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dopo il Collegato lavoro
6 6 H contratto a termine dopo il Collegato lavoro Senza ombra di dubbio, tra le numerosenovità apportate dalla legge 4 novembre2010 n. 183, cd. Collegato lavoro, entrata in vigore il 24 novembre 2010, dopo un lungo e travagliatoiter parlamentare, quella che ha destato maggior clamore, evidenziato anche dai commenti che ha generato in dottrina e dagli orientamentiche si sono sviluppati in giurisprudenza,è la disposizione di cui all'art. 32, comma 5 e ss. Infatti,addiritturagià prima della sua entratain vigore e tenendoconto del testonormativo infase di approvazionefinale, alcuni autori (P.Alleva, Pronto il referendum, questa legge è incostituzionale, in Liberazione 4 marzo 2010; R. Cosio, La violazione della normativa sul contratto a termine: le nuove sanzioni previste nel collegato lavoro, in Mass. Giur. Lav., 2010, 426) - senza voler anticipare quanto verrà detto nel corso della presente trattazione- si erano interrogatisui rischi di legittimitàcostituzionale di previsioni normative del tenore del citato comma 5 dell'art. 32 anche alla luce delle soluzioni stratificatesi nel tempo per identificareforme di sanzione nei casi di riconoscimento, da partedelgiudice,di un uso illegittimo di taleistitutogiuridico. Si pensi,infatti,alle modificheapportatein questianni al Dlgs n. 368/2001 e alla successionedi modifiche che hanno coinvolto l'art. 5 del decreto. L'articolo 32, commi 5-7, del Collegatolavoro non è certamenteintervenutosul decerto legislativon. 368/2001 ma ha profondamente inciso sulle conseguenze derivanti dal riconoscimento, in sede giudiziale, della nullità del termine apposto al contratto di lavoro con conversione del contratto a tempo indeterminato. La disposizione de quo prevede, infatti,quanto segue: Art. 32, commi 5-7, Collegato lavoro «5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato,il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimentodel lavoratorestabilendo un'indennitàonnlcomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilitàdell'ultima retribuzioneglobale di fatto, avuto riguardoai criteriindicatinell'articolo8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 6. In presenza di contrattiovvero accordi collettivi nazionali, territorialio aziendali, stipulaticon le organizzazionisindacalicomparativamentepio rappresentativesul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contrattoa terminenell'ambitodi specifiche graduatorie,il limitemassimo dell'indennitàfissata dal comma 5 è ridottoalla metà. 7. Le disposizionidi cui ai commi 5 e 6 trovanoapplicazioneper tuttiI giudizi,ivi compresi quellipendentialladata di entratain vigoredellapresente legge. Con riferimentoa taliultimi giudizi,ove necessario, ai sorifinidelladeterminazionedellaindennitàdi cui ai commi 5 e 6, I/giudice fissa afte parti un termineper l'eventualeintegrazionedella domanda e delle relative eccezioni ed esercita I poteri istruttoriai sensi dell'articolo 421 c.p.c. ». / Orbene, stante questo il tenore letterale della disposizione normativa sopra richiamata, appare dunque necessario valutare,seppure in maniera sintetica,la portata di tale novità nel contesto della disciplina del contratto a termine, ma soprattutto,nel contesto delle finalità che il legislatore ha voluto perseguirecon la citata disposizione. O IIPunto Guida al Lavoro DICEMBRE 20111GENNAIO 2012- 14.120 6 6 contrattodi lavoro è consentite a fronte di ragionidi carattere Janlzzativo,produttivoo sostltutivoanche se dferibllialla ordinari attivitàdel da- ....... ,- = r"...... i;'i!ii, ! i i" ' aeroportualiDIsp°slzi°nl particolari delle poste sono (art. previste 2DLgs dalla n.368/2001). legge perspecificl settorl quali quello delservlZle L'apposizione del terminedeve risultareda atto scdtto. Nel contrattoa tempo determinatoIl requisitodellaformaè richiestoad substantiam (con reccezlonedei contratti diduratanon !! iii!i superiorea 12 gg.) iii !!i ' ,,' 1': •*,/, ,i Uassunzlone con contratto a termine à vietata: iii!ii!, i!iil11 i !iiii' i ii!i-perrassunzlonedllavoratodinsclopero. ad assumerelavoratori iscritti nellelistedi mobilità; - nelleunitàproduttivenellequalisl sia procedutonei sei mesi precedentia licenziamentl collettivi che abbianoriguardatolavoratoriadibitiallestesse mansionicui si riferisceIlcontrattoa tempo determinato,salva diversaprevisionedegli accordi sindacali.Ildivietonon opera; a) quando 11contrattosia concluso per prowedere alla sostituzione di lavoratodassenti; b) quando Ilcontrattosia concluso ai sensi dell'art.8 della legge n. 223/1991 ossia sia diretto i " 'rr c) quando Ilcontrattoabbia durata Inizialenon superiore a tre mesi 'L 'L = " L' ' I r'l: "presso unità produttive presso le quali sia operante una sospensione ; : dei rapporti o una riduzionedi orariocon dinttoal trattamentodi integrazionesaladale che interessilavoratori adlbltlalle stesse mansioni; i iilLr ,, ri:ilill,: i da partedelleImpreseche nonhannoeffettuatolavalutazione dei rischiaisensidelTuin i'iiir'i!i i'i!'!:" :materiadi Igiene • sicurezza del lavoro. "i Idiriaenti sono esclusidallelimitazioni postedalDlgsn.368/2001inmateriadiassunzionia ii-)i!i"ii i:iiii:!i:.i iii :i: termine. I consentite lastipulazlone dìcontratti a tempodeterminato purché didurata non , I superiore a cinque anni. I dldgentlpossono comunque recedere dal contrattotrascorso un triennioe con l'osservanza delle dis )oslzionl di cui all'art.2118 c.c. '11 Proroga «L ,, : ', terminedel contrattoa tempo determinatopuò essere prorogato con Ilconsenso del lavoi.LL *ii i i,, i , i:, i L*'L' ratore, una sola volta • a condizione che sia richiestada ragionioggettlve • sl riferiscealla il *.r :i : '' **i"i* ' 'i i*''" stessa attivitàlavorativaper la quale Ilcontratto è stato stipulatoa tempo determinatoe la 'LI ILiii" i ' ii'i' :'*L'Ii''* durata massima complessiva non sia superiore a tre anni (36 mesi). 'rltlaz:i()-ile' * C'o t i'! 'iISe Ilrapportocontinuadopo la scadenza del termineInizlalmentefissato o successlvamende[' àpp tto ; ",'',IL,,ite prorogato è dovuta una maggiorazione retributivaper ogni giorno ulteriorepad a: :, i i ' "20% 40% fin° perciascun al declm° giorno gl°rn° aggiuntivo. successlv°;- i iii'L'1. In ogni caso, se Ilrapportocontinuaoltre Ilventesimo giorno per Icontrattidi durataInfedora L'.I'''" i:Ii'' ai sei mesi, oltre 136mesi complessivi massimiconsentititraproroghe e rinnoviIncaso di più i'': i=:i'iassunzioni a terminecon lo stesso datore di lavoro • per lo svolglmento di mansioniequivaI:''iiiL lenti• oltre Iltrentesimogiorno negli altdcasi, il rapportosl considera a tempo Indeterminato - ......... ,-: ', dalla scadenza dei predetti termini Se il lavoratoreviene riassuntoa terminedallo stesso datore di lavoro eper lo svolglmento delle medesime mansionie, per effetto della successione del contratti• delle eventualiproroghe, ivicomprendendo Iperiodidi interruzione,si superi la duratacomplessiva di 36 mesi, una nuova assunzione tra le stesse partie per mansioniequivalentipotrà essere effettuata solo presso la Direzione provincialedel lavoro competente per terdtodo alla presenza di un rappresentantedelle Oo.Ss. I terminidi ulterioreduratadel contrattosono stabilitidalle Oo.Ss. I settoriche hanno definito :LII'L i:" "i 'i tali termini sono: ,. ,. :: i11 ii" :i»: ':', Industria:8 mesi; Alimentari:12 mesi; Turismo: 8 mesi ' ', Dlr! o,i, i.,:i Illavoratoreche, inesecuzione di un'assunzionea termine,abbia prestatoattivitàlavorativaper di precedenza ii :i i . , , : unpedodosuperiore aiseimesi.hadidttodiprecedenzanelleassunzioni a tempoindeterminato CCoa*o«,Ca,or«,ntro, uc=ss,««o«« osicon ,uar oo,,o «os, e on«ooi. Ildidttodi precedenzaè subordinato allamanifestazione divolontàintelsenso da partedel : lavoratore nel terminedi sei mesi dalla cessazione del rapporto• sl estingue nel terminedi . un anno dalla cessazione del rapporto. Ildldttodiprecedenzaà stabilito dallaleggeancheperle assunzionia termine effettuate per lo svolglmento di attività stagionali (art.5, comma4-quinqules e 4-sexiesDlgsn. 368/2001) Criteridi o0ntputo ilavoratori a tempodeterminato sono com' F AIfinidelcomputodellasogliadel 15dipendenti, ' ;) FPI' ; F"#' :eq: 1 ,« ÷« ...... . • • • i:, " ,. )utatl se Il contratto ha durata superiore ai nove mesi Laleggeaffidaallacontrattazlone collettiva l'individuazione di limiti quantitativi perl'utilizzo del contratto a termine. Non esistono limitazioniquantitativecon riferimentoalle seguenti attività: - nellafase diawio di nuoveattività(startup); - per ragionidi caratteresostitutivo; - per esigenze di stagionalità; - per specifici spettacoli owero specifici programmiradiofonicio televisivi D[CEHBRE 201IIGENNAIO 2012. N. 12 II Punto Guida al Lavoro A .- 6 6 Il contratto a termine quale eccezione del lavoro a tempo indeterminato La disciplinain materiadi contrattoa terminedi cui al Dlgs n. 368/2001, derivantedallanormativacomunitaria(Dir. Ce n. 1999/70 e Accordo quadro europeo del 18 marzo 1999), è statapiù volte oggetto di modifichenel corso del tempo,in ragioneprindpalmente dell'esigenzadi calibraregli súaxmenti per impedire un utilizzo improprio di tale forma contrattualecon le posizioniideologiche che hanno fattoda sfondo ai diversiinterventilegislativi. In ogni caso, pur tenendo conto della necessitàdi intervenirea più riprese sulla materia per meglio definime portata,limitie campo di applicazioneresta fermo il principio,sempre portato avantinel nostro ordinamentogiuridico,che tale discipliamira a no ragioni oggettive,eziologicamentecollegate ad ogni specifica assunzione a termine»(2). In definitivail contrattoa tempo determinatocontinua a costituire un'eccezione rispetto all'asstmzione a tempo indeterminato. In particolare, l'avere previ- sto causaligeneriche,in luogo della dettagliatacasisticaprevistadallalegge del 1962 e l'avereestesola poss ilità del conia'attoa termine anche a ragioni «riferibiliall'ordinariaattivithdel datore di lavoro», per effetto delle modifiche apportatenel 2008 all'art 1, comma 1 del Dlgs n. 368/2001, ha contribuito a rafforzarein chiave «oggettiva»la causale del con ìattoa termine,ma non può certo dirsiche abbia determinatoun «arretramento»nelle tutele che l'ordinamentoitalianoaveva già predispostoe regolare l'assunzione del lavoratore a tempo deterattuatoin materia.Si pensi,ad esempio,allavolontà minato, fondamentalmente quale eccezione alla regola dell'assunzione a tempo indeterminato. Tale cridi ribadireche «il contrattodi lavorasubordinatoè terio è statoriaffermatoanche dallapiù recentegiu- stipulatodi regolaa tempoindeterminato»(3). risprudenza,la quale ha precisatoche d'art. I del Appare evidente, infatti, che ora il riferimento Dlgs n. 368/2001,(...) ha confermatoilprincipioge- specifico alle esigenze ordinarieconsente di estenneralesecondocui il rapportodi lavorosubordinatoè dere il contrattoa termine anche ad ipotesi per le normalmente a tempo indeterminato,costituendo l'apquali,in passato,esistevaqualche dubbio (si pensi posizione del termineun potesi derogatoriapur nel ad esempio alla sostituzione del dipendente in sistema, del tuttonuovo, dellaprevisione di una clausoferie): ciò che conta, in ogni caso, è che il principio la generalelegittimante l'apposizionedel termineper di ragionevolezza sia sempre rispettato.Di qui la ragioni di caratteretecnico,produttivo, organizzativo o necessità della specificazione delle ragioni, il che sostitutivo»(1). significa che, secondo quanto espresso sia dalla Tale principio viene ribadito, nel corso degli anni, dottrinasia dalla giurisprudenza,non è sufficiente sia dalla giurisprudenzadi merito che da quella di una mera ripetizione di ciò che afferma la nolxna legittimità,la quale, appunto, continua tutt'oggi a (ad esempio, «ragioni di caratteretecnico, produtsottolineare il carattere eccezionale del contratto tivo od organizzativo), ma occorre individuare, di lavoro a tempo determinatorispetto a quello a sulla base dei principi generali di correttezza e di tempo indeterminato: calla stregua del Dlgs n. lealtà(4)alla base dí ogni rapporto di natura con368/2001, interpretatoin conformitàalla normati- trattuale,le esigenze specifiche che il datore di va comunitariada cui traeorigine, l'apposizionedi lavoro intende soddisfare attraversoil ricorso al un termine al contratto di lavoro resta un'ipotesi eccezionalee,pertanto,è giustificatasolo se sussisto(t) (2) lavoro a tempo determinato e con riferimento alle specifiche mansioni affidate. Cass.,sez. lav., 21 maggio 2008 n. 12985. Trib. Milano 13 novembl e 2003, riaRio. Crit.Di : Lav., 2004, 78. In senso conforme: Col e App. Bmi 20 luglio 2005, ha Foroit.2006, 5, 1540; Tdb.Bologna7 febbraio2006, in «idaal diritto2006, 36 63; Trib.Bolzano20 aprile2006 ha Banca Dati]uris Data 2007; Trib. Fh-enze 30 dicembre 2004, ha D&L Riv. Crit.Dir. Lav., 2005, 422; Trib. Milano 13 ottobre 2003, in DL 2003, 4; Trib. Milano 15 ottobre 2003, in DL 2003, 4; Cass. 21 maggio 2002, n. 7468, in Foro lt.; Trib. Arezzo 14 giugno 2002, h Foro toscano 2003, 218. Coauna01 inseritoalcitatom .l dallalegge24 dicembx e 2007, n. 247 attuafiva del protocollostdwelfaredelluglio2007. 1431 Trib. Milaaao,11 maggio 2005 2006, Guida alLavoro 06, 28, 10. @ IlPunto Guida al Lavoro DICEHBRE 201IIGENNAIO 2012- N. 12 U principio della ragionevolezzava poi coordinato con quello dellatemporaneitàdellaprestazione,rappresentandoquest'ultimala dimensionetemporale per la misurazione della causale del contratto a ter- mine.Esso,infatti,è da ritenerelecitotuttele voltein tà del termineapposto al contratto- per mancanza dellacausale- è quello della conversionedel rapporto di lavoro in rapportodi lavoro a tempo indeterminato, con le conseguenzerisarcitorieproprie di tale conversione, vaie a dire la condanna al pagamento cui, concretamente, possa trovare reale conferma delle retribuzioninon percepite fino al momento della effettivariammissionein serviziodel lavorato- nizzativa ovvero corrispondenza con la casistica del- re(7).Retribuzioni che decorrono, secondo consolida- medianteil riferimentoalla normalitàtecnico-orga- le ragionisostitutive,condizionirispettoalle qualiil to orientamento, non dalla scadenza del contratto principiodella imprevedi"oilità e della non program- ma dall'attodi messa in mora del datore di lavoro, mabilitàdell'eventonon ha più ragione di esistere, cioè dall'effettivaoffertadellapropriaprestazioneda parte del lavoratoreil cui contrattoa termine sia come, del resto, risulta ormai ininlluente qualunque correlazionecon il fatto che il lavoratoresostituito venuto a scadenza. In merito, si evidenzia come abbia un dirittolegale alla conservazionedel posto. esistanodue diversiorientamentiin dottrinae giuriTuttavia,in più occasionila giurisprudenzaha riba- sprudenzacirca gli effettidella mora accipiendinel dito come non sia da considerarsiammissibileuna rapporto di lavoro, essendovi, da un lato, coloro che mera parafrasidelleindicazionicontenutenell'all 1 sostengono che il lavoratore abbia diritto al solo del Dlgs n. 368/2001, dovendo ritenersinecessaria risarcimentodel danno ed, in particolare,al lucro un'indicazioneconcreta e dettagliatadelle esigenze cessanteintegrale,e, dall'altro,altri che ritengono che giustificanoil ricorso a taletipologiadi contratto. che la moraaccipiendinon solleviil datore di lavoro Infatti,non è sufficientel'indicazionegenericadella dall'obbligodi pagare le retn"ouzioni(e dall'obbligo categoriadei motivi per cui è statoappostoil termi- di risarciregli eventualidannisubitidallavoratore)(a). Ovvio è che se la l'atto di offertadella prestazione ne (ad esempio,per ragionidi caratteretecnico o per da parte del lavoratoree la decisionedi riammissiointensiticazionedell'atlivithproduttiva),oppure l'utine in servizioscaturentedal relativogiudiziodoveslizzo di formulestereotipateo di stile(5), ma è necesse decorrere un notevole lasso di tempo, l'effetto sariospecificaredettagliatamente le ragioniconcrete risarcitorioproprio della conversionedel rapportodi ed effettive, come, ad esempio, l'acquisizione di spelavoro in rapporto a tempo indeterminatosarebbe cifiche commesse o la necessità di procedere ad particolarmenterilevantein terminieconomici, deoperazioni di manutenzione ordinaria o straordinaterminandoun effettonon dissimileda quello che si ria, di accelerarei ritmidí produzionein vistadella realizzanei casi di riconoscimentodelrillegiUinfità scadenza di tuatermine di consegna di una determidel licenziamentointimatonell'areadellatutelareanata commessa. Tale principio ha trovato ampia conferma in giuri- le, comportante la reintegrazione nel posto di lavoro. Proprio al fine di evitare effettirisarcitorieccessivi il legislatore,già nel 2008, era intervenuto con il temente rimarcatola necessità che la causale sia DI n. 112/2008, convertito con modificazioni in descrittain modo puntualee dettagliato,evitando legge n. 133/2008, inserendo nel Dlgs n. 368/ allocuzionigeneriche e/o tautologichee/o comun- 2001, l'articolo 4-bis il quale stabiliva:«con riferique apoditliche,in quanto quest'ultimeimpedireb- mentoai soli giudizi in corso alla data di entratain bero di fattoal Giudicedi operareil controllosull'ef- vigoredellapresentedisposizione- cioè il 22 agosto felfivitàdellacausalee, quindi,sullalegittimità del 2008 - efatte salve le sentenzepassatein giudicato, ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato(6). in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenutounicaNullità del termine e regime sanzionatorio mente ad indennizzareil prestatoredi lavoro con Nel contesto normativo sopra evidenziato, l'effetto un'indennitàdi importocompresotra un minimo di che la legge riconduce al riconos6mento dellanulli- 2,5 ed un massimodi sei mensilitàdell'ultimarettisprudenza, dal momento che quest'ultima ha costan- (5) (6) (7) Trib. Bassano del Grappa 28 settembre 2009: in senso confomae Trib. Genova 2 ottobre 2009 n. 141. Colte di Appello di Milano 9 dicembl e 2003. ha senso conforme: Trib. Milano 24 dicembre 2005, in Orient. Giur.Lav., 2006, 114; Trib. Milmm 16 ottobre 2006, inedita. bi merito, sisegnala la recente sentenza del Trib. diRonm 27 settembre 2011 n. 14681,1a quale, riprendendo ma vecchio orientamento giurisprudenziale e dottrìnale, ha sostenuto che, in caso di nullità del termine, si applicherebbe l'art. 1419 c.a: pertmlto,secondo tale giudice, se il conlxatto a termine è lmllo, il lavoratore non ha diritto di ottenere la costituzione dí ma rappollo di lavoro a tempo indeterminato, perché la nullità della dausola con cui è stato apposto il temlhm travolge l'intero contratto. (8) V. Speziale, Mora del creditoree contrattodi lavoro, Cacucci, Bari, 1993, 293 ss. IL DICEHBRE 201IIGENNAIO 2012- N. 12 lw' II Punto Guida al Lavoro buzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicatinell'articolo8 dellalegge15 luglio1966, n. 604, e successivemodificazioni». Tale norma, come è noto, è statadiehiarataillegittima, con la sentenza della Corte Costituzionale n. riviallenuove sanzioniintrodottedallaleggen. 183/ 2010. E non lo consente, in particolare, in quanto, come detto poc'anzi, la Corte nella sentenza n. 214/ 2009, ha omesso di pronundarsisullalimitazione del danno al cui risarcimentoè tenuto il datore di 214/2009: la Corte,infatti,omettendotma pronun- lavoro. da sullalimitazionedel danno al cui rismfimentoè Sul punto, è intervenutaproprio la previsionedeltenutoil datore di lavoro,ha dichiaratol'illegittimità l'art.32, comma 5 e segg. dellalegge n. 183/2010 della norma in quanto quest'ultima prevedeva, per la quale mimva,nel disegno del legislatore,ad aggisituazionidi fatto identiche (contrattidi lavoro a rarele difficoltàche avevanocaratterizzato la formutempo determinatostipulatinello stessoperiodo,per lazione dela norma precedente e che avevano porla stessadurata,per le medesime ragioni ed affetti tato, come dettonei terminidi cui sopra,alladichiadai medesimivizi) disciplinesostanzialidiverse (da razione di incostituzionalità. Infatti,la finalitàdel un lato, secondo il diritto vivente,conversionedel legislatore,con rintroduzionedi un regimespedale, rapportoin rapportoa tempo indeterminatoe risar- sembra essere direttaa contemperarel'interessedel cimento del danno, dall'altro, erogazione di una modipendente alla conservazionedel posto e ad un desta indennitàeconomica),per la mera e del tutto equo indennizzo,con quello del datore di lavoro a casuale circostanzadella pendenza di un giudizio non subireun pregiudizioeccessivodovuto all'inceralla data (anch'essasganeiatada qualsiasiragione tezza derivantedal precettogenericosullagiustificaginsfiticatrìce) del 22 agosto2008 (giornodi entrata zione del termine,ai comportamentidilatoridel lain vigore della disposizionepoi riconosdutaeosiitu- voratore,o allelungagginidel processo. zionalmenteillegittima).Pertanto,pur vedendo una Tale disposizione ha, in ogni caso, posto diversi sortadi pamllelisnlocon la disposizionedel Collega- problemi interpretativi ed applicativi. Problemi to lavoro, in quanto norma molto simile nel'impian- to, tuttavianon sembra che la decisione del 2009 possa essere d'aiuto alla soluzione dei problemi rela- che hanno ora raggiunto un elemento di chiarezza attraverso la sentenza, seppure interpretatìva, del- la Corte Costituzionale. AIfinedi completareIlquadroIntroduttivo dellepiùrecentiproblematiche connessecon ilcontrattoa tempo determinato non può qui tralasclarslanche di fare cenno ad un'altradelle novità che sono state introdottein materiadal Collegato lavoro. A decorrere dal 24 novembre 2010, data di entratatn vigore della legge 4 novembre 20i0, n. 183, cd. Collegato lavoro, all'azione di nullitàdel termine apposto al contratto ai sensi degli artt. !, 2 e 4 del Dlgs n. 36812001, trovano applicazione le disposizioniIn materiadi impugnazione (in formascrittanel terminedi 60 gg. dallascadenza de! termine o dall'atto di recesso) e conseguente Instaurazionedel giudizio (nel successivo termine di 270 gg.) previstedalrart.6 dellalegge 15 luglio1966,n. 604, come modificatodalCollegatolavoroO. Inmeritosl specificache la legge n, 1012010,di conVersiOne al DIn.22512010,cd, Mlleproroghe, ha previsto, tra le altre cose, il rinvio dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 60411966,cosl come modificatedal Collegatolavoro,Inmatedadi impugnazione dei licenziamentl, fino a! 3t dicembre 20t'112L Pertanto,viene di fatto posticipatoper tuttoil 2011 il termineper proporre l'impugnazone In materiadi Icenzlamento Infase di primaapplicazione della norma. La norma ha generato da subito una serie di interrogativilegati alla formulaztoneassai generica della stessa ed al fatto che non sl fa menzione espressa, ai finidella sospensione dei termini,nei confronti dei contrattia termine.Tantoè Vero che infase di approvazione del deoreto era stato anche votato un ordine del giorno che impegnava IlGoverno a fornire chiarimentisul punto. I chiarimentinon sono poi giunti,mentre !'Incertezzaderivantedalla nd cata previsione normativaha già generato due diversi orientamentlin giurisprudenza.Da un lato, si è evldenzlato, Infatti,che la i disposizionein parolanon6 da ritenereapplicabileai contratti a termlne3LInfatti, se ancherintentio leg/slatorisera (presumlbilmente) quelladi garantirealla variegataplateadel lavoratoria tempo determinatoun termine più congruo per procedere all'impugnazionedei relativicontratti,la voluntas legis si è tradottanella sola tuteladei recessi inerentiI rapportidi lavorosubordinatoa tempo i indeterminato,escludendo dal campo .diapplicazione della proroga le altrefattispecie non riconducibilial licenziamentoIn senso proprio. E stato osservato, Infatti,che al Milleproroghenon può essere I riconosciuta alcuna efficacia retroattivastante l'assenza di ogni espresso riferimentoal riguardo:il 0 Il Punto Guida al Lavoro D=C M aE aCIIIGENNAIO 2012. N. I1 n. 225/2010, poi convertito nella legge n. 10/20tl, dispone solo per rawenlre, non avendo alcuna efficacia sanante In relazione a decadenza già Intercorso, ! Postoquantosoprae tenutocontoche,il Milleproroghe è statoconvenitoInlegge indata27 febbraio !2011 mentreilterminedi60 giorniper! impUgnazlone (contenutonellart.32, comma5, del Collegato i lavoroe riferitoai contratti a termineconclusialladatadi entratainvigoredellanorma)è spiratoil24 gennaio 2011, ne discenderebbe, secondo tale orientamento che I contrattia termine conc usl anteriormente al 24 novembre20!0 avrebberodovutoessere Impugnati entroil24 gennaio201!. In definitiva,a pareredei giudicedi Milano,l'unicosignificato attribuibile al comma1-bissembraessere Iqu.e.llo d! averpr..oro lato.a131dlcemble 2011Utermineperimpugnare I (soli)!lcenziamentl peri qua, i" a,a oa!a se! 21 mDDralo20!! - non mssero già trascorsi60 giorni dalla relativa ....intimazioneowero dalla ricezione scrittadei motivi,ove non contestuali. , AIialuce degli Incerticonfiniappllcativi del comma 1.bis dellart.32 (rlconosciutl, come già detto ianche da unordinedel giornodellaCameracon cuisl Impegnato !1Governoad unachiarificazione sul puntomai giUnta)altrogiudicedel Tribunaledi Milanoin fattispecieanalogaha, per contro, affermato che «pur in assenza di un'espressa previsione.,, il legislatore abbia voluto posticipare i l'efficaciadel terminedecadenzialeancheper/'impugnazione degliattidiversidallicenziamento»(4). « 1) Art. 32"legge n. 18312010. , 2) Art,2 comma54 del DIn. 225/20t0,cosl come convertitodallalegge n. 1012011:«allarticolo32 dellalegge I n. 183/2010,dopo ilcomma I è aggiuntoilseguente:al-bis. Insede diprimaapplicazione, le disposizioni dicui all'articolo6, comma 1, della legge 15 luglio 1966, n 604, come modificato dal comma t del Dresente articolo, relativeal terminedi sessantagiorniper rimpugnazióne del licenziamento, acquistanoefficaciaa decorreredal 131dicembre2011». (3) Tribunale di Milano29 settembre2011,n. 4404: L'esclusivoed espressor/chiamocontenutonelcommai-bis dell'art.32 legge n. 183/2010all'ipotesidi licenziamento (e non:ancheallefaltispec/eelirecesso o di cessazione i delrapportolavorativo contemplate nel commi2, 3 e 4 dell'art.32) ed al/'art.8 dellalegge n. 804/1966,nonpare consentirealcunaestensionead ipotesinon immediatamente riconduciblli al recesso Intimato dal datoredi ! lavoro.Nelcasi di contraltia termineconclusianteriormente al 24 novembre2010 è spiratoli 24 gennaio20!1 il ! termineper l'impugnazlone» i (4) Trlb.Milano,4 agosto 2011,n. 3914 inDir.