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L`Exit Tax in UNICO 2015 - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali

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L`Exit Tax in UNICO 2015 - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
EXIT TAX
L’Exit Tax in UNICO 2015
Carlotta Benigni
- Dottore commercialista in Milano
FISCO
ADEMPIMENTO "
RIFERIMENTI "
In caso di trasferimento della residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea o
dello Spazio Economico Europeo white list, avvenuta dopo il 24 gennaio 2012, in
alternativa alla tassazione del valore normale dei componenti dell’azienda non confluiti in una stabile organizzazione in Italia, si può optare per la sospensione del
versamento dell’imposta dovuta sulla plusvalenza o per il versamento rateale dell’imposta.
Nel Modello UNICO è previsto un apposito quadro TR per il calcolo della plusvalenza
e il monitoraggio dei beni non confluiti nella stabile organizzazione italiana.
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D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 166
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27
D.M. 2 agosto 2013
D.M. 2 luglio 2014
Agenzia delle Entrate, provvedimento 10 luglio 2014
SOGGETTI
OBBLIGATI "
Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che trasferiscono all’estero la propria
residenza, perdendo la residenza ai fini fiscali in Italia.
Il Quadro TR è presente in tutti i Modelli UNICO (SC, SP, ENC o PF).
Si tratta di imprenditori individuali, società di capitali e di persone, enti commerciali ed
enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate.
PROCEDURE "
In caso di trasferimento all’estero della residenza, il contribuente viene assoggettato
a tassazione sul valore normale dei beni trasferiti che non confluiscono in una stabile
organizzazione in Italia.
Per i soli trasferimenti in Stati europei o appartenenti allo Spazio Economico Europeo
inclusi nella white list è prevista la possibilità di optare:
– per la sospensione del pagamento dell’imposta dovuta sino a quando i beni non
saranno effettivamente ceduti
– per il versamento rateale dell’imposta.
Nel Quadro TR del Modello UNICO relativo all’esercizio in cui è avvenuto il trasferimento, è necessario indicare l’ammontare della plusvalenza determinata in base al
valore normale dei componenti dell’azienda non confluiti in una stabile organizzazione
in Italia, e la parte di plusvalenza il cui pagamento può essere sospeso o rateizzato.
In caso di opzione per la sospensione, negli anni successivi il contribuente dovrà
compilare il prospetto relativo al monitoraggio della plusvalenza sospesa, indicando
eventi realizzativi che si sono verificati nel corso dell’esercizio.
In caso di trasferimento all’estero di società di persone, la società trasferita include
nel quadro TR dell’esercizio in cui avviene la cessione l’indicazione della plusvalenza
realizzata e l’ammontare della plusvalenza che può essere sospesa o rateizzata dai
soci.
Questi ultimi indicheranno tale ammontare anche nella propria dichiarazione, oltre ad
adempiere agli obblighi di monitoraggio dell’eventuale plusvalenza sospesa negli anni
successivi.
CASI PARTICOLARI "
1) Successivo conferimento dell’azienda trasferita all’estero o operazioni straordinarie
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ADEMPIMENTO "
Il trasferimento all’estero della residenza (che comporti la perdita della residenza ai fini delle
imposte sui redditi) da parte di un soggetto esercente attività di impresa, costituisce realizzo al valore normale dei beni che compongono l’azienda e che non confluiscono in una
stabile organizzazione in Italia.
In alternativa, per i trasferimenti avvenuti in Stati membri dell’Unione Europea o parte dello
Spazio Economico Europeo white list (i.e. Norvegia, Islanda e ora anche Liechtenstein) è
possibile optare:
– per la sospensione dell’imposta fino a quando i beni non siano effettivamente ceduti,
entro il limite di 10 anni dal trasferimento, ovvero
– per la rateizzazione del pagamento dell’imposta dovuta.
In tale caso, il contribuente dovrà compilare apposito prospetto nella dichiarazione dei
redditi al fine di assolvere gli obblighi di monitoraggio richiesti per beneficiare della sospensione. In tutti i Modelli UNICO tale adempimento è realizzato nel Quadro TR.
SOGGETTI
INTERESSATI "
Tutti i soggetti d’imposta che esercitano imprese commerciali. Vi rientrano, pertanto:
– le persone fisiche titolari di reddito d’impresa
– le società di persone
– le società di capitali e gli enti commerciali
– gli enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate.
