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Guida riscaldamento personalizzato - versione PDF
riforma condominio RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO • La nuova legge sul condominio disciplina la possibilità per il singolo condomino di staccarsi dal riscaldamento centralizzato. SPECIALE riforma condominio Riscaldamento centralizzato: più facile staccarsi dall’impianto La nuova legge sul condominio, che entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, disciplina ciò che la giurisprudenza aveva già da tempo stabilito, ovvero la possibilità per il singolo condomino di staccarsi dal riscaldamento centralizzato, ma solo ad alcune condizioni. Vediamo quali. Paola Pontanari Avvocato L’art. 1118, comma 4, cod. civ. La legge di riforma ha sostituito l’art. 1118 cod. civ. In particolare, il comma 4 dello stesso testualmente recita: «Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma». Dall’interpretazione letterale della norma si evince che il condomino può, quindi, legittimamente rinunciare a usufruire del servizio di riscaldamento centralizzato e staccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune solo se riesce a dimostrare che dal suo distacco non derivino né un aggravio di spesa per coloro che 2184 | Consulente immobiliare 920-2012 continuano a usufruire del riscaldamento centralizzato, né un danno alla funzionalità dell’impianto o uno squilibrio termico dell’intero edificio tali da pregiudicare la regolare erogazione del servizio. In parole povere, il condomino che decide di rinunciare all’erogazione del riscaldamento da parte dell’impianto centralizzato, preferendo optare per il riscaldamento autonomo, deve far accertare da un termotecnico di sua fiducia che il suo distacco non comporti un maggior onere, in termini di spesa, da parte degli altri fruitori del servizio centralizzato così come non provochi degli inconvenienti tecnici, andando ad alterare, ovviamente in senso peggiorativo, la funzionalità dell’intero impianto. Sostanzialmente, al distacco deve seguire una diminuzione del costo generale del servizio e i condomini che continuano a usufruire dell’impianto centralizzato non devono essere gravati anche della quota del condomino che si distacca. SPECIALE riforma condominio La richiesta del condomino di staccarsi dal riscaldamento centralizzato non è per il vero sempre dettata da bisogni o esigenze autonome di natura gestionale del servizio. Spesso è conseguenza del fatto che il servizio non è particolarmente efficiente in tema di resa di calore, perché magari l’impianto è vecchio o sottopotenziato al fine di un maggior risparmio. Nonostante ciò, la legge approvata in Commissione giustizia del Senato è altrettanto chiara nel disciplinare che il distacco non esonera in alcun modo il condomino dal partecipare alle spese per la conservazione e la manutenzione dell’impianto centralizzato, sia ordinarie, sia straordinarie, nonché quelle per la messa a norma dello stesso, anche eventualmente sostituendo la caldaia, stante la possibilità di potersi sempre riallacciare in futuro all’impianto centralizzato, ove lo desiderasse. Niente di nuovo, peraltro, in quanto la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha sempre previsto che il condomino che decideva di usufruire di un impianto di riscaldamento autonomo dovesse comunque continuare a contribuire alle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto (tra le tante, Cass., sent. n. 7518/2006 e sent. n. 7708/2007). Peraltro, qualora non fosse sufficientemente chiaro al riguardo il comma 4 dell’art. 1118 cod. civ. sopra menzionato, sovvengono i commi 2 e 3 del riformato articolo, ribadendo che il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione. Il ruolo dell’assemblea condominiale L’assemblea, in questo ambito, mantiene un ruolo marginale. Il condomino non dovrà sottoporre la sua richiesta di distacco al vaglio assembleare, ma – come già precisato – dovrà comunque fornire all’amministratore, che ri- ferirà in assemblea, un’asseverazione del tecnico che esclude conseguenze pregiudizievoli per gli altri condomini in termini di spesa e di funzionalità dell’impianto centralizzato. Tale onere non sarà necessario nel caso in cui l’assemblea abbia autorizzato il distacco dall’impianto sulla base di una sua autonoma valutazione positiva. Il regolamento di condominio Il tema si fa più scottante e complesso quando il regolamento di