pagare,
trasferirà la somma, addebitando al suo cliente l’ammontare della fornitura e, nel contempo, dando istruzioni alla banca italiana di bonificare
l’importo al venditore;
3. quando la banca italiana (con cui il venditore intrattiene rapporto di conto) riceverà i fondi, accrediterà il venditore avvisandolo dell’operazione
eseguita;
4. a questo punto il ricavo è definitivo.
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Tutti i diritti di riproduzione, traduzione e adattamento anche parziale sono riservati. CCIAA Padova/Antonio Di Meo
PUNTI DI ATTENZIONE
• Precisare in che data dovrà essere effettuato il bonifico bancario;
• concordare con il cliente il modo di trasmissione, meglio lo swift;
• fornire al proprio cliente le “coordinate bancarie internazionali” e cioè, il
codice IBAN e il codice identificativo della Banca (Bic Code - Bank Identification Code);
• indicare la causale del pagamento, cioè a che titolo viene effettuato il
pagamento;
• verificare in anticipo che la banca dell’importatore intrattenga rapporto
di corrispondenza o possa scambiare le chiavi di controllo con la propria
banca;
• ricordarsi che, in ambito UEM, fino all’importo di € 50.000,00, le commissioni, cosiddette di “intervento”, non sono dovute;
• accordarsi con il compratore sulla suddivisione delle spese (di norma
ognuno si accolla quelle della propria banca) specificando la ripartizione
con l’acronimo inglese “Share”;
• ricordarsi che l’articolazione di un bonifico bancario dipende da come
viene canalizzato il trasferimento dell’importo, a seconda, cioè, se lo
stesso giunga al beneficiario direttamente tramite banca corrispondente
della banca del beneficiario oppure tramite banca non corrispondente,
intermediaria;
• al fine di tutelarsi dal rischio di mancato pagamento, non trascurare mai
che l’iniziativa di impartire le istruzioni per il pagamento a mezzo bonifico
bancario, è sempre del debitore, che potrebbe non disporre o ritardare di
disporre il pagamento a favore del beneficiario.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Direttiva 95/7/CE del 27/01/1997 relativa agli ordini di pagamento internazionali: I bonifici transfrontalieri;
• Regolamento CE 2560/2001 in applicazione alla Direttiva 95/7/CE, in vigore dal 01/07/2003.
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3.2 L’ASSEGNO BANCARIO
(check / cheque)
CHE COS’È
L’assegno bancario costituisce un ordine disposto da un soggetto(traente, in
inglese drawer) nei confronti di una banca (trattario, in inglese drawee) indicata sullo stesso, di pagare a vista una somma determinata all’ordine di
un beneficiario, nominativamente indicato, oppure, semplicemente all’ordine,
contro addebito su di un conto corrente intrattenuto con la banca medesima.
FUNZIONE
La sua funzione è quella di legittimare il portatore dell’assegno a presentarsi
ad una banca al fine di ottenere il pagamento dell’importo iscritto sulla faccia
dell’assegno, indipendentemente dal tipo di operazione sottostante per la
quale il medesimo è stato emesso.
CARATTERISTICHE
• A seconda della disciplina giuridica in materia vigente nei singoli Paesi,
l’assegno bancario può essere considerato un titolo di credito (Paesi di
civil law) oppure un negotiable instrument2 (Paesi di common law);
• può essere considerato titolo esecutivo che permette la possibilità di
esercitare un’eventuale azione di regresso senza una preventiva sentenza
del giudice oppure (a seconda della disciplina vigente nei singoli Paesi),
privo dell’esecutività che implica la necessità di ottenere una sentenza
del giudice per esercitare un’azione di regresso;
•
l’autonomia, che ne fa uno strumento indipendente dal contratto sottostante da cui trae origine, almeno per i paesi che hanno sottoscritto (o si
sono uniformati) alle convenzioni di Ginevra degli anni Trenta;
•
l’astrattezza, in quanto ha valore ed efficacia indipendentemente dalla
causa che l’ha originato;
2. Strumento di negoziazione privo delle caratteristiche giuridiche di autonomia e astrattezza tipico dei titoli di credito (vedi
Convenzione di Ginevra)
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•
il formalismo, poiché contiene alcuni elementi essenziali (la denominazione di assegno bancario, l’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione
del luogo di pagamento, il luogo e la data di emissione, l’importo in cifre
ed in lettere, ecc.) e vale per ciò che è riportato sullo stesso;
•
la trasferibilità, poiché può essere trasferito da un soggetto all’altro
mediante «girata», che deve essere apposta sul retro dell’assegno o
sull’allungamento (salvo il caso in cui sia emesso con la clausola non
trasferibile);
• la possibilità di renderlo pagabile ad una persona determinata con o senza
l’espressa clausola “all’ordine”, oppure al portatore, senza cioè che sullo
stesso sia indicato il soggetto beneficiario dell’assegno stesso.
CHI LO EMETTE
L’assegno bancario può essere emesso:
• da una persona (fisica o giuridica) a valere su di un conto corrente intrat-
tenuto dal medesimo (il traente) su di una banca. In tal caso avremo un
assegno di conto corrente bancario (check o cheque), con il quale il
correntista, che emette l’assegno a carico della banca, dà ordine di pagare
a vista ad un beneficiario o al portatore l’importo indicato sull’assegno,
prelevandolo dal conto corrente in essere presso la banca stessa;
• da una banca, su richiesta di un soggetto che deposita presso la stessa
la somma di denaro necessaria per l’emissione dell’assegno o autorizza a
prelevarla dal proprio conto corrente in essere presso la banca. In tal caso
avremo il c.d. assegno circolare (in inglese bank draft) con il quale la
banca promette di pagare a vista l’importo indicato sull’assegno a favore
del beneficiario;
• da una banca, su richiesta di un soggetto che le dà ordine di pagare un
proprio fornitore con un bonifico bancario a mezzo assegno, emettendo
quest’ultimo a favore del beneficiario a valere, ad esempio, sul suo conto
in valuta estera intrattenuto presso una banca estera ed inviandolo direttamente al beneficiario o consegnandolo al richiedente. Avremo, in tal
caso, il c.d. assegno piazzato (swift check).
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DATI CONTENUTI
• La denominazione di assegno bancario;
• il nome della banca chiamata a pagare (il trattario) e presso cui il traente
intrattiene il rapporto di conto corrente;
• il luogo e la data di emissione;
• l’importo espresso in cifre;
• l’importo espresso in lettere;
• l’ordine incondizionato di pagare a vista una somma determinata;
• l’indicazione del nominativo all’ordine del quale l’assegno viene emesso. In
mancanza, l’assegno si intende al portatore e l’emittente (traente) dovrà
firmarlo per girata;
• la firma del traente l’assegno, cioè, di colui che intrattiene il rapporto di
conto corrente con la banca trattaria;
• il numero del conto corrente intestato al traente e dal quale sarà prelevato
l’importo indicato sull’assegno;
• il numero dell’assegno. Tutti gli assegni sono identificati con numero
progressivo;
• la clausola di “Non trasferibilità” nei casi in cui questo sia prevista dall’emittente l’assegno (traente). In Italia è obbligatoria in base alla normativa
vigente in materia di antiriciclaggio che ne prevede l’obbligatorietà per gli
assegni di importo uguale o superiore ad una certa soglia.
ARTICOLAZIONE
1. Il compratore emette l’assegno e lo invia al venditore;
2. il venditore riceve l’assegno e lo consegna in banca per la negoziazione
(salvo i casi in cui venga presentato per l’incasso);
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3. la banca verifica la regolarità formale dell’assegno e, dopo aver raccolto
la prima firma di girata da parte del presentatore, lo spedisce (tramite
la sede centrale) alla banca estera corrispondente convenzionata per il
servizio “incasso assegni” (cashier check);
4. il venditore viene accreditato salvo buon fine (sbf) con valuta 10/20 giorni
dalla data di negoziazione;
5. la banca estera convenzionata dopo aver esaminato anch’essa la regolarità formale dell’assegno, fatta compensazione e regolarizzato contabilmente il rapporto con la banca che ha inviato l’assegno, invia l’assegno
alla banca estera sulla quale l’assegno è tratto;
6. la banca estera sulla quale l’assegno è tratto verifica la regolarità formale
dell’assegno e, se ci sono fondi, addebita il conto corrente del compratore.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Accettare pagamenti a mezzo assegni solo se non si hanno altre possibilità e, comunque, non accettare mai assegni a pagamento di forniture
in Paesi che non siano Paesi occidentali industrializzati dove è assente il
“rischio paese”;
• accettare assegni per importi che non siano rilevanti e con la clausola
di non trasferibilità;
• valutare attentamente l’affidabilità e la solvibilità della controparte e, se
del caso, pensare ad una copertura assicurativa;
• valutare la possibilità che l’assegno sia inviato “al dopo incasso3” ,
piuttosto che presentato per la negoziazione, al fine di conoscere, in tempi
brevi, l’esito. In questo modo l’assegno viene spedito alla banca a cui si
presenta l’assegno direttamente alla banca trattaria con cui il compratore
(traente/correntista) intrattiene il rapporto di costo;
• valutare la soluzione rappresentata dal ricorso al servizio di incasso assegni denominato Lock Box4;
3.
4.
Spedito dalla banca a cui si presenta l’assegno direttamente alla banca trattaria chiedendone il pagamento con accredito sul C/C
Vedi informazioni più dettagliate due pagine più avanti
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• non dimenticare che l’accredito non è definitivo per il venditore che ne
entra in possesso, poiché la banca accrediterà al cliente l’importo dell’assegno salvo buon fine (sbf) con valuta di accredito (che varia da 10 a 20
giorni) a partire dalla data di negoziazione dell’assegno;
• considerare che, quand’anche fosse trascorso parecchio tempo dall’accredito salvo buon fine, l’assegno potrebbe ritornare impagato;
• ricordarsi del diverso regime giuridico rispetto a quello italiano: nei paesi
di “civil law”5 l’assegno è considerato un titolo di credito, mentre nei paesi
di “common law”6 l’assegno è considerato un “negotiable instrument”;
• tener presente, inoltre, che in molte nazioni l’assegno non è considerato
titolo “esecutivo”, e che il “protesto”, spesse volte, assume un significato
diverso da quanto attribuito dal nostro ordinamento giuridico o, ancora,
lo stesso non rappresenta un titolo “autonomo”;
• tener presente l’incompatibilità con la normativa valutaria del paese del
compratore: il rilascio di assegni all’estero in alcuni paesi è vietato dalle
norme in materia valutaria;
• non trascurare i tempi (la velocità), poiché di solito l’assegno arriva
dall’estero ed è quindi sottoposto ai tempi di almeno due servizi postali;
• non dimenticare mai la sicurezza, in quanto l’assegno può essere con-
traffatto e falsificato da parte di truffatori ben organizzati, in grado di
usare tecniche avanzate per manomettere i formulari di assegni e per
riprodurli.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Codice Civile, Libro IV delle obbligazioni, titolo V, “dei titoli di credito”,
dall’art. 1992 e seguenti;
• Rd 14 dicembre 1933, n. 1669 (Gu 19 dicembre 1933, n. 292) – Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;
• Rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (Gu 29 dicembre 1933, n. 300) – Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali
5.
6.
Ad esempio: Germania, Francia, Spagna, Italia.
Ad esempio: Gran Bretagna, Stati Uniti.
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dell’istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; App.
16 – Bollo dell’assegno bancario (artt. 118-122);
• Legge 30 luglio 1951, n. 948 (Gu 21 settembre 1951, n. 217) – Disposizioni
in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari;
• Legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Gu 22 marzo 1955, n. 66) – Pubblicazione
degli elenchi dei protesti cambiari;
• Legge 12 giugno 1973, n. 349 (Gu 30 giugno 1973, n. 165) – Modificazioni
alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari;
• Dpr 3 giugno 1975, n. 290 (Gu 12 luglio 1975, n. 184) – Regolamento di
attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni
alle norme sui protesti cambiari;
• Legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Gu 20 dicembre 1990, n. 296) – Nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali, rinnovata dal Dlgs
n. 507/1999;
• Dm 458/2001 “regolamento Archivio informatizzato”;
• Provvedimento Banca d’Italia del 29/01/2002.
• Convenzione di Ginevra del 1930 (cambiali) e del 1931 (assegni)
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3.3 IL LOCK BOX
CHE COS’È
È una procedura di incasso degli assegni esteri emessi all’ordine di un beneficiario senza che quest’ultimo li debba ricevere materialmente in Italia.
FUNZIONE
Lo scopo del Lock box è quello di ridurre il rischio di smarrimento e/o di furto
dell’assegno in quanto lo stesso viaggia soltanto nel paese del compratore
senza transitare per l’Italia. Accelera, inoltre, l’informazione circa l’esito dello
stesso permettendo, se del caso, di attivare eventuali azioni di regresso nel
caso di non pagamento.
CARATTERISTICHE
• Permette di domiciliare gli assegni bancari esteri presso una banca
nel paese del debitore/traente;
• velocizza l’incasso dei propri crediti trasformando il pagamento a mezzo
assegno in pagamento a mezzo bonifico bancario;
• la banca estera su cui è domiciliato il Lock box ha il mandato di negoziare
ed incassare, per conto e a rischio del beneficiario, gli assegni che provengono a nome suo;
• rapida conoscenza di un’eventuale insoluto;
• riduzione del rischio di smarrimento o furto;
• contenimento dei costi;
• permette al beneficiario, all’ordine del quale gli assegni vengono emessi,
di incassarli direttamente nel paese di emissione;
• risparmio dei giorni di valuta di accredito dell’importo;
• migliore gestione della tesoreria;
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• permette al beneficiario di dare seguito ad altri ordinativi d’acquisto solo
ad avvenuto pagamento definitivo e non sbf;
• permette di mantenere il diritto ad azioni di regresso in caso di mancato
pagamento in quanto la presentazione degli assegni direttamente alla
banca estera avverrà più facilmente entro i termini stabiliti dalla legge
per esercitare il diritto di cui sopra;
•
trasformazione dell’incasso tramite assegno in un bonifico bancario via swift;
CHI LO EMETTE
Dalla banca italiana che provvede a stipulare con una banca estera in paesi
come la Germania, l’Austria, la Francia, la Spagna, il Regno Unito o gli Stati
Uniti, il servizio di Lock box, dando mandato alla banca estera di negoziare e
accreditare “via Swift” e “sbf” gli stessi con valuta di pochi giorni.
ARTICOLAZIONE
1. L’esportatore fornisce istruzioni precise al proprio cliente circa l’invio
dell’assegno alla casella postale (il Lock box) aperta a nome della banca
italiana e domiciliata presso la banca estera del paese in cui gli assegni
vengono emessi ;
2. il venditore dovrà inoltrare banca una lettera di autorizzazione con la
quale viene dato apposito mandato alla banca estera, presso cui è aperto
il Lock box, di negoziare ed incassare per conto suo e a suo rischio gli
assegni che pervengono emessi all’ordine di sé medesimo;
3. l’esportatore dovrà indicare sulle fatture che il pagamento a mezzo assegno deve essere canalizzato sul Lock box istituito presso una banca
estera del paese del compratore;
4. la banca estera, ricevuti gli assegni provvede ad accreditare “salvo buon
fine” (sbf), il conto della banca italiana, informandola degli estremi delle
fatture cui gli assegni si riferiscono;
5. la banca italiana, sulla base di tale comunicazione, accreditata “sbf” il
conto corrente del beneficiario/esportatore;
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6. la banca estera, contemporaneamente all’accredito “salvo buon fine”,
cura l’incasso degli assegni mediante circuito di compensazione dopo
aver apposto la “firma per girata” sugli assegni negoziati per conto e a
rischio del beneficiario in forza del mandato ricevuto;
7. in caso di insoluto, la banca avvisa immediatamente la banca italiana
esigendo la restituzione dell’importo che viene addebitato al venditore.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Fornire precise istruzioni alla clientela circa l’invio degli assegni bancari
ad una banca del proprio paese cui è aperta una casella postale (il lock
box) a nome della banca italiana;
• non dimenticare che, in caso di insoluto, è possibile attivare un’azione di
regresso a valere sull’assegno in base alle procedure esistenti paese per
paese;
• il venditore che intenda utilizzare questa procedura dovrà inoltrare al-
la banca estera, tramite la banca italiana domiciliataria, una lettera di
autorizzazione alla negoziazione salvo buon fine (sbf) degli assegni così
ricevuti.
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3.4 L’INCASSO DOCUMENTARIO
CHE COS’È
L’incasso documentario consiste in una forma di pagamento in base alla
quale il venditore conferisce alla propria banca mandato di incassare l’importo della fornitura dal compratore (o di raccoglierne l’accettazione su una
tratta o su altro documento), contro consegna dei documenti commerciali
quali, ad esempio, le fatture, i documenti di trasporto, i documenti rappresentativi della merce, le liste di imballo, i certificati e quant’altro, oppure
contro consegna di documenti commerciali e finanziari riferiti alla merce
oggetto della fornitura.
Per assolvere il mandato la banca del venditore trasmette i documenti ad una
banca sulla piazza del compratore, la quale si occupa dell’incasso o dell’accettazione.
FUNZIONE
Questa forma di pagamento è utilizzata principalmente nelle forniture su
destinazioni sufficientemente lontane, in particolare quando il trasporto
viene effettuato via mare. Nasce e si sviluppa negli scambi internazionali con
lo scopo di vincolare il ritiro della merce alla presentazione di documenti che
comprovino l’avvenuto pagamento.
CARATTERISTICHE
• Tutte le parti che intervengono nell’operazione, agiscono in base alle
istruzioni ricevute;
• l’ordinante/presentatore dei documenti dovrà sottoscrivere una “Distinta
di presentazione di documenti per l’incasso” sottopostogli dalla banca che
trasmetterà i documenti;
• la “Distinta di presentazione di documenti per l’incasso” dovrà contenere
istruzioni precise e complete per la trasmissione dei documenti da inviare
contro pagamento o contro accettazione;
• l’operazione di incasso sarà assoggettata alle Norme Uniformi relative agli
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Incassi (NUI) della CCI, pubbl. n.522 in vigore dal 1° gennaio 1996, sempre
che così sia indicato nella lettera di trasmissione dei documenti;
• la banca “trasmittente” (remitting bank) provvederà ad inoltrare alla
banca incaricata dell’incasso (collecting bank) i documenti consegnatigli
dall’ordinante/venditore impartendole, a sua volta, su un’apposita lettera
accompagnatoria (lettera di incasso), tutte le condizioni cui dovrà attenersi;
• la banca incaricata dell’incasso (collecting bank) informerà il compratore
direttamente, o tramite la banca presentatrice (presenting bank), dell’arrivo dei documenti, invitandolo a presentarsi agli sportelli per il ritiro degli
stessi, contro pagamento dell’importo, oppure contro accettazione di
documenti finanziari;
• a questo punto, la banca incaricata dell’incasso o la banca presentatrice,
a seconda delle istruzioni ricevute, consegneranno i documenti al trassato
soltanto:
- contro pagamento, accreditando la banca trasmittente per il successivo bonifico al venditore/ordinante, se il ritiro dei documenti è
subordinato al pagamento;
- contro accettazione della tratta, della firma del pagherò, o di quant’altro, se la richiesta è subordinata all’apposizione della firma del debitore/trassato. Potranno, poi, essere trattenuti presso la banca per il
successivo incasso alla scadenza con accredito alla banca trasmittente
oppure, a seconda delle istruzioni ricevute, restituire gli stessi alla
banca trasmittente se, invece, il ritiro dei documenti è subordinato
all’accettazione dei documenti finanziari e alla loro restituzione alla
banca trasmittente.
