Il collega chirurgo di guardia al pronto soccorso che incappi in una
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Il collega chirurgo di guardia al pronto soccorso che incappi in una
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO GUARDIA INTERDIVISIONALE IN PRONTO SOCCORSO QUESITO (posto in data 7 maggio 2014) Una recente disposizione di servizio del direttore sanitario del nostro ospedale (70 posti letto con chirurgia generale e d'urgenza, medicina, cardiologia U.T.I.C., ortopedia, lungodegenza, terapia intensiva postoperatoria, pronto soccorso h24 sprovvisto di organico dirigenziale proprio) obbliga il chirurgo di guardia al pronto soccorso nel turno 20/8 ad assistere contemporaneamente anche i pazienti degenti in reparto (20 posti letto). In caso di urgenza chirurgica operatoria, il chirurgo di guardia al pronto soccorso (tale situazione si ripete almeno per 18 turni notturni mensili) viene sostituito dal collega internista che viene così impegnato in pronto soccorso ma è del pari impegnato contemporaneamente in guardia nel suo reparto, sino a risoluzione dell'urgenza chirurgica verificatasi. Quesiti : 1) è legittima questa disposizione di servizio ? 2) il collega chirurgo di guardia al pronto soccorso che incappi in una possibile evenienza infausta a carico di un paziente (sia esso accettato in pronto soccorso o degente in reparto) con conseguenze che implichino aspetti medico-legali è in qualche modo "responsabile" dell'accaduto e quindi, perciò, perseguibile? 3) la disposizione di servizio in parola, mette al riparo e fino a che punto il collega di guardia da siffatta possibilità? 4) in altri termini, tale disposizione di servizio autorizza il chirurgo di guardia a lasciare il pronto soccorso a tutti gli effetti? 5) tale disposizione di servizio, avrebbe dovuto essere concordata e/o almeno sottoposta alle organizzazioni sindacali? 6) e ancora, avrebbe dovuto soggiacere alle linee guida regionali che disciplinano i servizi di guardia interdivisionale? 7) il pronto soccorso è una struttura per la quale è possibile immaginare una guardia interdivisionale? (perché di questo, alla fine, si tratta). HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 17 maggio 2014) Prima ancora di affrontare il merito dei singoli quesiti è opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale sull’utilizzo “disinvolto” che si sta sempre più diffondendo nelle aziende sanitarie di quei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce agli organi preposti alla gestione, determinando un vero e proprio abuso, che deve essere contrastato con tutti i mezzi disponibili, anche perché il prevalere dei vincoli economici può comportare gravissimi rischi per la sicurezza del paziente e dell’operatore sanitario. L’emergenza economica che ha colpito il mondo intero, ma l’Europa ed il nostro Paese in misura particolarmente grave, hanno indotto ad adottare una serie di misure, finalizzate al contenimento della spesa pubblica, che di fatto hanno determinato un vero e proprio definanziamento strutturale del Servizio sanitario nazionale, e stanno costringendo i medici italiani ad operare in condizioni che non sono solo di insostenibile stress, ma che li espongono a rischi inaccettabili. Il problema sta assumendo una gravità della quale non hanno adeguata consapevolezza coloro che sono responsabili del Governo del sistema, ai vari livelli istituzionali, preoccupati soltanto di assicurare il pareggio di bilancio, anche se questo comporta il venir meno di un sistema di garanzie e di tutele che solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile mettere in discussione. L’articolo 5 dispone che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro l'esame congiunto ove previsti nei contratti nazionali di lavoro, ma precisa che tali poteri devono essere esercitati nell’ambito delle leggi e degli atti che ogni amministrazione pubblica deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Il dettato normativo distingue i termini atti, determinazioni e misure, e ciò induce a ritenere che per atto si deve intende un corpus organico di norme, principi, criteri mentre per determinazione si deve intendere lo specifico provvedimento che disciplina una specifica situazione. L’unico modo di contrastare l’abuso di quel potere di organizzazione è vincolarne l’esercizio nell’ambito di atti (regolamenti) che devono essere adottati con il più ampio confronto possibile con gli organismi che rappresentano i professionisti, siano essi le organizzazioni sindacali, o gli organismi di partecipazione dei professionisti su tutti quegli aspetti che hanno implicazioni evidenti sulla qualità dei servizi e delle prestazioni e sulla sicurezza del paziente e dell’operatore. L’organizzazione dei turni di guardia e di pronta disponibilità deve essere disciplinata da uno specifico regolamento aziendale, adottato previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Il riferimento normativo che precisa questa modalità è il comma 1 dell’articolo 16 del CCNL 2002_2005, che testualmente dispone: 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 1 lettera B), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. L’articolo 6, comma 1, lettera B precisa quali sono le