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Società agricole in esclusiva

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Società agricole in esclusiva
Fisco verde. I chiarimenti delle Entrate per la rideterminazione del reddito su base catastale
Società agricole in esclusiva
Il requisito deve essere previsto anche nell'oggetto sociale
Le regole base
Dalla tassazione catastale alla contabilità
ISTRUZIONI
PER L'USO
LE SOCIETÀ AGRICOLE CHI
DETERMINAZIONE CATASTJ
appi ofwteli t»e»d
Dopo
la circolare
dell'Agenzia
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i LIMITI
FISCALI
Interpretazione restrittiva
Tutto
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AgffvooÌtxM9
Agricoltura
2010-diV.
Gaimone
Guida alla
fiscalità
agricola
Pag.l76;27€
La circotare n. 50/E fornisce
una interpretazione restrittiva
in ordine al requisito di
esclusività delle attività
agricole che deve essere
osservato dalla società che
intende optare per la
tassazione in base al reddito
agrario. Non viene considerata
la fattispecie che una società
può locare, ad esempio, una
costruzione non più rurale che
non rappresenta una vera e
propria attività immobiliare
ma una semplice operazione.
Secondo la circolare il
possesso di una qualsiasi
partecipazione in società non
agricole farebbe perdere i
benefici fiscali
%•
^
Devono comunque continuare a tenere la contabilità con
le modalità originariamente adottate (semplificata oppure
ordinaria). Ad esempio si deve proseguire normalmente il
processo di ammortamento secondo te percentuali fiscali
ancorché il risultato sia irrilevante sotto il profilo fiscale
Quindi se una impresa acquista un autocarro del costo di 50.000
e la quota di ammortamento è del 20%, dopo il quinto anno si
considera interamente ammortizzato e quindi se la società
rientrerà in futuro nel regime ordinario di determinazione del
reddito nulla potrà ammortizzare; invece se lo venderà il costo
fiscalmente riconosciuto rimane di 50.000 euro in quanto
l'ammortamento non è stato dedotto dal reddito
LE RIMANENZE
Devono essere rilevate e riportate nell'apposito prospetto
Y
Quindi ad esempio la vendita dei prodotti agricoli in giacenza
all'inizio dell'esercizio nel quale si è optato per i l reddito agrario
è irrilevante fiscalmente, ma le rimanenze iniziali del primo anno
di regime di bilancio dopo il periodo di opzione generano ricavi
anche se nell'anno precedente non hanno rappresentato
un costo deducibile
IL PRELIEVO
CATASTALE
IL PROSPETTO
Il diritto
L'Agenzia conferma che
l'esercizio di attività agricole
in base all'articolo 2135 del
Codice civile, ma non
rientranti nel reddito agrario
ai sensi dell'articolo 32 del
Tuir, non fanno perdere il
dirittoalla tassazione
catastale per la parte di
attività agricola wi
rientrante. Il reddito relativo
alla attività eccedente viene
determinatoinbasealla
differenza fra ricavi e costi
Gian Paolo Tosoni
: A seguito della emanazione
della circolare n. 50/E del 1 ° ottobre 2010 da parte dell'agenzia
delle Entrate è possibile fare il
Il prospetto «valori fiscali delle società agricole» contenuto
nel quadro «RS» di Unico va compilato indicando i valori
iniziati e finali risultanti dal bilancio "fiscale'* ovvero secondo
i criteri della contabilità semplificata
Y
L'eventuale correzione del prospetto si può fare entro oggi
mediante l'invio della dichiarazione «correttiva nei termini»
oppure successivamente entro il termine del 30 settembre 2011,
con la sanzione minima di 258 euro ridotta per effetto del
ravvedimento operoso
punto sugli aspetti fiscali delle
società agricole (Snc, Sas, Sri e
società cooperative)che hanno
optato per la determinazione
del reddito su base catastale.