FORME DI INCASSO
• L’operazione di incasso documentario può perfezionarsi contro pagamento dei soli documenti commerciali (D/P, ovvero “documents
against payment”), se il compratore deve provvedere al pagamento a
vista per entrare in possesso dei documenti relativi. È conosciuta anche
come CAD (cash against documents);
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• l’incasso documentario può riguardare i documenti da consegnare con-
tro accettazione (D/A, ovvero “documents against acceptance”),
quando vengono spediti documenti commerciali accompagnati da documenti finanziari. Il compratore per entrare in possesso dei documenti
commerciali (tra i quali figurerà il documento rappresentativo della merce)
dovrà accettare una cambiale tratta o firmare un pagherò cambiario,
entrambi con data di scadenza certa;
• l’operazione può perfezionarsi contro garanzia bancaria con paga-
mento differito, quando il compratore può entrare in possesso dei
documenti rappresentativi della merce accettando una cambiale tratta
o firmando un pagherò cambiario pagabili entrambi a scadenza e, contemporaneamente, una banca rilasci una garanzia bancaria a favore del
venditore o avalli i predetti titoli impegnandosi, così, al pagamento alla
scadenza se il compratore non li pagasse.
PARTI INTERESSATE
•
L’ordinante (principal) che è generalmente il venditore che affida l’operazione di incasso alla propria banca consegnandole i documenti ed il
relativo ordine di incasso (mandato di incasso);
•
la banca trasmittente (remitting bank) che è la banca alla quale l’ordinante ha affidato l’operazione di incasso e che, ricevuti i documenti, li trasmette conformemente alle istruzioni, alla banca incaricata dell’incasso;
•
la banca incaricata dell’incasso (collecting bank) è la banca che, conformemente alle istruzioni ricevute dalla banca trasmittente, interviene
nello svolgimento dell’operazione di incasso;
•
la banca presentatrice (presenting bank) è la banca che effettua la
presentazione dei documenti al trassato secondo le istruzioni ricevute. Di
solito è la banca stabilita sulla piazza del compratore e spesso è la stessa
banca incaricata dell’incasso;
•
il trassato (drawee) generalmente è il compratore al quale dovranno
essere presentati i documenti in conformità con le istruzioni di incasso.
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DISPOSIZIONE DI INCASSO
La lettera di trasmissione dei documenti per l’incasso viene emessa direttamente dalla banca (banca trasmittente), su istruzioni del cliente/ordinante,
cedente i documenti commerciali o i documenti commerciali accompagnati da
quelli finanziari e indirizzata alla banca chiamata a curarne l’incasso (D/P) o
l’accettazione (D/A) e a presentarli al debitore (trassato) per il pagamento.
DATI CONTENUTI
• L’indicazione dell’ordinante ( principal) completa di indirizzo per ordine del
quale viene trasmessa la disposizione di incasso e/o di accettazione;
• la banca estera alla quale verranno trasmessi i documenti;
• il numero di riferimento della banca trasmittente i documenti (remitting
bank), la valuta (Eur, Usd, altre), l’importo relativo, la scadenza e il nome
completo di indirizzo del debitore/trassato (drawee);
•
l’elenco di tutti i documenti oggetto della rimessa (nome del documento e quantità) suddivisi per il numero dei plichi con cui vengono
spediti;
• l’indicazione della modalità e del luogo di spedizione e di destinazione
della merce;
• le istruzioni circa la consegna dei documenti (contro pagamento o contro
accettazione);
• le istruzioni circa il protesto, nel caso di invio di cambiali pagherò o di
cambiali tratta;
• la ripartizione delle spese e commissioni;
• le istruzioni circa il trasferimento dell’importo ad incasso avvenuto;
• le eventuali istruzioni speciali;
• l’assoggettamento dell’operazione alle Norme uniformi relative agli
incassi (NUI) della Camera di commercio internazionale di Parigi, pubbl.
522 in vigore dal 1° gennaio 1996.
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ARTICOLAZIONE
1. Conclusione di un contratto di vendita in cui si pattuisce un pagamento
a mezzo incasso documentario;
2. il venditore (principal) spedirà la merce al compratore nel luogo da
questi indicato nel contratto di compravendita e raccoglierà tutti i documenti previsti consegnandoli alla propria banca, accompagnati da una
lettera di istruzioni indicante chiaramente:
-
il nominativo del trassato cioè dell’acquirente estero con il relativo
indirizzo;
-
la banca estera d’appoggio cioè la banca estera cui spedire i documenti
e a cui dare le istruzioni circa l’incasso e/o l’accettazione, cioè se le
istruzioni circa la consegna dei documenti prevedono di presentare gli
stessi per ottenere il pagamento a vista o l’accettazione e, successivamente, il pagamento ad una certa data di scadenza;
-
chi deve pagare le spese e le commissioni d’incasso;
-
la scadenza che sarà a vista in caso di D/P o a scadenza in caso di
D/A;
3. la banca trasmittente (remitting bank) provvederà al successivo inoltro,
alla banca incaricata dell’incasso, dei documenti consegnatigli dal venditore, impartendole, a sua volta, su un’apposita lettera accompagnatoria
(lettera di incasso), tutte le condizioni cui dovrà attenersi;
4. la banca incaricata dell’incasso (collecting bank) informerà il compratore direttamente, o tramite la banca presentatrice (presenting bank),
dell’arrivo dei documenti, invitandolo a presentarsi agli sportelli per il
ritiro degli stessi, contro pagamento dell’importo (D/P), oppure contro
accettazione (D/A);
5. a questo punto, la banca incaricata dell’incasso o la banca presentatrice, a seconda delle istruzioni ricevute, si comporteranno come segue:
-
se il ritiro dei documenti è subordinato al pagamento (D/P), la banca
presentatrice consegnerà gli stessi contro pagamento ed accrediterà la
banca trasmittente per il successivo bonifico al venditore/beneficiario;
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-
se invece il ritiro dei documenti è subordinato all’accettazione (D/A),
ad esempio di una tratta, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato contro accettazione della tratta (o contro firma del
pagherò) che potrà trattenere presso di sé per il successivo incasso
alla scadenza ed accredito alla banca trasmittente oppure, a seconda
delle istruzioni ricevute, restituire la tratta accettata (o il pagherò)
alla banca trasmittente;
6. pagati o accettati i documenti (a seconda dei casi) il compratore può così
sdoganare e ritirare la merce;
7. la banca presentatrice (presentino bank) trasferisce l’importo alla
banca trasmittente tramite la banca incaricata nel testo di D/P, mentre
nel caso di accettazione (D/A) avvisa dell’avvenuta accettazione e trattiene presso di sé (se le istruzioni sono in tal senso) la tratta accettata,
il pagherò cambiario o l’impegno di pagamento per il successivo incasso
alla scadenza;
8. la banca trasmittente (remitting bank) accredita l’importo al venditore.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Ricordarsi che la banca non assume alcuna responsabilità circa il buon
esito dell’operazione, né si assume alcun impegno a pagare. La sua responsabilità è circoscritta nell’ambito del mandato ricevuto;
• non dimenticare che il compratore, per vari motivi (perché non è più
interessato alla merce, per ottenere sconti o altro), potrebbe non ritirare più la merce che giace presso depositi/magazzini doganali, mentre i
documenti sono presso la banca presentatrice che provvederà a restituirli
al mittente;
• tener presente che il compratore potrebbe ritirare la merce senza
pagamento o accettazione, qualora la merce venga spedita direttamente all’indirizzo dello stesso per ferrovia, posta, camion o aereo e la
consegna possa essere effettuata senza che l’acquirente abbia ritirato
presso la banca i documenti previsti;
• non trascurare il fatto che il compratore potrebbe ritirare la merce
senza documento rappresentativo, soprattutto quando si opera con
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alcuni paesi, per cui, pur essendo il compratore vincolato al ritiro della
merce con la consegna del documento rappresentativo, la stessa gli venga comunque consegnata, causa dogane particolarmente compiacenti
oppure dietro il rilascio di una fideiussione;
• ricordarsi che il compratore qualora l’incasso documentario preveda l’ac-
cettazione di una cambiale tratta e/o la firma di un pagherò, pur essendo
entrato in possesso dei documenti, potrebbe non pagare la cambiale
a scadenza;
•
evitare i termini di resa del gruppo F degli Incoterms 2000 e, in particolare, la tipologia Ex Works per poter, così, gestire il trasporto;
•
scegliere lo spedizioniere per avere il controllo della merce durante
tutto il tragitto della stessa;
• individuare un mandatario nel paese dell’acquirente, affinché lo stesso gli
possa essere di supporto in ogni circostanza (cura della messa all’incanto,
reperimento nuovi clienti, ecc.);
• prevedere che il titolo rappresentativo della merce (la polizza di carico
marittima) sia emessa all’ordine della banca presentatrice e non all’ordine
del trassato;
• accordarsi con l’acquirente sulla suddivisione delle spese bancarie (di
norma ognuno si accolla quelle della propria banca);
• definire nell’accordo commerciale che l’incasso documentario sarà as-
soggettato alle Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera
di Commercio Internazionale (pubblicazione 522 in vigore dal 1° gennaio
1996), e che l’operazione sarà affidata ad una banca.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Il Codice civile - art. 1527 - 1530 - Della vendita su documenti con pagamento contro documenti;
• le Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio
Internazionale pubbl. n.522 revisione del 1995 ed entrate in vigore il 1°
gennaio del 1996.
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3.5 L’INCASSO SEMPLICE
CHE COS’È
L’incasso semplice consiste in una forma di pagamento in base alla quale il
venditore conferisce alla propria banca mandato di incassare l’importo della fornitura contro presentazione dei soli documenti finanziari
(cambiali, pagherò, cambiali tratte, ricevute, ecc.). E’ conosciuta con il termine inglese clean collection.
FUNZIONE
Questa forma di pagamento è utilizzata nei pagamenti con scadenza sia a
breve termine, che nel medio/lungo termine.
La sua funzione è quella di ricordare al compratore la data esatta in cui
matura il pagamento o di raccogliere la sua firma apposta nella cambiale
pagherò o sulla tratta con la quale si impegna a pagare ad una certa data di
scadenza concordata contrattualmente.
CARATTERISTICHE
• L’incasso dei soli documenti finanziari generalmente implica la concessione di una dilazione di pagamento rispetto alla data di consegna
della fornitura;
• la sottoscrizione di una “Distinta di presentazione” del documento finanziario con le istruzioni da parte dell’ordinante (di inviarle lo stesso per
l’incasso);
• la distinta di cui sopra dovrà contenere i dati esatti del debitore, la scadenza e la banca d’appoggio a cui inoltrare il documento finanziario.
TIPOLOGIE DI INCASSO
• Il pagherò cambiario o cambiale pagherò che contiene la promessa fatta
dal debitore (emittente/traente) di pagare una somma di denaro ad una
data stabilita, all’ordine di un beneficiario. In ambito internazionale è conosciuto con il termine di promissory note;
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• la cambiale tratta che contiene l’ordine del creditore/traente rivolto al
debitore/trattario (con previsione o meno di accettazione) di pagare una
somma di denaro, ad una certa scadenza, all’ordine del beneficiario. In
campo internazionale è conosciuta con il termine bill of exchange;
• la ricevuta bancaria diffusa, soprattutto, in Italia, rappresenta un avviso
dato al debitore che è in scadenza il pagamento di una fattura per un certo
importo da eseguire a favore del venditore. In inglese receipt.
DISPOSIZIONE DI INCASSO
La lettera di trasmissione dei documenti per l’incasso viene emessa direttamente dalla banca (banca trasmittente), su istruzioni del cliente/ordinante,
cedente i documenti finanziari (cambiali pagherò, cambiali tratte, ricevute,
assegni, altro) e indirizzata direttamente alla banca chiamata a curarne l’incasso e a presentarli al debitore (trassato) per il pagamento alla scadenza.
DATI CONTENUTI
Sono gli stessi indicati per l’incasso documentario in quanto le banche tendono a predisporre dei moduli uniformi che possono essere utilizzati sia per
l’invio di documenti commerciali e finanziari insieme o per l’invio dei soli documenti finanziari (incasso semplice). In tal caso sul modulo di trasmissione
saranno indicati, nella casella “Documenti”, soltanto i documenti finanziari
inviati.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Valutare attentamente il livello di affidabilità e di solvibilità del proprio
cliente;
•
conoscere preventivamente il regime giuridico al quale è assoggettata la cambiale nel paese dell’importatore e il grado di garanzia
che questa offre, prima di concedere dilazioni di pagamento, facendosi
accettare delle cambiali tratte dalla propria clientela o facendosi firmare
dei pagherò cambiari;
• utilizzare i moduli uniformi, in uso in ambito internazionale, di bill of ex-
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change per le cambiali tratte o di promissory note nel caso di pagherò
cambiari. Tali moduli possono essere richiesti alle banche che dispongano
di un servizio estero attrezzato e/o alle società di Forfaiting;
• ricordarsi che il rischio di mancato pagamento della cambiale, della tratta
o della ricevuta, è a carico del creditore che non ha la certezza che l’invio
per l’incasso abbia un esito positivo, salvo i casi in cui si sia provveduto
a farsi apporre un “avallo” o a farsi rilasciare una “garanzia bancaria” da
primarie banche di paesi non a rischio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Rd 14 dicembre 1933, n. 1669 (Gu 19 dicembre 1933, n. 292) – Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;
• Rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (Gu 29 dicembre 1933, n. 300) – Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali
dell’istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;
• Legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Gu 22 marzo 1955, n. 66) – Pubblicazione
degli elenchi dei protesti cambiari;
• Legge 12 giugno 1973, n. 349 (Gu 30 giugno 1973, n. 165) – Modificazioni
alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari;
• Dpr 3 giugno 1975, n. 290 (Gu 12 luglio 1975, n. 184) – Regolamento di
attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni
alle norme sui protesti cambiari;
• le Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio
Internazionale pubbl. n. 522 revisione del 1995, entrate in vigore il 1°
gennaio del 1996;
• Codice Civile, Libro IV delle obbligazioni, titolo V, “dei titoli di credito”,
dall’art. 1992 e seguenti.
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3.6 IL PAGHERÒ CAMBIARIO INTERNAZIONALE
(Promissory Note)
CHE COS’È
E’ uno strumento di pagamento contenente la promessa incondizionata fatta
dal debitore (emittente/traente) di pagare una determinata somma di denaro, ad una data stabilita, all’ordine di un beneficiario. In ambito internazionale è conosciuto con il termine di promissory note, che rappresenta la promessa, apposta in forma scritta, con cui il debitore si impegna, nei confronti
di un operatore estero, ad effettuare il pagamento.
FUNZIONE
Il pagherò cambiario internazionale ha assunto un’enorme rilevanza negli scambi
internazionali fin dal tardo medioevo, quando i mercanti veneziani e toscani cominciarono a farne uso per non portare con se oro e denaro contante necessari
per pagare gli acquisti da paesi lontani (Asia e Africa). Ha assunto, pertanto, fin
da tempi lontani, la funzione di sostituto della moneta nel regolamento di operazioni commerciali con scadenza non solo nel breve, ma anche nel medio/lungo
termine, permettendo, così, di dilazionare il pagamento della fornitura di beni
generalmente strumentali e/o di impianti. Per facilitare la circolazione e l’uso, in
ambito internazionale, sono stati predisposti degli stampati uniformi di promissory note in lingua inglese e francese.
CARATTERISTICHE
• E’ un titolo di credito all’ordine, che incorpora il diritto del legittimo
possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita;
• è trasferibile mediante girata, permettendo, così, la cessione del credito incorporato nel titolo e lo smobilizzo dello stesso, cioè di scontarlo
prima della scadenza;
• è un titolo astratto, (almeno per i paesi che hanno disciplinato la ma-
teria in conformità alle Convenzioni di Ginevra degli anni trenta), poiché
ha valore ed efficacia indipendentemente dalla causa che l’ha originato,
prescindendo, così, da qualsiasi controversia riguardante il rapporto giuridico sottostante;
• è un titolo autonomo (per i paesi che hanno disciplinato la materia in
conformità alle Convenzioni di Ginevra degli anni trenta), poiché è indipendente dal contratto da cui trae origine;
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• è formale, in quanto deve contenere determinati requisiti considerati
essenziali dalla Convenzione di Ginevra (l’espressa denominazione di
“pagherò cambiario”, della data e del luogo di emissione, l’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione di chi deve pagare, l’indicazione della data
e del luogo di pagamento, l’indicazione del prenditore a cui effettuare il
pagamento, la firma del traente);
• il pagamento effettivo deve avvenire esclusivamente nella moneta con
cui è espresso il titolo;
• il debito si considera estinto solo pagando l’importo facciale del titolo
senza, quindi, deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future;
• il titolo deve essere domiciliato per il pagamento presso la banca
prescelta dal debitore.
CHI LA EMETTE
La cambiale pagherò (promissory note) viene emessa dal debitore che appone la propria firma di traenza sul documento promettendo al creditore di
pagare l’importo (espresso sia in cifre che in lettere) ad una certa data di
scadenza all’ordine di un beneficiario.
DATI CONTENUTI
• La denominazione di promissory note;
• il luogo e la data di emissione;
• la data di scadenza;
• la moneta e l’importo in cifre;
• il nome del beneficiario;
• la moneta e l’importo in lettere;
• il domicilio di pagamento;
• il timbro e la firma dell’emittente/debitore;
• l’indirizzo completo dell’emittente/debitore;
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• l’attestazione bancaria di validità autenticata dalla firma del debitore;
• il timbro e la firma della banca estera che eventualmente avalla il pagherò.