materie in ordine alle quali le organizzazioni sindacali possono attivare la concertazione ed indica tra queste l’articolazione dell'orario di lavoro e dei piani per assicurare le emergenze. Adottare uno specifico regolamento che disciplini un settore così delicato qual è quello della continuità assistenziale costituisce per l’azienda un dovere etico, prima ancora che un obbligo formale sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, con il quale venivano fissati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Tra i requisiti minimi organizzativi generali il DPR citato precisa infatti che La Direzione definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche per: - le attività ambulatoriali; - le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post-acuti). La Direzione definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici). Sempre il DPR citato precisa che: In tutte le articolazioni organizzativo funzionali è favorito l'utilizzo delle Linee guida predisposte dalle Società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche. Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee guida, regolamenti interni che indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità. Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo). Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili, e che vanno confermati o aggiornati almeno ogni tre anni. Le disposizioni richiamate vanno lette nel contesto di un processo continuo di miglioramento della qualità che sempre nel DPR citato trovava una sua compiuta definizione La Direzione è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione e il supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, secondo le indicazioni contenute in questo stesso documento o nella normativa già emanata a livello nazionale o locale. In tutti i presidi devono essere attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attività. I programmi vengono selezionati in rapporto alle priorità individuate. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 In ogni azienda deve esistere una struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla complessità della stessa) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità. Annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale. Tale attività sarà utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie Le indicazioni che emergono dalla lettura del DPR in questione sono riconducibili a tre aspetti fondamentali: la regolamentazione analitica dei processi assistenziali, anche attraverso la definizione di linee guida interne e l’adozione di linee guida adottate dalla comunità scientifica il coinvolgimento attivo dei professionisti nella definizione di tale regolamentazione l’attivazione di processi di revisione sistematica e miglioramento continuo della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni Tali processi sono indicati come condizione ordinaria di governo delle attività clinico assistenziali dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 Un richiamo particolare merita l’importanza delle linee guida, anche alla luce del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (il cosiddetto decreto Balduzzi): 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. (L’articolo 2043 del codice civile dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona, ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) L’organizzazione dei processi assistenziali, considerata la complessità degli stessi e le implicazioni in termini di responsabilità professionali, non può essere lasciata all’arbitrio della direzione sanitaria, per quanto illuminata e competente essa possa essere, ma deve scaturire da una applicazione partecipata e condivisa di principi e criteri generali che scaturiscono dalle linee guida della professione medica, nonché delle norme contrattuali e dalle linee guida regionali, adottate in applicazione dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009. Principi e norme che comunque stabiliscono riferimenti di carattere generale, che devono essere declinati con riferimento alle specifiche realtà aziendali, tenendo conto delle peculiarità che esse presentano, con la più ampia partecipazione possibile dei professionisti, sia attraverso le loro organizzazioni sindacali (non a caso la normativa contrattuale prevede che gli orari di lavoro e le modalità adottate per coprire le urgenze ed emergenze siano oggetto di concertazione) sia attraverso organismi quali il consiglio dei sanitari, il collegio di direzione, che sono strumenti di coinvolgimento del medico nelle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Nel merito dei singoli quesiti posti si può osservare quanto segue. 