Società agricole per l`opzione al , maglie reddito strette
by user
Comments
Transcript
Società agricole per l`opzione al , maglie reddito strette
AGENZIA DELLE ENTRATE Scelta-catastale per le società aglie più strette per l'opzione delle società agricole di capitali (con l'esclusione delle Spa) per la tassazione catastale. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha fornito con la circolare n. 50/E chiarimenti per la scelta. Il requisito dell'esercizio esclusivo delle attività agricole, previsto nell'oggetto sociale, occorre che sia in concreto rispettato dalla società. Se la società svolge anche attività commerciale non può beneficiare delle agevolazioni. • AGENZIA DELLE ENTRATE Va rispettato il requisito dell'esercizio esclusivo dell'attività Società agricole, maglie strette per l'opzione al reddito agrario L «| Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 50/E dell'I ottobre 2010 per fornire chiarimenti in ordine alla facoltà da parte delle società agricole (società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e società cooperative; si ricorda che per le società semplici il regime catastale è quello naturale) di optare per la determinazione del reddito su base catastale (articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006). La circolare afferma che il requisito dell'esercizio esclusivo delle attività agricole che deve essere previsto nell'oggetto sociale occorre che sia in concreto rispettato dalla società; pertanto seppur in presenza di un oggetto sociale limitato alle operazio- AGENZIA DELLE ENTRATE ni di cui all'articolo 2135 del codice civile, se la società svolge anche attività commerciali o industriali, non può beneficiare della tassazione catastale. Infatti le attività di natura imprenditoriale commerciale, immobiliari o finanziarie sono consentite a condizione che queste operazioni siano svolte al solo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale. La circolare formula l'esempio della società che prende in affitto fondi rustici per sviluppare la propria attività, ma da tale precisazione si ricava l'interpretazione che la società non può concedere in affitto terreni o fabbricati in quanto ciò va nella direzione contraria. Sarebbero quindi escluse le società che affittano tutti o parte dei terreni agricoli in quanto l'operazione non costituisce un'attività strumentale per il realizzo dell'oggetto sociale; in tal caso sarebbe oltremodo severa la conclusione secondo cui la locazione di un modesto fabbricato determini la perdita dei benefici fiscali, anche perché questa fattispecie non realizza una vera e propria attività ma una semplice operazione. Per la verità talvolta la concessione in uso di abitazione rurali a persone estranee alla coltivazione del fondo ha comunque lo scopo della custodia dei fondi e del mantenimento in buono stato manutentivo dell'immobile Non sono ammesse partecipazioni in società commerciali per cui un minimo di stru- mentalità si realizza. La società agricola conserva i benefici fiscali se possiede partecipazioni soltanto in altre società agricole e se da tali partecipazioni riceve dividendi in misura non superiore ai ricavi conseguiti con la propria attività. Quindi sono ammesse soltanto partecipazioni in altre società agricole e questo può essere limitativo in quanto ad esempio la società agricola potrebbe avere una partecipazione in una società commerciale allo scopo di collocare al meglio i propri prodotti oppure essere socia di una cooperativa che ancorché non agricola (esempio una banca di credito cooperativo) gli presta dei servizi utili. L'opzione - La circolare precisa che i requisiti sogget- tivi (denominazione sociale contenente la dicitura «società agricola» e l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del ce.) devono sussistere fin dall'inizio del periodo d'imposta. Pertanto se una società adegua il proprio statuto nell'anno 2010 potrà applicare il reddito agrario soltanto dal 2011. L'opzione per la determinazione del reddito su base catastale va esercitata nella dichiarazione Iva relativa al primo anno in cui ha effetto l'opzione (esempio opzione dal primo gennaio 2010, si barra la casella nel modello Iva di Unico 2011). Le imprese con più attività - Altra precisazione riguarda l'ipotesi del contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali che pur avendo natura agricola ai fini dell'articolo 2135 del codice civile, non rientrano nel reddito agrario. La circolare le elenca puntualmente: coltivazioni di vegetali oltre il secondo piano produttivo, animali allevati in eccedenza ai limiti del reddito agrario (articolo 56, comma 5 del Dpr n. 917/86), attività connesse con produzione di prodotti agricoli non compresi nella tabella di cui al Dm 5 agosto 2010, fornitura di servizi con attrezzature della azienda agricola, agrituri- AGENZIA DELLE ENTRATE smo. Pertanto la determinazione catastale del reddito si applica soltanto per le attività svolte nei limiti dell'articolo 32 del Tuir. Nel caso in cui l'attività svolta ecceda i predetti limiti, il reddito imponibile per la parte eccedente, è considerato reddito d'impresa da determinare analiticamente e mai in via forfetaria. La circolare non lo dice ma si ricorda che per tali attività le società agricole non possono applicare i regimi forfetari (esempio per le attività connesse l'imponibile al 15% per i beni e al 25% per i servizi). Valori contabili - Una particolare attenzione viene poi dedicata dall'Agenzia alla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto per le voci dell'attivo e del passivo ricordando che la società pur optando per il reddito agrario rientra comunque soggettivamente nel reddito d'impresa. In particolare viene precisato che le società devono continuare a tenere la contabilità con le modalità originariamente adottate (semplificata oppure ordinaria) secondo i criteri del reddito d'impresa. Ad esempio si prosegue normalmente il processo di ammortamento secondo le percentuali fiscali ancorché il risultato sia irrilevante sotto il profilo fiscale. Ciò al fine di assicurare la continuità dei valori in caso di cessazione dell'opzione per il reddito agrario avendo l'obbligo di compilare l'apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi. Quindi se una impresa ac- Contabilità ordinaria anche se si adotta la tassazione catastale quista un autocarro del costo di 50mila euro e la quota di ammortamento è del 20%, dopo il quinto anno si considera interamente ammortizzato e quindi se la società rientra nel regime ordinario di determinazione del reddito nulla può ammortizzare; invece se lo vende il costo fiscalmente riconosciuto rimane di 50mila euro in quanto l'ammortamento non è stato dedotto dal reddito. Per quanto riguarda le rimanenze anche esse sono irrilevanti durante il periodo di opzione, devono essere rilevate e riportate nell'apposito prospetto. Quindi ad esempio la vendita dei prodotti agricoli in giacenza all'inizio dell'esercizio nel quale si è optato per il reddito agrario è irrilevante fiscalmente, ma le rimanenze iniziali del primo anno di regime di bilancio dopo l'opzione generano ricavi anche se nell'anno precedente non hanno rappre- sentato un costo deducibile. In sostanza le società che optano per il reddito agrario devono continuare a fare normalmente il bilancio anche con i criteri fiscali allo scopo di riportate i saldi nel prospetto della dichiarazione dei redditi così da avere i valori pronti in presenza di cambio di regime. La circolare ricorda altresì che la deduzione di costi e/o la tassazione di ricavi o proventi, il cui presupposto di deduzione/tassazione si è verificato in un periodo precedente l'opzione mentre la rilevanza fiscale è stata rinviata agli esercizi successivi, continuano a essere rilevanti ai fini del reddito (esempio una plusvalenza realizzata nel 2007 e rateizzata in cinque quote costanti, continua ad essere portata in aumento al reddito agrario per un quinto). Le società di comodo Infine l'opzione per il reddito agrario non costituisce di per se una fattispecie di esclusione dalla disciplina delle società di comodo (legge 724/1994), ma la determinazione del reddito su base catastale può essere fatta valere in sede d'istanza di interpello disapplicativo solo ai fini del mancato adeguamento al reddito minimo per le imposte dirette. • GIAN PAOLO TOSONI