PUNTI DI ATTENZIONE
•
Conoscere preventivamente la disciplina giuridica che regola la materia cambiaria nel paese dell’importatore;
• occorre verificare, in particolare, se il titolo è disciplinato conformemente
o meno alle Convenzioni di Ginevra degli anni Trenta, i cui paesi aderenti
considerano i pagherò cambiari titoli di credito all’ordine, caratterizzati dal
formalismo, dall’autonomia e dall’astrattezza, mentre i paesi che non vi
hanno aderito (quali Gran Bretagna e Stati Uniti) applicano una disciplina
giuridica che è notevolmente diversa dal sistema delle Convenzioni di Ginevra ed è fondata su principi di notevole libertà di forma ed elasticità;
• a differenza della cambiale tratta internazionale, dove è necessario che il
debitore apponga la firma di accettazione sulla tratta, nel pagherò cambiario è il debitore che rilascia il titolo, firmandolo per traenza, per cui
sullo stesso sarà già presente la sua firma;
• verificare, se è previsto il protesto in caso di mancato pagamento e,
nel caso tale procedura sia attivabile, quale il suo significato e quali le
implicazioni per il debitore e per il compratore;
• verificare, in caso di mancato pagamento, quali sono le procedure per
esercitare un’eventuale azione di regresso nei confronti del debitore e per
tentare un recupero del credito;
• è opportuno impiegare i moduli uniformi della promissory note, al
fine di facilitarne la circolazione e lo smobilizzo presso le società di forfaiting internazionali ed evitare di dover apporre sul modulo cambiario
tutte quelle correzioni che fanno perdere le caratteristiche di esigibilità
del titolo stesso;
• ricordarsi di assoggettare la promissory note all’imposta di bollo secondo
quanto previsto dalle norme vigenti. Nel nostro paese la mancanza del
requisito della regolarità del bollo priva il pagherò della qualità di titolo
“esecutivo”;
• non dimenticare che con la Legge n. 235 del 18/08/2000 sul titolo devono
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essere riportati i dati identificativi del debitore: nome (e cognome), luogo
e data di nascita (se persona fisica), codice fiscale;
• non trascurare mai il rischio di mancato pagamento del pagherò cambiario,
nel caso in cui il debitore di una paese occidentale non sia un soggetto
affidabile e solvibile e/o, nel caso in cui il paese, in cui risiede il debitore,
sia considerato un paese a rischio. In assenza di tali requisiti è opportuno
prevedere che la cambiale pagherò sia avallata da banca di primaria importanza di un paese non a rischio o, in alternativa, sia rilasciata apposita
lettera di garanzia separata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Rd 14 dicembre 1933, n. 1669 (Gu 19 dicembre 1933, n. 292) – Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;
• Rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (Gu 29 dicembre 1933, n. 300) – Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali
dell’istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;
• Legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Gu 22 marzo 1955, n. 66) – Pubblicazione
degli elenchi dei protesti cambiari;
• Legge 12 giugno 1973, n. 349 (Gu 30 giugno 1973, n. 165) – Modificazioni
alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari;
• di attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni
alle norme sui protesti cambiari;
• le Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio
Internazionale pubbl. n. 522 revisione del 1995, entrate in vigore il 1°
gennaio del 1996;
• Codice Civile, Libro IV delle obbligazioni, titolo V, “dei titoli di credito”,
dall’art. 1992 e seguenti;
• la disciplina internazionale della cambiale che si basa sulle Convenzioni
di Ginevra del 1930, per i paesi che vi hanno aderito e il sistema angloamericano con il Bill of Exchange Act del 1882 e l’”Uniform Commercial
Code” (UCC).
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3.7 LA CAMBIALE TRATTA INTERNAZIONALE
(bill of exchange)
CHE COS’È
E’ uno strumento di pagamento contenente l’ordine incondizionato che il
creditore (traente) dà al debitore (trattario) di pagare una somma determinata di denaro, ad una certa scadenza, all’ordine del beneficiario. In campo
internazionale il titolo è conosciuto con il termine di bill of exchange che
rappresenta, quindi, un ordine scritto spiccato nei confronti di un operatore
straniero e sottoscritto dal creditore traente.
FUNZIONE
La cambiale tratta internazionale, come il pagherò cambiario, ha assunto un’enorme rilevanza negli scambi internazionali fin dal tardo medioevo,
quando i mercanti veneziani e toscani cominciarono a farne uso per non portare con se oro e denaro contante necessari per pagare gli acquisti da paesi
lontani (Asia e Africa). Ha assunto, pertanto, fin da tempi lontani, la funzione
di sostituto della moneta nel regolamento di operazioni commerciali con scadenza non solo nel breve, ma anche nel medio/lungo termine, permettendo, così, di dilazionare il pagamento della fornitura di beni (generalmente)
strumentali e/o di impianti. Per facilitare la circolazione e l’uso, sono stati
predisposti in ambito internazionale gli stampati uniformi di bill of exchange
in lingua inglese e francese.
CARATTERISTICHE
• E’ un titolo di credito all’ordine, che incorpora il diritto del legittimo
possessore di farsi pagare una certa somma alla scadenza prestabilita;
• è trasferibile mediante girata, permettendo, così, la cessione del credito incorporato nel titolo e lo smobilizzo dello stesso, cioè di scontarlo
prima della scadenza;
• è un titolo astratto, (almeno per i paesi che hanno disciplinato la materia
in conformità alle Convenzioni di Ginevra degli anni 30), poiché ha valore
ed efficacia indipendentemente dalla causa che l’ha originato, prescindendo, così, da qualsiasi controversia riguardante il rapporto giuridico
sottostante;
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• è un titolo autonomo (per i paesi che hanno disciplinato la materia in
conformità alle Convenzioni di Ginevra degli anni trenta), poiché è indipendente dal contratto da cui trae origine;
• è formale, in quanto deve contenere determinati requisiti considerati
essenziali dalla Convenzione di Ginevra (l’espressa denominazione di
“cambiale tratta”, della data e del luogo di emissione, l’ordine incondizionato di pagare, l’indicazione di chi deve pagare, l’indicazione della data
e del luogo di pagamento, l’indicazione del prenditore a cui effettuare il
pagamento, la firma del traente). Vale per ciò che è indicato;
• il pagamento effettivo deve avvenire esclusivamente nella moneta con
cui è espresso il titolo;
• il debito si considera estinto solo pagando l’importo facciale del titolo
senza, quindi, deduzioni per diritti, imposte e tasse presenti e future;
• il titolo deve essere domiciliato per il pagamento presso la banca
prescelta dal debitore.
CHI LA EMETTE
La cambiale tratta (bill of exchange), viene emessa dal creditore che appone
la propria firma di traenza sul documento dando ordine al debitore di pagare
l’importo (espresso in cifre ed in lettere) ad una certa data di scadenza all’ordine di un beneficiario. Il debitore che accetta l’ordine di pagamento apporrà
la firma di accettazione.
In tal caso avremo la accepted bill of exchange, nel caso contrario avremo
semplicemente la bill of exchange.
DATI CONTENUTI
• La denominazione di bill of exchange;
• il luogo e la data di emissione;
• la data di scadenza;
• la moneta e l’importo in cifre;
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• il nome del beneficiario;
• la moneta e l’importo in lettere;
• il domicilio di pagamento;
• il timbro e la firma del traente;
• il trassato, cioè il debitore a carico del quale la tratta è spiccata;
• l’indirizzo completo del trassato;
• il timbro e la firma di accettazione del trassato;
• l’attestazione bancaria di validità autenticata dalla firma del debitore;
• il nome del trassato con timbro e firma della banca che eventualmente
avalla la cambiale tratta.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Conoscere preventivamente la disciplina giuridica che regola la materia
cambiaria nel paese dell’importatore;
• occorre verificare, in particolare, se il titolo è disciplinato conformemente
o meno alle Convenzioni di Ginevra degli anni Trenta. I paesi che hanno
vi hanno aderito considerano le cambiali internazionali titoli di credito
all’ordine, caratterizzati dal formalismo, dall’autonomia e dall’astrattezza,
mentre i paesi che non vi hanno aderito (tra i quali Gran Bretagna e Stati
Uniti) applicano una disciplina giuridica che è notevolmente diversa dal
sistema delle Convenzioni di Ginevra ed è fondata su principi di notevole
libertà di forma ed elasticità;
• essere consapevoli che l’ordine di pagare contenuto nella cambiale tratta
non comporta l’obbligo del debitore di pagare al beneficiario, pertanto,
affinché tale obbligo sia assunto dal debitore, è necessario che egli
accetti la tratta, apponendo la sua firma sulla stessa;
• verificare, se è previsto il protesto in caso di mancato pagamento, se
tale procedura è attivabile, quale il suo significato e quali le implicazioni
che comporta per il debitore e per il creditore;
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• verificare in caso di mancato pagamento, quali sono le procedure per
esercitare un’eventuale azione di regresso nei confronti del debitore e per
tentare un recupero del credito;
• è opportuno impiegare i moduli uniformi della bill of exchange ela-
borati in ambito Internazionale, al fine di facilitarne la circolazione e lo
smobilizzo presso le società di forfaiting internazionali ed evitare di dover
apporre sul modulo cambiario tutte quelle correzioni che fanno perdere
le caratteristiche di esigibilità del titolo stesso;
• ricordarsi di assoggettare la bill of exchange all’imposta di bollo secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore. In Italia la mancanza del
requisito della regolarità del bollo priva la cambiale della qualità di titolo
“esecutivo”;
• non dimenticare che con la Legge n. 235 del 18/08/2000 sul titolo devono
essere riportati i dati identificativi del debitore: nome (e cognome), luogo
e data di nascita (se persona fisica), codice fiscale;
•
non trascurare mai il rischio di mancato pagamento della cambiale tratta, nel caso in cui il debitore di una paese occidentale non sia un
soggetto affidabile e solvibile e/o nel caso in cui il paese in cui risiede il
debitore sia considerato un paese a rischio. In assenza di tali requisiti è
opportuno che la cambiale tratta accettata dal debitore sia avallata da
banca di primaria importanza di un paese non a rischio o, in alternativa,
sia rilasciata apposita lettera di garanzia separata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Rd 14 dicembre 1933, n. 1669 (Gu 19 dicembre 1933, n. 292) – Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;
• Rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (Gu 29 dicembre 1933, n. 300) – Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali
dell’istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;
• Legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Gu 22 marzo 1955, n. 66) – Pubblicazione
degli elenchi dei protesti cambiari;
• Legge 12 giugno 1973, n. 349 (Gu 30 giugno 1973, n. 165) – Modificazioni
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alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari;
• Dpr 3 giugno 1975, n. 290 (Gu 12 luglio 1975, n. 184) – Regolamento di
attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni
alle norme sui protesti cambiari;
• le Norme uniformi relative agli incassi (NUI) della Camera di Commercio
Internazionale pubbl. n. 522 revisione del 1995, entrate in vigore il 1°
gennaio del 1996;
• Codice Civile, Libro IV delle obbligazioni, titolo V, “dei titoli di credito”,
dall’art. 1992 e seguenti;
• la disciplina internazionale della cambiale che si basa sulle Convenzioni
di Ginevra del 1930, per i paesi che vi hanno aderito e il sistema angloamericano con il Bill of Exchange Act del 1882 (Regno Unito) e l’”Uniform
Commercial Code” (U.C.C. – negli USA).
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3.8 LA LETTRE DE CHANGE RELEVÉ (LCR)
(Francia)
CHE COS’È
La Lettre de change relevè consiste nell’incasso elettronico di effetti cambiari
e/o di ricevute bancarie tramite una rete telematica istituita dalla Banque
de France che ne consente la smaterializzazione e la loro sostituzione con
messaggi elettronici.
FUNZIONE
Questo strumento di incasso elettronico è stato creato in Francia per soddisfare le esigenze di velocità e di sicurezza poste dagli operatori e si basa
sulla emissione di messaggi elettronici che possono essere accettati o meno
dal compratore e che permettono un’accelerazione dell’operatività bancaria
tramite la stanza di compensazione.
CARATTERISTICHE
• Il sistema di incasso elettronico francese è del tutto simile al sistema
italiano RI.BA., incasso elettronico delle Ricevute Bancarie, differenziandosi, però, nelle tipologie di incassi. Quello italiano prevede l’incasso di
una semplice ricevuta bancaria, mentre quello francese può riguardare
una ricevuta bancaria o una cambiale tratta non accettata o accettata
o una cambiale pagherò (in tal caso viene denominata Billette all’Ordre
Relevè – BOR);
• la LCR dovrà riportare tutti gli estremi inerenti la fattura emessa, l’impor-
to, la scadenza di pagamento, la domiciliazione bancaria, il RIB (Relevé
d’Identité Bancaire), che è il codice identificativo della banca francese
d’appoggio, dello sportello che detiene il conto corrente, del numero di
conto per l’addebito e la chiave di controllo;
• gli importi devono necessariamente essere pagabili presso banche
francesi ed espressi in euro;
• la possibilità di “smaterializzare” gli effetti cartacei, e/o le ricevute bancarie, con conseguente eliminazione degli inconvenienti/rischi (smarrimento,
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ritardata consegna, ecc.) legati agli stessi e dell’imposta di bollo;
• la banca italiana invia i dati ad una banca francese intermediaria convenzionata che li immette nel circuito francese di incasso elettronico;
• la banca francese, una decina di giorni prima della scadenza, inserisce
questi dati nel sistema che, transitando dalla Banque De France, raggiungono la banca del debitore (individuata dal codice RIB);
• se viene richiesta l’accettazione, la banca francese stamperà una LCR
cartacea e la invierà al debitore, chiedendone la restituzione munita di
accettazione;
• alla scadenza: la banca francese domiciliataria in automatico addebita il
conto del debitore, trasmettendogli un estratto (relevé) delle operazioni
passate in giornata e accredita la banca francese intermediaria;
• il termine ultimo per la richiesta di eventuali modifiche (richiami, proroghe
della scadenza o altro), dovrà essere comunicato alla banca italiana dieci
giorni prima della scadenza;
• l’importo a favore del creditore sarà sempre pagato “salvo buon fine” (sbf);
• l’accredito sbf diventa definitivo trascorsi un numero di giorni lavorativi
dalla data della scadenza sulla base della convenzione tra banca italiana
e banca francese che, generalmente, sono di circa 10 giorni salvo notifica
dell’eventuale insoluto;
• nel caso di incasso accettato dal debitore francese e successivamente non
onorato, la Banque de France segnala l’insoluto in un bollettino pubblicato
giornalmente, avente lo scopo di pubblicizzare il mancato pagamento che
determina quella che in Francia viene chiamata Interdition bancaire.
CHI LA EMETTE
La Lettre de change relevé viene emessa dal creditore che firma la richiesta,
indirizzata alla propria banca, di immissione nel circuito di incasso elettronico
presente in Francia. La banca italiana, ricevuta la richiesta, provvederà, per
conto del presentatore ad inoltrare ad una banca francese convenzionata
tutti i dati per l’emissione nel sistema elettronico domestico.
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DATI CONTENUTI
• L’indicazione completa del presentatore (il venditore italiano);
• il codice operatore estero (il debitore francese);
• il tipo di incasso ad esempio: per accettazione e successivo incasso alla
scadenza;
• la data della fattura, il numero, l’importo e la data di scadenza;
• il codice SIREN della banca francese e la denominazione della banca
francese;
• il nome e l’indirizzo completo del debitore francese;
• il codice banca francese, il codice sportello e il numero di conto;
• la data della rimessa per l’incasso elettronico, l’importo totale della rimessa, il numero di incassi e la firma del presentatore.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Il venditore italiano dovrà accordarsi preventivamente con il compratore
francese per un pagamento dilazionato a mezzo LCR, definendo se la
stessa dovrà essere accettata o meno;
• è’ opportuno prevedere che vi sia l’accettazione della LCR da parte del
compratore. La segnalazione nel bollettino degli insoluti gestito dalla Banque de France rappresenta, infatti, un deterrente per il non pagamento;
• è necessario che il cliente italiano, preventivamente, dia mandato alla banca francese di emettere e far firmare per traenza gli effetti che verranno
materialmente presentati al trassato per l’accettazione;
• in alternativa a quanto sopra, ricevuta la fornitura, il compratore invierà
al venditore la LCR, da lui accettata, riportante tutti gli estremi già sopraindicati, riguardanti la fornitura in questione;
• tener ben presente che è prassi normale, in Francia, soprattutto per le
ditte di importanza rilevante, utilizzare questa procedura solo per gli effetti già accettati;
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• il debitore francese ha la possibilità, trovando non conforme l’addebito,
di farselo stornare (in genere entro i 2/3 giorni dalla scadenza);
• la banca francese intermediaria può avvalersi dell’accredito “sbf”, stornando l’importo accreditato entro un numero di giorni preventivamente
concordato, a decorrere, dalla data di scadenza, a seconda di quanto
definito nella convenzione tra banca italiana e banca francese;
• la banca italiana, in genere, conviene con il proprio cliente/cedente l’irre-
vocabilità dell’accredito effettuato “sbf” dopo 9/10 giorni dalla scadenza.
Senza nessuna comunicazione, dopo tale termine, l’accredito diviene
definitivo;
• non dimenticare che nel caso di effetti non accettati dal compratore
francese, il rischio di mancato pagamento da parte dello stesso è più accentuato venendo a mancare il deterrente dell’interdition bancarie;
• la presentazione alla banca italiana dei dati relativi alla LCR deve avvenire
entro il termine ultimo che varia dai 10/15 giorni prima della scadenza,
nel caso di effetti non accettati, ai 40/45 giorni di calendario prima della
scadenza nel caso, invece, di incassi da presentare per l’accettazione e il
successivo pagamento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Il Decreto - legge del 30 ottobre 1935, più volte modificato, soprattutto
per tentare di risolvere il problema degli assegni a vuoto;
• la Legge del 30 dicembre 1991, n. 91 - 1382, completata dai decreti legge
n. 92 - 456 del 22 maggio e n. 92 - 457 del 26 maggio 1992 entrata in
vigore il 1° giugno 1992;
• La Francia ha aderito alla seconda Convenzione di Ginevra del 19 marzo
1931 sui conflitti di legge in materia di assegni, attraverso un decreto
pubblicato il 21 ottobre 1936. Questa convenzione si applica anche se la
legislazione di uno Stato non firmatario è rimessa in causa.
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3.9 L’INCASO ELECTRONICO DE EFECTO (IEF)
(Spagna)
CHE COS’È
Conosciuto anche con il nome di Recibos, l’incaso electronico de efecto, in
sigla IEF, è un sistema analogo a quello appena visto della LCR, che consente in Spagna la smaterializzazione degli effetti cartacei e la loro sostituzione
con messaggi elettronici.
FUNZIONE
Questo strumento di incasso elettronico è stato creato in Spagna per soddisfare le esigenze di velocità e di sicurezza poste dagli operatori. E’ rivolto a
coloro che esportano verso la Spagna, in particolar modo a quelli che incassano a mezzo tratte o ricevute bancarie.
