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Non si ferma all`alt:
foto Coraggio dottrina di Ugo Terracciano Non si ferma all'alt: il prefetto ha 5 anni per stabilire la sanzione La Cassazione: l'ordinanza - ingiunzione non è soggetta al termine dell'art. 204 del CdS D avanti alla paletta rossa della polizia, spinge l’acceleratore e sgomma via saltando impunemente il posto di blocco. Gli agenti lo inseguono, lo fermano e staccano il verbale contestandogli inottemperanza dell’ordine e quindi la violazione dell’art. 192 C.d.S., commi 4 e 7 del codice della strada. E’ una scena da film, ma la conseguenza della fuga precipitosa per il nostro codice è solo la contestazione di un illecito amministrativo. C’è una particolarità, però: il verbale, in questo caso, è diverso da quelli ordinari perché il trasgressore non è ammesso al pagamento in misura ridotta: dovrà pagare la somma che il prefetto giudicherà più adeguata tra il minimo ed il massimo edittale. Il pagamento in misura ridotta, infatti, è una forma di conciliazione amministrativa. Equivale un po’ all’oblazione nel codice penale. Si paga una somma, si approfitta della misura premiale prevista per il pagamento anticipato e si chiude la partita. Sulla natura di questo istituto i teorici del diritto hanno detto tante cose: c’è chi ritiene che si tratti di una transazione (piuttosto che aspettare il provvedimento finale il potere pubblico ed il privato trasgressore si accordano su una somma congrua per entrambi); c’è chi invece sostiene che si tratti di un negozio unilaterale (cioè della volontà del trasgressore di uscirsene col minor addebito). C’è chi spiega meglio che si tratta di una dichiarazione di volontà del privato di rinunciare alla garanzia del procedimento e di assoggettarsi spontaneamente alla sanzione: da un lato rinuncia alla propria tutela, dall’altro evita le molestie derivanti dall’ulteriore corso della procedura sanzionatoria. Qualunque ne sia la natura, questa transazione se la vogliamo vedere in un modo, questa volontà unilaterale di chiuderla, se la vogliamo leggerla in un altro modo, non è consentita a chi scappa all’alt della polizia. In questo caso, il comportamento antidoveroso sarà valutato a tutto tondo dall’autorità superiore che, con tutte le garanzie previste, infliggerà la sanzione più giusta. Tornando al caso di cui ci stiamo interessando, alla guida c’era un indocile automobilista di Alcamo, ad inseguirlo gli agenti del locale Commissariato. Fatto sta che quando la sanzione, la bellezza di euro 1.040,20, è arrivata nella cassetta delle poste, con tanto di ordinanza ingiunzione del prefetto di Trapani, l’automobilista è corso a chiedere ragione 22 al giudice di pace che non ha mancato di elargirgliene a piene mani. In qualche paese anglosassone lo avrebbero arrestato, qui in Italia, invece, dopo essere fuggito al posto di blocco della polizia, l’automobilista di Alcamo ha trovato il modo – correndo sui sentieri della giurisdizione di pace - di svicolare anche dalla sanzione. Ecco la differenza tra il pragmatismo sassone e mitteleuropeo ed il diritto bizantino: assumendo come fondamento il primo, chi sbaglia paga perché il rigore delle forme non può mai cancellare la sostanza, applicando il secondo un cavillo può chiudere la partita a favore del reo qualunque sia stata la sua colpa violazione. Ne vogliamo un esempio? Ad Alcamo, a sostegno dell’opposizione l’automobilista ha dedotto la tardiva emissione dell’ordinanza ingiunzione in quanto emessa dal Prefetto oltre il termine di cui all’art. 204 C.d.S., che decorreva, nel caso di specie, dalla scadenza del termine per impugnare il verbale di accertamento. Così, con sentenza del 19 maggio 2004 il Giudice di pace ha accolto l’opposizione ritenendo l’ordinanza “inefficace” in quanto emessa tardivamente sia rispetto al termine di 90 giorni di cui alla L. n. 340 del 2000, art. 18 sia rispetto al termine di 30 giorni fissato in via generale dalla L. n. 241 del 1990. Ma, diciamolo, se passasse un simile principio, la polizia che ci starebbe a fare sulle strade? Ti fa segno di fermarti, tu tiri dritto cercando di dileguarti e se vieni fermato, nella peggiore delle ipotesi ti danno un verbale che novanta su cento diventerà carta straccia causa i tempi burocratici di emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione del prefetto. Ovvio che una simile prospettiva, defatigante per le forze preposte al controllo stradale, non poteva essere metabolizzata senza impaccio per l’Ufficio Territoriale del Governo. Quindi la sentenza di Alcamo è stata portata in Cassazione. Il motivo, uno solo: violazione e falsa applicazione dell’ art. 2 della legge n. 241 del 1990, e degli artt. 203, 204 e 209 per avere il Giudice di pace erroneamente ritenuto tardiva l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto senza considerare che il verbale di accertamento non era stato impugnato dall’interessato né in sede amministrativa né in sede giudiziaria ed era perciò divenuto titolo esecutivo. Quindi, la sussistenza della violazione non poteva più essere messa in discussione, essendo ormai rimasta definitivamente accertata la responsabilità del trasgressore. Di conseguenza, non versandosi nell’ipotesi contemplata dall’art. 204 C.d.S., l’ordinanza prefettizia non era soggetta ad un termine di emissione, ma soltanto al termine prescrizionale di cinque anni. Insomma, è vero che il verbale non recava la somma da poter pagare in misura ridotta, ma ciò non toglie che il trasgressore, ritenendolo legittimo, poteva impugnarlo nei modi di legge. Ma che cosa avrebbe potuto contestare, il nostro automobilista, dal momento che l’alt non l’aveva rispettato, l’inseguimento c’era stato, il verbale era scritto di tutto punto? Tanto meno poteva essere applicato il termine di cui all’art. 2 della legge. n. 241 del 1990, perché, trattandosi di violazione del codice della strada, trovavano applicazione solo le disposizioni di carattere speciale previste dal detto codice. Tutti argomenti piuttosto convincenti per la Corte (Cass. Civ. sez.II 10 marzo 2009 n. 5784). In tema di violazione delle disposizioni del Codice della strada, ha sentenziato la Cassazione, l’art. 203 C.d.S., comma 3, dispone che, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento. Ne consegue che la successiva ordinanza ingiunzione adottata dal Prefetto non è soggetta ad uno specifico termine di emissione in quanto, in tal caso, non si applicano i termini stabiliti dall’art. 204 C.d.S. per le ipotesi in cui sia stato proposto ricorso al Prefetto, ma opera soltanto il termine quinquennale di prescrizione stabilito in via generale dalla L. n. 689 del 1981. Quanto al termine di cui all’art. 2 della legge. n. 241/1990, la Corte già in passato l’aveva dichiarato inapplicabile in caso di violazioni del Codice della strada (Cass. Sez. Un. 9591/2006). Tornando ai principi, non sarà pragmatismo anglosassone, non sarà nemmeno l’eredità della corte di Bisanzio, ma chi scappa all’alt della polizia potrà essere inseguito per cinque anni dal prefetto. Si tratta semplicemente di una soluzione logica: se si esclude il pagamento in misura ridotta, si esclude una qualsiasi transazione tra potere pubblico e conducente indisciplinato ed è quindi normale che la procedura non dia vantaggi il trasgressore. foto Coraggio 23