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Perdite su crediti - STUDIO PEZZANO .-Home
Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 8 2 02.03.2016 Perdite su crediti: ultime news Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La disciplina fiscale delle perdite su crediti è stata oggetto di numerosi interventi riformatori: da ultimo, è necessario richiamare il Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 14.09.2015, n. 147). Più precisamente, in forza dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 147/2015, è stato previsto che possono essere dedotte le perdite da procedure concorsuali, nonché quelle derivanti da crediti di modesto importo, nell’anno di imputazione in bilancio, anche se questo è successivo all’anno nel quale si sono verificati i presupposti per la deducibilità fiscale. Il Decreto Internazionalizzazione ha inoltre esteso il trattamento per le perdite su crediti in caso di procedure concorsuali anche: − ai piani di risanamento attestati ex art. 67, lettera d, della Legge Fallimentare; − a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento. Premessa Riepiloghiamo brevemente, con lo schema che segue, quanto già chiarito con riferimento alla disciplina della perdita su crediti. Deducibilità fiscale della perdita su crediti Il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. Quando la perdita risulta da elementi certi e precisi. Gli elementi certi e precisi sussistono sempre se: il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza. il diritto di credito è prescritto. il credito è cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili. In tutti gli altri casi gli elementi certi e precisi devono essere valutati caso per caso, e deve essere dimostrata la definitività della perdita. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 1 www.fiscal-focus.it Nella precedente trattazione (Fisco e contabilità n. 7 del 24.02.2016 Perdite sucrediti. Ultime news – 1^ parte) ci siamo già soffermati: - sui crediti verso imprese sottoposte a procedure concorsuali; - sui casi in cui i crediti sono cancellati dal bilancio nel rispetto dei principi contabili (e sussistono, quindi, gli elementi certi e precisi per la deducibilità della perdita). Concentriamoci quindi ora sui crediti di modesto importo, fornendo poi alcuni spunti ritenuti particolarmente interessati in merito a: - la svalutazione dei crediti (e la deducibilità fiscale della stessa); - le novità emanate in tema di note di credito Iva nei confronti dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali (ciò soprattutto per sottolineare il “disallineamento” che ancora permane tra la deducibilità della perdita ai fini delle imposte dirette e il momento di emissione della nota di credito ai fini Iva). I mini-crediti Con specifico riferimento ai crediti di modesto importo, il Legislatore fiscale prevede la deducibilità degli stessi se il credito è scaduto da almeno sei mesi. Tale requisito va verificato alla chiusura dell’esercizio e non alla data di presentazione della dichiarazione, o a quella di approvazione del bilancio. Ai sensi del Decreto 231 del 2002 (modificato dal Decreto Legislativo 192 del 2012), nei rapporti tra imprese, il termine di pagamento è di trenta giorni se non diversamente stabilito tra le parti. Credito scaduto da almeno 6 mesi A quale data va verificato tale requisito? Alla data di chiusura dell’esercizio Come noto, affinché un credito possa essere considerato di modesto ammontare è inoltre necessario che il suo importo non superi 2.500 euro. La soglia è elevata a 5.000 euro per le imprese di grandi dimensioni, ovvero, per le impese che hanno realizzato ricavi oppure un volume di affari Iva di importo non inferiore a 100 milioni. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 2 www.fiscal-focus.it Imprese di grandi dimensioni Altre imprese Imprese che hanno realizzato ricavi oppure un volume di affari Iva di importo non inferiore a 100 milioni. Importo rilevante: 2.500 euro Importo rilevante: 5.000 euro GLI INCASSI PARZIALI ? Alfa Srl vanta un credito nei confronti di Beta di euro 3.000, ormai scaduto da oltre 6 mesi. Il 15.10.2015 ha ricevuto un pagamento parziale di euro 700. Il credito può considerarsi di modesto importo? R L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 26/E del 2013 ha chiarito che l’importo rilevante è quello al netto di eventuali incassi parziali. Nel nostro caso, dunque, l’importo rilevante al fine di verificare il superamento o meno della soglia rilevante è appunto 2.300 euro (ovvero 3.000 – 700). Componente Rileva ai fini della verifica del superamento della soglia? Pagamenti parziali. SI Importi dovuti a titolo di rivalsa Iva. SI Interessi di mora e altri oneri accessori dovuti NO a seguito dell’inadempimento. Eventuali svalutazioni effettuate in sede NO contabile e fiscale. Altro aspetto problematico è quello relativo agli importi rilevanti nel caso in cui esistano più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 3 www.fiscal-focus.it Esistono più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore Le obbligazioni sono Le partite creditorie si riferiscono al medesimo riconducibili a rapporti rapporto contrattuale (come, ad