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Il coordinatore di classe può rifiutare l`incarico
Gilda degli Insegnanti L A T I N A ItaliaOggi Numero 224 pag. 41 del 21/9/2010 | LETTERE L'ESPERTO RISPONDE/ Le prestazioni esigibili sono quelle contrattuali Il coordinatore di classe può rifiutare l'incarico Il dirigente non può decidere d'imperio di Stefano Albano Lecce L'anno è iniziato. E dirigenti e insegnanti devono mettere a punto la macchina organizzativa. Un insegnante chiede se è giusto che il preside possa imporre l'incarico di coordinatore di classe, senza dunque che l'insegnante interessato sia d'accordo a sobbarcarsi le nuove responsabilità. No, non è possibile che ci sia un atto d'imperio: la prestazione in questione non è tra quelle indicate dal contratto. L'accettazione è dunque facoltativa. E il relativo lavoro va comunque pagato a parte. Può un docente rifiutare l'incarico di coordinatore di classe ( retribuito forfettariamente con il fondo d'istituto) assegnato dal dirigente scolastico con tutte le infinite incombenze previste? Personalmente so che il docente non può rifiutare di presiedere il consiglio di classe su delega scritta del dirigente (tranne gli scrutini finali) ma tutti gli altri compiti connessi con la funzione di coordinatore (che prevedono un regolare compenso) sono facoltativi e come tali possono essere regolarmente rifiutati. È così? L'incarico di coordinatore può essere legittimamente rifiutato perché non rientra tra gli adempimenti obbligatori previsti dal contratto di lavoro. La facoltà di delega è prevista in fatti dall'art,5,c.8 del decreto legislativo 297/94.Ma alla facoltà di delega in capo al dirigente non fa seguito un obbligo di accettazione. La delega, infatti, è un atto giuridico con il quale un soggetto attribuisce a un altro il potere di rappresentarlo, cioè di compiere in sua vece un atto o un negozio giuridico. E dunque, sia che si tratti di un atto amministrativo, sia che venga considerato alla stregua di atto giuridico di diritto privato, la validità della delega sussiste solo qualora il delegatario accetti di assumersene l'onere e le eventuali responsabilità. A questo proposito, peraltro, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «_una volta fondato il rapporto di lavoro su base paritetica, ad esso rimane estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale......e l'amministrazione opera coi poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti». (Cass. Sez. Un., 24/02/2000, n. 41 ). È quindi da escludere che il dirigente scolastico possa dis4326 del codice civile). Giova ricordare, peraltro, che ai sensi dell'articolo 40 del citato D.Lgs 165/2001, così come modificato dall´art. 54 del D.Lgs 150/2009: «La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro». I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato». (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 21744 del 14 ottobre 2009). Pertanto, considerato che nel contratto di lavoro non è previsto obbligo alcuno in riferimento allo svolgimento dell'incarico di coordinatore di classe, i relativi adempimenti non possono che ricadere nella attività di lavoro supplementare. Attività che, per loro natura, non sono obbligatorie ( tra le tante, si veda l'ordinanza del Tribunale di Cagliari n.54/2003) e che, in ogni caso, danno titolo alla retribuzione supplementare. Fermo restando che il docente interessato può legittimamente rifiutarla senza conseguenze sul rapporto di lavoro. Antimo Di Geronimo