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QUANDO ARRIVA LA “MULTA”
La voce del diportista QUANDO ARRIVA LA “MULTA”... T utti gli illeciti commessi con unità da diporto – fatta eccezione per le violazioni in materia di aree marine protette – sono attualmente depenalizzati ovvero sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, cioè di una somma di denaro. Si parla a questo proposito di multe, anche se non corretto, perché la multa è, invece, una pena (sempre pecuniaria) con cui si puniscono i reati e non gli illeciti amministrativi, come quelli che interessano la nautica da diporto. Vediamo quali sono le regole della procedura in questa delicata materia, utili anche per difendersi in caso si ritenga di avere ragione. Innanzi tutto, l’illecito, quando possibile, deve essere contestato immediatamente al trasgressore da parte dell’organo di polizia accertatore. In assenza della contestazione immediata per impossibilità connessa ad esigenze oggettive, la notifica all’interessato deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all’estero). Trascorso tale termine, non è più possibile effettuare alcuna contestazione al trasgressore, cioè l’obbligo di pagare la sanzione si estingue. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono previste dalla legge con un limite minimo e un limite massimo (da x euro a y euro). Il trasgressore è ammesso al cosid- detto pagamento in misura ridotta, vale a dire che entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell’illecito può pagare la somma più favorevole tra il terzo del limite massimo e il doppio del limite minimo della sanzione prevista per la violazione commessa (pagamento liberatorio). Qualora si intenda contestare il verbale di accertamento, va presentato uno scritto difensivo, entro 30 giorni (decorrenti dalla data di notifica), al Capo del Compartimento marittimo (Comandante della Capitaneria di porto), indicato nel verbale, cioè quello avente giurisdizione sul luogo dove è stata accertata la violazione (Capitaneria del luogo del commesso illecito). Nello scritto difensivo si può anche richiedere di essere sentiti personalmente. L’autorità amministrativa non può omettere di sentire l’interessato, se questi ne ha fatto richiesta scritta. Sia nel caso in cui venga presentato scritto difensivo, che in quello in cui il trasgressore si limiti a non pagare in misura ridotta, la Capitaneria può adottare: • un’ordinanza di archiviazione del verbale (se ritiene fondati i motivi del ricorso o si avvede di un vizio del verbale di contestazione) oppure • un’ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma compresa tra il minimo ed il massimo della sanzione prevista dalla norma (più le spese di notifica) e, quindi, anche superiore a quella che si sarebbe potuto pagare con il pagamento in misura ridotta. L’autorità marittima ha 90 giorni di tempo per valutare gli scritti difensivi eventualmente presentati dall’interessato. Il diritto dello Stato a riscuotere la sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione di pagamento (60 giorni se si risiede all’estero), al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, anche senza l’assistenza di un legale. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza ingiunzione, salvo il caso in cui il medesimo giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente. Il processo può concludersi o con una sentenza con la quale il giudice rigetta il ricorso e conferma l’ordinanza della Capitaneria (oltre a condannare l’interessato alle spese processuali) oppure con una sentenza con cui lo accoglie, annullando, in tutto o in parte, l’ordinanza ingiunzione o modificandola. Contro la sentenza del giudice di pace è ammesso ricorso in appello e, successivamente, in Cassazione, ma in questi casi con l’assistenza di un legale. Aniello Raiola ottobre 2009 65