• G/ust.,2011. www,ouldaa/lavoro.ilsola24ore,¢oro wwW..lacebook.conVGuìdaalLavoro dall'art.68 co rn.rol4 e 5, legge n. 633/194.1.Le dproduzion, i effettuateper finalitàai caratterepm!esslónale .economiCoo corornerdalao comunque Direttore responsabile PAOLO POGGI Coordinamento edtiodale Claudio Pagliata (02/3022.3686) Redazione nag alaGrassi 10.2/3022.33151 rgnetaMangioni (02/3022,36S5) Ma 9 Nova (02/3022.3097) Antonio Pesaresl (02/3022.4540) .o,o. .... *,o,.*,, ...... ,.o, .... o*=«÷.,.,,.o .... , ........ , .... ... o GRUPP« )RE Proprietari0 edEditore: IlSole24ORES.p:A. 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Direzione, redazione: ViaPisacane 1 -20016PeroMilano. IlSole 24 ORES,p.A.TuttiI diritti sono dservati. Le fotocoplepe="uso Milano.Tel. 02.3453.8183- fax 02.3453,8154- amail/nfo@focusroedia,lt. personale dellettore ssonoessereeffettuate neilimiti del15%didas n Stampa" IlSale24ORES.p,A.- viaTiburtina Valeda (S.S.n.5) Km68,700 fascicolodi periodico dietropagamento allaSIAEdelcompensoprev;sto - 67031 CaPoli(AQ). Questo fascicolo de IlPunto diGuida alLavoro è statochiuso Inredazione il24novembre 2011 IDICEMBRE 10l I/GENNAIO2011- N. 12 F II Punto Guida al Lavoro / 4 Collegato lavoro: indennità risamitoria e problematiche aperte Tanto premesso, anche al fine di comprendere meglio l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 303/2011 che, si ricorda, è una sentenza ínterpretativadi rigetto, quindi non vincolante, è utile ripercorrere qui di seguito le problematiche che sono scaturite sin dall'origine da tale disposizione e che ancora oggi continuano ad essere oggetto dì discussione0), evidenziando, inoltre, gli orientamenti dottri- nali e giurisprudenzialiintervenutia tal riguardo. Sul punto, le interpretazioni suggerite sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza(di merito e di legittimità)risultanoessere contrastanti. Preme sottolineare, in ogni caso, come la nuova disciplinada un lato si riferisca ai casi di «conversione», dall'altrolato preveda a carico del datore una indennità «omnicomprensiva». In merito, autorevole dottrina€2 ha sostenuto che cl'espressione gergale di conversione del con- tratto a tempo determinatoè comunquechiara ed indica lafattispecieregolata,che riguardatuttii casi Prima problematica: qual è Ilsignificato dell'espressione di conversione». applicare, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, unicamente la misura risarcitoria tra un contratto a termine e il successivo; Pertanto,si ritieneche l'indennitàrisarcitoriasi applichi sia nelle ipotesi di conversione espressamen«indennità omnicomprensiva»? Dallaformulazionedellanorma,non è chiaro,infatti, te previstedallalegge, sia in quelle conseguentialla se il legislatoreabbiaintesocumulareallaconversio- nullità del telTnineaccertatadal giudice. Si tratta, quindi,ad esempio di tuttele ipotesi di: ne del rapporto la sanzione risarcitoria predetermi- mancato rispettodell'intervallominimo di tempo nandone la misura massima e minima o, piuttosto predetta,riesumando,quindi,il ótato art. 4-bis del Dlgsn. 368/2001 dichiarato illegitlimo nel 2009 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 214. In particolare, la norma dell'art. 32, comma 5 ha dato luogo a tre diverseinterpretazioni, le qualiconsiderano,rispettivamente, l'indennitàrisarcitoria: - sostitutiva della trasformazione del rapporto e dell'eventuale retribuzione maturata dal lavoratore nel periodo intercorrentetra la data di cessazione del rapporto e la data di riammissione in servizio; - sostitutiva della sola eventuale retribuzione maturatadal lavoratorenel periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto e la data della riammissionein servizio, ferma restando la trasformazione del rapporto; - aggiuntiva rispetto sia alla trasformazione del rapporto, sia all'eventuale retribuzione maturatadal lavoratorenel periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto e la data di decorrenza della riammissione in servizio. 2) It) - prosecuzione del rapporto oltre il periodo massimo di tolleranzadopo la scadenza del termine; - superamentodella soglia massima di 36 mesi di durata complessiva in caso di successione tra le parti di contrattia termine; - mancata apposizione in forma scrittadella clausola del termine; - insussistenzadelle ragioni giustificatricidel termine inizialeo della proroga. Dal lato giurisprudenziale,diverse sono le decisioni intervenute, con diverse e articolate motivazio- ni in merito all'applicazionedella disposizione di cui all'art. 32 comma 5 e seguenti della legge n. 183/2010. Tuttavia, dall'ampio panorama giurisprudenziale emerso, che di seguito, per maggior sempliótà, si provvede a riportarein tabella,sembra potersi affermareche la maggiorparte dei giudicipronunciatisi sullaquestione,propenda per la tesi secondo la quale l'indennitàrisarcitoriasia da intendersiinclusiva di ogni risarcimentospettanteal lavoratore, rimanendo del contratto a i vedada tdtimola decisionedel Tribmlaledi Napoli16 novembre2011,n. 29910 (in Guidaal Lavoron. 47/2011). A. Vallebona, Indennità per il termine illegittimo:palese infondatezza delle accuse di íncostituzionalitAMassinlm'io di giurisprudenzadel lavoro n. 12/2011 Il Punto O salva la conversione Guida al Lavoro DICEHBRE 101IIGENNAIO 2012-N.12A W 6 6 termine in contratto a tempo indeterminato: ciò facendo appiglio al semplice tenore letteraledella norma che qualifical'indennitàrisarciteria,appunto, come «omnicomprensiva». Pertanto, per tale giurisprudenza, «(...) la novità, rispetto alla situazione precedente, sta nell'introdu'colare zione di un pa regime risarcitorio che preve- punto di vista particolaredal punto di vista interpretativo,ha esdnso che dalla nullitàdel termine possano derivare conseguenze diverse dal paga- mento dell'indennitàrisarcitorianella misuraindicata - ed in qualche modo presunta- dal legislatore, con esplicita esclusione non solo di un ristoro del «danno effettivo» commisuratoalle retribuzio- de il pagamentodi un'indennità omnicomprenstva che si sostituisce e non si aggiunge alle conseguenze risarcitorie di diritto comune e missione in servizio. quindi esaurisce in sé tutte le conseguenze - risarci- A tali orientamentigiurisprudenzialicontrapposti, torie - dell'accertataillegittimità del termine(...)». ni perse, ma anche con esclusione della ricostitu- zione del rapporto di lavoro e dell'obbligo di riamsi associa anche la dottrina, Tale tesi risulta essere coerente con quanto emerso dai lavori preparatori, nel dossier di documen- tazione del Ddl n. 1441 -quater, dal quale si desume che la previsione del risareimentodel danno si aggiunge e non sostituisceil ripristinodel rapporto di lavoro: infatti,cosi, in esso, viene affermato «(...) non vi sia conflitto tra la conversione a tempo espressasi all'indo- mani dall'entratain vigore della legge. Infatti,tma parte di essaha sostenutoche l'«indelmità» de qua assorbe qualsiasi «risarcimento», in quanto l'ag- gettivo «omnicomprensiva» appalesa l'intenzione del legislatore di predeterminare e non di accrescere il risarcìmento. In particolare, tale dottrina, ha così sostenuto cc(...) l'indennità assorbe, quindi, indeterminatoe quelladi definizionedi risarcimen- sicuramenteil risarcimentoda mora accipiendiper to, anzi i due termini coabitano (...)». il periodo dallafine del lavoro alla sentenzadichiaA tale orientamento dominante, si contrappone, inrativadella nullitàdel termine,secondo la qualificavece, altragiurisprudenzadi meritoa)la quale, nel zione del consolidatoorientamentoanche delle Sericonoscerela nullitàdel termineappostoal conla'at- zioni Unite, che, coerentemente con la natura risarto, per la totale mancanza delle ragioni tecniche, citoria e non retributivadel credito,impone l'offerta organizzative,produttivee sostitutivepreviste dal- dellaprestazionee ammettela detrazionedell'aliunl'art.1 del Dlgsn. 368/2001 - si trattava,nel caso di de perceptttm e percipiendum». Inoltre, interprespecie,di un lavoratoreassuntodallelistedi mobilità tando la disposizione del Collegato, ha sostenuto ai sensidell'art.8 dellalegge n. 223/1991 -ha dato che essa «(...) non esclude la conversione, ma la applicazionealla indicatadisposizioneprevedendo, disciplinain modo specialerispettoal dirittocomuda un lato, la conversione automatica del contratto ne, assegnandoalla nullitàeffettisolo ex nunc dal per nullitàdel terminee, dall'altro,la condanna del momentodella sentenzache la dichiara.Sicchésolo datore di lavoro al pagamentosia delle retribuzioni per il periodoprecedentealla sentenzail rapportodi nel frattempomaturate,sia dell'indennitàfisardtoria lavoro non è riconosciutoed il regimerisarcitorioè previstadalla novella Orbene, omettendo qualsiasi sostituitoda una indennità,mentreper il periodo osservazioneper quanto concerne il merito della successivoalla sentenzail rapportoesistee si applidecisione, il riconoscimento operato da tale giuri- ca il normaleregimedi dirittocomune» . Cosi intesprudenza,pare collideresia con la ratiodel legisla- sa l'indennità, secondo l'interpretazione di tale tore che, come detto sopra, sembra essere quella di dottrina, viene esclusa una analogia legis della evitareeffettirisarcitofieccessivi,nei casi di ricono- nonna in esame con la disposizione dichiarata sciuta nullità del termine apposte al contratto di incostituzionale,di ctfi all'art.21, comma 1 -bis del lavoro, per effetto anche della dtu'ata del processo, DI n. 112/2008: infatti,in merito, la stessadottrisia con la formulazionetestualedella nonna: tale na così ha argomentato «(...) La conservazione, sia pronuncia, infatti, pare addirittura portare ad tua efpure con effetti solo ex nunc, della conversione fetto «moltiplicatore» per le indennitàrisarcitorie escludeogni utileconfrontocon la disposizionedelposte a carico del datore di lavoronei casi di conver- l'art. 21, comma 1-bis, legge n. 133/2008, che sione del rapportodi lavoro a tempo indeterminato. invece eliminava del tutto la trasformazione in conAltro giudice€4), con decisione isolata e da questo trattoa tempoindeterminatoe che è statadichiarata Trib. Milano, 2 dicembre 2010n.5058. !!i Trib. Milano 2 febbraio 2011 n. 618. A. Vallebona, da Massimmio di giurisprudenzadel lavoro n. 2/2011. In tale senso anche M. Tiraboschi, // Collegatolavoro,11 Sole 24 Ore 2010, nonché M. TatareUì,Entitàdel risarcimentofissatadalgiudic in Guida al Diritto,Sole 24 ore, n. 48 del 4 dicembre 2010, pag. Vili. bi merito anche la Cass. 01xlinanzadel 20 gennaio n. 2112/2011. DICEMBRE 101IIŒENHAIO 2012. N. 12 IlPunto Guida al Lavoro O 6 incostituzionale, esclusivamente perchériferitaai soli giudizi in corso con eclatantedisparitàdi trattamento, qui invece insussistente trattandosi di norma compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilitàdell'ultimaretribuzione globale difatto, avutoriguardoai criteriindicatinell'articolo8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. a regime.Costcome è tuttoa favore delladisposizione in questioneil confronto con il regimedel licenziamentoa tutelaobbligatoria,per il quale la scelta Seconda problematica: del datoreper l'indennitàescludedefinitivamente la qual è l'ambito temporale prosecuzionedel rapporto,mentrenelladisciplinain di applicazione della nuova norma? esame l'indennità si aggiunge alla "conversione" La previsione di cui al comma 7 dell'art. 32 del operante ex nunc dal momento della sentenza. 