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E` in arrivo il `bottigliometro` per stabilire in modo

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E` in arrivo il `bottigliometro` per stabilire in modo
E' in arrivo il 'bottigliometro' per stabilire
in modo induttivo il fatturato di un ristorante
NOVARA (cce) Da qualche anno è in atto una
campagna di sensibilizzazione all'uso dell'acqua di
rubinetto nei ristoranti
(per chi volesse saperne
di più, il sito internet di
riferimento è w w w . i m brocchiamola.org).
Crediamo che una grossa mano ai promotori dell'iniziativa la darà, anche se in
modo del tutto involontario, la recente sentenza
della Corte di Cassazione
n. 17408 con la quale la
Suprema Corte ha stabilito che il numero delle
bottiglie di acqua minerale consumate durante i
pasti al ristorante (o in
pizzeria) può costituire
una adeguata fonte informativa per ricostruire in
modo induttivo il fatturato
(e quindi il reddito) dell'attività. Per la Cassazione,
infatti,
«il
consumo
dell'acqua minerale deve
ritenersi un ingrediente
fondamentale, se non addirittura
indispensabile,
nelle consumazioni effettuate sia nel settore del
ristorante che della pizzeria». Insomma, dopo il
'tovagliometro' (metodo
smora utilizzato dagli accertatori, nella presunzione che a tanti tovaglioli
lavati corrispondano altrettanti pasti consumati),
arriva il 'bottigliometro'.
La vicenda cui ci riferiamo
ha inizio con una verifica
fiscale
effettuata
dall'Agenzia delle Entrate
in un ristorante-pizzeria in
AGENZIA DELLE ENTRATE
DAMELE AIDIETTM
cui l'esercente non si era
adeguato agli studi di settore; sulla base del fatto
che i generi alimentari acquistati (ed in particolare,
appunto, le bottiglie di acqua minerale) non apparivano congruenti con il
numero dei pasti riportati
nelle ricevute fiscali, l'accertamento si concludeva
con la determinazione di
un maggior imponibile accertato induttivamente.
L'esercente si rivolgeva alla Commissione Tributaria
Provinciale, che accoglieva il suo ricorso. LAmministrazione Finanziaria
promuoveva appello presso la Commissione Regionale che accoglieva solo parzialmente le argomentazioni
dell'Ufficio:
ne approvava il criterio in-
duttivo adottato, ma riduceva gli importi accertati.
A questo punto era il Contribuente a ricorrere in
Cassazione: oltre che ritenersi congruo e coerente con gli studi di settore
(e ciò in antitesi con quanto ipotizzato dall'Ufficio)
sosteneva che le sue
scritture contabili erano
regolari e quindi riteneva
illegittimo l'accertamento
induttivo applicatogli.
Come sia andata a finire lo
abbiamo già detto: la Suprema Corte ha respinto il
ricorso; dovessero aumentare gli esercenti disposti ad offrire acqua di
rubinetto in caraffa... almeno sapremo il perché!
Daniele Andretta
commercialista
andre tta @in win d. it
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