La condizione è che i soggetti sopra richiamati perdano la residenza ai fini delle imposte sui
redditi per effetto del trasferimento all’estero della residenza (art. 166 del T.U.I.R.).
PROCEDURE "
La forma del Quadro TR varia tra il Modello UNICO PF, SC e ENC, ma nella sostanza tutti i
Quadri TR contengono le seguenti informazioni:
– determinazione della plusvalenza e dell’imposta dovuta
– monitoraggio della plusvalenza
– eventuali operazioni straordinarie successive al trasferimento della residenza.
Solo il Modello UNICO SP si discosta, prevedendo la sola indicazione della plusvalenza
realizzata che viene trasferita ai soci. Il monitoraggio dei beni componenti il complesso
aziendale negli anni successivi verrà effettuato dagli stessi.
La plusvalenza è calcolata come differenza tra:
– il valore normale dei beni (art. 9, commi 3 e 4 del T.U.I.R.) che compongono il complesso
aziendale che vengono trasferiti all’estero e che non siano confluiti in una stabile organizzazione in Italia e
– il loro ultimo costo fiscalmente riconosciuto.
Inoltre, dovranno essere soggetti a tassazione anche i fondi in sospensione di imposta
iscritti nel bilancio prima del trasferimento e che non siano ricostruiti nella contabilità della
stabile organizzazione in Italia.
La tassazione cosı̀ determinata può essere sospesa o rateizzata se il trasferimento della
residenza avviene in un Paese europeo, in Norvegia o in Islanda (e ora anche in Liechtenstein).
La sospensione o la rateizzazione operano sulla plusvalenza calcolata indistintamente sull’intero valore dell’azienda trasferita, e non possono essere richieste distintamente per
ciascun bene (D.M. 2 luglio 2014, che sostituisce il precedente D.M. 2 agosto 2013).
Tuttavia, la sospensione o la rateizzazione della tassazione della plusvalenza non operano
relativamente a:
– i beni che generano ricavi (art. 85 del T.U.I.R., i.e. i beni alla cui produzione o scambio è
diretta l’attività di impresa)
– i fondi in sospensione di imposta non ricostituiti nella contabilità della stabile organizzazione in Italia
– gli altri componenti negati o positivi che concorrono a formare il reddito nell’ultimo
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periodo di imposta di residenza in Italia e non attinenti a cespiti trasferiti, la cui deduzione
o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del T.U.I.R.
Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. L’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita di periodo, compensa la plusvalenza unitariamente determinata.
Determinazione della plusvalenza - Modello UNICO SP
Nel prima sezione del quadro TR dei Modelli UNICO 2015 deve essere indicato l’ammontare della plusvalenza realizzata nel 2014 la cui tassazione può essere sospesa o rateizzata.
I soci di società di persone o di capitali che abbiano optato per la trasparenza, indicano
anche l’ammontare della plusvalenza ricevuta per trasparenza da tali partecipazioni. Tale
ammontare è indicato anche dalla società trasparente nel proprio quadro TR.
ESEMPIO
Una s.a.s. italiana viene trasferita in Francia nel corso del 2014. La plusvalenza è pari a
Euro 100.000. Il socio della società di persone è una Srl italiana.
La Sas nella sua ultima dichiarazione dei redditi in Italia, compilerà il quadro TR del proprio
Modello UNICO SP come segue.
Compila
Se il socio della s.a.s. trasferita fosse a sua volta una società di persone, il socio dovrebbe compilare il quadro TR del Modello UNICO SP indicando nel rigo TR2 (col. 1 e 2)
l’ammontare di Euro 100.000 e in colonna 3 il codice fiscale della partecipata trasferita.
Il socio della Sas opta per la sospensione della tassazione ai fini IRES (codice 1 nella
colonna 1 del rigo TR2), e pertanto dovrebbe compilare il proprio modello UNICO SC
come segue:
Compila
Determinazione della plusvalenza- Modello UNICO SC
Le società di capitali che intendono optare per la sospensione o la rateizzazione dovranno
indicare anche la tipologia di imposta per la quale si opta per la sospensione (IRES, maggiorazione delle società di comodo o Robin Hood tax).
L’importo dell’imposta relativa alla plusvalenza sospesa dovrà poi essere indicato nel rigo
RN11.
In caso di trasferimento di enti trasparenti o che hanno optato per il regime di tassazione di
gruppo, l’ammontare della plusvalenza dovrà essere indicata negli appositi quadri (TN, o
GN, o PN) per l’attribuzione ai soci o ai soggetti al pagamento.
