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APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL SISTEMA

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APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL SISTEMA
Dr. A. Tranquillo ASL CE/1
Dr. M. Gentile
ASL CE/1
Tecnico Prevenzione G. Maglione ASL CE/1
APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E
REGISTRAZIONE DI BOVINI E BUFALINI.
Il presente lavoro, vuole essere un pronto, rapido e sintetico aiuto per operatori, (medici veterinari, tecnici della
prevenzione , ecc. che, quotidianamente, devono confrontarsi con una dura e difficile realtà: la zootecnia bovina e
bufalina.
Quando si riscontrava la mancata o l'irregolare identificazione e registrazione di bovini e bufalini, prima della
pubblicazione del D.L.vo n.58/2004 e del Reg. CE n. 494/98, si applicavano le sanzioni disposte dai seguenti
provvedimenti, ( circolare del M S. n. 11/96):
Legge 9 giugno 1964, n. 615, in combinato con le disposizioni specifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti,
allorché l’allevatore violava norme contenute nei DD. MM. 651/94, 592/95, 453/92, ecc., in materia di identificazione
e di registrazione del bestiame, si applicava l’art. 2 della legge 615/64, cosi come modificato dalla legge 33/68.
Si erogava, a titolo di oblazione, come da legge 689/81, la sanzione amministrativa di € 154,94 – (da € 77,47 a 774,68).
Legge 218/88, art. 6 comma 3, che tutt'ora sanziona, genericamente, le violazioni al DPR 320/54, tranne quelle ricadenti
nel campo di applicazione dell’art.264 del TULLSS, poiché essa ha abrogato, tacitamente, l’art.163 e quindi ogni
riferimento all’art 358 del TULLSS.
Sanzione da applicarsi da € 258,23 a 1291,14 – oblazione € 430,38.
Decreto legislativo n. 196/99, specie per le violazione di cui all’art. 3 del DPR 317/96 (mancata attivazione del registro
di stalla), trovava applicazione, ma è tuttora attuabile, la sanzione prevista dall’art. 358 del R.D. 27/luglio 1934, n.
1265 ( violazioni in genere in materia di sanità, igiene e prevenzione della diffusione di malattie infettive del bestiame),
così come modificato dall’art. 16 del D. L.vo 196/99, applicabile per tutti i regolamenti sprovvisti di dispositivo
sanzionatorio proprio.
Sanzione da € 1549,37 a 9296,22 – oblazione € 3098,74.
Tutt'ora applicabile, inoltre, é l'art. 32 comma 3 del D.L.vo 04/08/1999 n. 336 che punisce, con la sanzione
amministrativa pecuniaria, da €. 5.164,57 a €. 30.987,41 – oblazione 10.329,14 – le violazioni ai comma 1 e 2
dell'art. 14. Tale articolo prevede l'obbligo, tra l'altro, di registrazione degli animali presso il Servizio Veterinario.
Il D. L.vo 58/94 e il Reg. CE 494/98, invece, hanno introdotto propri e specifici dispositivi sanzionatori, per punire
violazioni di identificazione e registrazione del bestiame bovino e bufalino.
Il Regolamento CE n. 494 del 27/02/ 1998 reca modalità di applicazione del Reg. CE. n. 820/97 del Consiglio,
(sostituito, successivamente, dal Reg. Ce. n. 1760/2000).
INFRAZIONE
SANZIONE
Azienda con uno o più bov. privi dei requisiti previsti dall’art. 3 del Reg. sequestro di tutta l’azienda e blocco delle
Ce 1760/2000 (doppio marchio auricolare, passaporto, registrazione movimentazioni sia in entrata, che in
registro az.).
uscita
Se entro due giorni lavorativi, il detentore, non riesce a identificare un Abbattimento e distruzione dello stesso
animale.
senza alcuna indennità.
Azienda con uno o piu animali, per i quali non vengono rispettate Limitazione della movimentazione degli
totalmente le regole dell’art. 3 del Reg. Ce 1760/2000.
animali di cui trattasi.
Quando non sono soddisfatti pienamente i requisiti previsti dall’art.3 del Limitazione della movimentazione di tutti
Reg.Ce 1760/2000 per un numero di capi superiore al 20% dei presenti.
gli animali presenti in azienda.