condominio vieta il distacco del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Nulla quaestio nel caso in cui detto divieto sia contenuto in un regolamento assembleare. In questa ipotesi la norma prevale e, conseguentemente, il divieto viene meno. Il problema, invece, si pone quando un regolamento di natura contrattuale neghi tale distacco. In questo caso una digressione è d’obbligo. Il regolamento contrattuale è così detto perché è accettato da tutti i condomini e ha, per l’appunto, valenza contrattuale. Solitamente questo tipo di regolamento è predisposto dal proprietario e/o dal costruttore dello stabile ed è inserito nei singoli atti di acquisto o in esso richiamato. Come tutti i contratti, ha valore di legge inter partes e, a norma dell’art. 1372, comma 3, cod. civ., il contratto produce effetti nei confronti dei terzi nei casi previsti dalla legge. Ciò significa che nel caso di compravendita, se il regolamento non è stato depositato in Conservatoria, non è allegato all’atto o non è nello stesso richiamato, non potrà avere efficacia nei confronti dell’acquirente. Con il regolamento di natura contrattuale è possibile limitare l’uso delle parti comuni oppure derogare al criterio di ripartizione delle spese. Insomma, si tratta di un vero e proprio contratto con il quale le parti possono disporre dei propri diritti. Ma vi sono dei limiti. In particolare, l’art. Consulente immobiliare 920-2012 | 2185 SPECIALE riforma condominio 1138, comma 4, cod. civ. – pur modificato dalla legge di riforma – unitamente all’art. 72 disp. att. cod. civ. prevedono una serie di limiti alla libera regolamentazione. Così sono inderogabili le norme relative al recupero forzoso del credito tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del condomino moroso (art. 63 disp. att. cod. civ.), sono inderogabili le norme che riguardano il dissenso alle liti, quelle relative alla rappresentanza o alla nomina e revoca dell’amministratore (artt. 1129 e 1131 cod. civ.), alle impugnative assembleari (art. 1137 cod. civ.). Ma nulla viene detto in merito all’art. 1118, comma 4, cod. civ. Invero, l’art. 1138 cod. civ. afferma che non è derogabile l’art. 1118, comma 2, cod. civ., ovvero che «il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni», ma nulla di più. Quindi, si può presumere che l’art. 1118, comma 4, cod. civ. possa essere derogabile da parte di un regolamento contrattuale, ovvero detto regolamento potrà vietare il di- stacco del singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Le ripercussioni del distacco sulla tabella millesimale Una volta eseguito materialmente il distacco dall’impianto centralizzato, per quanto riguarda i consumi, andranno riviste le relative tabelle di gestione, perché il condomino che si è dotato dell’impianto di riscaldamento autonomo deve essere esonerato dalle spese inerenti il consumo. Ebbene, nessun problema se, in sede di approvazione del consuntivo di gestione, l’assemblea approva la nuova ripartizione di spesa. Ma se ciò non avviene, l’unica strada percorribile è quella giudiziale nella quale il condomino chiederà ovviamente di essere esonerato dal contribuire alle spese di consumo dell’impianto di riscaldamento centralizzato. CURIOSITÀ Con la legge 10/1991, finalizzata a promuovere interventi diretti a favorire il risparmio energetico, si è voluto agevolare l’installazione, negli edifici condominiali, di impianti autonomi in sostituzione dell’impianto centralizzato. L’art. 7 del D.Lgs. 311/2006 ha poi previsto che detto distacco debba essere accompagnato da una specifica diagnosi energetica. Questo principio è stato seguito dalla legge di riforma del condominio. Peccato che il D.P.R. 59/2009, in attuazione della dir. n. 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, specifica che in tutti gli edifici esistenti con numero di unità abitative superiore a quattro è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati. Tuttavia cause tecniche o di forza maggiore possono giustificare la dismissione della caldaia centralizzata e la sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, ma le stesse dovranno essere dichiarate in una specifica relazione tecnica. Lo stesso D.P.R. ha poi previsto, sempre negli edifici con numero di unità abitative superiori a quattro, le ormai “famose” valvole di contabilizzazione e di termoregolazione del calore per ogni singola unità abitativa. 2186 | Consulente immobiliare 920-2012