Etichettatura della birra - Camera di Commercio di Ancona
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Etichettatura della birra - Camera di Commercio di Ancona
L’ETICHETTATURA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO › Legge 16 agosto 1962 n. 1354 › Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109 › Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 DEFINIZIONE La Legge del 16 agosto 1962, n. 1354 definisce «birra» quel prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae1 di un mosto preparato con malto, anche torrefatto2, di orzo o frumento o di loro miscele e acqua, amaricato3 con luppolo o suoi derivati o con entrambi. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermen- www.an.camcom.gov.it 1 Lieviti utilizzati per la produzione della birra 2 Malto essiccato a temperatura alta (oltre 120 gradi) e molto ricco di sostanze coloranti, usato in aggiunta al malto scuro o tostato per ottenere una maggiore colorazione 3 Rendere amaro, amareggiare. BIRRA L’ETICHETTATURA DELLA BIRRA tazione lattica. Nella produzione della birra è consentito l’impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto 27 febbraio 1996, n. 209 del Ministro della sanità. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull’estratto secco del mosto. L’art. 5 della medesima legge precisa poi che i prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola «birra». TIPOLOGIE DI BIRRA Sulla base dei gradi PLATO del prodotto, la birra viene classificata in cinque tipologie. Per grado PLATO, a norma dell’art. 35 del decreto legislativo n. 504/1995 si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata. Dunque distinguiamo: 2 BIRRA ANALCOLICA con grado plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 con titolo alcolometrico volumico non >1,2%. www.an.camcom.gov.it BIRRA LEGGERA O BIRRA LIGHT grado plato non inferiore a 5 e non su- periore a 11e con titolo alcolometrico volumico > 1,2% e non >3,5%. BIRRA con grado plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominati “birra speciale” se il grado plato non inferiore a 12,5 e “birra a doppio malto” se il grado alcolico non è inferiore a 4,5%. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante (esempio “Birra all’arancia”). Esistono denominazioni, commercialmente diffuse, che indicano il tipo di lieviti presenti e il tipo di fermentazione utilizzata, ma tali diciture non hanno valore dal punto di vista normativo. In particolare: › ALE: è il caso di alcune birre inglesi e belghe, nelle quali è presente il lievito saccharomyces cerevisiae attraverso un processo ad alta fermentazione ed elevata temperatura; › LAGER: le birre pilsener ed export rientrano in questa tipologia, caratterizzata dalla presenza di saccharomyces carlbergensis. Sono prodotte a bassa fermentazione e basse temperature. Non hanno valore normativo neppure le classificazioni basate sul colore (birra bionda, rossa o scura). L’ETICHETTA DELLA BIRRA Sull’etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili: › denominazione di vendita › titolo alcolometrico volumico effettivo se il contenuto alcolico è superiore a 1,2% in volume › lotto di produzione › termine minimo di conservazione ovvero la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di lavorazione. Non è obbligatorio per le bevande con contenuto alcolico pari o maggiore al 10% in volume › il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore o confezionatore › il volume nominale › la sede dello stabilimento di produzione. Non è obbligatorio per la birra l’elenco in etichetta di tutti gli ingredienti. È fatto salvo però il dovere di citare la presenza di ingredienti considerati allergenici, introdotto con direttiva 2003/89/CE, attuata nel nostro Paese con il d.lgs. n.114/2006 e ribadito nel nuovo regolamento UE n. 1169/2011. Nel caso della birra preconfezionata sono previste, inoltre, tipologie specifiche di bottiglie e di altri recipienti destinati al consumo e alla vendita diretta, in particolare: L’ETICHETTATURA DELLA BIRRA › 20 cl › 33 cl › 34 cl per birra confezionata in scatole metalliche › 50 cl › 66 cl. Per informazioni: Per i fusti non e’ prevista alcuna capacità obbligatoria ma deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l’impresa produttrice. Servizio Regolazione del Mercato Camera di Commercio dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura di Ancona Piazza XXIV Maggio 1, 60124 Ancona Tel. +39 071 5898360 BIRRA AGRICOLA Il Decreto Ministeriale n. 212/2010 del Ministero dell’Agricoltura ha segnato una svolta importante nel mercato di produzione e commercializzazione della birra introducendo il concetto di “birra agricola”. Si tratta di una tipologia di birra prodotta all’interno di una azienda agricola, qualora i malti siano ricavati almeno per una percentuale definita da orzi prodotti da coltivazione propria. 3 www.an.camcom.gov.it [email protected] la Camera di Commercio di Ancona è registrata EMAS