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Funghi EGAPO 2015 pieghevole
Consigli utili Deroghe per la raccolta E’ consentita la raccolta senza titolo (con il limite di 3 Kg e con le modalità valide per le altre specie di funghi epigei), per le seguenti specie: chiodini o famigliola buona (Armillaria mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo (Macrloepiota procera). Raccogliere funghi rispettando la natura! All’interno di questo pieghevole troverete la sintesi delle norme della legge regionale n. 24/2007 “Tutela dei funghi epigei spontanei” e s.m.i. Leggetelo con attenzione vi darà le indicazioni su come e quanti funghi raccogliere. Ricordate!: “tutti i funghi sono utili per il bosco”, perchè fanno parte del ciclo biologico della foresta. Non raccoglieteli se non li conoscete o non sapete come conservarli. Buttare i funghi dopo averli raccolti costituisce un inutile spreco di elementi dell’ecosistema. Non raccoglieteli se troppo piccoli da non consentirvi di riconoscere la specie: potrebbe essere pericoloso!. Non coglieteli se sono troppo maturi: diventano poco appetibili o addirittura nocivi. Una corretta raccolta e trasporto dei funghi si riflette sulla produzione degli anni successivi: la caduta delle spore ( semi del fungo) favorirà la crescita nel terreno di altri miceli (pianta del fungo) e di conseguenza la fioritura di altri carpofori (funghi). Funghi sicuri Armillaria mellea Agaricus campestris Ricordate, l’unico modo per verificare se un fungo è commestibile è il riconoscimento certo della specie! Se avete dubbi rivolgetevi agli esperti delle ASL. La ricerca in bosco può essere pericolosa se non si indossa un abbigliamento idoneo e scarpe adatte. In particolare in montagna è buona norma non affrontare la ricerca da soli. In caso di avvelenamento sospetto avvelenamento Morchella elata Morchella rufobrunnea Chiamate subito il oppure recatevi nel più vicino Pronto Soccorso, portandovi appresso gli eventuali avanzi del pasto, oppure esemplari o parti di essi (scarti della pulitura), al fine di renderne una corretta identificazione da parte dell’esperto micologo. Non assumete nessuna altra sostanza di vostra iniziativa: se potete provocatevi il vomito. Ricordatevi che funghi non sono nutrimento ideale in gravidanza, per i bambini molto piccoli, per persone che soffrono di malattie del tratto gastro-intestinale e per i malati di fegato. Ricordatevi infine che alcune persone possono risultare intolleranti ai funghi. Somme introitate e loro destinazione Marasmius oreades Pleurotus ostreatus Le somme introitate, così come previsto dalla l.r. 24/2007 al comma 6 dell’art. 3, saranno impiegate per la salvaguardia del territorio ed in particolare: a) alla sistemazione, manutenzione e segnalazione della rete sentieristica presente nelle aree boscate; b) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine. L’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola provvederà annualmente a pubblicare le somme introitate ed il loro utilizzo sul sito internet www.areeprotetteossola.it PER INFO: ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE OSSOLA Coprinus comatus Macrolepiota procera Viale Pieri n.13 - 28868 Varzo tel. 0324 72572; e_mail: [email protected] RACCOLTA FUNGHI 2015 Modifiche alla l.r. 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) Modifiche alla l.r. 24/2007 (Tutela dei funghi epigei ) spontanei) A partire dall’11/9/2014 l’autorizzazione alla raccolta dei funghi è stata sostituita dal nuovo titolo di raccolta rappresentato semplicemente dalla ricevuta di versamento (rilasciata dalla banca, dalla posta, dall’ente parco o dalle strutture convenzionate) e non dovrà più essere corredato dall’imposta di bollo. La ricevuta, strettamente personale, dovrà essere esibita insieme ad un documentod’identità a richiesta del personale di vigilanza. Da tale data l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola è legittimato a riscuotere i proventi dei contributi. Raccolta dei funghi epigei: prescrizioni e divieti La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre (3) chilogrammi complessivi. E’ vietata la raccolta di esemplri di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessaarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l’uso di rastrelli o altri mezzi che possono danneggiare lo strato di umus del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso. La raccolta dei funghi epigei è vietata: a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti,salvo che ai soggetti di cui all’art. 4 della l.r. 24/2007; b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all’art. 4 della l.r. 24/2007; c) nei casi e nelle aree, ricadenti all’interno delle aree protette, individuati dai relativi organi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico qualora individuate dalla Regione o dagli Enti Locali; e) dal tramonto alla levata del sole; f) nei terreni sui quali vi sia il divieto ai sensi dell’art. 841 del c.c. Deroghe per i proprietari dei fondi Il Proprietario, l’usufruttuario, l’avete titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonchè i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al ripetto dei limiti quantitaivi