Per le aziende che detengono non più di 10 capi, di cui più di 2 non sono
pienamente identificati a norma dell’art. 3 del Reg. Ce 1760/2000.
Limitazione della movimentazione
di tutti gli animali presenti in azienda.
Qualora il detentore non rispetti di comunicare all’Autorità competente nei
tempi previsti, (7 gg.), le movimentazioni in entrata e in uscita all’azienda, Blocco della movimentazione in entrata e
le nascite o i decessi con relativa data (art. 7 paraf. 1 secondo trattino del
in uscita degli animali.
Reg. Ce n. 1760/2000).
Schema di infrazioni e relative sanzioni previste dal Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58.
Infrazione
ART 1 – APPOSIZIONE DI MARCHI AURICOLARI -
sanzione
Mancata identificazione, con marchi auricolari, così come previsto dall'art. 4
commi 2,3,4 del Reg. CE n. 1760/2000 e dai DPR n. 437/2000, D. M. 31/1/2002,
Reg. CE n. 2629/97, (venti giorni dalla nascita).
Da euro 250,00 a 1.500,00 per ogni
La mancata iscrizione di un capo in BDN, comporta anche l'applicazione dellecapo, non regolarmente identificato.
sanzioni previste dal Regolamento CE n. 494/98 e la mancata erogazione dei premiOblazione euro 500,00, a capo.
comunitari agli allevatori da parte degli Organismi Pagatori.
Tanto è previsto dall'art.. 7 del Decreto 7/6/2002, approvazione del manuale
operativo per la gestione dell'anagrafe bovina.
Da euro 1000,00 a 6000,00 per
Asportazione o sostituzione di marchi auricolari, senza preventiva autorizzazione
ogni capo.
del Servizio Veterinario competente (art.. 4 commi.5, 6, del Reg. CE n. 1760/2000).
Oblazione euro 2000,00, a capo.
ART. 2 – FORNITURA DI MARCHI AURICOLARI Distribuzione di marchi auricolari non conformi ai Reg. Ce n. 2629/97,Da euro 2.000,00 a 12.000,00.
DPR 437/2000 o D.M. 31/1/2002.
Oblazione euro 4000,00.
Mancata denuncia all'Autorità competente, da parte del fornitore che ne ha ilDa euro 2.000,00 a 12.000,00.
possesso, di furti o smarrimenti di marchi auricolari.
Oblazione euro 4000,00.
Possesso di marchi auricolari duplicati o distribuzione degli stessi senza alcunaDa euro 10.500,00 a 62.000,00.
autorizzazione dell' Autorità competente.
Oblazione euro 20.600,00.
Mancato inserimento in BDN, dell'elenco di marchi auricolari distribuiti per ogni
Da euro 1.000,00 a 6.000,00.
singolo allevamento, così come previsto dall'art. 12 del D. L.vo n. 196/99, vedi art.
Oblazione euro 2000,00.
9, comma 3 del D. M. 31/01/2002.
Reiterazione delle infrazioni previste dal presente articolo:
ƒ sanzione amministrativa raddoppiata,
ƒ non ammesso pagamento in misura ridotta,
ƒ cancellazione dall'elenco dei fornitori.
Vedi art.8-bis della legge 24/11/1981, n. 689.
Infrazione
sanzione
Art. 3 – CEDOLE IDENTIFICATIVE E PASSAPORTI.
Da euro 100,00 a 600,00 per ogni
Mancata trasmissione all'Autorità competente, entro 7 gg. dall'applicazione delcapo.
marchio, della cedola identificativa di ogni matricola auricolare, ( art. 7 del DecretoOblazione euro 200,00, a capo.
7/6/2002).
Mancato inserimento in BDN, del numero del marchio auricolare, per i detentoriDa euro 100,00 a 600,00 per ogni
che non si avvalgono delle AA.SS.LL.,( 7gg., così come previsto dall'art. 7.1 delcapo.
Decreto 7/6/2002).
Oblazione euro 200,00, a capo.
