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dopo il Collegato lavoro

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dopo il Collegato lavoro
6
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H contratto a termine
dopo il Collegato lavoro
Senza ombra di dubbio, tra le numerosenovità apportate dalla legge 4 novembre2010 n.
183, cd. Collegato lavoro, entrata in vigore il 24 novembre 2010, dopo un lungo e
travagliatoiter parlamentare, quella che ha destato maggior clamore, evidenziato anche dai commenti che ha generato in dottrina e dagli orientamentiche si sono sviluppati in giurisprudenza,è la
disposizione di cui all'art. 32, comma 5 e ss.
Infatti,addiritturagià prima della sua entratain vigore e tenendoconto del testonormativo infase di
approvazionefinale, alcuni autori (P.Alleva, Pronto il referendum, questa legge è incostituzionale,
in Liberazione 4 marzo 2010; R. Cosio, La violazione della normativa sul contratto a termine: le
nuove sanzioni previste nel collegato lavoro, in Mass. Giur. Lav., 2010, 426) - senza voler
anticipare quanto verrà detto nel corso della presente trattazione- si erano interrogatisui rischi di
legittimitàcostituzionale di previsioni normative del tenore del citato comma 5 dell'art. 32 anche
alla luce delle soluzioni stratificatesi nel tempo per identificareforme di sanzione nei casi di
riconoscimento,
da partedelgiudice,di un uso illegittimo
di taleistitutogiuridico.
Si pensi,infatti,alle modificheapportatein questianni al Dlgs n. 368/2001 e alla successionedi
modifiche che hanno coinvolto l'art. 5 del decreto.
L'articolo 32, commi 5-7, del Collegatolavoro non è certamenteintervenutosul decerto legislativon.
368/2001 ma ha profondamente inciso sulle conseguenze derivanti dal riconoscimento, in sede
giudiziale, della nullità del termine apposto al contratto di lavoro con conversione del contratto a
tempo indeterminato.
La disposizione de quo prevede, infatti,quanto segue:
Art. 32, commi 5-7, Collegato lavoro
«5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato,il giudice condanna il
datore di lavoro al risarcimentodel lavoratorestabilendo un'indennitàonnlcomprensiva
nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilitàdell'ultima
retribuzioneglobale di fatto, avuto riguardoai criteriindicatinell'articolo8 della legge 15
luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contrattiovvero accordi collettivi nazionali, territorialio aziendali,
stipulaticon le organizzazionisindacalicomparativamentepio rappresentativesul piano
nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già
occupati con contrattoa terminenell'ambitodi specifiche graduatorie,il limitemassimo
dell'indennitàfissata dal comma 5 è ridottoalla metà.
7. Le disposizionidi cui ai commi 5 e 6 trovanoapplicazioneper tuttiI giudizi,ivi compresi
quellipendentialladata di entratain vigoredellapresente legge. Con riferimentoa taliultimi
giudizi,ove necessario, ai sorifinidelladeterminazionedellaindennitàdi cui ai commi 5 e 6,
I/giudice fissa afte parti un termineper l'eventualeintegrazionedella domanda e delle
relative eccezioni ed esercita I poteri istruttoriai sensi dell'articolo 421 c.p.c. ».
/
Orbene, stante questo il tenore letterale della disposizione normativa sopra richiamata, appare
dunque necessario valutare,seppure in maniera sintetica,la portata di tale novità nel contesto della
disciplina del contratto a termine, ma soprattutto,nel contesto delle finalità che il legislatore ha
voluto perseguirecon la citata disposizione.
O
IIPunto
Guida al Lavoro
DICEMBRE
20111GENNAIO
2012- 14.120
6
6
contrattodi lavoro è consentite a fronte di ragionidi carattere
Janlzzativo,produttivoo sostltutivoanche se dferibllialla ordinari attivitàdel da-
....... ,- = r"......
i;'i!ii,
!
i
i"
'
aeroportualiDIsp°slzi°nl
particolari
delle
poste
sono
(art.
previste
2DLgs
dalla
n.368/2001).
legge
perspecificl
settorl
quali
quello
delservlZle
L'apposizione del terminedeve risultareda atto scdtto. Nel contrattoa tempo determinatoIl
requisitodellaformaè richiestoad substantiam
(con reccezlonedei contratti
diduratanon
!! iii!i
superiorea 12 gg.)
iii
!!i
' ,,' 1': •*,/, ,i Uassunzlone con contratto a termine à vietata:
iii!ii!,
i!iil11
i !iiii'
i ii!i-perrassunzlonedllavoratodinsclopero.
ad assumerelavoratori
iscritti
nellelistedi mobilità;
- nelleunitàproduttivenellequalisl sia procedutonei sei mesi precedentia licenziamentl
collettivi che abbianoriguardatolavoratoriadibitiallestesse mansionicui si riferisceIlcontrattoa tempo
determinato,salva diversaprevisionedegli accordi sindacali.Ildivietonon opera;
a) quando 11contrattosia concluso per prowedere alla sostituzione di lavoratodassenti;
b) quando Ilcontrattosia concluso ai sensi dell'art.8 della legge n. 223/1991 ossia sia diretto
i
" 'rr
c) quando Ilcontrattoabbia durata Inizialenon superiore a tre mesi
'L 'L
=
" L' '
I r'l: "presso unità produttive presso le quali sia operante una sospensione
; :
dei rapporti o una
riduzionedi orariocon dinttoal trattamentodi integrazionesaladale che interessilavoratori
adlbltlalle stesse mansioni;
i iilLr
,, ri:ilill,: i
da partedelleImpreseche nonhannoeffettuatolavalutazione
dei rischiaisensidelTuin
i'iiir'i!i i'i!'!:"
:materiadi Igiene • sicurezza del lavoro.
"i
Idiriaenti
sono esclusidallelimitazioni
postedalDlgsn.368/2001inmateriadiassunzionia
ii-)i!i"ii
i:iiii:!i:.i
iii :i: termine.
I consentite
lastipulazlone
dìcontratti
a tempodeterminato
purché
didurata
non
,
I
superiore a cinque anni. I dldgentlpossono comunque recedere dal contrattotrascorso un
triennioe con l'osservanza delle dis )oslzionl di cui all'art.2118 c.c.
'11
Proroga
«L ,, : ',
terminedel contrattoa tempo determinatopuò essere prorogato con Ilconsenso del lavoi.LL
*ii i i,, i , i:, i L*'L' ratore, una sola volta • a condizione che sia richiestada ragionioggettlve • sl riferiscealla
il *.r
:i : '' **i"i*
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i*''" stessa attivitàlavorativaper la quale Ilcontratto è stato stipulatoa tempo determinatoe la
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ii'i' :'*L'Ii''* durata massima complessiva
non sia superiore a tre anni (36 mesi).
'rltlaz:i()-ile'
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C'o t
i'! 'iISe Ilrapportocontinuadopo la scadenza del termineInizlalmentefissato o successlvamende[' àpp tto ; ",'',IL,,ite prorogato è dovuta una maggiorazione retributivaper ogni giorno ulteriorepad a:
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"20%
40% fin°
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giorno
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aggiuntivo.
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i iii'L'1.
In ogni caso, se Ilrapportocontinuaoltre Ilventesimo giorno per Icontrattidi durataInfedora
L'.I'''" i:Ii''
ai sei mesi, oltre 136mesi complessivi massimiconsentititraproroghe e rinnoviIncaso di più
i'':
i=:i'iassunzioni a terminecon lo stesso datore di lavoro • per lo svolglmento di mansioniequivaI:''iiiL
lenti• oltre Iltrentesimogiorno negli altdcasi, il rapportosl considera a tempo Indeterminato
- .........
,-:
',
dalla scadenza
dei predetti termini
Se il lavoratoreviene riassuntoa terminedallo stesso datore di lavoro eper lo svolglmento
delle medesime mansionie, per effetto della successione del contratti• delle eventualiproroghe, ivicomprendendo Iperiodidi interruzione,si superi la duratacomplessiva di 36 mesi,
una nuova assunzione tra le stesse partie per mansioniequivalentipotrà essere effettuata
solo presso la Direzione provincialedel lavoro competente per terdtodo alla presenza di un
rappresentantedelle Oo.Ss.
I terminidi ulterioreduratadel contrattosono stabilitidalle Oo.Ss. I settoriche hanno definito
:LII'L
i:"
"i
'i
tali termini sono:
,. ,. :: i11 ii" :i»: ':', Industria:8 mesi; Alimentari:12 mesi; Turismo: 8 mesi
' ',
Dlr! o,i, i.,:i Illavoratoreche, inesecuzione di un'assunzionea termine,abbia prestatoattivitàlavorativaper
di precedenza
ii
:i
i
. ,
, : unpedodosuperiore
aiseimesi.hadidttodiprecedenzanelleassunzioni
a tempoindeterminato
CCoa*o«,Ca,or«,ntro, uc=ss,««o««
osicon ,uar oo,,o «os, e on«ooi.
Ildidttodi precedenzaè subordinato
allamanifestazione
divolontàintelsenso da partedel
: lavoratore nel terminedi sei mesi dalla cessazione del rapporto• sl estingue nel terminedi
.
un anno dalla cessazione del rapporto.
Ildldttodiprecedenzaà stabilito
dallaleggeancheperle assunzionia termine
effettuate
per
lo svolglmento
di attività
stagionali
(art.5, comma4-quinqules
e 4-sexiesDlgsn. 368/2001)
Criteridi
o0ntputo
ilavoratori
a tempodeterminato
sono com'
F AIfinidelcomputodellasogliadel 15dipendenti,
'
;) FPI'
;
F"#' :eq:
1
,« ÷« ...... .
• • • i:,
"
,.
)utatl se Il contratto ha durata superiore ai nove mesi
Laleggeaffidaallacontrattazlone
collettiva
l'individuazione
di limiti
quantitativi
perl'utilizzo
del contratto a termine.
Non esistono limitazioniquantitativecon riferimentoalle seguenti attività:
- nellafase diawio di nuoveattività(startup);
- per ragionidi caratteresostitutivo;
- per esigenze di stagionalità;
- per specifici spettacoli owero specifici programmiradiofonicio televisivi
D[CEHBRE
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II Punto
Guida al Lavoro
A
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Il contratto a termine quale eccezione
del lavoro a tempo indeterminato
La disciplinain materiadi contrattoa terminedi cui
al Dlgs n. 368/2001, derivantedallanormativacomunitaria(Dir. Ce n. 1999/70 e Accordo quadro
europeo del 18 marzo 1999), è statapiù volte oggetto di modifichenel corso del tempo,in ragioneprindpalmente dell'esigenzadi calibraregli súaxmenti
per impedire un utilizzo improprio di tale forma
contrattualecon le posizioniideologiche che hanno
fattoda sfondo ai diversiinterventilegislativi.
In ogni caso, pur tenendo conto della necessitàdi
intervenirea più riprese sulla materia per meglio
definime portata,limitie campo di applicazioneresta fermo il principio,sempre portato avantinel nostro ordinamentogiuridico,che tale discipliamira a
no ragioni oggettive,eziologicamentecollegate ad
ogni specifica assunzione a termine»(2).
In definitivail contrattoa tempo determinatocontinua a costituire un'eccezione rispetto all'asstmzione
a tempo indeterminato. In particolare, l'avere previ-
sto causaligeneriche,in luogo della dettagliatacasisticaprevistadallalegge del 1962 e l'avereestesola
poss ilità del conia'attoa termine anche a ragioni
«riferibiliall'ordinariaattivithdel datore di lavoro»,
per effetto delle modifiche apportatenel 2008 all'art 1, comma 1 del Dlgs n. 368/2001, ha contribuito a rafforzarein chiave «oggettiva»la causale
del con ìattoa termine,ma non può certo dirsiche
abbia determinatoun «arretramento»nelle tutele
che l'ordinamentoitalianoaveva già predispostoe
regolare l'assunzione del lavoratore a tempo deterattuatoin materia.Si pensi,ad esempio,allavolontà
minato, fondamentalmente quale eccezione alla regola dell'assunzione a tempo indeterminato. Tale cridi ribadireche «il contrattodi lavorasubordinatoè
terio è statoriaffermatoanche dallapiù recentegiu- stipulatodi regolaa tempoindeterminato»(3).
risprudenza,la quale ha precisatoche d'art. I del Appare evidente, infatti, che ora il riferimento
Dlgs n. 368/2001,(...) ha confermatoilprincipioge- specifico alle esigenze ordinarieconsente di estenneralesecondocui il rapportodi lavorosubordinatoè dere il contrattoa termine anche ad ipotesi per le
normalmente a tempo indeterminato,costituendo l'apquali,in passato,esistevaqualche dubbio (si pensi
posizione del termineun potesi derogatoriapur nel ad esempio alla sostituzione del dipendente in
sistema, del tuttonuovo, dellaprevisione di una clausoferie): ciò che conta, in ogni caso, è che il principio
la generalelegittimante
l'apposizionedel termineper di ragionevolezza sia sempre rispettato.Di qui la
ragioni di caratteretecnico,produttivo, organizzativo o
necessità della specificazione delle ragioni, il che
sostitutivo»(1).
significa che, secondo quanto espresso sia dalla
Tale principio viene ribadito, nel corso degli anni, dottrinasia dalla giurisprudenza,non è sufficiente
sia dalla giurisprudenzadi merito che da quella di una mera ripetizione di ciò che afferma la nolxna
legittimità,la quale, appunto, continua tutt'oggi a (ad esempio, «ragioni di caratteretecnico, produtsottolineare il carattere eccezionale del contratto tivo od organizzativo), ma occorre individuare,
di lavoro a tempo determinatorispetto a quello a sulla base dei principi generali di correttezza e di
tempo indeterminato: calla stregua del Dlgs n. lealtà(4)alla base dí ogni rapporto di natura con368/2001, interpretatoin conformitàalla normati- trattuale,le esigenze specifiche che il datore di
va comunitariada cui traeorigine, l'apposizionedi lavoro intende soddisfare attraversoil ricorso al
un termine al contratto di lavoro resta un'ipotesi
eccezionalee,pertanto,è giustificatasolo se sussisto(t)
(2)
lavoro a tempo determinato e con riferimento alle
specifiche mansioni affidate.
Cass.,sez. lav., 21 maggio 2008 n. 12985.
Trib. Milano 13 novembl e 2003, riaRio. Crit.Di : Lav., 2004, 78. In senso conforme: Col e App. Bmi 20 luglio 2005, ha
Foroit.2006, 5, 1540; Tdb.Bologna7 febbraio2006, in
«idaal diritto2006, 36 63; Trib.Bolzano20 aprile2006 ha
Banca Dati]uris Data 2007; Trib. Fh-enze 30 dicembre 2004, ha D&L Riv. Crit.Dir. Lav., 2005, 422; Trib. Milano 13
ottobre 2003, in DL 2003, 4; Trib. Milano 15 ottobre 2003, in DL 2003, 4; Cass. 21 maggio 2002, n. 7468, in Foro lt.;
Trib. Arezzo 14 giugno 2002, h Foro toscano 2003, 218.
