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LA FISCALITA` PER L`INTERNAZINALIZZAZIONE “Il trasferimento all

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LA FISCALITA` PER L`INTERNAZINALIZZAZIONE “Il trasferimento all
LA FISCALITA’ PER L’INTERNAZINALIZZAZIONE
“Il trasferimento all’estero della
residenza delle società”
(Roberto M. Cagnazzo)
FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE
Torino, 9 Aprile 2014
REGIME GENERALE “EXIT TAX”
•
Principio generale è che la tassazione degli attivi
societari avvenga nel momento del realizzo
•
Molti Stati hanno introdotto exit tax finalizzata alla
tassazione degli attivi societari non ancora realizzati
nel momento di trasferimento della sede all’estero
•
La exit tax trova giustificazione nel fatto che lo Stato
di “origine” riduce il rischio della perdita di gettito
per attivi societari sviluppatisi al suo interno
CONTESTO COMUNITARIO
•
Sentenze De Lasteyrie du Saillant C-9/02 (2004) e N
C-470/04 (2006) – Corte Giustizia decide sulla
compatibilità della exit tax legata al trasferimento di
residenza di una persona fisica con la libertà UE di
stabilimento
•
Protocollo
(2010) – Commissione
Europea avvia procedura di infrazione contro Italia
(Articolo 166 del TUIR)
•
Sentenza National Grid Indus C-371/10 (2011) –
Corte Giustizia decide sulla compatibilità della exit
tax legata al trasferimento di residenza di una
società con la libertà UE di stabilimento
2010/4141
CONCLUSIONI CORTE DI GIUSTIZIA
•
Regimi di exit tax che prevedono la tassazione dei
plusvalori non realizzati costituiscono in via di
principio una restrizione alla libertà di stabilimento
•
La tassazione dei maggiori valori latenti dei
componenti della società trasferita è giustificata da
necessità di garantire la corretta ripartizione della
tassazione tra gli Stati
•
La determinazione della plusvalenza nel momento
del trasferimento è misura proporzionata
•
Il pagamento delle imposte all’atto del trasferimento
(cioè prima dell’effettivo realizzo) è misura non
proporzionata
NORMATIVA ITALIANA “EXIT TAX”
•
Articolo 166 “Trasferimento all’estero della residenza”
del TUIR
•
Procedura di infrazione n. 4141/2010 avviata dalla
Commissione Europea nei confronti dell’Italia
•
Decreto Legge n. 1/2012 che modifica Articolo 166
del TUIR per sanare procedura d’infrazione e
adeguarlo a giurisprudenza Corte di Giustizia
•
Decreto 2 Agosto 2013 del MEF “Regime fiscale del
trasferimento della residenza di soggetti esercenti
impresa in altro Stato dell’UE o SEE (“Exit Tax”) in
Italia”
EFFETTI EX ART. 166 TUIR
•
Realizzo al valore normale dei componenti aziendali
che non sono confluiti in una S.O. in Italia
•
Tassazione dei fondi in sospensione d’imposta iscritti
nel bilancio ante trasferimento che non siano
ricostituiti nella S.O. in Italia
•
Realizzo al valore normale delle plusvalenze relative
a S.O. all’estero preesistenti al trasferimento della
sede
REALIZZO COMPONENTI AZIENDALI
•
I componenti aziendali che non confluiscono in una
S.O. in Italia sono tassati in base al valore normale
di cui all’Art. 9 TUIR confrontato con l’ultimo costo
fiscalmente riconosciuto
•
In caso di imprenditori individuali/società di
persone si applicherà tassazione separata come in
caso di cessione/liquidazione unica azienda da
parte imprenditore individuale
FONDI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
•
La mancata ricostituzione dei fondi in sospensione
d’imposta (compresi quelli tassabili in caso di
distribuzione) iscritti nell’ultimo bilancio ante
trasferimento nel patrimonio contabile della S.O. in
Italia comporta l’assoggettamento a tassazione degli
stessi
STABILE ORGANIZZAZIONE
•
La presunzione di realizzo dei plusvalori latenti sui
beni non opera se questi confluiscono nel
patrimonio contabile di una S.O. in Italia
•
La presunzione di realizzo dei plusvalori latenti sui
