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Linee guida per la chiusura

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Linee guida per la chiusura
REGIONEABRUZZO
Giunta regionale
POR FESR ABRUZZO 2007-2013
OBIETTIVO
“Competitività, Occupazione, Sviluppo”
POR FESR Abruzzo 2007/2013
Linee guida per la chiusura
Novembre 2015
PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura
Pag. 1
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa
Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE
Indice
Considerazioni introduttive ................................................................................................ 4
Premessa ......................................................................................................................... 4
Capitolo 1: Le regole generali per la chiusura dei Programmi 2007-2013 ........................ 6
1.1
Modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi ................... 6
1.2
Ammissibilità delle spese: data finale e norme applicabili.................................. 6
1.2.1
Progetti non funzionanti ............................................................................... 8
1.2.2
Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili agli strumenti di
ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del Regolamento generale.................... 9
1.2.3
Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese ................................................... 13
1.3
Individuazione/sostituzione delle operazioni..................................................... 14
1.4
I controlli sulle spese ......................................................................................... 15
1.5
Assistenza Tecnica ............................................................................................. 16
1.5.1
Assistenza tecnica 2007-2013 e utilizzo della stessa per le attività
preparatorie del periodo di Programmazione 2014-2020 ....................................... 16
1.6 Attuazione operativa degli interventi, finalizzate al conseguimento della spesa ... 17
Capitolo 2.
I documenti da presentare alla chiusura ..................................................... 20
2.1
Documenti di chiusura ....................................................................................... 20
2.2
Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura ....................... 21
2.3
Modifiche ai documenti dopo il termine di presentazione ................................ 22
2.4
Disponibilità dei documenti ............................................................................... 22
2.5
Contenuto dei documenti di chiusura ................................................................ 23
2.5.1
Dichiarazione certificata delle spese e domanda di pagamento finali ...... 23
2.5.2
Rapporto Finale di Esecuzione (RFE)........................................................ 24
2.6
Dichiarazione di chiusura .................................................................................. 28
2.6.1
2.7
Principio generale ...................................................................................... 28
Disimpegni ......................................................................................................... 30
PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura
Pag. 2
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa
Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE
2.7.1
Disimpegno automatico .............................................................................. 30
2.7.2
Ricostituzione degli stanziamenti ............................................................... 30
2.8
Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi .......... 31
2.9
Pagamenti sospesi .............................................................................................. 32
Capitolo 3.
Calendario delle scadenze .......................................................................... 34
Capitolo 4.
FAQ ............................................................................................................ 37
PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura
Pag. 3
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa
Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE
Considerazioni introduttive
Premessa
Il presente documento sintetizza i principali adempimenti di competenza dell’Autorità di
Gestione del PO FESR Abruzzo 2007/2013 (AdG), dell’Autorità di Certificazione
(AdC), dell’Autorità di Audit (AdA), degli Organismi Intermedi (OI), delle
Unità
Competenti per le Operazioni (UCO) e dei beneficiari/attuatori, connessi alla chiusura
del PO FESR Abruzzo 2007/2013, tenuto conto della Decisione della Commissione
Europea C(2015) 2771 final del 30.04.2015, che modifica la decisione C(2013)1573
sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per
beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale
europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) - (Orientamenti –sub Allegato 1).
Per rendere agevole il processo di chiusura del PO FESR 2007-2013, con il presente
documento si intende fornire un quadro metodologico per la gestione operativa delle
diverse fasi (gestione, controllo, pagamento dei saldi finali, recupero delle somme
indebitamente pagate, disimpegno di eventuali economie, avanzamento della spesa, etc.).
Nello svolgimento delle attività descritte nel presente documento, l’AdG, l’AdC, l’AdA,
gli OI, i RLA e Fira Spa si avvarranno anche del personale dell’Assistenza Tecnica (AT).
Le presenti Linee Guida, in relazione ai diversi adempimenti, richiamano le scadenze
previste dagli Orientamenti ed indicano quelle che sono tenute ad osservare i soggetti che
partecipano alle operazioni di chiusura (l’AdG, l’AdC, l’AdA, gli OI, i RLA e Fira Spa,
Servizio Ragioneria Generale della Regione Abruzzo).
Ad ogni buon fine si fa rinvio, in particolare, alle scadenze sintetizzate nella tabella
n.4 di pag 35.
Soggetti responsabili e attività di competenza
Autorità di gestione/ Organismi intermedi
Nel procedimento di chiusura all'Autorità di gestione/ Organismi intermedi compete:
Redigere il Rapporto finale di esecuzione;
Completare le verifiche di gestione;
Riconciliare le informazioni della dichiarazione finale di spesa con i dati
contabili;
Verificare l'importo del contributo pubblico pagato o da pagare;
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Verificare che siano stati corretti gli errori/ irregolarità relativi ai controlli e agli
audit;
Verificare la corrispondenza delle informazioni finanziarie incluse nella
dichiarazione finale di spesa con quanto indicato nel Rapporto finale di
esecuzione, compresa la lista delle operazioni sospese.
Ai fini della riprogrammazione finanziaria del POR, da concludere, come raccomandato
dalla Commissione europea, entro il 30.9.2015, l’AdG deve:
Redigere l'elenco dei progetti completati;
Effettuare la ricognizione dei progetti in corso di realizzazione, che non possono
essere completati entro il 31.12.2015 evidenziando quelli che possono esserlo
entro il 31.3.2017, per decidere quali mantenere nel POR anche in ragione della
disponibilità di risorse regionali per il loro completamento;
Effettuare la ricognizione delle spese rendicontabili entro il 31.12.2015, al fine di
quantificare il deficit o l'overbooking di ciascun Asse prioritario.
Autorità di certificazione
Nel procedimento di chiusura all'Autorità di Certificazione compete:
Elaborare la domanda di pagamento del saldo finale;
Redigere la dichiarazione finale degli importi recuperati, ritirati, in corso di
recupero e non recuperabili;
Assicurarsi che gli errori e le irregolarità siano stati corretti in modo appropriato e
che le conclusioni e le raccomandazioni degli audit siano state attuate;
Elaborare l'allegato relativo agli strumenti di ingegneria finanziaria.
Autorità di audit
Nel procedimento di chiusura all'Autorità di audit compete:
Concludere gli audit di sistema e delle operazioni relativi alle spese dichiarate nel
2015 e nel 2016;
Verificare il lavoro di chiusura dell'Autorità di gestione/ Organismi intermedi e
dell'Autorità di certificazione, con riferimento alla attendibilità e congruità delle
informazioni relative ai controlli di gestione, agli errori/ irregolarità, al follow up
dei risultati di audit;
Redigere il Rapporto di controllo finale;
Presentare alla Commissione la Dichiarazione di chiusura.
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Capitolo 1: Le regole generali per la chiusura
dei Programmi 2007-2013
1.1 Modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi
Al fine di garantire che il POR FESR 2007-2013 sia chiuso senza alcuna perdita di
risorse e con la massima efficacia, l’AdG può presentare (dopo attenta verifica delle
economie da riprogrammare) la domanda di modifica della decisione riguardante il
Programma, compresa la modifica del piano finanziario.
Le domande di modifica, per il trasferimento di fondi tra le priorità dello stesso
Programma e dello stesso Fondo, possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015.
Tale termine costituisce la data finale di ammissibilità delle spese.
Tuttavia, per una tempestiva preparazione della chiusura, la Commissione raccomanda di
presentare la domanda di modifica entro il 30 settembre 2015, considerato che la data
finale di ammissibilità delle spese e il termine per la presentazione dei documenti di
chiusura non saranno prorogati in relazione al tempo necessario a trattare la domanda di
modifica.
In conformità all'articolo 33, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006 (Regolamento
generale), la Commissione adotta la decisione per la revisione del Programma entro i tre
mesi successivi alla presentazione della domanda formale da parte dello Stato membro.
L’AdG del PO FESR Abruzzo 2007/2013 ha da ultimo presentato nel mese di novembre
2015 alla Commissione europea la domanda di modifica del Programma .
1.2 Ammissibilità delle spese: data finale e norme applicabili
A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento generale, il termine finale per
l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015.
In conformità all'articolo 78, paragrafo 1, dello stesso Regolamento, le spese ammissibili
sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo
pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari in base alle condizioni che
disciplinano il contributo pubblico. Ciò significa che, tranne per gli aiuti di Stato, in
riferimento ai quali il contributo pubblico deve essere versato al beneficiario entro la data
di presentazione della domanda di pagamento finale alla Commissione, e per gli
Strumenti di Ingegneria Finanziaria per i quali il contributo pubblico deve essere versato
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al beneficiario entro la fine del periodo di ammissibilità delle spese, ovvero il 31
dicembre 2015, non vi è alcun termine regolamentare per il versamento del contributo
pubblico ai beneficiari.
Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 6 del Reg. (CE) 1083/2006 le dichiarazioni di spesa
includono le spese totali sostenute per costituire i fondi o i fondi di partecipazione relativi
agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44 del medesimo regolamento.
Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da
documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Gli impegni del beneficiario finale, anche se non sussistono scadenze temporali,
devono essere assunti con sufficiente anticipo rispetto al termine di chiusura del
Programma, in modo da garantire la reale possibilità di concludere gli interventi ed
eseguire tempestivamente i relativi pagamenti.
I ritiri di importi irregolari dalle domande di pagamento presentate alla Commissione
europea devono essere considerati definitivi. Non è consentito ripresentare nelle
domande di pagamento spese irregolari precedentemente ritirate, salvo il caso in cui gli
importi irregolari siano stati successivamente riconosciuti come regolari e ammissibili1.
A norma dell'articolo 77, paragrafo 12, del Regolamento generale, il contributo
dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale non deve superare di oltre il 10%
l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario come
stabilito dall’articolo 77 del regolamento generale, modificato dal regolamento (UE) n.
1297/2013. In ogni caso il contributo dell'Unione, mediante i pagamenti del saldo finale,
non deve superare il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo dell'intervento
del FESR per il Programma medesimo.
Al fine di monitorare e di determinare lo stato di avanzamento della spesa, anche
avvalendosi della clausola di flessibilità del 10% riferita a ciascun asse prioritario, l’AdG
prevede di accompagnare le attività di chiusura anche con:
1. Il costante monitoraggio della spesa (verifiche periodiche da parte dell’AdG e
degli OI);
2. La corretta individuazione di eventuali economie al fine di una loro tempestiva
riprogrammazione per consentire la piena realizzazione del Programma;
3. L’aggiornamento continuo delle informazioni relative alle operazioni nel
1
Per maggiori approfondimenti si fa rinvio al punto 3 della nota del COCOF 10/0002/02.