Coauna01 inseritoalcitatom .l dallalegge24 dicembx
e 2007, n. 247 attuafiva
del protocollostdwelfaredelluglio2007.
1431 Trib. Milaaao,11 maggio 2005 2006, Guida alLavoro 06, 28, 10.
@
IlPunto
Guida al Lavoro
DICEHBRE
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2012- N. 12
U principio della ragionevolezzava poi coordinato
con quello dellatemporaneitàdellaprestazione,rappresentandoquest'ultimala dimensionetemporale
per la misurazione della causale del contratto a ter-
mine.Esso,infatti,è da ritenerelecitotuttele voltein
tà del termineapposto al contratto- per mancanza
dellacausale- è quello della conversionedel rapporto di lavoro in rapportodi lavoro a tempo indeterminato, con le conseguenzerisarcitorieproprie di tale
conversione, vaie a dire la condanna al pagamento
cui, concretamente, possa trovare reale conferma
delle retribuzioninon percepite fino al momento
della effettivariammissionein serviziodel lavorato-
nizzativa ovvero corrispondenza con la casistica del-
re(7).Retribuzioni che decorrono, secondo consolida-
medianteil riferimentoalla normalitàtecnico-orga-
le ragionisostitutive,condizionirispettoalle qualiil to orientamento, non dalla scadenza del contratto
principiodella imprevedi"oilità
e della non program- ma dall'attodi messa in mora del datore di lavoro,
mabilitàdell'eventonon ha più ragione di esistere, cioè dall'effettivaoffertadellapropriaprestazioneda
parte del lavoratoreil cui contrattoa termine sia
come, del resto, risulta ormai ininlluente qualunque
correlazionecon il fatto che il lavoratoresostituito venuto a scadenza. In merito, si evidenzia come
abbia un dirittolegale alla conservazionedel posto. esistanodue diversiorientamentiin dottrinae giuriTuttavia,in più occasionila giurisprudenzaha riba- sprudenzacirca gli effettidella mora accipiendinel
dito come non sia da considerarsiammissibileuna rapporto di lavoro, essendovi, da un lato, coloro che
mera parafrasidelleindicazionicontenutenell'all 1 sostengono che il lavoratore abbia diritto al solo
del Dlgs n. 368/2001, dovendo ritenersinecessaria risarcimentodel danno ed, in particolare,al lucro
un'indicazioneconcreta e dettagliatadelle esigenze cessanteintegrale,e, dall'altro,altri che ritengono
che giustificanoil ricorso a taletipologiadi contratto. che la moraaccipiendinon solleviil datore di lavoro
Infatti,non è sufficientel'indicazionegenericadella dall'obbligodi pagare le retn"ouzioni(e dall'obbligo
categoriadei motivi per cui è statoappostoil termi- di risarciregli eventualidannisubitidallavoratore)(a).
Ovvio è che se la l'atto di offertadella prestazione
ne (ad esempio,per ragionidi caratteretecnico o per
da parte del lavoratoree la decisionedi riammissiointensiticazionedell'atlivithproduttiva),oppure l'utine in servizioscaturentedal relativogiudiziodoveslizzo di formulestereotipateo di stile(5),
ma è necesse decorrere un notevole lasso di tempo, l'effetto
sariospecificaredettagliatamente
le ragioniconcrete
risarcitorioproprio della conversionedel rapportodi
ed effettive, come, ad esempio, l'acquisizione di spelavoro in rapporto a tempo indeterminatosarebbe
cifiche commesse o la necessità di procedere ad
particolarmenterilevantein terminieconomici, deoperazioni di manutenzione ordinaria o straordinaterminandoun effettonon dissimileda quello che si
ria, di accelerarei ritmidí produzionein vistadella realizzanei casi di riconoscimentodelrillegiUinfità
scadenza di tuatermine di consegna di una determidel licenziamentointimatonell'areadellatutelareanata commessa.
Tale principio ha trovato ampia conferma in giuri-
le, comportante la reintegrazione nel posto di lavoro.
Proprio al fine di evitare effettirisarcitorieccessivi
il legislatore,già nel 2008, era intervenuto con il
temente rimarcatola necessità che la causale sia DI n. 112/2008, convertito con modificazioni in
descrittain modo puntualee dettagliato,evitando legge n. 133/2008, inserendo nel Dlgs n. 368/
allocuzionigeneriche e/o tautologichee/o comun- 2001, l'articolo 4-bis il quale stabiliva:«con riferique apoditliche,in quanto quest'ultimeimpedireb- mentoai soli giudizi in corso alla data di entratain
bero di fattoal Giudicedi operareil controllosull'ef- vigoredellapresentedisposizione- cioè il 22 agosto
felfivitàdellacausalee, quindi,sullalegittimità
del 2008 - efatte salve le sentenzepassatein giudicato,
ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato(6). in caso di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenutounicaNullità del termine e regime sanzionatorio
mente ad indennizzareil prestatoredi lavoro con
Nel contesto normativo sopra evidenziato, l'effetto
un'indennitàdi importocompresotra un minimo di
che la legge riconduce al riconos6mento dellanulli- 2,5 ed un massimodi sei mensilitàdell'ultimarettisprudenza, dal momento che quest'ultima ha costan-
(5)
(6)
(7)
Trib. Bassano del Grappa 28 settembre 2009: in senso confomae Trib. Genova 2 ottobre 2009 n. 141.
Colte di Appello di Milano 9 dicembl e 2003. ha senso conforme: Trib. Milano 24 dicembre 2005, in Orient. Giur.Lav.,
2006, 114; Trib. Milmm 16 ottobre 2006, inedita.
bi merito, sisegnala la recente sentenza del Trib. diRonm 27 settembre 2011 n. 14681,1a quale, riprendendo ma vecchio
orientamento giurisprudenziale e dottrìnale, ha sostenuto che, in caso di nullità del termine, si applicherebbe l'art. 1419
c.a: pertmlto,secondo tale giudice, se il conlxatto a termine è lmllo, il lavoratore non ha diritto di ottenere la costituzione dí
ma rappollo di lavoro a tempo indeterminato, perché la nullità della dausola con cui è stato apposto il temlhm travolge
l'intero contratto.
(8)
V. Speziale, Mora del creditoree contrattodi lavoro, Cacucci, Bari, 1993, 293 ss.
IL DICEHBRE
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lw'
II Punto
Guida al Lavoro
buzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicatinell'articolo8 dellalegge15 luglio1966, n.
604, e successivemodificazioni».
Tale norma, come è noto, è statadiehiarataillegittima, con la sentenza della Corte Costituzionale n.
riviallenuove sanzioniintrodottedallaleggen. 183/
2010. E non lo consente, in particolare, in quanto,
come detto poc'anzi, la Corte nella sentenza n. 214/
2009, ha omesso di pronundarsisullalimitazione
del danno al cui risarcimentoè tenuto il datore di
214/2009: la Corte,infatti,omettendotma pronun- lavoro.
da sullalimitazionedel danno al cui rismfimentoè Sul punto, è intervenutaproprio la previsionedeltenutoil datore di lavoro,ha dichiaratol'illegittimità l'art.32, comma 5 e segg. dellalegge n. 183/2010
della norma in quanto quest'ultima prevedeva, per
la quale mimva,nel disegno del legislatore,ad aggisituazionidi fatto identiche (contrattidi lavoro a rarele difficoltàche avevanocaratterizzato
la formutempo determinatostipulatinello stessoperiodo,per lazione dela norma precedente e che avevano porla stessadurata,per le medesime ragioni ed affetti tato, come dettonei terminidi cui sopra,alladichiadai medesimivizi) disciplinesostanzialidiverse (da razione di incostituzionalità.
Infatti,la finalitàdel
un lato, secondo il diritto vivente,conversionedel legislatore,con rintroduzionedi un regimespedale,
rapportoin rapportoa tempo indeterminatoe risar- sembra essere direttaa contemperarel'interessedel
cimento del danno, dall'altro, erogazione di una modipendente alla conservazionedel posto e ad un
desta indennitàeconomica),per la mera e del tutto equo indennizzo,con quello del datore di lavoro a
casuale circostanzadella pendenza di un giudizio non subireun pregiudizioeccessivodovuto all'inceralla data (anch'essasganeiatada qualsiasiragione tezza derivantedal precettogenericosullagiustificaginsfiticatrìce)
del 22 agosto2008 (giornodi entrata zione del termine,ai comportamentidilatoridel lain vigore della disposizionepoi riconosdutaeosiitu- voratore,o allelungagginidel processo.
zionalmenteillegittima).Pertanto,pur vedendo una Tale disposizione ha, in ogni caso, posto diversi
sortadi pamllelisnlocon la disposizionedel Collega- problemi interpretativi ed applicativi. Problemi
to lavoro, in quanto norma molto simile nel'impian-
to, tuttavianon sembra che la decisione del 2009
possa essere d'aiuto alla soluzione dei problemi rela-
che hanno ora raggiunto un elemento di chiarezza
attraverso la sentenza, seppure interpretatìva, del-
la Corte Costituzionale.
AIfinedi completareIlquadroIntroduttivo
dellepiùrecentiproblematiche
connessecon ilcontrattoa
tempo determinato non può qui tralasclarslanche di fare cenno ad un'altradelle novità che sono
state introdottein materiadal Collegato lavoro. A decorrere dal 24 novembre 2010, data di entratatn
vigore della legge 4 novembre 20i0, n. 183, cd. Collegato lavoro, all'azione di nullitàdel termine
apposto al contratto ai sensi degli artt. !, 2 e 4 del Dlgs n. 36812001, trovano applicazione le
disposizioniIn materiadi impugnazione
(in formascrittanel terminedi 60 gg. dallascadenza de!
termine o dall'atto di recesso) e conseguente Instaurazionedel giudizio (nel successivo termine di
270 gg.) previstedalrart.6 dellalegge 15 luglio1966,n. 604, come modificatodalCollegatolavoroO.
Inmeritosl specificache la legge n, 1012010,di conVersiOne
al DIn.22512010,cd, Mlleproroghe,
ha
previsto, tra le altre cose, il rinvio dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n.
60411966,cosl come modificatedal Collegatolavoro,Inmatedadi impugnazione
dei licenziamentl,
fino a! 3t dicembre 20t'112L
Pertanto,viene di fatto posticipatoper tuttoil 2011 il termineper
proporre l'impugnazone In materiadi Icenzlamento Infase di primaapplicazione della norma.
La norma ha generato da subito una serie di interrogativilegati alla formulaztoneassai generica della
stessa ed al fatto che non sl fa menzione espressa, ai finidella sospensione dei termini,nei confronti
dei contrattia termine.Tantoè Vero che infase di approvazione del deoreto era stato anche votato un
ordine del giorno che impegnava IlGoverno a fornire chiarimentisul punto.
I chiarimentinon sono poi giunti,mentre !'Incertezzaderivantedalla nd cata previsione normativaha
già generato due diversi orientamentlin giurisprudenza.Da un lato, si è evldenzlato, Infatti,che la
i disposizionein parolanon6 da ritenereapplicabileai contratti
a termlne3LInfatti,
se ancherintentio
leg/slatorisera (presumlbilmente)
quelladi garantirealla variegataplateadel lavoratoria tempo
determinatoun termine più congruo per procedere all'impugnazionedei relativicontratti,la voluntas
legis si è tradottanella sola tuteladei recessi inerentiI rapportidi lavorosubordinatoa tempo
i indeterminato,escludendo dal campo .diapplicazione della proroga le altrefattispecie non riconducibilial licenziamentoIn senso proprio. E stato osservato, Infatti,che al Milleproroghenon può essere
I riconosciuta alcuna efficacia retroattivastante l'assenza di ogni espresso riferimentoal riguardo:il
0
Il Punto
Guida al Lavoro
D=C M aE aCIIIGENNAIO
2012. N. I1
n. 225/2010, poi convertito nella legge n. 10/20tl, dispone solo per rawenlre, non avendo alcuna
efficacia sanante In relazione a decadenza già Intercorso,
! Postoquantosoprae tenutocontoche,il Milleproroghe
è statoconvenitoInlegge indata27 febbraio
!2011 mentreilterminedi60 giorniper! impUgnazlone
(contenutonellart.32, comma5, del Collegato
i lavoroe riferitoai contratti
a termineconclusialladatadi entratainvigoredellanorma)è spiratoil24
gennaio 2011, ne discenderebbe, secondo tale orientamento che I contrattia termine conc usl
anteriormente
al 24 novembre20!0 avrebberodovutoessere Impugnati
entroil24 gennaio201!. In
definitiva,a pareredei giudicedi Milano,l'unicosignificato
attribuibile
al comma1-bissembraessere
Iqu.e.llo
d! averpr..oro
lato.a131dlcemble 2011Utermineperimpugnare
I (soli)!lcenziamentl
peri qua,
i" a,a oa!a se! 21 mDDralo20!! - non mssero già trascorsi60 giorni dalla relativa
....intimazioneowero
dalla ricezione scrittadei motivi,ove non contestuali.
,
AIialuce degli Incerticonfiniappllcativi
del comma 1.bis dellart.32 (rlconosciutl,
come già detto
ianche da unordinedel giornodellaCameracon cuisl Impegnato
!1Governoad unachiarificazione
sul puntomai giUnta)altrogiudicedel Tribunaledi Milanoin fattispecieanalogaha, per contro,
affermato che «pur in assenza di un'espressa previsione.,, il legislatore abbia voluto posticipare
i l'efficaciadel terminedecadenzialeancheper/'impugnazione
degliattidiversidallicenziamento»(4).
«
1) Art. 32"legge n. 18312010.
,
2) Art,2 comma54 del DIn. 225/20t0,cosl come convertitodallalegge n. 1012011:«allarticolo32 dellalegge
I n. 183/2010,dopo ilcomma I è aggiuntoilseguente:al-bis. Insede diprimaapplicazione,
le disposizioni
dicui
all'articolo6, comma 1, della legge 15 luglio 1966, n 604, come modificato dal comma t del Dresente articolo,
relativeal terminedi sessantagiorniper rimpugnazióne
del licenziamento,
acquistanoefficaciaa decorreredal
131dicembre2011».