esempio, nei giuridici autonomi. contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza assicurativa). La verifica deve essere effettuata in relazione La modesta entità deve essere verificata al singolo credito prendendo a riferimento il saldo complessivo corrispondente ad ogni dei crediti scaduti da almeno sei mesi al obbligazione. termine del periodo d’imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale. La Gamma Srl, al 31.12.2013, presenta la seguente situazione nei confronti di Alfa Srl (rapporto unico ad esecuzione periodica). Credito scaduto da oltre sei mesi (fattura di vendita): 500 Credito scaduto da oltre sei mesi (fattura di vendita): 500 Credito scaduto da meno di sei mesi (fattura di vendita): 3.000 Credito non scaduto: 3.000 In questo caso, l’importo rilevante è 7.000 euro o 1.000 euro? Nel caso prospettato possiamo dire che l’importo rilevante è esclusivamente quello relativo alle poste creditorie già scadute, ragion per cui la soglia dei 2.500 euro non è superata (in quanto l’importo rilevante si attesta sui 1.000 euro). Ipotizziamo ora che, sempre la stessa società presenti invece questa situazione: Credito scaduto da oltre sei mesi (fattura di vendita): 500 Credito scaduto da oltre sei mesi (fattura di vendita): 3.500 Credito scaduto da meno di sei mesi (fattura di vendita): 3.000 Credito non scaduto: 3.000 Ipotizziamo inoltre che tra le parti vi sia sempre un rapporto giuridico unitario di natura periodica. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 4 www.fiscal-focus.it In questo caso, la soglia pari ad euro 2.500 è stata superata. A tal fine è irrilevante il fatto che vi sia un singolo credito di importo inferiore a suddetta soglia. ESERCIZIO NEL QUALE SI VERIFICANO Credito di modesto TUTTE LE CONDIZIONI RICHIESTE DAL importo scaduto da oltre 6 mesi. LEGISLATORE FISCALE Rappresenta l’esercizio a decorrere dal quale la perdita è fiscalmente deducibile. CREDITI DI MODESTO IMPORTO LE NOVITÀ DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE Esercizio nel quale si verificano tutte le condizioni per la 2015 rilevazione di una perdita su crediti fiscalmente rilevante. Esercizio in cui la perdita su crediti è iscritta in bilancio. 2016 La perdita potrà essere dedotta, ai fini fiscali, nel 2016! Gli altri elementi certi e precisi La prima parte del comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, stabilisce che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”. In linea generale possiamo dire che è questa la disposizione di riferimento ai fini della deduzione delle perdite su crediti per inesigibilità in tutti i casi in cui il debitore non risulta assoggettato a procedure concorsuali. AMBITO OGGETTIVO: Le perdita su crediti “definitiva”. La perdita su crediti è definitiva quando si può escludere l’eventualità che in futuro il creditore Art. 101, comma 5, TUIR riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ: elementi certi e precisi. La circolare 26/E del 2013 ha individuato alcune linee guida utili per definire quando si è in presenza o meno di tali condizioni di deducibilità, distinguendo tra le perdite determinate tramite un processo valutativo interno e le perdite originatesi a seguito di un atto realizzativo. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 5 www.fiscal-focus.it Nel richiamare i chiarimenti forniti, si sottolinea, tuttavia, che, come si accennerà, le novità negli anni introdotte hanno reso decisamente più semplice la deduzione delle perdite su crediti. Perdite Circolare 26/E del determinate da un processo valutativo interno. 2013: deducibilità delle perdite su crediti Perdite derivanti da atti realizzativi. Con riferimento alle perdite derivanti da processi valutativi interni possiamo richiamare le seguenti fattispecie. PROCESSI VALUTATIVI INTERNI Decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d’identità da parte del debitore ex articolo 494 del Codice penale o nell’ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell’articolo 49 del PERDITA DEDUCIBILE Codice civile. Presenza di documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l’infruttuosità delle stesse PERDITA risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della DEDUCIBILE situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive (ad esempio: lettere di legali incaricati della riscossione del credito, PERDITA DEDUCIBILE relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero). Antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito (la quale si ha ogni volta in cui i costi per l’attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all’importo del credito da recuperare). È tuttavia necessario che il creditore si sia attivato per il PERDITA DEDUCIBILE recupero del credito (a tal fine possono essere prodotte, ad esempio, raccomandate con ricevuta di ritorno mediante le quali si sollecitava il pagamento). Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 6 www.fiscal-focus.it Con riferimento agli atti realizzativi è in primo luogo necessario precisare che la deducibilità di una perdita su crediti deve essere valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito. In linea generale, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 26/E del 2013 ha fornito le precisazioni che seguono. Atti realizzativi che comportano la deducibilità del credito Cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore, quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati. In caso di cessione ad altri soggetti la perdita è deducibile quando si presenta d’ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero. Ma in questo caso ci deve essere stato almeno un tentativo di recupero (es. raccomandata di sollecito). In questo caso è necessario ricordare che il credito può essere comunque cancellato dal bilancio in ossequio al principio contabile OIC 15. Transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (se l’origine della transazione è differente, ad esempio deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva). In questo caso il creditore e il debitore non devono essere parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore deve essere documentata (ad esempio, dall’istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). È inoltre possibile dimostrare la non convenienza di azioni di recupero. Atto di rinuncia al credito, ma solo se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive (altrimenti è un atto di liberalità indeducibile). In alternativa è necessario dimostrare la perdita di qualsiasi diritto giuridico, patrimoniale ed economico sul credito. Decesso del debitore in assenza di eredi o qualora gli eredi abbiano rinunciato all’eredità. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 7 www.fiscal-focus.it Gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate qui esposti sono decisamente restrittivi, e comportano in capo al contribuente l’onere di provare l’assoluta certezza della perdita su crediti. Ecco il motivo per il quale deve ritenersi essenziale ricorrere ai principi contabili nazionali: grazie all’”apertura” introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 cade infatti l’onere per le imprese di dimostrare gli elementi “certi e precisi” nel caso in cui la perdita su crediti sia riportata in bilancio secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali ed internazionali. Il fondo svalutazione crediti Come chiarisce sempre il principio contabile OIC n.15, il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato “per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali.” Nello stanziare i fondi è necessario che venga accantonata una somma ritenta sufficiente (adeguata ma non eccessiva), nel rispetto del principio di competenza. Proprio il principio di competenza impone di rilevare: - sia le perdite per situazioni di inesigibilità che si sono già manifestate; - sia quelle che non si sono manifestate ma ritenute probabili. Principio di competenza economica Perdite per situazioni di inesigibilità che si È necessario tener sono già manifestate conto delle perdite da inesigibilità rilevanti Perdite che non si sono manifestate ma sono comunque probabili NECESSARIO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI COMPENTENZA ECONOMICA Necessità di far gravare le Raggiunto attraverso lo perdite sugli esercizi in cui le stanziamento di un FONDO stesse si possono SVALUTAZIONE CREDITI. ragionevolmente prevedere. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 8 www.fiscal-focus.it Pertanto, sarà necessario accogliere, nel fondo svalutazione crediti: • le perdite di inesigibilità già manifestatesi; • nonché quelle non ancora manifestatesi ma che l’esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi esposti in bilancio e che pertanto si possono ragionevolmente prevedere. E, allo stesso modo, il fondo dovrà essere utilizzato per: • la copertura delle perdite realizzate negli esercizi successivi. FONDO SVALUTAZIONE CREDITI INCREMENTO 1. le perdite di inesigibilità già manifestatesi, 2. perdite che non si sono ancora manifestate ma che l'esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducono a ritenere siano già intrinseche nei saldi esposti in bilancio e che pertanto si possono ragionevolmente prevedere. UTILIZZO Inesigibilità divenuta definitiva Al fine di poter determinare il corretto importo del fondo svalutazione crediti il principio contabile OIC n.15 fornisce due specifici metodi. DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI METODO ANALITICO METODO SINTETICO IL METODO ANALITICO Con il metodo analitico il fondo viene determinato sulla base dell’analisi dei singoli crediti. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 9 www.fiscal-focus.it Il procedimento può essere riassunto nello schema che segue: Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi. Stima, in base all'esperienza Valutazione ed ad ogni altro elemento utile, indici di anzianità dei crediti scaduti delle ulteriori perdite che si rispetto presume si dovranno subire precedenti, sui crediti in essere alla data di condizioni economiche generali, di bilancio. settore e di rischio paese. a dell'andamento quelli degli nonché degli esercizi analisi delle IL METODO SINTETICO Il procedimento sintetico segue l’applicazione di specifiche formule (ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti). Tali formule, tuttavia, è bene ribadirlo, non rappresentano la “verità assoluta”, ma dovranno