Avv. Fabio Boscariol De Roberto 1. Attività inventiva
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Avv. Fabio Boscariol De Roberto 1. Attività inventiva
Avv. Fabio Boscariol De Roberto 1. Attività inventiva: considerazioni generali. Come è stato efficacemente sottolineato in dottrina, l’invenzione consiste in una combinazione di idee quando un principio o regola di combinazione (ancora) non esiste; viceversa non vi sarebbe alcuna invenzione quando la regola di combinazione esiste già. Un esempio banale potrà chiarire quanto sopra: due numeri possono sempre essere sommati tra di loro, poiché il principio che regola l’addizione è noto; in tal caso poco importa se nello specifico questi due numeri non erano mai stati sommati prima, cosicché l’operazione è nuova: essa comunque non è inventiva. Vi è dunque invenzione solo quando sia possibile individuare un procedimento che avanzi solo mediante intuizione, e cioè quando solo a posteriori esso potrà apparire come ovvio. L’invenzione dunque si concretizza per l’uso del c.d. pensiero laterale, in virtù del quale la mente umana percepisce la direzione verso la quale dirigersi. Lo psicologo e studioso dei meccanismi di formazione del pensiero Edward De Bono, ritiene che il pensiero razionale, ossia "verticale", abbia il difetto di non cercare nuove interpretazioni della realtà e, quindi, di non propiziare l'invenzione, ma solo l'elaborazione successiva di un'invenzione già fatta. Il pensiero che può portare alla creazione è appunto il pensiero "laterale" che tiene conto della molteplicità di punti di vista da cui si può considerare un problema. Tale ricostruzione, indubbiamente suggestiva, sembra essere condivisa dalla giurisprudenza la quale tende a far coincidere l’invenzione con un principio innovativo, ossia un’idea caratterizzata da un ben preciso contenuto, che deve consentire il superamento di un problema, o di un’esigenza, ancora non risolto. Ogni attività umana conferisce a chi, avendone una naturale predisposizione, la esercita con continuità, una particolare forma mentis che consente di percepire le cose da un particolare punto di vista, quasi come se l’inventore potesse essere considerato una sorta di vero e proprio osservatore privilegiato. Appare dunque attuale l’affermazione secondo cui il tecnico individuerebbe nell’invenzione un contributo ed un incitamento al progresso tecnico, quest’ultimo concretizzandosi per il tramite di frequenti discontinuità o scatti. Per il tramite dell’invenzione una persona di particolare capacità di sintesi riesce a percepire, in forma chiara e precisa, il problema ed a trovarne una soluzione pratica utilizzando e perfezionando i mezzi a disposizione della scienza e della tecnica. La definizione pertanto comunemente accettata è quella di identificare un’invenzione in un’entità derivata da procedimenti in cui l’intervento dell’uomo sia essenziale e che rappresenti una soluzione riproducibile ad un problema tecnico. 2. La prospettiva europea dell’inventive step ed analisi ex post. Il requisito dell’originalità è stato ampiamente commentato dalla nostra migliore dottrina, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, e delle decisioni prese in seno all’Ufficio Europeo dei Brevetti. 2 La prassi dell’Ufficio Europeo dei Brevetti e delle giurisdizioni nazionali, per valutare la sussistenza del requisito, è quella di seguire quello che viene chiamato problem-solution approach, ossia l’approccio che attribuisce al problema oggettivo risolto dal brevetto rilievo centrale. Secondo il punto 11.5 delle Guidelines dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, il problem solution approach si snoda in tre passaggi principali e cioè: 1) l’individuazione dell’anteriorità più prossima al trovato brevettato, e cioè il punto di partenza più promettente al fine di conseguire il trovato; 2) l’individuazione del problema tecnico affrontato dal trovato brevettato; e 3) la valutazione circa il fatto se, partendo dall’anteriorità più prossima e dalla considerazione del problema tecnico, il trovato oggetto della privativa sarebbe risultato ovvio per la persona esperta del ramo. In maniera maggiormente analitica, il primo passo è quello di individuare la closest prior art, ossia tutti quei documenti di arte nota, anteriori alla data di deposito del brevetto o della priorità ivi rivendicata, utili per delineare lo stato dell’arte esistente sino a qual momento. Il passo successivo è quello di individuare il problema tecnico oggettivo, partendo dai risultati raggiunti sino al deposito del brevetto e ponendoli a confronto con i risultati raggiunti dall’invenzione. L’individuazione del problema tecnico è un passo assai delicato, in quanto deve essere limitato alla prior art, proprio per evitare l’individuazione a posteriori di un problema tecnico in realtà non esistente. Ragionare in altri termini significherebbe ammettere una inaccettabile analisi ex post. In sintesi deve essere evitato il ragionamento del “senno del poi” considerato dalle decisioni dell’EPO “estremamente pericoloso tanto che l’esaminatore se ne dovrebbe ben guardare”. Una volta individuato il problema tecnico 3 oggettivo, occorre ricostruire la persona esperta del ramo (man skilled in the art): quest’ultimo è il metro del giudizio di non ovvietà. Quanto alla specifica questione circa la definizione della persona esperta del ramo, richiedere che l'insegnamento sia non evidente per un tecnico addetto alla ricerca e