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informazioni fornite con il dispositivo
DATASOFTWARE s.r.l. Soluzioni Informatiche per le Ortopedie e Sanitarie via Carlo Rosselli n. 39 - 70017 PUTIGNANO (BA) tel. e fax 080/4931281 – 4054980 - 4055698 P.IVA 03824810729 Informazioni fornite dal fabbricante con il dispositivo Qualsiasi dispositivo medico deve essere corredato da indispensabili informazioni che garantiscano la corretta identificazione del dispositivo stesso e del suo fabbricante, della sua destinazione d’uso e delle modalità per una sicura utilizzazione. Tale garanzia è da ritenersi un requisito essenziale che il fabbricante deve soddisfare per ciascun dispositivo medico. Nel redigere il testo di tali informazioni il fabbricante dovrà tenere conto della formazione e delle conoscenze del potenziale utilizzatore. Le informazioni che il fabbricante fornisce con il dispositivo sono costituite dalle indicazioni riportate in etichetta e da quelle presenti sulle istruzioni per l’uso; esse devono essere redatte in lingua italiana, se il prodotto è venduto in Italia, al momento della consegna all’utilizzatore finale. Per “etichetta” si intende quanto riportato sul dispositivo o sulle sue confezioni (scritto o stampato), e per “etichettatura” si intende il processo di abbinamento delle etichette con il dispositivo medico, mentre per “istruzioni d’uso” si intende ciò che è riportato su un documento inserito nella confezione del prodotto. Le informazioni che devono essere riportate sulla etichetta sono indicate nel punto 13.3 del D.Lgs. 46/97: a) Nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Questi dati devono essere sempre presenti. Per i dispositivi importati nella Comunità per essere distribuiti, l’etichetta o l’imballaggio o le istruzioni per l’uso, devono contenere anche il nome e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione in commercio o del mandataria del fabbricante o dell’importatore, stabiliti nella Comunità. Il distributore del dispositivo può figurare sull’etichetta in aggiunta ma non in sostituzione di tali figure. b) Le indicazioni indispensabili per identificare il dispositivo ed il contenuto della confezione. In genere, in forma sintetica e comprensibile, dovrebbe essere illustrata la tipologia del dispositivo. Può essere opportuno, anche se non obbligatorio, riportare un elenco dei componenti contenuti e della quantità. c) Se del caso, la parola “sterile”. d) Se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola “lotto” o il numero di serie. Tali dati sono essenziali per la rintracciabilità del dispositivo e facilitano un eventuale ritiro dal mercato. Se un fabbricante non riporta il numero di lotto o di serie deve utilizzare altri mezzi adeguati di identificazione che garantiscano la rintracciabilità del dispositivo. e) Se del caso, l’indicazio ne della data entro cui il dispositivo dovrebbe essere utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese. La decisione di riportare o meno la data di scadenza deve derivare dall’analisi dei rischi effettuata dal fabbricante. Per omettere tale data il fabbricante deve dimostrare che non ci sono caratteristiche o prestazioni, correlate alla sicurezza, che si deteriorano col tempo o che il grado di deterioramento non rappresenta un rischio inaccettabile o che il periodo entro il quale si manifesta si presenta molto oltre il periodo di primo utilizzo. f) Se del caso, l’indicazione che il dispositivo è monouso. Questa indicazione non consente il riutilizzo e la rigenerazione del dispositivo medico. Proprio per vietare il riutilizzo del monouso, il Ministero della Salute ha emesso la nota del 1 aprile 2005 che si conclude con la seguente frase: “sia per motivi tecnici che giuridici la pratica del riutilizzo del monouso non è compatibile con il quadro normativo italiano”. g) Per i dispositivi su misura, l’indicazione “dispositivo su misura”. h) Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, l’indicazione “destinato esclusivamente ad indagini cliniche”. I dispositivi di cui alle lettere g) ed h) non recano il marchio CE, e vanno chiaramente identificati. i) Le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione. Ad esempio deve essere chiaramente indicato se un dispositivo deve essere conservato entro un particolare intervallo di umidità relativa o temperatura. j) Eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione. k) Avvertenze e/o precauzioni da prendere. Il fabbricante dovrà fare riferimento, in particolare, a quei rischi che non sono immediatamente evidenti per l’utilizzatore. l) L’anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera e). Questa indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie. Se per un dispositivo attivo (apparecchiature o strumenti elettrici) non viene indicata la data entro la quale deve essere utilizzato, è necessaria l’indicazione della data di fabbricazione. m) Se del caso, il metodo di sterilizzazione. 