CARATTERISTICHE
• Il sistema di incasso electronico spagnolo è del tutto simile al sistema
francese LCR - Lettre de change relevé, differenziandosi però nei tipi di
incasso che non prevedono (contrariamente a quanto accade in Francia)
l’accettazione delle cambiali tratte né la presentazione delle cambiali
pagherò;
• gli importi devono essere pagabili presso banche spagnole ed espressi
in euro;
• la possibilità di “smaterializzare” gli effetti cartacei e le ricevute bancarie
con conseguente eliminazione degli inconvenienti/rischi di smarrimento,
ritardata consegna, ecc.;
• l’IEF, per essere utilizzato, necessita che il cliente, una volta sottoscritta
la convenzione, debba comunicare alla banca i dati relativi all’operazione
oggetto dell’incasso, contenenti gli estremi della fattura, la data di scadenza e le coordinate bancarie del cliente, il numero di conto corrente, il
numero della banca d’appoggio;
• una riduzione dei tempi di incasso e la rapida comunicazione di un eventuale insoluto;
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• l’eliminazione della bollatura degli effetti non venendo emessi gli effetti
cartacei;
• la banca italiana invia i dati ad una banca spagnola intermediaria convenzionata che li immette nel circuito spagnolo di incasso elettronico;
• la banca spagnola, una decina di giorni prima della scadenza, inserisce
questi dati nel sistema. I dati così inseriti raggiungono la banca del debitore (individuata dal codice RIB) che invia normale avviso di scadenza
al debitore;
• alla scadenza: la banca spagnola domiciliataria in automatico addebita il
conto del debitore, trasmettendogli un estratto delle operazioni passate
in giornata e accredita la banca spagnola intermediaria;
• la banca spagnola intermediaria accredita la banca italiana salvo buon fine
(sbf), a seconda degli accordi senza alcun messaggio effettivo di accredito
(nella convenzione che regola i reciproci obblighi si prevede in merito un
automatismo d’accredito/raccolta della relativa scrittura con valuta da 1
a 4 gg. fissi/lavorativi).
CHI LA EMETTE
L’incaso elecrtonico de efecto viene emesso dal creditore che firma la richiesta, indirizzata alla propria banca, di immissione nel circuito di incasso elettronico presente in Spagna. La banca italiana provvederà, così, per conto del
presentatore ad inoltrare ad una banca spagnola convenzionata tutti i dati
per l’immissione nel circuito elettronico di incasso.
DATI CONTENUTI
• L’indicazione completa del presentatore (il venditore italiano);
• il codice operatore estero;
• il tipo di incasso: cambiale tratta (effetto), non accettata;
• la data della fattura, il numero, l’importo e la data di scadenza;
• il codice della banca spagnola, il codice dello sportello, il codice e il numero del conto;
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• il nome e l’indirizzo completo del debitore spagnolo;
• la denominazione della banca spagnola del debitore;
• la data della rimessa per l’incasso elettronico, l’importo totale della rimessa, il numero di incassi e la firma del presentatore.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Il venditore italiano ed il compratore spagnolo dovranno accordarsi per
un pagamento dilazionato a mezzo Recibos (Incaso electronico de
efecto);
• ricordarsi di richiedere al proprio cliente spagnolo di fornirgli tutti i dati
per la procedura elettronica di incasso (senza quindi dover emettere la
cambiale tratta);
• tener ben presente che per utilizzare la procedura dell’incasso elettronico
spagnolo, il venditore dovrà comunicare tramite la propria banca, alla
banca spagnola, almeno 30 giorni prima della scadenza, i dati relativi
all’operazione oggetto dell’incasso;
• considerare che, differentemente dalla LCR, non è possibile chiedere alla
banca spagnola l’accettazione e il protesto, quindi la Recibos non può
rappresentare quel deterrente per il non pagamento che, invece, rappresenta la LCR accettata;
• la banca italiana accredita “sbf” il conto del creditore con la valuta differita
di pochi giorni;
• il debitore spagnolo ha la possibilità, trovando non conforme l’addebito,
di farselo stornare (in genere entro i 2/3 giorni dalla scadenza);
• la banca spagnola intermediaria può avvalersi dell’accredito “sbf”, stornando l’importo accreditato entro i 15 giorni successivi alla scadenza
dell’effetto elettronico;
• la banca italiana, in genere, conviene con il proprio cedente l’irrevocabilità
dell’accredito effettuato “sbf” dopo 9/10 giorni dalla scadenza. Senza nessuna comunicazione, dopo tale termine, l’accredito diviene definitivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
• La Legge Cambiaria e dell’Assegno n. 19 del 16 luglio 1985 (Ley Cambiaria
y del Cheque), agli articoli 106 e seguenti;
• la legge 26/1988 del 29 luglio sulla Disciplina e l’Intervento degli Istituti di
Credito, che riguarda le attività di quest’ultimi come soggetti finanziari, di
intervento e controllo, integrata dalle circolari del Banco de Espana sugli
stessi aspetti pubblico amministrativi;
• le norme che regolano i contratti bancari, contenute nel Codice Civile
(Codigo Civil) del 1888 e nel Codice Commerciale (Codigo de Comercio)
del 1885;
• la legge 7/1998 del 13 aprile sulle Condizioni Generali di Contrattazione
(Condiciones Generales de la Contratacion) che regola i contratti di adesione caratteristici della contrattazione bancaria.
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3.10 IL LASTSCHRIFTEN
(Germania, Austria)
CHE COS’È
Il “Lastschrift” è una modalità di incasso dei crediti vantati nei confronti dei
clienti tedeschi e/o austriaci che si fonda su un accordo preventivo concluso
fra l’esportatore italiano e il suo cliente abituale in Germania e/o in Austria,
affinché il pagamento delle fatture sia eseguito mediante presentazione per
l’incasso, tramite banca, di note di addebito (Lastschriften).
Una particolarità di questo sistema consiste nel fatto che le banche tedesche
ed austriache accettano l’incasso a scadenza matura: il Banklastschriften è
paragonabile all’incasso elettronico di un assegno (che è privo di scadenza)
e, quindi, il pagamento è a vista.
FUNZIONE
Questo strumento di incasso elettronico è stato creato in Germania e in
Austria ed è applicabile a tutti i crediti a fronte dei quali non sia prevista la
presentazione di documenti specifici, quali cambiali o altro, ma la semplice
presentazione per l’incasso tramite banca di note di addebito (Bank Lastschriften). Tale procedura trova impiego nei casi di rapporti commerciali
consolidati e continuativi, soprattutto se il rapporto con il compratore si
configura in un accordo di distribuzione, poiché al creditore è data la possibilità di assumere l’iniziativa per l’addebito sul conto corrente del debitore.
Viene adottato quale strumento per un incasso veloce ed immediato delle
fatture emesse a carico dei debitori tedeschi o austriaci analogamente a
quanto avviene con il RID (Rapporti Interbancari Diretti) in uso in Italia.
CARATTERISTICHE
• Il lastschriften o nota di addebito bancaria, è rappresentato da un modulo
codificato dalla normativa bancaria tedesca ed austriaca, contenente gli
estremi necessari per l’identificazione dell’operazione sottostante
(nome e domicilio del debitore, codice banca del debitore, importo e dettagli
del pagamento);
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• il funzionamento è analogo a quello del RID in uso in Italia;
• la banca italiana invia i dati ad una banca tedesca intermediaria convenzionata che li immette nel circuito tedesco o austriaco;
• la banca tedesca corrispondente inoltra la lastschrift alla banca domici-
liataria (con cui il debitore intrattiene il rapporto di conto) che addebita
il conto corrente del proprio cliente previa verifica dell’autorizzazione
sottostante e accredita la banca tedesca intermediaria;
• la banca tedesca intermediaria accredita a sua volta la banca italiana
“sbf” (salvo buon fine);
• la banca italiana accredita “sbf” il conto del creditore con la valuta differita di pochi giorni;
• in caso di insoluto la banca domiciliataria lo comunica tempestivamente
alla banca tedesca intermediaria, che a sua volta lo comunica alla banca
italiana;
• con il lastschriften, il creditore (esportatore italiano) può procedere
all’incasso dei crediti con la semplice richiesta alla banca del debitore e
l’autorizzazione preventiva del debitore stesso a far addebitare l’importo
della transazione sul suo conto corrente;
• l’importatore tedesco o austriaco, una volta accettata questa forma di
pagamento, potrà optare tra due soluzioni alternative:
-
autorizzare, per iscritto, in modo permanente, la propria banca ad
addebitare d’iniziativa il suo conto corrente per l’importo delle note
di addebito (è la modalità più utilizzata);
-
autorizzare, per iscritto, il fornitore italiano a far addebitare il conto
corrente alla scadenza per l’ammontare delle note;
• permette l’accelerazione e il rispetto dei tempi di incasso;
• l’assenza di costo per bolli;
• consente, soprattutto al compratore, minori incombenze amministrative
collegate alla gestione dei crediti;
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• permette una migliore gestione della tesoreria, legata alla possibilità di
scadenzare esattamente i flussi di entrata;
• offre la possibilità di maggior accesso ad anticipazioni “sbf” da parte del
sistema creditizio.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Il presupposto per l’attivazione del servizio è l’esistenza di un accordo
scritto fra creditore e debitore. Il creditore deve essere in possesso di
tale accordo;
• le lastschriften sono pagabili a vista e il modulo di lastschriften deve
essere presentato solo quando il credito relativo è maturato;
• le lastschriften ritornate insolute non possono essere ripresentate per
l’incasso;
• è opportuno ottenere dall’importatore tedesco o austriaco l’assenso ad
autorizzare in modo permanente la propria banca all’addebito, in modo da
circoscrivere il rischio di non pagamento ai soli casi di mancanza di fondi
o di ricezione della nota di addebito incompleta;
• evitare di accettare la seconda modalità, perché, a differenza di quella
sopra esposta, il debitore può contestare l’addebito entro sei settimane
ed ottenere lo storno dell’importo;
•
l’accredito, con questo strumento di pagamento, viene effettuato al
presentatore “sbf”, in quanto il debitore mantiene il diritto di far stornare
l’addebito ricevuto entro due giorni dalla registrazione dell’addebito presso
la sua banca (con la prima modalità) oppure entro sei settimane (con la
seconda modalità).
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3.11 IL CREDITO DOCUMENTARIO
CHE COS’È
Il credito documentario consiste in un impegno inderogabile assunto da una
banca, su ordine dell’acquirente, ad effettuare una certa prestazione a favore del venditore/beneficiario contro presentazione, entro una scadenza (data
di validità) dei documenti richiesti, conformi a quanto indicato nel credito
stesso.
FUNZIONE
Il regolamento tramite credito documentario costituisce, in assoluto, la forma che tutela maggiormente entrambe le parti (venditore e compratore).
Il venditore, infatti, se presenta i documenti richiesti dal credito secondo le
modalità ed i tempi previsti, è sicuro di ricevere quanto dovuto.
L’impegno alla prestazione (pagare, impegnarsi a pagare, accettare tratte e
impegnarsi a pagarle alla scadenza), infatti, viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto ed autonomo e non è soggetto ad alcuna
eccezione o azione da parte dell’ordinante. L’acquirente, dal canto suo, ha
la certezza che la banca pagherà solo dopo aver verificato la correttezza dei
documenti.
È importante rimarcare il fatto che il credito documentario si basa esclusivamente su documenti e non su merci o altre prestazioni che costituiscono
l’oggetto dell’operazione commerciale.
CARATTERISTICHE
•
Autonomia: i crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dai contratti
di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi.
•
Astrattezza: il credito è svincolato dalla causa che l’ha originato, cioè
dal contratto sottostante.
•
Formalismo: essendo una forma di pagamento la cui prestazione (pagamento, accettazione, negoziazione) è vincolata alla presentazione dei
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documenti prescritti nel credito, le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per accertare che, nella forma, essi appaiano
conformi ai termini e alle condizioni del credito, a quanto stabilito dalle
Norme internazionali in materia e dalla Prassi bancaria internazionale.
•
Impegno irrevocabile della banca emittente e/o della banca confermante, a condizione, però, che i documenti prescritti siano presentati alla
banca designata o alla banca emittente entro la data di validità del credito
nel rispetto di tutti i termini e le condizioni del credito.
NORME ED USI UNIFORMI (NUU 600)
Questa forma di pagamento che, abbiamo visto, si basa su presentazione
di documenti dei quali solo la banca ne deciderà la conformità e, quindi, in
ultima analisi, se pagare o no, è la più usata nelle transazioni commerciali
internazionali, soprattutto con quei Paesi dove il “rischio paese” è elevato.
Proprio per la diffusione e l’importanza cha da sempre ha rappresentato e
per favorire uniformità nella pratica, si è sentita a livello internazionale la
necessità di avere delle norme che regolamentassero questa operazione. Si
arrivò così, nel lontano 1933, ad un regolamento uniforme, elaborato dalla
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), conosciuto con il nome
“Regole di Vienna”, che venne poi denominato “Norme ed usi uniformi
relativi ai crediti documentari”, che di seguito chiameremo NUU.
Le Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari subiranno varie revisioni nel 1951, 1962, 1974, 1984 e 1993 per adattarle all’evoluzione delle
tecniche di trasporto delle merci e per offrire una maggiore sicurezza alle
parti che intervengono nell’operazione, fino a giungere all’ultima rivisitazione
approvata nell’ottobre del 2006 ed entrata in vigore il 1° luglio 2007, contenuta nella pubblicazione n. 600, le NUU 600 (in inglese UCP 600).
A integrazione dell’ultima versione delle NUU 600, sono state riportate le
Norme ed usi uniformi relative alla presentazione elettronica dei documenti
(le NUUe), in inglese (Electronic Uniform Customs and Practices (eUCP),
versione 1.1, che considerano l’ipotesi di presentare tutta la documentazione
in forma elettronica oppure la facoltà di scegliere quali documenti da presentare su supporto cartaceo e quali in forma elettronica.
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PRASSI BANCARIA INTERNAZIONALE UNIFORME (PBIU)
La Prassi bancaria internazionale per l’esame dei documenti nell’ambito di
un credito documentario, in sigla PBIU ed in inglese International Standard
Banking for the examination of documents under documentary credits in
sigla ISBP dalla camera di Commercio Internazionale (CCI) di Parigi nasce
con lo scopo di fornire una risposta ai tanti dubbi circa la compilazione dei
documenti da presentare ad utilizzo di un credito documentario.
Il documento elaborato, raccolto per la prima volta nella pubblicazione n.
645, rivisitato nel luglio del 2007 e contenuto nella pubblicazione n. 681,
rappresenta le norme di riferimento necessarie ad individuare un comportamento uniforme da parte delle banche, nell’applicazione della pubblicazione
n. 500 prima e 600 dal 1° luglio 2007, dando, così, un contenuto concreto al
concetto di “pressi bancaria internazionale” sancito nella precedente normativa n. 500 ed in quella attualmente in vigore (la n. 600).
Le PBIU non rappresentano, pertanto, una revisione delle NUU, bensì i criteri, accertati a livello mondiale, per l’esame dei documenti, composto da
articoli che stabiliscono e codificano quella prassi bancaria internazionale più
sopra richiamata.
ARTICOLAZIONE
1. Il compratore e il venditore, concluso il contratto di vendita, dovranno
concordare tutti gli elementi che saranno oggetto dell’emissione del credito documentario;
2. il compratore/ordinante, in conformità agli accordi stipulati nel contratto
di vendita, darà istruzioni alla propria banca di emettere il relativo credito
documentario a favore del venditore/beneficiario;
3. la banca che riceve la richiesta, prima di dar seguito al mandato ricevuto,
esaminerà l’operazione sotto l’aspetto fiduciario. Soltanto in presenza di
apposite garanzie (precostituzione dei fondi) sarà disposta ad aprire il
credito. L’accettazione di questo impegno da parte della banca è l’assunzione di una obbligazione autonoma rispetto a quella del compratore nei
confronti del venditore;
4. a questo punto, la banca dell’ordinante (banca emittente) apre il credito
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documentario a favore del venditore/beneficiario inviandolo via swift o per
posta alla banca indicatagli dall’ordinante e che, normalmente, si trova
nella località in cui risiede il venditore;
5. tale banca corrispondente (banca avvisante), ricevuto il testo dell’apertura di credito documentario, provvede a trasmetterlo al venditore dopo
averne, comunque, esaminata l’autenticità (controllo firme e/o chiavi);
6. nel caso il credito lo richieda e sempre che sia disposta a farlo, la banca avvisante potrà confermare il credito documentario assumendosi
anch’essa l’impegno irrevocabile ad eseguire la prestazione a favore del
beneficiario;
7. al ricevimento del testo del credito il venditore/beneficiario controllerà:
che il credito sia stato emesso secondo gli accordi presi con il compratore e se è in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni fissate nel
credito;
8. se da tale controllo risulta che non è in grado di rispettare anche una
sola condizione, o che la stessa non corrisponde a quanto pattuito, dovrà
contattare immediatamente il compratore e chiedere di apportare una
modifica al credito documentario;
9. se, invece, il credito documentario è stato emesso conforme al contratto
di compravendita e se le condizioni in esso contenute possono essere
rispettate, il venditore preparerà la merce e la spedirà al compratore;
10.a spedizione avvenuta, il venditore provvederà a riunire i documenti
richiesti e a consegnarli alla banca indicata nel credito entro la data di
validità del credito per il relativo utilizzo;
11.la banca che riceve i documenti, se risulta essere «designata» oppure se
ha aggiunto la “conferma” al credito, avrà tempo CINQUE giorni lavorativi,
successivi al giorno di ricevimento, per esaminarli ed accertare la loro
conformità;
12.nel caso accetti i documenti, in quanto conformi ai termini e alle condizioni previste nel credito, potrà eseguire e/o impegnarsi ad eseguire (a
seconda dei casi) la prestazione a favore del venditore/beneficiario;
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13.banca, dopo aver eseguito - se del caso -la prestazione a favore del beneficiario, a seconda dei casi, invierà i documenti alla banca emittente;
14.la banca emittente avrà tempo anche lei CINQUE giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dei documenti per esaminarli e controllarne la
conformità. Li consegnerà, quindi, all’ordinante addebitandogli l’importo
a vista o a scadenza (a seconda dei casi);
15.il compratore con i documenti si recherà in dogana e potrà così sdoganare
e ritirare la merce;
16.nel caso in cui i documenti esibiti dal beneficiario presentino delle irregolarità significative rispetto a quanto prescritto dal credito, la banca è
tenuta a comunicare al beneficiario le irregolarità riscontrate e a chiedere
autorizzazione all’invio dei documenti sotto riserva.
FORMA
•
Credito non confermato, se l’ordinante vuole escludere la possibilità
che la banca ricevente il credito documentario possa aggiungere il proprio
impegno autonomo alla prestazione;
•
credito confermato, se, invece, l’ordinante intende offrire la possibilità
alla banca ricevente di aggiungere, se lo riterrà, il proprio impegno autonomo ad eseguire la prestazione a favore del beneficiario;
•
credito trasferibile, quando viene attribuita la possibilità al beneficiario
di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad
uno o a più beneficiari, per l’intero importo o parzialmente;
•
credito non operativo, nel caso in cui l’efficacia del credito documentario
emesso, sia subordinata alla presentazione di documenti, quali, ad esempio, una licenza e/o una autorizzazione oppure, soprattutto nell’impiantistica e/o nella meccanica, al rilascio da parte della banca del beneficiario
di un performance bond.
EMISSIONE
Il credito documentario può essere emesso:
• per pagamento di una somma, a vista o differita (se è prevista una dilazione);
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• per accettazione di cambiali tratte (draft) scadenti a vista o ad una certa data;
• per negoziazione di cambiali tratte e/o documenti.