essere oggetto di costante verifica e dovranno essere variate ogni volta che le condizioni mutano. Questo metodo è ammesso “qualora sia possibile raggruppare i crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili”. I crediti anomali di importo non rilevante vengono raggruppati in classi omogenee che presentano profili di rischio simili (settore economico di appartenenza, area geografica, presenza di garanzie, ecc…). Alle classi di crediti sono applicate formule specifiche per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativi delle perdite medie storicamente rilevate, rettificata per tener conto della congiuntura economica attuale). Anche nel caso dei crediti assistiti da garanzia vi può essere uno stanziamento al fondo svalutazione crediti. In questo caso l’accantonamento al fondo deve tener conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 10 www.fiscal-focus.it La disciplina fiscale Ai sensi dell’articolo 106 Tuir le svalutazione dei crediti sono fiscalmente deducibili: - in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti; - fino a quando l’ammontare complessivo del fondo non abbia raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti. Art. 106 Tuir “1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. 2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso…” È bene in questa sede sottolineare che la perdita su crediti è fiscalmente deducibile soltanto per l’importo che eccede il fondo svalutazione crediti, dedotto ai sensi dell’articolo 106 Tuir. PERDITE SU CREDITI Sono deducibili a norma dell'articolo 101 Tuir (vedi sopra) MA Limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Sia da un punto di vista civilistico che fiscale sarà quindi necessario sempre imputare, preliminarmente, le perdite su crediti al fondo svalutazione crediti. Eventuali disallineamenti dovranno essere gestiti per mezzo della compilazione del quadro RS di Unico. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 11 www.fiscal-focus.it Il principio della previa imputazione a conto economico Un aspetto da tenere in debita considerazione riguarda il principio di previa imputazione al conto economico: uno dei necessari presupposti per procedere alla deduzione della perdita su crediti è infatti rappresentato dall’averla esposta in bilancio. Deducibilità Solo se la stessa è stata riportata nel conto della perdita economico (principio di previa imputazione al su crediti conto economico) Pertanto, nel caso in cui la perdita su crediti non sia stata rilevata in bilancio non sarà mai possibile procedere con una variazione in diminuzione del modello Unico, al fine di dedurre fiscalmente il costo. Questo indipendentemente dalla presenza o meno dei presupposti richiamati dal Tuir. Tuttavia è da rilevare come la Circolare 26/E del 2013 abbia chiarito che il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia stato contabilizzato il costo a titolo di svalutazione. Cosa fare? Svalutazione integrale del credito (deducibile come se fosse una perdita su crediti) L’importo relativo alla svalutazione analitica va considerato interamente deducibile (in quanto ai fini fiscali è una vera e propria perdita su crediti). Il credito andrà eliminato dal calcolo del plafond ai fini della deducibilità della svalutazione crediti in quanto ormai non più esistente. Gli altri importi accolti nella voce B10.D del conto economico (svalutazione crediti) seguiranno invece la disposizione generale e saranno deducibili nella misura dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa. In ogni caso il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti non deve superare il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 12 www.fiscal-focus.it In forza delle novità introdotte con il Decreto Internazionalizzazione deve ritenersi che non operino più le precisazioni fornite con la Circolare n.26/E del 2013, in virtù delle quali, le svalutazioni imputate in esercizi precedenti e non dedotte, dovevano essere considerate deducibili nell’esercizio in cui si manifestano le condizioni per la deducibilità (ovvero a seguito del decorso dei 6 mesi previsti dalla norma). Con il Decreto Internazionalizzazione, infatti, la perdita potrà essere dedotta nell’esercizio di cancellazione del credito Circolare Agenzia delle Entrate n.26/E del 2013 “In particolare, nell’ipotesi di svalutazione integrale dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico nell’esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita rileva nel periodo d’imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma. In tal caso, l’imputazione è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione. Nella diversa ipotesi di svalutazione parziale dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico nell’esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi stabilito dalla disposizione. Il contribuente potrà, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a conto economico e non dedotta fiscalmente nel periodo in cui risulta decorso il termine dei sei mesi dalla scadenza del credito. La restante quota, invece, diverrà deducibile nel periodo in cui confluisce a conto economico il residuo valore come svalutazione o come perdita. Al riguardo, occorre precisare che nel caso di svalutazioni effettuate “per masse” - in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo - la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all’intero ammontare delle svalutazioni operate. Interpretazione superata a seguito dei chiarimenti forniti con il Decreto Internazionalizzazione. Procedure concorsuali e note di variazione Iva Giova in questa sede altresì richiamare, seppur marginalmente, le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 con riferimento alle note di variazione Iva. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 13 www.fiscal-focus.it Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Articolo 26 - Variazioni dell’imponibile o dell’imposta (testo in vigore dal 01.01.2016) … 2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25. 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (2) b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. 5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a). (2) 6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento. 7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 27, all’articolo 1 del Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 14 www.fiscal-focus.it regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’articolo 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all’articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. 8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all’articolo 25. 9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. 10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 74 del presente decreto ovvero dell’articolo 44 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5. 11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa: a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 15 www.fiscal-focus.it c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. La Legge n. 208/2015 ha infatti previsto che: è possibile emettere una nota di credito sin dall’esercizio in cui viene avviata una procedura concorsuale o di risoluzione della crisi di impresa. Non sarà più necessario, invece, come in passato, attendere il definitivo accertamento dell’infruttuosità della procedura. Si ricorda inoltre che, con in forza delle novità introdotte con il Decreto semplificazioni (D.Lgs. n. 175/2014) può essere emessa nota di credito anche in caso di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182-bis LF ed in caso di piano attestato di cui all’articolo 67 LF; a seguito del ricevimento di una nota di credito la procedura concorsuale non sarà tenuta ad annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti. Ciò significa che non vi sarà una riduzione nella detrazione dell’imposta. Il curatore o il commissario potranno quindi ignorare la nota di credito ricevuta. È tuttavia bene ricordare che quanto appena esposto non trova applicazione nelle ipotesi di ristrutturazione del debito ex articolo 182bis, nonché del piano attestato di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare: in questi casi sarà quindi necessario seguire le ordinarie procedure. Le novità entreranno in vigore: •dal 1°gennaio 2016 (per quanto riguarda, in generale, il nuovo articolo 26 del DPR 633/72); • successivamente al 31.12.2016 (per quanto riguarda, invece, le nuove disposizioni sulle procedure concorsuali). LE NUOVE NORME DECORRONO DAL 2017 PER LE PROCEDURE CONCORSUALI ? Nel 2015 è fallita una società nostra cliente. Più precisamente la data di dichiarazione di fallimento è 15.11.2015. In forza dell’art. 101 Tuir possiamo ritenere la perdita su crediti fiscalmente deducibile. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 16 www.fiscal-focus.it Possiamo anche emettere una nota di credito ai fini Iva? R No, perché la possibilità di anticipare il momento di emissione della nota di variazione in caso di cliente assoggettato a procedure concorsuali riguarda soltanto le procedure concorsuali successive al 31 dicembre 2016. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO: NUOVE NORME DAL 2016 ? Nel 2016 una società nostra cliente ha presentato un piano attestato di risanamento. Possiamo emettere una nota di credito ai fini Iva? R Sì, in quanto il differimento nell’applicazione della norma al 2017 è previsto esclusivamente le procedure concorsuali, e, quindi, non per il piano attestato e l’accordo di ristrutturazione del debito. La nota di variazione potrà essere quindi emessa dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla stessa data la perdita su crediti rilevata potrà essere considerata fiscalmente deducibile. Nell’esercizio 2015 permane ancora un “disallineamento” tra disciplina Iva e imposte dirette. Pertanto, se rileviamo una perdita su crediti fiscalmente deducibile al 31.12.2015 a seguito della dichiarazione di fallimento (nel 2015) di un nostro cliente, ciò non ci consentirà di emettere una nota di credito ai fini Iva! Quando una procedura esecutiva si considera infruttuosa e può essere emessa nota di credito a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 17 www.fiscal-focus.it c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. - Riproduzione riservata - Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 18 www.fiscal-focus.it