(3) Tribunale
di Milano29 settembre2011,n. 4404: L'esclusivoed espressor/chiamocontenutonelcommai-bis
dell'art.32 legge n. 183/2010all'ipotesidi licenziamento
(e non:ancheallefaltispec/eelirecesso o di cessazione
i delrapportolavorativo
contemplate
nel commi2, 3 e 4 dell'art.32) ed al/'art.8 dellalegge n. 804/1966,nonpare
consentirealcunaestensionead ipotesinon immediatamente
riconduciblli
al recesso Intimato
dal datoredi
! lavoro.Nelcasi di contraltia termineconclusianteriormente
al 24 novembre2010 è spiratoli 24 gennaio20!1 il
! termineper l'impugnazlone»
i (4) Trlb.Milano,4 agosto 2011,n. 3914 inDir.• G/ust.,2011.
www,ouldaa/lavoro.ilsola24ore,¢oro
wwW..lacebook.conVGuìdaalLavoro
dall'art.68 co rn.rol4 e 5, legge n. 633/194.1.Le dproduzion,
i effettuateper
finalitàai caratterepm!esslónale .economiCoo corornerdalao comunque
Direttore
responsabile
PAOLO
POGGI
Coordinamento
edtiodale
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(02/3022.3686)
Redazione
nag
alaGrassi
10.2/3022.33151
rgnetaMangioni
(02/3022,36S5)
Ma 9 Nova
(02/3022.3097)
Antonio
Pesaresl
(02/3022.4540)
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Inredazione
il24novembre
2011
IDICEMBRE 10l I/GENNAIO2011- N. 12
F
II Punto
Guida al Lavoro
/
4
Collegato lavoro: indennità
risamitoria e problematiche aperte
Tanto premesso, anche al fine di comprendere
meglio l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 303/2011
che, si ricorda, è una sentenza ínterpretativadi
rigetto, quindi non vincolante, è utile ripercorrere
qui di seguito le problematiche che sono scaturite
sin dall'origine da tale disposizione e che ancora
oggi continuano ad essere oggetto dì discussione0), evidenziando, inoltre, gli orientamenti dottri-
nali e giurisprudenzialiintervenutia tal riguardo.
Sul punto, le interpretazioni suggerite sia dalla
dottrina che dalla giurisprudenza(di merito e di
legittimità)risultanoessere contrastanti.
Preme sottolineare, in ogni caso, come la nuova
disciplinada un lato si riferisca ai casi di «conversione», dall'altrolato preveda a carico del datore
una indennità «omnicomprensiva».
In merito, autorevole
dottrina€2 ha sostenuto
che cl'espressione gergale di conversione del con-
tratto a tempo determinatoè comunquechiara ed
indica lafattispecieregolata,che riguardatuttii casi
Prima problematica:
qual è Ilsignificato dell'espressione
di conversione».
applicare, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, unicamente la misura risarcitoria
tra un contratto a termine e il successivo;
Pertanto,si ritieneche l'indennitàrisarcitoriasi applichi sia nelle ipotesi di conversione espressamen«indennità omnicomprensiva»?
Dallaformulazionedellanorma,non è chiaro,infatti, te previstedallalegge, sia in quelle conseguentialla
se il legislatoreabbiaintesocumulareallaconversio- nullità del telTnineaccertatadal giudice. Si tratta,
quindi,ad esempio di tuttele ipotesi di:
ne del rapporto la sanzione risarcitoria predetermi- mancato rispettodell'intervallominimo di tempo
nandone la misura massima e minima o, piuttosto
predetta,riesumando,quindi,il ótato art. 4-bis del
Dlgsn. 368/2001 dichiarato
illegitlimo
nel 2009
con la sentenza della Corte Costituzionale n. 214.
In particolare, la norma dell'art. 32, comma 5 ha
dato luogo a tre diverseinterpretazioni,
le qualiconsiderano,rispettivamente,
l'indennitàrisarcitoria:
- sostitutiva della trasformazione del rapporto e dell'eventuale retribuzione maturata dal
lavoratore nel periodo intercorrentetra la data di
cessazione del rapporto e la data di riammissione
in servizio;
- sostitutiva della sola eventuale retribuzione
maturatadal lavoratorenel periodo intercorrente
tra la data di cessazione del rapporto e la data
della riammissionein servizio, ferma restando la
trasformazione del rapporto;
- aggiuntiva rispetto sia alla trasformazione
del rapporto, sia all'eventuale retribuzione
maturatadal lavoratorenel periodo intercorrente
tra la data di cessazione del rapporto e la data di
decorrenza della riammissione in servizio.
2)
It)
- prosecuzione del rapporto oltre il periodo massimo di tolleranzadopo la scadenza del termine;
- superamentodella soglia massima di 36 mesi di
durata complessiva in caso di successione tra le
parti di contrattia termine;
- mancata apposizione in forma scrittadella clausola del termine;
- insussistenzadelle ragioni giustificatricidel termine inizialeo della proroga.
Dal lato giurisprudenziale,diverse sono le decisioni intervenute, con diverse e articolate motivazio-
ni in merito all'applicazionedella disposizione di
cui all'art. 32 comma 5 e seguenti della legge n.
183/2010.
Tuttavia, dall'ampio panorama giurisprudenziale
emerso, che di seguito, per maggior sempliótà, si
provvede a riportarein tabella,sembra potersi affermareche la maggiorparte dei giudicipronunciatisi sullaquestione,propenda per la tesi secondo la
quale l'indennitàrisarcitoriasia da intendersiinclusiva di ogni risarcimentospettanteal lavoratore,
rimanendo
del contratto a
i vedada tdtimola decisionedel Tribmlaledi Napoli16 novembre2011,n. 29910 (in Guidaal Lavoron. 47/2011).
A. Vallebona, Indennità per il termine illegittimo:palese infondatezza delle accuse di íncostituzionalitAMassinlm'io di
giurisprudenzadel lavoro n. 12/2011
Il Punto
O
salva la conversione
Guida al Lavoro
DICEHBRE
101IIGENNAIO
2012-N.12A
W
6
6
termine in contratto a tempo indeterminato: ciò
facendo appiglio al semplice tenore letteraledella
norma che qualifical'indennitàrisarciteria,appunto, come «omnicomprensiva».
Pertanto, per tale giurisprudenza, «(...) la novità,
rispetto alla situazione precedente, sta nell'introdu'colare
zione di un pa
regime risarcitorio che preve-
punto di vista particolaredal punto di vista interpretativo,ha esdnso che dalla nullitàdel termine
possano derivare conseguenze
diverse dal paga-
mento dell'indennitàrisarcitorianella misuraindicata - ed in qualche modo presunta- dal legislatore, con esplicita esclusione non solo di un ristoro
del «danno effettivo» commisuratoalle retribuzio-
de il pagamentodi un'indennità omnicomprenstva che si sostituisce e non si aggiunge alle
conseguenze risarcitorie di diritto comune e
missione in servizio.
quindi esaurisce in sé tutte le conseguenze - risarci-
A tali orientamentigiurisprudenzialicontrapposti,
torie - dell'accertataillegittimità
del termine(...)».
ni perse, ma anche con esclusione della ricostitu-
zione del rapporto di lavoro e dell'obbligo di riamsi associa anche la dottrina,
Tale tesi risulta essere coerente con quanto emerso dai lavori preparatori, nel dossier di documen-
tazione del Ddl n. 1441 -quater, dal quale si desume che la previsione del risareimentodel danno si
aggiunge e non sostituisceil ripristinodel rapporto di lavoro: infatti,cosi, in esso, viene affermato
«(...) non vi sia conflitto tra la conversione a tempo
espressasi all'indo-
mani dall'entratain vigore della legge. Infatti,tma
parte di essaha sostenutoche l'«indelmità» de qua
assorbe qualsiasi «risarcimento»,
in quanto l'ag-
gettivo «omnicomprensiva» appalesa l'intenzione
del legislatore di predeterminare e non di accrescere il risarcìmento. In particolare, tale dottrina,
ha così sostenuto cc(...) l'indennità assorbe, quindi,
indeterminatoe quelladi definizionedi risarcimen- sicuramenteil risarcimentoda mora accipiendiper
to, anzi i due termini coabitano (...)».
il periodo dallafine del lavoro alla sentenzadichiaA tale orientamento dominante, si contrappone, inrativadella nullitàdel termine,secondo la qualificavece, altragiurisprudenzadi meritoa)la quale, nel zione del consolidatoorientamentoanche delle Sericonoscerela nullitàdel termineappostoal conla'at- zioni Unite, che, coerentemente con la natura risarto, per la totale mancanza delle ragioni tecniche, citoria e non retributivadel credito,impone l'offerta
organizzative,produttivee sostitutivepreviste dal- dellaprestazionee ammettela detrazionedell'aliunl'art.1 del Dlgsn. 368/2001 - si trattava,nel caso di de perceptttm e percipiendum». Inoltre, interprespecie,di un lavoratoreassuntodallelistedi mobilità tando la disposizione del Collegato, ha sostenuto
ai sensidell'art.8 dellalegge n. 223/1991 -ha dato che essa «(...) non esclude la conversione, ma la
applicazionealla indicatadisposizioneprevedendo, disciplinain modo specialerispettoal dirittocomuda un lato, la conversione automatica del contratto
ne, assegnandoalla nullitàeffettisolo ex nunc dal
per nullitàdel terminee, dall'altro,la condanna del momentodella sentenzache la dichiara.Sicchésolo
datore di lavoro al pagamentosia delle retribuzioni per il periodoprecedentealla sentenzail rapportodi
nel frattempomaturate,sia dell'indennitàfisardtoria lavoro non è riconosciutoed il regimerisarcitorioè
previstadalla novella Orbene, omettendo qualsiasi sostituitoda una indennità,mentreper il periodo
osservazioneper quanto concerne il merito della successivoalla sentenzail rapportoesistee si applidecisione, il riconoscimento operato da tale giuri- ca il normaleregimedi dirittocomune» . Cosi intesprudenza,pare collideresia con la ratiodel legisla- sa l'indennità, secondo l'interpretazione di tale
tore che, come detto sopra, sembra essere quella di
dottrina, viene esclusa una analogia legis della
evitareeffettirisarcitofieccessivi,nei casi di ricono- nonna in esame con la disposizione dichiarata
sciuta nullità del termine apposte al contratto di incostituzionale,di ctfi all'art.21, comma 1 -bis del
lavoro, per effetto anche della dtu'ata del processo,
DI n. 112/2008: infatti,in merito, la stessadottrisia con la formulazionetestualedella nonna: tale na così ha argomentato «(...) La conservazione, sia
pronuncia, infatti, pare addirittura portare ad tua efpure con effetti solo ex nunc, della conversione
fetto «moltiplicatore» per le indennitàrisarcitorie escludeogni utileconfrontocon la disposizionedelposte a carico del datore di lavoronei casi di conver- l'art. 21, comma 1-bis, legge n. 133/2008,
che
sione del rapportodi lavoro a tempo indeterminato. invece eliminava del tutto la trasformazione in conAltro giudice€4),
con decisione isolata e da questo trattoa tempoindeterminatoe che è statadichiarata
Trib.
Milano,
2 dicembre
2010n.5058.
!!i
Trib. Milano 2 febbraio 2011 n. 618.
A. Vallebona, da Massimmio di giurisprudenzadel lavoro n. 2/2011. In tale senso anche M. Tiraboschi, // Collegatolavoro,11
Sole 24 Ore 2010, nonché M. TatareUì,Entitàdel risarcimentofissatadalgiudic in Guida al Diritto,Sole 24 ore, n. 48 del
4 dicembre 2010, pag. Vili. bi merito anche la Cass. 01xlinanzadel 20 gennaio n. 2112/2011.
DICEMBRE
101IIŒENHAIO
2012. N. 12
IlPunto
Guida al Lavoro
O
6
incostituzionale,
esclusivamente
perchériferitaai soli giudizi in corso con eclatantedisparitàdi trattamento, qui invece insussistente trattandosi di norma
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di
12 mensilitàdell'ultimaretribuzione
globale difatto,
avutoriguardoai criteriindicatinell'articolo8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604.
a regime.Costcome è tuttoa favore delladisposizione in questioneil confronto con il regimedel licenziamentoa tutelaobbligatoria,per il quale la scelta Seconda problematica:
del datoreper l'indennitàescludedefinitivamente
la qual è l'ambito temporale
prosecuzionedel rapporto,mentrenelladisciplinain
di applicazione della nuova norma?
esame l'indennità si aggiunge alla "conversione"
La previsione di cui al comma 7 dell'art. 32 del
operante ex nunc dal momento della sentenza. 15
Collegato lavoro in questione riconosce l'applicasarebbedavveroil colmo vietareper il termineillebilità delle disposizioni dei precedenti commi 5 e gittimo un regimepiù favorevole di quello ammesso
6 anche ai giudizi pendenti alla data di entrata
per il licenziamento».
in vigore del Collegato, che ricordiamo essere il
Altro dottrina ha affermato che: «(...) Passando ora
al profilo del contenutodeU'art.32, comma 5, pub
escludersi
con certezzacheil "risarcimento"
iviprevisto
sia aggiuntivorispettoal risarcimento
di dirittocomune,a titolodi "penale
"per l'illiceità
del termine,cioèper
la nullitàdi una clausolapur semprepattizia.Sarebbe
davveroazzardato,sulpiano dellatarlo, attribuirea/
legislatore
di questoCollegatol'intentodi appesantire
le
24 novembre
2010. Anche su questo fronte, si
registrano due interpretazioni giurisprudenziali
contrastanti:
- la prima ha sostenuto l'applicabilitàdella nuovanorma ai soli giudizi pendenti in primo grado.