15 Collegato lavoro in questione riconosce l'applicasarebbedavveroil colmo vietareper il termineillebilità delle disposizioni dei precedenti commi 5 e gittimo un regimepiù favorevole di quello ammesso 6 anche ai giudizi pendenti alla data di entrata per il licenziamento». in vigore del Collegato, che ricordiamo essere il Altro dottrina ha affermato che: «(...) Passando ora al profilo del contenutodeU'art.32, comma 5, pub escludersi con certezzacheil "risarcimento" iviprevisto sia aggiuntivorispettoal risarcimento di dirittocomune,a titolodi "penale "per l'illiceità del termine,cioèper la nullitàdi una clausolapur semprepattizia.Sarebbe davveroazzardato,sulpiano dellatarlo, attribuirea/ legislatore di questoCollegatol'intentodi appesantire le 24 novembre 2010. Anche su questo fronte, si registrano due interpretazioni giurisprudenziali contrastanti: - la prima ha sostenuto l'applicabilitàdella nuovanorma ai soli giudizi pendenti in primo grado. Dello stesso avviso, anche autorevole dottrina la quale, a tal riguardo, cost ha affermato: «(...) La norma va intesa come riferitasolo ai giudizi penconfermatestuale vienedall'utilizzazione di unaformu- denti in primo grado, come risulta dalla espressa la analogaa quelladell'art.18 st. lav. (secondocui il previsionedi integrabilitàdi domandeed eccezionie giudicecheannullail licenziamento "condannail dato- non dei motividi impugnazione.Ancheperché l'apre di lavoroal risarcimento deldanno') e dal richiamo plicazione in grado di appello o in cassazionenon la duratadel dei criteridi quantifwazione dell'art.8 della leggen. solo prolungherebbeirragionevolmente 604/1066. La soluzionepresceltaperò, occorrerico- processo, tra l'altro costringendo sempre ad una casnoscerlo,consente(impone)all'organogiudicante(ordi- sazione con rinvio,ma equivarrebbead un inoppornarioo arbitrale), una voltaoperatigli opportuniadat- tuno traoolgimentodi una sentenzagià emanata rispettatadal legislatore»(7); tamenti,di tenereadeguatamente conto dellamaggiore invececondivisibilmente o minoredurata(anchecomplessiva,qualerisultante - la seconda, prendendo a fondamento il dato dalleallegazioniin giudizio)dell'impiegoa tempode- letterale della disposizione, ha ritenuto, invece, terminato(cosìdooendosiintendere, adattato,il criterio che la stessadebba essere riferitaa tutti i giudizi, delranzianitàdi servizio)e della maggioreo minore ivi compresi quelli in Cassazione. tempestività dellareazionedel lavoratore(coslinparti- I dubbi interpretativiconnessi a tale disposizioni vengono affrontatianche dalla Cassazionela quacolare dovendosi intendere,adattato,il criterio del comle, con ordinanza 20 gennaio 2011 n. 2112, chiaportamentodellepartí)»(6). previgenti conseguenze stmzionatorie. Comunque una In condttsione, volendo sintetizzare quanto appe- na illustrato,le conseguenze derivantidalla nullità del termine sono: Prima del Collegato lavoro - conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeter- minato e risarcimentodel danno parametratoalle retribuzioni dovute dall'atto della messa in mora del datore di lavoro (detrattol'aliundeperceptume percepiendum) Dopo il Collegato lavoro (tesi più accreditata) - conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e risarcimentodel danno (6) (7) risce che l'art. 32 comma 5 e s. trova applicazione a tuttii giudizipendenti,intendendosiper tali tutti i giudizi che non siano passati in giudicato e, quindi, anche quelli per i quali non sia inutilmente decorso il termineper rìmpugnazionein Cassazione, ovvero per i quali sia stato introdotto il giudizio di legittimità:argomentando in senso contrario, ha osservato la stessa Corte, si ricadrebbe nella medesima illegittimadisparitàdi trattamento già sanzionata, con riferimento alrart. 4-bis del Dlgs n. 368/2001, dalla Corte Cost. n. 214/ 2009. Infatti,la Suprema Corte così argomenta E Tosi, il contrattodi lavino a tempo determinatonel oollegatolavoro alla leggefinanziaria, in Ridi, 2010, L 480 A. Vallebona,Unabuonasvoltadeldirittodellavoro:la leggedel2010. Il Punto Guida al Lavoro DtCEHBRE 201I/GENNAIO2012. N. 12 «(...) la soluzione negativa equivarrebbe a discriminare tra situazioni diverse in base alla circostanza, del tuttoaccidentale,di una pendenza della litegiudiziaria,in una o altrafase, tra le parti del rapporto di lavoro». Terza problematica: l'applicazione retroattiva della nuova disposizione Quartaproblematica: la disposizione de qua è applicabile anche ai rapporti di lavoro svolti nell'ambito della somministrazione di lavoro a tempo determinato? Va detto, a questo riguardo che nel comma 5 dell'art. 32 del Collegato non è esplicitatarapplicabilitào meno dei limitidi indennizzo machealle controversie in tema di somministrazione di lavo- In merito a tale questione, di natura processuale, la giurisprudenzaè concorde nel ritenere che, in caso di ricorso per nullitàdella clausola appositiva del termine,la domanda relativaalle conseguenze ro, quando si chieda la conversione del rapporto: la norma parla semplicemente di conversione del «contratto a tempo determinato», non facendo, al- tresi, alcun riferimento al contratto «di lavoro». Pertanto,in merito a tale aspetto,si registranodue risarcitorie di cui all'art. 32, qui in commento, ha orientamentigiurisprudenziali: un suo carattere di individualità ed autonomia 1) è pacifica rindusione dei rapporti di lavoro a rispetto alla domanda di declm toria di nullitàdel terminesvoltinell'ambitodí un contrattodi sommitermine apposto al contratto: quindi, è necessario nisWazione nel novero dei rapportia tempo determiche i motivi del ricorso investano specificatamen- nato soggettial nuovo limiterisarcitorio:tale lettura te la questione del risarcimentoin maniera diretta fa leva sultestoletteraledellanormala qualeha tma e che essi non siano tardivi, generici o non pertifomlula ampiache non esduderebbe espressamente nenti. Di conseguenza, la retroattivitàin ordine tipologiecontrattualidiversedal lavoro a tempo deall'applicazionedell'art.32, comma 5, troverebbe terminateex Dlgsn. 368/2001. Codestainterpretaun limite qualora si sia già formato un giudicato zione è anche avallatadallarecente dottrinala quasulla domanda di risarcimento. le, appunto,ha affermatoche le disposizionisembraIn altreparole,in caso di assenzao di inammissibilità no applicabilianche alla somministrazionea termidi una censura in ordine alle conseguenze paúimone, «in virtùdell'espressa estensionea questoistituto potendosiintendeniali dell'accertatanullitàdel termhm,il rigetto dei delladisciplinadellavoroa termine, motivi inerentitale aspettopregiudizialeproduce la re in questosenso ampio il rinvio alla disciplinadel stabilitàe rirrevocabilitàdelle statuizionidi merito Dlgs n. 368/2001 (art.22, comma 2, Dlgs n. 276/ relativea taliconseguenze,formandosisullastessail 2003)». Inoltre, la stessa dottrina,andando oltre, propenderebbe tancheper l'applicazioneal lavoroa giudicatoai sensidell'art.324 c.p.c. progetto illegittimo, trattandosi anchequidi un contratSu tale profilo processuale, anche la dottrina si è espressa sostenendo che «(...) Eefficacia retroatti- va è pienamentelegittimanon trattandosidi norma penale ed essendoassolutamenteragionevoleche il nuovo regime speciale investa,nel limite indicato, anche il passato, per le stesse esigenze che ne hanno consigliatol'introduzione.Questaretroattività, oltretutto,salva la comprensibileesclusionedelle cause gi decise,soddisfa una esigenzadi parificazionedi trattamentodi situazionieguali a prescinderedalla data di introduzionedel giudizio, evitandocostproprio quelladisparitàche hafatto dichiarareincostituzionale la ricordata disposizione dell'art. 21, com- to a termine»(9) ; 2) è esclusarapplicabilità del Collegatoai rapporti di somministrazione,stantela diversitàe l'autonomia dell'istitutodel contratto a termine e quello della sonmainistmzione:,(...) la disposizionedi cui all'art.32 nonpare essereriferibileancheallafattispecie di cui all'art.27, comma 1 Dlgs n. 276/2003, attesoche il contrattodi somministrazione, cioè il contratto commerciale, stipulato tra utilizzatore e sommi- nistratore ed il contrattodi lavoro,stilmlatotrasomministratore e lavoratore per quanto collegati, sono tra loro separatiproprioperchéentrambisonofondati su diverseesigenzeorganizzative, tuttedi tipoflessibilee che lo stesso articoloprevede la costituzionedi un nuovorapportodi lavorotral'utilizzatore ed il lavora- ma 1-bis, legge n. 133/2008 che modificava la disciplinaper i soli giudizi in corso. Del restoè noto che l'unico limitedi costituzionalitàalla retroattività tore e non la sostituzione dell'utilízzatoreal somminidella legge in materiacivile è la sua ragionevolezza stratorenel contrattodi lavoroda questistitmlatocon o, meglio, non manifesta irragionevolezza (...)»(a). il lavoratore»(1°). 8) A. Vallebona, da Mass. Giur. !-av. n. 2/2011. 9) A. Vallebona, Indennit?tper il termineillegittimo:la questionecostituzionalità,da Mossima io di gim spn,denza del lavoro n. 1-2/2011. Tdb. Roma 7 febbraio 2011 n. 2014. In senso confoixne Trib. Milano 2 dicembre 2010 n. 5058. 00) DICEHBRE 20111GENNAIO 7.012- N. 12 IlPunto Guida al Lavoro $ 6 40, ha chiaritoche l'indennitàomnicomprensivaintrodottadal Collegato,per la naturarisarcitoriadella somma,va esdusa dalla base imponibile ai fini sono dovuti i contributi previdenziali? Taleaspettoconnessoall'opemfivitàdelladisposizio- contributi, Orbene, illustratele problemaficheapne di cui al comma 5 dell'art. 32 del Collegato portatedallacitatadisposizione,nonché evidenziate intervelavoro ha costituitoda subito oggettodi indagineda le diversetesi dotlrinalie ginrisprudenziali parte degli interpretiperché direttamenteconnesso nute a dare applicazionealla stessa,si riporta, in tabella, in manierapiù dettagliae precisa,quanto con la natura, retributiva o meno delle somme corrisposte. Sul ptmto tuttavia,è intervenutoda subito statuitodai giudid in ordine ai diversiaspettidi cui l'Inps, il quale,con circolaredel 22 febbraio2011 n. all'indennità rísanStoria in parola. Quinta problematica: sulle somme corrisposte Naturagiuridica dell'indennità ( 0rteid'Appe!i0: ;::/,[L'intento manifestato dallegislatore è Chiaro• Ilcomma5 (delPet0fi!a' i agglo2011 l'articolo 32 delCollegatolavorondr)nonsembraoffriredlfficol: 1 : : ;::::V> : :::i '• :r tà interpretativeparticolari.Lo scopo • l'effettodella disposlzio:::i' i i; ne sono di agevole individuazione:In tutUlcasi Incui Ilgiudice ':: :. ii;::;>, ) i (i : :i:: ::: dtchlarlla conversione del rapportoa termineInrapportoa tem: :,>:: i 11.;i:/. i;i :: (?:: po indeterminato,per Ilperiodo compreso fra I interruzionedel .i::: i:>1 :: '.'. i ;, rapporto stesso (a a scadenza de termine dich arato egltti; .;r::;:1117:/ : :: : :: mo) • la sentenza dichlaratlvadella nullitàdel termine,è dovuta al lavoratore, a titolo di risarclmento, soltanto un'indennità omnicomprensiva, dunque, esaustiva di qualsiasi pretesa risarcltorla o retributiva - da un minimo di 2.5 a un massimodi 12 mensilità dellaretribuzione globaledifattoingo- dimento all'epoca di risoluzionedel contratto.La predetermlnazione del risarclmentoda parte del legislatore Inun ammontare omnlcomprenslvo rende Irrilevante che Il lavoratore abbia messo in mora il datore di lavoro, offrendogli le proprie prestazioni, poiché Ildanno è presunto • il risarcimentoprestabilito, sia pure Inuna misuragraduabllefra un minimoe un massi- mo, secondo I criteridettatidalrart.8 dellalegge n. 60411966 (...). Dalle nuove disposizioni discende, poi, che il rischio del protrarsidel processo grava esclusivamente sul lavoratore, Il quale, in ogni caso, avrà dirittosolo all'indennitàstabilitadalla legge, cosicché nessuna Incidenza potrà avere il tempo trascorso dall'introduzionedel giudizio. Inoltrenon vi è spazio, In queste controversie, par la deduzione dell'aliunde percep. tum dall'importodel risarclmento,proprio perchè questo è predeterminatodallalegge. Va detto per completezza, che appare manifestamente Infondata l'eccezione di costltuzlonalità dell'art.32, sollevata Inaltriconsimiligiudizi(...). : ::i i i : : Tr|b;Gi nOva : ( i i. 6 apf!le'2011n. 584: Uart. 32, comma 5 legge n. 183/2010 sl riferisce all'indennità dovuta a titolo risarcltorio, • non preclude Ildiritto alle retribuzioni perse a partiredall'offertadi prestazione lavorativarifiutatadal datore di lavoro, trattandosldi didtto alla controprestazione slnallagmaticaanziché di rlsarclmentodel danno. Incasodi conversione del contrattoa terminein contrattoa tem- )o indeterminato spettaal lavoratore, aisensidelrart.32, com- ma 5 e ss. legge n. 183/2010, un'Indennità omnlcomprenslva che assorbe ogni profilo risarcltorio. Il Collegato lavoro con rart. 32, ha previsto la liquidazionedi una sola indennità risarcitoria omnlcomprensiva. Rispetto a !questa normativasono già state sollevate questioni di costituzionalità,e ciò Inducea non decidere la causa con sentenza definitivae a dnviarlaper effettuareulterioriapprofondimentiinre- lazioneagliindicati profilidi illeglttimltà costituzionale. 