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Sistema Informativo Sispreg;
4. La pianificazione delle operazioni in overbooking (rispetto della procedura per
la selezione delle operazioni e rispetto delle regole di ammissibilità della spesa);
5. Il rafforzamento del personale dedicato alle operazioni di chiusura, sia in
termini di risorse umane interne che di esperti dell’Assistenza Tecnica.
1.2.1 Progetti non funzionanti
Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, l’AdG deve garantire che
tutti i progetti rientranti nella chiusura del PO siano:
Funzionanti, ovvero completati (le attività sono state effettivamente realizzate e
tutte le spese necessarie per la loro realizzazione sono state sostenute dai
beneficiari);
In uso (hanno prodotto/producono gli effetti per i quali sono stati selezionati).
Se ricorrono tali condizioni essi sono considerati ammissibili.
In ogni caso, il completamento di un'operazione è possibile con l'utilizzo di risorse
nazionali/regionali/locali (risorse esterne al PO FESR), nel periodo tra il 31/12/2015 e il
31/03/2017.
L’AdG può decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere le spese
sostenute per progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione
che esista una giustificazione adeguata. In tale contesto deve tener conto dei motivi per i
quali il progetto non è funzionante e deve verificare che l'impatto finanziario del progetto
giustifichi tale specifico trattamento, esaminando se siano soddisfatte le seguenti
condizioni cumulativamente:
Il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di euro;
Il contributo dei fondi a tali progetti non funzionanti non può essere superiore al
10% della dotazione complessiva del Programma.
Includendo le spese sostenute per progetti non funzionanti in una dichiarazione finale,
l’AdG si impegna:
1. A completare tali progetti non funzionanti, al più tardi due anni dopo il termine
ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, ossia il 31/03/2019, e a
rimborsare il cofinanziamento dell'Unione assegnato se tali progetti non vengono
completati entro il predetto termine;
2. A presentare, unitamente al rapporto finale di esecuzione di cui al paragrafo
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2.5.2., l’elenco dei progetti non funzionanti mantenuti nel Programma (cfr. punto
5.2.8 degli Orientamenti);
3. A monitorare attentamente tali progetti non funzionanti e a riferire alla
Commissione, a cadenza semestrale, sui progetti già completati, nonché sulle
misure prese, comprese le tappe per completare i restanti progetti;
4. A fornire, entro due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dei
documenti di chiusura, informazioni necessarie al completamento e gli aspetti
operativi dei progetti mantenuti nel Programma. Se entro tale termine i progetti
permangono non funzionanti, la Commissione procede al recupero dei fondi
assegnati all'intero progetto.
5. Ai fini della ricognizione dei progetti non funzionanti l’AdG provvederà ad
effettuare una puntuale ricognizione degli stessi entro la data del 28/02/2016. A
tal fine gli Uco dovranno acquisire le informazioni ed i dati di cui al sub Allegato
2 e al sub Allegato 3 alle presenti Linee guida.
1.2.2 Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili agli strumenti di
ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del Regolamento generale
In conformità all'articolo 78, paragrafo 6, del Regolamento generale, le spese ammissibili
al momento della chiusura corrispondono, nel caso del PO FESR Abruzzo 2007/2013,
alla somma dei seguenti elementi:
1. Ogni pagamento per investimenti in imprese versato da strumenti di ingegneria
finanziaria per le imprese;
2. Ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di
garanzia;
3. I costi di gestione o delle commissioni ammissibili.
Poiché la domanda finale di pagamento deve essere presentata entro il 31/03/2017, e
nessuna spesa supplementare può essere dichiarata dopo tale data, la chiusura ai fini
dell'articolo 78, paragrafo 6, deve essere intesa come termine ultimo per la
presentazione delle domande di pagamento.
Affinché l’AdA disponga del tempo sufficiente per occuparsi della dichiarazione di
chiusura, la domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione finale di spesa
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dovrebbero essere presentate con congruo anticipo (tali documenti dovrebbero essere
forniti all’AdA almeno tre mesi prima della scadenza del 31/03/2017).
Conformemente all'articolo 44 e all'articolo 78, paragrafo 6, del Regolamento generale, le
spese ammissibili al momento della chiusura sono gli investimenti effettuati con il
contributo del Programma ai destinatari finali e i costi e le spese di gestione ammissibili.
La spesa ammissibile per le operazioni di ingegneria finanziaria è calcolata sommando
l’importo totale degli investimenti effettivamente erogati e delle garanzie fornite ed
impegnate ai costi di gestione/commissioni del SIF e detraendo le eventuali commissioni
addebitate ai percettori finali e gli interessi e altri guadagni non utilizzati.
Di conseguenza, affinché la spesa sia considerata ammissibile al momento della chiusura,
l’AdG deve garantire che il contributo versato al beneficiario finale sia utilizzato ai fini
previsti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma.
Per avere evidenza del conseguimento degli obiettivi per i quali gli investimenti
rimborsabili sono stati impiegati, l’AdG può verificare, ad esempio, i documenti forniti
dai percettori finali, i rapporti delle verifiche in loco dei gestori del Fondo, le riunioni del
Consiglio di Amministrazione, i bilanci annuali e i rapporti dell’intermediario del Fondo
di rotazione.
Non è comunque necessario che il destinatario finale abbia completato l’attuazione
dell’attività di investimento sostenuta dallo strumento di ingegneria finanziaria entro la
data di presentazione dei documenti di chiusura (31 marzo 2017).
Le risorse restituite agli strumenti di ingegneria finanziaria provenienti dagli investimenti
effettuati a beneficio dei destinatari finali non devono essere considerati contributo del
programma operativo. Tali risorse devono essere trattate conformemente all’articolo 78,
paragrafo 7, secondo periodo2, del Regolamento generale, allo scopo di garantire l’effetto
rotativo dei contributi al programma investiti dagli strumenti di ingegneria finanziaria ai
beneficiari finali.
Non essendo soggetto ad alcun termine, il riutilizzo di tali risorse non può essere
dichiarato come spesa ammissibile alla chiusura.
2
L’articolo 78, paragrafo 7, secondo periodo, così dispone: “Le risorse restituite all’operazione a partire
da investimenti avviati dai fondi di cui all’articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono
state sodisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti
di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.”.
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Ammissibilità delle spese per gli Aiuti sotto forma di capitale di rischio
Ai fini dell’ammissibilità delle spese è necessario che il pagamento a favore del fondo di
rotazione per la successiva concessione di aiuti sotto forma di capitale di rischio deve
essere effettuato improrogabilmente entro il 31/12/2015.
Il soggetto gestore del fondo (RTI Fira Spa) entro il 18/12/2015 effettua il pre-screening
formale dei progetti presentati con individuazione dei potenziali beneficiari. L’elenco dei
potenziali beneficiari viene tempestivamente approvato dal consiglio di Amministrazione
in modo da permettere alla competente struttura regionale di prenderne atto entro il
31/12/2015 con determinazione dirigenziale.
Le sottoscrizioni delle quote di capitale di rischio delle imprese devono essere
effettuate dal soggetto gestore entro e non oltre il 30.08.2016 (cfr tabella n.4).
Ammissibilità delle spese e contributo del programma in caso di garanzie
In caso di garanzie, l’importo delle spese ammissibili al momento della chiusura è pari al
valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie. Si fa
rinvio, in particolare, al punto 4.1 della nota COCOF 10/0014/05 dell’8 febbraio 2012,
fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.1.7 della medesima nota COCOF (sub
Allegato 4).
Per quanto riguarda le garanzie, la spesa ammissibile è rappresentata dal totale di ogni
garanzia fornita, inclusi gli importi impegnati come garanzie dai Fondi di garanzia,
conformemente a quanto stabilito dall’articolo 78, paragrafo 6 del Reg. (CE) n.
1083/2006 e, cioè:
1) garanzie fornite, ossia le garanzie che coprono una somma multipla di prestiti erogati
che sono già arrivati a scadenza del termine di rimborso dei prestiti collegati e per i quali
nessuna richiesta di garanzia è stata presentata o nel rispetto dei quali le garanzie sono
state già onorate;
2) importi impegnati come garanzie, ossia le garanzie che coprono una somma multipla
di prestiti erogati rispetto ai quali le garanzie dovranno o potrebbero ancora necessitare di
essere onorate dopo la chiusura perché la data di scadenza del rimborso dei prestiti
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collegati cade dopo la chiusura.
L’importo di una garanzia è ammissibile una volta che i prestiti coperti da garanzia
sono stati effettivamente erogati ai percettori finali, indipendentemente dal
rimborso del prestito che potrebbe superare l’arco temporale del periodo di
programmazione.
Il termine ultimo per l’erogazione ai percettori finali dei prestiti coperti da garanzie
è il 31/12/2015, termine ultimo per l’ammissibilità della spesa (cfr tabella n.4).
Ammissibilità dei costi e delle spese di gestione
I costi e le spese di gestione, sostenuti e pagati entro il 31 marzo 2017, sono ammissibili
a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del Regolamento generale, entro i limiti
stabiliti dall'articolo 43, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 (Regolamento
di esecuzione) e in linea col punto 2.6 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio
2012.
Conformemente a quanto stabilito dal menzionato paragrafo della nota COCOF
10/0014/05, i costi di gestione si riferiscono a voci di costi rimborsate a fronte di prova
della spesa, mentre le commissioni per la gestione del SIF si riferiscono ad un prezzo
concordato o a una compensazione per i servizi resi.
Il termine ultimo per l’ammissibilità dei costi e delle spese di gestione è fissato al
31/12/2015 (cfr tabella n.4).
1.2.2.1 Spese di istruttoria sostenute dal destinatario finale che si sovrappongono con i
costi o le spese di gestione ammissibili
Conformemente a quanto esplicitato al punto 2.6.17 della nota COCOF del 10/0014/05
dell’8 febbraio 2012, se le spese di istruttoria o altri costi amministrativi dello strumento
di ingegneria finanziaria a carico dei destinatari si sovrappongono ai costi e alle spese di
gestione dichiarati come spese ammissibili al rimborso dei fondi strutturali, il relativo
importo deve essere detratto dalle spese ammissibili per i fondi strutturali dichiarate ai
fini del rimborso secondo l’articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del Regolamento generale.