Dello stesso avviso, anche autorevole dottrina la
quale, a tal riguardo, cost ha affermato: «(...) La
norma va intesa come riferitasolo ai giudizi penconfermatestuale
vienedall'utilizzazione
di unaformu- denti in primo grado, come risulta dalla espressa
la analogaa quelladell'art.18 st. lav. (secondocui il previsionedi integrabilitàdi domandeed eccezionie
giudicecheannullail licenziamento
"condannail dato- non dei motividi impugnazione.Ancheperché l'apre di lavoroal risarcimento
deldanno') e dal richiamo plicazione in grado di appello o in cassazionenon
la duratadel
dei criteridi quantifwazione
dell'art.8 della leggen. solo prolungherebbeirragionevolmente
604/1066. La soluzionepresceltaperò, occorrerico- processo, tra l'altro costringendo sempre ad una casnoscerlo,consente(impone)all'organogiudicante(ordi- sazione con rinvio,ma equivarrebbead un inoppornarioo arbitrale),
una voltaoperatigli opportuniadat- tuno traoolgimentodi una sentenzagià emanata
rispettatadal legislatore»(7);
tamenti,di tenereadeguatamente
conto dellamaggiore invececondivisibilmente
o minoredurata(anchecomplessiva,qualerisultante - la seconda, prendendo a fondamento il dato
dalleallegazioniin giudizio)dell'impiegoa tempode- letterale della disposizione, ha ritenuto, invece,
terminato(cosìdooendosiintendere,
adattato,il criterio che la stessadebba essere riferitaa tutti i giudizi,
delranzianitàdi servizio)e della maggioreo minore ivi compresi quelli in Cassazione.
tempestività
dellareazionedel lavoratore(coslinparti- I dubbi interpretativiconnessi a tale disposizioni
vengono affrontatianche dalla Cassazionela quacolare dovendosi intendere,adattato,il criterio del comle, con ordinanza 20 gennaio 2011 n. 2112, chiaportamentodellepartí)»(6).
previgenti conseguenze stmzionatorie. Comunque una
In condttsione, volendo sintetizzare quanto appe-
na illustrato,le conseguenze derivantidalla nullità
del termine sono:
Prima del Collegato lavoro - conversione del
contratto a termine in contratto a tempo indeter-
minato e risarcimentodel danno parametratoalle
retribuzioni dovute dall'atto della messa in mora
del datore di lavoro (detrattol'aliundeperceptume
percepiendum)
Dopo il Collegato lavoro (tesi più accreditata)
- conversione del contratto a termine in contratto
a tempo indeterminato e risarcimentodel danno
(6)
(7)
risce che l'art. 32 comma 5 e s. trova applicazione
a tuttii giudizipendenti,intendendosiper tali tutti
i giudizi che non siano passati in giudicato e,
quindi, anche quelli per i quali non sia inutilmente
decorso il termineper rìmpugnazionein Cassazione, ovvero per i quali sia stato introdotto il giudizio di legittimità:argomentando in senso contrario, ha osservato la stessa Corte, si ricadrebbe
nella medesima illegittimadisparitàdi trattamento
già sanzionata, con riferimento alrart. 4-bis del
Dlgs n. 368/2001, dalla Corte Cost. n. 214/
2009. Infatti,la Suprema Corte così argomenta
E Tosi, il contrattodi lavino a tempo determinatonel oollegatolavoro alla leggefinanziaria, in Ridi, 2010, L 480
A. Vallebona,Unabuonasvoltadeldirittodellavoro:la leggedel2010.
Il Punto
Guida al Lavoro
DtCEHBRE
201I/GENNAIO2012. N. 12
«(...) la soluzione negativa equivarrebbe a discriminare tra situazioni diverse in base alla circostanza,
del tuttoaccidentale,di una pendenza della litegiudiziaria,in una o altrafase, tra le parti del rapporto
di lavoro».
Terza problematica: l'applicazione
retroattiva della nuova disposizione
Quartaproblematica: la disposizione
de qua è applicabile anche ai rapporti
di lavoro svolti nell'ambito della somministrazione di lavoro a tempo determinato?
Va detto, a questo riguardo che nel comma 5
dell'art. 32 del Collegato non è esplicitatarapplicabilitào meno dei limitidi indennizzo machealle
controversie in tema di somministrazione di lavo-
In merito a tale questione, di natura processuale,
la giurisprudenzaè concorde nel ritenere che, in
caso di ricorso per nullitàdella clausola appositiva
del termine,la domanda relativaalle conseguenze
ro, quando si chieda la conversione del rapporto:
la norma parla semplicemente di conversione del
«contratto a tempo determinato», non facendo, al-
tresi, alcun riferimento al contratto «di lavoro».
Pertanto,in merito a tale aspetto,si registranodue
risarcitorie di cui all'art. 32, qui in commento, ha
orientamentigiurisprudenziali:
un suo carattere di individualità ed autonomia
1) è pacifica rindusione dei rapporti di lavoro a
rispetto alla domanda di declm toria di nullitàdel terminesvoltinell'ambitodí un contrattodi sommitermine apposto al contratto: quindi, è necessario nisWazione
nel novero dei rapportia tempo determiche i motivi del ricorso investano specificatamen- nato soggettial nuovo limiterisarcitorio:tale lettura
te la questione del risarcimentoin maniera diretta fa leva sultestoletteraledellanormala qualeha tma
e che essi non siano tardivi, generici o non pertifomlula ampiache non esduderebbe espressamente
nenti. Di conseguenza, la retroattivitàin ordine tipologiecontrattualidiversedal lavoro a tempo deall'applicazionedell'art.32, comma 5, troverebbe terminateex Dlgsn. 368/2001. Codestainterpretaun limite qualora si sia già formato un giudicato
zione è anche avallatadallarecente dottrinala quasulla domanda di risarcimento.
le, appunto,ha affermatoche le disposizionisembraIn altreparole,in caso di assenzao di inammissibilità no applicabilianche alla somministrazionea termidi una censura in ordine alle conseguenze paúimone, «in virtùdell'espressa
estensionea questoistituto
potendosiintendeniali dell'accertatanullitàdel termhm,il rigetto dei delladisciplinadellavoroa termine,
motivi inerentitale aspettopregiudizialeproduce la re in questosenso ampio il rinvio alla disciplinadel
stabilitàe rirrevocabilitàdelle statuizionidi merito Dlgs n. 368/2001 (art.22, comma 2, Dlgs n. 276/
relativea taliconseguenze,formandosisullastessail 2003)». Inoltre, la stessa dottrina,andando oltre,
propenderebbe tancheper l'applicazioneal lavoroa
giudicatoai sensidell'art.324 c.p.c.
progetto
illegittimo,
trattandosi
anchequidi un contratSu tale profilo processuale, anche la dottrina si è
espressa sostenendo che «(...) Eefficacia retroatti-
va è pienamentelegittimanon trattandosidi norma
penale ed essendoassolutamenteragionevoleche il
nuovo regime speciale investa,nel limite indicato,
anche il passato, per le stesse esigenze che ne hanno
consigliatol'introduzione.Questaretroattività,
oltretutto,salva la comprensibileesclusionedelle cause
gi decise,soddisfa una esigenzadi parificazionedi
trattamentodi situazionieguali a prescinderedalla
data di introduzionedel giudizio, evitandocostproprio quelladisparitàche hafatto dichiarareincostituzionale la ricordata disposizione dell'art. 21, com-
to a termine»(9)
;
2) è esclusarapplicabilità
del Collegatoai rapporti
di somministrazione,stantela diversitàe l'autonomia dell'istitutodel contratto a termine e quello
della sonmainistmzione:,(...) la disposizionedi cui
all'art.32 nonpare essereriferibileancheallafattispecie di cui all'art.27, comma 1 Dlgs n. 276/2003,
attesoche il contrattodi somministrazione,
cioè il contratto commerciale, stipulato tra utilizzatore e sommi-
nistratore
ed il contrattodi lavoro,stilmlatotrasomministratore e lavoratore per quanto collegati, sono tra
loro separatiproprioperchéentrambisonofondati su
diverseesigenzeorganizzative,
tuttedi tipoflessibilee
che lo stesso articoloprevede la costituzionedi un
nuovorapportodi lavorotral'utilizzatore
ed il lavora-
ma 1-bis, legge n. 133/2008 che modificava la
disciplinaper i soli giudizi in corso. Del restoè noto
che l'unico limitedi costituzionalitàalla retroattività tore e non la sostituzione dell'utilízzatoreal somminidella legge in materiacivile è la sua ragionevolezza stratorenel contrattodi lavoroda questistitmlatocon
o, meglio, non manifesta irragionevolezza (...)»(a).
il lavoratore»(1°).
8)
A. Vallebona, da Mass. Giur. !-av. n. 2/2011.
9)
A. Vallebona, Indennit?tper il termineillegittimo:la questionecostituzionalità,da Mossima io di gim spn,denza del lavoro n.
1-2/2011.
Tdb. Roma 7 febbraio 2011 n. 2014. In senso confoixne Trib. Milano 2 dicembre 2010 n. 5058.
00)
DICEHBRE
20111GENNAIO
7.012- N. 12
IlPunto
Guida al Lavoro
$
6
40, ha chiaritoche l'indennitàomnicomprensivaintrodottadal Collegato,per la naturarisarcitoriadella
somma,va esdusa dalla base imponibile ai fini
sono dovuti i contributi previdenziali?
Taleaspettoconnessoall'opemfivitàdelladisposizio- contributi, Orbene, illustratele problemaficheapne di cui al comma 5 dell'art. 32 del Collegato portatedallacitatadisposizione,nonché evidenziate
intervelavoro ha costituitoda subito oggettodi indagineda le diversetesi dotlrinalie ginrisprudenziali
parte degli interpretiperché direttamenteconnesso nute a dare applicazionealla stessa,si riporta, in
tabella, in manierapiù dettagliae precisa,quanto
con la natura, retributiva o meno delle somme corrisposte. Sul ptmto tuttavia,è intervenutoda subito statuitodai giudid in ordine ai diversiaspettidi cui
l'Inps, il quale,con circolaredel 22 febbraio2011 n. all'indennità
rísanStoria
in parola.
Quinta problematica:
sulle somme corrisposte
Naturagiuridica
dell'indennità
( 0rteid'Appe!i0: ;::/,[L'intento
manifestato
dallegislatore
è Chiaro• Ilcomma5 (delPet0fi!a' i agglo2011 l'articolo
32 delCollegatolavorondr)nonsembraoffriredlfficol: 1 : : ;::::V> : :::i '• :r tà interpretativeparticolari.Lo scopo • l'effettodella disposlzio:::i' i i; ne sono di agevole individuazione:In tutUlcasi Incui Ilgiudice
':: :. ii;::;>,
) i (i :
:i:: ::: dtchlarlla conversione del rapportoa termineInrapportoa tem: :,>:: i 11.;i:/.
i;i :: (?::
po indeterminato,per Ilperiodo compreso fra I interruzionedel
.i::: i:>1
:: '.'. i
;, rapporto stesso (a a scadenza de termine dich arato egltti; .;r::;:1117:/ : :: : :: mo) • la sentenza dichlaratlvadella nullitàdel termine,è dovuta al lavoratore, a titolo di risarclmento, soltanto un'indennità omnicomprensiva, dunque, esaustiva di qualsiasi pretesa risarcltorla o retributiva - da un minimo di 2.5 a un
massimodi 12 mensilità
dellaretribuzione
globaledifattoingo-
dimento all'epoca di risoluzionedel contratto.La predetermlnazione del risarclmentoda parte del legislatore Inun ammontare
omnlcomprenslvo rende Irrilevante che Il lavoratore abbia
messo in mora il datore di lavoro, offrendogli le proprie prestazioni, poiché Ildanno è presunto • il risarcimentoprestabilito, sia pure Inuna misuragraduabllefra un minimoe un massi-
mo, secondo I criteridettatidalrart.8 dellalegge n. 60411966
(...). Dalle nuove disposizioni discende, poi, che il rischio del
protrarsidel processo grava esclusivamente sul lavoratore, Il
quale, in ogni caso, avrà dirittosolo all'indennitàstabilitadalla
legge, cosicché nessuna Incidenza potrà avere il tempo trascorso dall'introduzionedel giudizio. Inoltrenon vi è spazio, In
queste controversie, par la deduzione dell'aliunde percep.
tum dall'importodel risarclmento,proprio perchè questo è predeterminatodallalegge. Va detto per completezza, che appare
manifestamente Infondata l'eccezione di costltuzlonalità
dell'art.32, sollevata Inaltriconsimiligiudizi(...).
: ::i i i
: :
Tr|b;Gi nOva : ( i i.
6 apf!le'2011n. 584:
Uart. 32, comma 5 legge n. 183/2010 sl riferisce all'indennità
dovuta a titolo risarcltorio, • non preclude Ildiritto alle retribuzioni perse a partiredall'offertadi prestazione lavorativarifiutatadal datore di lavoro, trattandosldi didtto alla controprestazione slnallagmaticaanziché di rlsarclmentodel danno.
Incasodi conversione del contrattoa terminein contrattoa tem-
)o indeterminato
spettaal lavoratore,
aisensidelrart.32, com-
ma 5 e ss. legge n. 183/2010, un'Indennità omnlcomprenslva che assorbe ogni profilo risarcltorio.
Il Collegato lavoro con rart. 32, ha previsto la liquidazionedi
una sola indennità risarcitoria omnlcomprensiva. Rispetto a
!questa normativasono già state sollevate questioni di costituzionalità,e ciò Inducea non decidere la causa con sentenza definitivae a dnviarlaper effettuareulterioriapprofondimentiinre-
lazioneagliindicati
profilidi illeglttimltà
costituzionale.
26 febbraio 2011
O
:
In Ipotesi di conversione del contrattoa termine In contratto a
= tempo Indeterminatospetta al lavoratore, ai sensi dell'art 32,
comma 5 legge n. 183/2010 un'indennità omnicomprensiva,
non aggluntiva al risarcimento
.
Ii Punto
Guida al Lavoro
DICEMBRE
20111G£NNAIO
2011. N.II
Im,
I
I
Naturagiuridica
dell'indennità
Ladisposizionedi cui all'art.32 comma 5 dellalegge n. prevede la
sola condanna del datoredi lavoro al pagamento un'indennità
omnicomprenslva: pertanto,l'unica conseguenza Incaso di nul-
litàdel termineè la condannadellasocietàal pagamentodelle
mensilità:«la misuraè congrua attesa la risoluzionedel rapporto
definitivaintervenutaex lege». Inoltre,la sentenza precisa che
«con lanuova d/scip/inaowlamente /ITfrnon deve essere restitu/to in quantoil rapportonon ì ricostituito
• non rivive».
Ilcomma 5 dell'art.32, legge n. 183/2010 non ha fatto venire meno il dirittodel lavoratore di chiedere ed ottenere la pronuncia
della conversione del rapporto. La novità,rispettoallasituazione precedente,sta nell'introduzione
di un particolareregimedsarcltodo che prevede Ilpagamentodi un'Indennitàomnicomprenslva che sl sostltulsce • non si aggiunge alle conseguenze ri-
sarcitorledi dirittocomune • quindiesaurisceinsé tuttele
conseguenze, dsarcitode- dell'accertataIlleglttlmità
del termine.
IlLegislatore,con la disposizione di cui all'art.32 comma 5 della
legge n. 18312010, lascia Intendere Inequlvocabllmente che,
nell'ipotesi di Illegittimaapposizione di un termine, la conseguenza non possa che essere, oltre al citato profilo risarcitorio, la conversione del contratto. Vista romnlcomprensIvItà
dell'Indennizzo In rai modo specificato, non va considerato
l'allunde perceptum.
In riferimentoall'indennitàdsaroitorladi cui all'art.32, comma 5
della legge n. 18312010,conseguente alla conversione del contratto a tempo determinato, sl specifica che essendo «omnicomprensiva», esclude che possa permanere Ildiritto del lavoratore al rlsarclmento da mora acclplendi relativamenteal
trala cessazione del rapporto• la sentenza dlchlaratIva
dPedodo
ellanullità
del termine.
Quanto alle conseguenze economiche derivantidalla nullitàdel
termineapposto a|contratto,si applica l'art.32 comma 5 della
legge n. 18312010che prevede, oltrea!la conversione del rapporto In rapporto a tempo Indeterminato, un'indennità nella «misura compresa tra un m/nimodi 2,5 ed un massimo di 12
mensilità
doti'ultima
retribuzione
globaled/ fatto,avutoriguardo
a/ criterlind/cati
ne//'art/colo
8 dellalegge 15luglio1966,n. 0»,
da intendersisostltuUva del risarclmento del danno.
