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materiale di riporto - Provincia di Pordenone
Provincia di Pordenone Settore Ecologia Incontro – studio sui siti potenzialmente contaminati “Terre e rocce da scavo e materiali da riporto: semplificazioni o complicazioni?” Pordenone – Sala consiliare della Provincia 16 ottobre 2013 Ispettore del Corpo Forestale Regionale Claudio Freddi 1 1 Norme di riferimento Art. 185, comma 1, del D.L.vo 152/2006, recita: Esclusioni dall'ambito di applicazione 1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto: a) omissis b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. Art. 186 del D.L.vo 152/2006…è stato ABROGATO!!! 2 Norme di riferimento DM 161/2012: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo” (…Piano di Utilizzo) D.L. 21.06.2013 nr. 69 (cd “Decreto del FARE”) – Legge di conversione 9 agosto 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” Art. 41 comma 2 (ambito di applicazione del DM 161/12), comma 3 (materiali da riporto) e 41 bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) 3 Norme di riferimento – la gestione vigente I materiali da scavo/sottoprodotti provenienti da opere soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a Valutazione di Impatto ambientale (VIA), devono essere gestiti ai sensi del D.M. 161/2012 (…Piano di Utilizzo) indipendentemente dalla quantità prodotta (Art. 41, c. 2 del D.L. 69/13, L. di conversione 9.08.13) 4 Norme di riferimento – la gestione I materiali da scavo/sottoprodotti non provenienti da opere soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a Valutazione di Impatto ambientale (VIA), devono essere gestiti ai sensi del Decreto Legge 69/13, convertito nella Legge del 9.08.13, indipendentemente dalla quantità prodotta (Art. 41, commi 1 e 5 del D.L. 69/13, L. di conversione 9.08.13) 5 Norme di riferimento – la gestione Art. 41 bis, c. 1, lett. a) e b), del D.L. 69/13 Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio DPR 445/00) in cui il produttore dimostra le condizioni di riutilizzo come sottoprodotto: che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o piu' siti o cicli produttivi determinati; che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 6 Norme di riferimento – la gestione Art. 41 bis, c. 1, lett. c) e d), del D.L. 69/13 che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 7 Norme di riferimento – la gestione Art. 41 bis, c. 2, del D.L. 69/13 Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (con relativa responsabilità…), precisando le quantita' destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attivita' di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria (…indicate dal proponente/produttore, negli elaborati progettuali). La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo e' comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. …e all’ARPA??? 8 Norme di riferimento – la gestione Art. 41 bis, c. 3 e 4, del D.L. 69/13 Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di cui al comma 2 (…ARPA e Comune), territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e' accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 9 Norme di riferimento – la gestione Art. 41 bis, c. 5 e 6, del D.L. 69/13 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto. (…DM 161/2012), L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' abrogato. 10 Norme di riferimento – i materiali di riporto Art. 1 del Decreto 10 agosto 2012, n. 161 - “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo” «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali inerti di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell’allegato 9 del presente regolamento «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all’Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9 11 Norme di riferimento – i materiali di riporto Allegati 3, 4 e 9, del D.L.vo 161/2012 - l’Allegato 9 individua determinate tipologie di materiali inerti, provenienti da attività antropiche, che normalmente si trovano nei materiali di riporto - l’Allegato 4, detta un limite percentuale non superiore al 20% in massa dei materiali inerti di origine antropica presenti nei materiali di riporto - l’Allegato 3, stabilisce che i materiali da scavo mantengono la caratteristica di sottoprodotto anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purchè rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni, tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile (Allegato 3, art. 4, c. 1 lett. c). 