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tutela in caso di malattia
MANAGERITALIA QUADRI TUTELA IN CASO DI MALATTIA Il periodo di conservazione del posto di lavoro cambia in base al tipo di contratto collettivo al quale si appartiene.Vediamo i diversi casi contrattuali e il trattamento economico previsto Mariella Colavito L a malattia del lavoratore, secondo quanto disposto dall’art. 2110 del codice civile, è uno degli eventi sospensivi della prestazione, così come l’infortunio, la gravidanza e il puerperio. In questi casi, infatti, la prestazione diviene impossibile e si rende necessaria la sospensione dell’attività, senza che da ciò derivi la risoluzione del rapporto. Non ogni evento morboso, però, legittima la sospensione della prestazione, ma è necessaria una concreta ed effettiva incapacità lavorativa e la prova dello stato di malattia attraverso certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante, da trasmettere al datore di lavoro e all’Inps. La legge, o più frequentemente i contratti collettivi, individuano un periodo di conservazione del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comporto), durante il quale è vietato il licenziamento, eccetto che per giusta causa. Per i quadri del terziario Per i quadri delle aziende del terziario tale periodo è di 180 giorni per anno solare1, con possibilità, prima della scadenza dei sei mesi, di chiedere un’aspettativa non retribuita non superiore a 120 giorni, previa presentazione di regolari certificati medici. Per i lavoratori affetti da gravi patologie, i primi 60 giorni dell’aspettativa saranno retribuiti. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una malattia grave e continuativa, che comporti terapie sal- 70 NOVEMBRE 2012 vavita documentate da specialisti del Ssn, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi. Trattamento economico Durante il comporto al lavoratore è dovuto il 75% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e il 100% dal 21° giorno di malattia in avanti. Ha poco più di un anno la disciplina relativa al trattamento economico durante i primi tre giorni di malattia (cosiddetto periodo di carenza) nel settore del commercio. L’accordo di rinnovo del ccnl2 dei dipendenti del terziario siglato il 26 febbraio 2011 ha infatti introdotto una disposizione piuttosto restrittiva, con l’intento di prevenire abusi nel ricorso alla malattia. Il nuovo ccnl, infatti, stabilisce che il datore di lavoro debba corrispondere durante il periodo di carenza il 100% della retribuzione solo per i primi due eventi morbosi nell’anno. Per il terzo evento il 66% della retribuzione e per il quarto il 55%. Dal quinto evento morboso in poi l’intero periodo di carenza rimane a totale carico del lavoratore, che quindi non percepirà alcun compenso. La progressiva riduzione della retribuzione non si applica agli eventi morbosi con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, nei casi di ricoveri ospedalieri, day hospital, emodialisi, patologie gravi (sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi che comportino terapie salvavita certificate da specialisti del Ssn) ed eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza. Ccnl trasporti e spedizioni I dipendenti delle aziende del settore trasporti e spedizioni3 hanno un periodo di comporto di 245 giorni di calendario se in possesso di un’anzianità aziendale fino a cinque anni, 365 giorni in caso di un’anzianità superiore. Nel primo caso, la retribuzione sarà corrisposta interamente per tre mesi e al 50% per quelli successivi; nel secondo spetterà l’intero stipendio per cinque mesi e la metà per i residui sette. Anche in questo caso, entro il 2° giorno successivo alla scadenza del comporto è possibile richiedere un’aspettativa non retribuita di sei mesi. Settore alberghiero Settore magazzini generali I quadri del settore alberghiero 4 hanno diritto alla conservazione del posto per 180 giorni, con facoltà di richiedere prima della scadenza altri 120 giorni di aspettativa non retribuita, a condizione che non si tratti di malattie psichiche o croniche e che vengano esibiti certificati medici. Durante il periodo di comporto è garantito il 75% della retribuzione dal 4° al 20° giorno e il 100% dal 21° in avanti. Per il periodo di carenza, è a carico del lavoratore il primo giorno e a carico del datore di lavoro i successivi due. Nel caso in cui la malattia sia riconosciuta per un periodo superiore ai tre giorni, l’intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro. Il contratto dei magazzini generali5 prevede un periodo di comporto di 15 mesi; in ogni caso l’obbligo di conservazione del posto cesserà qualora nell’arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti con più malattie. Il quadro ha diritto all’intera retribuzione per i primi sei mesi e al 50% per i sei successivi. Resta salva la possibilità, per i quadri con almeno tre anni di anzianità, di chiedere l’aspettativa non retribuita per sei mesi, prorogabili per altri sei a fronte di documentate esigenze di convalescenza. Licenziamento al termine del periodo di comporto? Al termine del periodo di comporto, e dell’eventuale aspettativa se ri- chiesta, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. La scadenza di tale periodo, infatti, non porta allo scioglimento automatico del contratto: è comunque necessario seguire le procedure previste per il licenziamento individuale, con un formale atto di recesso e il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso. Secondo la giurisprudenza prevalente6, l’atto di intimazione del licenziamento dovrebbe precisare le assenze in base alle quali è stato dichiarato superato il periodo di comporto. Con un generico cenno a numerose e discontinue assenze del lavoratore, eccedenti il periodo di comporto, non risulterebbe assolto l’obbligo di specificazione dei motivi posto dalla legge 604/66 (novellata dalla legge 108/90), con la conseguente legittimazione del lavoratore a chiederne la comunicazione. Il quadro, pertanto, ricevuto il dettaglio delle assenze prese in considerazione dal datore di lavoro, potrà valutare consapevolmente se impugnare il licenziamento e intraprendere o meno un’azione giudiziaria. 1 Artt. 175, 176, 181 e 181 bis, ccnl 26/2/2011 per i dipendenti del terziario; 2 l’accordo non è stato sottoscritto dalla Cgil, che non ne ha condiviso i contenuti; 3 art. 7, parte speciale prima, ccnl unico della logistica, trasporto merci e spedizione del 26/1/2011; 4 artt.150, 151, 211, ccnl 22/1/1999 per i dipendenti del settore turismo (Federalberghi) e successivi rinnovi; 5 artt. 10 e 11, Parte speciale seconda, ccnl unico della logistica, trasporto merci e spedizione del 26/1/2011; 6 da ultimo, Corte di cassazione 13/7/2010, n. 16421. NOVEMBRE 2012 71