1 DATASOFTWARE s.r.l. Soluzioni Informatiche per le Ortopedie e Sanitarie via Carlo Rosselli n. 39 - 70017 PUTIGNANO (BA) tel. e fax 080/4931281 – 4054980 - 4055698 P.IVA 03824810729 n) Nel caso di un dispositivo di cui all’art.2 comma 2-bis del D.Lgs. 46/97, una menzione indicante che il dispositivo incorpora, come parte integrante, un derivato del sangue umano. Le indicazioni previste dalle voci a), c), d), e), f), i), j), k), l), m) sopra descritte, possono essere fornite sotto forma di simboli grafici. I simboli utilizzati devono essere conformi a quelli specificati nelle norme armonizzate. La norma tecnica EN980 riporta i simboli grafici da utilizzare per l’etichettatura dei dispositivi medici. Se opportuno, il significato dei simboli dovrebbe essere spiegato nella documentazione che accompagna il dispositivo, specie se il dispositivo viene utilizzato da persone diverse da professionisti sanitari. La spiegazione del loro significato è obbligatoria nel caso venissero usati simboli non previsti da norme armonizzate. ISTRUZIONI D’USO Le istruzioni per l’uso possono essere riportate sul foglietto illustrativo del manuale d’uso, e in via del tutto eccezionale possono essere omesse per i dispositivi medici meno critici. Di seguito riassumiamo le voci che esse devono riportare: a) Le indicazioni previste per l’etichettatura tranne data di scadenza, di fabbricazione, numero lotto o serie. b) Prestazioni di effetti collaterali. c) Informazioni sulla connessione con altri dispositivi. Il fabbricante, se necessario ed opportuno, dovrebbe indicare i dispositivi compatibili o dedicati. d) Installazione e manutenzione. L’art. 3 del D.Lgs. 46/97 ha previsto che i dispositivi devono essere sottoposti ad adeguata manutenzione; il fabbricante ne deve indicare natura e frequenza. In particolare il fabbricante dovrebbe indicare, a seconda della complessità degli interventi, se la manutenzione possa essere effettuat a dall’utilizzatore o da un suo incaricato, o, invece, da personale adeguatamente addestrato; nel primo caso il fabbricante deve fornire tutti gli elementi per rendere possibile l’intervento. e) Rischi connessi con l’impianto di un dispositivo. Dovrebbero essere indicati i rischi riconosciuti e previsti connessi alla procedura d’impianto o susseguenti all’impianto. f) Rischi di interferenze reciproche, durante indagini o trattamenti specifici. g) Risterilizzazione in caso di danneggiamento dell’involucro. In caso di danneggiamento o apertura accidentale di una confezione di un dispositivo sterile, il fabbricante deve indicare le azioni da intraprendere (restituzione o risterilizzazione secondo un metodo specificato). h) Trattamenti appropriati, compresa la sterilizzazione, per i dispositivi per i quali è prevista la riutilizzazione. Deve essere chiaramente indicato che il dispositivo è riutilizzabile e devono essere illustrati i metodi di trattamento (pulizia, disinfezione, imballaggio, sterilizzazione) ed il numero di riutilizzazioni possibili. i) Informazioni su trattamenti o manipolazioni specifiche (sterilizzazione, assemblaggio finale, installazione, ecc.). j) Precauzioni per i dispositivi che emettono radiazioni. Le seguenti indicazioni dovrebbero permettere agli operatori sanitari di informare adeguatamente i pazienti in merito a controindicazioni o particolari precauzioni da prendere: k) Precauzioni in caso di cambiamento delle prestazioni. l) Precauzioni in caso di esposizione a campi magnetici, influenze elettriche, scariche elettrostatiche, variazioni di pressione, ecc. m) Informazioni sui farmaci che il dispositivo può somministrare. n) Precauzioni per l’eliminazione del dispositivo. o) Sostanze medicinali costituenti parte integrante del dispositivo. p) Grado di precisione dei dispositivi con funzione di misura. Demarcazione e classificazione Spetta al fabbricante decidere se il proprio prodotto rientra nella definizione di dispositivo medico. Nella definizione di dispositivo medico è indicata la natura del dispositivo (strumento, apparecchio, impianto, sostanza, software, …), il