In applicazione della disposizione del Collegato lavoro, le conseguenze economiche della statulzlonedell'llleglttlmltà
del termine apposto al contratto prevedono un'Indennitàomnlcomprenslva da Intenderslcome sostitutiva del risarclmento del
danno ma che si cumula alla conversione del rapporto In
rapporto a tempo Indeterminato.
Nel caso di scadenza di un contrattodi lavoro a termineIllegittlmamente stipulato• di comunicazione da partedel datore di lavoro della conseguente disdetta,non applicabile- tenutoconto
dellaspecialitàdelladisciplina
dellalegge n. 230/1962e della
qualificabilità
dell'azionedirettaalraccertamento
dell'illeglttimltà
del terminecome azione di nullitàparzialedel contrattoe non come Impugnazlonedel licenziamento- la norma dell'art.18 legge
n. 30011970relativaalla reintegrazlonenel posto di lavoro.
Ilcontratto,come dice rart.32, comma S della legge n. 183/2010,
sl converte In contratto a tempo Indeterminato. Incasi del genere non spetta la retdbuzlone • questo anche se la partericorrenteavesse proweduto ad offdre la prestazioneall'azienda,determinandouna situazionedi more acc/plendidel datore di lavoro. Inoltre,vista romnicomprensivitàdell'indennizzoIntal modo
specificato, non va considerato l'aliunde perceptum.
*,
Td,b,Milano: iL! i i, il Part.32. comma 5 dellalegge n. 18312010confermache all'illegit291ii0Vembre20!0 i,, ,, timaapposizionedltermlnefinalealrapportodilavoroconseguela
n 497! 11
ii i i,i. i:i iL,il,i*'i conversioneInrapportoa tempo Indeterminato
e Ildirittodel dcori'/ i/ i,, i :, ?, ,,
,' rente al dsarclmentodel danno da stabilirslin un'indennitàomni,-,L, 'i'i"
I'
'Li'',':"i i* i, ', i" LI
i':i IL'''" ' i "
.................
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DICEHBRE
201IIGENNAIO
2012- N. 12
:
-i1
:
comprensiva da intendersl Inclusiva di ogni rlsarcimento spet"' tante al lavoratore, rlmanendo salva la conversione
del con-
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ln_e_!n
li Punto
Guida al Lavoro
ntra_°
atempo
Indeterminato.
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6
6
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. . II ILIJIIIG
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IL 'II t;l-,"J
Naturagiuridica
dell'indennità
'l,'J
l! II Ir'1!JI ! L![='IIV4" I
I
gh0 ié bP++2010' ' i-' 2010 prevede, da un lato, la conversione automaticadel conn;:+l
++2.,
,'!8y+•
i:+ i:-iI
:i,,ii:l'+'fIL?
+. tratto,per nullitàdel terminae, dall'altro,la condanna del datore
+
)
!
'LI;"
Aspetti processuali
l'ir; l,,--"»,,"J
IIII';
TrlbiBu+to-Ar=i+ioi', La disposizionedi cui ali'ad.32comma 5 dellalegge n. 183/
:i
i
rate,sladell'indennità
dsarcitodaprevistadallanovella:pedan• to, l'indennità
Introdotta
dalCellegatolavoroè da Intendersi
in
via cumulativa - • non Invece, Invia alternativa- rispetto alla
tutela risarcltorla ordinaria
a.=.+ii+
+H
+inlaggio=0l,ir
per potereapplicarenelgiudiziodi legittimità
', Inviadi principio,
r +i0346
+ +. 1IL.:i'+. +II: 10lUS supervenlens,
LI
Lk iL11
1L
LLI
1L1
1 L1
I
1m IUL1
'
é condizione necessaria che la nuova di-
sciplinadel rapportocontroverso sia pertinentealle censure formulatecol ricorso, tenuto conto della naturadel giudiziodi legittimità, Il cui perimetro
è limitato dagli specifici
motivi del ricorso
:+
' L+
:' ':' +"'''"
In tal contesto, é necessado che Il motivo di dcorso che investe,
-,LI
....... ''L
Il tema coinvolto
dalla disciplina soprav+ +,,:
' 'L'' ' anche indirettamente,
+ " + +"
"
venuta, oltre ad essere sussistente, sia anche ammissibile se-
condo ladisciplina
suaPrOpda*
Pertanto con dfedmento alla nuova disciplinadi cui all'art.32,
comma 5 e ss. della legge n. 183/2010, la necessaria sussistenza della questione adessa pertinentepresuppone, nelgiui dizlo di cassazione, che I motividel ricorso Investanospecificamente le conseguenze patrimonialidell'accedata nullitàdel ter-
+
1.=
1
+
1 ....
mine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di
Inammlssibilltà,
Ivicompresala mancataosservanzadel Pre"
setto dell'aR.366-bis c.p.c., ove applicabilerationetemporis.DI
conseguenza in caso di assenza o di inammlsslbllitàdi una
ii censura Inordine alle conseguenze economiche della clausola
i+ii+
"
di durata,Illeglttimamente
apposta,Ilrigettoper talicause dei
motivinon può, quindi,che determinarela stabilità• Irrevocabl'
+,
ILL
r
' '=
p, h+,L : ,
'L lità delle sta tulzlonl di medto contestate.
,,,+, ......
,......
....
:.otre adApp IIoi+.L
'..'1
P4 gg|a
Ilchiaro riferimento,nel comma 7(ad. 32 legge n. 183/2010), a
i giudizi,compresiquellipendenti»,rendeevidente,ad av"+' g lo 20!!' «tutti
: L'ì+i''11111:+
?'i "i' :'i++
l'L''LI ViSOdi questa Code, che l'ambito di applicazione del commi 5
..=.
.ii:?.. 1..i:+i.i?
F +il."..'r 1 L L+1. e 6 non può essere
; t :ìl+L'
11
L:L'; :
, 11"
:'1
=' L;` ' sere esteso
anche
limitato al giudizi di pdmo
al giudizi d'appello.
LIL+ 1.' +'L.
-- ' --+' ,.,GaSS
!I +mxgg,iO!20!,IL1! Costituisce condizione necessaria
nS"L'IL''I''+L'L++
+63
grado,
ma dev'es-
per potere applicare nel giu-
dizlodi legittimità
10lus supervenlens che abbiaintrodotto,
++ii11'iii'i'i
1`''1L
•"'"' "'"'"' con efficacia
retroattiva, una nuova disciplina del rapporto con'+'i
:'LI+L'"'
".+L
" 111111111':
iIr?++I
troverso, Ilfatto che quest'ultima sia in qualche modo pertinente
,,i+,L
'
,
+?+ .,i :.,i/?/,' ,i,iiii,+'i' ' rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso.
,,, ',+.,
i«'i, i,- -i' fIL
'Yl: L ii+i
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È, Inoltre, necessario che Ilmotivo di dcorso che investe, anche
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,',, ,:,,,' .+/,,i, L+L'
,1:`+LL Indirettamente,
++'+'+i +i,`
:ii' :I+ +.',
i. +,+::'::.'+,iiii,,;i', +,i"
oltre ad essere
'+
.,
Lì
'
L
j
bi
" !
j
Il tema coinvolto
dalla disciplina soprawenuta,
sussistente,
ala anche ammissibile
secondo
la
disciplinasua propria. In particolare,con riferimentoall'ad, 32,
comma 5 . ss. della legge n. 183/2010, la necessaria sussl-
stenza della questione ad essa pertinentenel gtudizlo di
i i+ cassazione presuppone che i motivi di ricomo investano
i, : ',-: , 'i,,i ' speclflcatamente
le conseguenze
patrimoniali
+,ii:,-i
+iii+ii,+
i i+?,?
, i,+..,,i i, tata nullità del termine • che alano ammissibili.
dell'accer-
i",iililIL
:i+"ii:i+i.
iii. i'i" I;I'IL'
i "ii''ii'Pertanto,Incaso di assenza o di Inammlssibllità
di una censura
1-i,:,
+:L"I'I'I'II'
+ »i'/i+i", ', LI'SI'
'i'
in ordine alle conseguenze
economiche
dell'accertata
nullità
'r
:'?L':LI'
ii'iiLr'il
/i +LI'!I+
'' ,,'' 'ì''i
" 'i del termine, Il rigetto dei motivi Inerenti tale aspetto pregiudiziar+,,
+ 'L'L+L'
,,,
,+,
le produce la stabilità delle statulzlonl di merito relative a tali
( a+S+.;23iiia ,' 020i!'`+
+L ++Le nuove disposizioni Introdottedal Collegato lavoro all'aR,32,
n l ì3 í , .L i :ii: ì Li,,' commi 5, 6 . 7 non si applicano ai giudizi di legittimità In
+,,,
,, .,,
,
i"i: i
+
.
+iiii+ili
,
+ ,
r
corso
nei quali non èstata formulata tra imotividiimpugnazio-
unaespressa
d°manda
sugli
ec°n°mict
della
nullità
lel termine
apposto
al contratto
dieffetti
lavoro.
E necessario pertanto,perché sia applicabileUdiritto sopraviine'
venutoall'interno
di ungiudiziodilegittimità
pendente,che uno
dei motividel ricorso Investa, anche se Indirettamente,Iltema
delle nuove conseguenze economiche previste dal Collegato
i
che derivanodallanullitàdellaclausolaappositiva
del termine
al rapportodi lavoro
Il Punto
Guida al Lavoro
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DICEHBRE
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2012- N. 12
6
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del quale,
all'esito
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del progressivo
verificarsi
i " i :il,ii.ii!
=i'
ki:i/iiL!i:i',i!:iiii
k,iiii!'=,':,',di effettipreclusividerivantidal tenore del motividi censura e
,{ii/,:+/{iii,/,{i=i
::i111111117:«:'
ivi!' i dai comportamenUprocessuali delle parti, la materia del coni:,::
,; ,: ,:,,.
,+,'1>,:i,i.,:,',««;
1:+=,'; ,,= " tendere
,p,+ .+,,-,
quanto
viene via via a ridursi, con la conseguenze
che tutto
non risulta essere
più dibattuto (o mai dibattuto),
resta
i,-11{ii+:
!{ /{, ,i?{ 11+=;
•,,,
« insensibilealla nuova disposizione legislativa,la cui applicazioi+i kd,{1,ne presuppone specifiche deduzioni anche Inpunto di fatto.
'
T!;jb',V4 D la f,:',:l
di l'indennità omntcomprensIvadi cui all'art.32, comma 5 . ss.
1++8;11
Applicabilit,4
ai rapportidi lavoro 5i b ¢;2! +l',it i,{ dellalegge n. 183/2010deve applicarslanche al rapportidi
!(ii f /( l , i:;f ??=i,'01o ',i, lavoro svolti nell'ambito della somministrazione di lavoro
svolti nell'ambito
per effetto del dchlamo contenuto nel medesimo art.32, comma
della somministra4 lett.d) di tuttele ipotesiincui cl si chiedela costituzione
del
zione di lavoro
rapporto di lavoro In capo a soggetto diverso dal titolarecompresa l'ipotesidi cui all'art.27 del Dlgs n. 27612003,
TrJb,,P
.,, + L1
+' ' l'indennitàdi cui all'art.32, comma 5 della legge n. 183/2010 in
= d0va: L
4
+baj+) )t+t1,iI
i{i,i { caso di conversione di un rapportodi lavoro a terminein rappor(a
61 i:+i1+,
iii
P 1{+ =;"1kto a tempo Indeterminatoè da Intenderslsostitutiva del risar, :L : ii
+
cimento del danno. Tale Indennitàsl applica anche ai rapporti
L di lavoro svolti nell'ambitodella somministrazione di lavoro.
# r=k'ill
Infatti,
poichél'azionedinullità
deicontratti
disomministrazione
i,
:i.',',ii, i e di costituzione di un rapportodi lavoro a tempo Indeterminato
ii i,:i!ii+ii-ili:1', >!::i!,:ii:i' a carico dell'utilizzatore,presuppone pur sempre la conversio..............................
ne di un contratto a tempo determinato;
nella fattispecie
in esa'
li,iL,
i{ fiii
, 1:1,111:,,
k:::, :: :+iilì me ci sl deve. quindi, attenere alla disposizione del Collegato
', :i =;',i,,i=i,ki;,id:,l,, 'i,q1,1=:
i: lavoro ai fini della liquidazione del danno.
Incaso di somministrazione Irregolare sl applica la sanzione
previstadall'art.32 comma 5 della legge n. 183/2010 in materia
di contrattoa tempo determinato:ciò comporta la conversione
del contratto a tempo Indeterminatoin capo ell'utilizzatoree,
per il medio tempore i,Ipagamento dell'indennità omnlcomprensivatrale 2, 5e 12 mens lltàdi retribuzioneg obale di fatto.
Anche con riferimentoai rapportidi lavoroa terminesottostantiad
un contrattodi somministrazione
di lavoro=1applicano i limitipre-
vistidalCollegato
lavoroinmateria
dirisarcimento
deldanno(32,
comma5 dellaleggen. 183/2010).Peri periodicosiddetti
nonla-
voratinonesiste unobbligoretributivo
da partedel datoredi lavoro,
ma solamenteun obbligo dsar¢ltodo(parametmtoalla retribuzione non percepita)a partere
dalmomentoIncui Illavoratoreha messo a disposizionele proprieenergie lavorative.
b. R0,nlàcii'i«i ,i,ii,;1,k,i:si ritienel'applicabilità dei limitidi indennizzo di cui all'art.32.
0 +qvmbre20 0 ',,',,:«',
/:ii comma5 e ss. dellalegge n. 183/2010ancheallecontroversie
; 1 988 i:ii,+',i:',i
{ i,'i
in tema di somministrazione
=,,,+:
(àfavò+rl:e,)ii?:.{,: i,
:i,=,.
=', conversione del rapporto.
di lavoro,
quando si chieda la
, ii{, : i.{i> !,?,,='i,',i,+,
,,i',:,i,i
",i i
Ua#undeperceptum,
owerosia
le somme percepite
nel periodo
',iiiill
ili ,ii!ili,ii ii:,i ,ii!ii!]i,
,+!ii
iii":i successivoallafinedelrapportoa termineinesecuzionedirap-
,ii,i+!,' bv,',i:i{i:-,o;',,.:,?i', ,, ,, porto di lavoro con altri soggetti; devono essere detratte da
";. '. i, i,: !.:%11,i,,'£, .I?,'{Iquanto riconosciuto al lavoratore a titolo di risarcimento. La
.............................
P
L
L
,
i o:,b'Y{ ,'%,
sentenza
+
esclude,
tuttavia,
la deduzione
dall'importo
ricono-
scluto a tltolodi rlsarclmentodel da nno dell'aliundeperceptum,
non perché non dovuto, ma solo perché Ilconvenuto non ha for-
il
nitoelementisufficienti
diprovautilia dimostrare
lo svolgimento
,V,:£ ?Y,,, ',', i,' di prestazioni
lavorative
presso
terzi.