REITERAZIONE DI INFRAZIONE PER I DUE CASI CITATI DELL'ART. 3 :
ƒ Sanzione amministrativa raddoppiata;
ƒ non ammesso pagamento in misura ridotta.
Spostamento, in entrata o in uscita, di animali sprovvisti di passaporto, ovvero inDa euro 300,00 a 1.800,00 per ogni
assenza di cedola identificativa, prevista per i vitelli di età inferiore alle 4 settimanecapo.
di vita, (art. 4 comma 4 del DPR 437/2000)
Oblazione euro 600, a capo.
Da euro 250,00 a 1.500,00 per ogni
Mancata trasmissione all'Autorità competente, da parte del detentore o del
capo.
responsabile del macello del passaporto degli animali morti o abbattuti, (7 gg , art.
Oblazione euro 500,00, a capo.
9 del Decreto 7/6/2002).
Mancato inoltro al Servizio veterinario competente, da parte dei titolari dei macelli,Da euro 250,00 a 1.500,00 per ogni
di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 31/1/2002 (comunicazione entro 7 gg. deicapo.
capi macellati e distruzione dei relativi marchi).
Oblazione euro 500,00, a capo.
Da euro 250,00 a 1.500,00 per ogni
Mancata trasmissione, all'Autorità competente del luogo di partenza, dei passaporti
capo.
dei capi movimentati verso Paesi Terzi, art. 12.2 del Decreto 7/6/2002.
Oblazione euro 500,00, a capo.
Mancata istituzione del registro aziendale, così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. Da euro 3.000,00 a 18.000,00.
317/96.
Oblazione euro 6000,00.
Omessa trascrizione e aggiornamento del registro aziendale, secondo le indicazioni Da euro 500,00 a 3.000,00.
dell'art. 3 del D.P.R.30 /4/1996, N. 317.
Oblazione euro 1000,00.
Mancata comunicazione all'Autorità competente, (7 gg), di tutte le movimentazioni, Da euro 100,00 a 600,00 per ogni
compresa l'uscita per il macello, nei termini previsti dall'art. 7, comma 18, del
capo.
D.P.R.19/10/2000, n. 437 e dall'art. 7, commi 10 e 11del Decreto M. 31/01/2002. Oblazione euro 200,00, a capo.
Da euro 100,00 a 600,00 per ogni
Omessa comunicazione del decesso di animali, (entro 7 gg. dall'evento), così come
capo.
previsto dalla lettera e, comma 9, dell'art. 7 del Decreto M. 31/ gennaio 2002.
Oblazione euro 200,00, a capo.
Infrazione
Mancata denuncia, entro 2 giorni dalla scoperta, di furto o di smarrimento di
passaporti o di marchi auricolari, così come previsto dal Decreto 7/6/2002).
sanzione
Da euro 600,00 a 3.500,00.
Oblazione euro 1166,00.
ART. 4. ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E SANATORIA.
L'Autorità che accerta le violazioni sanzionate dalla presente legge, deve indicare
nel verbale gli illeciti evidenziati e le prescrizioni dettate.
Quando in azienda, per la prima volta, vengono riscontrate le infrazioni ricordate ,
l'Autorità accertante, sempre che le stesse siano sanabili e che il detentore dia
garanzia di volersi adoperare per una corretta identificazione degli animali, dispone
un termine, massimo 15 gg., fermo restando tempi inferiori previsti dai
Regolamenti comunitari, affinché regolarizzi l'anagrafica accertata e contestata.
Se il detentore, nel tempo prescritto, ottempera a quanto impostogli, le sanzioni
sono estinte.
Quando le infrazioni, sanzionabili a norma del D. L.vo n. 58/2004 e del Reg. Ce 494/98, sono riscontrate da medici
veterinari, nel corso dei controlli effettuati ai sensi del Regolamento (CE) 2630/97, bisogna comportarsi nel modo
seguente:
™ Apportare o fare apportare dal detentore degli animali le dovute correzioni sui passaporti o sui registri,
(apponendo firma e timbro su ogni correzione);
™ Riportare la data del controllo, firma e timbro sul registro aziendale;
™ Archiviare la documentazione dell’esito del controllo, conservandola per non meno di 3 anni;
™ Applicare le sanzioni;
™ Riportare in BDN le informazioni generali, il tipo di infrazione, le sanzioni applicate, le osservazioni del
medico veterinario e del detentore;
™ inviare copia del verbale delle violazioni all’Autorità competente per i premi PAC (Reg. Ce 3887/92 – Reg.
