Insidie stradali: niente risarcimento al ciclista se la buca è in mezzo
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Insidie stradali: niente risarcimento al ciclista se la buca è in mezzo
Insidie stradali: niente risarcimento al ciclista se la buca è in mezzo alla strada La possibilità concreta per il danneggiato di prevedere ed evitare la situazione di pericolo con l’ordinaria diligenza esclude la configurabilità dell'insidia di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 18865 del 24 settembre 2015 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della discussa tematica del risarcimento del danno cagionato da insidia. La pronuncia è scaturita dal ricorso dei familiari di un ciclista (poi deceduto per altre ragioni) che aveva riportato danni a seguito di una caduta dal proprio mezzo a causa, a loro detta, di una buca. In effetti, nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro erano all’epoca in corso dei lavori per conto del Comune, ma la buca “incriminata” era di dimensioni ridotte e al centro della strada. Tutto il resto della carreggiata era in buone condizioni e perfettamente praticabile. A fronte di tale circostanza, nel giudizio affrontato non era stata fornita alcuna prova che il ciclista avesse transitato proprio in prossimità della buca. Peraltro, tendenzialmente le biciclette non transitano al centro ma ai lati della strada, salvo particolari e momentanee circostanze. I giudici, quindi, hanno rigettato il ricorso sottoposto alla loro attenzione, ribadendo, come da consolidato orientamento, che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito e, solo dopo, il custode deve provare l’eventuale caso fortuito. In assenza della predetta prova, quindi, nessun risarcimento deve essere corrisposto dal custode della strada al danneggiato. Ma la sentenza rileva ancor di più perché, sfruttando l’occasione della questione posta alla loro attenzione, i giudici hanno anche affermato che, in generale, la possibilità concreta per il danneggiato di prevedere ed evitare la situazione di pericolo occulto con l’ordinaria diligenza può arrivare ad escludere la configurabilità dell’insidia. In sostanza, tanto più la situazione di pericolo può essere superata con l’adozione delle normali cautele, quanto più il comportamento imprudente è idoneo ad incidere sul dinamismo causale del danno, sino ad arrivare ad escludere la risarcibilità del danno. Vedi anche nella sezione delle guide legali: Insidie stradali: La responsabilità della Pubblica Amministrazione Altri articoli in materia di insidie stradali: » L'ipovedente attraversa con la pioggia e cade nella buca? Il risarcimento è a metà - Marina Crisafi - 22/09/15 » Il punto sulla responsabilità della pubblica amministrazione in un intervista al nostro direttore su leggioggi.it - Marina Crisafi 10/09/15 » Distrazione e eccesso di velocità possono decurtare il risarcimento del danno anche del 60% - Valeria Zeppilli 04/09/15 » Insidia stradale e concorso di colpa - L’imprescindibile rilevanza del comportamento colposo del danneggiato - Avv. Paolo Accoti 12/08/15 » Cassazione: niente risarcimento se la buca si trova sulla strada di casa - N.R. - 06/07/15 » Se il cinghiale invade la corsia non è colpa della P.A. - Marina Crisafi - 02/06/15 » Pozzanghera dovuta ai tombini non funzionanti? I danni li paga il Comune - Marina Crisafi - 26/03/15 » Niente risarcimento a chi cade in una buca in zona non pavimentata e da lui conosciuta - Giovanna Molteni 11/03/15 » Cassazione: il doppio onere della prova nel risarcimento del danno da cose in custodia - Licia Albertazzi 18/02/15 » Cassazione: nessun risarcimento dal Comune per la caduta del bimbo “troppo movimentato” sul lungomare dissestato - Marina Crisafi 04/02/15 » Cassazione: Macchia d’olio sull'asfalto? I danni all'automobilista li paga Anas. - Marina Crisafi 16/01/15 Corte di cassazione testo sentenza n. 18865/2015 ( da www.studiocataldi.it )