1) è legittima questa disposizione di servizio ? Il medico che presta servizio di guardia per una specifica unità operativa (guardia divisionale) non può al contempo svolgere servizio di guardia per altre unità operative. Questa incompatibilità discende implicitamente dalla netta distinzione che la normativa contrattuale vigente delinea tra guardia di unità operativa e guardia tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee. A titolo esemplificativo di una corretta applicazione della distinzione tra guardia di unità operativa (o divisionale) e guardia per aree funzionali omogenee (o interdivisionale) si riproducono nelle pagine successiva un estratto delle linee guida che in materia di continuità assistenziale sono state adottate dalla regione Lombardia ai sensi dell’articolo 9 del CCNL 2002_2005 ed un estratto dalle linee guida che nella stessa materia sono state adottate dalla regione Sardegna ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009. Interessante notare che se pur adottate in tempi diversi e da Regioni diverse le linee guida delle quali si riproducono gli estratti sono in sostanza sovrapponibili e stabiliscono perentoriamente che i medici che assicurano la guardia di unità operativa non possono partecipare ai turni di guardia interdivisionale e viceversa. Il fatto che il servizio di pronto soccorso non abbia una dotazione propria di personale medico impone che la copertura dei turni sia diurni che notturni e festivi debba essere assicurata dai medici che appartengono alle unità operative di medicina e di chirurgia, che dovrebbero però avere una dotazione organica adeguata a coprire sia i turni di guardia in pronto soccorso sia i turni di guardia in reparto. Le difficoltà economiche richiamate in premessa rendono difficile prevedere, quantomeno nel breve periodo, una tale possibilità. Occorre pertanto, come ribadito in tutte le linee guida regionali per quanto concerne la copertura della continuità assistenziale, studiare soluzioni che pongano comunque in primo piano la sicurezza del paziente e dell’operatore, anche utilizzando opportunamente istituti contrattuali quali la pronta disponibilità integrativa o le prestazioni aggiuntive previste dall’articolo 55 del CCNL 1998_2001 proprio per coprire i turni di guardia in situazioni di carenza di personale. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 dalle linee guida della regione Lombardia in applicazione dell’articolo 9 del CCNL 2002_2005 La Regione Lombardia: HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 dalle linee guida adottate dalla regione Sardegna in applicazione dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 2) il collega chirurgo di guardia al pronto soccorso che incappi in una possibile evenienza infausta a carico di un paziente (sia esso accettato in pronto soccorso o degente in reparto) con conseguenze che implichino aspetti medico-legali è in qualche modo "responsabile" dell'accaduto e quindi, perciò, perseguibile? Occorre innanzitutto chiarire che sotto il profilo civile, per quanto concerne cioè il risarcimento del danno che possa conseguire dal verificarsi di un evento infausto, è chiamata a rispondere l’Azienda presso la quale il medico lavora, e non il medico stesso (il quale sarà però tenuto a risarcire l’azienda stessa laddove sia dimostrato che l’evento occorso è attribuibile a colpa grave). Nel caso prospettato nel quesito appare possibile configurare una responsabilità aziendale per difetto organizzativo, che può giocare a favore del medico per quanto concerne la gravità della colpa che possa essergli imputata. Deve essere peraltro tenuto in conto il fatto che al verificarsi di un evento avverso è pressoché certo che il medico sia comunque oggetto di una citazione da parte del paziente sia in sede civile (anche se ciò è inappropriato, perché la responsabilità civile in prima istanza è comunque dell’azienda) sia in sede penale. Al di là dell’esito finale, che nella stragrande maggioranza dei casi si risolve in una totale assoluzione del medico, ciò comporta pesanti implicazioni in termini psicologici, e non solo, e deve essere posto in essere dall’azienda tutto l’impegno possibile per evitare il verificarsi di eventi avversi. In questa direzione si esprime tra l’altro il CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009, che al comma 1 dell’articolo 17 dispone: le parti prendono atto che la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione degli errori nell’ambito della gestione del rischio e delle logiche del governo clinico rappresenta una condizione imprescindibile per migliorare la qualità dell’assistenza e per l’erogazione di prestazioni più coerenti con le aspettative dei cittadini. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 3) la disposizione di servizio in parola, mette al riparo e fino a che punto il collega di guardia da siffatta possibilità? Sicuramente una siffatta disposizione di servizio espone chi l’ha adottata ad assumersi pesanti responsabilità, ma ciò non evita che si innesti comunque un percorso (avviso di garanzia, eventuale imputazione di reato, conseguente processo, o processi, in sede civile, penale, presso la magistratura contabile laddove l’azienda, che in prima istanza è contrattualmente obbligata a risarcire l’eventuale danno, volesse agire per recuperare il danno subito) che sottopone il medico ad un calvario di pesantezza inimmaginabile. Valgono quindi le considerazioni e le cautele richiamate precedentemente. 