PARTI INTERESSATE
•
L’ordinante (applicant) è l’acquirente che, concluso il contratto con il
venditore, darà istruzioni alla propria banca circa l’emissione del credito
documentario;
•
la banca emittente (issuing bank) è la banca che, su incarico dell’ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario
impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento,
l’accettazione o la negoziazione;
•
la banca avvisante (advising bank) è la banca su cui viene appoggiata
l’apertura del credito documentario e che, a sua volta, avvisa il beneficiario
dell’emissione del credito, allegando copia dello stesso;
•
la banca designata (nominated bank) è la banca autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione secondo le modalità indicate dalla banca
emittente. Di solito è la stessa banca avvisante;
•
la banca confermante (confirming bank) è la banca che, su richiesta della
banca emittente, aggiunge il proprio impegno ad effettuare la prestazione;
•
il beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene
emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà
alla banca, nel luogo prescritto e conformemente a quanto indicato, i
documenti richiesti dal credito;
•
la banca rimborsante (reimbursement bank) è la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che ha
effettuato la prestazione;
•
la banca trasferente (transferring bank) è la banca designata o una
banca espressamente autorizzata dalla banca emittente che, su richiesta
del primo beneficiario del credito documentario, emesso in forma trasferibile, trasferisce il credito originariamente emesso a favore di uno o più
secondi beneficiari.
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RICHIESTA DI EMISSIONE
La richiesta di emissione di credito documentario dovrà indicare:
•
La data della richiesta indirizzata alla banca;
•
il mandato di aprire un credito documentario;
-
trasferibile se si intende offrire al beneficiario la possibilità di trasferire in tutto o in parte il credito documentario a favore di uno o più
secondi beneficiari;
-
non confermato se l’impegno alla prestazione sarà solo della banca
emittente;
-
confermato quando si intende offrire alla banca d’appoggio la possibilità di aggiungere il proprio impegno alla prestazione, autonomamente
dall’impegno assunto dalla banca emittente;
-
non operativo quando si intende vincolare l’operatività (l’efficacia) del
credito che sarà emesso al verificarsi di un qualche cosa che dovrà
essere espressamente indicato. Ad es. la presentazione di un performance bond a favore dell’ordinante per l’importo stabilito.
•
l’ordinante: il compratore indicherà la ragione sociale dello stesso che,
ovviamente, risulterà come ordinante del credito documentario emesso a
favore del beneficiario estero. L’articolo 14 delle NUU 600 introduce una
novità importantissima in tema di “indirizzi” del Beneficiario e dell’Ordinante di un Credito: “tutti gli elementi ad esso normalmente associati
(numeri di fax, telefono, e-mail, ecc.) e gli indirizzi potranno differire nei
vari documenti presentati, purché siano nello stesso Paese dell’indirizzo
indicato nel Credito, mentre gli “altri elementi (tel. Fax ecc.)” non saranno
considerati. Non potranno differire e, quindi, dovranno essere identici
a quelli indicati nel Credito quando rappresentano il destinatario o il
“notify party” in un documento di trasporto”;
•
la banca di appoggio: l’ordinante indicherà la banca a cui si dovrà notificare l’emissione del credito documentario. Di solito, come già visto,
trattasi della banca indicatagli dal beneficiario;
•
la data e luogo di scadenza: sta ad indicare la data di scadenza dell’impegno assunto dalla banca (emittente e/o confermante). Data entro cui,
70
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i documenti richiesti dal credito documentario, dovranno pervenire alla
banca indicata nello stesso. E’ sempre successiva alla data di spedizione
prevista. Il luogo sta ad indicare, invece, il paese oppure presso quale
banca dovranno pervenire i documenti . Nel caso in cui il credito documentario sia emesso con la richiesta della conferma, il luogo di scadenza
sarà, necessariamente, presso le casse della banca confermante;
•
il beneficiario: va indicata la ragione sociale e l’indirizzo, che devono
essere indicati integralmente e correttamente dal soggetto a favore del
quale il credito documentario verrà emesso;
•
l’importo: il compratore/ordinante dovrà indicare con precisione se
trattasi:
1. di importo “massimo” cioè non oltre quello indicato oppure;
2. di importo “circa” se sono, cioè ammesse tolleranze pari al 10% in
più o in meno dell’importo indicato.
•
la modalità di utilizzo: l’ordinante dovrà precisare, oltre al luogo di presentazione dei documenti, la modalità di utilizzo del credito, specificando
se lo stesso debba intendersi per pagamento a vista o per pagamento
differito, per accettazione di tratta scadente a vista o a una certa data o
per negoziazione. Se il pagamento previsto è da effettuarsi a scadenze
scaglionate nel tempo, occorrerà indicare che trattasi di “credito pagabile
per il pagamento misto” indicando con precisione gli importi e le relative
scadenze;
•
le spedizioni parziali e trasbordi: riguardano la possibilità di spedire
la merce in più soluzioni e se sono ammessi scarichi e carichi della stessa
da un mezzo di trasporto ad un altro della stessa specie;
•
l’assicurazione: a seconda del termine di resa della merce, occorrerà
specificare se l’assicurazione sarà o meno coperta dall’ordinante;
•
l’imbarco/spedizione/presa in carico: è un aspetto molto importante
perché sta ad indicare l’ultima data entro cui può essere effettuata la spedizione della merce da un luogo convenuto fino ad una certa destinazione
finale, specificando se la stessa avverrà via mare, via aerea, via stradale,
ferroviaria o con altre modalità. E’ strettamente connesso con la data di
scadenza del credito, in quanto il credito avrà sempre una data di scadenza
posteriore a quella di spedizione, salvo diversi accordi;
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•
la descrizione merci: la merce va descritta in termini brevi e senza
inserire eccessivi dettagli, al fine di evitare confusioni;
•
la resa della merce: la resa della merce sta ad indicare le condizioni
di consegna della merce e, quindi, da chi saranno sostenute le spese di
trasporto, assicurazione merce e di sdoganamento. Pertanto dovranno
essere sempre precisate indicando anche la località e l’assoggettamento
agli Incoterms 2000 della CCI;
•
i documenti richiesti: il compratore ordinante dovrà elencare esattamente i documenti di cui egli necessita, indicanti il tipo di documento ed
il numero richiesto. Dovrà anche precisare se dovranno essere presentati
in originale o in copia e da chi dovranno essere emessi. Nel caso in cui
l’ordinante/compratore voglia ottenere la più ampia sicurezza che la merce
fornita non sia di valore inferiore rispetto a quella ordinata, che non sia
di qualità inferiore e che rispetti le caratteristiche tecniche e gli standard
richiesti in contratto, addirittura che sia garantito il buon funzionamento del
bene ordinato, può richiedere al fornitore la presentazione di certificati di
analisi, di qualità o certificati rilasciati da enti specializzati (come ad esempio
la Società Generale di Sorveglianza) o garanzie circa la buona esecuzione
della fornitura rilasciate da primarie banche (performance bond);
•
istruzioni supplementari: in questo spazio va indicata qualsiasi condizione speciale non prevista nei punti indicati sopra ed in particolare le
spese e le commissioni, indicando a carico di chi (beneficiario/ordinante)
saranno da addebitare. Di solito gli accordi prevedono che le parti pagheranno ognuno le spese e le commissioni della propria banca;
•
la tariffa doganale: rappresenta il codice numerico armonizzato per identificare la merce oggetto del contratto e verificare se trattasi di merce a “dogana”, importabile (cioè liberamente), oppure se trattasi di merce soggetta
a vincoli, licenze e autorizzazioni. In tale ultimo caso la banca emetterà il
credito solo in presenza di copie di tali licenze e autorizzazioni;
•
la data di presentazione dei documenti: se non viene indicato nulla
è di 21 giorni dalla data della spedizione, ma, comunque, entro i termini
di scadenza del credito. Nel caso si voglia o sia necessario, ampliare o
ridurre tale periodo di tempo, bisogna indicarlo.
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PUNTI DI ATTENZIONE PER L’ESPORTATORE
•
Contattare la propria banca per conoscere in via preventiva se è possibile ottenere la conferma del credito e a quali condizioni.
•
Verificare con l’operatore di trasporto la modalità di trasporto per
conoscere, sempre in via preventiva, come verrà spedita la merce (mezzo,
luogo, tragitto, eventuali trasbordi, documento relativo, ecc.).
•
Fornire al compratore/ordinante tutte le istruzioni che lo stesso
dovrà dare alla banca emittente su come deve essere emesso il credito
ed entro quando dovrà essere notificato;
•
Farsi inviare dal compratore, in alternativa a quanto sopra, la domanda
di richiesta d’apertura del credito documentario per verificare la possibilità
di rispettare le condizioni richieste.
•
Evitare di accettare richieste di documenti la cui esibizione dipenda
dall’ordinante (ad esempio un documento di accettazione della merce
emesso o sottoscritto dall’acquirente) e accertarsi che i documenti richiesti
possano essere prodotti nella forma e secondo i contenuti prescritti.
•
Esaminare il testo del credito non appena si riceve la notifica da parte
della banca, utilizzando magari una lista di controllo.
• Richiedere le eventuali modifiche nel caso in cui non si sia in grado di
ottemperare anche ad una sola condizione prescritta dal credito.
•
Predisporre la merce per tempo con contemporaneo avviso allo spedizioniere per il ritiro della stessa, entro i termini previsti per la spedizione.
•
Preparare i documenti previsti dal credito secondo quanto indicato nel
credito stesso nel rispetto delle norme internazionali.
•
Controllare che tutti i documenti - quelli predisposti direttamente e
quelli predisposti da altri (documenti di trasporto, di assicurazione e altri
certificati) - siano conformi a quanto indicato nel credito e che i dati
contenuti in essi non contrastino tra di loro.
•
Presentare i documenti alla banca (emittente o confermante o designata) entro i termini di validità del credito stesso.
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•
Considerare che la banca emittente, designata e/o confermante controllerà i documenti a loro presentati secondo i termini e le condizioni stabilite
nel credito, basandosi esclusivamente sull’apparente conformità formale
degli stessi e sulla “prassi bancaria internazionale” richiamata dalle NUU,
pubbl. n. 600, codificata nella pubbl. n. 681 (PBIU) della CCI.
•
Non dimenticare che l’impegno alla prestazione assunto dalla banca
emittente e/o dall’eventuale banca confermante decade quando il beneficiario non adempia anche ad una sola delle condizioni prescritte dal
credito.
•
Non sottovalutare mai i rischi che comporta un accredito “salvo buon
fine” (SBF) e “sotto riserva”.
PUNTI DI ATTENZIONE PER L’IMPORTATORE
• Valutare attentamente la affidabilità e la serietà commerciale del forni-
tore estero al fine di evitare, o quanto meno ridurre, il rischio di ricevere
merce non conforme all’ordine, ma di doverla, comunque, pagare perché
i documenti giunti alla banca emittente risultano conformi.
• Gestire il trasporto chiedendo al fornitore una quotazione FOB o FCA, a
seconda dei casi, come da Incoterms 2000, in modo da poter incaricare
uno spedizioniere di fiducia che si occuperà di tutte le fasi della spedizione
e provvedere, altresì, ad una copertura assicurativa adeguata.
• Prevedere un pagamento differito al fine di evitare di dover pagare l’importo della fornitura a fronte dei documenti conformi già giunti alla banca
emittente, ma di non poter ritirare la merce perché ancora in viaggio. Cosa
questa che può verificarsi in un trasporto via mare da paese lontano.
• Specificare gli emittenti ed i contenuti di quei documenti di cui si ha
necessità che siano emessi da determinati soggetti e che contengono
determinate attestazioni.
• Richiedere, tra i documenti che il beneficiario dovrà esibire ad utilizzo del
credito documentario, certificati di ispezioni pre imbarco rilasciati da enti
che attestino l’esistenza, la qualità e la quantità delle merci ordinate.
• Richiedere, là dove possibile, che il credito sia pagabile ad una certa data
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differita rispetto, ad esempio, alla data del documento di trasporto.
• Evitare di accettare imposizioni del beneficiario estero circa la conferma
del credito documentario, cercando di rassicurare il proprio fornitore
dell’affidabilità del sistema “paese” (Italia) e del sistema “bancario”. Quando una banca italiana assume un impegno irrevocabile alla prestazione
contenuta in un credito documentario, sicuramente, in presenza ovviamente dei documenti conformi ai termini e condizioni del credito, onorerà
tale impegno alla scadenza.
• Evitare, dove possibile, di disporre l’apertura di credito con la possibilità
della conferma.
• Non dimenticare che, se i documenti risulteranno conformi ai termini e
condizioni del credito, non potranno essere respinti a causa di forniture
di merce non conformi al contratto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Codice Civile, art. 1530 “Della vendita contro documenti”.
• Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari (NUU) della CCI,
pubbl. 600: art. 1 (Applicazione delle NUU), art. 4 (Crediti e contratti);
art. 14 (Criteri generali per l’esame dei documenti).
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FASI DEL CREDITO DOCUMENTARIO
ACCORDO TRA LE PARTI
Quando il pagamento è un credito documentario, risulta essenziale concordare con la controparte ogni aspetto dell’accordo commerciale ed in particolare occorre definire tutti i punti in cui si articolerà il credito stesso. Non è
consigliabile, infatti, lasciare alla controparte piena libertà circa le istruzioni
che dovrà fornire alla propria banca per l’emissione del credito stesso.
È importante, quindi, magari con l’aiuto di formulari appositamente predisposti, indicare:
a) gli elementi essenziali oggetto dell’apertura del credito documentario;
b) entro quando il credito documentario dovrà essere notificato al beneficiario affinché lo stesso possa dare esecuzione all’ordine ricevuto (ad
esempio, produrre e spedire la merce) entro i tempi accordati.
INCARICO DEL COMPRATORE ALLA BANCA
Il compratore, in conformità agli accordi presi con il venditore, darà istruzioni alla propria banca per l’emissione del credito documentario a favore
del beneficiario. Soltanto se il compratore/ordinante sarà in grado di offrire
adeguate garanzie per la costituzione dei “fondi”, la banca sarà disposta ad
emettere il credito documentario.
EMISSIONE
L’emissione del credito documentario corrisponde al momento in cui una
banca, su istruzione del compratore (ordinante), emette il credito a favore
del venditore (beneficiario), dandone avviso ad una banca nella piazza del
venditore. La banca che emetterà il credito, oltre ad accertare l’esistenza dei
fondi e a impegnare la relativa linea di credito concessa al proprio cliente,
gli farà firmare la richiesta di emissione del credito, debitamente compilata
in tutte le sue parti, si farà consegnare copia contratto e copia di eventuale
licenza all’import.
Anche se il credito documentario viene, a volte, ancora emesso per posta
ormai le banche di tutto il mondo utilizzano il sistema swift ed in particolare
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il formato swift MT 700 che riguarda la fase di emissione.
Ricordiamo che, con l’emissione del credito documentario, la banca emittente si assume un impegno inderogabile a pagare, accettare, negoziare a
condizione, però, che i documenti prescritti siano conformi ai termini e alle
condizioni del credito, secondo quanto stabilito dalle NUU.
NOTIFICA (AVVISO)
La notifica di un credito documentario corrisponde al momento in cui la banca informa il beneficiario dell’avvenuta emissione del credito documentario
a suo favore, inviandogli una copia dello stesso. La notifica del credito può
avvenire:
a) senza alcun impegno e responsabilità da parte della banca; in tal
caso la banca notificante ha il solo obbligo di dare avviso, senza ritardo,
al beneficiario dell’avvenuta emissione, dopo aver accertato l’autenticità
del messaggio ricevuto; se, però, la banca emittente designa detta banca
ad operare per conto suo e quest’ultima accetta la designazione, potrà,
su autorizzazione ricevuta, verificare la conformità dei documenti e, se
del caso, eseguire la prestazione per conto della banca emittente;
b) con l’impegno irrevocabile ed autonomo a pagare o ad accettare o a
negoziare nel caso in cui, su richiesta della banca emittente, aggiunga la
conferma del credito.
CONFERMA
Come già visto, la conferma di un credito corrisponde al momento in cui una
banca, diversa dalla banca emittente, s’impegna direttamente nei confronti
del beneficiario, ed autonomamente rispetto all’impegno assunto dalla banca emittente, ad eseguire la prestazione (il pagamento, l’accettazione o la
negoziazione), sempre che i documenti presentati siano conformi ai termini
e alle condizioni del credito.
Le condizioni che devono verificarsi per avere la conferma sono tre:
1. che la stessa sia espressamente richiesta dalla banca emittente, con frasi
del tipo «confirm» o semplicemente «with» oppure «may add»;
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2. che la banca, a cui la conferma è richiesta, sia disposta a farlo; sarà
disposta a farlo se il Paese della banca emittente risulta assicurabile, se
cioè ci sono linee di credito aperte su quel Paese;
3. che la banca emittente, che richiede la conferma, risulti essere “gradita”,
cioè affidabile.
Con la conferma del credito documentario viene eliminato il rischio banca
emittente ed il rischio paese.
MODIFICA
Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini del
credito stesso a causa, ad esempio, dell’impossibilità del compratore e/o del
venditore di rispettare una o più condizioni fissate nel credito originario.
Perché la modifica produca gli effetti voluti, occorre che ci sia l’accordo di tutte le parti che intervengono nell’operazione (beneficiario - ordinante - banca
emittente - banca designata e/o confermante - banca avvisante - eventuali
altre parti che dovessero intervenire nell’operazione) e che venga notificata
per iscritto dalla banca avvisante, direttamente al beneficiario.
UTILIZZO
Utilizzare un credito vuol dire presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la prestazione prevista dal credito e cioè il pagamento o l’accettazione
o la negoziazione.
L’utilizzo del credito implica sempre l’indicazione di quanto segue:
• la data di utilizzo e/o scadenza/validità del credito;
• il luogo di scadenza;
• la modalità di utilizzo.
Data di scadenza/validità
Sta a significare che i documenti debbano essere presentati dal beneficiario
del credito non oltre la data indicata nel credito medesimo.
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Luogo di utilizzo
Per quanto riguarda, invece, il luogo di utilizzo del credito, vuol dire che
il beneficiario dovrà consegnare i documenti entro la data di cui sopra nel
luogo indicato che può essere:
• presso la banca avvisante, designata e/o confermante;
• presso qualsiasi banca nella piazza del venditore;
• presso la banca emittente.
I casi di utilizzo presso la banca avvisante, designata e/o confermante o
presso qualsiasi banca sono, ovviamente, quelli preferibili per chi vende, che
potrà adempiere a quanto prescritto presentando i documenti alla propria
banca o ad una banca italiana entro la scadenza prescritta.
Nel caso, invece, di utilizzo presso la banca emittente, i documenti dovranno
pervenire alla banca emittente entro la scadenza del credito, per cui dovranno essere consegnati alla banca avvisante molti giorni prima della scadenza
prevista, per consentire alla stessa di spedirli alla banca emittente, che dovrà riceverli entro la scadenza del credito.
Nel caso di crediti export, il terzo caso è sconsigliabile perché il venditore
corre il rischio che i documenti giungano oltre i termini o che vadano smarriti. Il “rischio viaggio” dei documenti è, infatti, in questo caso, a carico del
beneficiario.
