E` in arrivo il `bottigliometro` per stabilire in modo
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E` in arrivo il `bottigliometro` per stabilire in modo
E' in arrivo il 'bottigliometro' per stabilire in modo induttivo il fatturato di un ristorante NOVARA (cce) Da qualche anno è in atto una campagna di sensibilizzazione all'uso dell'acqua di rubinetto nei ristoranti (per chi volesse saperne di più, il sito internet di riferimento è w w w . i m brocchiamola.org). Crediamo che una grossa mano ai promotori dell'iniziativa la darà, anche se in modo del tutto involontario, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17408 con la quale la Suprema Corte ha stabilito che il numero delle bottiglie di acqua minerale consumate durante i pasti al ristorante (o in pizzeria) può costituire una adeguata fonte informativa per ricostruire in modo induttivo il fatturato (e quindi il reddito) dell'attività. Per la Cassazione, infatti, «il consumo dell'acqua minerale deve ritenersi un ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni effettuate sia nel settore del ristorante che della pizzeria». Insomma, dopo il 'tovagliometro' (metodo smora utilizzato dagli accertatori, nella presunzione che a tanti tovaglioli lavati corrispondano altrettanti pasti consumati), arriva il 'bottigliometro'. La vicenda cui ci riferiamo ha inizio con una verifica fiscale effettuata dall'Agenzia delle Entrate in un ristorante-pizzeria in AGENZIA DELLE ENTRATE DAMELE AIDIETTM cui l'esercente non si era adeguato agli studi di settore; sulla base del fatto che i generi alimentari acquistati (ed in particolare, appunto, le bottiglie di acqua minerale) non apparivano congruenti con il numero dei pasti riportati nelle ricevute fiscali, l'accertamento si concludeva con la determinazione di un maggior imponibile accertato induttivamente. L'esercente si rivolgeva alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il suo ricorso. LAmministrazione Finanziaria promuoveva appello presso la Commissione Regionale che accoglieva solo parzialmente le argomentazioni dell'Ufficio: ne approvava il criterio in- duttivo adottato, ma riduceva gli importi accertati. A questo punto era il Contribuente a ricorrere in Cassazione: oltre che ritenersi congruo e coerente con gli studi di settore (e ciò in antitesi con quanto ipotizzato dall'Ufficio) sosteneva che le sue scritture contabili erano regolari e quindi riteneva illegittimo l'accertamento induttivo applicatogli. Come sia andata a finire lo abbiamo già detto: la Suprema Corte ha respinto il ricorso; dovessero aumentare gli esercenti disposti ad offrire acqua di rubinetto in caraffa... almeno sapremo il perché! Daniele Andretta commercialista andre tta @in win d. it