4) in altri termini, tale disposizione di servizio autorizza il chirurgo di guardia a lasciare il pronto soccorso a tutti gli effetti? Se nel momento in cui si verifica l’urgenza interna che richiede un intervento operatorio immediato in pronto soccorso non sono presenti casi che richiedano un altrettanto immediato intervento del medico questi non avrebbe alternativa se non quella di chiamare il collega per sostituirlo, il quale dovrebbe lasciare scoperto il reparto, ed assistere il paziente in emergenza interna. L’esempio citato rende evidente che, se la dotazione organica non consente di avere due medici contemporaneamente di guardia, uno per il reparto ed uno per il pronto soccorso, quantomeno sarebbe indispensabile attivare una pronta disponibilità integrativa, che riduce in maniera sensibile il rischio che possa verificarsi una ulteriore urgenza che riproponga una situazione analoga. Gli eventi che si verificano devono essere comunque oggetto di un monitoraggio scrupoloso, che documenti statisticamente: il numero ed il tipo di urgenze che si presentano in pronto soccorso il numero e il tipo di urgenze che si verificano in reparto le prestazioni diagnostico terapeutiche che sono state erogate e quelle che sarebbe stato opportuno erogare gli esiti delle urgenze verificatesi HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 5) tale disposizione di servizio, avrebbe dovuto essere concordata e/o almeno sottoposta alle organizzazioni sindacali? I turni di guardia e di pronta disponibilità del personale medico non possono essere decisi da disposizioni di servizio, ma devono essere oggetto del piano annuale delle emergenze, che deve essere adottato previa informazione alle organizzazioni sindacali, ed eventuale successiva concertazione con le stesse. Valgono a questo riguardo le considerazioni sviluppate in premessa sull’esercizio “disinvolto” dei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 attribuisce agli organi deputati alla gestione delle amministrazioni pubbliche. 6) e ancora, avrebbe dovuto soggiacere alle linee guida regionali che disciplinano i servizi di guardia interdivisionale? Il piano annuale per le emergenze, ovvero il regolamento aziendale che disciplina la continuità assistenziale, sono materie sulle quali l’articolo 5, comma 1, lettera h) del CCNL 2006_2009 prevede esplicitamente che la Regione possa adottare linee guida di indirizzo per assicurare una omogenea applicazione di istituti contrattuali di particolare rilievo come quelli che disciplinano la continuità assistenziale (orario di lavoro, guardia, pronta disponibilità, lavoro straordinario, prestazioni aggiuntive). La concreta applicazione di tali linee guida, il carattere più o meno vincolante di esse nei confronti delle singole aziende, dipendono dal sistema complessivo di gestione del servizio sanitario regionale. 7) il pronto soccorso è una struttura per la quale è possibile immaginare una guardia interdivisionale? (perché di questo, alla fine, si tratta). In termini generali il servizio di pronto soccorso è una unità operativa che dovrebbe essere dotato di una guardia divisionale propria e non condivisa con altre unità operative. Se questo è vero come principio di carattere generale occorre però valutare il contesto specifico nel quale si pone il problema: un ospedale di 70 posti letto, in cui il pronto soccorso non ha una dotazione propria di personale medico, e nel quale i problemi di equilibrio economico che condizionano gran parte delle aziende sanitarie italiane, assumono, proprio in relazione alla dimensione della struttura, particolari profili di criticità. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI L’articolazione della presenza del personale in turni di servizio è materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l’articolo 6, avente ad oggetto “turni di servizio ed organizzazione del lavoro”, disponeva: Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi, l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto – nei servizi ove ciò è richiesto – la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilità. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate. Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n.761, per quanto concerne l’articolazione dei turni di servizio si legge “Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate”. I principi chiave cui deve riferirsi l’organizzazione del lavoro e specificamente l’articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti: la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione) l’economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità) il rispetto delle esigenze degli utenti il confronto con le organizzazioni sindacali interessate Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce come noto il quadro normativo generale che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. principi di carattere generale Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. orario di lavoro settimanale L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 4. ore riservata ad attività non assistenziale Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero infine utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. utilizzo di 30 minuti delle 4 ore settimanali di cui al comma 4 L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 6. possibilità di ricorrere alla prestazioni aggiuntive Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. presenza continuativa nell’arco delle 24 ore La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 10. partecipazione ai turni di guardia e pronta disponibilità Tutti i dirigenti medici, esclusi i direttori di struttura complessa, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 16 Servizio di guardia 1. modalità organizzative per assicurare la continuità assistenziale Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite con regolamento di organizzazione adottato dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali , mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. servizio di guardia e orario di lavoro Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero orario. 