12 Norme di riferimento – i materiali di riporto così diversamente indicati… “…costituiti da materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, di recupero di residui di lavorazione ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo” (Allegato 9). “….sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci” (Allegato 9). “…anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, cementizie e additivi per scavo meccanizzato. (Art. 1, c. 1, lett. b) miscele 13 Norme di riferimento – suolo/materiali di riporto Art. 3 del D.L. n. 2/2012 (convertito in L. n. 28/2012) 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. …il DM 161/2012 14 Norme di riferimento – suolo/materiali di riporto Art. 41, comma 3, del D.L. 69/13 (convertito in L. nr. 9/98) ha modificato l’art. 3 del D.L. 2/2012, che ora recita: 1.Fermo restando la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti nell’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto Legislativo 152/2006, si interpretano come riferiti anche alla matrici di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri. …non c’è più il riferimento all’art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, quindi nessun richiamo al DM 161/12!!! 15 Norme di riferimento – suolo/materiali di riporto 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 16 Norme di riferimento – suolo/materiali di riporto 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste. 17 Importanti orientamenti della magistratura penale… Tribunale di Milano, Sent.d del 30.08.13, n. 13/1776 (ex cava riempita con materiali di riporto) Qualificazione materiali di riporto: “l’intervenuta interpretazione autentica dell’art. 185, comma 1 lett. b) D.Lgs. 3.4.06 n. 152 – certamente retroattiva proprio perché autentica – ha fugato ogni dubbio sulla qualificazione dei materiali di riporto, escludendoli dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti. Ogni questione sul punto è davvero superata dall’ulteriore novum legislativo intervenuto tra la deliberazione e il deposito della presente sentenza (….) l’art. 41 comma 3 lett. a) decreto-legge 21.6.13 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9.8.13 n. 98” 18 Importanti orientamenti della magistratura penale… …continua… “è stata eliminata ogni rigida prescrizione in ordine alla composizione dei materiali di riporto. E’ stata in particolare eliminata la previsione di un rapporto percentuale massimo tra materiali di origine antropica e terreni, probabilmente perché foriera di enormi difficoltà applicative, vieppiù per l’omessa indicazione dei parametri ponderali e/o volumetrici sui quali il calcolo in questione avrebbe dovuto basarsi” 19 Norme di riferimento – confronto art. 240 c. 1 lett. o) del d.L.vo 152/06 messa in sicurezza permanente l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici 20 Norme di riferimento – confronto Art. 41, comma 3, del D.L. 69/13 (convertito in L. nr. 9/98) …le matrici materiali di riporto con test di cessione non conforme possono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute 21 Norme di riferimento – i materiali di riporto Va ancora tenuto conto della nota del Ministero dell’ambiente sul tema, circa alcuni chiarimenti inviati all’Ordine dei Geologi, (nota 14.11.2012, prot. 0036288), con la quale il Ministero ha statuito che “il DM 161 non tratta il materiale utilizzato nello stesso sito in cui è prodotto”. … 22 Norme di riferimento – certezze… la definizione di materiale di riporto viene dettata in una fonte di rango normativo i materiali di riporto vengono qualificati quali matrici ambientali e non rifiuti viene sostituita la definizione di materiali di riporto dettata dal DM 161/2012 non è più applicabile la L.R. FVG 21/12 art. 199 23 Complicazioni e criticità ? il D.L. nr. 2/2012 (convertito nella L. nr. 28/2012 e modificato dalla L. 98/2013) detta una definizione di materiali di riporto diversa da quella contenuta nel DM 161/2012, ed al contempo statuisce che lo stesso DM si applica solo ai lavori soggetti ad AIA e VIA. poiché le stesse norme prevedono l’applicazione del DM 161/2012 solo a quei lavori soggetti a VIA ed AIA, la nuova definizione di materiali di riporto vale per tutti i casi o si applicano solo a questi ultimi? e le altre definizioni contenute nel DM 161/12? un esempio: i residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.), anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad es. flocculanti con acrilamide o piliacrilamide) (art. 1, lett. b), sono da considerarsi “materiali da scavo”. ma se opero non in applicazione del DM 161/12? 