!-!,lb;;rR
bmaii ,i , ii ,,i ,,,.iî pacifica l'applicabllità dell'indennità sostitutivadel risarcl26-r!oyembre 20'!0,+, :,,1mento del danno di cui all'ad. 32. comma 5 della legge n. 183/
; !í 702 b ,i.ii,i.',,,',i
i 'i:' +,, 2010 ai casi di somministrazione Irregolare e conseguente
(a'fag0re)
i:11='=I
i:':bl ',i,ii{ costituzione di un rapporto di lavoro tra impresa utUizzatricee
'{ii'i!"i
il
i.,!11:iI.
.i" ii!!i!:i{
iiiii
laVOrat°re
somministrato.
Quantoallaquantficazone de 'in'dennltà
. ...................
,
sostitutiva,
si esclude
la detralbilità
dell'aliunde
percep-
turoIn quanto la stessa non è commisureta ad un danno patrimoniale rlsarclblle.
,, ', { !,!i i L'interpretazione
letteraledelrart.32 della legge n. 183/2010 por
(inparticolare
del commi5 e 7
+-i taad escludere l'appllcabilità
rla)i,i i',,
,i i allafattispeciedella somministrazioneirregolare.Infatti,quand
Illegislatore
del 2010ha ritenuto
che le disposizioni
dell'art.
32
O
Il Punto
Guida al Lavoro
DICEHBRE
201IIGENNAIO
2012. N.I'
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6
6
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|11
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[t, I F,
I
Applicabilità
ai rapportidi lavoro
svoltinell'ambito
della somministrazio-
ne di lavoro
I'lt; h --l|Il r
dovessero trovareapplicazione anche allasomministrazionelo
ha fatto espressamente, come nell'ipotesidel comma 4,1ett.O).
Inoltre,la disposizione di cuí al comma 5 concerne espressa........................
":.:
l:,:L mente I «casi di conversione
,,, :,',-',,,i:,
i, ii,i,,*,:i,,,i",1'
::,i terminato»,
mentre quella
del contratto di lavoro
della somministrazione
a tempo deIrregolare
ipotesi diversa. Inquesto caso. Infattinon si ha alcuna conversione del rapportoInstauratotraIllavoratore• la società di somministrazione,ma sl ha. per effetto dell'irregolare ricorso alla
somministrazione,la costruzione di un nuovo • diverso rappor-
:"'L' ::' :''.:: Z[L'L
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to di lavoro alle dipendenze
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'*:::::''[:*:':::::' : ::LL::
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Dlgs n. 276/2003).
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dell'utilizzatore
(art. 27, comma
1
aX
o î sl deve essudare res ,ns,onedea turcarisarc,oda« cui==011:ií.t 26:11.la legge n. 16312010
al rapporti
di somministrazione
sullabase
l[ î(!í )':!i:::::i;::':
:::::':::,',,"':delle seguenti considerazioni:
J
11 [IL L£[ rI$
' -[LI I I
O O = pro o letterale, quando il legislatore
ha Inteso prendere
'[I=L:L
3;I;3 L in considerazione anche Irapportidi somministrazionelo ha fat3L":1:1:,'i
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espressamente;
l'art.
32,
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cita espressamen',i
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::i'i,1,;/i'te «rlpotesl prevista dall articolo 27 del decreto legislativo 10
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,:r ,;:1,:;'':'L'" Il citato comma
' ,, Il ':,?, " ri:,
L ';1 : ; ::'': :::" :'::": 'L' '';: : determinato»;
5, fa esclusivo
riferimento
Irregolare), mentre
al «contratto
a tempo
- nella complessa fattispecie della somministrazione,nel quale
sono presentidue rapporti,Iviziche danno luogo allacostituzione del rapportodi lavoro subordinato Incapo alrutilizzatoresono quelliche Investono Ilcontrattodi somministrazioneconcluso fra Impresadi sommlnlstrazlone• utilizzatore(art. 21, com-
ma 4 . 27 Dlgs n. 27612003); Inoltre,a differenza della
fattispecie
previstadalcomma5 dellaleggen. 183/2010,nonsl
è In presenza di un contratto a tempo determinatoche sl converte in contrattoa tempo indeterminatotra le stesse parti,ma
di una diversa configurazione gluddica, rappresentatadalla co-
stituzlone
di unrapportodi lavorosubordinato
alledipendenze
delrutilizzatore,
cioè del soggettocon ilqualeIlprestatorenon
.I,:,':.:.:,:: ",:!.:L ! : : :: : . :,_:::
I ha stipulato formalmen,te alcunché.
', ap*Ii : ./,i L::'!;
;rlI'(;"La normadi cui all'art.32. comma 5della legge n. 183/2010 non è
»,_NaPOli
,Ofe ,br !O2O !;i ;;i;i! applicabileIncaso disomministrazione
Irregolare.
inquantosi dTri
(¢ )ht atla):,,:!::il:::;;,;;;,i:,,fensce «al contrattoa tempo determinato».Infatti,Illegislatorecon
, ii: ,' i i,«";i
», i-,:,,. ?l,,,i,:,,r,,,
. rart. 32, commi
5, 6 . 7. espdme
la volontà di emanare
«disposi,im
",i; : iL '*i'", , ,' i :'i," i'' '*?';' ni in.materia di contratto di lavoro a tempo determinato». Inoltre
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i'':;'rlperi ordinamentovlgente la definizione «contratto dilavoro a tem-
i: :' :,'",',:': i::',:11,i;:i, po determinatoIndividual'istituto
gluddicodisdpllnatodal Dlgs n.
il
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?:- 368/200t, diverso dalla «somministrazione di lavoro» disciplinata
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.,:,- dal Capo I del Titolo III del Dlgs n. 27612003.
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i i: ,!', i:i'i:i:
Li'1' i :"'"',"'i"" SI evidenzia altresl che quando Illegislatoredel 2010 ha dte»',
,: ., .i :; ;, :,I i , Ji:r:r',; nuto che le disposizioni dell'art. 32 dovessero
; I t[ LI
# ;flf I" 1 3 ;' : )% [ 1:1;Z one
anche
a la somministrazione
trovare applica-
lo ha fatto espressamente
Inoltre Ilmeccanismo sanzlonatodo predisposto dall'art.27 DI...................
gs n. 276/2003
è tipizzato
•
', i,: "i": ,- ,,,", 1:",'i:., ,' i nullità del termine apposto
'Li :
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.................
, ',"i
i La sentenza
, i ,, ,,i,.', i L,' " nuova
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ed è speciale
rispetto
al contratto di lavoro.
Inoltre, rileva che, secondo
disciplina
Introduce
all'azione
di
comune opinione, la
una forma forfetlzzata
del dsarclmen-
to del danno subitodal lavoratoretraIlmomento Incui ha messo
a disposizione le pmpde energie lavoratJve dfiutata dal datore e
la pronunciadella sentenza che sancisce la conversione, sicché
sl tradurrebbein una deroga al principiche regolano le conseguenze dell'lnademplmentoin base agli artt.1223 e ss. c.c.
La naturaeccezionale della disciplina,dunque, ne esclude ogni
applicazione estensiva o. ancor più. analogica.
Trib. R0ma,
i ,,.i
:' La norma di cui all'art.32. comma 6 della legge n. 18312010
7 feblora]o20t!-,n,20;!4 non è applicabileIncaso di somministrazione
irregolarecon
(contrai'la)/
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DICEHBRE
201IIGENNAIO
2012. N. 12
:,:.,.,-,,, conseguente conversione del rapporto In capo alrutilizzatore.
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su a base
de
dato
etterale,
il legislatore,
allor-
: •i: quando nel testo della legge sopra cltata ha voluto prendere In
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conslderazlonelafattispecledellasomminlstrazlone, lo ha fatto
.: I:*LI espressamente(art.32 comma4 leggen. 183/2010).Inoltre,
IlPunto
Guida al Lavoro
O
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ld!€I,,."
"11li -
Applicabilità
rapportodi sommlnistrazlonesi
fondaSUdue distinticontratti,
svolti nell'ambito
della somministrazione di lavoro
del rapportoIncapo all'utilizzatore
sono quellidel contrattodi
ai rapportidi lavoro
ossia il contratto commerciale, stipulatotra utilizzatore• somminlstratoreed Ilcontrattodi lavoro, stipulatotrasomministratore • lavoratore. Quindi,I vizi che danno luogo alla costituzione
somministrazione,«per cui non si fa questione di contrattodi lavoro a tempo determinatola essere fra le partiche sl converte,
ma più semplicemente si realizza la costituzione di un nuovo
rapportodi lavoro tre l'utilizzatoreed il lavoratore• non la sostituzione de//'utilizzatoreal somminlstratoranel contrattodi lavoro da questi stipulatocon Illavoratore».
I limitirlsarcitodprevistidall'art.32, comma 5 della legge n. 1831
2:dJ¢i bre 20!0 :i, • 2010 Incaso di conversione del «contratto a tempo determinato», non =i applicano al rapporti di somministrazione. Infatti, la detta disposizione del Collegato lavoro non pare-essere riferiblleanche alla fattispecie di cui all'art.27, comma 1 Diga n.
276/2003,attesoche I/contrattodi somministrazione,
cioè il
contrattocommerciale, stipulatotra utilizzatore• somministratore ed Ilcontratto di lavoro, stipulatotra somminlstratora• lavoratore per quanto collegati, sono traloro separatiproprioperché entrambisono fondati su diverse esigenze organlzzaUve,
tutteditipoflessibile• che lo stesso articoloprevedela costitu-
zione di un nuovo rapportodi lavoro tral'utilizzatoreed illavoratore • non la sostituzionedelruUlizzatoreal $omminlstratorenel
contrattodi lavoro da questi stipulatocon il lavoratore.
,.
i Per completezza della presente trattazionenon si pub non citare anche quanto scritto nelle conalu-
alonidellarelazionetematicadell'Ufficio
del Massimarlo
dellaSupremaCorte,del 12 gennaio2011,
relativaalle «preblematlche
Interpretatlve
de!!art.32, commi5:6-7 dellalegge n. 183/2010allaluce
dellagiurisprudenza
comUnitaria,
Cedu,costituzionale
e di legittimità».
iTalorelazione,dopo avere illustrato,
partendodali'analisi
de!ii direttiva
1999/70/Cee dallarlcostrui zlone fattanedalladottrinae dallagiurisprudenza
la dlsclpflnadel contrattoa tempodeterminato,
ancheallaluce delledecisioni dellaCortedi GiustiziaUe,ha conclusoche rindennità
risarcitona
di
cui al Collegatolavoroè da intendersiaggiuntavarispettoalle tradizionali
tutele:«(...) Da tutto
quanto ampiamente fin qui rilevato, emeqTe che, secondo un'interpretazionecostituzionalm nte
i orientatee comunitariamente
adeguata,in lineacon il principlodieffettività
ed adeguatezzadelle
sanzioni,con Il principiodi paritàdi trattamento
e con la clausoladi non regresso delle tutele,
lindennitàdi cuiallari. 32, commi 5-6, della legge n. 183/2010può ritenersiessere aggiuntava
i rispettoalle tradizionali
tutele (incidendosolo sulla limitazionedel danno dsarclbile),dovendo
i escluderal per converso che essa possa essere sostitutivadella converSione del rapporto, o del
i dirittoalpagamentodelleretribuzioni
da partedeldatoreche abbiarifiutato
laprestazioneofferta,pur
l dopo la scadenza del termineIlleglttimamente
apposto (...)».
O
II Punto
Guida al Lavoro
i.
DICEHBRE
20111GENNAIO
2012-N. 121
'qw
6
6
La questione
di legittimitàcostituzionale
Le problematicheinterpretativescaturiteda subito dallanorma de qua e l'analogiacon il contenuto
secondo la giurisprudenzamaggioritaria,la con-
della disposizione dell'art. 4-bis che era stata in-
versione del rapporto e la riammissione in servizio del lavoratore con efficacia ex tunc e, quindi, la
trodotta nel 2008 hanno anche fatto si che fosse
avanzataquestione di legittimitàcostituzionaleinnanzi alla Corte. Ed infatti, a distanza di poco
ricostruzíonedel rapporto (cosl come accade per i
licenziamentiintimatiin area di stabilitìtreale), ai
fini della determinazione del danno, la duratadel
meno di tro mese dall'entrata in vigore, il nuovo
processo viene ad essere d'importanza fondamen-
regime introdotto dal Collegato lavoro con l'art.
32, comma 5 e ss., della legge n. 183/2010 entra
già in crisi.
E dapprima il Tribunale di Roma che, con sentenza del 14 dicembre 2010, n. 20032, ritiene
di rimetteregli attialla Corte di GiustiziaEuropea
ovvero di sollevare questione di costituzionalità
davantialla Corte Costituzionaleitaliana.
Pochi giornidopo, è la volta del Tribunale di
Trani che, con ordinanza del 20 dicembre
2010, criticala presente disposizione,dichiarando
rilevante e non manifestatamente infondata la
questione di legittimitàcostituzionaledell'art. 32,
commi 5, 6 e 7, legge n. 183/2010, in riferimento
agli artt.3, 11, 24, 101,102, 111 e 117 Cost.
Infatti,talegiudiceha affermatoche, con la disposizione di cui al Collegatolavoro, ad essereviolato è
inprimisl'art.3 CosLil quale, nella giurisprudenza
costituzionale,è la nonna che non solo impedisce
la codificazionedi disposizionidiscriminatorie,ma
che pone anche un argine contro quelle che siano
in grado di alterarel'armoniadel sistema.Sotto tale
aspetto, ad avviso del tribunale, appare evidente
rìrragionevolezzadell'estensionedei criteridi Equidazione del danno adottatidal legislatorecon riferimento ai licenziamentiillegittimiintimatinell'area
della stabilitàobbligatoria,all'istitutodel contratto
a termine:ciò in quanto,nei primi (a differenzache
nel secondo), manca il dirittodel prestatoread tma
ricostruzionedel rapportodi lavoro ed il danno che
assumerilevanzaè quello che si produce alla data
in cui il recesso viene inlimato (e non già quello in
cui il rapportovenga ripristinato),di talchéla durata del processo perde importanza (non essendo
previstoil ripristinodel rapportoed essendo rattualizzazione del credito risarcitorio comunque garantita dall'art. 429 c.p.c.).
Nel contratto a termine, invece, essendo prevista,
DICEHBRE
201IIGENNAIO
2012- N. 12
tale, posto che l'entità del danno è direttamente
proporzionale alla durata del processo, nel senso
che quanto più tempo il lavoratore dovrà attendere per ottenere una sentenza favorevole,
tanto
maggiore sarà il danno che andrà a subire.
