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Società agricole per l`opzione al , maglie reddito strette

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Società agricole per l`opzione al , maglie reddito strette
AGENZIA DELLE ENTRATE
Scelta-catastale
per le società
aglie più strette
per l'opzione delle società agricole di capitali (con l'esclusione
delle Spa) per la tassazione catastale. L'Agenzia
delle Entrate, infatti, ha
fornito con la circolare
n. 50/E chiarimenti per
la scelta. Il requisito dell'esercizio esclusivo delle attività agricole, previsto nell'oggetto sociale,
occorre che sia in concreto rispettato dalla società. Se la società svolge
anche attività commerciale non può beneficiare delle agevolazioni. •
AGENZIA DELLE ENTRATE
Va rispettato il requisito dell'esercizio esclusivo dell'attività
Società agricole, maglie strette
per l'opzione al reddito agrario
L
«| Agenzia delle
Entrate ha emanato la circolare
n. 50/E dell'I ottobre 2010
per fornire chiarimenti in ordine alla facoltà da parte delle società agricole (società in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e società cooperative; si ricorda che per le
società semplici il regime catastale è quello naturale) di
optare per la determinazione
del reddito su base catastale
(articolo 1, comma 1093 della legge 296/2006).
La circolare afferma che
il requisito dell'esercizio
esclusivo delle attività agricole che deve essere previsto
nell'oggetto sociale occorre
che sia in concreto rispettato
dalla società; pertanto seppur in presenza di un oggetto
sociale limitato alle operazio-
AGENZIA DELLE ENTRATE
ni di cui all'articolo 2135 del
codice civile, se la società
svolge anche attività commerciali o industriali, non
può beneficiare della tassazione catastale. Infatti le attività di natura imprenditoriale commerciale, immobiliari
o finanziarie sono consentite
a condizione che queste operazioni siano svolte al solo
scopo del raggiungimento
dell'oggetto sociale. La circolare formula l'esempio della società che prende in affitto fondi rustici per sviluppare la propria attività, ma da
tale precisazione si ricava
l'interpretazione che la società non può concedere in affitto terreni o fabbricati in
quanto ciò va nella direzione
contraria.
Sarebbero quindi escluse
le società che affittano tutti o
parte dei terreni agricoli in
quanto l'operazione non costituisce un'attività strumentale per il realizzo dell'oggetto sociale; in tal caso sarebbe oltremodo severa la conclusione secondo cui la locazione di un modesto fabbricato determini la perdita dei
benefici fiscali, anche perché questa fattispecie non realizza una vera e propria attività ma una semplice operazione. Per la verità talvolta
la concessione in uso di abitazione rurali a persone estranee alla coltivazione del fondo ha comunque lo scopo
della custodia dei fondi e del
mantenimento in buono stato
manutentivo dell'immobile
Non sono ammesse
partecipazioni in
società commerciali
per cui un minimo di stru-
mentalità si realizza.
La società agricola conserva i benefici fiscali se possiede partecipazioni soltanto in
altre società agricole e se da
tali partecipazioni riceve dividendi in misura non superiore ai ricavi conseguiti con
la propria attività.
Quindi sono ammesse soltanto partecipazioni in altre
società agricole e questo può
essere limitativo in quanto
ad esempio la società agricola potrebbe avere una partecipazione in una società commerciale allo scopo di collocare al meglio i propri prodotti oppure essere socia di
una cooperativa che ancorché non agricola (esempio
una banca di credito cooperativo) gli presta dei servizi
utili.
L'opzione - La circolare
precisa che i requisiti sogget-
tivi (denominazione sociale
contenente la dicitura «società agricola» e l'esercizio
esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135
del ce.) devono sussistere
fin dall'inizio del periodo
d'imposta. Pertanto se una
società adegua il proprio statuto nell'anno 2010 potrà applicare il reddito agrario soltanto dal 2011.
L'opzione per la determinazione del reddito su base
catastale va esercitata nella
dichiarazione Iva relativa al
primo anno in cui ha effetto
l'opzione (esempio opzione
dal primo gennaio 2010, si
barra la casella nel modello
Iva di Unico 2011).
