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Novità in materia di diritti reali e diritto fondiario

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Novità in materia di diritti reali e diritto fondiario
DIRITTO IMMOBILIARE
LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA
Novità in materia di diritti reali e di
Da molti anni questa rivista ospita una panoramica sulla legislazione e la giurisprudenza,
nonché sulle nuove pubblicazioni (letteratura) in materia di diritti reali e di diritto fondiario.
Tale rassegna prosegue con il presente contributo relativo all’anno 2010.
DR. IUR ROLAND PFÄFFLI*
II. GIURISPRUDENZA
I. LEGISLAZIONE
1. Revisione dei diritti reali immobiliari
L’11 dicembre 2009 l’Assemblea federale ha deciso1 la revisione parziale dei
diritti reali immobiliari, sulla base del
messaggio del Consiglio federale del 27
giugno 20072. L’entrata in vigore delle modifiche al codice civile svizzero è
prevista per il 1º gennaio 2012, contemporaneamente alla revisione totale
del regolamento per il registro fondiario3. L’innovazione principale prevista
dal disegno è rappresentata dalla cartella ipotecaria senza titolo, che consente
di adeguare le operazioni giuridiche di
pegno immobiliare alle esigenze dell’economia. Un altro aspetto centrale della revisione parziale è la trasformazione del registro fondiario in un sistema
d’informazione fondiaria al passo con i
tempi. Nel registro verranno menzionate d’ora in poi le restrizioni alla proprietà basate sul diritto pubblico che gravano un fondo determinato, ma per contro
saranno cancellate le iscrizioni divenute irrilevanti.
Il disegno ha origine da una mozione
presentata dal consigliere agli stati Fritz
Schiesser, trasmessa il 9 giugno 19984,
in cui chiedeva la costituzione della cartella ipotecaria come registro dei diritti di pegno (cartella ipotecaria senza titolo).
2. Codice di diritto processuale
civile svizzero
Il 1º gennaio 2011 è entrato in vigore5
il nuovo codice di procedura civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC),
data la competenza della Confederazione di cui all’art. 122 cpv. 1 della Costituzione federale. La precedere legge federale sul foro in materia civile (legge
sul foro; Lforo) è stata abrogata a fine
2010.
Le azioni in materia di diritti reali sono disciplinate dall’art. 29 (fondi) e
dall’art. 30 (cose mobili). Per la dichiarazione di annullamento di titoli ipotecari
(cartella ipotecaria), d’ora in poi è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è
intavolato nel registro fondiario. Finora
era competente il foro del domicilio o
della sede del debitore (art. 30 cpv. 1 Lforo).
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immobilia Mai 2011
1. Emissioni foniche: suono delle campane
Il suono delle campane della chiesa fa
parte della pratica religiosa e, in quanto tale, rientra nella tutela della libertà di credo e di coscienza (art. 15 cpv. 2
costituzione federale), tuttavia è soggetto a certe limitazioni per la protezione
della tranquillità pubblica. Il suono delle campane di una chiesa è un’installazione fissa collegata in modo permanente ad una costruzione ai sensi dell’art. 7
cpv. 7 della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)6 e dell’art.
2 cpv. 1 dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)7.
Il Tribunale Federale si è dovuto occupare nuovamente del livello di rumore consentito per le campane della chiesa evangelica riformata di Gossau ZH.
Un vicino residente a circa 50 metri di
distanza dal campanile chiedeva alla comunità parrocchiale di rispettare la quiete notturna e di rinunciare ai rintocchi
dell’ora e del quarto d’ora tra le ore 21.45
e le 06.00. Sulla base dei molteplici chiarimenti effettuati dalle autorità inferiori circa il livello di rumore massimo, il
Tribunale Federale è giunto alla conclusione che trattasi di un caso limite, in
cui tuttavia sussiste un’emissione fonica
sopportabile (sentenza n. 1C_297/2009
del Tribunale Federale del 22.2.2010 =
Jurius in Jusletter del 22.2.2010 = Alexander Schaer in Aktelle Juristische Praxis, AJP 2010 pag. 648 = Peter Hänni,
Baurecht 2010 pag. 147 n. 289).
Quattro anni prima il Tribunale Federale si era già dovuto pronunciare in merito al suono delle campane della chiesa
di Gossau ZH. Anche allora la suprema
autorità giudiziaria parlò di emissioni foniche sopportabili, in riferimento ad un
cittadino che abitava a circa 200 metri di
distanza dal campanile8.
