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Di chi è la mia invenzione? Invenzioni dei dipendenti e invenzioni su commessa: come tutelarsi al meglio Marina Mauro 30 Settembre 2013 Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Agenda © Art. 64 c.p.i.: Invenzioni dei dipendenti © Art. 65 c.p.i.: Invenzioni dipendenti pubblici © Invenzione scaturita in esecuzione di commessa Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 64 c.p.i. © Ha sostit sostituito, ito in un’unica n’ nica norma norma, la disciplina delle invenzioni dei dipendenti prima contenuta negli articoli 23, 23 24 24, 25 25, 26 della legge invenzioni; © versione ultima decreto legislativo n. n 131 del 13 agosto 2010 © confermando la suddivisione delle invenzioni dei dipendenti nelle cosidette: (i) invenzioni di servizio (art. 64 (1) c.p.i.); (ii) invenzioni di azienda (art. (art 64 (2) c c.p.i.); p i ); (iii) invenzioni occasionali o libere (art. 64 (3) c.p.i.) Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Codice Civile Art. 2590. Invenzione del prestatore di lavoro Il p prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione all invenzione sono regolati dalle leggi speciali. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 64 (1) c.p.i. “Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività' inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti di itti d derivanti i ti d dall'invenzione ll'i i stessa t appartengono t all datore di lavoro, salvo l il diritto di itt spettante tt t all'inventore ll'i t di esserne riconosciuto autore” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni di servizio L’invenzione deve essere realizzata “nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego” (i) occorre una connessione diretta tra il compimento dell’invenzione e l’attività prestata; (ii) deve essere realizzata in costanza di rapporto di lavoro la parte decisiva dell’attività inventiva (e non anche il suo momento terminale). Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni di servizio (segue) © L’attività di ricerca inventiva deve essere “prevista come gg del contratto o del rapporto” pp oggetto © deve essere indicata in modo chiaro ed esplicito nelle mansioni attribuite al lavoratore che devono essere chiaramente definite; © oggetto della prestazione deve essere “non solo l’attività prodromica e funzionale all all’invenzione, invenzione, ma anche la eventuale invenzione e conseguentemente l’utilità che da essa potrà essere tratta. Pertanto, qualora le parti abbiano pattuito la prestazione dell dell’attività attività di ricerca da parte del dipendente dipendenteinventore, da ciò non può evincersi che abbiano implicitamente voluto come oggetto del contratto anche l’eventuale risultato inventivo , potendo gli scopi di tale ricerca non essere costituiti dal conseguimento di un quid novi e potendo altresì la ricerca sfociare in invenzioni scientifiche non suscettibili di immediata applicazione sul piano industriale” (Cass. civ. sez. lav. 5 novembre 1997, n. 10851); Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni di servizio (segue) © e deve essere “a tale scopo p retribuita” (i) la retribuzione, o una voce di essa, deve retribuire specificamente ed espressamente l’attività inventiva; (ii) serve “proprio a compensare lo sforzo di ricerca di un quid novi assunto contrattualmente” (Cass. civ. sez. lav. 19 luglio 2003, n. 11305); (iii) la sola presenza di un superminimo individuale non esplicitamente qualificato come corrispettivo dell’attività inventiva non è idoneo, di per sé, a provare la specifica retribuzione (Cass (Cass. civ civ. sez sez. lav lav. 24 gennaio 2006 2006, n n. 1285); (iv) deve essere adeguata alla qualità della prestazione ed ai risultati conseguiti (Cass. civ. sez. lav. 6 marzo 1992, n. 2732). Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 64(2) c.p.i. “Se Se non e e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, ll'i t salvo l sempre il diritto di itt di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per p p la determinazione del quale q si terrà conto dell'importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 64(2) c.p.i. (segue) “Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell’equo dell equo premio all’inventore può essere concesso, su richiesta dell’organizzazione dell organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni d’azienda Non deve essere “prevista e stabilita una retribuzione retribuzione” la mancata previsione di una specifica retribuzione costituisce il fattore distintivo delle invenzioni di azienda; “sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda … presuppongono lo svolgimento svolgimento, da parte del dipendente dipendente, di una attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi p risiede p principalmente p nella presenza o meno di una esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio” (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2006 2006, n n. 1285) 1285). Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni d’azienda (segue) “qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale” industriale precedentemente era solo nel caso “qualora qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto” (d. lgs. n.30 del 10 febbraio 2005); Inserita I it anche h lla possibilità ibilità qualora l il d datore t di llavoro non voglia li brevettare il trovato Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni di azienda (segue) “i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro lavoro, ma all'inventore all inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, […] un equo premio” non costituisce corrispettivo della tecnologia che ll’impresa impresa attuerà nell’ambito nell ambito delle sue strutture produttive ma è una indennità straordinaria derivante dal fatto che quella tecnologia, essendo stata validamente brevettata, ha conferito al datore un effettivo vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti; la pretesa all’equo premio si prescrive in 10 anni (termine non sospeso in pendenza del rapporto di lavoro) che decorrono dalla data della concessione del brevetto brevetto. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni di azienda (segue) “per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell importanza dell’invenzione dell invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione dall organizzazione del datore di lavoro lavoro.” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzione di azienda (segue) © La metodologia più di frequente utilizzata è la cosiddetta “formula tedesca” I=VxP (i) “I” è l’ammontare dell’indennità da determinare; (ii) “V” il valore l d dell’invenzione; ll’i i (iii) “P” un fattore proporzionale, espresso in percentuale, calcolato tenendo conto delle mansioni del lavoratore lavoratore, della posizione all’interno dell’azienda e del contributo fornito dall dall’impresa impresa per la realizzazione dell’invenzione dell invenzione. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni di azienda (segue) La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna voce dovrà poi essere rapportata ad una scala predeterminata che consente di stabilire il valore percentuale di P nel caso di specie p ((3=2%,, 4=4%,, 5=7%,, 6=10%,, 10=21%,, … 11=25%,, …15=55%, 16=63%, …19=90%, 20=100%) Dalle decisioni prese (che hanno adottato la formula tedesca per la determinazione dell’equo premio) la somma dei tre addendi che concorrono a determinare P ha oscillato tra i valori 6 e 7 (e, pertanto, tra 10% e 13%). Se gli inventori sono più di uno, si deve valutare il rispettivo contributo di ogni singolo inventore (che si presumerà uguale in difetto di prova contraria). Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 64(3) c.p.i. “Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima i invenzione, i brevetti b tti all'estero ll' t verso corresponsione i del d l canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore l inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro p potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza scaden a il corrispetti corrispettivo o do dovuto” to” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 64(6) c.p.i. “Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante ll'esecuzione esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando ll'inventore inventore ha lasciato l'azienda l azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Campo di applicazione art. 64 c.p.i. Datori di lavoro: (i) tutti i datori di lavoro lavoro, non solo imprese (ma anche datori di lavoro non imprenditori), sia privati che pubblici (anche pubbliche amministrazioni; ma per Università e enti pubblici bbli i di ricerca i di disciplina i li specifica). ifi ) Prestatori di lavoro: (i) non solo lavoratore subordinato, ma, per orientamento dottrinale prevalente, anche “ “parasubordinato” b di ” (ad ( d es. agenzia, i rappresentanza commerciale, contratti a progetto) per analogia con la tipologia p g dei contratti di lavoro nei confronti di lavoratori dipendenti; (ii) tra le attività di “parasubordinazione” dottrina e giurisprudenza fanno rientrare quella di amministratori di società, sindaci, revisori di società, procacciatori d’affari, consulenti aziendali, ecc. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Campo di applicazione art. 64 c.p.i. (segue) Lavoratori autonomi: (i) per dottrina: nell’ipotesi di invenzione realizzata dal lavoratore autonomo, i diritti patrimoniali appartengono (a) all lavoratore l t se l’attività l’ tti ità d dovuta t non era prevista i t come inventiva, (b) al committente se il lavoratore era tenuto ad un risultato o ad un’attività un attività inventiva; (ii) per giurisprudenza: (a) sentenze (risalenti) della Cassazione hanno escluso l’applicazione della disciplina delle invenzioni del dipendente (sul presupposto che ha natura eccezionale); (b) sentenze (più recenti) di merito hanno ritenuto che i diritti patrimoniali nascono in capo al committente che abbia commissionato l’invenzione ad un lavoratore autonomo (per principio secondo il quale committente acquisterebbe direttamente l’opera commissionata). Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Tutela - art. 64(4) c.p.i. “Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l' l'accordo d circa i l'ammontare l' t degli d li stessi, t i anche h se l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale alla determinazione dell'ammontare statale, dell ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle p parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, 806 e seguenti, seguenti del codice di procedura civile” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Tutela - art. 64(5) c.p.i. “Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo ma prezzo, ma, in tal caso caso, l'esecutività' l esecutività della sua decisione e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal giudice” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni ricercatori universitari e enti p pubblici di ricerca Art. 65 c.p.i. (i) sostituisce art. 24-bis l.i. (ii) ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al principio di eguaglianza sancito nell’art nell art. 3 Cost. (in quanto introduce una disparità di trattamento tra ricercatori-inventori di università o enti pubblici di ricerca e ricercatori-inventori dipendenti di organizzazioni di ricerca private); (iii) è in controtendenza rispetto all’esperienza internazionale (che riconosce in capo all all’ateneo ateneo e all’ente all ente pubblico i diritti sulle invenzioni dei suoi ricercatori dipendenti). Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 65 c.p.i. 1. “In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica p amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione dall invenzione appartengono a tutti in parti uguali uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 65 c.p.i. (segue) Si applica a: ((i)) ricercatori universitari dipendenti p ((non solo professori e ricercatori, ma tutti i dipendenti universitari addetti alla ricerca scientifica e tecnica) e parasubordinati (titolari di assegni o contratti di ricerca ricerca, di borse di studio studio, ecc.) / ma non si applica a ricercatori “interni non dipendenti” (studenti, dottorandi, ecc.) il cui contributo inventivo può essere anche rilevante; (ii) università statali e università private; (iii) pubbliche amministrazioni con scopo istituzionale di ricerca: ad es. CNR (iv) università hanno redatto appositi regolamenti Brevetti per disciplinare la materia che per esempio prevedono che soggetti p gg “non dipendenti” p dichiarino p prima di iniziare l’attività di accettare applicazione Art. 65 c.p.i. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 65 c.p.i. 2. 3 3. “Le Università e le p pubbliche amministrazioni,, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a pri ati finanziatori privati finan iatori della ricerca, ricerca nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. In ogni caso, caso ll'inventore inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. dell invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 65 c.p.i. 4. “Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, industriale a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui ll'inventore inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante tt t all'inventore ll'i t di esserne riconosciuto i i t autore” t ” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Art. 65 c.p.i. (segue) 5. “Le disposizioni p del p presente articolo non si applicano pp nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggettii privati i i ovvero realizzate li nell'ambito ll' bi di specifici ifi i progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore” i t ” Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Invenzioni su commessa © Contratto di Ricerca deve disciplinare in modo chiaro clausole di IP e proprietà di dati e/o risultati pubblicabili © Può essere semplice esecuzione di processo indicato dal committente senza implicare possibilità di attività inventiva © Implica possibile attività inventiva e quindi ampia variabilità delle clausole © Art Art. 64 si applica anche nel caso di ricerca finanziata a università: titolarità sempre del committente? © Modelli utili di Contratti in inglese possono essere trovati al seguente link: http://www http://www.ipo.gov.uk/lambert ipo gov uk/lambert Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Esempi da Internet ( (Contratto di ricerca con università)) Art. 6 - Diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca O i diritto Ogni di itt di utilizzazione tili i d deii risultati i lt ti d della ll ricerca i condotta d tt d dall “C “Consorzio”, i ” così come ogni diritto inerente la documentazione, i rapporti ricevuti o sviluppati dal “Consorzio”, spetteranno in modo esclusivo, senza limiti di spazio e di tempo (....................... al committente della ricerca ......................). Qualora il “Consorzio” e per esso il Responsabile della ricerca, intenda divulgare i risultati della ricerca dovrà concordare con ( ................ il Committente) i tempi e le modalità, al fine di garantire la tutela del segreto industriale ed evitare il possibile danneggiamento di iniziative volte al deposito di Brevetti Brevetti. Art. 7 - Proprietà dei risultati Fermo restando le normative vigenti g p per la brevettazione di invenzioni conseguite in ambito universitario, qualora la ricerca conduca risultati di interesse, la proprietà del know-how e dei risultati, brevettabili e non brevettabili derivanti dalle attività di cui all’Art all Art. 1, 1 nonché dei relativi diritti di sfruttamento commerciale sarà oggetto di specifica contrattazione successiva con ……….