26 febbraio 2011 O : In Ipotesi di conversione del contrattoa termine In contratto a = tempo Indeterminatospetta al lavoratore, ai sensi dell'art 32, comma 5 legge n. 183/2010 un'indennità omnicomprensiva, non aggluntiva al risarcimento . Ii Punto Guida al Lavoro DICEMBRE 20111G£NNAIO 2011. N.II Im, I I Naturagiuridica dell'indennità Ladisposizionedi cui all'art.32 comma 5 dellalegge n. prevede la sola condanna del datoredi lavoro al pagamento un'indennità omnicomprenslva: pertanto,l'unica conseguenza Incaso di nul- litàdel termineè la condannadellasocietàal pagamentodelle mensilità:«la misuraè congrua attesa la risoluzionedel rapporto definitivaintervenutaex lege». Inoltre,la sentenza precisa che «con lanuova d/scip/inaowlamente /ITfrnon deve essere restitu/to in quantoil rapportonon ì ricostituito • non rivive». Ilcomma 5 dell'art.32, legge n. 183/2010 non ha fatto venire meno il dirittodel lavoratore di chiedere ed ottenere la pronuncia della conversione del rapporto. La novità,rispettoallasituazione precedente,sta nell'introduzione di un particolareregimedsarcltodo che prevede Ilpagamentodi un'Indennitàomnicomprenslva che sl sostltulsce • non si aggiunge alle conseguenze ri- sarcitorledi dirittocomune • quindiesaurisceinsé tuttele conseguenze, dsarcitode- dell'accertataIlleglttlmità del termine. IlLegislatore,con la disposizione di cui all'art.32 comma 5 della legge n. 18312010, lascia Intendere Inequlvocabllmente che, nell'ipotesi di Illegittimaapposizione di un termine, la conseguenza non possa che essere, oltre al citato profilo risarcitorio, la conversione del contratto. Vista romnlcomprensIvItà dell'Indennizzo In rai modo specificato, non va considerato l'allunde perceptum. In riferimentoall'indennitàdsaroitorladi cui all'art.32, comma 5 della legge n. 18312010,conseguente alla conversione del contratto a tempo determinato, sl specifica che essendo «omnicomprensiva», esclude che possa permanere Ildiritto del lavoratore al rlsarclmento da mora acclplendi relativamenteal trala cessazione del rapporto• la sentenza dlchlaratIva dPedodo ellanullità del termine. Quanto alle conseguenze economiche derivantidalla nullitàdel termineapposto a|contratto,si applica l'art.32 comma 5 della legge n. 18312010che prevede, oltrea!la conversione del rapporto In rapporto a tempo Indeterminato, un'indennità nella «misura compresa tra un m/nimodi 2,5 ed un massimo di 12 mensilità doti'ultima retribuzione globaled/ fatto,avutoriguardo a/ criterlind/cati ne//'art/colo 8 dellalegge 15luglio1966,n. 0», da intendersisostltuUva del risarclmento del danno. In applicazione della disposizione del Collegato lavoro, le conseguenze economiche della statulzlonedell'llleglttlmltà del termine apposto al contratto prevedono un'Indennitàomnlcomprenslva da Intenderslcome sostitutiva del risarclmento del danno ma che si cumula alla conversione del rapporto In rapporto a tempo Indeterminato. Nel caso di scadenza di un contrattodi lavoro a termineIllegittlmamente stipulato• di comunicazione da partedel datore di lavoro della conseguente disdetta,non applicabile- tenutoconto dellaspecialitàdelladisciplina dellalegge n. 230/1962e della qualificabilità dell'azionedirettaalraccertamento dell'illeglttimltà del terminecome azione di nullitàparzialedel contrattoe non come Impugnazlonedel licenziamento- la norma dell'art.18 legge n. 30011970relativaalla reintegrazlonenel posto di lavoro. Ilcontratto,come dice rart.32, comma S della legge n. 183/2010, sl converte In contratto a tempo Indeterminato. Incasi del genere non spetta la retdbuzlone • questo anche se la partericorrenteavesse proweduto ad offdre la prestazioneall'azienda,determinandouna situazionedi more acc/plendidel datore di lavoro. Inoltre,vista romnicomprensivitàdell'indennizzoIntal modo specificato, non va considerato l'aliunde perceptum. *, Td,b,Milano: iL! i i, il Part.32. comma 5 dellalegge n. 18312010confermache all'illegit291ii0Vembre20!0 i,, ,, timaapposizionedltermlnefinalealrapportodilavoroconseguela n 497! 11 ii i i,i. i:i iL,il,i*'i conversioneInrapportoa tempo Indeterminato e Ildirittodel dcori'/ i/ i,, i :, ?, ,, ,' rente al dsarclmentodel danno da stabilirslin un'indennitàomni,-,L, 'i'i" I' 'Li'',':"i i* i, ', i" LI i':i IL'''" ' i " ................. !: :: !_: DICEHBRE 201IIGENNAIO 2012- N. 12 : -i1 : comprensiva da intendersl Inclusiva di ogni rlsarcimento spet"' tante al lavoratore, rlmanendo salva la conversione del con- :=_tra °_a_te_ ln_e_!n li Punto Guida al Lavoro ntra_° atempo Indeterminato. ./ 6 6 . qLeil t;l; . . II ILIJIIIG +I • IL 'II t;l-,"J Naturagiuridica dell'indennità 'l,'J l! II Ir'1!JI ! L![='IIV4" I I gh0 ié bP++2010' ' i-' 2010 prevede, da un lato, la conversione automaticadel conn;:+l ++2., ,'!8y+• i:+ i:-iI :i,,ii:l'+'fIL? +. tratto,per nullitàdel terminae, dall'altro,la condanna del datore + ) ! 'LI;" Aspetti processuali l'ir; l,,--"»,,"J IIII'; TrlbiBu+to-Ar=i+ioi', La disposizionedi cui ali'ad.32comma 5 dellalegge n. 183/ :i i rate,sladell'indennità dsarcitodaprevistadallanovella:pedan• to, l'indennità Introdotta dalCellegatolavoroè da Intendersi in via cumulativa - • non Invece, Invia alternativa- rispetto alla tutela risarcltorla ordinaria a.=.+ii+ +H +inlaggio=0l,ir per potereapplicarenelgiudiziodi legittimità ', Inviadi principio, r +i0346 + +. 1IL.:i'+. +II: 10lUS supervenlens, LI Lk iL11 1L LLI 1L1 1 L1 I 1m IUL1 ' é condizione necessaria che la nuova di- sciplinadel rapportocontroverso sia pertinentealle censure formulatecol ricorso, tenuto conto della naturadel giudiziodi legittimità, Il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi del ricorso :+ ' L+ :' ':' +"'''" In tal contesto, é necessado che Il motivo di dcorso che investe, -,LI ....... ''L Il tema coinvolto dalla disciplina soprav+ +,,: ' 'L'' ' anche indirettamente, + " + +" " venuta, oltre ad essere sussistente, sia anche ammissibile se- condo ladisciplina suaPrOpda* Pertanto con dfedmento alla nuova disciplinadi cui all'art.32, comma 5 e ss. della legge n. 183/2010, la necessaria sussistenza della questione adessa pertinentepresuppone, nelgiui dizlo di cassazione, che I motividel ricorso Investanospecificamente le conseguenze patrimonialidell'accedata nullitàdel ter- + 1.= 1 + 1 .... mine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di Inammlssibilltà, Ivicompresala mancataosservanzadel Pre" setto dell'aR.366-bis c.p.c., ove applicabilerationetemporis.DI conseguenza in caso di assenza o di inammlsslbllitàdi una ii censura Inordine alle conseguenze economiche della clausola i+ii+ " di durata,Illeglttimamente apposta,Ilrigettoper talicause dei motivinon può, quindi,che determinarela stabilità• Irrevocabl' +, ILL r ' '= p, h+,L : , 'L lità delle sta tulzlonl di medto contestate. ,,,+, ...... ,...... .... :.otre adApp IIoi+.L '..'1 P4 gg|a Ilchiaro riferimento,nel comma 7(ad. 32 legge n. 183/2010), a i giudizi,compresiquellipendenti»,rendeevidente,ad av"+' g lo 20!!' «tutti : L'ì+i''11111:+ ?'i "i' :'i++ l'L''LI ViSOdi questa Code, che l'ambito di applicazione del commi 5 ..=. .ii:?.. 1..i:+i.i? F +il."..'r 1 L L+1. e 6 non può essere ; t :ìl+L' 11 L:L'; : , 11" :'1 =' L;` ' sere esteso anche limitato al giudizi di pdmo al giudizi d'appello. LIL+ 1.' +'L. -- ' --+' ,.,GaSS !I +mxgg,iO!20!,IL1! Costituisce condizione necessaria nS"L'IL''I''+L'L++ +63 grado, ma dev'es- per potere applicare nel giu- dizlodi legittimità 10lus supervenlens che abbiaintrodotto, ++ii11'iii'i'i 1`''1L •"'"' "'"'"' con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto con'+'i :'LI+L'"' ".+L " 111111111': iIr?++I troverso, Ilfatto che quest'ultima sia in qualche modo pertinente ,,i+,L ' , +?+ .,i :.,i/?/,' ,i,iiii,+'i' ' rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso. ,,, ',+., i«'i, i,- -i' fIL 'Yl: L ii+i !r È, Inoltre, necessario che Ilmotivo di dcorso che investe, anche ,', ,',, ,:,,,' .+/,,i, L+L' ,1:`+LL Indirettamente, ++'+'+i +i,` :ii' :I+ +.', i. +,+::'::.'+,iiii,,;i', +,i" oltre ad essere '+ ., Lì ' L j bi " ! j Il tema coinvolto dalla disciplina soprawenuta, sussistente, ala anche ammissibile secondo la disciplinasua propria. In particolare,con riferimentoall'ad, 32, comma 5 . ss. della legge n. 183/2010, la necessaria sussl- stenza della questione ad essa pertinentenel gtudizlo di i i+ cassazione presuppone che i motivi di ricomo investano i, : ',-: , 'i,,i ' speclflcatamente le conseguenze patrimoniali +,ii:,-i +iii+ii,+ i i+?,? , i,+..,,i i, tata nullità del termine • che alano ammissibili. dell'accer- i",iililIL :i+"ii:i+i. iii. i'i" I;I'IL' i "ii''ii'Pertanto,Incaso di assenza o di Inammlssibllità di una censura 1-i,:, +:L"I'I'I'II' + »i'/i+i", ', LI'SI' 'i' in ordine alle conseguenze economiche dell'accertata nullità 'r :'?L':LI' ii'iiLr'il /i +LI'!I+ '' ,,'' 'ì''i " 'i del termine, Il rigetto dei motivi Inerenti tale aspetto pregiudiziar+,, + 'L'L+L' ,,, ,+, le produce la stabilità delle statulzlonl di merito relative a tali ( a+S+.;23iiia ,' 020i!'`+ +L ++Le nuove disposizioni Introdottedal Collegato lavoro all'aR,32, n l ì3 í , .L i :ii: ì Li,,' commi 5, 6 . 7 non si applicano ai giudizi di legittimità In +,,, ,, .,, , i"i: i + . +iiii+ili , + , r corso nei quali non èstata formulata tra imotividiimpugnazio- unaespressa d°manda sugli ec°n°mict della nullità lel termine apposto al contratto dieffetti lavoro. E necessario pertanto,perché sia applicabileUdiritto sopraviine' venutoall'interno di ungiudiziodilegittimità pendente,che uno dei motividel ricorso Investa, anche se Indirettamente,Iltema delle nuove conseguenze economiche previste dal Collegato i che derivanodallanullitàdellaclausolaappositiva del termine al rapportodi lavoro Il Punto Guida al Lavoro +F+ DICEHBRE 20111GENNAIO 2012- N. 12 6 L+Ll L=+."1 IILIJI L=-r;ii i LIji Ll llG--_ Aspettiprocessuali ' '' +Il I II l--I•Jl I LIL;,I l VJI I IL' ' LI +'+LpLI' 'LI''''+P ' LI ' '1L+%+ L' LI pello, 'Zr';F,-,--'I II Irnell'ambito del quale, all'esito I del progressivo verificarsi i " i :il,ii.ii! =i' ki:i/iiL!i:i',i!:iiii k,iiii!'=,':,',di effettipreclusividerivantidal tenore del motividi censura e ,{ii/,:+/{iii,/,{i=i ::i111111117:«:' ivi!' i dai comportamenUprocessuali delle parti, la materia del coni:,:: ,; ,: ,:,,. ,+,'1>,:i,i.,:,',««; 1:+=,'; ,,= " tendere ,p,+ .+,,-, quanto viene via via a ridursi, con la conseguenze che tutto non risulta essere più dibattuto (o mai dibattuto), resta i,-11{ii+: !{ /{, ,i?{ 11+=; •,,, « insensibilealla nuova disposizione legislativa,la cui applicazioi+i kd,{1,ne presuppone specifiche deduzioni anche Inpunto di fatto. ' T!;jb',V4 D la f,:',:l di l'indennità omntcomprensIvadi cui all'art.32, comma 5 . ss. 1++8;11 Applicabilit,4 ai rapportidi lavoro 5i b ¢;2! +l',it i,{ dellalegge n. 183/2010deve applicarslanche al rapportidi !(ii f /( l , i:;f ??=i,'01o ',i, lavoro svolti nell'ambito della somministrazione di lavoro svolti nell'ambito per effetto del dchlamo contenuto nel medesimo art.32, comma della somministra4 lett.d) di tuttele ipotesiincui cl si chiedela costituzione del zione di lavoro rapporto di lavoro In capo a soggetto diverso dal titolarecompresa l'ipotesidi cui all'art.27 del Dlgs n. 27612003, TrJb,,P .,, + L1 +' ' l'indennitàdi cui all'art.32, comma 5 della legge n. 183/2010 in = d0va: L 4 +baj+) )t+t1,iI i{i,i { caso di conversione di un rapportodi lavoro a terminein rappor(a 61 i:+i1+, iii P 1{+ =;"1kto a tempo Indeterminatoè da Intenderslsostitutiva del risar, :L : ii + cimento del danno. Tale Indennitàsl applica anche ai rapporti L di lavoro svolti nell'ambitodella somministrazione di lavoro. # r=k'ill Infatti, poichél'azionedinullità deicontratti disomministrazione i, :i.',',ii, i e di costituzione di un rapportodi lavoro a tempo Indeterminato ii i,:i!ii+ii-ili:1', >!::i!,:ii:i' a carico dell'utilizzatore,presuppone pur sempre la conversio.............................. ne di un contratto a tempo determinato; nella fattispecie in esa' li,iL, i{ fiii , 1:1,111:,, k:::, :: :+iilì me ci sl deve. quindi, attenere alla disposizione del Collegato ', :i =;',i,,i=i,ki;,id:,l,, 'i,q1,1=: i: lavoro ai fini della liquidazione del danno. Incaso di somministrazione Irregolare sl applica la sanzione previstadall'art.32 comma 5 della legge n. 183/2010 in materia di contrattoa tempo determinato:ciò comporta la conversione del contratto a tempo Indeterminatoin capo ell'utilizzatoree, per il medio tempore i,Ipagamento dell'indennità omnlcomprensivatrale 2, 5e 12 mens lltàdi retribuzioneg obale di fatto. Anche con riferimentoai rapportidi lavoroa terminesottostantiad un contrattodi somministrazione di lavoro=1applicano i limitipre- vistidalCollegato lavoroinmateria dirisarcimento deldanno(32, comma5 dellaleggen. 183/2010).Peri periodicosiddetti nonla- voratinonesiste unobbligoretributivo da partedel datoredi lavoro, ma solamenteun obbligo dsar¢ltodo(parametmtoalla retribuzione non percepita)a partere dalmomentoIncui Illavoratoreha messo a disposizionele proprieenergie lavorative. b. R0,nlàcii'i«i ,i,ii,;1,k,i:si ritienel'applicabilità dei limitidi indennizzo di cui all'art.32. 0 +qvmbre20 0 ',,',,:«', /:ii comma5 e ss. dellalegge n. 183/2010ancheallecontroversie ; 1 988 i:ii,+',i:',i { i,'i in tema di somministrazione =,,,+: (àfavò+rl:e,)ii?:.{,: i, :i,=,. =', conversione del rapporto. di lavoro, quando si chieda la , ii{, : i.{i> !,?,,='i,',i,+, ,,i',:,i,i ",i i Ua#undeperceptum, owerosia le somme percepite nel periodo ',iiiill ili ,ii!ili,ii ii:,i ,ii!ii!]i, ,+!ii iii":i successivoallafinedelrapportoa termineinesecuzionedirap- ,ii,i+!,' bv,',i:i{i:-,o;',,.:,?i', ,, ,, porto di lavoro con altri soggetti; devono essere detratte da ";. '. i, i,: !.:%11,i,,'£, .I?,'{Iquanto riconosciuto al lavoratore a titolo di risarcimento. La ............................. P L L , i o:,b'Y{ ,'%, sentenza + esclude, tuttavia, la deduzione dall'importo ricono- scluto a tltolodi rlsarclmentodel da nno dell'aliundeperceptum, non perché non dovuto, ma solo perché Ilconvenuto non ha for- il nitoelementisufficienti diprovautilia dimostrare lo svolgimento ,V,:£ ?Y,,, ',', i,' di prestazioni lavorative presso terzi. !-!,lb;;rR bmaii ,i , ii ,,i ,,,.iî pacifica l'applicabllità dell'indennità sostitutivadel risarcl26-r!oyembre 20'!0,+, :,,1mento del danno di cui all'ad. 32. comma 5 della legge n. 183/ ; !í 702 b ,i.ii,i.',,,',i i 'i:' +,, 2010 ai casi di somministrazione Irregolare e conseguente (a'fag0re) i:11='=I i:':bl ',i,ii{ costituzione di un rapporto di lavoro tra impresa utUizzatricee '{ii'i!"i il i.,!11:iI. .i" ii!!i!:i{ iiiii laVOrat°re somministrato. Quantoallaquantficazone de 'in'dennltà . ................... , sostitutiva, si esclude la detralbilità dell'aliunde percep- turoIn quanto la stessa non è commisureta ad un danno patrimoniale rlsarclblle. ,, ', { !,!i i L'interpretazione letteraledelrart.32 della legge n. 183/2010 por (inparticolare del commi5 e 7 +-i taad escludere l'appllcabilità rla)i,i i',, ,i i allafattispeciedella somministrazioneirregolare.Infatti,quand Illegislatore del 2010ha ritenuto che le disposizioni dell'art. 32 O Il Punto Guida al Lavoro DICEHBRE 201IIGENNAIO 2012. N.I' , 6 6 b3|I II I .1IIJ |11 [11 [t, I F, I Applicabilità ai rapportidi lavoro svoltinell'ambito della somministrazio- ne di lavoro I'lt; h --l|Il r dovessero trovareapplicazione anche allasomministrazionelo ha fatto espressamente, come nell'ipotesidel comma 4,1ett.O). Inoltre,la disposizione di cuí al comma 5 concerne espressa........................ ":.: l:,:L mente I «casi di conversione ,,, :,',-',,,i:, i, ii,i,,*,:i,,,i",1' ::,i terminato», mentre quella del contratto di lavoro della somministrazione a tempo deIrregolare ipotesi diversa. Inquesto caso. Infattinon si ha alcuna conversione del rapportoInstauratotraIllavoratore• la società di somministrazione,ma sl ha. per effetto dell'irregolare ricorso alla somministrazione,la costruzione di un nuovo • diverso rappor- :"'L' ::' :''.:: Z[L'L I 'd"'' '*:P:*'LI'' L 1:.L:" to di lavoro alle dipendenze " 'L: L :::L:::L::,:::L '*:::::''[:*:':::::' : ::LL:: Lj Dlgs n. 276/2003). '(2 a dell'utilizzatore (art. 27, comma 1 aX o î sl deve essudare res ,ns,onedea turcarisarc,oda« cui==011:ií.t 26:11.la legge n. 16312010 al rapporti di somministrazione sullabase l[ î(!í )':!i:::::i;::': :::::':::,',,"':delle seguenti considerazioni: J 11 [IL L£[ rI$ ' -[LI I I O O = pro o letterale, quando il legislatore ha Inteso prendere '[I=L:L 3;I;3 L in considerazione anche Irapportidi somministrazionelo ha fat3L":1:1:,'i ;IL ;I L' ;3'' ' L'''L;í' fb: 3 to espressamente; l'art. 32, comma 4, lett. d) cita espressamen',i :ii ':*iL :-,,:i ::i'i,1,;/i'te «rlpotesl prevista dall articolo 27 del decreto legislativo 10 * :','" "'.:'',";,: :' ', ,,r:. i ,"1 settembre 2003 n. 276» (somministrazione ,:r ,;:1,:;'':'L'" Il citato comma ' ,, Il ':,?, " ri:, L ';1 : ; ::'': :::" :'::": 'L' '';: : determinato»; 5, fa esclusivo riferimento Irregolare), mentre al «contratto a tempo - nella complessa fattispecie della somministrazione,nel quale sono presentidue rapporti,Iviziche danno luogo allacostituzione del rapportodi lavoro subordinato Incapo alrutilizzatoresono quelliche Investono Ilcontrattodi somministrazioneconcluso fra Impresadi sommlnlstrazlone• utilizzatore(art. 21, com- ma 4 . 27 Dlgs n. 27612003); Inoltre,a differenza della fattispecie previstadalcomma5 dellaleggen. 183/2010,nonsl è In presenza di un contratto a tempo determinatoche sl converte in contrattoa tempo indeterminatotra le stesse parti,ma di una diversa configurazione gluddica, rappresentatadalla co- stituzlone di unrapportodi lavorosubordinato alledipendenze delrutilizzatore, cioè del soggettocon ilqualeIlprestatorenon .I,:,':.:.:,:: ",:!.:L ! : : :: : . :,_::: I ha stipulato formalmen,te alcunché. ', ap*Ii : ./,i L::'!; ;rlI'(;"La normadi cui all'art.32. comma 5della legge n. 183/2010 non è »,_NaPOli ,Ofe ,br !O2O !;i ;;i;i! applicabileIncaso disomministrazione Irregolare. inquantosi dTri (¢ )ht atla):,,:!::il:::;;,;;;,i:,,fensce «al contrattoa tempo determinato».Infatti,Illegislatorecon , ii: ,' i i,«";i », i-,:,,. ?l,,,i,:,,r,,, . rart. 32, commi 5, 6 . 7. espdme la volontà di emanare «disposi,im ",i; : iL '*i'", , ,' i :'i," i'' '*?';' ni in.materia di contratto di lavoro a tempo determinato». Inoltre :i,i::i',:,.;',' " ', :iL'' i'':;'rlperi ordinamentovlgente la definizione «contratto dilavoro a tem- i: :' :,'",',:': i::',:11,i;:i, po determinatoIndividual'istituto gluddicodisdpllnatodal Dlgs n. il i,,,::::, :, ;,, .,' ,i,:11,,:, ?:- 368/200t, diverso dalla «somministrazione di lavoro» disciplinata 'i 1 , .,:,/,,:,,',:, ,, ,,i,,::,' .,:,- dal Capo I del Titolo III del Dlgs n. 27612003. 'i:iiI i i: ,!', i:i'i:i: Li'1' i :"'"',"'i"" SI evidenzia altresl che quando Illegislatoredel 2010 ha dte»', ,: ., .i :; ;, :,I i , Ji:r:r',; nuto che le disposizioni dell'art. 32 dovessero ; I t[ LI # ;flf I" 1 3 ;' : )% [ 1:1;Z one anche a la somministrazione trovare applica- lo ha fatto espressamente Inoltre Ilmeccanismo sanzlonatodo predisposto dall'art.27 DI................... gs n. 276/2003 è tipizzato • ', i,: "i": ,- ,,,", 1:",'i:., ,' i nullità del termine apposto 'Li : ,,' -ii,.'"', ,,i ,, , ,,i , ,,, 1: : ................. , ',"i i La sentenza , i ,, ,,i,.', i L,' " nuova ,i :, ed è speciale rispetto al contratto di lavoro. Inoltre, rileva che, secondo disciplina Introduce all'azione di comune opinione, la una forma forfetlzzata del dsarclmen- to del danno subitodal lavoratoretraIlmomento Incui ha messo a disposizione le pmpde energie lavoratJve dfiutata dal datore e la pronunciadella sentenza che sancisce la conversione, sicché sl tradurrebbein una deroga al principiche regolano le conseguenze dell'lnademplmentoin base agli artt.1223 e ss. c.c. La naturaeccezionale della disciplina,dunque, ne esclude ogni applicazione estensiva o. ancor più. analogica. Trib. R0ma, i ,,.i :' La norma di cui all'art.32. comma 6 della legge n. 18312010 7 feblora]o20t!-,n,20;!4 non è applicabileIncaso di somministrazione irregolarecon (contrai'la)/ ' ' '" '' 1"" " •:'i.: : ;::: : ::: i !:. :i DICEHBRE 201IIGENNAIO 2012. N. 12 :,:.,.,-,,, conseguente conversione del rapporto In capo alrutilizzatore. " '' IL: c ò n quanto, su a base de dato etterale, il legislatore, allor- : •i: quando nel testo della legge sopra cltata ha voluto prendere In :.: conslderazlonelafattispecledellasomminlstrazlone, lo ha fatto .: I:*LI espressamente(art.32 comma4 leggen. 183/2010).Inoltre, IlPunto Guida al Lavoro O 6 i I [' rl'l"k-,!Hi i [i [ l i wd¢ ld!€I,,." "11li - Applicabilità rapportodi sommlnistrazlonesi fondaSUdue distinticontratti, svolti nell'ambito della somministrazione di lavoro del rapportoIncapo all'utilizzatore sono quellidel contrattodi ai rapportidi lavoro ossia il contratto commerciale, stipulatotra utilizzatore• somminlstratoreed Ilcontrattodi lavoro, stipulatotrasomministratore • lavoratore. Quindi,I vizi che danno luogo alla costituzione somministrazione,«per cui non si fa questione di contrattodi lavoro a tempo determinatola essere fra le partiche sl converte, ma più semplicemente si realizza la costituzione di un nuovo rapportodi lavoro tre l'utilizzatoreed il lavoratore• non la sostituzione de//'utilizzatoreal somminlstratoranel contrattodi lavoro da questi stipulatocon Illavoratore». I limitirlsarcitodprevistidall'art.32, comma 5 della legge n. 1831 2:dJ¢i bre 20!0 :i, • 2010 Incaso di conversione del «contratto a tempo determinato», non =i applicano al rapporti di somministrazione. Infatti, la detta disposizione del Collegato lavoro non pare-essere riferiblleanche alla fattispecie di cui all'art.27, comma 1 Diga n. 276/2003,attesoche I/contrattodi somministrazione, cioè il contrattocommerciale, stipulatotra utilizzatore• somministratore ed Ilcontratto di lavoro, stipulatotra somminlstratora• lavoratore per quanto collegati, sono traloro separatiproprioperché entrambisono fondati su diverse esigenze organlzzaUve, tutteditipoflessibile• che lo stesso articoloprevedela costitu- zione di un nuovo rapportodi lavoro tral'utilizzatoreed illavoratore • non la sostituzionedelruUlizzatoreal $omminlstratorenel contrattodi lavoro da questi stipulatocon il lavoratore. ,. i Per completezza della presente trattazionenon si pub non citare anche quanto scritto nelle conalu- alonidellarelazionetematicadell'Ufficio del Massimarlo dellaSupremaCorte,del 12 gennaio2011, relativaalle «preblematlche Interpretatlve de!!art.32, commi5:6-7 dellalegge n. 183/2010allaluce dellagiurisprudenza comUnitaria, Cedu,costituzionale e di legittimità». iTalorelazione,dopo avere illustrato, partendodali'analisi de!ii direttiva 1999/70/Cee dallarlcostrui zlone fattanedalladottrinae dallagiurisprudenza la dlsclpflnadel contrattoa tempodeterminato, ancheallaluce delledecisioni dellaCortedi GiustiziaUe,ha conclusoche rindennità risarcitona di cui al Collegatolavoroè da intendersiaggiuntavarispettoalle tradizionali tutele:«(...) Da tutto quanto ampiamente fin qui rilevato, emeqTe che, secondo un'interpretazionecostituzionalm nte i orientatee comunitariamente adeguata,in lineacon il principlodieffettività ed adeguatezzadelle sanzioni,con Il principiodi paritàdi trattamento e con la clausoladi non regresso delle tutele, lindennitàdi cuiallari. 32, commi 5-6, della legge n. 183/2010può ritenersiessere aggiuntava i rispettoalle tradizionali tutele (incidendosolo sulla limitazionedel danno dsarclbile),dovendo i escluderal per converso che essa possa essere sostitutivadella converSione del rapporto, o del i dirittoalpagamentodelleretribuzioni da partedeldatoreche abbiarifiutato laprestazioneofferta,pur l dopo la scadenza del termineIlleglttimamente apposto (...)». O II Punto Guida al Lavoro i. DICEHBRE 20111GENNAIO 2012-N. 121 'qw 6 6 La questione di legittimitàcostituzionale Le problematicheinterpretativescaturiteda subito dallanorma de qua e l'analogiacon il contenuto secondo la giurisprudenzamaggioritaria,la con- della disposizione dell'art. 4-bis che era stata in- versione del rapporto e la riammissione in servizio del lavoratore con efficacia ex tunc e, quindi, la trodotta nel 2008 hanno anche fatto si che fosse avanzataquestione di legittimitàcostituzionaleinnanzi alla Corte. Ed infatti, a distanza di poco ricostruzíonedel rapporto (cosl come accade per i licenziamentiintimatiin area di stabilitìtreale), ai fini della determinazione del danno, la duratadel meno di tro mese dall'entrata in vigore, il nuovo processo viene ad essere d'importanza fondamen- regime introdotto dal Collegato lavoro con l'art. 32, comma 5 e ss., della legge n. 183/2010 entra già in crisi. E dapprima il Tribunale di Roma che, con sentenza del 14 dicembre 2010, n. 20032, ritiene di rimetteregli attialla Corte di GiustiziaEuropea ovvero di sollevare questione di costituzionalità davantialla Corte Costituzionaleitaliana. Pochi giornidopo, è la volta del Tribunale di Trani che, con ordinanza del 20 dicembre 2010, criticala presente disposizione,dichiarando rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimitàcostituzionaledell'art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n. 183/2010, in riferimento agli artt.3, 11, 24, 101,102, 111 e 117 Cost. Infatti,talegiudiceha affermatoche, con la disposizione di cui al Collegatolavoro, ad essereviolato è inprimisl'art.3 CosLil quale, nella giurisprudenza costituzionale,è la nonna che non solo impedisce la codificazionedi disposizionidiscriminatorie,ma che pone anche un argine contro quelle che siano in grado di alterarel'armoniadel sistema.Sotto tale aspetto, ad avviso del tribunale, appare evidente rìrragionevolezzadell'estensionedei criteridi Equidazione del danno adottatidal legislatorecon riferimento ai licenziamentiillegittimiintimatinell'area della stabilitàobbligatoria,all'istitutodel contratto a termine:ciò in quanto,nei primi (a differenzache nel secondo), manca il dirittodel prestatoread tma ricostruzionedel rapportodi lavoro ed il danno che assumerilevanzaè quello che si produce alla data in cui il recesso viene inlimato (e non già quello in cui il rapportovenga ripristinato),di talchéla durata del processo perde importanza (non essendo previstoil ripristinodel rapportoed essendo rattualizzazione del credito risarcitorio comunque garantita dall'art. 429 c.p.c.). Nel contratto a termine, invece, essendo prevista, DICEHBRE 201IIGENNAIO 2012- N. 12 tale, posto che l'entità del danno è direttamente proporzionale alla durata del processo, nel senso che quanto più tempo il lavoratore dovrà attendere per ottenere una sentenza favorevole, tanto maggiore sarà il danno che andrà a subire. Pertanto,secondo il tribunale pugliese, la disposizione, contenendo ingiustificatamentel'importo risarcibile, con l'introduzione di un'indennità risarcitoria modesta, « nisce per farne pagare il costo solo all'incolpevole lavoratore». La forfetizzazione del risarcimento- peraltro secondo criteri ritenuti inappropriati- ha «tuttoil saporedi un inaccettabile "contentino" per il lavoratore, che ha come presup- posto implicitoilfatto che il mantenimentodel diritto alla conversione del rapporto di lavoro sia, dopo- tutto,già sufficiente a ripagarlodellaperditadel diritto alla retribuzione(nonostantel'atto di messa in mora) e, ancor prima (il che,se possibile, ancor più grave), di quelloalla ricostruzioneprevidenziale del rapporto, visto che, da un lato, rende irrilevante il tempoche il prestatoreè costrettoad attendere per ottenere l'accertamentogiudiziale dell'illegittimità del terminee, dall'altro,finisce per monetizzare(il cheè veramenteintollerabile)un dirittoindisponibile (qual è quello alla regolarizzazionecontributiva), ricomprendendoloin queU'indennità "omnicomprensiva" - che definire irrisoria appare un eufemismo - che,inforza dei commi 5 e 6 dell'art.32 della legge n. 183/2010, può esserericonosciutaal prestatore di lavoro a titolodi risarcimento». In altritermini,per il giudice del Tribunaledi Traní, per effetto della novella, se fino ad oggi il datore di lavoro al pari del lavoratore, aveva inte- resse ad una