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Società agricole in esclusiva
Fisco verde. I chiarimenti delle Entrate per la rideterminazione del reddito su base catastale Società agricole in esclusiva Il requisito deve essere previsto anche nell'oggetto sociale Le regole base Dalla tassazione catastale alla contabilità ISTRUZIONI PER L'USO LE SOCIETÀ AGRICOLE CHI DETERMINAZIONE CATASTJ appi ofwteli t»e»d Dopo la circolare dell'Agenzia t i LIMITI FISCALI Interpretazione restrittiva Tutto Tutto AgffvooÌtxM9 Agricoltura 2010-diV. Gaimone Guida alla fiscalità agricola Pag.l76;27€ La circotare n. 50/E fornisce una interpretazione restrittiva in ordine al requisito di esclusività delle attività agricole che deve essere osservato dalla società che intende optare per la tassazione in base al reddito agrario. Non viene considerata la fattispecie che una società può locare, ad esempio, una costruzione non più rurale che non rappresenta una vera e propria attività immobiliare ma una semplice operazione. Secondo la circolare il possesso di una qualsiasi partecipazione in società non agricole farebbe perdere i benefici fiscali %• ^ Devono comunque continuare a tenere la contabilità con le modalità originariamente adottate (semplificata oppure ordinaria). Ad esempio si deve proseguire normalmente il processo di ammortamento secondo te percentuali fiscali ancorché il risultato sia irrilevante sotto il profilo fiscale Quindi se una impresa acquista un autocarro del costo di 50.000 e la quota di ammortamento è del 20%, dopo il quinto anno si considera interamente ammortizzato e quindi se la società rientrerà in futuro nel regime ordinario di determinazione del reddito nulla potrà ammortizzare; invece se lo venderà il costo fiscalmente riconosciuto rimane di 50.000 euro in quanto l'ammortamento non è stato dedotto dal reddito LE RIMANENZE Devono essere rilevate e riportate nell'apposito prospetto Y Quindi ad esempio la vendita dei prodotti agricoli in giacenza all'inizio dell'esercizio nel quale si è optato per i l reddito agrario è irrilevante fiscalmente, ma le rimanenze iniziali del primo anno di regime di bilancio dopo il periodo di opzione generano ricavi anche se nell'anno precedente non hanno rappresentato un costo deducibile IL PRELIEVO CATASTALE IL PROSPETTO Il diritto L'Agenzia conferma che l'esercizio di attività agricole in base all'articolo 2135 del Codice civile, ma non rientranti nel reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, non fanno perdere il dirittoalla tassazione catastale per la parte di attività agricola wi rientrante. Il reddito relativo alla attività eccedente viene determinatoinbasealla differenza fra ricavi e costi Gian Paolo Tosoni : A seguito della emanazione della circolare n. 50/E del 1 ° ottobre 2010 da parte dell'agenzia delle Entrate è possibile fare il Il prospetto «valori fiscali delle società agricole» contenuto nel quadro «RS» di Unico va compilato indicando i valori iniziati e finali risultanti dal bilancio "fiscale'* ovvero secondo i criteri della contabilità semplificata Y L'eventuale correzione del prospetto si può fare entro oggi mediante l'invio della dichiarazione «correttiva nei termini» oppure successivamente entro il termine del 30 settembre 2011, con la sanzione minima di 258 euro ridotta per effetto del ravvedimento operoso punto sugli aspetti fiscali delle società agricole (Snc, Sas, Sri e società cooperative)che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale. Il requisito I requisiti di società agricola sono due e cioè comprendere nella denominazione la dicitura "società agricola" e prevedere nell'oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile. In ordine al requisito di esclusività rimane ancora il dub- bio se una semplice operazione non agricola pregiudichi la qualifica e quindi il diritto all'opzione per il reddito agrario. La circolare afferma che il requisito dell'esercizio esclusivo delle attività agricole deve essere in concreto rispettato dalla società; pertanto seppur in presenza di un oggetto sociale limitato alle operazioni di cui all'articolo 2135 del Codice civile, se la società svolge anche attività commerciali o industriali, non può beneficiare della tassazione catastale. Infatti le attività di natura imprenditoriale commerciali, immobiliari o finanziarie sono consentite a condizione che queste operazioni siano svolte al solo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale. La circolare formula l'esempio della società che prende in affitto fondi rustici per sviluppare la propria attività, ma da tale precisazione si ricava l'interpretazione che la società non può concedere in affitto terreni o fabbricati in quanto ciò va nella direzione contraria. Sarebbero quindi escluse le società che affittano parte degli immobili in quanto l'operazione non costituisce un'attività strumentale; in tal caso sarebbe oltremodo severa l'esclusione dai benefici fiscali, anche perché questa fattispecie non realizza una vera e propria attività ma una semplice operazione. Per la verità, talvolta la concessione in uso di una abitazione rurale a persone estranee alla coltivazione del fondo ha comunque lo scopo della custodia dei fondi e del mantenimento dell'immobile per cui un minimo di strumentalitàsi realizza. La società agricola conserva i benefici fiscali se possiede partecipazioni soltanto in altre società agricole e se da tali partecipazioni riceve dividendi in misura non superiore ai ricavi conseguiti con la propria attivitàia società conserva i benefici se possiede partecipazioni solo in altre società agricole, ma non dovrebbe pregiudicare i benefici il possesso di una partecipazione strumentale all'oggetto sociale come quella in una banca di credito cooperativo. L'opzione La circolare precisa che i requisiti soggettivi (denominazione sociale ed esercizio esclusivo) devono sussistere fin dall'inizio del periodo d'imposta. Pertanto se una società adegua il proprio statuto nell'anno 2010 potrà applicare il reddito agrario soltanto dal 2011. L'opzione per la determinazione del reddito su base catastale va esercitata nella dichiarazione Ivarelativa al primo anno in cui ha effetto l'opzione. Le imprese con più attività Altra precisazione contenuta nella circolare n. 50/E, riguarda l'ipotesi del contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali che pur avendo natura agricola ai fini dell'artfcolo 2135 del Codice civile, non rientrano nel reddito agrario. La circolare delle Entrate le elenca puntualmente: coltivazioni di vegetali oltre il secondo piano produttivo, animali allevati in eccedenza ai limiti del reddito agrario, attività connesse con produzione di prodotti agricoli non compresi nella tabella di cui al Dm 5 agosto 2010, fornitura di servizi con attrezzature della azienda agricola, agriturismo. Pertanto la determinazione catastale del reddito si applica soltanto per le attività svolte nei limiti dell'articolo 32 del Tuir. Nel caso in cui l'attività svolta ecceda i predetti limiti, il reddito imponibile per la parte eccedente, è considerato reddito d'impresa da determinare analiticamente e non in via forfetaria. La circolare non lo dice ma si ricorda che per tali attività le società agricole non possono applicare i regimi forfetari (esempio per le attività connesse l'imponibile al 15% per i beni e al 25% per i servizi); l'unica eccezione è rappresentata dalle Snc e le Sas che svolgono agriturismo e che possono beneficiare del forfait al 25 (articolo 5 legge n. 413/91).