1.2.2.2 Eventuali riduzioni delle spese ammissibili: interessi generati dai pagamenti del
Programma
In linea con il punto 5.1.6 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012, gli
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interessi maturati dai pagamenti del Programma allo strumento di ingegneria finanziaria,
attribuibili al contributo dei fondi strutturali e che al momento della chiusura parziale o
finale del Programma non sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni
dell'articolo 78, paragrafo 6, e paragrafo 7, primo periodo, del Regolamento generale,
devono essere dedotti dalla spesa ammissibile.
1.2.3 Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese
A norma dell’articolo 78, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ai fini della
rendicontabilità della spesa dei regimi di aiuto, di cui all’articolo 107, paragrafo 1,
TFUE, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il versamento del contributo pubblico deve essere effettuato ai beneficiari, da parte
dell’organismo concedente, prima del 31 marzo 2017 (termine ultimo per la
presentazione della documentazione di chiusura);
b) se l’impresa ha ricevuto anticipi da parte dell’organismo concedente, tale somma deve
essere stata spesa da parte del beneficiario e deve essere anche rendicontata con apposita
documentazione giustificativa entro il 31 dicembre 2015 (fatture quietanzate o
documentazione giustificativa avente un valore probatorio equivalente);
c) le rimanenti spese sostenute dal beneficiario entro il 31 dicembre 2015 potranno essere
rendicontate all’organismo concedente entro il 31 marzo 2017. Il contributo pubblico
corrispondente dovrà essere versato al beneficiario, da parte dell’organismo che concede
l’aiuto, entro il 31 marzo 2017.
E’ necessario che la documentazione relativa alla rendicontazione sia inviata in tempo
utile all’organismo che ha concesso gli aiuti, allo scopo di poter effettuare i controlli
previsti dalla normativa nazionale ed europea e procedere alla predisposizione della
rendicontazione finale del Programma, nei termini stabiliti dagli Orientamenti.
La seguente tabella schematizza, a titolo esemplificativo, i termini per l’ammissibilità e
per il pagamento dei contributi al beneficiario da parte dell’organismo che eroga l’aiuto:
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Tabella n.1 – Esempio Rendicontazione e Pagamenti Aiuti di Stato
Descrizione
Investimento
totale
Aiuto
concesso
Anticipazione
sull’aiuto
concesso
Rimborso al
beneficiario
Importo
Concessione
Inizio
ammissibilità
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
100
70
30
Fine
ammissibilità
31/12/2015
(spesa
sostenuta)
31/12/2015
(spesa sostenuta
+
rendicontazione)
40
Termine
ultimo per il
pagamento del
contributo al
beneficiario da
parte
dell’Organismo
che eroga
l’aiuto
Entro
31/03/2017
Entro
31/12/2015
Entro
31/03/2017
Il termine ultimo per l’adozione delle determinazioni di pagamento a saldo degli
aiuti di Stato è fissato al 10/09/2016 (cfr tabella n.4).
1.3 Individuazione/sostituzione delle operazioni
Nella certificazione della spesa, l’ammissibilità di progetti riconducibili alla tipologia
overbooking impone di definire le procedure idonee a garantire che l’inserimento delle
operazioni, all’interno della programmazione europea, avvenga nel pieno rispetto delle
prescrizioni normative.
L’overbooking si configura come forma di “sovraccarico” del Programma attraverso lo
sviluppo di linee di progetto il cui volume può contribuire a superare la portata
finanziaria del Programma stesso.
Le operazioni extra, classificabili nella tipologia overbooking, vengono selezionate,
sviluppate e implementate fin dall’inizio con l’intenzione di rispettare i requisiti
applicabili al Programma Operativo FESR. Per tale motivo, nel corso della loro
realizzazione, vengono utilizzati gli stessi strumenti riferiti alle iniziative originariamente
programmate all’interno del Programma.
Le strutture competenti dell’AdG inseriscono le operazioni nel sistema di gestione e
controllo e ottemperano a tutte le verifiche, amministrative e in loco, garantendone il
continuo aggiornamento per le fasi conclusive delle stesse, inclusi eventuali riscontri di
irregolarità.
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1.4 I controlli sulle spese
Prima che la spesa sia inclusa nella dichiarazione finale delle spese e nella domanda di
pagamento, l’AdG e gli OI effettuano i controlli previsti ai fini dell’ammissibilità della
spesa.
I tempi, entro i quali sono effettuati i controlli, sono importanti per individuare il prima
possibile le spese non ammissibili ed evitare, quindi, problemi di recupero.
Ovviamente, le spese ed i relativi documenti giustificativi contabili devono fare
riferimento alla data finale di ammissibilità.
Pertanto, in preparazione alla chiusura, l’AdG e gli OI devono:
Analizzare le dichiarazioni di spesa finali di tutti i beneficiari, concernenti le
spese sostenute fino al 31/12/2015;
Completare i controlli di gestione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, lettere a)
e b), del Regolamento generale, e dell'articolo 13 del Regolamento di esecuzione,
per verificare l'ammissibilità e la regolarità delle spese;
Accertarsi che la dichiarazione di spesa finale per il Programma (da presentare
all'AdC in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 marzo 2017) sia stata, e
possa essere conciliata con le registrazioni del sistema di contabilità del
Programma e che esista una pista di controllo adeguata fino al livello del
destinatario finale;
Verificare nella dichiarazione finale di spesa gli importi del contributo pubblico
effettivamente versati ai beneficiari, in conformità all'articolo 78, paragrafo 1, e
all'articolo 80 del Regolamento generale;
Verificare se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 78 bis del
Regolamento generale, in particolare per quanto riguarda gli anticipi versati ai
beneficiari nell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1,
del TFUE e gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del
Regolamento generale;
Verificare che eventuali errori e irregolarità siano corretti per quanto riguarda:
•
Controlli di gestione effettuati nell'ambito delle menzionate disposizioni;
•
Audit dei sistemi effettuati dall’AdA e audit delle operazioni effettuati a
norma dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione;
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•
Verifiche effettuate dall'AdC;
•
Audit effettuati da altri organismi nazionali;
•
Audit della Commissione Europea;
•
Audit della Corte dei Conti Europea.
In ogni caso, l’AdG garantisce il rispetto della disciplina sulla stabilità dell’operazione
(divieto di alienazione, vincolo di destinazione d’uso, etc…) così come previsto
dall’articolo 57 del Regolamento generale e come disciplinato nei singoli dispositivi
attuativi (bandi/avvisi ecc.) a valere sulle operazioni finanziate in regimi di aiuto.
1.5 Assistenza Tecnica
L'Assistenza Tecnica (AT) destinata ai Programmi per il periodo 2007-2013 è
disciplinata dall'articolo 46 del Regolamento generale che ne stabilisce anche i
massimali. Tali massimali sono applicabili sia a livello dell'importo totale stanziato per
obiettivo, sia a livello dei Programmi.
In caso di modifica di un Programma operativo, o di riduzione delle assegnazioni a
seguito di eventuali disimpegni, è necessario garantire il rispetto di tali massimali durante
la sua esecuzione.
Tuttavia, secondo l'articolo 77, paragrafo 12, del Regolamento generale, come modificato
dal Regolamento (UE) n. 1297/2013, è possibile utilizzare un eccesso nell'importo delle
spese rimborsabili sostenute e dichiarate per attività di Assistenza Tecnica, in linea con le
disposizioni previste al punto 5.1.1, ultimo paragrafo, degli Orientamenti di chiusura.
1.5.1 Assistenza tecnica 2007-2013 e utilizzo della stessa per le attività
preparatorie del periodo di Programmazione 2014-2020
Le spese di assistenza tecnica 2007-2013 per essere ammissibili in chiusura devono
essere sostenute entro il 31 dicembre 2015 e giustificate da fatture quietanzate o da
documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Conformemente al citato articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento generale, è possibile
finanziare le attività di Assistenza Tecnica preparatorie per il periodo 2014-2020.
Tuttavia, queste attività devono essere materialmente ammissibili nell'ambito delle norme
nazionali e dell'Unione in materia di ammissibilità per il 2007-2013 e devono inoltre
soddisfare i criteri di selezione del Programma in questione.
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Infatti, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l’assistenza
tecnica cofinanziata con la dotazione finanziaria 2014-2020 può interessare periodi di
programmazione precedenti e successivi.
E’ possibile utilizzare la dotazione finanziaria 2014-2020 per finanziare le operazioni di
chiusura da espletarsi dopo il 31 dicembre 2015, purché ricorrano le seguenti condizioni:
1) sussista un evidente legame tra attività proposte ed attività di chiusura;
2) il rispetto del periodo di ammissibilità delle spese per la programmazione 2014-2020,
in quanto se le spese sono sostenute precedentemente non potranno essere ammesse a
finanziamento nell’ambito dei Programmi 2014-2020;
3) il rispetto della tipologia di AT finanziabili ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n.
1303/2013, fermo restando che le norme specifiche fissate per il POR FESR 2014-2020.
Al fine di evitare qualsiasi rischio di doppio finanziamento per le stesse attività di
Assistenza tecnica, il Manuale dell’AdG relativo al periodo 2014-2020 prevede specifica
pista di controllo per la verifica dei costi rendicontati per l’Assistenza Tecnica relativa ai
Programmi Operativi 2007-2013 e 2014-2020.
Nel Rapporto Finale di Esecuzione l’AdG riporta le azioni di Assistenza tecnica
intraprese per l’intero ciclo di attuazione del PO in applicazione dell’articolo 67,
paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, anche al fine di permettere alla CE di verificare
che siano rispettati i massimali fissati dall’articolo 46 del Reg. (CE) n. 1083/2006.
Il termine ultimo per il pagamento di assistenza tecnica 2007-2013 è fissato al
31/12/2015 (cfr tabella n.4).
1.6 Attuazione operativa degli interventi, finalizzate al conseguimento
della spesa
Per ottemperare agli adempimenti connessi alla chiusura del Programma, e al fine di
salvaguardare sia le iniziative regolarmente realizzate e concluse entro la tempistica
stabilita, sia i relativi impatti sul territorio regionale, la tabella n. 2 sintetizza per il POR
FESR 2007-2013, in corrispondenza di ciascuna linea di attività:
A) i Servizi regionali competenti ed i responsabili UCO;
B) I bandi
C) Le scadenze relative ai pagamenti da parte dei beneficiari PMI e da parte degli Enti
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locali (entro il termine del 31 dicembre 2015);
D) Le scadenze relative ai pagamenti quando il Beneficiario è la Regione (o l’Organismo
Intermedio PIT);
E) Le scadenze per i trasferimenti delle somme dalla Regione (o Organismo Intermedio
PIT) ai soggetti beneficiari.
