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Insidie stradali: niente risarcimento al ciclista se la buca è in mezzo

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Insidie stradali: niente risarcimento al ciclista se la buca è in mezzo
Insidie stradali: niente risarcimento al ciclista se la buca è in mezzo alla strada
La possibilità concreta per il danneggiato di prevedere ed evitare la situazione di pericolo con
l’ordinaria
diligenza
esclude
la
configurabilità dell'insidia
di Valeria Zeppilli - Con la sentenza
numero 18865 del 24 settembre
2015 (qui sotto allegata), la Corte di
Cassazione è tornata ad occuparsi
della
discussa
tematica
del
risarcimento del danno cagionato da
insidia.
La pronuncia è scaturita dal ricorso
dei familiari di un ciclista (poi
deceduto per altre ragioni) che aveva
riportato danni a seguito di una
caduta dal proprio mezzo a causa, a
loro detta, di una buca.
In effetti, nel tratto di strada dove si è verificato il sinistro erano all’epoca in corso dei lavori per
conto del Comune, ma la buca “incriminata” era di dimensioni ridotte e al centro della strada.
Tutto il resto della carreggiata era in buone condizioni e perfettamente praticabile.
A fronte di tale circostanza, nel giudizio affrontato non era stata fornita alcuna prova che il ciclista
avesse transitato proprio in prossimità della buca. Peraltro, tendenzialmente le biciclette non
transitano al centro ma ai lati della strada, salvo particolari e momentanee circostanze.
I giudici, quindi, hanno rigettato il ricorso sottoposto alla loro attenzione, ribadendo, come da
consolidato orientamento, che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato è tenuto a
fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito e, solo dopo, il custode
deve provare l’eventuale caso fortuito.
In assenza della predetta prova, quindi, nessun risarcimento deve essere corrisposto dal custode della
strada al danneggiato.
Ma la sentenza rileva ancor di più perché, sfruttando l’occasione della questione posta alla loro
attenzione, i giudici hanno anche affermato che, in generale, la possibilità concreta per il danneggiato
di prevedere ed evitare la situazione di pericolo occulto con l’ordinaria diligenza può arrivare ad
escludere la configurabilità dell’insidia.
In sostanza, tanto più la situazione di pericolo può essere superata con l’adozione delle normali cautele,
quanto più il comportamento imprudente è idoneo ad incidere sul dinamismo causale del danno, sino ad
arrivare ad escludere la risarcibilità del danno.
Vedi anche nella sezione delle guide legali: Insidie stradali: La responsabilità della Pubblica
Amministrazione
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Corte di cassazione testo sentenza n. 18865/2015
( da www.studiocataldi.it )
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