CE 132/99 – Reg. Ce 2419/2001).
Quando, invece, le infrazioni sono accertate dai Nas, dalla Guardia Forestale o da altri organi di controllo, essi
devono trasmettere, immediatamente, i verbali di accertamento, con relative sanzioni,
ai servizi veterinari
competenti, al fine di permettere l'inserimento dei dati in BDN, alla voce controlli, e di consentire, l'applicazione
corretto del comma 2 dell'art. 4 del D.lvo 58/2004.
La polizia giudiziaria.
L' art. 57 c.p.p. e numerose leggi speciali ( art. 3 legge 283 del 30/4/1982 e art. 27 del D.P.R. 616/977) conferiscono al
personale di vigilanza delle AA.SS.LL., nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
Gli ufficiali e gli agenti di P.G. sono alle dirette dipendenze del Procuratore della Repubblica, a cui devono
subordinazione ed obbedienza; essi devono perseguire fedeltà, segretezza, rettitudine e correttezza.
Possono essere destinatari di sanzioni disciplinari, quali censura, sospensione dello stipendio, perdita dell'impiego.
I reati più comuni, in cui possono incorrere sono: peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rivelazione ed
utilizzazione di segreti d'ufficio, omissione.
Così come previsto dall'art. 55 del c.p.p., essi prendono notizia dei reati, impediscono che gli stessi vengano portati ad
ulteriori conseguenze, cercano prove, gli autori dei reati, ricercano e raccolgono quanto possa servire per l'applicazione
della legge penale, possono, inoltre, effettuare attività informale di ricerca, di accertamento di luoghi, cose e persone
riguardanti il reato.
Durante l'accertamento,essi, devono essere forniti di un documento che legittima la loro funzione e, nel contempo,
provvedere:
™ a qualificarsi;
™ ad accertarsi dell' illecito;
™ a contestare il “presunto illecito”;
™ a verbalizzare.
L' atto scritto, (processo verbale), delle operazioni compiute deve contenere l'indicazione delle persone presenti, le
circostanze di luogo e di tempo degli avvenimenti e dei fatti compiuti, le dichiarazioni acquisite.
Sanzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria:
™ sanzioni penali;
™ sanzioni amministrative.
Il legislatore ha ritenuto opportuno, negli ultimi tempi, adottare provvedimenti tesi a depenalizzare norme sanitarie che
prevedevano solamente sanzioni penali, trasformando, così, molti illeciti da penali ad amministrativi:
™ legge 24/12/1975, n.706;
™ legge 24/11/1981, n. 689;
™ decreto L.vo 30/12/1999, n. 507;
™ legge Regione Campania 10/1/1983, n.13.
Nel Dipartimento di Prevenzione delle AASSLL, sarebbe opportuno costituire un servizio “settore depenalizzazione –
ufficio contenzioso”, al fine di omogeneizzare i diversi tempi, previsti dalla normativa, per l'applicazione delle
sanzioni.
La procedura sanzionatoria prevede, in Regione Campania, l'esatta applicazione della legge 689/91 e successive
modificazioni ed integrazioni e della legge regionale n. 13/83.
In sintesi:
™ La legge determina l'ammontare della sanzione ;
™ l'accertatore applica la procedura di accertamento, contestazione, notifica della violazione e conseguentemente,
archivia l'eventuale ricevuta del pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione o
notifica, (art. 16 della legge n. 689/1981); nel caso di mancato pagamento o di presentazione di scritti difensivi
o di altri documenti di (artt.17 e 18 legge 689/81), provvede a trasmettere tutti gli atti
all' Autorità
Competente a ricevere il rapporto;
™ l'Autorità Competente (Presidente di Giunta Regionale, Prefetto, Ufficio Provinciale del Commercio, Sindaco)
decidono della liceità della sanzione e dell'archiviazione o meno del procedimento.
Linee programmatiche del procedimento sanzionatorio.