Si specifica che, se il Beneficiario è la Regione o l’Organismo Intermedio (Province
PIT), il contributo pubblico deve essere erogato (e quindi quietanzato) entro il
31/12/2015. Pertanto, la rendicontazione delle spese deve essere inoltrata al Beneficiario
in tempo utile per poter assicurare il rispetto della scadenza del 31/12/2015.
Se invece i Beneficiari sono le PMI o gli enti locali, la spesa di questi ultimi deve essere
necessariamente sostenuta entro il 31/12/2015, mentre il contributo pubblico può essere
versato dalla Regione o dall’Organismo intermedio alle PMI o agli Enti locali, entro e
non oltre il 10/09/2016.
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Tabella n. 2 - Scadenze pagamenti
Cronoprogramma POR FESR 2007/2013
Asse prioritario
Linea di Attività
Servizi e Responsabili UCO
Bandi
Scadenza
pagamenti
Beneficiari PMI e
EE.LL.
(31/12/2015)
Scadenza
pagamenti
Beneficiario
Scadenza trasferimenti
Regione/beneficiari
Regione ai Beneficiari
o Fondo di
rotazione
(31/12/2015)
I.1.1 - Ricerca industriale e sviluppo tecnologico
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito
proroga
31/12/2015
I.1.2 - Sostegno ai Poli di Innovazione
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito
proroga
31/12/2015
10/09/2016
Avviso I 2,1
06/12/2015
10/09/2016
PIT PE
chiuso
31/12/2015
10/09/2016
PIT CH
chiuso
31/12/2015
10/09/2016
PIT TE
chiuso
31/12/2015
10/09/2016
PIT AQ
Avviso I 21 PIT
AQ
15/11/2015
10/09/2016
I.2.1 - Progetti di innovazione tecnologica, di processo
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito
e della organizzazione dei servizi
10/09/2016
Mono
I - R&ST, Innovazione e
Imprenditorialità
I.2.2 - Aiuti alle piccole nuove imprese innovative
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito
chiuso
I.2.3 - Promozione delle PMI attraverso serviziqualificati Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito
chiuso
I.2.4 - Azioniper migliorare le capacità di accesso al
credito delle PMI fondo di rotazione
chiuso
Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito
31/12/2015
10/09/2016
31/12/2015
Asse I
II.1.1 - Promozione della produzione di energia da fonti
rinnovabili
Asse II - Sostenibilità
ambientale
Servizio politica energetica qualità dell'aria SINA
II.1.2 - Promozione di sistemi di risparmio energetico
II.1.3 - Animazione per la promozione delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico
chiuso
31/12/2015
10/09/2016
DGR 827 del
08/10/2015
31/12/2015
10/09/2016
chiuso
31/12/2015
chiuso
31/12/2015
Asse II
Asse III - Società
dell'Informazione
III.1.1
Servizio Sistema Informativo Regionale Domenico Longhi
Asse III
IV.1.1 - Sostegno a Prigrammi Integrati di Sviluppo
Urbano (PISU)
Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali e Aree Protette - Antonio
Iovino
PISU PE
31/12/2015
10/09/2016
PISU CH
31/12/2015
10/09/2016
PISU TE
31/12/2015
10/09/2016
IV.2.1 a - Valorizzazione dei territori di montagna
31/12/2015
10/09/2016
PIT CH
PIT PE
strada
31/12/2015
10/09/2016
PIT AQ
31/12/2015
10/09/2016
31/12/2015
10/09/2016
PIT TE
Asse IV - Sviluppo
territoriale
IV.2.1 b - Valorizzazione dei territori di montagna
strada
Servizio: Politiche turistiche Demanio Marittimo e Sostegno alle
imprese (Di Filippo);
Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività
(Panzone)
chiuso
Francesco Di Filippo
chiuso
31/12/2015
Rita Panzone
chiuso
31/12/2015
IV.3.1 - Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, con particolare riferimento alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico
IV.3.1.A1 - Piano di mitigazione del rischio
chiuso
31/12/2015
IV.3.1.A2 - Commissario straordinario
chiuso
31/12/2015
Servizo Difesa del Suolo -
IV.3.1.B1 - Interventi prevenzione dei rischi
chiuso
31/12/2015
IV.3.1.B2 - Interventi fiumi
chiuso
31/12/2015
IV.3.1.C - Microzonazione sismica
Servizo Prevenzione dei rischi protezione civile - Carlo Giovani
31/12/2015
IV.3.1.D - Sala operativa protezione civile
Servizo Emergenza di Protezione Civile - Altero Leone
31/12/2015
Servizio Gestione dei Rrifiuti - Gianfranco Piselli
31/12/2015
Autorità di Gestione
31/12/2015
IV.3.2 - Bonifica dei siti contaminati
Asse IV
Asse V - Assistenza
tecnica
V Assistenza Tecnica
n.p.
Asse V
VI.1.1 - Interventi di riattivazione dell'attività produttiva
delle imprese
Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Dott.ssa Elena Sico
VI.1.2 - Attrazione nuove imprese nell'area del Cratere
chiuso
chiuso
Bando VI 1.2
(2013)
18/12/2015
bando VI 1.3
18/12/2015
10/09/2016
VI.1.3 - Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere
Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese - Di
Filippo
Asse VI - Recupero e VI.1.3.A - Turismo
rivitaliizzazione dei
territori colpiti dal sisma VI.1.3.B - Cultura
Servizio Politiche Culturali
VI.1.3.C - Sport
Servizio Sport e Emigrazione- Di Filippo
chiuso
10/09/2016
chiuso
31/12/2015
10/09/2016
VI.2.1 - Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico monumentale della città de L’Aquila
VI.2.1.A - Comune de L'Aquila
Servizio Edilizia Residenziale - Walter Gariani
31/12/2015
31/12/2015
VI.2.1.B - Impianti sportivi
Servizio Sport e Emigrazione - Francesco Di Filippo
31/12/2015
31/12/2015
Asse VI
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Capitolo 2. I documenti da presentare alla
chiusura
2.1 Documenti di chiusura
Per il pagamento del saldo finale, l'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento generale,
stabilisce che l’AdG invii, in relazione al Programma, una domanda di pagamento
composta dai seguenti tre documenti ("documenti di chiusura"):
1) Una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa,
conformemente all'articolo 78;
2) Il Rapporto Finale di Esecuzione (RFE) del Programma operativo, comprendente
le informazioni di cui all'articolo 67;
3) Una Dichiarazione di chiusura suffragata da un Rapporto di Controllo Finale di
cui all'articolo 62.
Le informazioni finanziarie contenute nei suddetti documenti, nonché in SFC 2007,
devono essere allineate.
L’Autorità di Gestione (AdG), l’Autorità di Certificazione (AdC) e l’Autorità di Audit
(AdA) concorrono alla predisposizione della documentazione di chiusura, da inviare alla
Commissione europea entro il 31 marzo 2017, assicurando la completezza delle
informazioni e la congruità degli importi finanziari dichiarati, ai sensi dell’articolo 89 del
Regolamento generale.
L’AdA deve completare le attività di controllo sulle operazioni in tempo utile per la
preparazione della dichiarazione di chiusura; l’AdC è tenuta a presentare l’ultima
domanda di pagamento intermedia entro il 30/06/2016 al fine di consentire il corretto
svolgimento delle attività dell’AdA e l’AdG deve presentare la proposta delle domande
di pagamento (intermedio e finale/saldo) con chiusura dei conti in tempo utile per
consentire all’AdC di effettuare le verifiche di propria competenza.
L’AdG è tenuta ad inviare all’AdC le attestazioni di spesa entro e non oltre il 30 maggio
2016. A tal fine gli Uco trasmettono le Attestazioni di spesa alla AdG entro il 15 maggio
2016.
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2.2 Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura
I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 31 marzo 2017 come stabilito
all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento generale, compresi quelli relativi alle
operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi.
L’AdG continua a trasmettere regolarmente le richieste di pagamento intermedio anche
quando il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi ha raggiunto il 95% del
contributo del FESR al Programma.
Al fine di facilitare il lavoro dell'AdA, l’AdG presenta l'ultima proposta di domanda di
pagamento intermedio entro il 30/05/20163.
Due mesi prima del termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, la
Commissione europea invia una lettera all’AdG, informandola delle conseguenze del
ritardo nella presentazione dei documenti di chiusura.
Tutti e tre i documenti fanno parte del pacchetto di chiusura.
La Commissione europea procede al disimpegno automatico della parte di impegno per
la quale non ha ricevuto, entro il 31 marzo 2017, alcuno dei documenti di chiusura di cui
al punto 4.1 degli Orientamenti, peraltro richiamati nel paragrafo 2.1. delle presenti Linee
di chiusura. In tal caso, la chiusura del Programma viene disposta sulla base delle ultime
informazioni disponibili alla Commissione europea (l'ultimo pagamento intermedio e
l'ultima dichiarazione di spesa, l'ultimo RAE ammissibile e l'ultima relazione di audit
ammissibile).
La mancata presentazione del RFE e della dichiarazione di chiusura è considerata una
grave carenza del sistema di gestione e di controllo del Programma che mette a rischio il
contributo dell'Unione già versato al Programma. Pertanto, in caso di mancata
presentazione di tali documenti, la CE può disporre una rettifica finanziaria ai sensi
dell'articolo 99 del Regolamento generale.
La presentazione dei documenti deve essere effettuata esclusivamente in formato
elettronico, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 66,
paragrafo 3, e dell'articolo 76, paragrafo 4, del Regolamento generale, e dell'articolo 40,
paragrafo 1, lettere c) ed e), e dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento di
esecuzione.
3
Al fine di assicurare che l'AdA sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31
marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura.
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La Commissione europea considera i documenti come ricevuti in tempo se le
informazioni pertinenti sono state presentate, convalidate e inviate in SFC. Quando tutti i
documenti sono stati inviati, l’AdG riceve una ricevuta di ritorno SFC che indica la data
e l'ora nei quali i documenti sono stati inviati.