Le imprese con più attività - Altra precisazione riguarda l'ipotesi del contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali che pur
avendo natura agricola ai fini dell'articolo 2135 del codice civile, non rientrano nel
reddito agrario. La circolare
le elenca puntualmente: coltivazioni di vegetali oltre il
secondo piano produttivo,
animali allevati in eccedenza
ai limiti del reddito agrario
(articolo 56, comma 5 del
Dpr n. 917/86), attività connesse con produzione di prodotti agricoli non compresi
nella tabella di cui al Dm 5
agosto 2010, fornitura di servizi con attrezzature della
azienda agricola, agrituri-
AGENZIA DELLE ENTRATE
smo. Pertanto la determinazione catastale del reddito si
applica soltanto per le attività svolte nei limiti dell'articolo 32 del Tuir. Nel caso in
cui l'attività svolta ecceda i
predetti limiti, il reddito imponibile per la parte eccedente, è considerato reddito
d'impresa da determinare
analiticamente e mai in via
forfetaria. La circolare non
lo dice ma si ricorda che per
tali attività le società agricole non possono applicare i
regimi forfetari (esempio per
le attività connesse l'imponibile al 15% per i beni e al
25% per i servizi).
Valori contabili - Una
particolare attenzione viene
poi dedicata dall'Agenzia alla determinazione del costo
fiscalmente riconosciuto per
le voci dell'attivo e del passivo ricordando che la società
pur optando per il reddito
agrario rientra comunque
soggettivamente nel reddito
d'impresa. In particolare viene precisato che le società
devono continuare a tenere
la contabilità con le modalità
originariamente
adottate
(semplificata oppure ordinaria) secondo i criteri del reddito d'impresa. Ad esempio
si prosegue normalmente il
processo di ammortamento
secondo le percentuali fiscali
ancorché il risultato sia irrilevante sotto il profilo fiscale.
Ciò al fine di assicurare la
continuità dei valori in caso
di cessazione dell'opzione
per il reddito agrario avendo
l'obbligo di compilare l'apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi.
Quindi se una impresa ac-
Contabilità ordinaria
anche se si adotta la
tassazione catastale
quista un autocarro del costo
di 50mila euro e la quota di
ammortamento è del 20%,
dopo il quinto anno si considera interamente ammortizzato e quindi se la società
rientra nel regime ordinario
di determinazione del reddito nulla può ammortizzare;
invece se lo vende il costo
fiscalmente riconosciuto rimane di 50mila euro in quanto l'ammortamento non è stato dedotto dal reddito.
Per quanto riguarda le rimanenze anche esse sono irrilevanti durante il periodo
di opzione, devono essere rilevate e riportate nell'apposito prospetto. Quindi ad esempio la vendita dei prodotti
agricoli in giacenza all'inizio dell'esercizio nel quale
si è optato per il reddito agrario è irrilevante fiscalmente,
ma le rimanenze iniziali del
primo anno di regime di bilancio dopo l'opzione generano ricavi anche se nell'anno
precedente non hanno rappre-
sentato un costo deducibile.
In sostanza le società che
optano per il reddito agrario
devono continuare a fare normalmente il bilancio anche
con i criteri fiscali allo scopo
di riportate i saldi nel prospetto della dichiarazione
dei redditi così da avere i
valori pronti in presenza di
cambio di regime.
La circolare ricorda altresì che la deduzione di costi
e/o la tassazione di ricavi o
proventi, il cui presupposto
di deduzione/tassazione si è
verificato in un periodo precedente l'opzione mentre la
rilevanza fiscale è stata rinviata agli esercizi successivi,
continuano a essere rilevanti
ai fini del reddito (esempio
una plusvalenza realizzata
nel 2007 e rateizzata in cinque quote costanti, continua
ad essere portata in aumento
al reddito agrario per un
quinto).
Le società di comodo Infine l'opzione per il reddito agrario non costituisce di
per se una fattispecie di
esclusione dalla disciplina
delle società di comodo (legge 724/1994), ma la determinazione del reddito su base
catastale può essere fatta valere in sede d'istanza di interpello disapplicativo solo ai
fini del mancato adeguamento al reddito minimo per le
imposte dirette. •
GIAN PAOLO TOSONI
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