sollecita definizione del giudizio, per evitare di dover pagare - a partire dall'atto di messa in mora - tutte le retribuzioni maturande fino alla sentenza e soprattuttoi contributi previdenziali,da ora in poi sarà incentivatoad avere un IlPunto Guida al Lavoro O 6 6 comportamento dilatorio ed ostruzionistico e a mità cosfiOazionale del regime specialedi cui all'art. ritardare, con ogni mezzo, il momento della defi- 32, comma 5 e ss.: essa ha sostenuto, infatti, che «la legittimità costituzionaleè sicura,perchésostituisce la liquidazionedel risarcimento, finora effettuata caso per caso dal giudiceanchemediantepresunzioni sull'alitmdepereeptume Altre norme che, ad avviso del giudice, appaiono semplicio giurisprudenziali violato dall'arL32 della legge n. 183/2010 sono percipiendum,con una indennitàcomunquedovuta quelle di cui agii artt_11, 24, 101, 102 e 117 CoM a prescinderedalla prova di un danno effettivo.1 predeterminati dal legislatoretenInfatti,appareevidentecome l'art. 32 dr, nella mi- limitidell'indennità sura in cui - con un atto d'imperio - le ha «ridimengono conto,in un equilibratobilanciamentodegli insionato»nei torminigià innanziriferifi,abbia fruito teressi,del vantaggioper il lavoratorederivantedal dellaregoladi "conversione';sia pure per incidere sui principi della domanda e dell'inte- mantenimento resse ad agire e, quindi, sul diritto all'azione,che solo ex nunc dal momentodella sentenza,e della intollerabileincertezzasull'ammontaredel risarcitrova la sua garanzia costituzionale nell'art. 24 Cos e sull'integritàdelle attribuzionicosli0azionalidel- mentoper il periodo anteriorealla sentenzaappunto sostituendouna valutazionelegaletipicaalle ricordal'autoritàgiudiziaria(artt.101 e 102 CosL). Altriprofiliattengonopoi allaillegit nitàcosfitozio- tepresunzioni6..). Non può dabitarsi,comefa Cass. nale delle disposizioniper contrastocon la disciplina n. 2112/2011, della costituzionalitàdel regimeindennitarioche indurrebbeil datoredi lavoroa tentare comunitaria e Cedu e, quindi, con la norma costitudi prolungarei tempidelprocesso,poiché questisono zionaleinterposta(cfr.art. 10, 11, 111 e 117 CosL). Ad un mese dalla predetta ordinanza,è anche la nellemani del giudice.E fa davveroimpressioneche dopo decennidi effettiviabusida parte del lavoratore Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 gennaio 2011, a disporre la trasmissione medianteil ritardonellaintroduzionedelprocesso,si degli atti alla Corte Costituzionale, dichiarando tenti ora di argomentare invocando un abuso imposnon manifestamenteinfondate le questioni di le- sibiledel datoredi lavoro». gittimitàcostituzionaledella nonna, per violazio- Ancora la stessadottrina,criticandol'ordinanzadel Tribunaledi Traniha affermato: "(...) sicchénon ha ne degli artt.3, 4, 24, 111 e 117 Cost. Infatti, secondo la Corte, l'indennità de qua che, senso lamentare, come fa l'ordinanza di Trani, la per volontà dello stesso legislatore, esclude ogni perditadel risarcimentoretributivoe di contribuzione altro credito indennitarioo risarcitorio,lede i prin- previdenzialecon riferimentoagli artt.36 e 38 Cast., cipi di ragionevolezza e dì effettivitàdel rimedio perchéqui manca il rapportoe, comunque,la prestagiurisdizionale,nonché il diritto al lavoro, ricono- zione lavorativa, come osserva correttamente Cass. n. sciutì a tutti i cittadini dall'art. 4 Cost. e dalla 2112/2011. Infatti,la conversioneè stataconfermata direttiva 1999/70/Ce, nella parte in cui impone dalla nuova disposizionecon gli effettidi dirittocodi garantire ai lavoratori a tempo determinato, mune solo ex nunc dal momento della sentenza, secondo l'insindacabilediscrezionalitàdel legislatore, che subiscono un abuso del contratto, un risarcicheper ilperiodoprecedenteha esclusolapersistenza mento proporzionato. il ricordato Inoltre, analogamentealle osservazioni del Tribu- del rapportostabilendoopportunamente nale di Trani,anche la Suprema Corte ha ritenuto regimespecialeindennitaricll). che l'art. 32 confligga con l'art. 6 della predetta Convenzione giacché viene «impostoal poterelegi- La sentenza della Corte Costituzionale slativo di non intromettersinell'amministrazione Dopo tua'attesadurata quasi un armo, il 9 novemdellagiustiziaallo scopo di influiresulladecisionedi bre 2011, la Corte Costiòazionalesi è pronunciata una singola controversia o su un gruppo di esse», a sui limitidi indennizzointrodottidal Collegatolavomeno che tale intervento non sia dettato da ragioro per i contrattidi lavoro a tempo determinato. ni imperativedi caratteregenerale, che nel caso di La Corte, riaprendo quell'ingentecontenzioso che specie non sono state ritenute sussistenti. era stato sospeso in attesa della pronuncia, ha Sul punto, in rispostaalle sopra citate ordinanze è dichiarato non fondate le questioni di legittimità intervenuta,con note critiche,anche la dottrina la costituzionaledell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della quale, dal canto suo, propenderebbe per la legitti- legge n. 183/2010, sollevate con riferimento agli nitivapronuncia,potendo la sua condotta rilevare (ed essere «sanzionata») solo nella misura del risarcimento massimo previsto dalla norma. (t) 0 A. Vallebona, Indennitàper il termineillegittimo:palese infondatezzadelle acatse di incostituzionalitàfil Mass. Gita: lav. n. 1/2011. IIPunto Guida al Lavoro DICEMBRE 201IIGENNAIO 2012- N. 1 6 6 tabella sottostante, si sintetizzanole ragionidel rinvioalla Consulta delle ordinanze di cui sopra. |. .p-ill ,,, -J,r-!r s$,'l t lin za :-:::::::,,,::! L'Indennità,definitacome omnlcomprenslva,«acquista significaIn riferimento ):gí l i ió: 1)'i1.: : .., to solo escludendo qualslasi altro credito del lavoratore, indenagli artt. 3, Comma 2, 4, 24 . r / t!2 ::-'.»::::!- : :..1::.) • :...: niterioo risarcitorio:pertanto, i commi 5 . 6 escludono ogni tutela «. :.:.. reale • lasciano la possibile, grave sproporzione fra indennità • Ill Cost. ::::!:::! :- i=::::.::.i ,:.:':'. : -.:).1. danno effettivo, connesso i: :/ i i: ii :: :: ................................ .: .:.: : 1I,::/:«:1,: alperdurere :r::..n0o, non,o,oO..oro,n oon..,o dell'illecito». Con ciò dimo- n, 0 ,nc,, « r.,,o ovo- lezzanonchédieffettivItà del rimedioglurisdizlonale di cuiagliartt. 3, comma 2, 24 a tl! Coet., ma anche di ledere Il diritto al lavoro, ..:.. 11:.:: riconosciuto a tutti I cittadini dall'art. 4 Cost. La sproporzione tra la tenue indennitàed ildanno, che comporterebbe, per contro, lo spostamento sul datore di lavoro di comportamentida qualificarslcome dilatori,assecondando le lungagginidel processo, sembra contravvenire all'accordo quadro sul contrattoa tempo determinato • alla direttiva comunltada 1999/70,che imponeagliStatimembridi«prevenire efficacemente l'utilizzazioneabusiva di contrattio rapportidi :..;/:. :..'.:. :7 Inriferimentoagli 1-:.1::: lavoro a tempo determinato (...)» Le disposizionidi cui ai commi5, 6 . 7 dell'art 32 evidenzlanoun contrasto con rlguardo agli artt.3,11,24,101,102,1 tt • 117 Co=t. prin- srtt. 3, 11, 24, 101, cipalmente perladisparità ditrattamento cheverrebbea determlnarsl 102,111e 117 per effettodella previsionedi un'indennitàomnicomprensivadirettaa «contenere le lungagginidel processo», per non parlaredella perdita Cost. deldiritto allaricostruZione previdenziale delrapporto dilavoro.«Non avrebbea/cunsensologico(prima ancorechegiuridico) parlare diconversione(e, quindi,di rtcostruzioneex tunc)di unrapporto,se a questa non sl ricolleghipure ildirittodel lavoratoree percepire- cosl come ac- cadeperIlicenziamenti illegittimi intimati Inareadistabilità reale- tutte le retribuzioni (apartire dallaletteredimessainmore• finoall'effettiva reintegra al nettodell'aliundeperceptum)e, soprattutto,il dirittoa beneficiaredella regolarizzazionedellaposizione contributiva».Infatti,Il lavoratoreche è ille ittimamente assuntoa terminefinisceper diventare un moderno captte demlnutusa cui vengono negatii dirittidcono- sciutiagliuominilibed:Ilchecomportalaviolazione diunaquantità In- credibiledi norme costituzionali... l'art.32 della legge n. 18312010, omettendodi dare rilevanzaalle lungagginiprocessuali• contenendo Ingiustificatamente l'importodsarclblle,finisceperfame pagare ilcosto solo alrlncolpevolelavoratore,nonostanteche questinon possa porne in essere comportamentivirtuosi,tesi cio6 a limitarel'entitàdel danno risarclblle. Alladichiarazione di nullità dellaclausolacontenenteIltermine finale . ,.: .:,-.«. ..... ,.« 1:.: : ., segue la conversione del contrattoInun unico rapportoa tempo Indeterminatoex tunccon dirittodel lavoratoreallariammlssioneInservizio. ».. ... Quanto alle pretese di natura retributiva • risamitoria di cui alla nuova disposizione ex art.32,comma5, dellaleggen. 183/2010si ritiene di rimetteregliattiallaCortedi GiustiziaEuropeaowero di sollevarequestlone di costituzionalità davantiallaCorte Costituzionaleitaliana.F artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102 e 111 e 117, comma 1, della Cost., dapprima dal Tribunale di Trani e dopo dalla Corte dì Cassazione.In particolare,la Corte Costituzionaleha respintotuttigli argomen- assunto a termine, ma assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo inde- terminato. Infatti, sotto tale profilo, la Corte ha affermato che l'indennità prevista dal Collegato ti sopra elencati e ha ritenuto che sussistano ragio- lavoro «(...) va chiaramente a integrare la garanzia )aidi utilitàgenerale per giustificareun intervento del legislatorecon efficacia retroattiva. In primo luogo, la Corte, risolvendo la prima delle questioni sopra esposte, ha chiarito che la norma un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come emerge anche dai lavori preparatori», sottolineando scrutinata non si limita a forfetizzare il risarcimen- dellaconversionedel contrattodi lavoro a terminein come «la stabilizzazionedel rapportoè la protezione più intensache possa esserericonosciutaad un to del danno dovuto al lavoratoreillegittimamente lavoratore precario». DICEHBRE 201IIGENNAiO2012- N. 12 Il Punto Guida al Lavoro 6 La Corte ha ribadito come ciò si desuma, come già detto nel corso della presente trattazione,dall'esame dei lavori preparatori,in cui emirge che zio, a pena di decadenza, dell'azione di accertamento dellanullitàdellaclausolaappositiva del termine al la legge dev'essere correttamente letta come riferita alla conversione del contratto a tempo deter- minato in contratto a tempo indeterminatoe che, contrattodi lavoro,f! sandonela decorrenzadalladata di scadenzadel medesimo.Con l'effettodi approssimare l'indennitàin discorsoal dannopotenzialmente sofferto a decorreredalla messa in mora del datore di conseguentemente, la previsione della condanna lavoro sino alla sentenza, avuto, altrest, riguardo ai i giudici, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, hanno sostenuto che rinden- reperito un'altra occupazione. Pertanto, da tali con- al risarcimentodel danno in favore del lavoratore principi informatoridelprocesso del lavow intesiad accelerarne la definizione»tZl. dev'essere intesa «come aggiuntiva e non sostitutiLa Corte ha, inoltre,precisato che il nuovo regime va della suddetta conversione». Inoltre, la Corte, a giustificazionedella legittimità fisarcitorionon ammettela detrazionedell'alitmde di tale regime indennitario,ha sostenuto che un perceptum.Sicch6, secondo i giudid di legittimità, sistema analogo vige anche per l'ipotesi di licen- rindennità omnicomprensiva assume una chiara ziamentointimatoin regime di tutelaobbligatoria valenza sanzionatoria:essa è dovuta in ogni caso, In particolare,poi, in risposta a quanto sostenuto al limiteanche in mancanzadi danno e nelle ipotedal Tribunaledi Trani e dalla Corte di Cassazione, si, quindi, in cui il lavoratore abbia prontamente siderazioni,a parere della Corte, ne deriva che la disciplinain esame, confrontatacon quella previgente, risulta,da questo punto di vista,addirit9.Lra più favorevole al lavoratore, capovolgendo in sostanzale argomentazioniprospettatesul punto dal Tribunaledi Trani. In altritermini,volendo riassumeresotto tale profilo le conclusioni cui perviene la Corte si può affermare che cia normativa impugnata risulta, nell'insieme,adeguata a realizzareun equilibrato componimentodei contrappostiinteressi».Infatti,ad sostenuto che «(...) a partire dalla sentenza con cui il giudice,rilevatoil vizio dellapattuizionedel termi- avviso della Corte, il nuovo regime risarcitorio lútà riconosciuta dal Collegato lavoro, «copre soltanto il periodo cd. intermedio,quellocio chepassa tra la scadenza del terminefino alla sentenzache accerta la nullitàdi esso e dichiara la conversione del rapporto», mentre per gli eventi successivi, il lavoratore ha diritto al fisarcimento nei termini ordinari e, quindi, non è esposto al fischio di subire un ristoro insufficienteper colpa dei ritardi del datore di lavoro. In altri termini,la Corte ha ne, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeter- minato, è da rítenereche il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligatoa riammettere in servizio garantisce al lavoratore la conversione del contrat- to di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, nello stesso tempo, anche un'indennità che gli è dovuta sempre e comunque, senza necessitàné dell'offertadella prestazioil lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzionidovute, anche in ipotesi di mancata ne, né di oneri probatori di sorta. Dalraltro lato, l'indennità fisarcìtoria cosl intesa riammissione effettiva (...)». assicuraal datore di lavoro la predeterminazione Ad avviso della Corte, «casi intesa la norma censurata, cade l'ipotesi di paventata sproporzione dell'inden- del fisarcimento del danno dovuto per il periodo nitàdi cui aU'art.32, commi5 e 6, dellaleggecitata, che intercorre dalla data d'interruzione del raprispettoalladenunziataesigenzadi ristorodi un danno porto fmo a quella dell'accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della destinato a crescere con il decorso del tempo, sino ad attingerevalori non esattamente prevedibili.E db, in durata indeterminata di esso. «(...) Ma non oltre, primo luogo,perchéil legislatore hapure introdotto sub pena la vanificazione della statuizionegiudiziale art. 32, commi 1 e 3, della leggen. 