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Il libero passaggio nella previdenza professionale

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Il libero passaggio nella previdenza professionale
Informazioni utili in merito
alla legge sul libero passaggio
Il libero passaggio nella
previdenza professionale
Il libero passaggio nella previdenza professionale
Informazioni utili in merito alla Legge federale sul libero passaggio nella
previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
La legge
La Legge federale sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (legge
sul libero passaggio), entrata in vigore il 1° gennaio 1995,
ha apportato miglioramenti di notevole entità rispetto alla
precedente regolamentazione in materia. La legge ha infatti
esteso il libero passaggio integrale, che in precedenza era
previsto solo nell’ambito della previdenza professionale
obbligatoria (LPP), anche all’ambito sovraobbligatorio.
Primato dei contributi e primato delle prestazioni
In Svizzera, gli istituti di previdenza (casse pensioni)
possono essere gestiti secondo due differenti sistemi, cue
si sono sviluppati e affermati nel tempo. Il calcolo di una
prestazione di libero passaggio dipende dal fatto se la
persona in questione risulta assicurata presso un istituto
di previdenza gestito secondo il sistema del primato dei
contributi o secondo il sistema del primato delle prestazioni.
– Primato dei contributi: le prestazioni sono calcolate
sulla base dei contributi stabiliti e versati. Come clienti
della Fondazione collettiva Swisscanto siete assicurati
secondo il sistema del primato dei contributi.
– Primato delle prestazioni: il regolamento di previdenza
fissa l’ammontare delle prestazioni di vecchiaia (ad
esempio, una percentuale del salario assicurato), sulla cui
base vengono quindi calcolati i relativi contributi.
Calcolo della prestazione di libero passaggio
– Primato dei contributi: la prestazione di libero passaggio
corrisponde all’avere di risparmio. A una persona assicurata che cambia impiego, lasciando quindi l’istituto di
previdenza, spetta dunque la somma dei contributi da lei
versati e di quelli versati dal datore di lavoro, compresi gli
interessi.
– Primato delle prestazioni: con questo sistema, il calcolo
della prestazione di libero passaggio è un po’ più complicato e lo indichiamo unicamente per completezza d’infor-
mazioni. Conformemente alla legge sul libero passaggio,
la prestazione di libero passaggio corrisponde al valore
attuale delle prestazioni acquisite. Le prestazioni acquisite
si calcolano moltiplicando le prestazioni assicurate per il
rapporto esistente tra il periodo d’assicurazione computabile e il periodo d’assicurazione massimo possibile.
Trasferimento in caso di cambiamento d’impiego
Se una persona assicurata cambia impiego, lasciando quindi
l’istituto di previdenza, l’intera prestazione di libero passaggio deve essere trasferita all’istituto di previdenza del nuovo
datore di lavoro.
Se la persona assicurata non entra in un nuovo istituto di
previdenza, deve notificare al suo istituto di previdenza sotto
quale forma prevista dalla legge (ad esempio, polizza di
libero passaggio o conto di libero passaggio) intende
mantenere la copertura previdenziale. Senza relativa
notificazione, l’istituto di previdenza verserà, al più presto
6 mesi e al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso
di libero passaggio, la prestazione di libero passaggio,
compresi gli interessi di mora, all’istituto collettore, dove verrà
costituita un conto di libero passaggio per la persona
assicurata in questione.
Diritto di consultazione del conteggio
Il nuovo istituto di previdenza è autorizzato a consultare
il conteggio d’uscita e a reclamare per conto della persona
assicurata la prestazione di libero passaggio risultante dal
precedente rapporto di previdenza.
Pagamento in contanti
Nella legge sul libero passaggio sono state ridotte le possibilità di esigere il pagamento in contanti della prestazione di
libero passaggio: per una donna sposata, che cessa l’attività
lucrativa, il pagamento in contanti non è più possibile. La
persona assicurata può anche esigere il pagamento in
contanti se lascia definitivamente la Svizzera, se comincia
un’attività lucrativa indipendente, oppure – e questa è una
novità – se l’importo della prestazione di libero passaggio è
inferiore all’importo annuo dei suoi contributi. Il pagamento
in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del
coniuge.
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’Accordo sulla libera
circolazione delle persone (ALCP) tra la Svizzera e l’UE.
L’accordo vieta il rimborso dei contributi agli assicurati che
escono dall’assicurazione obbligatoria di uno degli Stati
membri e che vengono soggetti all’assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro.
Divorzio
In caso di divorzio la prestazione d’uscita calcolata per la
durata del matrimonio viene divisa. Se i due coniugi hanno
crediti reciproci, deve essere divisa soltanto la differenza fra
questi due crediti. Il coniuge che si è vista ridotta la protezione previdenziale a cause del trasferimento di parte della
previdenza ha la possibilità, in un secondo tempo, di
riacquistare la prestazione d’uscita trasferita.
Riserve per ragioni di salute
Come finora, non sono ammesse riserve per ragioni di salute
nell’ambito obbligatorio. Riguardo all’ambito sovraobbligatorio, sono per contro ammesse anche in avvenire le
riserve per ragioni di salute, limitate comunque a un periodo
massimo di cinque anni. La prestazione di libero passaggio
apportata deve essere accreditata senza applicazione di
nuove riserve per ragioni di salute; tuttavia quelle di salute
preesistenti possono essere riprese.
Obbligo d’informazione
La persona assicurata deve essere informata in merito ai
punti seguenti:
– In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, l’istituto di
previdenza deve allestire il conteggio d’uscita. Questo
conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione
d’uscita, l’importo minimo all’uscita (se necessario) e
l’ammontare dell’avere di vecchiaia LPP.
– L’istituto di previdenza deve indicare alla persona assicurata uscente tutte le possibilità legali e regolamentari
esistenti in vista del mantenimento della copertura previdenziale.
– L’istituto di previdenza è tenuto a informare la persona
assicurata su richiesta, ma almeno una volta ogni tre anni,
sull’ammontare della prestazione di libero passaggio
regolamentare e dell’avere di vecchiaia LPP.
– L’istituzione di previdenza deve comunicare al proprio
assicurato l’ammontare della prestazione d’uscita cui
ha diritto, al momento del matrimonio.
Il presente promemoria può evidentemente affrontare solo le
questioni principali riguardo alla legge sul libero passaggio.
Per ulteriori chiarimenti in merito non esitate a rivolgervi
direttamente alla vostra Banca Cantonale o alla Fondazione
collettiva Swisscanto.
Inoltre informazione su
www.swisscanto.ch
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
St. Alban-Anlage 26, Case postale 3855, 4002 Basilea
Telefon 061 280 26 66
Fax
061 280 29 77
SC4 5028i 06.11
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