2. Proprietà per piani: diritti di uso
particolare regolamentari
La proprietà per piani è una forma particolare di comproprietà. Nell’ambito della quota di sua spettanza, il proprietario
per piani è comproprietario delle costruzioni e degli impianti presenti nel fondo
in comproprietà per piani.
La delimitazione delle parti oggetto
del diritto esclusivo e delle parti obbli-
gatoriamente comuni è definita dall’art.
712b CC. Inoltre, la comunione di comproprietari per piani può attribuire a una
parte utilizzata in comune un diritto di
uso particolare regolamentare a favore
di uno o più comproprietari per piani.
Una concessione di questi tipo deve essere decisa in modo formale nell’ambito di
un’assemblea dei comproprietari o mediante una delibera scritta per via circolare di tutti i comproprietari (cfr. art. 712m
cpv. 2 e art. 66 CC). Una risoluzione orale di tutti i comproprietari o la tolleranza
di uno stato di fatto non attribuisce alcun
diritto di uso particolare regolamentare9.
In un caso recente, il Tribunale Federale è stato chiamato a decidere se ad un
proprietario per piano, che gestiva un ristorante nel parterre, spettasse un diritto
di uso particolare (posizionamento di due
tavoli all’aperto) su una parte comune del
fondo. Sebbene i tavoli all’aperto fossero
sempre stati tollerati dalla comunione dei
comproprietari, tale fatto non può essere
considerato come una risoluzione vincolante (sentenza n. 5A_108/2010 del Tribunale Federale del 6.4.2010 = DTF 136
III 261 = Ayesha Curmally in «ius.focus»
2010 numero 5 pag. 3 = Peter Burkhater/
Boris Grell, in «immobilia», organo ufficiale dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare, agosto 2010 pag. 40).
3. Proprietà per piani: revoca
dell’amministratore
L’assemblea dei comproprietari può revocare in ogni tempo l’amministratore,
riservata l’azione di risarcimento (art.
712r cpv. 1 CC). Se, nonostante un grave motivo, l’assemblea nega di revocare
l’amministratore, ogni comproprietario
può, entro un mese, domandarne la revoca al giudice (art. 712r cpv. 2 CC). La
revoca giudiziaria dell’amministratore
presuppone che nell’ambito dell’assemblea dei comproprietari sia stata presentata regolare richiesta di revoca dell’amministratore e che l’assemblea abbia
negato di revocare l’amministratore, nonostante un grave motivo.
In generale, sussiste concretamente
un grave motivo per revocare l’amministratore se, per ragioni di buona fede,
non è più possibile pretendere da un proprietario per piano che prosegua il suo
rapporto di amministratore, poiché manca o è stato leso il rapporto di fedeltà im-
diritto fondiario
manente in tale rapporto giuridico. In altre parole, sussiste concretamente un
grave motivo se l’amministratore non
adempie ai suoi compiti, amministra
senza cura il denaro affidatogli, ignora in
modo arbitrario le decisioni dell’assemblea dei comproprietari, molesta o offende i comproprietari, coinvolge sostituti o
aiutanti senza permesso o si rende colpevole di un comportamento disdicevole10.
In un caso recente, il Tribunale Federale si è occupato nuovamente della revoca dell’amministratore. Sebbene questi avesse commesso certi errori, non
sussisteva un motivo gravo per una revoca (sentenza n. 5A_616/2009 del Tribunale Federale del 9.11.2009 = Ayesha
Curmally in «ius.focus» 2009 numero 3
pag. 5 = Alfred Koller in: Sachenrecht,
Entwicklungen 2009, Berna 2010, pag.
56 = Jörg Schmid in Baurecht 2010 pag.
75 n. 165).
4. Proprietà per piani: contestazione di una risoluzione
Il comproprietario per piani può contestare una risoluzione dell’assemblea dei
comproprietari per piani a cui non ha
consentito. Si applicano le disposizioni
del diritto d’associazione (art. 75 CC su
rinvio dell’art. 712m cpv. 2 CC). Quando invoca un vizio di procedura, è tenuto tuttavia a lamentarsi dell’irregolarità
prima che l’assemblea adotti la relativa risoluzione, per permettere (sempre
all’assemblea) l’immediata correzione
(sentenza n. 5A_729/2009 del Tribunale Federale del 26.3.2010 = DTF 136 III
174 = Praxis 2010 n. 126 = Semjud. 2010
pag. 429).