di cui all’art 2, comma1, della l.r. 27/2007 e s.m.i., e al possesso del titolo per la raccolta. Titolo per la raccolta La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità regionale. Il titolo per la raccolta è personale e revocabile nei casi previsti dalla l.r. 24/2007 e s.m.i. ed è costituito dalla ricevuta di versamento effettuato secondo i seguenti importi e per le seguenti validità temporali: € 5,00 per Titolo per la raccolta con validità giornaliera € 10,00 per Titolo per la raccolta con validità settimanale € 30,00 per Titolo per la raccolta con validità annuale € 60,00 per Titolo per la raccolta con validità biennale € 90,00 per Titolo per la raccolta con validità triennale Ai fini della sua efficacia, la ricevuta del versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità ed il luogo di residenza del raccoglitore, nonchè il luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi, nonchè l’/gli anno/i di validità o il/i giorno/i esatto/i di decorrenza dell’attività secondo gli esempi sotto riportati: “l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i ……… “ oppure “l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno ……..” oppure “l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno ……….. al giono ……….” La ricevuta di pagamento costituisce titolo per la raccolta: essa, unitamente a idoneo documento di identità, deve essere esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza. I minori di 14 anni possono raccogliere gratuitamente i funghi purchè siano accompagnati, nel numero massimo di due, da persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta. La raccolta da parte del minorenne viene svolta sotto la vigilanza del raccoglitore maggiorenne e nel pieno rispetto delle norme di cui alla l.r. 27/2007. Vigilanza La vigilanza sull’osservanza della l.r. 24/2007 e l’accertamento delle relative violazioni vengono effettuati da: a) personale del Corpo Forestale dello Stato; b) personale della polizia della provincia; c) agenti riconosciuti idonei dalle provincie, tramite corsi in materia con esame finale; d) agenti di polizia locale, urbana e rurale; e) agenti dei consorzi forestali pubblici; f) personale di vigilnza delle aree protette a gestione regionale e nazionale; g)guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 ella l.r. n. 32/1982; h) agenti e ufficiali di poliza giudiziaria; Le guardie ittiche volontarie,di cui all’art.22, c.2, let. a), della l.r. n. 37/2006, e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata R.D. n. 773/1931, esercitano la vigilanza sulla l.r. 24/2007 e s.m.i. previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato dalla provincia competente, secondo modalità concordate con la Regione. Principali sanzioni Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi della l.r. 24/2007 e s.m.i. le principali sanzioni riguardano: a) superamento del limite consentito di 3 Kg di raccolta: sanzione di 30,00 € ogni 500 grammi in più; b) divieto di raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso: sanzione € 90,00; c) obbligo di raccolta di esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla loro determinazione, sommariamente ripuliti sul posto: sanzione € 90,00; d) obbligo di trasporto dei funghi raccolti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. Divito di uso di contenitori di plastica: sanzione € 90,00; e) divieto di raccolta con mezzi non idonei che danneggiano lo strato umifero ed i miceli (rastrelli, uncini od altro): sanzione € 90,00; f) divieto di distruzione o danneggiamento volontario di carpofori di qualsiasi specie anche non commestibile o velenoso: sanzione € 90,00; g) non rispetto del divieto di raccolta di cui all’art. 10, comma 7, l.r. 24/2007 e s.m.i.: sanzione € 90,00; h) raccolta senza titolo: sanzione da € 40,00 a € 240,00; i) violazione delle autorizzazioni in deroga: sanzione € 600,00; l) violazione delle autorizzazioni in deroga per la raccolta per fini scientifici e didattici: sanzione € 300,00 Modalità di pagamento Il contributo per “un anno, versato unicamente con: due anni, tre anni” può essere BONIFICO BANCARIO Intestato a Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola: BANCA UNICREDIT IBAN: IT67L0200845770000102575241 Causale: l”.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i ….” oppure VERSAMENTO SU BOLLETTINO POSTALE Intestato a Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola: C/C N° 12038287 Causale: l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i ……” Il contributo per “un giorno, una settimana” può essere versato tramite apposito modulo presso: SEDE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA, Viale Pieri 13 - 28868 - Varzo CENTRO VISITATORI DEL PARCO A CRODO Via Provinciale, n. 20, Frazione Bagni - Crodo ESERCIZI CONVENZIONATI: VALLE ANTRONA EDICOLA di Antrona - Via Provinciale ANTRONA SCHIERANCO OSTERIA di MEZZAVALLE Fraz. RIVERA - VIGANELLA BAR COOPERATIVA SEPPIANESE Via Seppiana - SEPPIANA BAR MIRAVALLE FRAZ. Cresti - MONTESCHENO ESERCIZI CONVENZIONATI: VALLE ANTIGORIO MEUBLE’ VECCHIO SCARPONE Via ROMA - BACENO BAR CASTELLO Borgata Molinetto 54- CRODO ESERCIZI CONVENZIONATI: VALLE DIVEDRO HOTEL SEMPIONE Via Castelli 70 - VARZO