3. medici che devono assicurare il servizio di guardia Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. rinvio all’allegato 2 Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 CCNL 2002_2005 ALLEGATO 2 In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia; unità di terapie intensive e semi – intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche); attività di alta specialità di cui al decreto del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'équipe. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4; b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'articolo 54 comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati. 2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dalle aziende ai propri dirigenti al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 2-bis (introdotto dall’articolo 18 del CCNL 2002_2005) Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare – eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget – rientrino i servizi di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo che la regione può emanare in materia di continuità assistenziale ed in particolare per quanto concerne la disciplina delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che: √ sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale; √ siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali; √ sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell’anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; √ la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.” HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. definizione di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. medici che sono tenuti alla pronta disponibilità Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. pronta disponibilità integrativa e sostitutiva dei servizi di guardia Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. 4. durata e limiti dei turni di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 5. remunerazione della pronta disponibilità La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. riposo compensativo dopo una pronta disponibilità festiva Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. fondo contrattuale cui afferisce la pronta disponibilità Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 8. graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell’ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche articolo 2 fonti 1. atti organizzativi di carattere generale e principi di riferimento Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche articolo 5 potere di organizzazione 1. finalità per la quale si esplica il potere di organizzazione Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. ambiti nei quali si esercita il potere di organizzazione Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. 3. controllo interno sull’esercizio del potere di organizzazione Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 26 DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 Articolo 14 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. istituzione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. controllo di gestione e controllo strategico L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, (nucleo di valutazione, controllo interno di gestione) ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita altresì l’ attività di valutazione e controllo strategico che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane finanziarie e materiali assegnate nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico amministrativo. 3. durata in carica dell’OIV L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione nazionale la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 27 4. funzioni specifiche attribuite all’OIV: L'Organismo indipendente di valutazione della performance a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; c) valida la Relazione sulla performance che le amministrazioni pubbliche devono redigere ogni anno per dar conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministra-zione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) sulla base del sistema di misurazione delle perfomance che ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare propone all' organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità delle amministrazioni pubbliche; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 28 DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 Articolo 14 Organismo indipendente di valutazione della performance 5. L’indagine annuale sul benessere organizzativo L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it