Nel mese di giugno 2016, l’AdG non è tenuta a presentare il rapporto annuale per l'anno
2015, ad eccezione dei dati sugli strumenti di ingegneria finanziaria in conformità a
quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento generale. A tal
fine le presenti Linee Guida sono corredate dell’Allegato da utilizzare per gli strumenti di
ingegneria finanziaria (sub Allegato n. 5).
Nel mese di dicembre 2015 l’AdA deve presentare l'ultimo rapporto di controllo annuale.
2.3 Modifiche ai documenti dopo il termine di presentazione
L’AdG non può modificare i documenti di chiusura di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del
Regolamento generale, dopo la scadenza del termine di presentazione tranne che per la
correzione di errori materiali nei casi indicati di seguito.
Per quanto riguarda la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento del saldo finale,
l’AdG non può modificare tali documenti per dichiarare nuove spese ma può rivedere i
dati al ribasso mediante il ritiro di spesa.
La Commissione europea può invitare l’AdG a correggere la domanda di pagamento del
saldo finale o la dichiarazione certificata delle spese nella misura in cui tale correzione
consiste nell'invio di informazioni aggiuntive o in correzioni tecniche, ove tali
informazioni aggiuntive e correzioni si riferiscano a spese trasmesse alla Commissione
europea entro il termine di presentazione stabilito. In tal caso, l’AdG dispone di due mesi
per effettuare la correzione. Se la correzione non viene disposta entro il termine di due
mesi, la Commissione europea procede alla chiusura sulla base delle informazioni
disponibili.
2.4
Disponibilità dei documenti
In conformità all'articolo 90 del Regolamento generale, l'AdG garantisce che tutti i
documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit del Programma in questione siano
tenuti a disposizione della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo
di tre anni dalla data della chiusura del Programma, come comunicato dalla Commissione
in conformità all'articolo 89, paragrafo 5, del Regolamento generale.
PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura
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La decorrenza dei tre anni è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta
debitamente motivata della Commissione.
L'AdG mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco di tutte le
operazioni funzionanti per i tre anni successivi alla chiusura del Programma.
2.5 Contenuto dei documenti di chiusura
2.5.1 Dichiarazione certificata delle spese e domanda di pagamento finali
2.5.1.1 Principio generale
La dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento
finale, è redatta secondo il modello di cui all'allegato X del Regolamento di esecuzione.
Potrebbero esservi discrepanze tra i pagamenti dell'Unione all'asse prioritario e l'effettivo
contributo dei Fondi a operazioni cofinanziate a titolo di quella priorità. Si tratta di una
conseguenza della flessibilità che le AdG hanno nell'applicare tassi di cofinanziamento
diversi per le singole operazioni come stabilito all'articolo 53, paragrafo 4, del
Regolamento generale. Tuttavia, secondo il principio della sana gestione finanziaria dei
Fondi, l'importo del contributo pubblico (quale dichiarato nella "dichiarazione certificata
delle spese finali"), pagato o da pagare ai beneficiari, deve essere almeno pari al
contributo versato dalla Commissione europea al Programma e, in conformità all'articolo
80 del Regolamento generale, gli Stati Membri devono garantire che i beneficiari
ricevano l'importo totale del contributo pubblico quanto prima possibile e nella sua
integralità.
A norma dell'articolo 77 del Regolamento generale, il contributo dell’Unione mediante il
pagamento del saldo finale non deve superare di oltre il 10% l’importo massimo della
partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario. In ogni caso, il contributo
dell’Unione mediante i pagamenti del saldo finale non deve superare il contributo
pubblico dichiarato e l’importo massimo dell’intervento di ciascun fondo per ciascun
Programma. A tale riguardo si fa rinvio al paragrafo 2.10 delle presenti Linee guida.
Recuperi (anche dopo la presentazione dei documenti di chiusura) e irregolarità
Alla chiusura, la dichiarazione annuale, relativa al 2016 deve essere inviata tramite
SFC2007 (conformemente all'allegato XI del Regolamento di esecuzione) entro il 31
marzo 2017 ed è trattata come segue:
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• Gli importi indicati nell'allegato XI, punto 2, come "recuperi pendenti" devono
essere inclusi nella domanda di pagamento finale. Essi non saranno pagati ma
costituiranno un impegno pendente per la Commissione. Qualora sia stato avviato
un procedimento per il recupero delle spese dichiarate, i relativi importi devono
essere dichiarati come recuperi pendenti. Non devono essere dichiarati come
operazioni sospese per ragioni giuridiche e amministrative4 poiché questi casi
riguardano soltanto gli importi che non si è stati in grado di dichiarare. L’AdG deve
informare la Commissione dell'esito dei recuperi pendenti;
• Per gli importi dichiarati come "importi non recuperabili" di cui all'allegato XI,
punto 3, qualora l’AdG chieda che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio
generale dell'Unione europea, la Commissione esamina adeguatamente ciascun
caso; a tale proposito la Commissione informa l’AdG per iscritto circa la sua
intenzione di aprire un'inchiesta relativa a tale importo ovvero chiede all’AdG di
portare avanti la procedura di recupero oppure accetta che la quota dell'Unione sia
a carico del bilancio generale dell'Unione Europea;
• Un impegno resta aperto per gli importi dichiarati di cui all'allegato XI, punto 3, in
relazione ai quali la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, ha aperto
un'inchiesta o ha chiesto all’AdG di portare avanti la procedura di recupero;
• L’AdG deve garantire che gli importi che figurano all'allegato XI, punto 3, per i
quali l’AdG non ha richiesto all'Unione di assumere la sua quota delle perdite,
siano detratti dalla dichiarazione certificata delle spese finali5.
Eventuali importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti alla Commissione.
2.5.2 Rapporto Finale di Esecuzione (RFE)
2.5.2.1 Principio generale
Il rapporto finale di esecuzione (RFE) deve contenere gli elementi descritti dall'articolo
67, paragrafo 2, del Regolamento generale. Tale rapporto deve avere la stessa struttura
4
Come dispone l'articolo 95 del regolamento generale, l'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che
l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di interventi sospesi in virtù di
un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre, come sopra indicato, i
recuperi pendenti sono relativi a importi dichiarati alla Commissione.
5
Le procedure relative ai ritiri e ai recuperi sono descritte più dettagliatamente nella "Guidance note to Certifying
Authorities on reporting on withdrawn amounts, recovered amounts, amounts to be recovered and amounts considered
irrecoverable, applicable to programming period 2007-2013 and the remainder of the 2000-2006 programming period"
(COCOF n. 10/0002/00/EN del 27/3/2010).
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del rapporto annuale di esecuzione (RAE), poiché entrambi i documenti sono basati sullo
stesso modello di cui all'allegato XVIII del Regolamento di esecuzione, e deve presentare
dati e informazioni aggregati per l'intero periodo di esecuzione.
2.5.2.2 Ammissibilità, accettazione e scadenze
Il Regolamento generale non fornisce alcun termine per la verifica dell'ammissibilità del
RFE e non vi sono disposizioni che disciplinano il caso in cui il rapporto non sia
ammissibile. Inoltre, il Regolamento generale considera ammissibile un rapporto che
contenga tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 67, paragrafo 2. Tenuto conto
del fatto che anche l'accettazione del rapporto finale è effettuata in base alle disposizioni
dell'articolo 67, paragrafo 2, l'ammissibilità e l'accettazione possono essere considerate
equivalenti nel contesto dell'esercizio di chiusura e i due termini possono essere usati in
modo intercambiabile.
La Commissione europea dispone di cinque mesi, a decorrere dalla data di ricevimento
del rapporto finale, per accertarne l'ammissibilità o formulare osservazioni all’AdG se
non è soddisfatta del contenuto e chiedere che venga rivisto. Il rapporto finale sarà
accettato solo se è dato riscontro a tutte le osservazioni della Commissione europea.
Il Regolamento generale indica i tempi della Commissione europea per l'invio delle
proprie osservazioni all’AdG, ma non prevede un termine per la risposta dell’AdG. È
pertanto necessario stabilire un quadro per il dialogo tra la Commissione europea e
l’AdG.
Una volta che la Commissione europea ha trasmesso le sue osservazioni sul RFE, l’AdG
dispone di due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui
l’AdG non sia in grado di rispettare tale termine, ne informa la Commissione europea e il
termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di due mesi.
Nel caso in cui l’AdG non sia in grado di migliorare il RFE, la Commissione europea lo
rifiuta ed effettua la chiusura sulla base dei documenti disponibili. Allo stesso tempo, la
Commissione europea può applicare rettifiche finanziarie in applicazione dell'articolo 99
del Regolamento generale.
L'obiettivo è di disporre del rapporto finale riveduto e approvato dalla Commissione
entro un anno dalla data di ricezione dello stesso.
2.5.2.3 Relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF)
L'articolo 67, paragrafo 2, lettera j) del Regolamento generale stabilisce le informazioni
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che devono essere contenute nel RFE come parte del pacchetto di chiusura:
Una descrizione dello strumento di ingegneria finanziaria e delle modalità di
attuazione;
L'identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria,
comprese quelle che intervengono tramite fondi di partecipazione;
Gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato
allo strumento di ingegneria finanziaria.
Il RFE deve contenere, in forma discorsiva, una breve descrizione degli strumenti di
ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione.
Ai fini del rapporto finale, la "modalità di attuazione" deve essere interpretata in senso
lato, per soddisfare l'obiettivo generale di fornire una visione globale ed equilibrata del
rendimento degli strumenti di ingegneria finanziaria durante il periodo 2007-2013.