5. Diritto di disposizione: abitazione familiare
Secondo l’art. 169 cpv. 1 CC, un coniuge non può, senza l’esplicito consenso
dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l’appartamento
familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare. Poiché questa disposizione rientra
tra gli effetti del matrimonio in generale,
vale indipendentemente dal regime dei
coniugi fino alla sentenza di scioglimento del matrimonio passata in giudicato, pertanto anche durante la procedura
di divorzio11. Solo in determinate circostanze l’abitazione perde nei singoli casi il suo carattere familiare (sentenza n.
5A_710/2009 del Tribunale federale del
22.2.2010 = DTF 136 III 257 = Die Praxis des Familienrechts, FamPra.ch 2010
pag. 459 = Ayesha Curmally in in «ius.
focus» 2010 numero 4 pag. 3). Si tratta
di una precisazione della giurisprudenza
del Tribunale Federale del 198812.
6. Servitù: iscrizione nel registro fondiario
Una servitù esiste come diritto reale solo in virtù dell’iscrizione nel registro fondiario. Nel caso delle servitù prediali, l’iscrizione deve aver luogo sui fogli del
fondo dominante e del fondo servente,
con la designazione di un termine chiave
(art. 968 e 971 CC; art. 35 cpv. 2 c-d RRF).
La prassi che consiste nel determinare il
fondo dominante e il fondo servente sulla base di «presunzioni» nell’iscrizione
nel registro fondiario è contraria al diritto federale. Per presunzione si intende un’iscrizione quale, ad es., «Charge:
Chemin de servitude selon plan» (sentenza n. 5A_32/2008 del Tribunale federale del 29.1.2009 = DTF 135 496 = Praxis 2010 n.38).
7. Servitù: interpretazione
L’art. 738 CC fornisce i criteri per la determinazione del contenuto e dell’estensione di una servitù. L’iscrizione fa fede circa
l’estensione della servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni
che ne derivano (art. 738 cpv. 1 CC). Solo se il testo non è chiaro, è possibile ricorrere al titolo di acquisto entro i limiti
dell’iscrizione (art. 738 cpv. 2 CC), vale a
dire al titolo costitutivo che viene conservato presso l’Ufficio del registro fondiario
come documento giustificativo (art. 948
cpv. 2 CC) e che costituisce una parte integrante del registro fondiario (art. 942 cpv.
2 CC). Se nemmeno il titolo di acquisto è
sufficiente per determinare il contenuto
della servitù (entro i limiti dell›iscrizione),
questo può essere dedotto dal modo con
cui la servitù fu esercitata per molto tempo, pacificamente ed in buona fede (art.
738 cpv. 2 CC).
Nel caso preso in esame si trattava di
interpretare un «vincolo di costruzione»
che prevedeva la possibilità di costruire
solo case monofamiliari migliori a scopi
abitativi con max. due piani abitabili. Sulla base di una licenza di costruzione legalmente valida, al proprietario fondiario del
fondo servente è stato concesso di amplia-
re l’edificio, sebbene egli volesse utilizzare a scopi abitativi il piano terra, il primo
piano e la mansarda. L’ampliamento era
conforme al diritto pubblico, ma violava
la servitù di diritto privato (sentenza n.
5A_617/2009 del Tribunale Federale del
26.1.2010 = Jörg Schmid in Baurecht/Diritto di superficie 2010 pag. 75 n.167)13.
8. Servitù: cancellazione di un diritto di passo
con veicoli/ di accesso necessario
Quando una servitù abbia perduto ogni
interesse per il fondo dominante, il proprietario del fondo serviente ne può chiedere la cancellazione (art. 736 cpv. 1 CC).
Se pel fondo dominante vi è ancora un
interesse, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell’onere, la servitù
può essere riscattata o ridotta mediante
indennità (art. 736 cpv. 2 CC).
Nel caso esaminato, nel registro fondiario era stata iscritta una servitù con il
termine chiave «diritto di passo con veicoli» e il proprietario del fondo servente
ne chiedeva la cancellazione. Si rivendicava che nel 1919 la servitù fosse stata
motivata come accesso necessario (dietro indennità) in una transazione giudiziaria. Tuttavia, a suo tempo il tribunale
aveva richiesto all’Ufficio del registro
fondiario l’iscrizione di un diritto di passo con veicoli, non di un diritto di accesso necessario. Pertanto, non bisogna
presupporre una servitù legale (art. 694
CC), bensì una servitù «ordinaria» (diritto di passo con veicoli).