Pertanto,secondo il tribunale pugliese, la disposizione, contenendo ingiustificatamentel'importo
risarcibile, con l'introduzione di un'indennità risarcitoria modesta, « nisce per farne pagare il costo
solo all'incolpevole lavoratore». La forfetizzazione
del risarcimento- peraltro secondo criteri ritenuti
inappropriati- ha «tuttoil saporedi un inaccettabile
"contentino" per il lavoratore, che ha come presup-
posto implicitoilfatto che il mantenimentodel diritto alla conversione del rapporto di lavoro sia, dopo-
tutto,già sufficiente
a ripagarlodellaperditadel
diritto alla retribuzione(nonostantel'atto di messa
in mora) e, ancor prima (il che,se possibile, ancor
più grave), di quelloalla ricostruzioneprevidenziale
del rapporto, visto che, da un lato, rende irrilevante
il tempoche il prestatoreè costrettoad attendere
per
ottenere l'accertamentogiudiziale dell'illegittimità
del terminee, dall'altro,finisce per monetizzare(il
cheè veramenteintollerabile)un dirittoindisponibile
(qual è quello alla regolarizzazionecontributiva),
ricomprendendoloin queU'indennità
"omnicomprensiva" - che definire irrisoria appare un eufemismo -
che,inforza dei commi 5 e 6 dell'art.32 della legge
n. 183/2010, può esserericonosciutaal prestatore
di lavoro a titolodi risarcimento».
In altritermini,per il giudice del Tribunaledi
Traní, per effetto della novella, se fino ad oggi il
datore di lavoro al pari del lavoratore, aveva inte-
resse ad una sollecita definizione del giudizio, per
evitare di dover pagare - a partire dall'atto di
messa in mora - tutte le retribuzioni maturande
fino alla sentenza e soprattuttoi contributi previdenziali,da ora in poi sarà incentivatoad avere un
IlPunto
Guida al Lavoro
O
6
6
comportamento dilatorio ed ostruzionistico e a
mità cosfiOazionale
del regime specialedi cui all'art.
ritardare, con ogni mezzo, il momento della defi-
32, comma 5 e ss.: essa ha sostenuto, infatti, che
«la legittimità
costituzionaleè sicura,perchésostituisce la liquidazionedel risarcimento,
finora effettuata
caso per caso dal giudiceanchemediantepresunzioni
sull'alitmdepereeptume
Altre norme che, ad avviso del giudice, appaiono semplicio giurisprudenziali
violato dall'arL32 della legge n. 183/2010 sono percipiendum,con una indennitàcomunquedovuta
quelle di cui agii artt_11, 24, 101, 102 e 117 CoM a prescinderedalla prova di un danno effettivo.1
predeterminati
dal legislatoretenInfatti,appareevidentecome l'art. 32 dr, nella mi- limitidell'indennità
sura in cui - con un atto d'imperio - le ha «ridimengono conto,in un equilibratobilanciamentodegli insionato»nei torminigià innanziriferifi,abbia fruito teressi,del vantaggioper il lavoratorederivantedal
dellaregoladi "conversione';sia pure
per incidere sui principi della domanda e dell'inte- mantenimento
resse ad agire e, quindi, sul diritto all'azione,che solo ex nunc dal momentodella sentenza,e della
intollerabileincertezzasull'ammontaredel risarcitrova la sua garanzia costituzionale nell'art. 24 Cos
e sull'integritàdelle attribuzionicosli0azionalidel- mentoper il periodo anteriorealla sentenzaappunto
sostituendouna valutazionelegaletipicaalle ricordal'autoritàgiudiziaria(artt.101 e 102 CosL).
Altriprofiliattengonopoi allaillegit nitàcosfitozio- tepresunzioni6..). Non può dabitarsi,comefa Cass.
nale delle disposizioniper contrastocon la disciplina n. 2112/2011, della costituzionalitàdel regimeindennitarioche indurrebbeil datoredi lavoroa tentare
comunitaria e Cedu e, quindi, con la norma costitudi prolungarei tempidelprocesso,poiché questisono
zionaleinterposta(cfr.art. 10, 11, 111 e 117 CosL).
Ad un mese dalla predetta ordinanza,è anche la nellemani del giudice.E fa davveroimpressioneche
dopo decennidi effettiviabusida parte del lavoratore
Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza
del 20 gennaio 2011, a disporre la trasmissione medianteil ritardonellaintroduzionedelprocesso,si
degli atti alla Corte Costituzionale, dichiarando tenti ora di argomentare invocando un abuso imposnon manifestamenteinfondate le questioni di le- sibiledel datoredi lavoro».
gittimitàcostituzionaledella nonna, per violazio- Ancora la stessadottrina,criticandol'ordinanzadel
Tribunaledi Traniha affermato: "(...) sicchénon ha
ne degli artt.3, 4, 24, 111 e 117 Cost.
Infatti, secondo la Corte, l'indennità de qua che, senso lamentare, come fa l'ordinanza di Trani, la
per volontà dello stesso legislatore, esclude ogni perditadel risarcimentoretributivoe di contribuzione
altro credito indennitarioo risarcitorio,lede i prin- previdenzialecon riferimentoagli artt.36 e 38 Cast.,
cipi di ragionevolezza e dì effettivitàdel rimedio perchéqui manca il rapportoe, comunque,la prestagiurisdizionale,nonché il diritto al lavoro, ricono- zione lavorativa, come osserva correttamente Cass. n.
sciutì a tutti i cittadini dall'art. 4 Cost. e dalla 2112/2011. Infatti,la conversioneè stataconfermata
direttiva 1999/70/Ce, nella parte in cui impone dalla nuova disposizionecon gli effettidi dirittocodi garantire ai lavoratori a tempo determinato, mune solo ex nunc dal momento della sentenza, secondo l'insindacabilediscrezionalitàdel legislatore,
che subiscono un abuso del contratto, un risarcicheper ilperiodoprecedenteha esclusolapersistenza
mento proporzionato.
il ricordato
Inoltre, analogamentealle osservazioni del Tribu- del rapportostabilendoopportunamente
nale di Trani,anche la Suprema Corte ha ritenuto regimespecialeindennitaricll).
che l'art. 32 confligga con l'art. 6 della predetta
Convenzione giacché viene «impostoal poterelegi- La sentenza della Corte Costituzionale
slativo di non intromettersinell'amministrazione Dopo tua'attesadurata quasi un armo, il 9 novemdellagiustiziaallo scopo di influiresulladecisionedi bre 2011, la Corte Costiòazionalesi è pronunciata
una singola controversia o su un gruppo di esse», a
sui limitidi indennizzointrodottidal Collegatolavomeno che tale intervento non sia dettato da ragioro per i contrattidi lavoro a tempo determinato.
ni imperativedi caratteregenerale, che nel caso di La Corte, riaprendo quell'ingentecontenzioso che
specie non sono state ritenute sussistenti.
era stato sospeso in attesa della pronuncia, ha
Sul punto, in rispostaalle sopra citate ordinanze è
dichiarato non fondate le questioni di legittimità
intervenuta,con note critiche,anche la dottrina la costituzionaledell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della
quale, dal canto suo, propenderebbe per la legitti- legge n. 183/2010, sollevate con riferimento agli
nitivapronuncia,potendo la sua condotta rilevare
(ed essere «sanzionata») solo nella misura del risarcimento massimo previsto dalla norma.
(t)
0
A. Vallebona, Indennitàper il termineillegittimo:palese infondatezzadelle acatse di incostituzionalitàfil Mass. Gita: lav. n.
1/2011.
IIPunto
Guida al Lavoro
DICEMBRE
201IIGENNAIO
2012- N. 1
6
6
tabella sottostante, si sintetizzanole ragionidel rinvioalla Consulta delle ordinanze di cui sopra.
|. .p-ill ,,, -J,r-!r
s$,'l t lin za :-:::::::,,,::!
L'Indennità,definitacome omnlcomprenslva,«acquista significaIn riferimento
):gí l i ió: 1)'i1.: : .., to solo escludendo qualslasi altro credito del lavoratore, indenagli artt. 3,
Comma 2, 4, 24 . r / t!2 ::-'.»::::!- : :..1::.)
• :...: niterioo risarcitorio:pertanto, i commi 5 . 6 escludono ogni tutela
«. :.:.. reale • lasciano la possibile, grave sproporzione fra indennità •
Ill Cost.
::::!:::! :- i=::::.::.i
,:.:':'. : -.:).1. danno effettivo, connesso
i:
:/ i i: ii :: ::
................................
.:
.:.: : 1I,::/:«:1,:
alperdurere
:r::..n0o, non,o,oO..oro,n oon..,o
dell'illecito». Con ciò dimo-
n, 0 ,nc,, « r.,,o ovo-
lezzanonchédieffettivItà
del rimedioglurisdizlonale
di cuiagliartt.
3, comma
2, 24 a tl!
Coet.,
ma anche
di ledere
Il diritto al lavoro,
..:.. 11:.:: riconosciuto a tutti I cittadini dall'art. 4 Cost. La sproporzione
tra la
tenue indennitàed ildanno, che comporterebbe, per contro, lo spostamento sul datore di lavoro di comportamentida qualificarslcome
dilatori,assecondando le lungagginidel processo, sembra contravvenire all'accordo quadro sul contrattoa tempo determinato • alla
direttiva
comunltada
1999/70,che imponeagliStatimembridi«prevenire efficacemente l'utilizzazioneabusiva di contrattio rapportidi
:..;/:.
:..'.:.
:7
Inriferimentoagli
1-:.1::: lavoro
a tempo
determinato
(...)»
Le disposizionidi cui ai commi5, 6 . 7 dell'art 32 evidenzlanoun contrasto con rlguardo agli artt.3,11,24,101,102,1 tt • 117 Co=t. prin-
srtt. 3, 11, 24, 101,
cipalmente
perladisparità
ditrattamento
cheverrebbea determlnarsl
102,111e 117
per effettodella previsionedi un'indennitàomnicomprensivadirettaa
«contenere le lungagginidel processo», per non parlaredella perdita
Cost.
deldiritto
allaricostruZione
previdenziale
delrapporto
dilavoro.«Non
avrebbea/cunsensologico(prima
ancorechegiuridico)
parlare
diconversione(e, quindi,di rtcostruzioneex tunc)di unrapporto,se a questa
non sl ricolleghipure ildirittodel lavoratoree percepire- cosl come ac-
cadeperIlicenziamenti
illegittimi
intimati
Inareadistabilità
reale- tutte
le retribuzioni
(apartire
dallaletteredimessainmore• finoall'effettiva
reintegra al nettodell'aliundeperceptum)e, soprattutto,il dirittoa beneficiaredella regolarizzazionedellaposizione contributiva».Infatti,Il
lavoratoreche è ille ittimamente
assuntoa terminefinisceper diventare un moderno captte demlnutusa cui vengono negatii dirittidcono-
sciutiagliuominilibed:Ilchecomportalaviolazione
diunaquantità
In-
credibiledi norme costituzionali... l'art.32 della legge n. 18312010,
omettendodi dare rilevanzaalle lungagginiprocessuali• contenendo
Ingiustificatamente
l'importodsarclblle,finisceperfame pagare ilcosto
solo alrlncolpevolelavoratore,nonostanteche questinon possa porne
in essere comportamentivirtuosi,tesi cio6 a limitarel'entitàdel danno
risarclblle.
Alladichiarazione
di nullità
dellaclausolacontenenteIltermine
finale
. ,.: .:,-.«. .....
,.« 1:.: : .,
segue la conversione del contrattoInun unico rapportoa tempo Indeterminatoex tunccon dirittodel lavoratoreallariammlssioneInservizio.
».. ... Quanto
alle pretese
di natura retributiva • risamitoria di cui alla nuova
disposizione
ex art.32,comma5, dellaleggen. 183/2010si ritiene
di
rimetteregliattiallaCortedi GiustiziaEuropeaowero di sollevarequestlone di costituzionalità
davantiallaCorte Costituzionaleitaliana.F
artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102 e 111 e 117, comma 1,
della Cost., dapprima dal Tribunale di Trani e
dopo dalla Corte dì Cassazione.In particolare,la
Corte Costituzionaleha respintotuttigli argomen-
assunto a termine, ma assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato. Infatti, sotto tale profilo, la Corte ha
affermato che l'indennità prevista dal Collegato
ti sopra elencati e ha ritenuto che sussistano ragio-
lavoro «(...) va chiaramente a integrare la garanzia
)aidi utilitàgenerale per giustificareun intervento
del legislatorecon efficacia retroattiva.
In primo luogo, la Corte, risolvendo la prima delle
questioni sopra esposte, ha chiarito che la norma
un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come
emerge anche dai lavori preparatori», sottolineando
scrutinata non si limita a forfetizzare il risarcimen-
dellaconversionedel contrattodi lavoro a terminein
come «la stabilizzazionedel rapportoè la protezione più intensache possa esserericonosciutaad un
to del danno dovuto al lavoratoreillegittimamente lavoratore precario».
DICEHBRE
201IIGENNAiO2012- N. 12
Il Punto
Guida al Lavoro
6
La Corte ha ribadito come ciò si desuma, come
già detto nel corso della presente trattazione,dall'esame dei lavori preparatori,in cui emirge che
zio, a pena di decadenza, dell'azione di accertamento
dellanullitàdellaclausolaappositiva
del termine
al
la legge dev'essere correttamente letta come riferita alla conversione del contratto a tempo deter-
minato in contratto a tempo indeterminatoe che,
contrattodi lavoro,f! sandonela decorrenzadalladata
di scadenzadel medesimo.Con l'effettodi approssimare l'indennitàin discorsoal dannopotenzialmente
sofferto a decorreredalla messa in mora del datore di
conseguentemente,
la previsione della condanna
lavoro sino alla sentenza, avuto, altrest, riguardo ai
i giudici, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, hanno sostenuto che rinden-
reperito un'altra occupazione. Pertanto, da tali con-
al risarcimentodel danno in favore del lavoratore
principi informatoridelprocesso del lavow intesiad
accelerarne
la definizione»tZl.
dev'essere intesa «come aggiuntiva e non sostitutiLa Corte ha, inoltre,precisato che il nuovo regime
va della suddetta conversione».
Inoltre, la Corte, a giustificazionedella legittimità fisarcitorionon ammettela detrazionedell'alitmde
di tale regime indennitario,ha sostenuto che un perceptum.Sicch6, secondo i giudid di legittimità,
sistema analogo vige anche per l'ipotesi di licen- rindennità omnicomprensiva assume una chiara
ziamentointimatoin regime di tutelaobbligatoria valenza sanzionatoria:essa è dovuta in ogni caso,
In particolare,poi, in risposta a quanto sostenuto al limiteanche in mancanzadi danno e nelle ipotedal Tribunaledi Trani e dalla Corte di Cassazione, si, quindi, in cui il lavoratore abbia prontamente
siderazioni,a parere della Corte, ne deriva che la
disciplinain esame, confrontatacon quella previgente, risulta,da questo punto di vista,addirit9.Lra
più favorevole al lavoratore, capovolgendo in sostanzale argomentazioniprospettatesul punto dal
Tribunaledi Trani.