In caso si fosse invece optato per la rateizzazione, si sarebbe dovuto compilare il rigo TR2,
indicando la plusvalenza rateizzata, la relativa imposta e la prima rata del versamento, pari
ad 1/6 dell’importo.
Negli anni successivi non sarà necessario compilare i righi TR1, TR2 e TR3, ma solo i righi
relativi al monitoraggio della plusvalenza sospesa.
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Determinazione della plusvalenza- Modello UNICO PF
In caso di plusvalenze derivanti dal trasferimento all’estero di una ditta individuale (Modello UNICO PF), si dovrà inoltre indicare se si intende far concorrere la plusvalenza alla
formazione del reddito complessivo, o assoggettarla a tassazione separata.
ESEMPIO
Il Sig. Rossi trasferisce la propria residenza e attività commerciale in Francia.
Compila
Il rigo TR2 andrebbe compilato se il Sig. Rossi fosse socio di una società di persone
trasferita all’estero in un Paese europeo o in uno Stato SEE white list che attribuisse la
plusvalenza per trasparenza al sig. Rossi.
Il codice 1 in colonna 3 del rigo TR1 indica che il Sig. Rossi intende assoggettare la
plusvalenza a tassazione ordinaria. Il codice 2 avrebbe indicato la volontà di assoggettare
la plusvalenza a tassazione separata, e conseguentemente avrebbe comportato la compilazione del rigo TR3, col. 3 e 4.
Monitoraggio delle plusvalenza in sospensione
Nei periodi successivi alla cessione, il contribuente che ha optato per la sospensione
compilerà l’apposita sezione del Quadro TR, ai fini di monitoraggio dei beni che hanno
composto il complesso aziendale trasferito e la successiva tassazione della plusvalenza
sospesa (in attuazione di quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2014).
Tale parte del quadro TR deve essere compilata anche se non è dovuta alcuna imposta,
semplicemente indicando l’ammontare della plusvalenza ancora sospesa.
Come indicato dalle istruzioni al modello UNICO SC, in caso di società di persone (art. 5 del
T.U.I.R.) e di società che optano per la trasparenza (articoli 115 e 116 del T.U.I.R.), l’obbligo
del monitoraggio è assolto dalla società trasferita, limitatamente all’indicazione dell’ammontare della plusvalenza ancora sospesa nonché dell’importo della plusvalenza per la quale si
sono verificati gli eventi realizzativi. Nel caso in cui si siano verificati eventi realizzativi, i soci
indicano nella loro dichiarazione l’importo della plusvalenza realizzata, l’ammontare dell’imposta dovuta e il codice fiscale della società trasparente.
La sezione relativa al monitoraggio (identica nei Modelli UNICO SC, ENC e PF) contiene le
indicazioni relative alle successive cessioni dei beni costituenti l’azienda trasferita, e il
conseguente realizzo (anche parziale) della plusvalenza sospesa.
Come già menzionato, deve essere compilato anche dai soci delle società trasparenti
trasferite negli anni precedenti.
ESEMPIO
Una s.r.l. trasferita in Austria nel 2013 aveva optato per la sospensione della plusvalenza,
originariamente pari a Euro 100.000.
Nel corso del 2014 procede alla dismissione di un impianto, che al momento del trasferimento aveva concorso alla plusvalenza complessiva nella misura di Euro 20.000.
Il quadro TR deve essere compilato come segue:
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Compila
CASI PARTICOLARI "
1) Operazioni straordinarie
In caso di operazioni straordinarie (fusioni o scissioni), successive al trasferimento della
residenza, i soggetti tenuti al monitoraggio sono l’incorporante, la società risultante dalla
fusione, la beneficiaria o il conferitario sono tenuti al monitoraggio.
In caso di conferimento di azienda invece, sono obbligati al monitoraggio:
– I soggetti conferenti, per il periodo intercorrente tra l’inizio del periodo di imposta e la
data di efficacia dell’operazione
– I soggetti conferitari per il restante periodo.
Monitoraggio - UNICO PF
Il Sig. Bianchi che riceve il conferimento dell’azienda trasferita dovrà compilare il quadro
TR indicando il codice fiscale della società o ditta ricevuta in conferimento.
Compila
Monitoraggio - UNICO SC
Nel caso di società di capitali beneficiarie di fusione, il quadro TR sarà compilato indicando
con codice 1 nella colonna 2 del rigo TR5 (fusione):
Compila
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