Esaminiamo meglio questa fase che rappresenta senz’altro il momento più
critico dell’intera operazione sia per il beneficiario che per la banca chiamata
ad esaminare i documenti:
• il beneficiario si aspetta l’accettazione dei documenti e, quindi, la prestazione da parte della banca;
• la banca dovrà esaminare con cura i documenti ricevuti per decidere se
accettarli ed eseguire la prestazione oppure rifiutarli e, quindi, non eseguire la prestazione promessa o eseguirla «salvo buon fine» (sbf) sotto
riserva. La prestazione che la banca designata e/o la banca confermante
eseguirà a favore del venditore/beneficiario sarà:
-
definitiva, senza cioè la possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario oppure;
-
salvo buon fine, cioè con possibilità di rivalsa.
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Nel caso in cui l’operazione sia effettuata senza rivalsa nei confronti del
beneficiario, significa che i documenti presentati dal beneficiario ad utilizzo
del credito sono stati riscontrati dalla banca perfettamente corrispondenti ai
termini e alle condizioni del credito secondo quanto stabilito dalle NUU.
Nel secondo caso, invece, la banca avrà riscontrato alcune irregolarità nei
documenti che le impediscono di eseguire la prestazione in via definitiva.
Irregolarità che deve, comunque, comunicare al beneficiario per avere la sua
autorizzazione ad eseguire la prestazione in tal senso, che sarà necessariamente “salvo buon fine”, sotto riserva.
Utilizzo di credito non confermato senza designazione.
La banca avvisante non può che limitarsi a ritirare i documenti e farli pervenire alla banca emittente, che deciderà, dopo averli esaminati, se accettarli
e, quindi, eseguire la prestazione promessa oppure se rifiutarli e, di conseguenza, non eseguire la prestazione chiedendo, eventualmente, all’acquirente/ordinante l’autorizzazione a sciogliere le riserve e a pagare ugualmente.
E’ la soluzione meno indicata per chi vende, che non potrà mai essere accettata in caso di “Paesi a rischio”.
Utilizzo di credito non confermato, con designazione
La banca avvisante decide di accettare la designazione, (al momento della
notifica, in un momento successivo o al momento dell’utilizzo) sarà impegnata ad accertare la conformità o meno dei documenti e, se li riscontra
conformi, potrà eseguire la prestazione prevista accreditando il beneficiario.
La banca emittente, ricevuti poi i documenti, è tenuta, comunque, in base al
dettato delle Nuu, a rimborsare la banca designata di ogni pagamento effettuato. Questa soluzione è, senz’altro, la soluzione da preferire tutte le volte
che il credito è emesso da banche di paesi occidentali non a rischio o quando
sia impossibile aggiungere la conferma al credito.
Utilizzo di credito confermato, è la stessa banca confermante che si assume l’impegno ad eseguire la prestazione promessa, in aggiunta a quella della
banca emittente. Esaminerà, quindi, documenti e, se li riscontra conformi,
potrà accreditare l’importo al beneficiario, in via definitiva e liberatoria, senza, cioè, possibilità di rivalsa nei confronti del beneficiario. È, senz’altro, la
soluzione da seguire quando la fornitura è destinata a paesi “difficili” e la
banca emittente risiede in uno di questi paesi “a rischio”. È opportuno che
l’esportatore, prima di stabilire il prezzo di vendita, si informi presso la banca
circa l’importo delle commissioni da pagare.
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Modalità di utilizzo
Il credito documentario, inoltre, può prevedere diverse modalità di utilizzo. Le NUU prevedono, infatti, che il credito documentario può essere utilizzabile (available) per:
a) pagamento (by payment): quando impegna la banca emittente, la banca
confermante o la banca incaricata ad effettuare un pagamento (designata) che può essere: a vista (at sight), se da effettuarsi all’atto stesso del
ritiro dei documenti in regola, o differito (by deferred), se da effettuarsi
posteriormente al ritiro dei documenti in regola;
b) negoziazione (by negotation): quando prescrive, per l’utilizzo, la presentazione di documenti accompagnati o meno da tratte scadenti a vista
emesse dal beneficiario sulla banca emittente o su una terza banca, con
possibilità, per il beneficiario, di negoziarle presso qualsiasi banca di suo
gradimento disponibile a negoziare (credito di libera negoziazione), oppure presso una banca espressamente determinata;
c) accettazione (by acceptance): quando la banca emittente o confermante
e/o designata, appone la sua firma d’accettazione sulla tratta (scadente
a vista o ad una certa data) che il beneficiario presenta unitariamente ai
documenti prescritti dal credito. Le banche italiane, tuttavia, sono solite
rilasciare una lettera con la quale si impegnano ad effettuare la
ESAME DEI DOCUMENTI
La fase relativa alla presentazione dei documenti è molto importante perché dal controllo che le banche effettueranno, per accertarne la conformità
formale alle prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il rifiuto degli
stessi e, di conseguenza, l’effettuazione della prestazione promessa. Pertanto, per evitare di perdere gli effetti che derivano da questo mezzo di pagamento, occorrerà seguire alcune regole per la redazione dei documenti.
È importante, inoltre, ricordare che tale operazione è soggetta alle NUU che
sanciscono, tra le altre cose, il principio che la conformità formale dei documenti sarà accertata secondo quella che viene denominata “la prassi bancaria internazionale”.
A tal riguardo è opportuno ricordare comunque che:
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• gli adempimenti richiesti nel testo del credito sono sempre prioritari rispetto a quanto sancito dalle NUU;
• non è possibile prevedere le situazioni che si possono incontrare, ma, se-
guendo i principi fissati nelle NUU, rifacendosi alla prassi bancaria codificata nelle “International Standard Banking Practice – ISBP”, pubblicazione n.
681, contenente i criteri uniformi per il controllo dei documenti nei crediti
documentari, tenendo conto delle procedure interne di ogni banca e delle
eventuali norme statali, è possibile, per l’impresa, presentare i documenti
in forma corretta e per l’esaminatore trattare gli stessi con successo.
REGOLAMENTO
Tutti i crediti documentari contengono le istruzioni impartite dalla banca
emittente alla banca confermante e/o alla banca designata circa le modalità
in cui avverrà il rimborso dell’importo da riconoscere al beneficiario.
Al fine di porre delle regole uniformi circa i rimborsi che avvengono tra banche a valere sulle Lettere di credito, la CCI ha elaborato delle norme applicabili a tutti i Paesi: la pubblicazione n. 525 relativa alle «Uniform rules for
bank-to-bank reimbursement under documentary credits» in vigore
dal 1° luglio 1996.
Gli aspetti più importanti per gli operatori riguardano:
1. il fatto che la banca rimborsante che, su richiesta della banca emittente, accetta l’incarico di rimborso, si assume un impegno irrevocabile ad
onorare la richiesta di rimborso nei confronti della banca indicata nell’autorizzazione al rimborso, cioè la banca del beneficiario;
2. la banca rimborsante avrà un ragionevole periodo di tempo che non dovrà
eccedere i tre giorni lavorativi successivi al giorno di ricezione del reclamo
per effettuare il rimborso.
DOCUMENTI
I documenti che più frequentemente sono richiesti in un credito documentario, che variano a seconda del Paese di importazione, sono:
• la fattura commerciale (commercial invoice);
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• il documento di trasporto che, a seconda del trasporto effettuato, potrà
essere:
-
la polizza di carico marittima, conosciuta con il termine B/L (Bill of
lading) se il trasporto è via mare;
-
la lettera di vettura aerea, conosciuta con il termine AWB (air way
bill) o HAWB (House Air Way Bill) se il trasporto è via aerea;
-
la lettera di vettura camionistica, conosciuta con la sigla della convenzione regolante il trasporto su strada termine (CMR), se il trasporto
è a mezzo camion;
-
il duplicato della lettera di vettura ferroviaria L/V, se il trasporto è via
ferroviaria;
-
il documento di trasporto combinato, conosciuto come combined
transport bill of lading (B/L), se il trasporto prevede l’utilizzo di diversi
mezzi di trasporto;
• il Certificato di presa in carico della merce emesso da spedizionieri, conosciuto con il termine FCR (forwarding certificate of receipt);
• il documento di assicurazione (polizza o certificato), denominato insurance
certificate or policy;
• la lista degli imballi (o distinta dei colli), conosciuta con il termine packing list;
• la nota dei pesi, conosciuta con il termine weight list;
• il certificato di origine delle merci (certificate of origin);
• il certificato di circolazione delle merci (EUR¹. oppure ATR. per la Turchia);
• il certificato di ispezione (inspection certificate), emesso da enti di controllo
e verifica delle merci come la SGS (Società Generale di Sorveglianza) o
il Bureau Veritas.
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TIPI DI CREDITO DOCUMENTARIO
TRASFERIBILE
Il credito trasferibile è una particolare forma di credito documentario che consente al beneficiario di disporre che il credito, aperto a suo favore, possa essere trasferito ad un altro beneficiario, per l’intero importo o parzialmente.
Affinché questo accada, occorre che sia espressamente denominato come
tale dalla banca emittente. Può, inoltre, essere trasferito soltanto nei termini
e alle condizioni precisate nel credito originario ad eccezione di:
• l’importo del credito e gli eventuali prezzi unitari che possono esser ridotti,
consentendo al primo beneficiario di ricavarne il proprio guadagno;
• la data di scadenza (validità) che può essere abbreviata;
• il periodo per la spedizione che può essere anch’esso ridotto o abbreviato;
• la percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in
misura tale da fornire la copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l’ammontare
prescritto del credito originario;
• la data ultima per la presentazione dei documenti che può essere anticipata;
• possono essere richiesti documenti supplementari come la fattura del
secondo beneficiario intestata al primo beneficiario. Il primo beneficiario
ha, infatti, il diritto di sostituire la fattura dal secondo beneficiario con la
propria.
Lo scopo del beneficiario del credito originario, emesso in forma trasferibile,
è quello di entrare in possesso della merce da consegnare all’acquirente senza movimentare fondi propri e senza dover ricorrere a fidi bancari.
Il credito trasferibile viene, perciò, utilizzato normalmente quando il venditore non è l’effettivo fornitore della merce, ma un intermediario (agente, commissionario, società di import/export) che dovrà, a sua volta, acquistarla.
In alcuni casi, quando il primo beneficiario è un agente o un commissiona-
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rio, il credito verrà trasferito all’effettivo fornitore per l’intero importo dietro
pagamento di una provvigione; qualora, invece, il primo beneficiario sia una
società di import/export, questa vorrà conservare la titolarità della fornitura
e, perciò, trasferirà un importo minore rispetto a quello originario del credito,
ottenendo, così, il suo guadagno.
È opportuno ricordare che un credito trasferibile può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come “trasferibile” dalla banca emittente
e può essere trasferito una sola volta a favore di uno o di più beneficiari
(secondo/i beneficiario/i). Non può, perciò, esservi un terzo beneficiario.
Con il credito trasferibile il primo beneficiario può, senza dover ricorrere a
propri mezzi finanziari o a propri fidi bancari, trasferire i diritti di un credito
documentario aperto a proprio favore in forma trasferibile ad un terzo (secondo beneficiario) garantendogli, così, il pagamento della merce che verrà
spedita al compratore (ordinante).
CONTROCREDITO
Il credito sussidiario o controcredito prevede che, su ordine del beneficiario
di un credito irrevocabile, venga aperto un nuovo credito a favore di un secondo beneficiario.
In altre parole, il controcredito si realizza quando il beneficiario di un credito
documentario irrevocabile dispone, a sua volta, di aprire un nuovo credito
documentario, il back to back credit, a favore di un fornitore per l’acquisto,
solitamente, delle merci che sono oggetto del credito base.
Se il credito base e il controcredito sono correlati ed interdipendenti da un
punto di vista strettamente economico, non lo sono da un punto di vista
giuridico, in quanto ilback to back credit, prevedendo due crediti distinti ed
autonomi tra loro, non è in alcun modo assoggettato alle condizioni del credito base come lo è invece il credito trasferibile.
Non va, quindi, confuso con il credito trasferibile che permette, invece, di
trasferire lo stesso credito originario da un beneficiario ad uno o più altri beneficiari, rispettando i termini e le condizioni precisate nel credito originario,
ad eccezione di quanto elencato nel paragrafo precedente.
Il credito back to back, pertanto, contrariamente a quello trasferibile:
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• non deve rispettare i termini e le condizioni del credito base;
• la valuta (moneta) di pagamento può essere modificata;
• può essere previsto un tipo di trasporto diverso rispetto a quello previsto
per il credito base;
• i documenti non necessariamente debbono essere gli stessi.
Giova, inoltre, evidenziare che le banche disporranno l’apertura di un credito
“back to back” soltanto in presenza di sufficienti garanzie che consentano di
realizzare l’operazione senza alcun rischio. Occorre, quindi, prestare molta
attenzione alle implicazioni operative al fine di non confondere il back to back
credit con il credito trasferibile.
ROTATIVO
Un credito rotativo consiste in un credito documentario con il quale la banca
emittente rinnova di volta in volta, il proprio impegno a pagare (a vista o
ad una certa data differita), ad accettare e/o a negoziare ripristinando, così,
l’importo iniziale del credito stesso.
In pratica, è una normale apertura di un credito il cui importo, dopo ogni
utilizzo, viene ripristinato automaticamente e messo a disposizione del beneficiario per un determinato numero di volte, che dovranno essere previste
nel credito stesso.
Dunque, è una tipologia di credito che ha come presupposto un contratto tra
compratore e venditore, in cui vengano previste un certo numero di forniture
nel tempo.
Può essere cumulativo o non cumulativo: il primo caso prevede che eventuali importi non utilizzati in un primo tempo vengano aggiunti alla frazione
successiva.
ANTICIPAZIONE
Con il credito di anticipazione si autorizza il pagamento di somme al beneficiario prima della presentazione dei documenti, dietro rilascio di una ricevuta
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nella quale venga dichiarato l’impegno di destinare tali somme alla produzione e alla spedizione delle merci, o, comunque, alla predisposizione della
fornitura.
Una forma particolare di credito con anticipazione è quella cosiddetta con
“clausola verde” (appunto “green clause”), in cui l’anticipo viene concesso
solo dietro una ricevuta di deposito (trust receipt) in magazzini pubblici della
merce oggetto del contratto e dietro impegno scritto del beneficiario a presentare i documenti richiesti dal credito documentario nei termini e secondo
le modalità pattuite.
È una tipologia di credito documentario ormai in disuso che, a volte, viene
ancora richiesta da esportatori di paesi terzi (soprattutto ex colonie inglesi).
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3.12. LA STAND BY LETTER OF CREDIT
CHE COS’È
La Lettera di credito “Stand by” è una forma particolare di credito documentario che, diversamente dal credito documentario stesso, non costituisce un
impegno diretto della banca (emittente e/o confermante) a pagare, accettare o negoziare, ma, una garanzia di pagamento che la banca rilascia al
beneficiario impegnandosi irrevocabilmente ad eseguire la prestazione promessa (pagamento, accettazione o negoziazione), nel caso di inadempimento dell’ordinante.
FUNZIONE
La sua funzione è quella di rappresentare un utile strumento da prendere in
considerazione in tutti i casi in cui si voglia essere garantiti circa il pagamento di crediti derivanti da qualsiasi tipo di obbligazioni. Il suo scopo, infatti,
non è tanto quello di pagare il prezzo di una transazione, ma di garantire al
beneficiario il pagamento dello stesso nel caso in cui la controparte risulti
inadempiente.
CARATTERISTICHE
• Non costituisce un impegno diretto della banca ma una garanzia autonoma di pagamento dell’operazione commerciale, rilasciata a favore del
beneficiario;
• può essere attivata dal beneficiario nel caso in cui l’ordinante non dovesse
adempiere all’impegno di pagare l’importo della fornitura alla data concordata (generalmente a mezzo bonifico bancario via swift), quindi, soltanto
in caso di “non adempimento” del contratto sottostante;
• per la sua escussione la Stand by può prevedere la presentazione di copie
di documenti accompagnati, comunque, sempre dalla dichiarazione del
beneficiario che il debitore/ordinante non ha adempiuto alla sua obbligazione;
• riassume le caratteristiche fondamentali delle garanzie bancarie a prima richiesta, così come regolate dalle Norme sulle domande di garanzia (URDG)
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della Camera di Commercio Internazionale, e del credito documentario,
essendo espressamente richiamata nelle Norme ed usi uniformi relative
ai crediti documentari (NUU) della Camera di Commercio Internazionale
fin dal 1983 (con la pubblicazione n. 400), successivamente, con la pubblicazione n. 500 (revisione 1993), e, attualmente con la pubblicazione n.
600 in vigore dal 1° luglio 2007;
• risulta vantaggiosa per le parti, ma soprattutto per il compratore, nel caso
di forniture ripetitive, quand’anche con cadenza non regolare nel tempo
e nell’importo, andando a coprire la massima esposizione che lo stesso
avrà nei confronti del venditore;
• può essere utilizzata non solo con riferimento a contratti di fornitura di
merci o di esecuzione lavori ma, anche, quando l’oggetto della garanzia
sia la buona esecuzione di un contratto, la restituzione di una somma pagata in anticipo o nel caso di prestiti dove la Stand by serve a garantire
il regolare rimborso;
• la Stand by ha contenuto sempre passivo, perché si configura come una
garanzia di pagamento che diventa operativa per il venditore soltanto con
la presentazione di una dichiarazione, firmata dal beneficiario, da presentare entro la data di validità della Stand by, attestante che il compratore
non ha onorato il proprio impegno a pagare;
• viene emessa con la messaggistica swift (MT 700) riguardante l’emissione
dei “Crediti documentari e garanzie bancarie”.
Da alcuni mesi da settembre 2008 in poi, swift ha stabilito che la messaggistica da utilizzare per l’emissione della Stand by Letter of credit, non sia
più di MT 700, ma MT 760 che viene usato per l’emissione delle garanzie
bancarie.
CHI LA EMETTE
La Stand by viene emessa dalla banca emittente su incarico dell’ordinante
che ha concluso un accordo commerciale con una parte venditrice (beneficiario).
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DATI CONTENUTI
• La forma della Lettera di credito “Stand by” che sarà “irrevocabile”;
• la data di emissione (campo 31 C) e la banca emittente (51 A);
• la normativa applicabile (campo 40 E);
• l’indicazione dell’ordinante (50) e del beneficiario (59);
• la data ed il luogo di validità/scadenza (31 D);
• il codice della divisa e l’importo (32 B);
• il luogo e la modalità di utilizzo (41 A);
• la banca trassata/drawee (42 D);
• le istruzioni di conferma (49);
• i documenti richiesti (46 A);
• le eventuali condizioni aggiuntive (47 A);
• il dettaglio delle spese (71 B).
PUNTI DI ATTENZIONE
• Definire in via preventiva (cioè in fase contrattuale) che, il pagamento a
mezzo bonifico bancario o, come più spesso avviene, i bonifici bancari a
fronte di un ordine “aperto” che prevede spedizioni ripartite nel tempo,
siano assistiti da una Stand by letter of credit indicando tale soluzione
nel modo seguente: “ST – swift banker’s transfer or transmission at …….