beni opera, invece, se questi fanno parte del
patrimonio contabile di una S.O. all’estero
PERDITE PREGRESSE
•
Le perdite fino al periodo d’imposta anteriore al
trasferimento di sede e non compensate possono
essere portate in diminuzione del reddito della S.O. in
Italia:
(a) in misura non >80% del reddito imponibile e
per l’intero importo che trova capienza in tale
ammontare
(b) se S.O. soddisfa il c.d. test di “vitalità” (livello
minimo di operatività con riferimento a ricavi
caratteristici e spese per lavoro subordinato)
DECRETO LEGGE N. 1/2012 (Art.91)
•
Articolo 91 DL 1/2012 (c.d. “Decreto liberalizzazioni”)
ha inserito in Articolo 166 TUIR nuovi commi 2quater e 2-quinquies per adeguare normativa interna
a giurisprudenza comunitaria
•
Per effetto delle disposizioni aggiunte, le società che
trasferiscono la sede all’estero possono optare, in
alternativa
alla
tassazione
immediata
delle
plusvalenze, per la sospensione della riscossione sino
al momento del realizzo dei beni nello Stato di
“destinazione”
DECRETO 2 AGOSTO 2013 - MEF
•
Società che trasferiscono sede in altro Stato UE
oppure in Norvegia o Islanda (c.d. Stati SEE
“collaborativi”) possono optare, in alternativa:
(a) tassazione ordinaria immediata e in unica
soluzione della plusvalenza latente
(b) sospensione della tassazione della plusvalenza
latente fino a effettivo realizzo in Stato estero di
destinazione
(c) versamento rateale dell’imposta dovuta in 10
quote costanti maggiorate di interessi
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO
•
Opzione per la sospensione del versamento
dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento di
sede può essere esercitata:
(a) in modo unitario con riferimento all’imposta
sul plusvalore del complesso aziendale
(b) in modo parziale con distinto riferimento a
singoli cespiti o elementi dell’attivo
(plusvalenza attribuita in base a rapporto tra
maggior valore del cespite e maggior valore
complessivo)
ESCLUSIONI DALLA SOSPENSIONE
•
Sono esclusi dal regime di sospensione e sono
immediatamente tassabili:
(a) maggiori/minori valori dei beni il cui realizzo
dà luogo a ricavi
(b) fondi in sospensione d’imposta non ricostituiti
nel patrimonio contabile della S.O. in Italia
(c) componenti positivi/negativi non afferenti i
cespiti trasferiti compresi quelli relativi a
esercizi precedenti (plusvalenze rinviate, costi
manutenzione ripartiti, ecc.)
VERSAMENTO IMPOSTA SOSPESA
•
Imposta sospesa dovrà essere versata in esercizio in
cui i beni verranno effettivamente realizzati nello
Stato estero dalla società trasferita:
(a) ipotesi di realizzo di cui al TUIR (cessione a
titolo oneroso, risarcimento, assegnazione ai
soci, destinazione a finalità estranee all’impresa)
(b) per partecipazioni immobilizzate si considera
realizzo anche distribuzione utili/riserve di
capitale
(c) si verificano cause di decadenza in capo a
società trasferita all’estero (liquidazione,
trasferimento/operazione straordinaria in Stato
extra-UE o Stato SEE non collaborativo)
MONITORAGGIO E GARANZIE
•
Contribuenti che versano immediatamente o
optano per rateizzare l’imposta dovuta sono
esonerati dal monitoraggio annuale sulla sorte dei
beni plusvalenti
•
Contribuenti che optano per sospendere il
versamento dell’imposta dovuta sono soggetti al
monitoraggio annuale sulla sorte dei beni
plusvalenti
•
Sia in caso di sospensione della riscossione sia in
caso di rateizzazione è prevista la prestazione di
apposite garanzie
QUESTIONI APERTE
•
Società Holding c.d. “passive”
•
Cespiti utilizzati sine die dalla società trasferita
•
Modalità di prestazione/rilascio delle garanzie e
monitoraggio annuale delle plusvalenze in
sospensione
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
(Roberto M. Cagnazzo)
[email protected]
www.cagnazzo.com
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