™ accertamento violazione (art. 13 L. 689/81), effettuato, da medici, veterinari, tecnici della prevenzione, ecc.
cioè soggetti deputati, per legge, alla vigilanza e controllo delle disposizioni per le quali è prevista una
determinata sanzione;
™ contestazione e/o notificazione (art.14 L. 689/81), l'accertatore deve contestare e trascrivere il processo
verbale, in presenza del trasgressore, venendo meno tale possibilità, il verbale deve contenere le motivazioni
della sua mancata ed immediata redazione (da notificare, poi, entro 90 gg. per i residenti in Italia e 360 per i
residenti all'estero). Qualora la notifica non viene effettuata la sanzione si estingue nel tempo prescritto;
™ pagamento in misura ridotta della sanzione (terza parte del massimo o se più favorevole, il doppio del
minimo), entro 60 gg. dalla contestazione e/o notifica ( art. 6 legge regionale 13/83 o art. 16 L. 689/81). Il
trasgressore deve, entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento, presentare ricevuta all'Ufficio accertante;
™ Quando non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, l'accertante deve presentare all'Autorità
competente a riceverlo, rapporto con le prove delle avvenute contestazioni e notifiche ( art. 7 legge regionale
13/1983 o art.17 legge 689/81);
™ possibilità, entro 30 gg dalla data di contestazione e/o notificazione, che il trasgressore invii all'Autorità
competente, tramite l'Ufficio o l'Autorità che ha contestato l'infrazione, scritti difensivi, documenti, o richiesta
di audizione, (art. 8 comma 2 della L.R.10/01/83 o art.18 della legge 689/81);
™ l'Autorità competente, nei 60 gg. seguenti, determina (a discrezione) la somma da pagare e ne intima il
pagamento, oppure archivia gli atti, comunicando al trasgressore e all'accertante (art. 18 comma 2 della
689/81);
™ l'ordinanza – ingiunzione deve essere notificata entro 90 o 360 gg. dalla emissione, rispettivamente per i
residenti in Italia o all'estero;
™ il pagamento della somma statuita con ordinanza – ingiunzione deve avvenire entro 30 gg. dalla notifica, (60
gg., se il trasgressore è residente all'estero);
™ possibilità, su richiesta, di rateizzare la somma dovuta (da 3 a 30 rate mensili, non inferiore €. 15,49);
™ riscossione coatta, per il mancato pagamento, a norma dell'art. 27 della L.689/81;
™ Ogni Regione detiene uno schedario dei trasgressori, a cui gli Enti delegati o subdelegati devono comunicare i
provvedimenti adottati in materia di violazioni e relative sanzioni, il numero di sanzioni comminate e delle
somme incassate;
™ i proventi vanno alla Regione, Enti delegati o subdelegati, un quarto spetta agli agenti scopritori;
™ Si ha prescrizione, dopo 5 anni, dalla data di accertamento della violazione.
Informazioni, per la compilazione, del processo verbale di sanzioni amministrative pecuniarie.
™ generalità, qualifica , ufficio dei verbalizzanti;
™ luogo, data, ora dell'accertamento;
™ contestazione o motivazione della mancata ed immediata contestazione;
™ data di trascrizione del verbale;
™ generalità del trasgressore, se identificato o se possibile;
™ eventuali responsabili in solido, (vedi art. 6 legge n. 689/81);
™ articolo della norma violata;
™ descrizione circostanziata della violazione;
™ indicazione del minimo e del massimo della sanzione;
™ indicazione della somma dovuta, a titolo di oblazione;
™ modalità di pagamento;
™ Autorità competente a ricevere il rapporto, a cui il trasgressore, può inviare scritti difensivi, documenti o essere
ascoltato;
™ indicazione di eventuali testi;
™ sottoscrizione dei verbalizzanti.
Gli scritti difensivi possono riguardare:
™ motivazioni che il trasgressore ritiene utili e attenuanti in materia;
™ accertamento non corretto;
™ processo verbale non stilato nei modi di legge;
™ documenti comprovanti quanto dichiarato, ecc.
L'Autorità competente, può chiedere all'accertatore, eventuali contro deduzioni riguardanti i fatti inerenti la violazione.
