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Il coordinatore di classe può rifiutare l`incarico

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Il coordinatore di classe può rifiutare l`incarico
Gilda degli Insegnanti L A T I N A ItaliaOggi
Numero 224 pag. 41 del 21/9/2010 |
LETTERE
L'ESPERTO RISPONDE/ Le prestazioni esigibili sono quelle contrattuali
Il coordinatore di classe può rifiutare l'incarico
Il dirigente non può decidere d'imperio
di Stefano Albano Lecce
L'anno è iniziato. E dirigenti e insegnanti devono mettere a punto la macchina organizzativa. Un insegnante
chiede se è giusto che il preside possa imporre l'incarico di coordinatore di classe, senza dunque che
l'insegnante interessato sia d'accordo a sobbarcarsi le nuove responsabilità.
No, non è possibile che ci sia un atto d'imperio: la prestazione in questione non è tra quelle indicate
dal contratto. L'accettazione è dunque facoltativa. E il relativo lavoro va
comunque pagato a parte.
Può un docente rifiutare l'incarico di coordinatore di classe ( retribuito
forfettariamente con il fondo d'istituto) assegnato dal dirigente scolastico con tutte
le infinite incombenze previste? Personalmente so che il docente non può rifiutare
di presiedere il consiglio di classe su delega scritta del dirigente (tranne gli
scrutini finali) ma tutti gli altri compiti connessi con la funzione di coordinatore
(che prevedono un regolare compenso) sono facoltativi e come tali possono
essere regolarmente rifiutati. È così?
L'incarico di coordinatore può essere legittimamente rifiutato perché non rientra tra gli adempimenti
obbligatori previsti dal contratto di lavoro. La facoltà di delega è prevista in fatti dall'art,5,c.8 del
decreto legislativo 297/94.Ma alla facoltà di delega in capo al dirigente non fa seguito un obbligo di
accettazione. La delega, infatti, è un atto giuridico con il quale un soggetto attribuisce a un altro il
potere di rappresentarlo, cioè di compiere in sua vece un atto o un negozio giuridico.
E dunque, sia che si tratti di un atto amministrativo, sia che venga considerato alla stregua di atto giuridico di
diritto privato, la validità della delega sussiste solo qualora il delegatario accetti di assumersene l'onere e le
eventuali responsabilità. A questo proposito, peraltro, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno
chiarito che «_una volta fondato il rapporto di lavoro su base paritetica, ad esso rimane estranea ogni
connotazione autoritativamente discrezionale......e l'amministrazione opera coi poteri del privato datore di
lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti». (Cass. Sez. Un.,
24/02/2000, n. 41 ). È quindi da escludere che il dirigente scolastico possa dis4326 del codice civile). Giova
ricordare, peraltro, che ai sensi dell'articolo 40 del citato D.Lgs 165/2001, così come modificato dall´art. 54
del D.Lgs 150/2009: «La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro». I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti
collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato». (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 21744 del
14 ottobre 2009). Pertanto, considerato che nel contratto di lavoro non è previsto obbligo alcuno in
riferimento allo svolgimento dell'incarico di coordinatore di classe, i relativi adempimenti non possono che
ricadere nella attività di lavoro supplementare. Attività che, per loro natura, non sono obbligatorie ( tra le
tante, si veda l'ordinanza del Tribunale di Cagliari n.54/2003) e che, in ogni caso, danno titolo alla
retribuzione supplementare. Fermo restando che il docente interessato può legittimamente rifiutarla senza
conseguenze sul rapporto di lavoro.
Antimo Di Geronimo
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