Il RFE deve contenere le seguenti informazioni:
1. Il numero e il tipo dei fondi stabiliti durante il periodo di Programmazione;
2. L'identità dei fornitori del cofinanziamento nazionale e il tipo di cofinanziamento
(prestito, contributi in natura); eventuali fondi di co-investimento devono essere
chiaramente identificati;
3. La data della firma e la durata degli accordi di finanziamento a sostegno del
funzionamento;
4. Le informazioni sulla procedura di selezione del responsabile del fondo di
partecipazione, i gestori del fondo e i destinatari finali;
5. I tipi di prodotti offerti e i destinatari finali interessati;
6. Le informazioni sui ritiri delle risorse del Programma da strumenti di ingegneria
finanziaria;
7. L'importo degli abbuoni di interesse o degli abbuoni di commissioni di garanzia
capitalizzati;
8. Gli interessi generati dai pagamenti a titolo del Programma e attribuibili ai fondi
strutturali;
9. Una breve valutazione globale della prestazione del fondo in termini di contributo
al raggiungimento degli obiettivi del Programma e della priorità interessata;
10. Le informazioni sulle risorse ancora disponibili tra cui:
Il valore delle risorse ancora disponibili (fondi residui e valore degli
investimenti e delle partecipazioni registrati prima della presentazione dei
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documenti di chiusura) imputabili alle risorse del FESR;
La data di chiusura (come previsto nella convenzione di finanziamento) e
l'attribuzione delle risorse;
Le informazioni sul riutilizzo delle risorse ancora disponibili imputabili ai
fondi strutturali specificando l'autorità competente che ha il compito di
gestire le risorse ancora disponibili, la forma di riutilizzo, lo scopo, la
zona geografica interessata e la durata prevista;
11. Nella misura in cui strumenti finanziari hanno incontrato particolari difficoltà e/o
non hanno raggiunto gli obiettivi principali contenuti nei rispettivi piani aziendali,
il rapporto finale deve contenere una breve sintesi delle ragioni principali di tali
difficoltà e la natura, la tempistica e l'efficacia delle eventuali misure correttive
intraprese, a seconda dei casi), dall'autorità di gestione, dal responsabile del fondo
di partecipazione o dal gestore il fondo.
Anche tenuto conto di quanto specificato al n. 11, si evidenzia che non è richiesta la
funzionalità delle operazioni finanziate dagli Strumenti di Ingegneria finanziaria e che,
qualora essi dovessero risultare non funzionanti, non dovranno essere inserite nella
“tabella sintetica dei progetti non funzionanti” di cui all’allegato V degli Orientamenti.
Ulteriori informazioni quantitative e qualitative potranno essere richieste al Soggetto
gestore del Fondo di rotazione, anche attraverso la compilazione dell’allegato II degli
Orientamenti (vedi sub Allegato n. 5 alla presente Linee Guida).
2.5.2.4 Rapporto sui risultati
Durante il periodo di attuazione, gli Stati Membri sono stati invitati, nel contesto dei
rapporti annuali di esecuzione, a includere, in conformità all'articolo 67, paragrafo 2, del
Regolamento
generale,
informazioni
dettagliate
sullo
stato
di
avanzamento
dell'esecuzione del Programma tra cui le informazioni per asse prioritario rispetto ai loro
obiettivi specifici verificabili, usando gli indicatori indicati nel Programma.
Inoltre le AdG, nell'ambito della valutazione dei RAE, sono state invitate a spiegare
eventuali divergenze o progressi rispetto agli obiettivi concordati e a ridefinire gli
obiettivi fissati impropriamente.
In ogni caso, è opportuno mantenere gli obiettivi di risultato, per quanto possibile, in
modo da evitare un declassamento degli interventi.
Nella domanda di modifica, l’AdG deve garantire che gli obiettivi rivisti siano accurati,
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in particolare nel caso in cui gli obiettivi non siano stati fissati in modo appropriato
dall'inizio.
Tuttavia, gli obiettivi non devono essere modificati in funzione del risultato raggiunto, in
quanto lo scopo non è quello di modificare l'obiettivo per adeguarlo al risultato realmente
raggiunto.
Alla chiusura, se gli indicatori riportati nel rapporto finale divergono in modo
considerevole (oltre il 25%) dagli obiettivi stabiliti nel Programma, l’AdG deve fornire
una spiegazione e una giustificazione dei motivi per i quali l'obiettivo non è stato
conseguito e non sono state adottate misure correttive nel corso del periodo di attuazione.
Queste informazioni devono essere riferite in forma sintetica, in 3 pagine al massimo.
2.5.2.5 Progetti non funzionanti
Per i progetti non funzionanti si fa rinvio a quanto specificato al paragrafo 1.2.1.
L’AdG potrebbe presentare con il RFE un elenco di progetti non funzionanti (cfr. punto
3.5 degli Orientamenti relativo ai progetti non funzionanti), utilizzando il modello di cui
all'allegato V degli Orientamenti.
2.5.2.6 Uso degli interessi
In conformità all'articolo 83 del Regolamento generale, gli eventuali interessi generati dal
prefinanziamento a qualunque livello (organismo centrale, organismo intermedio) sono
considerati risorsa per lo Stato membro, in quanto contributo pubblico nazionale, e sono
utilizzati per operazioni decise dall'AdG all'interno del Programma.
Per le sovvenzioni globali di cui all'articolo 43, lettera c), del Regolamento generale, le
norme che disciplinano l'utilizzo degli eventuali interessi maturati sono incluse nelle
disposizioni dell'accordo concluso tra lo Stato membro o l'AdG e gli OI.
2.5.2.7 Rapporto sul rispetto dei massimali della dotazione finanziaria
Nel rapporto finale di esecuzione, l’AdG deve fornire le informazioni finanziarie relative
alle spese dichiarate a fronte dei massimali fissati nel regolamento.
2.6 Dichiarazione di chiusura
2.6.1 Principio generale
In conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento generale, la
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dichiarazione di chiusura è preparata dall'AdA ed è presentata alla Commissione europea
entro il 31 marzo 2017. L’AdA valuta:
La validità della domanda di pagamento del saldo finale;
La legalità e la regolarità delle transazioni coperte dalla dichiarazione finale
(supportata da un rapporto di controllo finale).
La dichiarazione di chiusura si basa su tutte le attività di audit effettuate dall’AdA
secondo la strategia di audit di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di
esecuzione. L’AdA è tenuta a riferire in relazione all’attività di audit svolta fino al 1°
luglio 2015 e sull’attività di audit svolta tra il 1° luglio 2015 e il 31 dicembre 2016 [art.
62, lettera d), punto i) del Regolamento generale].
Gli audit delle operazioni effettuati dall’autorità di audit in conformità all’articolo 16 del
regolamento di esecuzione riguardano, con riferimento al citato periodo, le spese
dichiarate nel 2015 e nel 2016. Affinché l’AdA sia in grado di coprire la spesa dichiarata
nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della
dichiarazione di chiusura, è necessario che l’AdC presenti l’ultima domanda di
pagamento intermedio al massimo entro il 30 giugno 2016, in modo che dopo tale data
non vi siano spese dichiarate alla Commissione prima della presentazione della domanda
di pagamento finale.
In base all’articolo 18, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione, la dichiarazione di
chiusura e il rapporto di controllo finale devono essere redatti in conformità al modello di
cui all’allegato VIII del citato regolamento.
2.6.2 Ammissibilità, accettazione e scadenze
In conformità a quanto stabilito dall’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento generale, la
Commissione europea informa lo Stato membro in ordine al contenuto della
dichiarazione di chiusura, entro 5 mesi dalla data della sua ricezione. Se la Commissione
europea non formula osservazioni entro il periodo dei cinque mesi, la dichiarazione di
chiusura si intende accettata. Se la Commissione formula osservazioni, lo Stato membro
deve fornire le informazioni necessarie entro due mesi. Se lo Stato membro non è in
grado di rispettare tale termine, ne deve informare la Commissione europea, affinché tale
termine possa essere prorogato di altri due mesi, ad eccezione del caso in cui allo Stato
membro sia richiesta un’ulteriore attività di audit. Se ricorre tale ultima circostanza, il
periodo può essere esteso a quello necessario per concludere tale attività. La
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dichiarazione di chiusura è accettata soltanto se è fornita risposta a tutte le osservazioni
della Commissione europea.
Come già anticipato nel paragrafo 2.2 la mancata presentazione della dichiarazione di
chiusura costituisce una grave carenza del SIstema di Gestione e di Controllo del
programma che mette a rischio il contributo dell’Unione già versato conformemente
all’articolo 99 del regolamento generale. Ricorre altresì detta grave carenza anche nel
caso in cui sia presentata una dichiarazione di chiusura che non esprima un giudizio
appropriato sulla validità e sulla regolarità delle operazioni alle quali si riferisce la
dichiarazione finale di spesa. Qualora ricorrano dette fattispecie e quando la
dichiarazione di chiusura rileva irregolarità o carenze dei sistemi non corrette prima della
chiusura, la Commissione europea può avviare una procedura di rettifica finanziaria, in
applicazione degli articoli 99 e 100 del regolamento generale e come specificato nella
decisione C (2011) 7321 della Commissione del 19 ottobre 2011.
Gli orientamenti, in osservanza dei quali sono state predisposte le presenti linee guida,
recano nell’Allegato VI specifiche indicazioni per l’elaborazione della relazione, del
rapporto di controllo finale e della dichiarazione di chiusura.
2.7 Disimpegni
2.7.1 Disimpegno automatico
Tutti gli importi riguardanti le operazioni non dichiarate alla chiusura saranno oggetto di
disimpegno, tranne per gli importi che l'AdC non è stata in grado di dichiarare perché
relativi a operazioni sospese a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso
amministrativo con effetto sospensivo (articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento
generale) o per motivi di forza maggiore [articolo 96, lettera c), del Regolamento
generale].
L’AdG deve indicare nel rapporto finale di esecuzione (RFE) e nella dichiarazione di
chiusura l'importo relativo alle citate fattispecie, che non è stato possibile dichiarare al
momento della presentazione dei documenti di chiusura.
2.7.2 Ricostituzione degli stanziamenti
Conformemente all'articolo 157 del Regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio, che
stabilisce il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
Europee (oggi Unione Europea), gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti
in caso di errore manifesto imputabile alla sola CE.
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2.8 Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o
amministrativi
Per ciascuna operazione oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso
amministrativo con effetto sospensivo, l’AdG decide, entro il termine per la
presentazione dei documenti di chiusura del Programma, se l'operazione deve essere (in
tutto o in parte):
Ritirata dal Programma e/o sostituita da un'altra operazione ammissibile entro la
scadenza dei termini;
Mantenuta nel Programma.
L'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che l'AdC non è stata in
grado di dichiarare alla CE a causa di interventi sospesi in virtù di un procedimento
giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre i recuperi
pendenti sono relativi a importi dichiarati alla CE.
Per le operazioni mantenute (articolo 95 del Regolamento generale), l’AdG deve
informare la Commissione europea dell'importo che non può essere dichiarato nella
dichiarazione finale di spesa, in modo da mantenere un impegno aperto.