L'Autorità competente dovrebbe archiviare il rapporto, solamente nei casi di infondatezza dell'accertamento:
™ illegittimità degli atti amministrativi ( es. mancata contestazione o tempi non rispettati);
™ per sopraggiunto pagamento;
™ inesistenza del dispositivo sanzionatorio per il fatto accertato;
™ violazione commessa in stato di necessità o di legittima difesa;
™ compimento dell'infrazione in modo fortuito o per causa di forze maggiori;
™ mancanza di intendere e di volere del trasgressore, all'atto della violazione;
™ indicazione non precisa dell'autore dell'illecito;
™ violazione non determinata da colpa, ecc.
Informazioni da inviare all'Autorità competente (rapporto),
quando il trasgressore non provvede al
pagamento
dell'oblazione.
™ generalità, domicilio, residenza del trasgressore e/o degli obbligati in solido;
™ descrizione dell'infrazione compiuta;
™ luogo dove è stata effettuata la violazione;
™ norma violata;
™ sanzione edittale dovuta, per la specifica violazione;
™ notizie sulla contestazione/notifica del processo verbale;
™ informazioni od eventuali pareri tecnici, per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione o per la quantificazione
della somma;
™ indicazioni riguardanti il trasgressore, che entro 30 gg. dalla notifica del dispositivo, può presentare
opposizione all'ordinanza - ingiunzione, presso il Tribunale del luogo ( vedi artt. 22, 22 bis della legge 689/91,
così come modificati dagli artt. 97, 98 del D. L.vo 507/99.
PROSPETTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
ACCERTAMENTO
Contestazione / Notifica
(entro 90 giorni)
SI
Scritti
difensivi
Aut.Comp.
(entro 30 gg)
SI
Oblazione
Pagamento?
NO
chiusura – ricevuta di pagamento
(entro 60 gg)
NO
Parere
favorevole?
SI
NO
Ordinanza
Ingiunzione
(60 gg dalla
ricezione del
rapporto)
SI
Oblazione
Pagamento?
SI
(entro 60 gg)
NO
SI
Archiviazione
pratica
Ricorso
Autorità
Giudiziaria?
(entro 30 gg
dalla notifica
provvedimento)
NO
Riscossione coatta
SI
Esito
favorevole?
NO
FAC-SIMILE DI VERBALE,LEGGE 689/81
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANTARIA LOCALE____
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UNITA OPERATIVA VETERINARIA
DISTRETTO N.__________ DI________
PROT. N.______
del _____________
verbale n. __________
li_________
Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo a carico di:
Sig.______________________________ nato a ___________________________ il______________
residente_________________ a________________________________ via________________________n._____
L'anno _______, il giorno _______ del mese di ___________, alle ore_________i sottoscritti____________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
si sono recati presso l'azienda_______________________sita nel comune di___________________via_____________
codice aziendale________________________ di cui è proprietario/detentore il signor ________________________
nato a_______________________________ e residente ____________________alla via_______________________
ed hanno accertato
che_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
in violazione all'art. __________________________________
L'interessato è stato reso edotto che, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, ha facoltà di oblare, con effetto
liberatorio, pagando a, ASL_______servizio tesoreria, sul c/c postale n._____________, entro 60 giorni dalla data di
contestazione o di notifica, la somma di €_________ più spese postali pari a _________________________________
per la violazione commessa, indicando nella causale del versamento, la data ed il numero di verbale.
L'attestazione del versamento effettuato, deve pervenire a questa Unità Operativa Veterinaria entro 10 giorni,
dall'avvenuto pagamento. Trascorso, inutilmente, il termine citato sarà interessata l'Autorità competente per l'emissione
dell'ordinanza di ingiunzione.
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione e/o notifica del presente
verbale, il trasgressore, può far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto,__________________, tramite
lo Scrivente Servizio, scritti difensivi e documenti o può chiedere di essere ascoltato dalla medesima Autorità.
La violazione è stata contestata, in data________________, direttamente al signor_____________________________ o
si provvederà a notificarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Fatto, letto, sottoscritto dagli accertatori e dall'interessato, a cui viene rilasciata una copia.
