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limite al cumulo degli incarichi
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 7 LUGLIO 2016 LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI L’accettazione dell’incarico di Amministratore comporta una preventiva valutazione circa l’effettiva possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente e rigoroso dei relativi compiti, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco eventualmente ricoperte in altre società, quotate o non quotate (bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni) o enti nonché di altre attività lavorative e professionali svolte dall’interessato e dell’impegno connesso. A tal proposito, al fine di assicurare un’adeguata disponibilità di tempo da parte degli Amministratori per l’espletamento del proprio mandato, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengono conto della natura dell’incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. Gli incarichi svolti all’interno del Gruppo BPVI o in società nelle quali Banca Popolare di Vicenza detiene, anche indirettamente, una partecipazione strategica1 non vengono calcolati nel definire il limite al cumulo, in quanto preventivamente valutati dal Consiglio di Amministrazione di BPVI prima della loro assunzione. Al fine del calcolo del cumulo degli incarichi rilevano soltanto gli incarichi in società quotate e in Società Bancarie, Assicurative e Finanziarie2 o di Rilevanti Dimensioni3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può ricoprire più di 1 Incarico Esecutivo e più di 2 Incarichi non Esecutivi, in società quotate e in società bancarie, assicurative e Finanziarie o di Rilevanti Dimensioni (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all’interno di uno stesso gruppo valgono per uno, superiori a quattro valgono per due) e comunque fino ad un massimo di 6 incarichi complessivi, tenuto conto di tutti i singoli incarichi nell’ambito di un medesimo gruppo. Il Consigliere Delegato, ove nominato, non può ricoprire alcun Incarico Esecutivo e più di 2 Incarichi non Esecutivi in società quotate e in società bancarie, assicurative e Finanziarie o di Rilevanti Dimensioni (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all’interno di uno stesso gruppo valgono per uno, superiori a quattro valgono per due) e comunque fino ad un massimo di 5 in-carichi complessivi, tenuto conto di tutti i singoli incarichi nell’ambito di un medesimo gruppo. Gli Amministratori Esecutivi (eccetto il Presidente e il Consigliere Delegato per i quali si rinvia a quanto più sopra specificato) non possono ricoprire più di 4 incarichi di amministrazione, direzione o controllo in società quotate e in società bancarie, assicurative e Finanziarie o di Rilevanti Dimensioni (più incarichi, 1 Per partecipazione strategica si intende una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’Assemblea Ordinaria. 2 Per Società Finanziaria si intende la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 59, comma 1, lettera b) T.U.B.. 3 Per Società di Rilevanti dimensioni si intendono le società che –individualmente o, qualora redigano il bilancio consolidato, complessivamente a livello di gruppo – superino nell’anno almeno due dei seguenti limiti: • ammontare di ricavi almeno pari a 500 milioni di Euro; • numero di dipendenti almeno pari a 500 unità; • attivi dello stato patrimoniale almeno pari a 50 milioni di Euro. Limite al cumulo degli incarichi 2 sino a un massimo di quattro, all’interno di uno stesso gruppo valgono per uno, superiori a quattro valgono per due) e comunque fino ad un massimo di 8 incarichi complessivi, tenuto conto di tutti i singoli incarichi nell’ambito di un medesimo gruppo. Gli Amministratori non Esecutivi non possono ricoprire più di 6 incarichi di amministrazione, direzione o controllo in società quotate e in società bancarie, assicurative e Finanziarie o di Rilevanti Dimensioni (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all’interno di uno stesso gruppo valgono per uno, superiori a quattro valgono per due) e comunque fino ad un massimo 10 in-carichi complessivi, tenuto conto di tutti i singoli incarichi nell’ambito di un medesimo gruppo. Gli Amministratori Indipendenti, fermi i limiti sopra previsti per gli Amministratori non Esecutivi, non possono ricoprire più di 4 incarichi di amministratore indipendente in società quotate e in società bancarie, assicurative e Finanziarie o di Rilevanti Dimensioni. Oltre alle altre incompatibilità previste dalla legge, rimane ferma la regola dell’incompatibilità con cariche di natura politica o sindacale. Inoltre per il Presidente e l’Amministratore Delegato è esclusa la possibilità di assumere la carica di membro di un Collegio Sindacale. Fermi restando, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, tempo per tempo vigente - inclusi i principi di cui alla Direttiva CRD IV (fatte salve in ogni caso, le disposizioni che saranno previste nei Decreti Ministeriali attuativi dell’art. 26 del TUB (come modificato dal D. Lgs. 72/2015 di recepimento della CRD IV) - sono di seguito indicati i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori. Incarico esecutivo4 Incarico non esecutivo5 Incarichi complessivi Presidente del CdA 1 2 6 Consigliere Delegato - 2 5 Ruolo Incarichi di Amministrazione, direzione o controllo Incarico di Amministratore Indipendente Incarichi complessivi Esecutivi 4 - 8 Non Esecutivi 6 - 10 Indipendenti 6 4 10 RuoloAmministratori 4 Cariche di Amministratore Delegato, Membro del Consiglio di Gestione, Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale. 5 Cariche di Membro del Consiglio di Amministrazione senza deleghe, Membro del Consiglio di Sorveglianza e Membro del Collegio Sindacale. Limite al cumulo degli incarichi 3 I suddetti limiti sono fissati al fine di assicurare un’adeguata disponibilità di tempo da parte degli Amministratori per l’espletamento del proprio mandato, tenendo conto della natura dell’incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove essi rivestono la carica. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva almeno con cadenza annuale gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperte dai Consiglieri nelle predette società. Successivamente alla nomina, ciascun Amministratore, prima di assumere un incarico di amministrazione, direzione o controllo in altre società per le quali è previsto il limite al cumulo degli incarichi, deve informare il Consiglio. In caso di superamento del limite, il Consiglio, valutata la situazione nell’interesse della Banca, invita l’Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. Procedura da seguire in caso di nomina e superamento del limite al cumulo degli incarichi I candidati alla nomina di amministratore della Banca devono fornire al Consiglio di Amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti. Successivamente alla nomina, gli amministratori, prima di assumere un incarico di amministrazione, direzione o controllo in società rilevanti ai fini del calcolo del limite al cumulo degli incarichi ai sensi del presente Regolamento, dovranno darne tempestivamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Banca. Se la nomina riguarda un incarico in una società bancaria, assicurativa o Finanziaria, il Consiglio dovrà esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità di tale nomina con la carica di amministratore della Banca anche in considerazione delle applicabili norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, nonché dello Statuto. In caso di superamento del limite, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione nell’interesse della Banca, invita l’amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. Per le nomine nelle società del Gruppo BPVI o per la designazione nelle società partecipate dalla Banca, dovrà essere valutato il rispetto del limite degli incarichi eventualmente esistente in dette società e, nel caso in cui il superamento del limite avvenga successivamente alla nomina, dovranno essere assunte le conseguenti determinazioni. Limite al cumulo degli incarichi 4