Nel chiedere l'applicazione dell'articolo 95 del regolamento generale, l’AdG deve
soddisfare le seguenti tre condizioni:
a) provare l'esistenza di un procedimento giudiziario/ricorso amministrativo
relativo a un'operazione specifica;
b) dimostrare che il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo abbia
effetto sospensivo;
c) giustificare gli importi, in modo da ridurre gli importi potenzialmente
interessati mediante disimpegno automatico.
Come indicato all'articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento generale la sospensione non
determina la proroga il termine ultimo di ammissibilità delle spese.
Gli importi massimi restanti che la Commissione europea deve pagare all’AdG, in
relazione alle operazioni sospese, costituiscono un impegno pendente fino a quando le
autorità nazionali/regionali responsabili giungano a una decisione definitiva.
L’AdG informa la Commissione europea in ordine all'esito del procedimento giudiziario
o del ricorso amministrativo. In relazione all'esito del procedimento giudiziario:
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a) potranno essere effettuati ulteriori pagamenti;
b) dovranno essere recuperati gli importi già versati o saranno confermati i pagamenti già
effettuati.
Per gli importi non recuperabili la Commissione europea può disporre con decisione, su
richiesta dell’AdG, che la quota delle perdite dell'Unione sia a carico del bilancio
dell'Unione Europea e procedere a un ulteriore pagamento.
L’elenco dei progetti sospesi, mantenuti nel Programma, deve essere fornito utilizzando
il modello di cui all'allegato VII degli Orientamenti.
2.9 Pagamenti sospesi
Le cause di qualsiasi sospensione o interruzione dei pagamenti intermedi, in corso al
momento della chiusura (articolo 92 del Regolamento generale), sono riesaminate
nell'ambito della valutazione della dichiarazione di chiusura.
Il pagamento del saldo finale è calcolato dalla Commissione europea tenendo conto, se
del caso, delle rettifiche finanziarie imposte agli Stati membri, in conformità agli articoli
99 e 100 del Regolamento generale.
2.10 Calcolo del contributo finale
A livello di asse prioritario, il contributo dell’Unione sotto forma di pagamenti, incluso il
saldo finale, non deve superare per ogni fondo l’importo che risulta dall’applicazione del
tasso di cofinanziamento stabilito nell’ambito dell’ultimo piano di finanziamento in
vigore, alla spesa ammissibile dichiarata.
Se si è beneficiato di un aumento temporaneo del cofinanziamento dei pagamenti
intermedi e dei pagamenti del saldo finale (maggiorazione del 10%) conformemente alla
deroga di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale, come modificato dal
regolamento (UE) n. 1297/2013, il contributo dell’Unione è aumentato di un importo
corrispondente a 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a
ciascun asse prioritario, ma non superiore al 100% da applicare all’importo delle spese
ammissibili dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché
siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento
generale, come modificato dal reg. (UE) n. 1297/20136 .
6
L’articolo 1 del Reg. (UE) 1297/2013 modifica l’articolo 77, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006 nel
seguente modo:
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In ogni caso il contributo dell’Unione non deve superare di oltre il 10% l’importo
massimo dell’intervento proveniente dal FESR, come stabilito nella decisione di
approvazione del Programma.
A livello di programma, il contributo dell’Unione non deve essere superiore al contributo
pubblico dichiarato e all’importo massimo dell’intervento per il programma operativo,
come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.
«2. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai
massimali fissati nell'allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di
un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse
prioritario, senza superare il 100 %, da applicare all'ammontare delle spese ammissibili da ultimo
dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata sino alla fine del periodo di
programmazione, quando, dopo,21 dicembre 2013 uno Stato membro soddisfa una delle seguenti
condizioni:
a) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010
del Consiglio (*), oppure è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria da parte di altri Stati
membri della zona euro prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;
b) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento
(CE) n. 332/2002 del Consiglio (**);
c) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il
meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore.”
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Capitolo 3. Calendario delle scadenze
Il calendario che segue riporta le scadenze improrogabili relative alla chiusura previste
dagli Orientamenti. La data finale di ammissibilità e il termine per la presentazione
dei documenti di chiusura sono stabiliti dal Regolamento di esecuzione e quindi non
sono prorogabili.
Tabella n. 3 - Scadenze fissate dagli Orientamenti
30 settembre 2015
31 dicembre 2015
• Termine raccomandato per la presentazione alla CE della
domanda di modifica di una decisione riguardante un
programma, compresa la modifica del piano di
finanziamento
• Termine per l’adozione da parte della Commissione
europea di decisioni di modifica di programmi operativi;
• Termine ultimo per l’ammissibilità delle spese
30 giugno 2016
31 dicembre 2016
• Termine raccomandato per la presentazione alla
Commissione europea dell’ultima domanda di pagamento
intermedio
• Termine raccomandato all’Autorità di certificazione per
la presentazione all’Autorità di audit della richiesta di
pagamento del saldo finale
• Dichiarazione finale di spesa
• Termine per il versamento del contributo pubblico nel
caso di regimi di aiuto
31 marzo 2017
• Data finale per la presentazione di tutti i documenti di
chiusura tramite SFC
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Il seguente calendario riporta le scadenze fissate dall’AdG per i principali adempimenti
relativi ad una chiusura corretta e tempestiva. Tali scadenze dovranno essere osservate da
tutti i soggetti che partecipano alle operazioni di chiusura (l’AdG, l’AdC, l’AdA, gli OI e
i RLA, Fira Spa, Servizio Ragioneria Generale della Regione Abruzzo).
Tabella n. 4 - Scadenze fissate dall’AdG
Scadenze
Attività
30/11/15
•
Domanda di revisione del PO da parte
dell'AdG alla CE
05/12/15
•
Data prevista per l’invio all’AdC
dell’Attestazione di spesa dell’AdG
18/12/15
31/12/15
•
Termine entro il quale Fira Spa effettua
il pre-screening formale dei progetti
presentati con individuazione dei potenziali
beneficiari.
L’elenco
dei
potenziali
beneficiari dovrà essere tempestivamente
approvato dal consiglio di Amministrazione
in modo da permettere alla competente
struttura regionale di prenderne atto entro il
31/12/2015 con determinazione dirigenziale
•
Termine ultimo di conclusione delle
attività progettuali
•
Termine ultimo per l’ammissibilità delle
spese sostenute dai beneficiari
•
Termine ultimo per i pagamenti relativi
ad operazioni in cui l’AdG e gli OI sono
beneficiari del contributo FESR (es.
Assistenza tecnica)
•
Termine ultimo per la presentazione
delle domande di rimborso da parte dei
beneficiari (aiuti, EELL), ad eccezione dei
SIF
•
Termine ultimo per l'erogazione ai
percettori finali dei prestiti coperti da
garanzie
•
Termine ultimo per il versamento al
Fondo di rotazione (successive concessione
degli Aiuti di Stato sotto forma di capitale di
rischio)
• Termine entro il quale il Dipartimento
competente, con determinazione dirigenziale,
effettua la presa d’atto dell’elenco dei
potenziali beneficiari per la successiva
concessione di Aiuti sotto forma di capitale
di rischio
•
Termine ultimo per l’ammissibilità dei
costi e delle spese di gestione per i SIF
Benef. UCO
x
Controllori
AdG AdC AdA
I livello
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
•
Termine ultimo per la presentazione alla
CE della domanda di pagamento intermedia
15/05/16
•
Termine ultimo per la presentazione
all’AdG delle attestazioni di spesa inviate
dall'UCO
x
x
•
Termine ultimo per la presentazione
all’AdC dell’ultima proposta di domanda di
pagamento intermedio
30/05/16
•
Presentazione da parte del Soggetto
Gestore dell'informativa sui SIF all'UCO
(che successivamente girerà all'AdG)
PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura
Soggetto Ragioneria
Gestore
Regione
SIF
Abruzzo
x
x
x
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Scadenze
Attività
Benef. UCO
Controllori
AdG AdC AdA
I livello
•
Informativa alla CE sui progressi
conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione
dei SIF
30/06/16
30/08/16
05/09/16
15/09/16
•
Termine ultimo per l'adozione delle
determinazioni di pagamento per il
trasferimento delle risorse agli Enti locali/OI
•
Termine ultimo per il pagamento dei
mandati da parte della Ragioneria
15/10/16
•
Termine ultimo per la presentazione
delle attestazioni di spesa all’AdG
10/11/16
•
Termine ultimo per la presentazione
all'AdC della proposta di domanda di
pagamento dell'AdG
30/11/16
•
30/12/16
20/03/17
31/03/17
x
• Termine entro il quale il Soggetto
Gestore, in seguito alle valutazioni di merito,
formalizza le partecipazioni ed eroga gli
Aiuti sotto forma di capitale di rischio
05/10/16
15/12/16
x
•
Termine ultimo per la presentazione alla
CE dell’ultima domanda di pagamento
intermedia
•
Termine ultimo di conclusione dei
controlli di I livello documentali ai sensi
dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006
(salvo eccezioni motivate)
•
Termine ultimo per l'adozione delle
determinazioni di pagamento a saldo degli
aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis
x
x
x
x
x
x
x
x
Chiusura dei controlli di I livello in loco
•
Termine ultimo per il trasferimento
all'Uco delle informazioni relative agli Aiuti
concessi sotto forma di capitale di rischio
•
Termine ultimo per il trasferimento
all'AdG delle informazioni relative ai SIF
•
Predisposizione del Rapporto Finale di
Esecuzione
•
Data finale per la presentazione di tutti i
documenti di chiusura tramite SFC
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Soggetto Ragioneria
Gestore
Regione
SIF
Abruzzo
x
x
x
x
Pag. 36
Capitolo 4.
FAQ
Di seguito si riportano, relativamente alle operazioni di chiusura dei programmi 2007-2013, le
principali “domande e risposte” predisposte dal MEF e riportate nel documento “Chiusura dei
Programmi Operativi 2007-2013 – Preparazione e attuazione” (schede operative n.1, 3, 4, 5) e
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (scheda operativa n. 2).
Scheda operativa n.1
Spese di personale: data ultima di ammissibilità delle spese
Esempio: La spesa per stipendi e salari del mese di dicembre 2015, in virtù della normativa nazionale applicabile,
sarà pagata nel successivo mese di gennaio 2016.
Domanda: Tali spese sono ammissibili?