suo impiego (nell’uomo o sull’uomo), il suo scopo (diagnosi, prevenzione, controllo o terapia, attenuazione o compensazione di ferite o handicap, ma anche studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico, o di controllo del concepimento) e, in 2 DATASOFTWARE s.r.l. Soluzioni Informatiche per le Ortopedie e Sanitarie via Carlo Rosselli n. 39 - 70017 PUTIGNANO (BA) tel. e fax 080/4931281 – 4054980 - 4055698 P.IVA 03824810729 negativo, il suo meccanismo d’azione. Questa definizione, ampia e articolata, si può prestare ad interpretazioni diverse e, in alcuni casi, può risultare difficile o dubbio far rientrare nell’ambito dei dispositivi medici prodotti che vengono utilizzati in campo sanitario (o anche al di fuori di tale campo) o prodotti che sono regolati da altre direttive o che non sono regolati da alcuna direttiva specifica. Questi prodotti, di difficile collocazione, vengono definiti borderline in quanto sono al limite tra la definizione di dispositivo e le definizioni fornite da normative che regolano altri settori. La destinazione d’uso del dispositivo medico che, comunque, deve essere in ogni caso connotabile con una finalità medica, dovrebbe dirimere ogni dubbio di demarcazione con prodotti che non devono vantare tale finalità, come cosmetici, erboristici, integratori alimentari, apparecchiature estetiche. Particolarmente dibattuta a livello comunitario è stata la demarcazione con i medicinali, i quali sono definibili come sostanze utilizzate o somministrate sull’uomo a scopo terapeutico, preventivo, diagnostico ed allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando una azione farmacologica, immunologica o metabolica. Ma come abbiamo visto, anche un dispositivo può essere una sostanza. La discriminante tra la sostanza dispositivo medico ed il medicinale, tenuto conto che il loro scopo è sovrapponibile (terapia, prevenzione, diagnosi, ripristino di funzioni), è che il medicinale agisce con mezzi farmacologici, metabolici ed immunologici, mentre per il dispositivo medico, almeno per quanto riguarda l’azione principale, tali mezzi devono essere esclusi. Come già detto, il meccanismo d’azione del dispositivo medico è espresso in negativo (non devono esercitare la loro azione con mezzi farmacologici, immunologici, metabolici). Comunemente il dispositivo deve esercitare la sua funzione con mezzi fisici, ad esempio: azione meccanica, barriera fisica, lavaggio/irrigazione, sostituzione o supporto per organi o funzioni corporee ecc. La direttiva sui medicinali ha previsto la difficoltà di collocazione di alcuni prodotti ed ha, comunque, stabilito che se un prodotto rientra chiaramente nella definizione riportata in altre normative, come ad esempio quella relativa ai dispositivi medici, la direttiva stessa non si applica. Tuttavia, nel caso sussistano dubbi di collocazione, derivanti da una scarsa conoscenza del principale meccanismo d’azione di un prodotto che può rientrare sia nella definizione di medicinale che di dispositivo medico, il prodotto stesso dovrà essere classificato come medicinale. In linea generale, anche se spetta al fabbricante individuare la normativa che regola i propri prodotti in base alla destinazione d’uso ad essi attribuita ed al meccanismo d’azione alla base di tale destinazione, in caso di dubbio saranno le Autorità competenti a decidere sulla collocazione dei prodotti borderline. Una volta stabilito che un prodotto è definibile come dispositivo medico, il fabbricante dovrà classificarlo in una delle classi di rischio stabilite dal D.Lgs. 46/97, al fine di attuare le procedure di valutazione della conformità previste per ciascuna classe. I dispositivi medici sono classificati in quattro classi di rischio crescente: Classe I dispositivi meno critici, quali la gran parte di quelli non attivi e non invasivi. All’interno di detta classe sono individuate due sottoclassi: Classe Is : dispositivi di classe I forniti allo stato sterile Classe Im : dispositivi di classe I che svolgono una funzione di misura. Classe IIa Dispositivi a rischio medio, quali alcuni dispositivi non attivi (invasivi e non) e dispositivi attivi che interagiscono con il corpo in maniera non pericolosa. Classe IIb Dispositivi a rischio medio/alto, quali alcuni dispositivi non attivi (specie invasivi) e i dispositivi attivi che interagiscono con il corpo in maniera pericolosa. Classe III Dispositivi ad alto rischio, quali gran parte dei dispositivi impiantabili, quelli contenenti