Se viene meno la necessità di accesso (nel frattempo è stata costruita una
strada pubblica nelle vicinanze), nel caso concreto non sussiste alcun diritto di
cancellazione ai sensi dell’art. 736 CC.
Inoltre, al giorno d’oggi viene fatto un
ampio ricorso del diritto di passo con veicoli, per cui anche per questo motivo non
sussiste un diritto di cancellazione (sentenza n. 5A_412/2009 del Tribunale Federale del 27.10.2009)14.
Le servitù legali vanno definite come
tali nel registro fondiario. Ciò è necessario perché non sono soggette alle stesse
disposizioni applicabili alle servitù «ordinarie» in fatto di durata, estinzione e
trasporto (modificazione). Il termine
chiave che designa una servitù nel registro fondiario è fissato dall’ufficiale del
registro fondiario (art. 35 cpv. 3 RRF, entrato in vigore tuttavia solo dal 1.1.1995).
immobilia Mai 2011
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DIRITTO IMMOBILIARE
LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA
Le servitù legali vanno definite esplicitamente nel registro fondiario, poiché non sono soggette alle stesse disposizioni applicabili alle servitù «ordinarie» in fatto di
durata, estinzione e modificazione.»
ROLAND PFÄFFLI
Nel caso presente, l’ufficiale del registro
fondiario ha ricevuto istruzione dal tribunale di iscrivere un «diritto di passo con
veicoli» nel registro fondiario, sebbene
sussistesse chiaramente un diritto di accesso necessario. L’ufficiale del registro
fondiario ha agito in base al principio secondo cui bisogna fidarsi del giudice.
9. Oggetto della compravendita di fondi: descrizione del fondo
Presso un ufficio del registro fondiario
era stato notificato un contratto di permuta nel quale non erano indicate due
servitù, benché queste fossero iscritte
nel registro fondiario. Per questo motivo
l’ufficiale del registro fondiario ha respinto il contratto. Tale rigetto è stato
eseguito ingiustamente.
In questo caso occorso nel Canton
Friburgo, bisognava tenere conto che secondo l’art. 49 cpv. 2 della legge sul
notariato del Canton Friburgo (FR/NG;
SGF 261.1) - il fondo va descritto nel documento ufficiale (notarile) conformemente all’estratto del registro fondiario.
Al momento dell’atto le due servitù in
questione non erano iscritte nel registro
fondiario, né di conseguenza nell’estratto del registro fondiario, e il documento
pubblico è stato redatto conformemente. La prova del titolo giuridico non doveva quindi essere contestata; il negozio
andava iscritto nel registro fondiario. Il
fatto che nel periodo compreso tra l’atto
e la notifica al registro fondiario siano
state costituite due servitù non impedisce l’iscrizione del registro fondiario (decisione dell’autorità di sorveglianza sul
registro fondiario del Canton Friburgo
del 26.8.2010).
Se la descrizione del fondo non è riportata correttamente nel contratto (ad
es. sono indicate solo tre servitù anziché
cinque come nel registro fondiario, o
manca un’ipoteca, oppure la superficie
non corrisponde a quella indicata nel registro fondiario), non è di competenza
dell’ufficiale del registro fondiario intervenire (salvo che il documento non sia
nullo ai sensi del diritto cantonale). Si
tratta di caratteristiche dell’oggetto del
contratto (fondo) che non coincidono
con il registro fondiario. In un caso del
genere, il compratore deve promuovere
un’azione secondo le disposizioni del diritto contrattuale.15
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immobilia Mai 2011
10. Disposizioni per gli stranieri (Lex Koller):
revoca di oneri
Un’autorizzazione per l’acquisto ai sensi
della legge sull’acquisto di fondi da parte
di persone all’estero (LAFE) può essere
subordinata a condizioni e oneri che vanno menzionati nel registro fondiario (art.
14 LAFE). In certi casi, gli oneri che sono
stati disposti con l’autorizzazione possono essere revocati (art. 14 cpv. 4 LAFE).
