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tutela in caso di malattia

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tutela in caso di malattia
MANAGERITALIA
QUADRI
TUTELA IN CASO DI MALATTIA
Il periodo di conservazione del posto di lavoro cambia in base al tipo di contratto collettivo al quale si appartiene.Vediamo i diversi casi contrattuali e il trattamento economico previsto
Mariella Colavito
L
a malattia del lavoratore, secondo quanto disposto dall’art.
2110 del codice civile, è uno degli
eventi sospensivi della prestazione,
così come l’infortunio, la gravidanza
e il puerperio.
In questi casi, infatti, la prestazione
diviene impossibile e si rende necessaria la sospensione dell’attività,
senza che da ciò derivi la risoluzione
del rapporto.
Non ogni evento morboso, però, legittima la sospensione della prestazione, ma è necessaria una concreta ed
effettiva incapacità lavorativa e la
prova dello stato di malattia attraverso certificazione sanitaria rilasciata
dal medico curante, da trasmettere
al datore di lavoro e all’Inps.
La legge, o più frequentemente i contratti collettivi, individuano un periodo di conservazione del posto di lavoro (cosiddetto periodo di comporto),
durante il quale è vietato il licenziamento, eccetto che per giusta causa.
Per i quadri del terziario
Per i quadri delle aziende del terziario tale periodo è di 180 giorni per
anno solare1, con possibilità, prima
della scadenza dei sei mesi, di chiedere un’aspettativa non retribuita
non superiore a 120 giorni, previa
presentazione di regolari certificati
medici. Per i lavoratori affetti da gravi patologie, i primi 60 giorni dell’aspettativa saranno retribuiti. A
fronte del protrarsi dell’assenza a
causa di una malattia grave e continuativa, che comporti terapie sal-
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vavita documentate da specialisti
del Ssn, il lavoratore potrà fruire,
previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.
Trattamento economico
Durante il comporto al lavoratore è
dovuto il 75% della retribuzione dal
4° al 20° giorno e il 100% dal 21° giorno di malattia in avanti. Ha poco più
di un anno la disciplina relativa al
trattamento economico durante i
primi tre giorni di malattia (cosiddetto periodo di carenza) nel settore del
commercio. L’accordo di rinnovo del
ccnl2 dei dipendenti del terziario siglato il 26 febbraio 2011 ha infatti introdotto una disposizione piuttosto
restrittiva, con l’intento di prevenire
abusi nel ricorso alla malattia. Il
nuovo ccnl, infatti, stabilisce che il
datore di lavoro debba corrispondere durante il periodo di carenza il
100% della retribuzione solo per i primi due eventi morbosi nell’anno. Per
il terzo evento il 66% della retribuzione e per il quarto il 55%. Dal quinto
evento morboso in poi l’intero periodo di carenza rimane a totale carico
del lavoratore, che quindi non percepirà alcun compenso. La progressiva riduzione della retribuzione non
si applica agli eventi morbosi con
prognosi iniziale di almeno 12 giorni, nei casi di ricoveri ospedalieri,
day hospital, emodialisi, patologie
gravi (sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi che comportino
terapie salvavita certificate da specialisti del Ssn) ed eventi morbosi
delle lavoratrici verificatisi durante il
periodo di gravidanza.
Ccnl trasporti e spedizioni
I dipendenti delle aziende del settore
trasporti e spedizioni3 hanno un periodo di comporto di 245 giorni di calendario se in possesso di un’anzianità
aziendale fino a cinque anni, 365 giorni in caso di un’anzianità superiore.
Nel primo caso, la retribuzione sarà
corrisposta interamente per tre mesi e
al 50% per quelli successivi; nel secondo spetterà l’intero stipendio per cinque mesi e la metà per i residui sette.
Anche in questo caso, entro il 2° giorno successivo alla scadenza del comporto è possibile richiedere un’aspettativa non retribuita di sei mesi.
Settore alberghiero
Settore magazzini generali
I quadri del settore alberghiero 4
hanno diritto alla conservazione del
posto per 180 giorni, con facoltà di
richiedere prima della scadenza altri 120 giorni di aspettativa non retribuita, a condizione che non si
tratti di malattie psichiche o croniche e che vengano esibiti certificati medici.
Durante il periodo di comporto è garantito il 75% della retribuzione dal
4° al 20° giorno e il 100% dal 21° in
avanti. Per il periodo di carenza, è
a carico del lavoratore il primo giorno e a carico del datore di lavoro i
successivi due.
Nel caso in cui la malattia sia riconosciuta per un periodo superiore ai
tre giorni, l’intero periodo di carenza
sarà a carico del datore di lavoro.
Il contratto dei magazzini generali5
prevede un periodo di comporto di
15 mesi; in ogni caso l’obbligo di
conservazione del posto cesserà
qualora nell’arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti con più
malattie. Il quadro ha diritto all’intera retribuzione per i primi sei mesi e
al 50% per i sei successivi. Resta salva la possibilità, per i quadri con almeno tre anni di anzianità, di chiedere l’aspettativa non retribuita per
sei mesi, prorogabili per altri sei a
fronte di documentate esigenze di
convalescenza.
Licenziamento al termine
del periodo di comporto?
Al termine del periodo di comporto,
e dell’eventuale aspettativa se ri-
chiesta, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto
di lavoro. La scadenza di tale periodo, infatti, non porta allo scioglimento automatico del contratto: è comunque necessario seguire le procedure previste per il licenziamento individuale, con un formale atto di recesso e il pagamento dell’indennità
sostitutiva del preavviso.
Secondo la giurisprudenza prevalente6, l’atto di intimazione del licenziamento dovrebbe precisare le assenze in base alle quali è stato dichiarato superato il periodo di comporto.
Con un generico cenno a numerose
e discontinue assenze del lavoratore,
eccedenti il periodo di comporto, non
risulterebbe assolto l’obbligo di specificazione dei motivi posto dalla legge 604/66 (novellata dalla legge
108/90), con la conseguente legittimazione del lavoratore a chiederne
la comunicazione. Il quadro, pertanto, ricevuto il dettaglio delle assenze
prese in considerazione dal datore di
lavoro, potrà valutare consapevolmente se impugnare il licenziamento e intraprendere o meno un’azione
giudiziaria.
1 Artt. 175, 176, 181 e 181 bis, ccnl 26/2/2011 per i dipendenti del
terziario;
2 l’accordo non è stato sottoscritto dalla Cgil, che non ne ha condiviso i contenuti;
3 art. 7, parte speciale prima, ccnl unico della logistica, trasporto
merci e spedizione del 26/1/2011;
4 artt.150, 151, 211, ccnl 22/1/1999 per i dipendenti del settore turismo (Federalberghi) e successivi rinnovi;
5 artt. 10 e 11, Parte speciale seconda, ccnl unico della logistica,
trasporto merci e spedizione del 26/1/2011;
6 da ultimo, Corte di cassazione 13/7/2010, n. 16421.
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