(oppure) at ….. days from …….. date, guaranted by “Stand by Letter of
crediti” to receive not last of …… or …. From date of ……. Subject to UCP
rev. 2007, brochure 600 ICC (soggetto, cioè, alle Norme ed usi uniformi
relativi ai crediti documentari, revisione 2007, pubbl. 600 della Camera
di Commercio Internazionale);
• come per un “normale” Credito documentario, contattare la propria banca
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in via preventiva per conoscere se è possibile ottenere la conferma della
Stand by e a quali condizioni nel caso questo si rendesse necessario;
• concordare con il compratore come si desidera che la Stand by sia aperta
dalla banca emittente precisando tutti gli elementi essenziali che saranno
oggetto della richiesta di emissione dell’apertura della Lettera di credito
Stand by;
• non trascurare di indicare entro quale data la Stand by dovrà essere notificata (secondo quanto indicato al punto precedente), al fine di poter dare
esecuzione all’ordine ricevuto entro i tempi concordati;
• predisporre un formulario standard da considerare parte integrante del
contratto stesso (pro forma invoice, order confirmation, altro) contenente tutte le istruzioni che il compratore/ordinante dovrà dare alla propria
banca per l’emissione della Lettera di credito Stand by;
• prevedere, in fase contrattuale, a quale normativa internazionale assog-
gettare l’operazione, in quanto la Stand by può essere regolata (alternativamente) dalla pubbl. 600 (NUU 600) o dalla pubbl. 590 (ISP 98) della
CCI (vedi quali i riferimenti normativi).
RIFERIMENTI NORMATIVI
• NUU - Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari pubbl. 600
della CCI, in vigore dal 1 luglio 2007;
• ISP 98 - Regole e prassi internazionali relative alle Stand by , pubbl. 590
della CCI, in vigore dal gennaio 1999.
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4. GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI
4.1 LA RICHIESTA DI EMISSIONE DI GARANZIA BANCARIA
CHE COS’È
Si tratta di una lettera di incarico con la quale un soggetto (denominato ordinante), in conformità con gli accordi presi con un altro soggetto (denominato
beneficiario), richiede ad una banca di emettere o di far rilasciare una garanzia per un importo determinato a favore del beneficiario, dandole ordine
di provvedere al pagamento dell’importo a favore del beneficiario stesso a
presentazione di una sua richiesta scritta.
FUNZIONE
La richiesta di emettere e/o di far rilasciare una garanzia bancaria a favore
di un beneficiario, ha la funzione di offrire a quest’ultimo un impegno irrevocabile, (in solido con l’impegno assunto dall’ordinante, obbligato principale),
da parte della banca ad eseguire il pagamento di un importo nel caso di un
inadempimento dell’obbligazione contrattuale cui la garanzia si riferisce.
CARATTERISTICHE
•
L’accessorietà rispetto all’obbligazione principale (artt. 1939, 1941,
1944, 1945 del codice civile);
•
il legame con i rapporti instaurati dalle parti, cioè tra il beneficiario della
garanzia e l’ordinante (artt. 1949 e 1950 del codice civile);
•
la data di validità della garanzia consegnata alla scadenza dell’obbligazione principale (artt. 1955, 1956, 1957 del codice civile);
•
l’impegno monetario del garante (il fideiussore) estero anche ad oneri
accessori e spese dell’obbligazione principale (artt. 1941 e 1942 del codice
civile).
Negli scambi internazionali si è diffusa la Garanzia “A prima domanda”,
caratterizzata, contrariamente a quanto previsto dal nostro codice civile,
dall’autonomia (indipendenza rispetto al contratto sottostante) e dell’astrat-
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tezza (priva, cioè, di qualsiasi vincolo con il contratto sottostante da cui trae
origine). A differenza della Garanzia fideiussionaria mira a tutelare il soddisfacimento di un interesse del beneficiario.
TIPOLOGIE
Le garanzie possono essere di diverse tipologie a seconda dell’oggetto della
garanzia. Le principali sono le seguenti:
• La garanzia di pagamento ( payment guarantee);
• la garanzia di restituzione dell’acconto (advance payment bond);
• la garanzia dell’offerta (bid bond);
• la garanzia di buona esecuzione ( performance bond);
• sostitutive di depositi cauzionali (retention money bond);
• la stand by letter of credit;
• lo star del credere;
• la garanzia per il ritiro di merce in assenza della polizza di carico marittima.
DA CHI VIENE EMESSA
La richiesta di emissione di una garanzia bancaria viene inoltrata ad una banca
da un richiedente/ordinante che intende garantire ad una controparte commerciale (il beneficiario) il rispetto di una sua obbligazione contrattuale.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Tener presente che la garanzia bancaria sarà emessa soltanto nel caso in
cui il richiedente risulti affidabile e solvibile e quindi in grado di offrire le
opportune e necessarie garanzie alla banca che dovrà precostituire i fondi
necessari per il pagamento nel caso di richiesta di escussione dell’importo
della garanzia;
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• considerare l’impegno ad accettare che l’eventuale pagamento non potrà
essere impedito o ritardato a causa di qualsiasi eccezione fatta nei confronti della banca dall’ordinante e/o da terzi, anche in forma giudiziale;
• con la firma di richiesta di emissione della garanzia bancaria il richiedente
rinuncia ad avvalersi di qualsiasi provvedimento giudiziario inibitorio del
pagamento della garanzia;
• l’impegno a mantenere aperto un deposito in conto corrente e ad accettare l’addebito dell’importo della garanzia sul conto corrente, anche se in
mancanza di fondi e/o in eccedenza di eventuali limiti di fido concesso;
• non trascurare il fatto che la banca emittente la garanzia, non è tenuta a
dare preventivo avviso del pagamento a favore del beneficiario;
• ricordarsi che l’importo della garanzia potrà essere escusso a semplice
richiesta scritta del beneficiario;
• tener sempre ben presente che l’estinzione della garanzia (anche se i
termini di validità sono scaduti) non potrà effettuarsi in mancanza di autorizzazione o lettera di manleva consegnata dal beneficiario della stessa
alla banca emittente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1948 regolante il contratto di
fidejussione;
• il Codice civile dall’art. 1955 fino all’art. 1957 - della data di validità;
• Norme uniformi per domande di garanzia - Pubblicazione CCI n. 458
(1992);
• Regole uniformi per le garanzia contrattuali - Pubblicazione CCI n. 325
(1978).
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4.2 LA GARANZIA DI PAGAMENTO
(Payment Guarantee)
CHE COS’È
La garanzia di pagamento è un impegno irrevocabile assunto da una banca
(generalmente la banca dell’acquirente), a favore di un beneficiario, con il
quale la stessa si impegna, in solido con l’ordinante e per un determinato periodo di tempo, ad eseguire il pagamento dell’importo a favore del beneficiario a semplice richiesta scritta da parte di quest’ultimo con firma autenticata
dalla banca presso cui è stata aperta la garanzia, nel caso in cui l’ordinante
la garanzia non adempia al pagamento della fornitura entro i tempi contrattualmente fissati.
FUNZIONE
Si tratta di uno strumento ampiamente diffuso in Europa Occidentale, che
può essere riferito a singole spedizioni oppure a spedizioni ripetitive effettuate in un arco di tempo determinato.
Il beneficiario che voglia tutelarsi dal rischio di mancato pagamento, potrà
dunque proporre questo strumento, che presenta delle analogie con il credito
documentario, ma, che, rispetto allo stesso, rappresenta uno strumento di
“garanzia” e non uno strumento di pagamento.
CARATTERISTICHE
• Deve essere emessa da una banca di primaria importanza di un paese
non a rischio, ossia economicamente e politicamente stabile;
• deve essere irrevocabile, vale a dire che la banca assume con essa un
impegno inderogabile;
• deve evidenziare il “legame” esistente nel rapporto giuridico instauratosi
tra ordinante e beneficiario;
deve avere una “data di validità” che, generalmente è successiva di
20/30 giorni, rispetto alla data di scadenza del pagamento da parte
dell’ordinante;
• deve prevedere l’impegno monetario dal garante (il fideiussore);
•
• può essere di tipo “autonoma”, ossia il pagamento da parte della banca
emittente avverrà a prima e semplice richiesta scritta, senza che sia
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possibile addurre pretesti riconducibili ad elementi connessi al contratto
sottostante oppure subordinata alla presentazione di documenti probatori
espressamente richiesti nella garanzia;
• deve essere emessa per un importo definito che potrà essere utilizzato
parzialmente fino alla sua concorrenza oppure in unica soluzione;
• deve essere emessa a favore del beneficiario, ma attraverso una banca
nella piazza del beneficiario stesso;
• deve essere emessa prima della fornitura salvo i casi in cui ne può essere
richiesta l’emissione anche successivamente.
DA CHI VIENE EMESSA
Dalla banca su richiesta dell’ordinante (compratore), dopo aver verificato
l’affidabilità e solvibilità dello stesso precostituendo i fondi necessari a rivalersi nel caso debba eseguire il pagamento. Viene emessa generalmente via
swift con la messaggistica MT 760.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Escussione arbitraria o mancata restituzione della garanzia: il beneficiario
può tentare di escutere la garanzia, dichiarando alla banca di non aver
ricevuto dall’acquirente il pagamento della fornitura entro i termini stabiliti
nel contratto;
• occorre valutare sempre che la banca emittente la garanzia bancaria sia
una banca di elevato standing internazionale, residente in un paese non
ritenuto a rischio;
• considerare che le garanzie bancarie sono soggette alle leggi nazionali del
paese in cui risiede la banca emittente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1957 regolante il contratto di
fidejussione;
• la pubbl. n.458 “Norme Uniformi per domande di garanzia” elaborata dalla
CCI nel 1992.
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4.3 LA GARANZIA DI RESTITUZIONE
(Advance Payment Bond)
CHE COS’È
L’Advance Payment Bond consiste in un impegno rilasciato da una banca, su
richiesta di un venditore (ordinante) a favore di un committente, a garanzia
della restituzione di un importo anticipato a pagamento totale o parziale del
valore del contratto.
Nel caso in cui quest’ultimo abbia versato un acconto o l’importo totale a
favore del venditore e quest’ultimo non abbia adempiuto agli impegni contrattuali di fornitura.
FUNZIONE
Questo strumento è utilizzato, soprattutto nei casi riguardanti l’esportazione
di beni strumentali, tecnologia, impianti o esecuzione di lavori per importi rilevanti e spesso con dilazioni di pagamento anche oltre il breve termine.
Essa ha lo scopo di garantire la restituzione dell’anticipo contrattuale in caso di
mancata spedizione della merce o di mancata esecuzione della prestazione.
CARATTERISTICHE
Oltre ai requisiti elencati per la garanzia di pagamento (payment guarantee), un importante requisito della garanzia di restituzione è quello di essere
emessa in forma “non operativa”.
Diventerà operativa, cioè, soltanto quando la banca che la emette riceverà
l’importo del bonifico bancario disposto dal beneficiario a favore dell’ordinante pari al valore dell’advance payment bond.
DA CHI VIENE EMESSA
Dalla banca su richiesta esplicita da parte del fornitore (venditore) di un
bene o di un servizio e a favore di un compratore che pagherà l’importo in
via anticipata.
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PUNTI DI ATTENZIONE
• Escussione arbitraria o mancata restituzione della garanzia: il compratore/
beneficiario può infatti, tentare, in seguito all’esecuzione della fornitura, di
richiedere la restituzione dell’importo pagato (totalmente o parzialmente)
in via anticipata, dichiarando alla banca di non aver ricevuto la fornitura,
nonostante abbia eseguito il pagamento anticipato della stessa;
• il testo di emissione della garanzia deve subordinare l’entrata in vigore
della stessa al ricevimento, presso la banca che la rilascia, del bonifico
bancario quale pagamento anticipato (parziale o totale) dell’importo a
favore del fornitore;
• è opportuno, inoltre, che vi sia l’inserimento nel testo della garanzia di
restituzione, di alcune clausole particolari per impedire la possibilità di
un’eventuale escussione arbitraria da parte del compratore/beneficiario,
ossia il tentativo di quest’ultimo, nonostante il ricevimento della merce, di
richiedere la restituzione dell’importo pagato (in tutto o in parte) anticipatamente, dichiarando alla banca di non aver ricevuto la merce. Ad esempio
vincolare la richiesta di escussione solo in caso di mancata presentazione
da parte dell’ordinante del documento di trasporto dimostrante l’avvenuta
spedizione della merce ordinata nei tempi contrattualmente concordati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1957 regolante il contratto di
fidejussione;
• la pubbl. n. 458 “Norme Uniformi per domande di garanzia” elaborata
dalla CCI nel 1992.
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4.4 LA GARANZIA DELL’OFFERTA
(Bid Bond)
CHE COS’È
La garanzia dell’offerta, anche conosciuta come bid bond, è una garanzia
richiesta alle imprese quale condizione per partecipare a gare d’appalto per
l’aggiudicazione dei lavori. Il bid bond rappresenta l’obbligo che si assume
la banca emittente a pagare una somma di denaro, qualora l’appaltatore,
in caso di aggiudicazione, non adempia alle condizioni della gara d’appalto.
Diviene, quindi, una garanzia sulla serietà dell’offerta.
FUNZIONE
Questo strumento viene impiegato in relazione ad un bando di concorso per
l’aggiudicazione di contratti di fornitura di merci o servizi, di impianti o per
l’esecuzione di lavori commissionati per lo più da enti statali. In alcuni paesi,
tale garanzia non viene accettata nel caso in cui non sia rilasciata da Istituti
di credito locale: in tali situazioni la banca italiana richiederà alla banca locale l’emissione del bid bond, con il rilascio di una “contro garanzia” a suo
favore.
Viene richiesta al fine di garantire al committente il pagamento di un indennizzo per i danni derivanti dalla perdita di tempo che verrebbero causati nei
casi in cui l’ordinante aggiudicatario non procedesse, in seguito, a firmare il
contratto di assegnazione della commessa.
CARATTERISTICHE
Il bid bond è caratterizzato dal fatto che esso si estingue con l’accettazione dell’offerta, la conseguente aggiudicazione della gara e la sostituzione
con la garanzia di buona esecuzione (performance bond) oppure con la dichiarazione del committente di non assegnazione del contratto. Le principali
caratteristiche sono le seguenti:
•
Ordinante/mandante: è l’impresa che partecipa alla gara d’appalto,
fornitrice di beni e/o servizi;
•
beneficiario/committente: è l’impresa, solitamente un ente pubblico,
che indice una gara d’appalto;
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•
importo: generalmente è rappresentato da una percentuale che va dal
2% al 5% calcolata sull’importo dell’offerta presentata;
•
scadenza: generalmente è di circa tre mesi successivi alla conclusione
della gara più i tempi tecnici per un eventuale escussione (ulteriori 30/60
giorni);
•
impegno: viene rilasciato quasi sempre su formulari standard proposti
dal committente con richiesta di emissione dell’impegno autonomo e a
prima richiesta da parte di una banca del paese del committente a fronte
di controgaranzia prestata dalla banca dell’ordinante (banca italiana);
•
clausole: tra le varie clausole viene richiesto al committente/beneficiario
di “liberare” la garanzia qualora l’ordinante non si aggiudichi la gara;
•
escussione: avverrà in tutti i casi in cui l’ordinante si ritiri dalla gara prima
della sua conclusione, rifiuti di firmare il contratto a seguito dell’aggiudicazione della gara, non vengano rilasciate eventuali garanzie bancarie previste dal contratto come, ad esempio, l’advance o il performance bond;
•
contenuto: non sono previsti testi standard in quanto vengono emessi
da banche del paese del committente/beneficiario che prevedrà, nel capitolato della gara, dei testi di suo gradimento.
DA CHI VIENE EMESSA
Da una banca su richiesta del partecipante ad una gara (tender) per l’esecuzione di un’opera indetta da un committente estero.
PUNTI DI ATTENZIONE
• È opportuna un’attenta valutazione del testo previsto nel bando di gara che
non è mai modificabile, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara.
• Occorre essere consapevoli delle clausole contenute nel testo che risultassero particolarmente penalizzati per l’ordinante.
• È bene non trascurare il fatto che il rilascio del bid bond, spesse volte,
viene effettuato da una banca nel paese del committente, limitandosi la
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banca italiana ad emettere una controgaranzia a favore dell’emittente e
a farsi firmare una lettera di manleva dall’ordinante.
• Ricordarsi che qualora la banca estera emittente il bid bond dovesse
richiedere l’escussione dello stesso, la banca italiana emittente la controgaranzia dovrà, necessariamente, eseguire il pagamento, addebitando il
conto dell’ordinante.
• Escussione arbitraria o mancata restituzione della garanzia: l’appaltatore
può tentare di escutere la garanzia in via anticipata non avvisando della
mancata aggiudicazione della gara. In tal caso, il bid bond rimangono in
essere, comportando per l’operatore dei costi aggiuntivi non previsti e la
possibilità di vedersi bloccata dalla banca la linea di credito utilizzata per
rilasciare la garanzia.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1957 regolante il contratto di
fidejussione;
• La pubbl. n. 325 “Norme Uniformi per le Garanzie Contrattuali” della CCI
di Parigi in vigore dal 1978;
• la pubbl. n. 458 “Norme Uniformi per domande di garanzia” elaborata
dalla CCI nel 1992.
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4.5 LA GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE
(Performance Bond)
CHE COS’È
La garanzia di buona esecuzione, anche chiamata perfomance bond, rappresenta l’obbligo che si assume la banca emittente, su richiesta del fornitore (ordinante), di effettuare il pagamento al beneficiario (acquirente) per
l’importo garantito, nel caso in cui l’esecuzione della fornitura non risultasse
conforme ai termini contrattuali.
FUNZIONE
Questo strumento viene impiegato, generalmente, nei contratti di vendita o
di appalto per garantire la buona e completa esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del fornitore: ad esempio, l’installazione ed avviamento di
macchinari o impianti oppure l’esecuzione di lavori edili.
Ha lo scopo di coprire le ipotesi di inadempimenti contrattuali e viene generalmente richiesto per un importo variabile tra il 5-20% dell’ammontare della
fornitura a seconda della tipologia del contratto sottostante.
CARATTERISTICHE
Oltre ai requisiti elencati per la garanzia di pagamento (payment guarantee),
il perfomance bond si distingue rispetto alle altre tipologie di garanzia, in
quanto:
• subentra nelle gare di appalto in sostituzione del bid bond;
• a durata del perfomance bond è, generalmente lunga e questo può ge-
nerare delle problematiche nella linea complessiva degli affidamenti, con
necessità di rinuncia parziale o totale ai fidi ordinari;
• trattasi, cioè, di una garanzia indiretta con la quale la banca italiana s’impegna, nei confronti della banca estera emittente, ad indennizzarla in caso
di richiesta di pagamento da parte del beneficiario.
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DA CHI VIENE EMESSA
Da una banca direttamente a favore del beneficiario oppure, indirettamente,
tramite una banca locale autorizzata in tal senso.