Questo è il caso, ad esempio, di un fondo
la cui autorizzazione all’acquisto implica-
nel 2001. Infatti, in seguito al nuovo accordo tra la Confederazione e la Germania sulla circolazione aerea, gli atterraggi,
che fino a quel momento venivano eseguiti a nord, venivano trasferiti sulla pista 28, con avvicinamento da est. Tuttavia,
l’aumento del rumore era prevedibile già
dal 1961, anche se di fatto è avvenuto 40
anni dopo. Per questo motivo non possono essere fatte valere le pretese in materia di diritto di espropriazione da parte dei
proprietari fondiari che hanno acquistato
BIOGRAFIA
ROLAND PFÄFFLI
Dr. iur. Roland Pfäffli (62) è
notaio e ufficiale del registro fondiario a Thun. Inoltre
è Presidente della Commissione d’esame per il
notariato del Canton Berna. È autore di numerose
pubblicazioni in materia di
diritti reali e di diritto fondiario, in particolare sulla
giurisprudenza e sullo sviluppo delle leggi.
va l’obbligo di esercizio alberghiero: a
causa della mancata redditività e dell’impossibilità di ampliamento, l’edificio in
questione serviva già da anni solamente
come residenza per le vacanze (sentenza
n. 2C_13/2009 del Tribunale Federale del
19.2.2010 = Ivo Schwander/Daniel Füllemann in Aktuelle Juristische Praxis, AJP
2010 pag. 1037)16.
11. Espropriazione dei diritti di vicinato
a causa del rumore aereo
In base alla giurisprudenza del Tribunale
Federale, una domanda d’indennità per
la soppressione dei diritti di difesa contro le immissioni foniche (ad es. di seguito rumore aereo) risultanti dalle disposizioni in materia di diritto di vicinato
presuppone che siano presenti complessivamente le tre condizioni di prevedibilità delle immissioni, specialità delle
stesse e gravità del danno derivante dalle immissioni.17
Chi ha acquistato un fondo nella zona orientale dell’aeroporto di Zurigo dopo il 1º gennaio 1961 ha dovuto fare i
conti con l’introduzione dei voli in avvicinamento provenienti da est avvenuta
un fondo dopo il 1º gennaio 1961 (sentenza n. 1C_284/2009, n. 1C_288/2009,
n. 1C_290/2009 del Tribunale Federale
dell’8.6.2010).
12. Aziende accessorie non agricole
Se un’azienda agricola ai sensi della legge federale sul diritto fondiario rurale
(LDFR) non può più sussistere, è possibile autorizzare lavori di trasformazione degli edifici e degli impianti esistenti
per installare un’azienda accessoria affine non agricola (art. 24 cpv. 1 LPT, cfr.
anche art. 40 OPT). L’autorizzazione di
un’azienda accessoria non agricola rappresenta una violazione del principio di
separazione tra zona edificabile e zona
agricola. Al fine dell’autorizzazione si
deve provare che il reddito supplementare derivante dall’azienda accessoria non
agricola sia necessario a garantire l’esistenza dell’azienda agricola a lungo termine, ovvero per i successivi 15 - 25 anni.
Nel caso concreto è stato accertato
che l’azienda accessoria (locale culturale «Heubrüni» a Ortschwaben BE) non
era necessaria all’esistenza dell’azienda
agricola. Per il locale culturale il Tribunale Federale ha deciso una modifica di
zona (sentenza n. 1C_376/2009 del Tribunale federale del 30.7.2010).
13. Autorizzazione per l’acquisto:
coltivatori diretti
L’acquisto di un’azienda agricola o di un
fondo agricolo è rifiutata se l’acquirente non è coltivatore diretto (art. 63 cpv. 1
lettera a LDFR). È idoneo alla coltivazione diretta chi ha le capacità, necessarie
secondo la concezione usuale nel Paese,
per coltivare lui stesso il suolo agricolo
e per dirigere personalmente un’azienda
agricola (art. 9 cpv. 2 LDFR). Si considera uso agricolo anche la tenuta di cavalli
in pensione e di cavalli sportivi, purché si
basi sulla produzione diretta del foraggio
per nutrire gli animali. In altre parole, chi
tiene i cavalli e produce il fieno necessario a nutrirli è pertanto coltivatore diretto, se esegue personalmente i lavori per
la produzione del foraggio.