In altritermini,volendo riassumeresotto tale profilo le conclusioni cui perviene la Corte si può
affermare che cia normativa impugnata risulta,
nell'insieme,adeguata a realizzareun equilibrato
componimentodei contrappostiinteressi».Infatti,ad
sostenuto che «(...) a partire dalla sentenza con cui
il giudice,rilevatoil vizio dellapattuizionedel termi- avviso della Corte, il nuovo regime risarcitorio
lútà riconosciuta dal Collegato lavoro, «copre soltanto il periodo cd. intermedio,quellocio chepassa
tra la scadenza del terminefino alla sentenzache
accerta la nullitàdi esso e dichiara la conversione
del rapporto», mentre per gli eventi successivi, il
lavoratore ha diritto al fisarcimento nei termini
ordinari e, quindi, non è esposto al fischio di
subire un ristoro insufficienteper colpa dei ritardi
del datore di lavoro. In altri termini,la Corte ha
ne, converte il contratto di lavoro che prevedeva una
scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, è da rítenereche il datore di lavoro sia
indefettibilmente
obbligatoa riammettere
in servizio
garantisce al lavoratore la conversione del contrat-
to di lavoro a termine in un contratto di lavoro a
tempo indeterminato e, nello stesso tempo, anche
un'indennità che gli è dovuta sempre e comunque, senza necessitàné dell'offertadella prestazioil lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le
retribuzionidovute, anche in ipotesi di mancata ne, né di oneri probatori di sorta.
Dalraltro lato, l'indennità fisarcìtoria cosl intesa
riammissione effettiva (...)».
assicuraal datore di lavoro la predeterminazione
Ad avviso della Corte, «casi intesa la norma censurata, cade l'ipotesi di paventata sproporzione dell'inden- del fisarcimento del danno dovuto per il periodo
nitàdi cui aU'art.32, commi5 e 6, dellaleggecitata, che intercorre dalla data d'interruzione del raprispettoalladenunziataesigenzadi ristorodi un danno porto fmo a quella dell'accertamento giudiziale
del diritto del lavoratore al riconoscimento della
destinato a crescere con il decorso del tempo, sino ad
attingerevalori non esattamente
prevedibili.E db, in durata indeterminata di esso. «(...) Ma non oltre,
primo luogo,perchéil legislatore
hapure introdotto
sub pena la vanificazione della statuizionegiudiziale
art. 32, commi 1 e 3, della leggen. 183/2010 un impositivadi un rapportodi lavoro sine die (...)».
terminedi complessivitrecentotrenta
giorniper l'eserci- La Corte ha, ancora,sottolineato,in merito allapre-
(2)
Si segnala che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 29910 del 16 novembre 2011 e, quindi, a pochi giorni dalla
decisione della Corte Costituzionale si è prommciato, con una articolata sentenza, in merito all'applicazione dell'art. 32
legge n. 183/2010: «(...) nel coso che interessal'interpretazionedell'art.32, comma 5, come offertadalla CorteCostituzionale,
pone il lavoratore in una situazione di sostanziales»antaggio rispetto alla controparte,perché ogni richiestao istanza che
dovesseessereaccolta determinaper lui un effettoche ricade solo a suo corico, mentreil datore di lavoro inadempienteviene ad
essere oggettivamenteavvantaggiato da ogni sua richiesta o istanza che dovesse essere accolta (...). Ne deriva che la
intezpretazione dell'art. 32, conuna 5, della legge n. 183/2010, ed in pmíicolm'e la data finale del periodo coperto dalla
indennitàrisaxdtofia,
giàoffertada questogiudicein altresentenze(imoalladatadi proposizionedel ricorso)deve essere
mantenuta ferma».
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Il Punto
Guida al Lavoro
DICEMBRE
2011/GENNAIO
2012. N. 12,
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suntadisparitàdi trattamentodellanovellasegnalata
dai giudicirimettenti,come il nuovo sistemarisarcitorio sia da considerarsilegittimo,in quanto «la garanzia emnomica in questionenon è né r oida, né
uniforme.Huttosto la normativa in esame, anche attra-
versoil ricorsoai criteriindicatidall'art.8 dellalegge
n. 604/1966, consentedi calibrarel'importodell'indennitàda liquidarein relazioneallepeculiaritàdelle
singolevicende,come la duratadel contrattoa tempo
determinato
(eoocatadal criteriodell'anzianità
lavorativa),la gravitàdellaviolazionee la tempestività
della
reazionedel lavoratore(sussumibili
sotto l'indicatore
delcomportamento
delleparti),lo sfruttamento
di occa-
Corte ha sostenuto,alla luce dei principi enunciati
dalla giurisprudenzaeuropea, che il contrastodenunciato non debba sussistere.
Infatti, come si legge «(...) Ricorrono tutte le condi-
zioni in presenza delle quali la Cortedi Strasburgo
ritienecompatibilicon l'art. 6 Cedunuove disposizioni dalla portata retroattivavolte a regolare,in
materiacivile,dirittigià risultantida leggi in v gore.
Inprimo luogo, la innovativadisciplinain questione
è di carattere generale. Sicché, essa non favorisce
selettivamenteIo Stato o altro ente pubblico (o in
manopubblica),perché le controversiesu cui essa è
destinataad incidere non hanno specificamentead
sionidi lavoro(e di guadagno)
altrimenti
inattbagibilioggettoi rapportidi lavoroprecario alle dipendenze
in caso di prosecuzionedel rapporto(riconducibile
al di soggettipubblici, ma tutti i rapporti di lavoro
parametrodellecondizionidelleparti),nonchéle stesse
dimensionidell'impresa(immediatamente
misurabili
attraverso
il numerodei dipendenti)».
Viene consideratalegittimaanche la norma che riduce allametà il limitesuperioredell'indennitàrisarcitoria, secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma
6, legge n. 183/2010: la ragionevolezzadellaprevisione trae alimento dal favor del legislatoreper i
percorsi di assorbimentodel personaleprecario disciplinatidall'autonomiacollettiva.
Passando all'altraquestione di legittimitàcostituzionale, la Corte ha giudicato parimentinon fondata la questione avanzata con riferimento alla
violazione della norma che tutelail dirittoal lavoro di cui all'art. 4 Cost., ad avviso della Corte «(...)
resta affidata alla discrezionalitàdel legislatorela
scelta dei tempi e dei modi di attuazionedella garanzia del dirittoal lavoro» (trale altre,sentenzan.
419/2000). «E in questocaso, oltre tutto,la garanzia in questioneè statarealizzatamediantela sancita "conversione" del contratto di lavoro. Non sussiste
alcuna lesionedel diritto al lavoro neppuresul versante della presunta contravvenzione all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
subordinato a termine. Anzi, a ben vedere, lo Stato-
datore di lavoro pubblico a termine,cui la regola
della conversione del contratto a terminenon si
applica ai sensi dell'art.36, comma 5, del decreto
legislativo30 marzo 2001, n. 165 (Normegenerali
sull'ordinamentodel lavoro alle dipendenzedelle
amministrazioni
pubbliche),nonfigura neppuretra i
destinataridelledisposizionicensurate(...)».
Ancora, la Corte, sostenendo che sussistono, con
riferimento alla giurisprudenzadella Cedu, motivi
per giustificareun intervento del legislatore con
efficacia retroattiva,ha ribadito, sul punto, che «la
salvezza dei "motivi imperativi d'interesse generale",
in questasede rilevanti,lascia ai singoli Stati contraenti il compito e l'onere di identificarli.Cib, in
quanto essi si trovano nellaposizione miglioreper
enucleare gli interessi che stanno alla base dell'eser-
cizio delpotere legislativo.Si conferma,cosl, l'avviso
che "ledecisioniin questocampo implicano(...) una
valutazionesistematicadi profili costituzionali,
politici, economici,amministrativie sociali che la Convenzioneeuropealascia alla competenzadegli Stati
contraenti, come è stato riconosciuto, ad esempio,
con la formula del marginedi apprezzamento,nel
caso di elaborazionedi politiche in materiafiscale,
18 marzo 1999 ed allegatoalla direttiva28 giugno salva la ragionevolezzadelle soluzioni normative
1999, n. 1999/70/Ce (direttivadel Consigliorela- adottate(come nella sentenzaNational & Provincial
tiva all'accordoquadro Ces, Unicee Ceepsul lavoro BuildingSociety,LeedsPermanentBuildingSociety
a tempodeterminato),come interpretatodallagiuri- e YorkshireBuildingSocietyc. Regno Unito,del 23
sprudenza comunitaria(...)».
ottobre 1997)" (sentenzan. 311/2009)».
Infatti, secondo la Corte, la previsione della trasforPertanto,sullabase di taliprincipi,la Corteha ritenumazionedel rapportodi lavoro da tempo determina- to che «(...) /e ragioni di utilitàgeneralepossono
to a tempo indeterminatoe la condanna al paga- esserenellaspeciericondotteall'avvertita
esigenzadi
mento di un'indennitàdi ammontarecerto soddisfa- una tutela economica dei lavoratori a tempo determino quell'esigenzadi misuredi contrastodell'abusivo natopiù adeguataal bisognodi certezzadei rapporti
ricorso al termine nei contratti di lavoro, proporziogiuridicitra tutteleparti coinvolteneiprocvssiprodutnate e suffidentementeeffettivee dissuasive.
tiri, anchealfine di superarele inevitabilidivergenze
Infine anche con riferimento alla questione di le- applicativecui avevadatolaogo il sistemapreoigente.
gitta'rnità
sollevata dalla Corte di Cassazionee dal Il legislatorenazionalevi ha dato rispostacon una
Tribunale di Trani anche con riferimento all'art. sceltadi forfetizzazioneindennitariadel risarcimento del danno spettanteal lavoratoreillegittimamente
117, comma 1, Cost. e alle norme della Cedu, la
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Guida al Lavoro
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alla Cedu e all'inclusionedei dirittifondamentali
nonché complementaree funzionale al riaffermato di fonte convenzionale nel diritto dell'Unione con
primato della garanzia del posto di lavoro (...)».
il rango di principi generali,la Corte ha sostenuto
Pertanto, ad avviso della Corte, con la disposizioche, cost come già affermato,in linea di principio,
ne di cui all'art. 32, comma 7, del Collegato lavo«(...) dalla qualificazionedei dirittifondamentali
ro, il quale stabilisce la retroattivitàdegli effetti oggettodi disposizionidella Ceducomeprincipi gedella nuova indennità risarcitoria,non vi è stata nerali del dirittocomunitarionon può farsi discenalcuna ingerenzaillecitadel legislatorenell'ammi- derela riferibilità
alla Cedudelparametrodi cui
nistrazionedella giustizia,onde alterarela soluzio- all'art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al
ne di una o più controversie a beneficio di una giudice comunedelpotere-doveredi non applicarele
assunto a tempo determinato, in sé proporzionata,
parte: te(...) Invero, la normativa de qua, escluso
norme interne contrastanti con la predetta Conven-
zione (sentenzan. 349/2007).
La validità di tale assunto è stata confermata
anche dopo l'entrata in vigore del Trattatodi Lisbona nelle materie regolaredalla sola normativa
nazionale,fermo restandotuttorache "iprinctpi in
danno (...)».
Inoltre, la Corte ha aggiunto che tale conclusione questionerilevano unicamentein rapporto allefattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto
dell'applicabilitàdella nuova disciplina a tutti i
giudizi pendenti è coerente con quanto affermato dell'Unione) è applicabile, (...)" (sentenza n. 80
nelle precedenti sentenza n. 214/2009, con la del 2011). Ed è questa l'ipotesi che ricorre in
quale si è dichiaratal'illegittìmità
costituzionale questasede,poiché il giudizio a quo ha ad oggetto
dell'art.4-bis del Dlgs n. 368/2011: quest'ultima, una fattispecie, come quella del lavoro a tempo
infatti,ripetendo quanto già detto sopra - preve- determinato,contemplata dal diritto comunitario
dendo in caso di violazione della normativa sui (oggi dell'Unione). Tuttavia, le suesposte ragioni
contratti a ternfine un'indennità economica, ma, della conformitàdelle disposizioni in esameall'art.
ogni vantaggiomiratoper lo Statood altro soggetto
oubblico,imponenon irragionevolmente
ancheper il
passato,con il limiteinvalicabiledella cosa giudicata, un meccanismosemplificatodi liquidazionedel
significativamente, non anche la conversione
del
contratto a termine - è stata espunta dall'ordinamento proprio perché dífferenziavahTagionevolmente il trattamento «di un gruppo di fattispecie
selezionate in base alla circostanza, del tutto acci-
dentale,dellapendenzadi una litegiudiziariatra le
parti del rapportodi lavoro», ad una data, quella di
entratain vigore della novella (22 agosto 2008),
come
se non bastasse «anch'essa sganciata da
qualsiasiragionegiustificatrice».
Per tali ragioni,la Corte Costituzionaleha ritenuto
legittima «l'esigenza- stavolta pienamente realizza-
ta seguendoun criteriopiù equilibratodi omogenei-
tà di disciplina- di parificaresituazionidi fatto
identiche,a prescinderedalla data d'introduzionedel
giudizio».
Infine, non sussiste la violazione, meramente asse-
rita,dea'art. 111 Cost.,poíché, come già si è osservato, «il legislatorenon ha intesoprivilegiareuna
parte, tanto meno pubblica, interessata alla soluzio-
ne di una specificacategoriadi controversie,ma si è
limitato a razionalizzare con un intervento di carattere generale -ponderatamente esteso ai rapporti
ancora sub indice - il regimerisarcitoriodel danno
conseguentealla violazionedella normativavincolistica in materiadi contrattidi lavoro a termine.
Per concludere, poi, in riferimento alla violazione
dell'art. 11 Cost., avanzatadal Tribunale di Tranicon il richiamo all'adesione dell'Unione europea
6 Cedu consentono di escludere, allo stesso modo,
la violazione del dirittofondamentale da esso garantito, ancorché integrato nel diritto dell'Unione
comeprincipio generale».
Conseguentemente, anche sotto tale profilo, la
censura in esame è priva di fondamento.
Osservazioni conclusive
In conclusione, alla luce delle statuizionicui perviene la Corte Cosatituzionale, dichiarando la
legittimitàcostituzionale dell'art. 32, comma 5 e
ss. legge n. 183/2010, relativamente ai limiti di
indennizzo (fra 2,5 e 12 mensilità) che il datore
di lavoro deve pagare al lavoratore che ottenga
dal giudice la conversione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine per effet-
to del riconoscimento della nullità del termine
apposto al contratto, pare potersi affermare che
la novella
in esame, diretta ad introdurre
un
criterio di liquidazione del danno di pifi agevole,
certa ed omogenea applicazione, abbia portato
ad un superamento delle obiettive incertezze verificatesi nell'esperienza applicativa dei criteri di
commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, proprio per quell'esigenzadi una
tutela economica dei lavoratori a tempo determina-
to più adeguataal bisogno di certezzadei rapporti
giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi
produttivi».
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