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I revisori locali vanno pagati
38 REV ISORI ENTI LOCALI Venerdì 10 Aprile 2015 La Corte conti Lombardia ha dato un’interpretazione restrittiva del dl 78/2010 I revisori locali vanno pagati Diritto al compenso anche se ricoprono cariche elettive DI MASSIMO VENTURATO S embra che il dl 78 del 2010 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), poi convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ci riservi continue sorprese. O per meglio dire, sembra che l’interpretazione di detta norma da parte di alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti disorienti i «poveri» responsabili dei servizi finanziari degli enti locali messi in difficoltà di fronte a tali indirizzi. Prima sull’applicazione del taglio del 10% dei compensi dovuti ai revisori che, come sostenuto da una recente nota della Fondazionale nazionale commercialisti, non doveva essere applicato in quanto non si possono certo includere detti emolumenti tra quelli derivanti da incarichi soggetti ai cosiddetti «tagli dei costi della politica». Ora si presenta anche il caso affrontato dalla Corte conti della Lombardia che con una risposta al sindaco di Chiari, in provincia di Brescia, del 4 febbraio scorso, ha definito il perimetro (in realtà lo aveva già fatto nel 2012 con le delibere 199/2010/Par e 257/2012/ Par) sull’applicazione del comma 5 dell’art. 5 del richiamato dl 78/2010. Nel merito la Corte puntualizza che la norma in esame letteralmente trova applicazione al titolare di cariche elettive che svolga «qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni», compreso l’incarico di revisore presso un comune essendo anche inclusa la partecipazione a organi collegiali «di qualsiasi tipo», sostenendo che la ratio della norma è quella di escludere che detto titolare possa percepire ulteriori emolumenti, fatta salva l’unica possibilità di richiedere il rimborso delle spese sostenute, nonché eventuali gettoni di presenza per un massimo di 30 euro a seduta. Già lo scorso anno, a seguito delle delibere del 2012, era stata presentata dall’on. Marina Berlinghieri, un’interrogazione al ministero dell’economia e delle finanze ove si osservava che l’organo di revisione economico finanziaria di un ente locale: a) non fa parte degli organi costituzionali, non svolge funzioni di governo e non è inquadrabile fra l’apparato amministrativo o politico del comune; b) non è da comprendere fra gli «organi collegiali, anche di amministrazione» in quanto l’organo di revisione costituisce imprescindibili (in quanto organo obbligatorio e quindi non a incarico volontario) organi di revisione; c) non può essere compreso tra gli organi di amministrazione e controllo in quanto, nella pubblica amministrazione, l’attività di controllo viene esercitata da organi facenti parte dell’amministrazione stessa e da organi di altro ente (per esempio, Tuel decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 147 per organi interni all’ente, articolo 148 per la Corte dei conti). Appare pertanto improprio includere l’organo di revisione tra «gli organi di indirizzo, direzione e controllo». La definizione del Tuel è quella di «organo di revisione economico-finanziaria» essendo investito di molteplici funzioni che comprendono la collaborazione, la vigilanza, l’attestazione dei risultati, il referto e le verifiche periodiche di cassa (articolo 236 Tuel). L’organo di revisione economico-finanziaria in definitiva non può essere considerato «organo di controllo», né interno, né esterno, dell’ente locale; Anticorruzione, al via consultazione online L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha avviato un periodo di consultazione online sulla proposta di linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. I contributi e le osservazioni potranno essere inviati, utilizzando l’apposito modulo, entro le ore 18 del 15 aprile 2015, specificando il paragrafo, l’allegato o le parti di delibera che si propone di emendare o integrare. Va subito chiarito che già il Piano nazionale anticorruzione (Pna), approvato dall’Anac con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Per le società a partecipazione pubblica, il paragrafo 3.1.1. del Pna, dispone che, per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del dlgs 231/01 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estenden- done l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal dlgs 231, ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Le società a partecipazione pubblica sono tenute a adottare il modello di organizzazione e gestione di cui al dlgs n. 231/2001 integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con l’adozione di misure idonee a prevenire fatti corruttivi in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi della legge 190/2012. Pertanto, le società a partecipazione pubblica sono soggette al regime di responsabilità previsto dal dlgs n. 231/2001 e non sono tenute ad elaborare un «Piano di prevenzione della corruzione» né a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione. Le linee guida in proposito confermano che in virtù della normativa vigente, alle società partecipate si applicano le sole regole in tema di trasparenza contenute nell’art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, limitatamente «all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» Le linee guida, sull’argomento, evidenziano che le società partecipate non sono quindi sottoposte, diversamente dalle società controllate, agli obblighi di pubblicità concernenti la propria organizzazione, né sono tenute a nominare il responsabile della trasparenza e a adottare il Programma per la trasparenza. Gianfranco Vivian presidente Ancrel sezione Vicenza e Verona d) il revisore non è titolare di incarichi in quanto è «eletto» o «nominato», dal consiglio dell’ente per la durata di tre anni come indicato nel Tuel (e ora estratto a sorte dalle prefetture dagli elenchi formati a livello regionale) e non può essere considerato titolare di incarico in quanto il revisore assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (il comune o la provincia), ma bensì assume obblighi e responsabilità della revisione sulla sana e corretta gestione dell’ente nell’interesse pubblico; e) la funzione esercitata e la specialità professionale richiesta per chi è chiamato a svolgere il ruolo di revisore dei conti fa ritenere, ragionevolmente, che il quinto comma dell’articolo 5 non sia applicabile ai revisori degli enti locali, dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso sopprimere compensi che sono a tutti gli effetti dei compensi professionali regalati da una disciplina speciale, che la norma in questione non ha in alcun senso richiamato e/o modificato. Inoltre, il dm 20 maggio 2005 che dispone il trattamento eco- nomico dell’organo di revisione, nei limiti massimi fissati dallo stesso, non prevede la corresponsione di gettoni di presenza. L’Ancrel condivide il contenuto dell’interrogazione e ritiene che al revisore di un ente locale, ancorché ricopra cariche elettive, siano dovuti i compensi per un’attività professionale che nulla a che a vedere con le limitazioni previste dal dl 78/2010 che miravano a contenere la spesa pubblica ove venissero «usate» le partecipazioni ad organi di pubblica amministrazione da parte di soggetti eletti per aumentare i propri compensi. Il ministero è invitato a chiarire con urgenza. Pagina a cura di MASSIMO VENTURATO RESPONSABILE COMUNICAZIONE ANCREL-CLUB DEI REVISORI SITO INTERNET WWW.ANCREL.IT TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830 EVENTI DA WWW.ANCREL .IT È disponibile nell’area riservata del sito web dell’associazione lo schema di parere dell’organo di revisione sul riaccertamento straordinario dei residui. L’Ancrel di Vicenza e Verona con il Centro studi enti locali, Moltocomuni e la Fondazione centro studi amministrativi organizzano un seminario dal titolo «L’applicazione della normativa anticorruzione nelle società partecipate secondo la disciplina 2015» che si terrà a Vicenza presso la sala consiliare della provincia l’8 maggio 2015 dalle ore 9 alle ore 14. L’evento è a pagamento e dà diritto al riconoscimento dei crediti per i revisori degli enti locali . Per info: formazione@ moltocomuni.it L’Ancrel Calabria e l’Odcec di Paola, assieme a Logos P.A., organizzano due giornate di studio sulla legge di stabilità 2015 e sugli effetti della nuova contabilità per gli enti locali con particolare riguardo ai controlli da porre in essere da parte dei revisori dei conti. La prima giornata si terrà a Corigliano Calabro presso il Teatro Valente il 13 aprile dalle ore 8.30 fino alle ore 13.30; la seconda il 14 aprile a Diamante (Cs) presso la sala consiliare sempre dalle 8.30 fino alle 13.30. La partecipazione è gratuita e dà diritto al riconoscimento dei crediti per i revisori degli enti locali. Per partecipare: info@ ancrelcalabria.it L’Ancrel Romagna con l’Odcec di Forlì e la Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Forlì-Cesena organizzano un mini master avanzato per revisori enti locali che si articola in due giornate: il 22 maggio dalle ore 14.00 sulle novità sui controlli del revisore sulla spesa del personale e il 29 maggio sempre dalle ore 14.00 sul sistema di bilancio 2015 tra armonizzazione contabile e legge di stabilità. Le elezioni si terranno a Cesena presso la sala Cacciaguerra - Banca di Cesena in viale Bovio 72. La partecipazione è a pagamento e dà diritto al riconoscimento dei crediti per revisori enti locali. Per iscriversi: inviare un fax entro il 20 maggio al n. 0541/1642013.