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Etichettatura della birra - Camera di Commercio di Ancona

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Etichettatura della birra - Camera di Commercio di Ancona
L’ETICHETTATURA
DELLA
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
› Legge 16 agosto 1962 n. 1354
› Decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.109
› Decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504
DEFINIZIONE
La Legge del 16 agosto 1962, n. 1354
definisce «birra» quel prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con
ceppi di saccharomyces carlsbergensis
o di saccharomyces cerevisiae1 di un
mosto preparato con malto, anche
torrefatto2, di orzo o frumento o di loro
miscele e acqua, amaricato3 con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
La fermentazione alcolica del mosto
può essere integrata con una fermen-
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1 Lieviti utilizzati per la produzione della birra
2 Malto essiccato a temperatura alta (oltre 120
gradi) e molto ricco di sostanze coloranti, usato in
aggiunta al malto scuro o tostato per ottenere una
maggiore colorazione
3 Rendere amaro, amareggiare.
BIRRA
L’ETICHETTATURA DELLA BIRRA
tazione lattica.
Nella produzione della birra è consentito l’impiego di estratti di malto
torrefatto e degli additivi alimentari
consentiti dal decreto 27 febbraio
1996, n. 209 del Ministro della sanità.
Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche
rotti o macinati o sotto forma di fiocchi,
nonché con materie prime amidacee e
zuccherine nella misura massima del
40% calcolato sull’estratto secco del
mosto.
L’art. 5 della medesima legge precisa
poi che i prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere
posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi
pubblicitari che facciano riferimento
alla parola «birra».
TIPOLOGIE DI BIRRA
Sulla base dei gradi PLATO del prodotto, la birra viene classificata in cinque
tipologie. Per grado PLATO, a norma
dell’art. 35 del decreto legislativo n.
504/1995 si intende la quantità in
grammi di estratto secco contenuto in
100 grammi del mosto da cui la birra
è derivata.
Dunque distinguiamo:
2
BIRRA ANALCOLICA
con grado plato non inferiore a 3 e non
superiore a 8 con titolo alcolometrico
volumico non >1,2%.
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BIRRA LEGGERA O BIRRA LIGHT
grado plato non inferiore a 5 e non su-
periore a 11e con titolo alcolometrico
volumico > 1,2% e non >3,5%.
BIRRA
con grado plato superiore a 10,5 e con
titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere
denominati “birra speciale” se il grado
plato non inferiore a 12,5 e “birra a
doppio malto” se il grado alcolico non
è inferiore a 4,5%.
Quando alla birra sono aggiunti frutta,
succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari, la denominazione di
vendita è completata con il nome della
sostanza caratterizzante (esempio
“Birra all’arancia”).
Esistono denominazioni, commercialmente diffuse, che indicano il tipo di
lieviti presenti e il tipo di fermentazione
utilizzata, ma tali diciture non hanno
valore dal punto di vista normativo.
In particolare:
› ALE: è il caso di alcune birre inglesi e
belghe, nelle quali è presente il lievito
saccharomyces cerevisiae attraverso
un processo ad alta fermentazione ed
elevata temperatura;
› LAGER: le birre pilsener ed export
rientrano in questa tipologia, caratterizzata dalla presenza di saccharomyces
carlbergensis.
Sono prodotte a bassa fermentazione e
basse temperature.
Non hanno valore normativo neppure le
classificazioni basate sul colore (birra
bionda, rossa o scura).
L’ETICHETTA
DELLA BIRRA
Sull’etichetta o sul recipiente nel quale
la birra è posta in vendita debbono
essere indicati, a caratteri leggibili ed
indelebili:
› denominazione di vendita
› titolo alcolometrico volumico effettivo
se il contenuto alcolico è superiore a
1,2% in volume
› lotto di produzione
› termine minimo di conservazione
ovvero la data fino alla quale il prodotto
alimentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di
lavorazione. Non è obbligatorio per le
bevande con contenuto alcolico pari o
maggiore al 10% in volume
› il marchio, il nome o la ragione sociale
del produttore o confezionatore
› il volume nominale
› la sede dello stabilimento di produzione.
Non è obbligatorio per la birra l’elenco
in etichetta di tutti gli ingredienti.
È fatto salvo però il dovere di citare
la presenza di ingredienti considerati
allergenici, introdotto con direttiva
2003/89/CE, attuata nel nostro Paese
con il d.lgs. n.114/2006 e ribadito nel
nuovo regolamento UE n. 1169/2011.
Nel caso della birra preconfezionata
sono previste, inoltre, tipologie specifiche di bottiglie e di altri recipienti
destinati al consumo e alla vendita
diretta, in particolare:
L’ETICHETTATURA DELLA BIRRA
› 20 cl
› 33 cl
› 34 cl per birra confezionata in scatole
metalliche
› 50 cl
› 66 cl.
Per informazioni:
Per i fusti non e’ prevista alcuna capacità obbligatoria ma deve comunque
essere apposta una indicazione atta ad
identificare l’impresa produttrice.
Servizio Regolazione
del Mercato
Camera di Commercio
dell’Industria,
dell’Artigianato
e dell’Agricoltura
di Ancona
Piazza XXIV Maggio 1,
60124 Ancona
Tel. +39 071 5898360
BIRRA AGRICOLA
Il Decreto Ministeriale n. 212/2010 del
Ministero dell’Agricoltura ha segnato
una svolta importante nel mercato di
produzione e commercializzazione
della birra introducendo il concetto di
“birra agricola”.
Si tratta di una tipologia di birra prodotta all’interno di una azienda agricola,
qualora i malti siano ricavati almeno
per una percentuale definita da orzi
prodotti da coltivazione propria.
3
www.an.camcom.gov.it
[email protected]
la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS
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