Nel caso in questione, è stato autorizzato l’acquisto di un fondo agricolo con
una superficie di 150,18 are per la tenuta
di due cavalli (sentenza n. 2C_855/2008
del Tribunale Federale del 11.12.2009 =
BIAgR 2010 pag. 55).
III. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
(SELEZIONE)
Alfred Koller/Marc Wolfer, Sachenrecht,
Entwicklungen 2009, Bern 2010; Wolfgang Ernst, Sachenrecht, Zürich/St. Gallen 2010; David Dürr, Sachenrecht, in:
Walter Fellmann/Tomas Poledna (edito
da), Aktuelle Anwaltspraxis 2009, Bern
2009, pag. 245 ss.; Rudolf Kappeler, Formelle und materielle Enteignung gemäss
den Fluglärmentscheiden des Bundesgerichts, Zürich/St. Gallen; Lorenz
Strebel, Das gesetzliche Vorkaufsrecht
des Pächters gemäss dem Bundesgesetz
über das bäuerliche Bodenrecht, Zürich/
Basel/Genf 2009.
David Dürr, Verwendung einer
Stromleitungsdiensbarkeit für Daten der
Telekommunikation, Kritik an BGE 132
III 651, BN 2010, pag. 261 ss.; Bettina
Hürlimann-Kaup, Die sachenrechtliche
Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Jahr 2008, ZBJV 2010 pag. 295 ss.; Bettina Hürlimann-Kaup/Paul-Henri Steinauer, Das neue Immobiliarsachenrecht
– ein Überblick/Les nouveaux droits réel
immobilier – un aperçu, Baurecht 2010
pag. 10 ss.; Marc Häusler/Patrick Freudiger, Bauen auf einem dienstbarkeitsbelastenene Grundstück, Jusletter vom
14.6.2010; Daniel Kettiger, Der Kataster
der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, ZBGR 2010 pag. 137
ss.; Thomas Müller-Tschumi, PPP (Public Private Partnerships) und Lex Koller, Aktuelle Juristische Praxis, AJP 2010
pag. 907 ss.; Peter Reetz, Bauhandwerkerpfandrecht, Verwaltungsvermögen
und das neue Recht, Baurecht 2010 pag.
120 ss.; Jürg Schmid, Notarielle Aspekte
zum neuen Register-Schuldbrief under
Berücksichtigung von grundbuchrechtliche Aspekten, «recht» 2010 pag. 162
ss.; Lorenz Strebel, Der Ausgleichsanspruch des Miteigentümers gemäss Art.
649 Abs. 2 ZGB, Aktuelle Juristische Praxis, AJP 2010 pag. 113 ss.; Marc Wolfer,
Zur Übertragung von Personaldiensbarkeiten: Übertragungsvorgang und Übertragungsbeschränkungen, Aktuelle Juristische Praxis, AJP 2010 pag. 37 ss.;
Armin Zucker/Christian Eichenberger,
Die Vormerkung des Mietverhältnisses
im Grundbuch, Ausgewählte praktische
Fragen, Aktuelle Juristische Praxis, AJP
2010 pag. 834 ss.
Thierry Dubois, Le rang des droits
de gage immobilier (fixation et modification), ZBGR 2010 pag. 201 ss.; Bénédict
Foëx, Comment évier l’excercice du droit
de préemtion?, not@lex 2010 pag. 77 ss.;
Denis Piotet, La nouvelle cédule de registre, not@lex 2010 pag. 1 ss.; Denis Piotet, Le droit transitoire de la révision du
Code civil du 11 décembre 2009 et la
pratique notariale, BN 2010 pag. 225
ss.; Denis Piotet, L›Hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs: les principes, JdT 2010 II pag. 3 ss.; Paul-Henri Steinauer, La nuovelle’réglementation
de la cédule hypothécaire, in Aktuelle
Themen zur Notariatspraxis, vol. 1 zur
Weiterbildungstagung des Schweizerischen Notarenverbandes, Muri bei Bern
2010, pag. 55 ss.= Jusletter del 3.5.2010.
Una panoramica dettagliata della
giurisprudenza selezionata svizzera del
2010, con contributi di oltre 50 riviste
giuridiche, è stata pubblicata come di
consueto sulla rivista «Der bernische Notar» (Roland Pfäffli, BN 2010, pag. 313
fino a 380).