farmaci o derivati animali ed alcuni dispositivi che interagiscono sulle funzioni di organi vitali. I criteri e le regole di classificazione dei D.M. dipendono: - dalla durata del contatto del dispositivo con il paziente (temporanea, breve termine, lungo termine); - dalla invasività (dispositivi non invasivi, invasivi negli orifizi del corpo, invasivi chirurgici, impiantabili); - dal tipo di funzionamento (dispositivo non attivo, dispositivo attivo terapeutico, dispositivo attivo diagnostico); - dalla sede anatomica su cui incide il dispositivo (in particolare sistema circolatorio centrale e sistema nervoso centrale). Le definizioni ed i termini usati per la classificazione: -durata 3 DATASOFTWARE s.r.l. Soluzioni Informatiche per le Ortopedie e Sanitarie via Carlo Rosselli n. 39 - 70017 PUTIGNANO (BA) tel. e fax 080/4931281 – 4054980 - 4055698 P.IVA 03824810729 temporanea: inferiore a 60 minuti; breve termine: inferiore a trenta giorni; lungo termine: superiore a trenta giorni. -dispositivi non invasivi: sono quelli che non penetrano in nessuna parte del corpo. -dispositivi invasivi: -dispositivi di tipo chirurgico -dispositivi impiantabili -dispositivi attivi -sistema circolatorio centrale -sistema nervoso centrale Procedure di valutazione ed attestazione della conformità dei dispositivi medici La conformità viene valutata, per tutti i dispositivi di qualsiasi classe, dal fabbricante, che la attesta con la Dichiarazione di Conformità. Per i dispositivi di classe superiore alla I e per alcuni aspetti relativi ai dispositivi di classe Is e Im la conformità viene valutata, con diverse modalità, anche da un soggetto di terza parte (Organismo Notificato) che la attesta mediante una certificazione rilasciata al fabbricante. Dichiarazione di Conformità È il documento con il quale il fabbricante garantisce e dichiara che i propri prodotti soddisfano le disposizioni applicabili della direttiva di riferimento. In un sistema che responsabilizza fortemente il fabbricante, la dichiarazione di conformità non è un documento formale ma una assunzione di responsabilità indispensabile per la marcatura CE del prodotto e per la sua immissione in comme rcio. Il contenuto della dichiarazione CE di conformità viene fissato a seconda della direttiva di riferimento, in funzione del prodotto interessato. Nelle direttive relative ai dispositivi medici le informazioni da riportare sulla dichiarazione di conformità sono indicate in maniera generica, comunque la norma EN 45014 è stata elaborata per fornire criteri generali per la sua preparazione. Inoltre sulla “guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale”, sono riport ate le seguenti informazioni minime che la dichiarazione di conformità dovrebbe fornire: ?nome e indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato che rilascia la dichiarazione; ?identificazione del prodotto; ?tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte; ?norme o altri documenti normativi seguiti; ?tutte le eventuali informazioni supplementari necessarie (es. classe, categoria); ?data di rilascio della dichiarazione; ?firma e titolo della persona autorizzata; ?dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la totale responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo rappresentante autorizzato; ?nome, indirizzo e numero identificativo dell’organismo notificato (se interviene nella procedura di valutazione della conformità); ?nome e indirizzo della persona che conserva la documentazione tecnica. Certificato CE È il documento con il quale un soggetto di terza parte (Organismo Notificato) certifica di aver svolto un processo di valutazione della rispondenza di un dispositivo medico alle disposizioni applicabili della direttiva di riferimento. Una volta che il fabbricante è in possesso della documentazione attestante la valutazione di conformità (dichiarazione di conformità ed, eventualmente, certificato/i rilasciato/i dall’Organismo Notificato) può marcare CE il proprio dispositivo a garanzia della applicazione di tutte le previsioni contenute nella normativa e quindi lo può immettere in commercio. Il marchio CE deve essere apposto in maniera visibile, leggibile e indelebile, sul dispositivo, o sull’involucro sterile o sulla confezione commerciale e sulle istruzioni per l’uso, inoltre deve essere eventualmente corredato dal numero di codice identificativo dell’ Organismo Notificato intervenuto nella procedura di valutazione della conformità (art.16 comma 2 del D.Lgs. 46/97). 4