`Dolus Malus` un Vizio Della Volonta` in Diritto Romano
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`Dolus Malus` un Vizio Della Volonta` in Diritto Romano
‘Dolus Malus’ un Vizio Della Volonta’ in Diritto Romano Assoc. Prof. Dr. Havva Karagöz Il dolus malus era uno dei vizi della volonta’. A merita di Ius honorarium, e la iurisprudentia classica tre tipi della volonta sono stati accettati in diritto romano. I vizi della volonta erano error, metus e dolus malus. In diritto romano, in diritto classico prima erano accettati error e metus. Il dolus malus, come vizio della volonta era l’ultima. Il dolo e’ il contegno malizioso di una delle parti che trae in errore l’altra in un negozio giuridico bilaterale. Quando un negozio giuridico viziato da dolo, si ha sostenzialmente un errore. Se l’errore prodotto dal dolo e’ per e stesso tale da determinare la nullita del negozio.1 La parole dolus malus arratiene per noi esclusivamente alla lingua giuridica. La lingua popolare non ha un termine corrispondente: inganno, frode non esprimono lo stato soggettivo e intenzionale dell’agente. I romani per distinguere il dolo giuridico da quelle malizie piu’ semplici in uso nel commercio quotidiano usano aggiungervi l’epiteto di malus.2L’oggettivo malus caratterizza il dolo rilevante nei negozi giuridici, per distinguerlo dalla quella malizia non illecita, frequentemente usata nella vita sociale e commercale, allo scopo di lodare la propria merce o esegerare i difetti di quella altrui, ma senza indurre altri in vero e proprio errore, malizia di cui ogni persona normale e’ in grado di rendersi conto.3 Vediamo testi del digesto; Arangio-Ruiz,Istituzioni di diritto romano,1954,p. 103. P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, 1987, p.79 3 E. Volterra, Istituzioni di diritto privato romano,1967, p. 179, n.1 1 2 378 Havva Karagöz [Annales XLII, N. 59, 377-383, 2010] D. 4,3,1,3 Non fuit autem contentus praetor dolum dicere, sed adiecit malum, quoniam veteres dolum etiam bonum dicebant et pro sollertia hoc nomen accipiebant, maxime si adversus hostem latronemve quis machinetur.4 D.4,3,2 Dolum malum Servius quidem ita definiit machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur: posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eius modi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sit definiit dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est. Come si vede in testo, secondo Servio Sulpicio Rufo, per dolus malus si doveva intendere qualunque macchinazione diretta a ingannare altri col fare apparire una cosa e compierne un’altra.5 Servio usa le parole ‘cum aliud simulatur aliud agitur.’ Pero’ come si vede continuamente in testo, prevalse la successiva definizione(vera est) di Labeone, secondo cui esso era ‘omnis calliditas fallacia machinatio ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibita’.6Cioe’ ogni deliberata attivita’ diretta a indurre o a mantenere in errore il soggetto di un negozio giuridico, alterando artificiosamente e fraudolamente la verita’ dei fatti e cio’ al fine di procurarsi un vantaggio.7 Nel dolo i romani si analizzano quattro elementi. Prima la riflessione e la cognizione(scientia atque prudentia) dell’attivita’ fraudolenta da parte dell’agente, dopo la sua voluzione e la sua risoluzione( propositum atque consilium) di compiere quella determinata attivita’, espressamente diretta a indurre o a mantenere in errore altri per il proprio vantaggio. 6 7 4 5 Cic. De off. 3,14,60. G. Pugliese,Istituzioni di diritto romano,1985,p. 265 Pugliese, p. 265 Volterra, p.179,180 ‘Dolus Malus’ un Vizio Della Volonta’ in Diritto Romano 379 Come gia abbiamo detto, se il dolo aveva ingenerato errore nell’altro soggetto, il negozio giuridico non poteva sorgere e spiegare i suoi effetti,8 cioe’ era nulla.Pero’ il dolo diper se, quando, s’intende di esso non abbia ingenerato errore essenziale non rende atto nulla ipso iure. Si puo dire che la volonta’, per quanto irregolarmente determinata, nondimeno esiste.9allora, secondo ai principi romani, il negozio giuridico sorgeva e spiegava i suoi effetti.10 In diritto classico, i rimedii contro