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I nonni non sono tenuti a corrispondere al nipote l
I nonni non sono tenuti a corrispondere al nipote l'assegno di mantenimento quando il loro figlio non vi provvede, se i genitori del figlio, loro nipote, i mezzi per provvedere al sostentamento del nipote stesso li hanno. A stabilire l'interessante principio è la Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, con una sentenza depositata il 30 settembre 2010. Questo il caso. La madre di un figlio minore fa causa ai suoceri, chiedendo che gli stessi vengano condannati a corrispondere al figlio, loro nipote, l’ assegno di mantenimento, dato che il loro figlio, padre del fanciullo, non vi provvede. Il tribunale di primo grado accoglie la domanda e condanna il nonno (nel frattempo, la nonna era deceduta) a pagare l’assegno alimentare per il nipote. La decisione è viene impugnata innanzi alla corte d'appello territorialmente competente. Il giudice di secondo grado accoglie il gravame, asserendo che dal giudizio fosse emerso che la madre del minore era in grado da sola di alimentare e convenientemente mantenere il figlio. Avverso questa decisione viene proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte però rigetta il ricorso e conferma la sentenza emessa dalla corte d'appello. Affermano infatti gli ermellini che la domanda della madre, tesa ad ottenere il concorso dei nonni nel mantenimento del minore stesso o comunque la più riduttiva condanna, dei nonni stessi, di prestare i soli alimenti ai sensi dell'articolo 433 c.c. , non fosse fondata. Invero, essi osservano che sia necessario esaminare la condizione economica della madre e del padre. Era infatti risultato, nei gradi precedenti di giudizio, che la madre fosse in grado di mantenere il figlio, sia perché munita di laurea e in condizioni di cercare adeguata occupazione, sia perché proprietaria di immobili. Era emerso anche che pure il padre fosse in grado di corrispondere il mantenimento per il figlio, atteso che era proprietario di immobili. "L'articolo 147 cc. impone ai genitori l'obbligo di mantenere propri figli - scrivono nella motivazione della sentenza - Tale obbligo grava su di essi il senso primario ed integrale, il che comporta essere l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche". E aggiungono: "Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere il loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'articolo 148 c.c., che trova comunque ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi”. In sostanza, se genitori hanno mezzi economici per provvedere essi stessi al mantenimento del loro figlio, in ogni caso non possono essere chiamati a pagare il mantenimento del loro nipote al posto dei genitori che invece non vi provvedano. Nel caso di specie, la corte di merito aveva verificato che i genitori del minore erano effettivamente in condizione di mantenere il figlio. Peraltro la madre, inspiegabilmente, non aveva assunto iniziative nei confronti del padre del figlio, nulla facendo per obbligare il padre stesso mantenere il proprio bambino. In conseguenza della capacità dei genitori di mantenere il proprio figlio, non vi erano i presupposti per l'accoglimento della domanda della madre, volta ad ottenere la condanna dei nonni al pagamento nel mantenimento del nipote. Nemmeno, nella fattispecie, vi erano gli estremi per condannare i nonni a pagare gli alimenti previsti dall'articolo 433 C.c., dato che, precisano i magistrati, "tale diritto è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità da parte del alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa. Se questi è in grado di trovare un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti indicati nell'articolo 433 c.c. Nell'ordine prescritto sarebbero seguiti gli ascendenti prossimi, ma anche in questo caso, secondo il disposto dell'articolo 433 comma 1 n. 3 c.c.., in via succedanea e sostitutiva solo se genitori non fossero stati in condizione di adempiere al loro personale e diretto obbligo, circostanza esclusa con valutazioni di merito". Pertanto, ricorso rigettato e conferma della sentenza emessa dalla corte d'appello. A cura del l’Avv. Monica Bombelli e dell'Avv. Matteo Iato.