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Il libero passaggio nella previdenza professionale
Informazioni utili in merito alla legge sul libero passaggio Il libero passaggio nella previdenza professionale Il libero passaggio nella previdenza professionale Informazioni utili in merito alla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità La legge La Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (legge sul libero passaggio), entrata in vigore il 1° gennaio 1995, ha apportato miglioramenti di notevole entità rispetto alla precedente regolamentazione in materia. La legge ha infatti esteso il libero passaggio integrale, che in precedenza era previsto solo nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria (LPP), anche all’ambito sovraobbligatorio. Primato dei contributi e primato delle prestazioni In Svizzera, gli istituti di previdenza (casse pensioni) possono essere gestiti secondo due differenti sistemi, cue si sono sviluppati e affermati nel tempo. Il calcolo di una prestazione di libero passaggio dipende dal fatto se la persona in questione risulta assicurata presso un istituto di previdenza gestito secondo il sistema del primato dei contributi o secondo il sistema del primato delle prestazioni. – Primato dei contributi: le prestazioni sono calcolate sulla base dei contributi stabiliti e versati. Come clienti della Fondazione collettiva Swisscanto siete assicurati secondo il sistema del primato dei contributi. – Primato delle prestazioni: il regolamento di previdenza fissa l’ammontare delle prestazioni di vecchiaia (ad esempio, una percentuale del salario assicurato), sulla cui base vengono quindi calcolati i relativi contributi. Calcolo della prestazione di libero passaggio – Primato dei contributi: la prestazione di libero passaggio corrisponde all’avere di risparmio. A una persona assicurata che cambia impiego, lasciando quindi l’istituto di previdenza, spetta dunque la somma dei contributi da lei versati e di quelli versati dal datore di lavoro, compresi gli interessi. – Primato delle prestazioni: con questo sistema, il calcolo della prestazione di libero passaggio è un po’ più complicato e lo indichiamo unicamente per completezza d’infor- mazioni. Conformemente alla legge sul libero passaggio, la prestazione di libero passaggio corrisponde al valore attuale delle prestazioni acquisite. Le prestazioni acquisite si calcolano moltiplicando le prestazioni assicurate per il rapporto esistente tra il periodo d’assicurazione computabile e il periodo d’assicurazione massimo possibile. Trasferimento in caso di cambiamento d’impiego Se una persona assicurata cambia impiego, lasciando quindi l’istituto di previdenza, l’intera prestazione di libero passaggio deve essere trasferita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se la persona assicurata non entra in un nuovo istituto di previdenza, deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma prevista dalla legge (ad esempio, polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio) intende mantenere la copertura previdenziale. Senza relativa notificazione, l’istituto di previdenza verserà, al più presto 6 mesi e al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi di mora, all’istituto collettore, dove verrà costituita un conto di libero passaggio per la persona assicurata in questione. Diritto di consultazione del conteggio Il nuovo istituto di previdenza è autorizzato a consultare il conteggio d’uscita e a reclamare per conto della persona assicurata la prestazione di libero passaggio risultante dal precedente rapporto di previdenza. Pagamento in contanti Nella legge sul libero passaggio sono state ridotte le possibilità di esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio: per una donna sposata, che cessa l’attività lucrativa, il pagamento in contanti non è più possibile. La persona assicurata può anche esigere il pagamento in contanti se lascia definitivamente la Svizzera, se comincia un’attività lucrativa indipendente, oppure – e questa è una novità – se l’importo della prestazione di libero passaggio è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi. Il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) tra la Svizzera e l’UE. L’accordo vieta il rimborso dei contributi agli assicurati che escono dall’assicurazione obbligatoria di uno degli Stati membri e che vengono soggetti all’assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro. Divorzio In caso di divorzio la prestazione d’uscita calcolata per la durata del matrimonio viene divisa. Se i due coniugi hanno crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra questi due crediti. Il coniuge che si è vista ridotta la protezione previdenziale a cause del trasferimento di parte della previdenza ha la possibilità, in un secondo tempo, di riacquistare la prestazione d’uscita trasferita. Riserve per ragioni di salute Come finora, non sono ammesse riserve per ragioni di salute nell’ambito obbligatorio. Riguardo all’ambito sovraobbligatorio, sono per contro ammesse anche in avvenire le riserve per ragioni di salute, limitate comunque a un periodo massimo di cinque anni. La prestazione di libero passaggio apportata deve essere accreditata senza applicazione di nuove riserve per ragioni di salute; tuttavia quelle di salute preesistenti possono essere riprese. Obbligo d’informazione La persona assicurata deve essere informata in merito ai punti seguenti: – In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, l’istituto di previdenza deve allestire il conteggio d’uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d’uscita, l’importo minimo all’uscita (se necessario) e l’ammontare dell’avere di vecchiaia LPP. – L’istituto di previdenza deve indicare alla persona assicurata uscente tutte le possibilità legali e regolamentari esistenti in vista del mantenimento della copertura previdenziale. – L’istituto di previdenza è tenuto a informare la persona assicurata su richiesta, ma almeno una volta ogni tre anni, sull’ammontare della prestazione di libero passaggio regolamentare e dell’avere di vecchiaia LPP. – L’istituzione di previdenza deve comunicare al proprio assicurato l’ammontare della prestazione d’uscita cui ha diritto, al momento del matrimonio. Il presente promemoria può evidentemente affrontare solo le questioni principali riguardo alla legge sul libero passaggio. Per ulteriori chiarimenti in merito non esitate a rivolgervi direttamente alla vostra Banca Cantonale o alla Fondazione collettiva Swisscanto. Inoltre informazione su www.swisscanto.ch Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali St. Alban-Anlage 26, Case postale 3855, 4002 Basilea Telefon 061 280 26 66 Fax 061 280 29 77 SC4 5028i 06.11