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nota e-mail del 16.03.2010 - PTPL

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nota e-mail del 16.03.2010 - PTPL
il Portale del Tecnico Pubblico Lombardo
(www.ptpl.altervista.org)
Quesito sull'art. 20 del DPR 380/2001
(T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
Un Comune lombardo ha posto un quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione al fatto che l’A.S.L. della provincia di … non rilascia più il proprio parere
igienico-sanitario sulle richieste del permesso di costruire. Ecco il testo di seguito riportato.
In merito alla richiesta -o meno- preventiva -al rilascio del permesso di costruire- del
parere ASL, l'art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/2001 così recita: "La domanda per il rilascio
del permesso di costruire, … va presentata allo sportello unico corredata … da una autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il
progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.".
A parere di chi scrive, il tenore letterale della norma -sopra citata- non lascia equivoci
di interpretazione nel senso che il parere igienico-sanitario dell'ASL non è dovuto soltanto se
siamo in presenza di interventi di edilizia residenziale e non anche nel caso di interventi di edilizia commerciale, direzionale, industriale, artigianale, ecc. ovverosia in tutti quegli interventi che non hanno destinazione residenziale.
In altri termini, la disposizione normativa di cui sopra può essere così riassunta:
• il parere ASL è sostituito dall'autocertificazione del progettista nel caso di interventi edilizi
di tipo residenziale;
• il parere ASL è obbligatorio in tutti gli altri casi di edilizia non residenziale;
• il parere ASL è obbligatorio in tutti quegli interventi edilizi (a prescindere dalla destina-
zione) ove sia necessario una deroga ai requisiti igienico-sanitari.
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DOMANDA: è corretta la suddetta interpretazione?
Il quesito sopra formulato si è reso necessario poiché l'ASL -territorialmente competente- non
rilascia più il parere di competenza interpretando, in maniera con corretta a parere di chi scrive, la norma de qua.
Nel ringraziare a priori e restando nell'attesa di un cortese sollecito riscontro, si porgono
distinti saluti.
L’Ufficio legislativo del Ministero, con e-mail del 16.03.2010 ha risposto come di seguito riportato.
Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica inviato da codesto Comune, con il
quale, in relazione all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia indicato in oggetto, è stato posto un quesito riguardante la tipologia di interventi per i quali l’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie possa sostituire il parere della ASL.
Al riguardo, per i profili di competenza, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a), del predetto testo unico per l’edilizia, lo
sportello unico per l’edilizia, ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilità, acquisisce direttamente, tra l’altro, il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ove questo non sia
stato già allegato dal richiedente.
La disposizione da ultimo richiamata recita testualmente: “1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto
riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.”
Da una indagine esegetica basata sul mero dato testuale della norma, essendo espressamente indicati gli interventi di edilizia residenziale e non anche gli interventi di edilizia
commerciale, direzionale, industriale, artigianale, codesto Comune sembra ritenere che, in tali
casi, il parere igienico-sanitario della ASL non possa essere sostituito da autocertificazione
del progettista. Tuttavia è proprio a partire dalla lettera dell’ultima parte della norma, per la
quale il legislatore ha utilizzato la locuzione introduttiva “ovvero”, che tale interpretazione
non sembra condivisibile: sono assoggettabili ad autocertificazione circa la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie tutti gli interventi per i quali la verifica in ordine a tale
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
Si ritiene, altresì, anche in base ad un criterio ermeneutico teleologico, che la ratio
stessa sottesa alla disposizione de qua possa essere rinvenuta nell’intento del legislatore di
principio di ammettere la possibilità di autocertificare la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie in tutti i casi in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Ciò, anche in una ottica evolutiva della sempre maggiore ten-
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denza nell’ambito dell’ordinamento a prediligere forme semplificate e celeri degli adempimenti amministrativi (si faccia riferimento, in particolare all’articolo 38 del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni), fermi restando ogni funzione di vigilanza e controllo da parte delle strutture locali
competenti e gli strumenti sanzionatori (anche di natura penale) che il medesimo ordinamento
appresta per i casi di attestazioni mendaci.
In tal senso, dal combinato disposto dell’articolo 5, comma 3, lettera a) e dell’articolo
20, comma 1 del predetto d.P.R. n. 380 del 2001, si evince lo scopo del legislatore di estendere al permesso di costruire quanto già previsto per le denuncia di inizio di attività dall’articolo
23, comma 1, in ordine all’autocertificazione dei requisiti igienico-sanitari.
E’, inoltre, appena il caso di evidenziare che in tema di formazione del silenzioassenso sulla domanda per il rilascio del certificato di agibilità, il comma 4, dell’articolo 25
del testo unico in argomento prevede che trascorso il termine di trenta giorni dalla ricezione
della domanda, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere della ASL di
cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) e che in caso di autodichiarazione, il termine sia fissato
in sessanta giorni. Ciò senza operare alcuna distinzione tra categorie di interventi, ferma restando la determinazione di un termine più lungo per la formazione del silenzio-assenso, a
motivo della necessità di effettuare da parte dell’ufficio competente le necessarie verifiche.
L’interpretazione testé fornita è vieppiù suffragata da un approfondimento di natura sistematica delle altre disposizioni contenute nel testo unico per l’edilizia che possono essere
ricondotte al quadro regolatorio che disciplina gli interventi edilizi nel settore produttivo.
In particolare, si fa rilevare che l’articolo 1, comma 3, del Testo unico, nel decretare la
salvezza delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, fa salva la normativa in materia di sportello unico
delle attività produttive di cui al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. Ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 6, comma 1 e dell’articolo 7, comma 2, del d.P.R.
da ultimo citato, resta ferma la possibilità di autocertificare i requisiti igienico-sanitari anche
per gli immobili destinati alla produzione di beni e di servizi secondo la definizione del comma 1-bis dell’articolo 1 dello stesso d.P.R..
In conclusione, si ritiene che i requisiti igienico sanitari non possano essere autocertificati nel solo caso in cui il parere igienico-sanitario comporti una valutazione tecnicodiscrezionale da parte dell’ufficio comunale competente, cioè nel caso in cui l’intervento preveda una deroga ai requisiti igienico-sanitari definiti dalla normativa vigente.
Premesso quanto sopra, preme precisare, infine, che non potrà non farsi riferimento
anche alla normativa regionale intervenuta in materia, ed inoltre alle previsioni degli strumenti urbanistico-edilizi comunali (in particolare al regolamento d’igiene), al fine di valutare, caso per caso, la portata e la natura di ciascun intervento specifico in correlazione alle attività
dell’ufficio dell’ente locale competente alla verifica della sussistenza dei requisiti igienicosanitari.
Cordiali saluti.
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