PUNTI DI ATTENZIONE
• Escussione arbitraria o mancata restituzione della garanzia: il beneficiario
(acquirente) può tentare di escutere la garanzia, chiedendo la restituzione
dell’importo del perfomance bond a titolo di risarcimento (totale o parziale)
dichiarando la non buona esecuzione della fornitura/opera per la quale è
stato rilasciato il perfomance bond;
• occorre tener presente che in molti paesi l’estinzione della garanzia bancaria è subordinata alla consegna della lettera di autorizzazione (anche
conosciuta come manleva) del beneficiario della medesima alla sua estinzione. In molti casi questo non avviene ed il perfomance bond rimane
in essere per anni anche se è stato emesso con una scadenza precisa,
generando costi aggiuntivi per l’ordinante dello stesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Il Codice civile dall’art. 1936 fino all’art. 1957 regolante il contratto di
fidejussione;
• la pubbl. n. 458 “Norme Uniformi per domande di garanzia” elaborata
dalla CCI nel 1992.
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5. SISTEMI DI PAGAMENTO
5.1 SWIFT
(Society for World-wide Interbanking Financial Telecomunications)
CHE COS’È
Swift -“Society for World-wide Interbanking Financial Telecomunications”- è
un sistema internazionale, gestito da una società chiamata, appunto, Swift,
che ha per oggetto la gestione e lo sviluppo di una rete esclusiva di linee
telefoniche, gestite da elaboratori elettronici, per la trasmissione di messaggi
scambiati tra le banche partecipanti.
FUNZIONE
Viene realizzato per sostituire la trasmissione dei messaggi tra banche attraverso il sistema telegrafico telex (conosciuto più brevemente anche con
la sigla TT che sta per (telegraphic transmission), il cui accesso era di tutti e
che implicava un controllo manuale delle chiavi.
Obiettivo di Swift è stato quello di creare un sistema il cui accesso fosse soltanto ed esclusivamente delle banche che vi aderiranno che permettesse un
collegamento tra tutte le banche collegate al sistema attraverso un codice di
controllo chiamato “Authenticator Key” che assicura l’autenticità del messaggio, rendendolo immediatamente operativo.
Il vantaggio di questo mezzo è quello di poter inviare qualsiasi messaggio già
autenticato, a qualsiasi banca del mondo (purché collegata alla rete Swift) in
tempo reale. Quando perviene, ad esempio, un’accredito alla banca italiana
non occorre verificarne l’autenticità, perché esso è già operativo.
Il trasferimento dei messaggi con il sistema Swift, assicura quindi sicurezza
nell’inoltro dei messaggi, velocità di esecuzione, riduzione del rischio di disguido uniformità.
CARATTERISTICHE
•
Velocità di tramissione: le banche aderenti, grazie ad un apposito collegamento via cavo, possono disporre pagamenti e trasferimenti di fondi
nel giro di pochi minuti.
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•
Chi può accedere: l’accesso al sistema swift è consentito solo alle banche partecipanti al sistema collegate tra di loro tramite i concentratori
situati in ogni paese.
•
Concentratori: i messaggi vengono immediatamente inoltrati alla banca
destinataria tramite uno dei tre centri di Bruxelles (Belgio), Amsterdam
(Olanda) o Culpepper vicino a New York (Stati Uniti), e la banca mittente
viene informata che la disposizione è stata regolarmente ricevuta.
•
Uniformità: tutte le operazioni possibili con il sistema Swift sono state
organizzate in “Categorie di operazioni uniformi” che prevedono campi
obbligatori e campi opzionali che assicurano un linguaggio comune a tutte
le banche aderenti al sistema garantendo, così, uniformità e riduzione
del rischio di disguidi di interpretazioni diverse del contenuto dei singoli
messaggi.
•
Categorie di operazioni: le categorie di operazioni possibili sono 9 e,
più precisamente, riguardano le seguenti operazioni:
Categoria 1, Customer Transfer & Cheques (Ordini di pagamento clienti)
Categoria 2, Financial Institution Transfer (Giri banche)
Categoria 3, Foreing Exchange & Money Markets (Cambi e depositi)
Categoria 4, Collections & Cash Letters (Rimesse documentarie)
Categoria 5, Securities (Titoli)
Categoria 6, Precious Metals & Syndications (Metalli Preziosi)
Categoria 7, Documentary Credits & Guarantees (Crediti documentari e
garanzie)
Categoria 8, Traveller’s Cheques (Assegni turistici)
Categoria 9, Bilance Reporting (Estratto conto/conferma credito)
Struttura dei messaggi: I messaggi swift sono strutturati con specifici
campi (TAG), le tipologie vengono indicate in un formato di 3 cifre – “digits”:
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MT nnn
ove:
il 1° numero indica la categoria di appartenenza;
il 2° numero indica il gruppo/funzione;
il 3° numero indica la specifica funzione (tipo).
Esempio: MT 112
Categoria: Customer Payments & Cheques
Gruppo: Cheques Payments Messages
Tipo: Status of a Request for Stop Payment of a Cheque
• Vantaggi per gli utenti: il sistema permette di effettuare qualsiasi tipo di
operazione bancaria, per conto proprio o per conto della clientela, da un
paese ad un altro paese in tempi brevissimi (pochi secondi), accrescendo
in pari tempo la sicurezza circa l’autenticità dei messaggi in partenza ed
in arrivo tra le banche.
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5.2 T.A.R.G.E.T.
(Trans- european Automated Real-time Gross settlement
Express Transfer system)
CHE COS’È
E’ un Sistema di Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato dei Regolamenti Lordi in tempo reale nato per i regolamenti in Euro utilizzato tra le
banche per eseguire gli ordini di pagamento in ambito U.E.con l’obiettivo di
garantire la definitività infragiornaliera dei pagamenti. Il sistema è costituito
dall’insieme dei sistemi di regolamento lordo (R.T.G.S.) dei Paesi UE e dalla
procedura per i pagamenti della B.C.E. (Banca Centrale Europea).
FUNZIONE
L’eliminazione delle divise dei Paesi aderenti all’Unione Monetaria (UEM) ha
avuto dei riflessi sull’esecuzione dei bonifici da e verso l’estero in quanto
questo ha determinato la chiusura di molti rapporti di conto tra le banche dei
Paesi UEM, sostituiti dall’ apertura di un solo conto in Euro, per ogni Paese
aderente, con funzione di conto di tesoreria. Target, fornisce un “unico sistema” per il regolamento dei pagamenti in Euro tra i Paesi partecipanti all’UE.
CARATTERISTICHE
Vantaggi:
• Gestione flessibile della liquidità che, essendo immediatamente disponibile, può essere tempestivamente riutilizzata con aumento del turnover
dei fondi;
• riduzione dei rischi grazie all’immediata definitività dei pagamenti;
• elevata rapidità di trattamento dei regolamenti;
• ampia estensione degli orari operativi, con esclusione di sabato e domenica
e di alcune giornate di festività;
• possibilità di operare potenzialmente con tutte le banche insediate all’interno della UE e di conseguenza con la loro clientela.
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Caratteristiche:
• Ogni pagamento viene trattato singolarmente,
• l’accesso al proprio sistema nazionale di regolamento consente automaticamente di aderire al circuito TARGET;
• è possibile accedere tramite una filiale ubicata in uno dei Paesi UE (accesso remoto).
Conseguenze per gli utenti:
Per consentire una gestione più agevole ed economica delle disposizioni di
pagamento destinate alle banche dei Paesi aderenti all’UEM, tutte le banche
dell’Unione si sono dotate di nuove coordinate bancarie (codice IBAN).
In tal modo, è sufficiente indicare, in appositi campi obbligatori, tali codici
seguiti dal codice fiscale e dal numero di conto corrente del beneficiario per
far sì che la banca destinataria possa trattare automaticamente le disposizioni di pagamento ricevute e farle transitare direttamente sul conto corrente
del beneficiario, senza alcun intervento manuale, con un considerevole risparmio di tempi e di costi.
PAESI ADERENTI
Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; Paesi dello SEE - Spazio
Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.
COME FUNZIONA
I bonifici in Euro vengono inviati direttamente alla banca del beneficiario
facendo transitare i fondi attraverso il sistema delle banche centrali europee
(SEBC); questo utilizza i flussi di pagamento presenti all’interno dei sistemi
di regolamento lordo nazionali veicolandoli verso le banche centrali dei Paesi
aderenti all’UEM che, a loro volta, si occupano del pagamento con le proprie
aderenti, secondo quanto illustrato nella seguente tabella:
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TARGET
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
Cliente
Ordinante
Banca
Ricevente
Banca
Mittente
Banca Centrale
del Paese
Mittente
Cliente
Beneficiario
B anca Centrale
del Paese
Ricevente
SE B C
(Target )
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5.3 E.B.A.
(Euro Banking Association)
CHE COS’È
E’ un Sistema privato, cui partecipano le principali banche europee, che prevede l’effettuazione del regolamento su base di “NETTING7 ”. E’ nato principalmente per la gestione dei pagamenti commerciali “cross border”.
FUNZIONE
EBA (European Banking Association) permette alle principali banche europee
l’utilizzo di strumenti comuni per la trasmissione dei bonifici in Euro - Divise
aderenti all’Euro - Divise di Paesi terzi. EBA funziona secondo il principio
giuridico in base al quale in ogni momento della giornata di regolamento c’è
un unico saldo da ricevere o da pagare per ogni singola banca partecipante
al sistema che dovrà, quindi, essere compensato attraverso la rete Swift e
regolato tramite un conto istituito presso la Banca Centrale (nel nostro caso
la Banca d’Italia).
CARATTERISTICHE
Vantaggi:
La migrazione dei maggiori gruppi bancari sulla piattaforma STEP2 produce
vantaggi per:
• i cittadini in quanto tutti i bonifici che transiteranno sull’innovativa piat-
taforma giungeranno al destinatario entro 3 giorni lavorativi, rispetto
agli attuali 4 giorni per i bonifici nazionali e 8-10 giorni per bonifici crossborder8;
• le imprese oltre ai medesimi benefici previsti per i cittadini, potranno inviare
in banca i bonifici nazionali ed europei attraverso un’unica applicazione;
• le banche potranno gestire i bonifici italiani ed europei attraverso un’unica
piattaforma.
7 Netting: il regolamento avviene sulla base di una compensazione che viene effettuata tra due parti (due banche in questo
caso) dei crediti e degli impegni risultanti dallo stesso genere di attività.
8. Tale prodotto, denominato per l’appunto con il termine inglese “cross border”, permette la gestione in via automatica degli
incassi derivanti da qualsiasi tipo di flusso tra banca e banca, sia che in import che in export, attraverso canali quale il sistema
swift esaminato nelle pagine precedenti.
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Conseguenze per gli utenti:
Le conseguenze per gli utenti riguardano la semplificazione e la maggior
velocità dei processi.
PAESI ADERENTI
Paesi comunitari (UE).
COME FUNZIONA
Il sistema funziona secondo il principio giuridico della “single obbligation
structure” in ogni momento della giornata di regolamento c’è un unico saldo
da ricevere o pagare per ogni singolo partecipante, derivante dalla somma
algebrica dei messaggi Swift processati dal sistema.
Le operazioni di compensazione giornaliere si svolgono in due fasi:
1) fase di compensazione: le banche si inviano reciprocamente degli ordini
di pagamento in euro attraverso la rete swift che mantiene per ciascun
aderente il saldo aggiornato di tutti i pagamenti inviati e ricevuti e verifica
che non siano stati superati i limiti multilaterali;
2) fase di regolamento: la piattaforma rileva il saldo finale attivo o passivo
per ciascun aderente. Tutti i partecipanti devono effettuare il regolamento tramite un conto istituito presso una Banca Centrale Nazionale della
UE (nel nostro caso Banca d’Italia). Le banche con posizione debitoria
(“short” in inglese) trasferiranno i fondi sul conto EBA presso la BCE a
mezzo pagamento Target; le banche con posizione creditoria netta riceveranno i fondi dall’EBA (via Target) sul proprio conto di riserva.
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5.4 SEPA
(Single Euro Payments Area)
CHE COS’È
È un’Area nella quale i consumatori, le imprese e gli altri operatori economici,
indipendentemente dalla loro ubicazione, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro all’interno di un singolo Paese o al di fuori dei confini nazionali, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e doveri.
FUNZIONE
Perché - venendo meno la distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri - possano essere effettuati pagamenti nell’intera area dell’euro con
stessa efficienza e sicurezza di quanto avviene in ambito nazionale.
CARATTERISTICHE
Vantaggi:
I vantaggi interessano:
• Consumatori: riduzione dei costi di conto corrente, maggiore possibilità di
scelta e competizione; possibilità per coloro che vivono all’estero di avere
un solo conto bancario, valido per il paese di origine e per quello estero;
possibilità di utilizzare la carta di debito (conosciuta in Italia con il nome
di bancomat) anche all’estero, attraverso la soluzione;
• Imprese: possibilità di realizzare un unica tesoreria; riduzione dei costi
accentrando la gestione dei pagamenti e della liquidità; maggiore competitività attraverso la fatturazione elettronica;
• Banche: possibilità di espandere la propria attività;
• Utenti finali: risparmio in termini di costi all’anno.
Inoltre la nuova area aumenta la competitività dell’Europa.
Tempistiche
Attivata per la prima volta il 1° gennaio 2008, funzionerà a pieno regime dal
2010.
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Servizi opzionali aggiuntivi e prodotti avanzati:
Le istituzioni finanziarie stanno sviluppando prodotti o servizi destinati alla
propria clientela, che comportano una notevole riduzione di costi per l’economia, venendo eliminata la documentazione cartacea.
Prodotti Sepa:
• Sepa Credit Transfer (SCT), riferito ai bonifici bancari;
• Sepa Direct Debit (SDD), riferito ai mandati/disposizioni di addebito.
Esempi di servizi:
• regolamento più rapido dei pagamenti;
• derivazione del codice di identificazione bancario;
• fatturazione elettronica: servizio offerto al cliente prima del pagamento;
• riconciliazione elettronica;
• soluzioni di pagamento per servizi bancari online (Internet banking).
Conseguenze per gli utenti:
• numero del conto bancario nazionale è stato sostituito da IBAN (International Bank Account Number) e BIC (Bank Identifier Code);
• conseguentemente il formato dei moduli utilizzati per i pagamenti è stato
cambiato.
PAESI ADERENTI
31 Nazioni: 27 stati membri dell’Unione Europea più Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento (CE) n. 2560/2001, che stabilisce il principio di parità tra le
commissioni per i pagamenti transfrontalieri.
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5.5 IBAN e BIC
utilizzo obbligatorio
BIC - BANK IDENTIFIER CODE
È il codice identificativo della Banca del beneficiario, utilizzato nei pagamenti
internazionali. Formato da 8 o 11 caratteri alfanumerici.
IBAN – INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER
É il codice internazionale identificativo del conto bancario del cliente, già utilizzato per i pagamenti transfrontalieri, e ora obbligatorio anche per i pagamenti eseguiti in Italia, al posto delle tradizionali coordinate bancarie (codici
ABI, CAB e numero di conto corrente)9.
La struttura dell’IBAN, basata sugli standard dettati dalla ECBS (European
Committee for Banking Standards) è di lunghezza variabile a seconda della
nazione (massimo di 34 caratteri alfanumerici; per l’Italia 27 caratteri) ed è
formata da:
• codice ISO del Paese di due lettere, IT per l’Italia;
• codice per il controllo CIN (check digit) di due numeri;
• i rimanenti caratteri contengono il codice identificativo nazionale (BBAN
– coordinate bancarie nazionali: riportanti il codice CIN, il codice ABI, il
codice CAB e il numero di conto corrente preceduto da tanti zeri per un
totale complessivo di 12 spazi per l’Italia) di lunghezza variabile a seconda
dello stato.
Si riporta di seguito lo schema dell’IBAN italiano.
FONTI
-
regolamento (CE) 2560/2001: lo ha reso obbligatorio per tutti i bonifici
effettuati nell’ambito dell’Unione Europea, in euro o in corone svedesi,
fino al controvalore massimo di euro 50.000,00:
-
risoluzione dell’EPC (European Payment Council): ha sancito l’obbligatorietà dell’IBAN e del BIC per tutti i bonifici in euro, di qualsiasi
importo, effettuati verso i Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e la Svizzera. Specifichiamo che viene data facoltà alle
banche che ricevono bonifici privi delle coordinate IBAN e BIC complete
e corrette, di rifiutare e quindi respingere al mittente tali pagamenti.
9. Tutti i Paesi UE-27 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria); Paesi dello SEE - Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); Svizzera.
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PROFILO AUTORE
Antonio Di Meo, Professore a contratto presso le Facoltà di Economia
dell’Università di Macerata, è docente in Master organizzati dai più prestigiosi centri di formazione manageriale italiani tra cui SDA Bocconi, CUOA,
ICE, Il Sole 24 Ore, IPSOA. Consulente in regolamenti internazionali presso
imprese industriali ed Associazioni imprenditoriali, tra le quali Confindustria
Bergamo, Brescia, Rovigo e Treviso, referente Scientifico dell’Area “Tecniche del commercio internazionale” nel Master Cor. Ce dell’ICE, nel Corso di
Perfezionamento in Tecniche dell’Esportazione dell’Università di Macerata,
già referente scientifico al Corso Certificazione Specialisti Estero di Unicredit
Corporate Banking, svolge attività di formazione per Associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio, Il Sole 24 Ore, l’Ipsoa, l’Associazione Bancaria
Italiana (ABI), alcune Federazioni regionali delle BCC e direttamente presso
Imprese industriali ed Istituti di credito.
Titolare dello Studio DI MEO, autore di numerose pubblicazioni in materia di
pagamenti internazionali e crediti documentari, è iscritto all’Albo dei Giornalisti del Veneto nell’elenco dei pubblicisti. Collabora con la rivista “International Trade” di Eurosportello, Azienda Speciale della CCIAA di Ravenna, di
cui è referente scientifico e capo redattore, con “Commercio internazionale”
edito da Ipsoa e con la “Newsletter Express International” di UniCredit Banca
d’Impresa.
[email protected]
www.studiodimeo.com
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BIBLIOGRAFIA
- AA.VV., Guida ai pagamenti internazionali, Il Sole 24 Ore, 2003.
- CCI, Guide to documentary credit operations, 1994.
-
CCI Credimpex Italia, Commentario alle Norme ed Usi Uniformi relativi
ai crediti documentari, II edizione, 2001.
- CCI, Guide to collection operations for the URC 522, 1996.
Di Meo A., I pagamenti internazionali: 200 casi risolti, Ipsoa Editore, II
edizione, 2003.
- Di Meo A., Il credito documentario, Ipsoa Editore, 2007.
-
- Di Meo A., Manuale pratico del commercio internazionale, Maggioli Editore,
2007.
- ICC, Model Forms for issuing demand guaranees, pubbl. 503, 1994.
- ICC, Guide to the ICC Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG),
pubbl. 510, 1992.
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NOTE
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Testi revisionati e coordinati da: Liana Benedetti
La collana “Miniguide per le Imprese” è a cura di: Liana Benedetti,
Finito di stampare: dicembre 2008
Progettografico: Pietrogrande & partners - Pd
Stampa: Nuova Jolly - Rubano - Pd
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MINIGUIDE
Camera di Commercio di Padova
www.pd.camcom.it
MINIGUIDE
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