Il trasgressore
I verbalizzanti
REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale___________
Dipartimento di prevenzione
Unità operativa veterinaria
Distretto n._________ di___________
Processo verbale ai sensi del D.L.vo n. 58 del 29/01/2004, (primo accertamento).
L'anno________addì____________ del mese di ___________ alle ore____________i sottoscritti_________________,
in servizio di vigilanza e ispezione, si sono recati presso l'allevamento bovino/bufalino, codice aziendale____________
sito in via_______________ Comune_______________,fatto conoscere il motivo del sopralluogo, al signor ________
_______proprietario/detentore degli animali, nato a _______________il ________ residente a____________________
via____________n.____ hanno proceduto al controllo dei bovini/bufalini dell'allevamento per verificarne la corretta
registrazione ed identificazione.
I sottoscritti hanno accertato le violazioni elencate:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Quindi, ai sensi dell'art.______________ del D.l.vo n. 58 del 29 /01/2004 vengono intimate le seguenti
prescrizioni:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
che devono essere, obbligatoriamente, regolarizzate nel termine massimo di 15 giorni, a partire dalla data del presente
verbale.
Il proprietario/detentore dell'allevamento, viene reso edotto che, qualora non provvede nel tempo previsto, a quanto
ordinato, gli saranno applicate le sanzioni dovute, a norma dell'art._____________________________________del
D. L.vo. n. 58 del 29/01/2004.
Una copia del presente verbale viene consegnata, previa lettura, al signor__________________________ e l'altra viene
conservata agli atti di ufficio.
Il proprietario/detentore, presente all'atto del controllo, dichiara _____________________________________________
Fatto, letto, confermato e sottoscritto.
Il proprietario/detentore
I verbalizzanti
FAC-SIMILE DI VERBALE, LEGGE 13/83
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE____
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UNITA OPERATIVA VETERINARIA
DISTRETTO N._______ DI____________
Verbale n.____ del________
Comune di___________________________
Processo verbale per violazione art.________________ del_______________________________________________
Natura dell'infrazione_____________________________________________________________________________
TRASGRESSORE
Sig.___________________________________nato il___________a_______________ e residente_______________
identificato a mezzo______________________________________________________________________________
Il giorno________________alle ore______i sottoscritti__________________________________________________
presso_________________________________________________________________________hanno accertato che il
signor________________________________, commettendo infrazione agli artt. di legge indicati , soggiace alla
sanzione amministrativa di seguito riportata:
art. e/o artt. violato/i_____________________________________,
violazione_________________________________________________,
art e/o artt. che prevede la sanzione_____________________, minimo ____________, massimo _____________,
importo più favorevole al trasgressore____________________________________
ammontare della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 6 – I° comma L. R. 13/83,
totale €________________.
Allo stesso viene comunicato che, ai sensi dell'art. 8 – I° comma della legge regionale n. 13 del 10/01/1983, entro il
termine di 30 giorni dalla data della notifica, può produrre scritti difensivi e/o richiesta di audizione
al____________________________________________________________________________________________
tramite_____________________________________________________________________________________.
Di quanto sopra, non essendo stato possibile la redazione contestuale per_________________________e per i
successivi accertamenti del caso_______________________________________________________________,
ad ogni effetto di legge, si è redatto oggi____________ il presente verbale che sarà notificato all'interessato nei termini,
di legge.
Il versamento della somma di €_________________________________, dovrà essere effettuato sul c.c.p.__________
intestato al Servizio Tesoreria ASL_______, indicando nella causale del versamento la data e il numero di verbale.
In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 gg. dalla data di contestazione o notifica, si procederà ai sensi degli
artt. 7 e seguenti della legge regionale 13/83.
Entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dei benefici di cui al I° comma dell'art. 6 della legge regionale
13/83 dovrà essere data prova, mediante esibizione dell'attestato di versamento al Servizio Veterinario Distretto
di ___________________
IL TRASGRESSORE
I VERBALIZZANTI
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto__________________ in data__________________
ha notificato il presente verbale al
sig ______________________ consegnandone copia nelle mani___________________________________
in
qualità___________________________________________________ identificato mediante__________________
PER RICEVUTA
IL NOTIFICATORE
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