il dolo furono creati dal praetore, il quale non poteva che eliminare indirettamente le norme e le conseguenze giuridiche riconosciute inique per non mettersi in contradizione aperta con il diritto civile.11Per difendersi dal dolus malus e per evitare gli effetti dei negozi giuridici viziati da dolo erano apprestati diversi mezzi indiretti. Tali rimedii furono introdotti sul finire della republica, quando il crescere del commercio e il diminiuire della fides aumento’ il numero dei negozii dolosi, mentre dall’altra parte l’affinarsi del senso giuridico traeva a riguardare l’essenza dei rapporti piu’ che la forma, l’intrinseco che volere piu’ che la dichiarazione, e i boni mores incominciavano a ottenere sanzione giuiridica. Prima mezzo era l’exceptio doli. Nei giudizi di buona fide, il giudice non avendo un rapporto determinato e fiso da esaminare, ma dovendo ex bona fide stabilire concluso tra le parti, gia prima dell’invenzione della exceptio e dell’ actio doli, poteva e doveva tener conto del dolo usato dall’una di esse.12 Nella procedura formulare, l’exceptio doli impediva che il soggetto , autore del dolo, potesse conseguire giudizialmente gli effetti del negozio giuiridico viziato. Volterra, p. 180 Bonfante, p. 79 10 Volterra, p. 180 11 Bonfante, p. 79. 12 Bonfante, p. 80. 8 9 380 Havva Karagöz [Annales XLII, N. 59, 377-383, 2010] Se il soggetto vittima del dolo non seguiva il negozio giuridico e l’altra parte lo chiamava in giudizio, intentando contro di lui l’azione scaturente dal rapporto negoziale, il convenuto poteva chiedere l’inserimento nella Formula dell’exceptio doli. Con exceptio doli non solo paralizzava l’azione dell’attore, ma conseguiva l’effetto di estinguere attraverso la litis contestatio.13La litis contestatio estingueva il diritto dedotto in giudizio. Questa conclusione succedeva ove si fosse trattato di rapporto obligatorio e il giudizio fosse stato iudicium legitimum. Se fosse stato imperio continentur, nei tali casi, il convenuto, opponendo l’exceptio, conseguiva ugualmente l’assoluzione dalle domande attrici.contrario prima situazione, qui la litis contestatio non estingueva il diritto dedotto in giudizio. In tal caso sarebbe un altra solutione. Dopo litis contestatio, se l’attore proposto nuovamente la medesima azione con un successivo giudizio, il convenuto e i suoi aventi causa avrebbero potuto respingerla con l’exceptio rei iudicatae e in iudicium deductae.14 I praetori non usavano l’exceptio doli solo nel caso del vizio. C’era due tipi del exceptio doli. Uno era’ exceptio specialis, che questo fosse stato dall’attore dolosamente tratto o mantenuto in errore al momento dalla conclusione del negozio giuridico.Un altro tipo del uso del’exceptio era exceptio doli generalis. In tal coso essendo pur sempre il negozio giuridico perfetto secondo ius civile, considerava eserse iniquo il fatto che l’attore intendesse conseguirne gli effetti, intentando l’azione contro latra parte per ottenerne la condanna. Un altro mezzo era l’actio doli o l’actio de dolo. L’actio doli fu introdotta o consigliata da Aquilio Gallo quando era praetor peregrinus.15Cicerone ci descrive come avvenuta sotto i suoi occhi, per opera del giurista Aqulio Gallo Cic. De off. 3,60 Volterra, p. 180. Volterra, p. 180. 15 A. Watson, Actio de dolo and actiones in factum, in Zeit. Savigny Stiftung, 1961,p.392. 13 14 ‘Dolus Malus’ un Vizio Della Volonta’ in Diritto Romano 381 Stomachari Canius, sed quid faceret? Nondum enim C. Aquilius, collega et familiaris meus, protulerat de dolo malo formulas; in quibus ipsis, cum ex eo quaereretur, quid esset dolus malus, respondebat, cum esset aliud simulatum, aliud actum. Hoc quidem sane luculente, ut ab homine perito definiendi. Ergo et Pythius et omnes aliud agentes, aliud simulantes perfidi, improbi, malitiosi. Nullum igitur eorum factum potest utile esse, cum sit tot vitiis inquinatum. La vittima del dolo poteva esperire l’actio de dolo quando il danno si e’ gia prodotto e non c’e’ nessun altro mezzo per porvi riparo.Si puo dire che actio doli era sussidiaria.16 Cioe’ solo in mancanza di ogni altro rimedio spettava.17Si vede nei testi Cicerone e del Digesto.; Cic. De nat. Deor. 3.3074 ‘Inde everriculum malitiarum omnium, iudicium de dolo malo, quod C. Aquillius, familiaris noster protulit; quemdolum idem Aquillius tum teneri putat, cum aliud sit simulatum, aliud actum.’ La parola everriculum puo indicare che l’actio era assai usata. Pero l’uso di questa l’actio era limitata. Si vede anche dal testo di Digesto; D. 4,3,1,4 ‘Ait praetor: ‘si de his rebus alia actio non erit.’ Merito praetor ita demum hanc actionem pollicetur, si alia non sit, quoniam famosa actio non temere debuit a praetore decerni, si sit civilis vel honoraria, qua possit experiri.’18 Azione del dolo non era diretta all’annullamento del negozio giuridico viziato dal dolo, pero’ aveva il duplice oggetto di colpire con una pena pecuniaria coluii che aveva commesso il dolo e di fornire alla vittima il modo di ottenere la restituzione di quanto aveva dato o la riperazione del danno patrimoniale. Cosi differentemende del exceptio, l’actio de Pugliese, p. 145. Arangio- Ruiz, p. 104. 18 Vedi D. 4,3,1, 2 16 17 382 Havva Karagöz [Annales XLII, N. 59, 377-383, 2010] dolo era esperibile solo se e quando erano stati conseguiti gli effetti del negozio giuridico.19 L’actio de dolo aveva carattere penale, con tutte le conseguenze che da tal carattere derivano. L’attore otteneva la condanna dell’autore ad una soma piu’ elevata del vantaggio che questa aveva conseguito. L’actio non poteva esperirsi che contro colui che avevano commesso il dolo. Era intrasmissibile passivamente ai suoi heredi. Anche non poteva esperirsi oltre un anno del fatto. Cioe’ aveva limitazione dell’esperibilita. Constantinus porto’ questo termine a due anni.20 Per i motivi del carattere penale, aveva come conseguenza la dichiarazione d’infamia per colui che era stato con essa condannato. Anche era nossale, cioe’ ppoteva eserse intentata contro il pater familias per il dolo del filius familias o del servus. Sul’actio de dolo ci sono due dubbi. Si discute tra gli romanisti, se gia in diritto classico o se soltanto in diritto giustinianeo fosse arbitraria e anche si discute sull’esistenza in diritto classico di un azione in factum21, concessa dopo un l’anno, non infamente e diretta a far ottenere al danneggiato una somma corrispondente all’arricchimento patrimoniale conseguito dall’autore del dolo o dai suoi heredi. Forse i giustinianei hanno modificato gli effetti e le applicationi dell’actio doli. Ci sono diversi idei aperti.22 Un altero diffetta era l’in integrum restitutio. Il praetore per cancellare gli effetti del negozio viziato da dolo, poteva concedere l’in integrum restitutio. Questa soluzione esisteva, pero era raramente aplicato in caso nostro. Non essendo direttamente c’era on altro rimedio per i casi di dolo. Per i negozi di buona fede, indirettamente attraverso il giudizio succedeva. Le azioni bona fidei iudicia presentavano la caratteristica che il giudice doveva indagare su tutti i rapporti intercorsi fra le parti. Loro 21 22 19 20 Volterra, p. 181. CTh. 2,15,1; C.2,20,8 Forse era piu usata questa l’actio in factum rispetto al’actio de dolo. Wason, pp.392 ss. Longo G., sul Regime Giustinianeo dell’actio de dolo, Ricerche romanistiche, 1966(publicato negli Studi in onore di zingali, vol.III, pp.460 ss.) pp.766 ss.;Watson pp 392- 402, ‘Dolus Malus’ un Vizio Della Volonta’ in Diritto Romano 383 dovevano condannare il convenuto a ‘quidquid dare facere oportet ex fide bona’(dare o facere in forza del rapporto basato sulla buona fede). Un altra indiretta difesa era contrattare il stipulatio. Contro il dolo era costituita contrattualmante dalle parti, con aggiungere ai principali negozi giuridici ‘la stipulatio dolum malum abesse afuturumque esse’.Il daneggato poteva agire contro l’altra parte con l’actio ex stipulatu e conseguire la soma stipulata, riparando in tal modo ai danni sofferti.23 Come si vede nel sistema del diritto Romano, dolus malus era definita e anche difetta con i rimedi forti. La sistema aveva grande energia per trovarsi le nuove soluzioni. Il diritto moderno segue l’erede di questa sistema dei rimedi del dolo malo. Volterra, p. 182. 23