* Dalla Schweizerische Juristen-Zeitung (SJZ) del 1º febbraio
2011 (numero 3) con la cortese autorizzazione dell’autore e
della redazione della SJZ.
1
Cfr. foglio federale 2009 pag. 8779 ss.
2
Cfr. foglio federale 2007 pag. 5283 ss.
Cfr. Roland Pfäffli/Daniela Byland, in Jusletter del
14.12.2009.
3
Cfr. bollettino ufficiale dell›Assemblea federale, Consiglio
degli stati, 1998 pag. 575
4
5
Cfr. foglio federale 2009 pag. 21 ss. nonché AS 2010 pag.
1739 ss.
6
RS 814.01.
7
RS 814.41.
Cfr. sentenza n. 1A.159/2005 del Tribunale Federale del
20.2.2006 = Markus Felber in Jusletter del 13.2.2006. Per
una disamina complessiva si veda anche Jörg Schmid, Landwirtschaft und Nachbarrecht, Von Kuhglockengeläut,
krähenden Hähnen und duftenden Ziegenböcken, in: Festgabe für Paul Richli zum 60. Geburtstag, Zürich/Basel/Genf
2006, pag. 373 ss.; Roland Pfäffli in Jusletter vom 24.4.2006.
8
9
Cfr. Sentenza n. 5C.260/2000 del Tribunale Federale del
21.6.2001 = DTF 127 III 506 = Praxis 2001 n. 175 = ZBGR 2002
pag. 162 = Heinz Rey in ZBJV 2003 pag. 280 = Markus Felber
in SJZ 2001 pag. 502 = Markus Felber in Jusletter
dell’8.10.2001.
Cfr. Sentenza del Tribunale Federale del 20.7.2001 = DTF
127 III 534 = Praxis 2002 n.42 = ZBGR 2003 pag. 61 = ZWR
2002 pag. 182 = Heinz Rey in ZBJV 2003 pag. 283; cfr. inoltre
la sentenza dell›istanza precedente del Tribunale cantonale
vallesano del 30.8.2000 = ZWR 2001 pag. 282.
10
Cfr. Heinz Hausheer/Ruth Reusser/Thomas Geiser, Berner
Kommentar 1999, nota 11 all’art. 168 CC; Ivo Schwander, Basler Kommentar 2010, nota 9 all’art. 169 CC.
11
12
Cfr. Sentenza del Tribunale Federale del 17.11.1988 = DTF
114 II 396 = Praxis 1989 n. 110 = ZBGR 1991 pag. 102 = Bernhard Schnyder in ZBJV 1990 pag. 104; sentenza del Tribunale
Federale del 17.11.1988 = DTF 114 II 402 = Praxis 1989 n. 111 =
ZBGR 1991 pag. 105 = Bernhard Schnyder in ZBJV 1990 pag.
104.
Per l’interpretazione della servitù in generale si rimanda ai
seguenti articoli: Fabienne Hohl, Le contrôle de l’interprétation des servitudes par le Tribunal fédéeral, ZBGR 2009 pag.
73 ss.; Daniela Byland, Die Auslegung von Dienstbarkeiten,
Jusletter dell’8.9.2008.
13
14
Per la discussione di questa sentenza si rimanda a Ayesha
Curnally in «ius focus» 2010 numero 2 pag. 4; Denis Piotet in
Journal des Tribunaux, JdT 2010 I pag. 56; Alfred Koller in:
Sachenrecht, Entwicklungen 2009, Bern 2010, pag. 67; Roland Pfäffli/Daniela Byland in Jusletter del 22.2.2010.
15
Cfr. Per una disamina complessiva si veda anche Roland
Pfäffli in: Jürg Schmid (edito da), Der Grundstückkauf/La
vente immobilière, Zürich/Basel/Genf 2010, pag. 57 ss.; Roland Pfäffli in BN 1997 pag. 122 ss.: Roland Pfäffli/Daniela
Bylend in Jusletter del 15.11.2010.
16
Sul rapporto tra obbligo di esercizio alberghiero di diritto
pubblico (art. 10 lettera b LAFE) e i rapporti di locazione di diritto privato per un apparthotel si rimanda alla sentenza n.
2.617/2003 del Tribunale Federale del 3.6.2004 = DTF 130 II
290 = ZGRG 2004 pag. 105.
17
Cfr. DTF 123 II 481 cit. 7; DTF 130 II 394 cit. 7.1.
immobilia Mai 2011
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