MODALITA` DI ESTINZIONE (pagamento della sanzione) entro 60
by user
Comments
Transcript
MODALITA` DI ESTINZIONE (pagamento della sanzione) entro 60
MODALITA’ DI ESTINZIONE (pagamento della sanzione) entro 60 gg. dalla notifica. Entro 5 giorni consecutivi (se il 5° giorno cade di giorno festivo la scadenza è posticipata al giorno feriale successivo) dalla data di notifica o contestazione immediata, è possibile pagare l’importo della sanzione con una riduzione del 30%. Si evidenzia che tale riduzione è applicata all’importo della violazione escluso le spese di notifica (pari a € 11,20) che devono essere pagate per intero. Scaduto il termine dei 5 giorni sopra citato entro e non oltre 60 giorni dalla data di contestazione immediata o notifica la sanzione deve essere pagata per intero. Lo sconto del 30% non si applica alle violazioni del Codice della Strada per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell’art. 210/3° CDS, o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La sanzione può essere pagata con le seguenti modalità: versamento con bollettino postale precompilato (allegato al verbale di contestazione) oppure in bianco sul c/cp n. 11176534 intestato a Comune di Buonconvento, Ufficio Polizia Municipale, indicando nella causale “verbale n.______ del _________, Targa veicolo _________”. Alla Tesoreria Comunale del comune di Buonconvento c/o la “BANCA CRAS Credito Cooperativo Chianciano Terme - Costa Etrusca – Sovicille”, filiale di Buonconvento, Piazza Matteotti n. 5\7. Nella causale dovrà essere specificato “verbale n.___ del ___, Targa veicolo ________”. Pagamento on-line attraverso i servizi di home banking - coordinate IBAN IT79Z0760114200000011176534 (BancoPosta). Nella causale dovrà essere specificato “verbale n.___ del ___, Targa veicolo ___”. Dovrà essere obbligatoriamente trasmessa a questo Ufficio per fax (0577/807212) o e.mail ([email protected]) la quietanza dell’avvenuto pagamento. Avvertenze: Per i pagamenti oltre il 60° giorno l'importo della sanzione è pari alla metà del massimo edittale previsto. Il pagamento non esime dall’obbligo di presentare la comunicazione dei dati del conducente, pertanto occorre sempre presentarla per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 126 bis € 284,00 oltre spese di procedimento e notifica. In caso di pagamento di un importo inferiore al dovuto l’ufficio richiederà la cifra mancante.