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Droga alla guida, l`incidente non è prova Droga alla
positata ieri che rappresenta il nalità economica introdotta alLa sentenza conferma così l’or- veniva individuato anche un doppio fondo dietro le bocche di aerazione del cruscotto), venivano trovati 3 pacchetti con ban- modalità di trasferimento del denaro dalla Svizzera all’Italia euro, oltre a 870 sempre in con- La difesa, nei motivi di ricorso IL PRINCIPIO Non c’è irretroattività perché l’elemento materiale si è realizzato nel luglio 2015, in piena vigenza delle norma notevole somma di denaro, che, Scudo solo con la voluntary del riesame di Como aveva con- bra aprire quindi a una possibili(dichiarazione infedele), sia stato a questo punto possibile un’ultima considerazione: che, nel caso rebbe cavata se avesse utilizzato nale del riesame aveva in parte confermato la misura cautelare, metteva tra l’altro in evidenza, fa- ma da imputazioni di autoricitroattività della legge penale, cocoincidente con l’articolo 4 del ciclaggio quando il reato presup© RIPRODUZIONE RISERVATA Cassazione/2. Non bastano le analisi del sangue, va dimostrato lo stato di alterazione Droga alla guida, l’incidente non è prova Maurizio Caprino MILANO pOccorrono sempre una visita medica o una manovra particolarmente pericolosa per arrivare a una condanna per guida sotto l’effetto di droghe. Anche quando le analisi del sangue rilevano che nel corpo del conducente ci sono vari stupefacenti, oltre a una quantità di alcol doppia rispetto al consentito. E non ha importanza il fatto che l’interessato, guidando in queste condizioni, abbia provocato un incidente, se il comportamento alla base del sinistro è tale da poter essere ricondotto anche a semplice distrazione e non neces- sariamente a uno stato di alterazione psicofisica. Possono apparire controcorrente queste conclusioni, cui porta la sentenza 3623, depositata ieri dalla Quarta sezione penale della Cassazione, su uno di quei tipici incidenti che suscitano allarme sociale: una collisione avvenuta in una notte del weekend per colpa di un guidatore ebbro e drogato. Una situazione che, se ci fossero state vittime e si fosse verificata tra qualche mese e non nel 2011, sarebbe rientrata nell’ambito del nuovo reato di omicidio stradale, che sta per essere approvato definitivamente dal Senato. do il reato presupposto è di mol- zando la commissione del reato In realtà, la Corte parte da un presupposto incontestabile: per poter configurare la guida sotto effetto di droghe, l’articolo 187 del Codice della strada richiede non solo che si trovi traccia di stupefacenti, ma anche che si dimostri l’alterazione psicofisica. Una norma più garantista di quelle in vigore in altriPaesiediquellaitalianasull’alcol,basatesullasemplicepresenza di determinate quantità di sostanza.Mac’èunfondamentoscientifico: le droghe restano nel corpo anche per mesi ma fanno effetto per molto meno tempo, per cui non è dettochechihalehaassuntesianecessariamente alterato. Normalmente, quando si fanno test su guidatori, li si accompagna convisitemedichepercertificarelo stato di alterazione. In mancanza, si può ricorrere ad altri elementi. Nel caso esaminato dalla Cassazione, non c’erano riscontri medici e l’elemento che aveva portato alla condanna nei due precedenti gradi di giudizio era il fatto di aver causato un incidente. Ma la Quarta sezione argomenta che questo di per sé non dimostra lo stato di alterazione: occorre approfondire le modalità di guida e del sinistro. In questo caso, si trattava di uno stop non rispettato alle cinque del mattino. Una situazione che, secondo la Corte, potrebbe essere anche giustificata dalla fiducia che dall’incrocio non passassero altri veicoli, data l’ora. E in ogni caso può denotare anche trascuratezza nella guida, scarso rispetto delle norme o semplice distrazione. Quindi non ci sono segni inequivocabili di alterazione. Per meglio chiarire, i giudici fanno qualche esempio di comportamento di guida che possa essere segno di alterazione: imboccare contromano un’autostrada o una strada a scorrimento veloce, tenere velocità elevatissime, effettuareinversionidimarciaesorpassi particolarmente rischiosi. Nulla di tutto ciò, nel caso esaminato. Di qui il rinvio in Corte d’appello, per la parte relativa alla droga. Confermata solo la condanna per guida in stato di ebbrezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA