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I revisori locali vanno pagati

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I revisori locali vanno pagati
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REV ISORI ENTI LOCALI
Venerdì 10 Aprile 2015
La Corte conti Lombardia ha dato un’interpretazione restrittiva del dl 78/2010
I revisori locali vanno pagati
Diritto al compenso anche se ricoprono cariche elettive
DI
MASSIMO VENTURATO
S
embra che il dl 78 del
2010 (misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e
competitività economica), poi
convertito nella legge 30 luglio
2010, n. 122, ci riservi continue sorprese. O per meglio
dire, sembra che l’interpretazione di detta norma da parte
di alcune sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti
disorienti i «poveri» responsabili dei servizi finanziari degli
enti locali messi in difficoltà di
fronte a tali indirizzi. Prima
sull’applicazione del taglio
del 10% dei compensi dovuti
ai revisori che, come sostenuto da una recente nota della
Fondazionale nazionale commercialisti, non doveva essere
applicato in quanto non si possono certo includere detti emolumenti tra quelli derivanti da
incarichi soggetti ai cosiddetti
«tagli dei costi della politica».
Ora si presenta anche il caso
affrontato dalla Corte conti
della Lombardia che con una
risposta al sindaco di Chiari,
in provincia di Brescia, del 4
febbraio scorso, ha definito il
perimetro (in realtà lo aveva
già fatto nel 2012 con le delibere 199/2010/Par e 257/2012/
Par) sull’applicazione del comma 5 dell’art. 5 del richiamato
dl 78/2010.
Nel merito la Corte puntualizza che la norma in esame
letteralmente trova applicazione al titolare di cariche
elettive che svolga «qualsiasi incarico conferito dalle
pubbliche amministrazioni»,
compreso l’incarico di revisore
presso un comune essendo anche inclusa la partecipazione a
organi collegiali «di qualsiasi
tipo», sostenendo che la ratio
della norma è quella di escludere che detto titolare possa
percepire ulteriori emolumenti, fatta salva l’unica possibilità di richiedere il rimborso
delle spese sostenute, nonché
eventuali gettoni di presenza
per un massimo di 30 euro
a seduta. Già lo scorso anno,
a seguito delle delibere del
2012, era stata presentata
dall’on. Marina Berlinghieri,
un’interrogazione al ministero
dell’economia e delle finanze
ove si osservava che l’organo
di revisione economico finanziaria di un ente locale:
a) non fa parte degli organi costituzionali, non svolge
funzioni di governo e non è
inquadrabile fra l’apparato
amministrativo o politico del
comune;
b) non è da comprendere fra
gli «organi collegiali, anche di
amministrazione» in quanto
l’organo di revisione costituisce imprescindibili (in quanto
organo obbligatorio e quindi
non a incarico volontario) organi di revisione;
c) non può essere compreso
tra gli organi di amministrazione e controllo in quanto,
nella pubblica amministrazione, l’attività di controllo
viene esercitata da organi facenti parte dell’amministrazione stessa e da organi di
altro ente (per esempio, Tuel
decreto legislativo n. 267 del
2000, articolo 147 per organi
interni all’ente, articolo 148
per la Corte dei conti). Appare
pertanto improprio includere
l’organo di revisione tra «gli
organi di indirizzo, direzione
e controllo». La definizione del
Tuel è quella di «organo di revisione economico-finanziaria»
essendo investito di molteplici
funzioni che comprendono la
collaborazione, la vigilanza,
l’attestazione dei risultati, il
referto e le verifiche periodiche
di cassa (articolo 236 Tuel).
L’organo di revisione economico-finanziaria in definitiva non
può essere considerato «organo di controllo», né interno, né
esterno, dell’ente locale;
Anticorruzione, al via consultazione online
L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha avviato un periodo di consultazione online sulla proposta di linee guida per
l’attuazione della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti
di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici. I contributi e
le osservazioni potranno essere inviati,
utilizzando l’apposito modulo, entro le
ore 18 del 15 aprile 2015, specificando il
paragrafo, l’allegato o le parti di delibera
che si propone di emendare o integrare.
Va subito chiarito che già il Piano nazionale anticorruzione (Pna), approvato
dall’Anac con delibera n. 72 del 2013,
aveva previsto l’applicazione di misure di
prevenzione della corruzione negli enti di
diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni.
Per enti di diritto privato in controllo
pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
pubbliche amministrazioni, sottoposti a
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da
parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti
alle pubbliche amministrazioni, anche in
assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti
degli organi. Per le società a partecipazione pubblica, il paragrafo 3.1.1. del Pna, dispone che, per evitare inutili ridondanze,
qualora questi enti adottino già modelli
di organizzazione e gestione del rischio
sulla base del dlgs 231/01 nella propria
azione di prevenzione della corruzione
possono fare perno su essi, ma estenden-
done l’ambito di applicazione non solo ai
reati contro la pubblica amministrazione previsti dal dlgs 231, ma anche a tutti
quelli considerati nella legge 190/2012,
dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente
(società strumentali/società di interesse
generale). Le società a partecipazione
pubblica sono tenute a adottare il modello di organizzazione e gestione di cui al
dlgs n. 231/2001 integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con l’adozione
di misure idonee a prevenire fatti corruttivi in danno alla società e alla pubblica
amministrazione, nel rispetto dei principi
della legge 190/2012. Pertanto, le società
a partecipazione pubblica sono soggette
al regime di responsabilità previsto dal
dlgs n. 231/2001 e non sono tenute ad
elaborare un «Piano di prevenzione della
corruzione» né a nominare il responsabile
della prevenzione della corruzione.
Le linee guida in proposito confermano
che in virtù della normativa vigente, alle
società partecipate si applicano le sole
regole in tema di trasparenza contenute
nell’art. 1, commi da 15 a 33, della legge
190/2012, limitatamente «all’attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione europea»
Le linee guida, sull’argomento, evidenziano che le società partecipate non sono
quindi sottoposte, diversamente dalle società controllate, agli obblighi di pubblicità concernenti la propria organizzazione,
né sono tenute a nominare il responsabile
della trasparenza e a adottare il Programma per la trasparenza.
Gianfranco Vivian
presidente Ancrel
sezione Vicenza e Verona
d) il revisore non è titolare
di incarichi in quanto è «eletto» o «nominato», dal consiglio
dell’ente per la durata di tre
anni come indicato nel Tuel (e
ora estratto a sorte dalle prefetture dagli elenchi formati
a livello regionale) e non può
essere considerato titolare di
incarico in quanto il revisore
assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse
esclusivo del committente
(il comune o la provincia),
ma bensì assume obblighi e
responsabilità della revisione sulla sana e corretta gestione dell’ente nell’interesse
pubblico;
e) la funzione esercitata
e la specialità professionale
richiesta per chi è chiamato
a svolgere il ruolo di revisore dei conti fa ritenere, ragionevolmente, che il quinto
comma dell’articolo 5 non sia
applicabile ai revisori degli
enti locali, dovendosi escludere che il legislatore abbia
inteso sopprimere compensi
che sono a tutti gli effetti dei
compensi professionali regalati da una disciplina speciale, che la norma in questione
non ha in alcun senso richiamato e/o modificato. Inoltre,
il dm 20 maggio 2005 che
dispone il trattamento eco-
nomico dell’organo di revisione, nei limiti massimi fissati
dallo stesso, non prevede la
corresponsione di gettoni di
presenza.
L’Ancrel condivide il contenuto dell’interrogazione e
ritiene che al revisore di un
ente locale, ancorché ricopra
cariche elettive, siano dovuti i
compensi per un’attività professionale che nulla a che a
vedere con le limitazioni previste dal dl 78/2010 che miravano a contenere la spesa
pubblica ove venissero «usate» le partecipazioni ad organi
di pubblica amministrazione
da parte di soggetti eletti per
aumentare i propri compensi.
Il ministero è invitato a chiarire con urgenza.
Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO
RESPONSABILE COMUNICAZIONE
ANCREL-CLUB DEI REVISORI
SITO INTERNET
WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830
EVENTI
DA WWW.ANCREL .IT
È disponibile nell’area
riservata del sito web
dell’associazione lo schema di parere dell’organo
di revisione sul riaccertamento straordinario
dei residui.
L’Ancrel di Vicenza e
Verona con il Centro studi
enti locali, Moltocomuni e
la Fondazione centro studi
amministrativi organizzano un seminario dal titolo
«L’applicazione della normativa anticorruzione nelle
società partecipate secondo
la disciplina 2015» che si
terrà a Vicenza presso la
sala consiliare della provincia l’8 maggio 2015 dalle
ore 9 alle ore 14. L’evento è
a pagamento e dà diritto al
riconoscimento dei crediti
per i revisori degli enti locali . Per info: formazione@
moltocomuni.it
L’Ancrel Calabria e
l’Odcec di Paola, assieme
a Logos P.A., organizzano
due giornate di studio sulla
legge di stabilità 2015 e sugli effetti della nuova contabilità per gli enti locali
con particolare riguardo ai
controlli da porre in essere
da parte dei revisori dei
conti. La prima giornata si
terrà a Corigliano Calabro
presso il Teatro Valente il
13 aprile dalle ore 8.30 fino
alle ore 13.30; la seconda il
14 aprile a Diamante (Cs)
presso la sala consiliare
sempre dalle 8.30 fino alle
13.30. La partecipazione
è gratuita e dà diritto al
riconoscimento dei crediti
per i revisori degli enti locali. Per partecipare: info@
ancrelcalabria.it
L’Ancrel Romagna con
l’Odcec di Forlì e la Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Forlì-Cesena
organizzano un mini master avanzato per revisori
enti locali che si articola in
due giornate: il 22 maggio
dalle ore 14.00 sulle novità
sui controlli del revisore
sulla spesa del personale e
il 29 maggio sempre dalle
ore 14.00 sul sistema di
bilancio 2015 tra armonizzazione contabile e legge
di stabilità. Le elezioni si
terranno a Cesena presso la
sala Cacciaguerra - Banca
di Cesena in viale Bovio
72. La partecipazione è a
pagamento e dà diritto al
riconoscimento dei crediti
per revisori enti locali. Per
iscriversi: inviare un fax
entro il 20 maggio al n.
0541/1642013.
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