24 Complicazioni e criticità ? l’art. 41, comma 3, del D.L. 69/13, convertito in L. nr. 9/98 che ha modificato l’art. 3 del D.L. 2/2012, relativamente ai test di cessione fa riferimento solo ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettere b) e c) del D.L,.vo 152/06: - i materiali di riporto utilizzati fuori sito ai sensi del comma 4 dello stesso art. 185 non necessitano di test di cessione? 25 Complicazioni e criticità ? i materiali di riporto (ora ex lege definiti matrici ambientali), qualora non fossero conformi al test cessione, cosa sono? tornano ad essere rifiuti? - se valori superiori alla Colonna B… - se valori superiori alla colonna A… 26 Complicazioni e criticità ? Il DM 161/2012, prevede espressamente che laddove i materiali di riporto non soddisfino i requisiti del sottoprodotto o le altre norme contenute, sono rifiuti, e come tali debbano essere gestiti; le nuove norme dettate dall’art. 41 bis nulla dicono in merito, pertanto, se non le rispetto, quei materiali di riporto, cosa sono? Nuovamente rifiuti? 27 Complicazioni e criticità ? La nuova disciplina dettata dall’art. 41 bis della L. 98/13 non prevede espressamente un regime transitorio per la gestione dei materiali di riporto in corso, cioè in applicazione alla precedente normativa: - come e con quale regime si portano a compimento tali opere? 28 Complicazioni e criticità ? l’art. 41 bis, c. 1, lett. a), del D.L. 69/13 prevede che il proponente dichiari “…certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o piu' siti o cicli produttivi determinati” - se il sito, la destinazione o il ciclo produttivo a cui sono destinati i materiali da scavo o di riporto, non sono conosciuti fin dall’inizio dell’attività, è possibile destinare gli stessi ad un “deposito intermedio” in attesa della individuazione del sito definitivo ? - e con quali limiti se destinati a cicli produttivi? 29 Complicazioni e criticità ? l’art. 41 bis, c. 1, lett. b), del D.L. 69/13, prevede che il proponente dichiari “…che in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006…” I valori delle colonne A e B prevedono limiti per le zone ad uso verde pubblico, privato e residenziale, nonché ad uso commerciale e industriale. - se i materiali da scavo o i materiali di riporto sono riutilizzati in aree ad uso agricolo, come molto spesso accade, quali valori si applicano? - e quali valori per le attività di scavo in aree agricole? 30 Complicazioni e criticità ? sempre l’art. 41 bis, c. 1, lett. b), del D.L. 69/13 41, prevede che il proponente dichiari altresì, “… non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. - chi accerta, quando e con quali criteri i valori del fondo naturale? - forse con le tempistiche ed i metodi dettati dal DM 161/2012? 31 Complicazioni e criticità ? L’art. 41, comma 3, del D.L. 69/13 (convertito in L. nr. 9/98) che ha modificato l’art. 3 del D.L. 2/2012, ora recita: “…i riferimenti al suolo contenuti nell’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto Legislativo 152/2006, si interpretano come riferiti anche alla matrici di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno.” - qual’è la tipologia dei materiali di origine antropica? - fino a quale percentuale la presenza di materiale di origine antropica può essere accettata per rispettare la definizione? - chi la determina? In che momento? 32 Complicazioni e criticità ? Se si riscontra la presenza in terre escavate, di materiali di origine antropica, stante la loro natura di “matrici ambientali” e non rifiuti ai sensi della vigente normativa, si deve procedere oppure no, nei confronti di chi ha a suo tempo abbandonato o gestito tali materiali? 33 “Una legge, per poter adempiere alle proprie finalità, deve presupporre la conoscenza dei soggetti concreti, ai quali essa è diretta e di tale conoscenza deve tener conto per ciò che dispone”. Josè Pedro Galvao de Sousa 34 Provincia di Pordenone Settore Ecologia Incontro – studio sui siti potenzialmente contaminati “Terre e rocce da scavo e materiali da riporto: semplificazioni o complicazioni?” Grazie per l’attenzione Ispettore del corpo Forestale Regionale Claudio Freddi 35