183/2010 un impositivadi un rapportodi lavoro sine die (...)». terminedi complessivitrecentotrenta giorniper l'eserci- La Corte ha, ancora,sottolineato,in merito allapre- (2) Si segnala che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 29910 del 16 novembre 2011 e, quindi, a pochi giorni dalla decisione della Corte Costituzionale si è prommciato, con una articolata sentenza, in merito all'applicazione dell'art. 32 legge n. 183/2010: «(...) nel coso che interessal'interpretazionedell'art.32, comma 5, come offertadalla CorteCostituzionale, pone il lavoratore in una situazione di sostanziales»antaggio rispetto alla controparte,perché ogni richiestao istanza che dovesseessereaccolta determinaper lui un effettoche ricade solo a suo corico, mentreil datore di lavoro inadempienteviene ad essere oggettivamenteavvantaggiato da ogni sua richiesta o istanza che dovesse essere accolta (...). Ne deriva che la intezpretazione dell'art. 32, conuna 5, della legge n. 183/2010, ed in pmíicolm'e la data finale del periodo coperto dalla indennitàrisaxdtofia, giàoffertada questogiudicein altresentenze(imoalladatadi proposizionedel ricorso)deve essere mantenuta ferma». @ Il Punto Guida al Lavoro DICEMBRE 2011/GENNAIO 2012. N. 12, w 6 6 suntadisparitàdi trattamentodellanovellasegnalata dai giudicirimettenti,come il nuovo sistemarisarcitorio sia da considerarsilegittimo,in quanto «la garanzia emnomica in questionenon è né r oida, né uniforme.Huttosto la normativa in esame, anche attra- versoil ricorsoai criteriindicatidall'art.8 dellalegge n. 604/1966, consentedi calibrarel'importodell'indennitàda liquidarein relazioneallepeculiaritàdelle singolevicende,come la duratadel contrattoa tempo determinato (eoocatadal criteriodell'anzianità lavorativa),la gravitàdellaviolazionee la tempestività della reazionedel lavoratore(sussumibili sotto l'indicatore delcomportamento delleparti),lo sfruttamento di occa- Corte ha sostenuto,alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenzaeuropea, che il contrastodenunciato non debba sussistere. Infatti, come si legge «(...) Ricorrono tutte le condi- zioni in presenza delle quali la Cortedi Strasburgo ritienecompatibilicon l'art. 6 Cedunuove disposizioni dalla portata retroattivavolte a regolare,in materiacivile,dirittigià risultantida leggi in v gore. Inprimo luogo, la innovativadisciplinain questione è di carattere generale. Sicché, essa non favorisce selettivamenteIo Stato o altro ente pubblico (o in manopubblica),perché le controversiesu cui essa è destinataad incidere non hanno specificamentead sionidi lavoro(e di guadagno) altrimenti inattbagibilioggettoi rapportidi lavoroprecario alle dipendenze in caso di prosecuzionedel rapporto(riconducibile al di soggettipubblici, ma tutti i rapporti di lavoro parametrodellecondizionidelleparti),nonchéle stesse dimensionidell'impresa(immediatamente misurabili attraverso il numerodei dipendenti)». Viene consideratalegittimaanche la norma che riduce allametà il limitesuperioredell'indennitàrisarcitoria, secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 6, legge n. 183/2010: la ragionevolezzadellaprevisione trae alimento dal favor del legislatoreper i percorsi di assorbimentodel personaleprecario disciplinatidall'autonomiacollettiva. Passando all'altraquestione di legittimitàcostituzionale, la Corte ha giudicato parimentinon fondata la questione avanzata con riferimento alla violazione della norma che tutelail dirittoal lavoro di cui all'art. 4 Cost., ad avviso della Corte «(...) resta affidata alla discrezionalitàdel legislatorela scelta dei tempi e dei modi di attuazionedella garanzia del dirittoal lavoro» (trale altre,sentenzan. 419/2000). «E in questocaso, oltre tutto,la garanzia in questioneè statarealizzatamediantela sancita "conversione" del contratto di lavoro. Non sussiste alcuna lesionedel diritto al lavoro neppuresul versante della presunta contravvenzione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il subordinato a termine. Anzi, a ben vedere, lo Stato- datore di lavoro pubblico a termine,cui la regola della conversione del contratto a terminenon si applica ai sensi dell'art.36, comma 5, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165 (Normegenerali sull'ordinamentodel lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche),nonfigura neppuretra i destinataridelledisposizionicensurate(...)». Ancora, la Corte, sostenendo che sussistono, con riferimento alla giurisprudenzadella Cedu, motivi per giustificareun intervento del legislatore con efficacia retroattiva,ha ribadito, sul punto, che «la salvezza dei "motivi imperativi d'interesse generale", in questasede rilevanti,lascia ai singoli Stati contraenti il compito e l'onere di identificarli.Cib, in quanto essi si trovano nellaposizione miglioreper enucleare gli interessi che stanno alla base dell'eser- cizio delpotere legislativo.Si conferma,cosl, l'avviso che "ledecisioniin questocampo implicano(...) una valutazionesistematicadi profili costituzionali, politici, economici,amministrativie sociali che la Convenzioneeuropealascia alla competenzadegli Stati contraenti, come è stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del marginedi apprezzamento,nel caso di elaborazionedi politiche in materiafiscale, 18 marzo 1999 ed allegatoalla direttiva28 giugno salva la ragionevolezzadelle soluzioni normative 1999, n. 1999/70/Ce (direttivadel Consigliorela- adottate(come nella sentenzaNational & Provincial tiva all'accordoquadro Ces, Unicee Ceepsul lavoro BuildingSociety,LeedsPermanentBuildingSociety a tempodeterminato),come interpretatodallagiuri- e YorkshireBuildingSocietyc. Regno Unito,del 23 sprudenza comunitaria(...)». ottobre 1997)" (sentenzan. 311/2009)». Infatti, secondo la Corte, la previsione della trasforPertanto,sullabase di taliprincipi,la Corteha ritenumazionedel rapportodi lavoro da tempo determina- to che «(...) /e ragioni di utilitàgeneralepossono to a tempo indeterminatoe la condanna al paga- esserenellaspeciericondotteall'avvertita esigenzadi mento di un'indennitàdi ammontarecerto soddisfa- una tutela economica dei lavoratori a tempo determino quell'esigenzadi misuredi contrastodell'abusivo natopiù adeguataal bisognodi certezzadei rapporti ricorso al termine nei contratti di lavoro, proporziogiuridicitra tutteleparti coinvolteneiprocvssiprodutnate e suffidentementeeffettivee dissuasive. tiri, anchealfine di superarele inevitabilidivergenze Infine anche con riferimento alla questione di le- applicativecui avevadatolaogo il sistemapreoigente. gitta'rnità sollevata dalla Corte di Cassazionee dal Il legislatorenazionalevi ha dato rispostacon una Tribunale di Trani anche con riferimento all'art. sceltadi forfetizzazioneindennitariadel risarcimento del danno spettanteal lavoratoreillegittimamente 117, comma 1, Cost. e alle norme della Cedu, la DICEt4BRE 201IIGENNAIO 2012- N. 12 li Punto Guida al Lavoro 6 alla Cedu e all'inclusionedei dirittifondamentali nonché complementaree funzionale al riaffermato di fonte convenzionale nel diritto dell'Unione con primato della garanzia del posto di lavoro (...)». il rango di principi generali,la Corte ha sostenuto Pertanto, ad avviso della Corte, con la disposizioche, cost come già affermato,in linea di principio, ne di cui all'art. 32, comma 7, del Collegato lavo«(...) dalla qualificazionedei dirittifondamentali ro, il quale stabilisce la retroattivitàdegli effetti oggettodi disposizionidella Ceducomeprincipi gedella nuova indennità risarcitoria,non vi è stata nerali del dirittocomunitarionon può farsi discenalcuna ingerenzaillecitadel legislatorenell'ammi- derela riferibilità alla Cedudelparametrodi cui nistrazionedella giustizia,onde alterarela soluzio- all'art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al ne di una o più controversie a beneficio di una giudice comunedelpotere-doveredi non applicarele assunto a tempo determinato, in sé proporzionata, parte: te(...) Invero, la normativa de qua, escluso norme interne contrastanti con la predetta Conven- zione (sentenzan. 349/2007). La validità di tale assunto è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore del Trattatodi Lisbona nelle materie regolaredalla sola normativa nazionale,fermo restandotuttorache "iprinctpi in danno (...)». Inoltre, la Corte ha aggiunto che tale conclusione questionerilevano unicamentein rapporto allefattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell'applicabilitàdella nuova disciplina a tutti i giudizi pendenti è coerente con quanto affermato dell'Unione) è applicabile, (...)" (sentenza n. 80 nelle precedenti sentenza n. 214/2009, con la del 2011). Ed è questa l'ipotesi che ricorre in quale si è dichiaratal'illegittìmità costituzionale questasede,poiché il giudizio a quo ha ad oggetto dell'art.4-bis del Dlgs n. 368/2011: quest'ultima, una fattispecie, come quella del lavoro a tempo infatti,ripetendo quanto già detto sopra - preve- determinato,contemplata dal diritto comunitario dendo in caso di violazione della normativa sui (oggi dell'Unione). Tuttavia, le suesposte ragioni contratti a ternfine un'indennità economica, ma, della conformitàdelle disposizioni in esameall'art. ogni vantaggiomiratoper lo Statood altro soggetto oubblico,imponenon irragionevolmente ancheper il passato,con il limiteinvalicabiledella cosa giudicata, un meccanismosemplificatodi liquidazionedel significativamente, non anche la conversione del contratto a termine - è stata espunta dall'ordinamento proprio perché dífferenziavahTagionevolmente il trattamento «di un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto acci- dentale,dellapendenzadi una litegiudiziariatra le parti del rapportodi lavoro», ad una data, quella di entratain vigore della novella (22 agosto 2008), come se non bastasse «anch'essa sganciata da qualsiasiragionegiustificatrice». Per tali ragioni,la Corte Costituzionaleha ritenuto legittima «l'esigenza- stavolta pienamente realizza- ta seguendoun criteriopiù equilibratodi omogenei- tà di disciplina- di parificaresituazionidi fatto identiche,a prescinderedalla data d'introduzionedel giudizio». Infine, non sussiste la violazione, meramente asse- rita,dea'art. 111 Cost.,poíché, come già si è osservato, «il legislatorenon ha intesoprivilegiareuna parte, tanto meno pubblica, interessata alla soluzio- ne di una specificacategoriadi controversie,ma si è limitato a razionalizzare con un intervento di carattere generale -ponderatamente esteso ai rapporti ancora sub indice - il regimerisarcitoriodel danno conseguentealla violazionedella normativavincolistica in materiadi contrattidi lavoro a termine. Per concludere, poi, in riferimento alla violazione dell'art. 11 Cost., avanzatadal Tribunale di Tranicon il richiamo all'adesione dell'Unione europea 6 Cedu consentono di escludere, allo stesso modo, la violazione del dirittofondamentale da esso garantito, ancorché integrato nel diritto dell'Unione comeprincipio generale». Conseguentemente, anche sotto tale profilo, la censura in esame è priva di fondamento. Osservazioni conclusive In conclusione, alla luce delle statuizionicui perviene la Corte Cosatituzionale, dichiarando la legittimitàcostituzionale dell'art. 32, comma 5 e ss. legge n. 183/2010, relativamente ai limiti di indennizzo (fra 2,5 e 12 mensilità) che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore che ottenga dal giudice la conversione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine per effet- to del riconoscimento della nullità del termine apposto al contratto, pare potersi affermare che la novella in esame, diretta ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di pifi agevole, certa ed omogenea applicazione, abbia portato ad un superamento delle obiettive incertezze verificatesi nell'esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, proprio per quell'esigenzadi una tutela economica dei lavoratori a tempo determina- to più adeguataal bisogno di certezzadei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi». Il Punto Guida al Lavoro DICEHBRE 201IIGENNAIO 2012. N,