Il requisito
I requisiti di società agricola sono due e cioè comprendere nella denominazione la dicitura
"società agricola" e prevedere
nell'oggetto sociale l'esercizio
esclusivo delle attività agricole
di cui all'articolo 2135 del Codice
civile. In ordine al requisito di
esclusività rimane ancora il dub-
bio se una semplice operazione
non agricola pregiudichi la qualifica e quindi il diritto all'opzione per il reddito agrario. La circolare afferma che il requisito
dell'esercizio esclusivo delle attività agricole deve essere in
concreto rispettato dalla società; pertanto seppur in presenza
di un oggetto sociale limitato alle operazioni di cui all'articolo
2135 del Codice civile, se la società svolge anche attività commerciali o industriali, non può beneficiare della tassazione catastale. Infatti le attività di natura imprenditoriale commerciali, immobiliari o finanziarie sono consentite a condizione che queste
operazioni siano svolte al solo
scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale.
La circolare formula l'esempio della società che prende in
affitto fondi rustici per sviluppare la propria attività, ma da tale
precisazione si ricava l'interpretazione che la società non può
concedere in affitto terreni o
fabbricati in quanto ciò va nella
direzione contraria. Sarebbero
quindi escluse le società che affittano parte degli immobili in
quanto l'operazione non costituisce un'attività strumentale; in
tal caso sarebbe oltremodo severa l'esclusione dai benefici fiscali, anche perché questa fattispecie non realizza una vera e propria attività ma una semplice
operazione.
Per la verità, talvolta la concessione in uso di una abitazione rurale a persone estranee alla
coltivazione del fondo ha comunque lo scopo della custodia
dei fondi e del mantenimento
dell'immobile per cui un minimo di strumentalitàsi realizza.
La società agricola conserva i
benefici fiscali se possiede partecipazioni soltanto in altre società agricole e se da tali partecipazioni riceve dividendi in misura non superiore ai ricavi conseguiti con la propria attivitàia
società conserva i benefici se
possiede partecipazioni solo in
altre società agricole, ma non
dovrebbe pregiudicare i benefici il possesso di una partecipazione strumentale all'oggetto
sociale come quella in una banca di credito cooperativo.
L'opzione
La circolare precisa che i requisiti soggettivi (denominazione
sociale ed esercizio esclusivo)
devono sussistere fin dall'inizio del periodo d'imposta. Pertanto se una società adegua il
proprio statuto nell'anno 2010
potrà applicare il reddito agrario soltanto dal 2011. L'opzione
per la determinazione del reddito su base catastale va esercitata nella dichiarazione Ivarelativa al primo anno in cui ha effetto l'opzione.
Le imprese con più attività
Altra precisazione contenuta
nella circolare n. 50/E, riguarda
l'ipotesi del contemporaneo
svolgimento di attività imprenditoriali che pur avendo natura
agricola ai fini dell'artfcolo 2135
del Codice civile, non rientrano
nel reddito agrario. La circolare
delle Entrate le elenca puntualmente: coltivazioni di vegetali
oltre il secondo piano produttivo, animali allevati in eccedenza ai limiti del reddito agrario, attività connesse con produzione
di prodotti agricoli non compresi nella tabella di cui al Dm 5 agosto 2010, fornitura di servizi con
attrezzature della azienda agricola, agriturismo. Pertanto la determinazione catastale del reddito si applica soltanto per le attività svolte nei limiti dell'articolo 32 del Tuir.
Nel caso in cui l'attività svolta ecceda i predetti limiti, il reddito imponibile per la parte eccedente, è considerato reddito
d'impresa da determinare analiticamente e non in via forfetaria. La circolare non lo dice ma
si ricorda che per tali attività le
società agricole non possono
applicare i regimi forfetari
(esempio per le attività connesse l'imponibile al 15% per i beni
e al 25% per i servizi); l'unica eccezione è rappresentata dalle
Snc e le Sas che svolgono agriturismo e che possono beneficiare del forfait al 25 (articolo 5 legge n. 413/91).
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