sviluppo ha come effetto l'innalzamento del livello di altezza inventiva. Diversa, ma coerente con la ricostruzione del sistema, è la definizione di tecnico esperto che tende a far coincidere tale figura con quella del tecnico medio del ramo. Sembra dunque corretta la definizione adottata di “person skilled in the art” come figura astratta e ipotetica provvista di una conoscenza che comprende tutto quello che ricade sotto la definizione di “state of the art” in base all’art. 54 della Convenzione sul Brevetto Europeo, secondo il quale lo stato dell’arte deve essere considerato come comprendente ogni cosa resa disponibile al pubblico attraverso una descrizione scritta o orale, attraverso l’uso, o in ogni altro modo, prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo; la “person skilled in the art” è una persona di ordinarie capacità, la quale ha accesso allo stato dell’arte e alle conoscenze generali del settore e ha anche la capacità di eseguire lavori di routine. È importante sottolineare nuovamente come il giudizio di cui si discute deve essere fatto spogliandosi idealmente di tutte le conoscenze acquisite dopo la data di deposito di brevetto o della priorità ivi rivendicata. Il giudizio ex post, inammissibile, comporta infatti un errato inquadramento del problema. È “ovvio” che le rivendicazioni, se lette ed interpretate ex post appaiono scontate e prive di originalità. La dottrina più attenta non ha infatti mancato di osservare come “per evitare il rischio, parimenti già segnalato, di inaccettabili ex post facto analysis 4 che, godendo del beneficio della conoscenza del trovato, ritengono a posteriori ovvio fare sulla base della tecnica anteriore ciò che, prima del conseguimento dell’invenzione, ovvio non era affatto: rischio che […] costituiva l’altra fondamentale debolezza dell’impostazione basata sulla considerazione del normale divenire del settore” (GALLI-BOGNI, Il requisito di brevettabilità dell’attività inventiva, in GALLI-GAMBINO, Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale, Torino 2011). Questi, in sintesi, i passi maggiormente significativi per la ricostruzione del principio di cui si discute, vero è proprio cardine per la verifica dell’inventive step, ai quali possono essere aggiunti dei criteri meramente presuntivi per agevolare il giudizio di non ovvietà. Infatti considerazioni che spesso sono portate all’attenzione dell’esaminatore EPO per confermare l’altezza inventiva del trovato sono: i) la necessità di combinare parecchi documenti per arrivare all’invenzione, alcuni dei quali in campo non strettamente correlato con quello a cui l’invenzione appartiene; ii) l’invenzione rivendicata mostra un inaspettato vantaggio; iii) l’invenzione sorprendentemente supera un pregiudizio tecnico generale che ha finora portato la persona esperta del ramo lontano dall’invenzione. Probabilmente un criterio assolutamente oggettivo non esiste, ma, forse, i passaggi sopra delineati, se applicati correttamente, potranno dare maggiore sicurezza e dunque autorevolezza all’odierno sistema brevettuale. 5 3. Inventive step e fasi della ricerca. L'invenzione, come sopra affermato, è originale se il tecnico capace e competente in quel determinato ramo non è in grado di concretarla in base alla normale applicazione delle cognizioni già possedute. Al contrario, l'ovvietà richiede la prova che il tecnico medio, sulla base dei percorsi e dei metodi di ricerca normalmente seguiti, ossia della normale "logica della ricerca", avrebbe ottenuto il trovato deducendolo in maniera evidente dallo stato della tecnica (Tribunale di Milano, 7 luglio 2012, sentenza n. 10997/2011). Con particolare attenzione al settore del farmaco, la nascita, o meglio la scoperta, di una nuova molecola, passa attraverso una (lunga) serie di step che si caratterizza per tempi notevolmente lunghi e ingenti finanziamenti. I costi per l’introduzione di un farmaco innovatore sono stimati in circa 0,8-1,2 miliardi di dollari e i tempi di sviluppo, incluse le sperimentazioni cliniche e l’approvazione normativa, sono spesso superiori ai dieci anni. In ogni caso, una volta individuato il principio attivo, vi è una fase di sperimantezione in vitro volta a verificare, su colture umane, l’azione del farmaco. Solo in caso di esito positivo, vi è la successiva sperimentazione animale. Questa non serve a stabilire se un farmaco funzionerà o meno sull'uomo, bensì “a verificare quale effetto abbia su di un essere vivente, su un organismo complesso, costituito profondamente da differenziati tessuti, e organi, strettamente sistemi ed interconnessi apparati tramite meccanismi biochimici e molecolari altamente selettivi. Nessun modello matematico, neppure il più sofisticato, e nessun modello meccanico, neppure frutto della più avanzata bio-ingegneria, è in grado di vicariare le 6 funzioni ed il comportamento in vivo di un organismo vivente e complesso. Gli effetti del farmaco sull'uomo possono essere verificati solo dalla sperimentazione umana, su gruppi di pazienti arruolati previo consenso informato” (Tribunale di Milano, 7 luglio 2012, sentenza n. 10997/2011). Se quanto sopra rappresenta l’iter “normale” dello sviluppo della ricerca in ambito farmacologico, esso necessariamente costituisce il metro di paragone per verificare, caso per caso, se il tecnico medio avrebbe dovuto (“would”) svolgere quella ben precisa attività di ricerca e sperimentazione per giungere alla soluzione rivendicata nel brevetto. 7