(il Committente)………. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Esempi da Internet ( (Contratto di ricerca con università)) Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati Parte committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo dell’Università per scopi pubblicitari. L’Università, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta di Parte committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. Articolo 9 - Proprietà industriale 1. 2. 3. Viene riservata a Parte committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall’attività oggetto del presente contratto contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; Parte committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende. Nel caso in cui l’esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, Parte committente avrà la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le relative spese; in tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti di Parte committente a fornire alla stessa tutta la documentazione scientifica necessaria per l’ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, Parte committente sarà t tenuta t a comunicare i all’Università, ll’U i ità nell ttermine i di 30 30gg., l’l’avvenuto t d deposito it d della ll d domanda d di b brevetto, tt con iindicazione di i d della ll data e del numero della stessa. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Esempi da Internet ( (Contratto di ricerca con università)) 4. Per ogni brevetto base Parte committente riconoscerà all’Università, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) Se il corrispettivo previsto per la ricerca non è superiore a € cinquantaduemila: € .......... + IVA, pari al 10% (o percentuale superiore) del corrispettivo indicato all’art.4, all’atto di deposito della domanda di brevetto, e € ..... + IVA, pari al 10% (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) dello stesso corrispettivo, all’atto della concessione del brevetto; Se il corrispettivo per la ricerca è superiore a € cinquantaduemila: in aggiunta a quanto indicato sopra, €..... + IVA, pari al 5% (o percentuale superiore) della parte di corrispettivo indicato all’art.4 eccedente , all’atto di deposito della domanda di brevetto, e € ..... + IVA, pari al 5% (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) della stessa parte di corrispettivo, all’atto della concessione del brevetto; b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato da Parte committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso,, per p l’intera durata del brevetto (p (più quella di eventuali estensioni temporali), nella misura di -------, con le seguenti modalità: ---------------(in alternativa: nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto) in alternativa alla lettera b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una somma forfettaria di € -------, con le seguenti modalità ---------------(in alternativa: nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto). Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 (Contratto di ricerca in collaborazione con università)) Art. 9 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati 9.1 Proprietà dei risultati 9.1.1 Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che posano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell'importanza d l contributo del t ib t prestato t t d da ciascuna i Parte P t all conseguimento i t del d l risultato i lt t inventivo. i ti Le L Parti P ti concorderanno in un documento a parte, eventualmente Allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale. 9.1.2 Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicare reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività, cosi come dettagliati nell’Allegato tecnico. 9.1.3 Nell’ipotesi in cui una Parte non abbia interesse a chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, l’altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di privativa subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale. 9.2 Utilizzazione e pubblicazione dei risultati 9.2.1. Nell’ipotesi p di risultati realizzati congiuntamente, g , in piena p ed effettiva collaborazione,, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli autori e inventori. 9.2.2 In ipotesi p di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, p , ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengano dati ed informazioni resi noti da una Parte all’altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione. Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011 Contatti Marina Mauro Murgitroyd g y & Co. Piazza Borromeo 12 20123 Milano Tel +39 02 87398550 Tel. www.murgitroyd.com E-mail: [email protected] Grazie per l’attenzione! Relazione presentata in occasione del Salone della PROPRIETA’ INDUSTRIALE 2013 – www.senaf.it © Murgitroyd & Company 2011