Il termine ultimo per l’ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2015, pertanto le Amministrazioni
7
dovrebbero valutare con anticipo tali situazioni e al riguardo “prevedere azioni mitigatrici” . Tuttavia, nel caso
specifico “di spese di personale (salari e contributi sociali), la spesa può essere considerata come pagata prima del 31
dicembre 2015, anche se il trasferimento di denaro ai destinatari finali seguirà nel 2016, se questo è richiesto da norme
nazionali obbligatorie che vincolano i datori di lavoro a pagare gli stipendi e i contributi sociali nel mese successivo al
8
mese in cui è incorso l'onere” .
Scheda operativa n.2
Spese relative agli espropri
Esempio: Il deposito delle indennità di esproprio alla Cassa DD.PP rappresenta spesa ammissibile e quindi
certificabile?
Domanda: Tali spese sono ammissibili?
In riferimento alle spese relative all’indennizzo espropriativo e di acquisizione, il deposito presso la Cassa DD.PP
costituisce estinzione (parziale o totale, a seconda delle somme effettivamente spettanti all’espropriato, a seguito di
eventuale accertamento giudiziale) dell’obbligazione per l’espropriante; tale procedura ex lege può essere assimilata
ad un’offerta reale che costituisce pagamento.
7
Cfr. FAQ CE “Replies to the Greek, Italian, Portuguese, Polish and Benelux questions on the 2007- 2013 closure” n. 9
Cfr. “Chiusura 2007-2013 Domande e risposte” - Incontro annuale AdA/IGRUE/Commissione, Cagliari 8-9 ottobre
2014, p. 13.
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Scheda operativa n.3
Eleggibilità delle spese al contributo del Programma in caso di garanzie
Esempio: Il contributo di un Programma Operativo al Fondo di garanzia è pari a 20 Meuro, si basa su una valutazione
ex-ante prudente e che prevede un moltiplicatore di 5 da raggiungere. Un nuovo portafoglio di prestiti di 100 Meuro
viene emesso ma alla fine solo il 50% dei prestiti viene effettivamente erogato (ovvero 50 Meuro)9.
Domanda: A quanto ammontano le spese ammissibili per le garanzie?
Nel caso in cui non sia stato erogato ed emesso l’importo concordato dei nuovi prestiti ai percettori finali che
giustificano il pieno utilizzo delle garanzie, la spesa ammissibile dovrà essere calcolata prendendo in considerazione
l’appropriato rapporto tra i prestiti pianificati (o concordati) e quelli effettivamente erogati. La spesa ammissibile,
quindi, resta collegata alle garanzie fornite o impegnate, ovvero dedicate a prestiti effettivamente erogati. Nel caso
citato la spesa ammissibile per le garanzie è pari al 50% di 20 Meuro, vale a dire 10 Meuro.
Pertanto, il contributo del Programma sarà uguale al totale dei prestiti erogati diviso il moltiplicatore:
50/5 = 10 Meuro
Scheda operativa n.4
Calcolo costi di gestione e remunerazione del Gestore del Fondo
Esempio: Il contributo del PO al Fondo per mutui ammonta a 10 milioni di euro ed è stato effettuato alla data del
01/01/2010, il Fondo è operativo fino al 31 dicembre 2015.
Domanda: Il tetto massimo definito dall’art. 43 (4) del Reg. (CE) n. 1828/2006 deve essere considerato
un’imputazione per tutti gli anni del periodo di programmazione oppure deve riferirsi ad ogni singolo anno? Cosa si
intende per “media annua”10?
L’art. 43 (4) del Reg. (CE) n. 1828/2006 stabilisce i valori che i costi di gestione non possono superare per la durata
dell’intervento su una media annua. Per “media annua” è da intendersi che per i singoli anni, le soglie possono salire o
scendere a condizione che per tutto il periodo la somma delle soglie annuali non venga superata. Il calcolo della soglia
annuale è fatto “pro rata temporis” tenendo conto del contributo del PO nel momento in cui viene versato al Fondo.
Pertanto, nell’esempio citato i costi di gestione ammissibili non possono superare per l'intero periodo 1,8 Meuro (il
3% di 10 milioni moltiplicato per 6 anni).
Nel caso in cui l'importo del contributo del PO subisca un cambiamento nel corso del periodo di riferimento (ad
esempio il PO riceve contributi supplementari oppure ci sono dei ritiri), allora, il calcolo annuale della soglia deve
tenerne conto in conformità con il principio “pro rata temporis”.
Al riguardo, la nota COCOF 10-0014-05-EN - 08/02/2012, precisa che i tassi riportati all’art. 43 (4) del Reg. (CE) n.
1828/2006, per calcolare i massimali dei costi di gestione e commissioni, sono applicabili ai contributi dai Programmi
Operativi ai Fondi di partecipazione, o dal Programma Operativo o dal Fondo di partecipazione a uno dei Fondi o
degli Strumenti di cui ai punti (a), (b) e (c) del citato articolo. Questi tassi sono tassi massimi che non devono essere
superati per ogni categoria di Fondi o Strumenti, a meno che una procedura di gara competitiva riveli che siano
necessari tassi più elevati.
9
Cfr. FAQ CE “Replies the "Baltic" Member States questions on the 2007-2013 programmes closure” n. 11.
Cfr. FAQ CE “Replies to the Greek, Italian, Portuguese, Polish and Benelux questions on the 2007- 2013 closure” n.
31.
10
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Scheda operativa n.4
Esempio: L’Amministrazione titolare di PO vorrebbe ridurre i costi di gestione e le commissioni, necessita pertanto
di avere garanzie in merito alla remunerazione dei Gestori dei Fondi.
Domanda: Su quali basi è possibile valutare le prestazioni che devono essere legate alla remunerazione dei Gestori
dei Fondi11?
A titolo esemplificativo, come indici di riferimento delle prestazioni possono essere considerati l'assorbimento
finanziario (ad esempio la quantità di prestiti erogati ai percettori finali), le risorse rimborsate (cioè la quantità di
capitale e di rendimenti rimborsati effettivamente versati ai percettori finali) e la qualità degli investimenti
effettivamente realizzati (misurata attraverso il contributo degli investimenti al raggiungimento degli obiettivi
strategici del Programma Operativo).
I criteri basati sulla performance possono essere applicati nel calcolo dei costi di gestione e delle commissioni da
pagare da parte dell’AdG al Gestore del Fondo solo se questo è previsto nell’Accordo di finanziamento. Se questi
indici di performance non sono presenti nell’Accordo di finanziamento, l’AdG non potrà ridurre i costi di gestione e le
commissioni. Infatti, gli Accordi di finanziamento dovrebbero prevedere una struttura per la remunerazione dei
Gestori dei Fondi legata alla prestazione e l’AdG dovrebbe quindi aver stabilito la tipologia e il livello dei costi di
gestione e commissioni (generale e per prodotto) al fine di garantire una sana gestione finanziaria12. L’analisi di
fattibilità, svolta nella fase di individuazione del SIF, potrebbe aver fornito anche indicazioni per determinare
l’ammontare possibile del compenso per il Soggetto Gestore del SIF stesso, in coerenza con i volumi di attività
previsti per il SIF.
Scheda operativa n.5
Spese ammissibili ed eventuali riduzioni in chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013
Esempio: In chiusura si rileva che, gli interessi generati dai pagamenti dai Programmi Operativi agli Strumenti di
Ingegneria finanziaria, compresi i Fondi di partecipazione, non sono stati utilizzati, in conformità con le disposizioni
dell’articolo 78 (6) e del primo sottoparagrafo dell’articolo 78 (7) del Regolamento Generale.
Domanda: Qual’è la spesa ammissibile? Dovrebbero essere dichiarati soltanto gli importi da restituire derivanti dalla
differenza tra gli importi di cui all'art. 78 (6) (a), (b), (c), (d), (e) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e le spese totali sostenute
per istituire o contribuire a specifici Fondi?
Per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, l'art. 78 (6) del Regolamento generale fornisce una chiara distinzione tra
le spese che possono essere incluse nelle dichiarazioni intermedie di spesa e le spese ammissibili alla chiusura finale
dei Programmi Operativi:
-
le dichiarazioni di spesa intermedie includono, come spesa ammissibile, le spese totali sostenute dall’AdG per
costituire i Fondi o contribuire ad essi;
la spesa ammissibile che è possibile dichiarare in chiusura è rappresentata degli investimenti realizzati dal SIF nei
percettori finali, cui si sommano i costi ammissibili di gestione e le commissioni meno le spese non ammissibili
(quali ad esempio gli interessi generati dai pagamenti del Programma, ecc.).
11
Cfr. FAQ CE “Replies to the Greek, Italian, Portuguese, Polish and Benelux questions on the 2007- 2013 closure” n.
31.
12
Cfr. “Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No
1083/2006” nota COCOF 10-0014-05-EN – Revised version 08/02/2012, paragrafi 2.6.11, 2.6.12 e 2.6.13.
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Scheda operativa n.5
Nello specifico, la spesa ammissibile in chiusura dei Programmi Operativi, equivale nel caso di13:
a)
Fondo di Partecipazione o Strumento di Ingegneria Finanziaria per gli investimenti reali a vantaggio dei percettori
finali (per esempio, le PMI, i progetti di sviluppo urbano, l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia
rinnovabile negli edifici) a:
Spesa ammissibile in
chiusura PO
Riduzioni della spesa
ammissibile in chiusura di
PO
Investimenti realizzati dal SIF a vantaggio dei percettori finali (importo versato ai
percettori finali entro il 31/03/2017)
Costi o spese di gestione ammissibili (sostenuti e pagati entro il 31 marzo 2017).
Alle spese ammissibili di cui ai punti precedenti, devono essere detratte le eventuali
commissioni addebitate ai percettori finali e gli interessi e altri rendimenti non utilizzati.
b) Garanzie:
Spesa ammissibile in
chiusura PO
Riduzioni della spesa
ammissibile in chiusura di
PO
Importo delle garanzie fornite compresi gli importi impegnati come garanzie da Fondi di
garanzie (corrispondenti al prestito sottostante emesso e versato) entro il 31/03/2017
Costi e spese di gestione ammissibili (sostenuti e pagati entro il 31 marzo 2017).
Alle spese ammissibili di cui ai punti precedenti, devono essere detratte le eventuali
commissioni addebitate ai percettori finali, gli interessi e altri rendimenti non utilizzati.
Le spese che in chiusura dei PO devono essere detratte dalla spesa ammissibile, determinandone una riduzione
riguardano:
•
le spese di istruttoria sostenute dal percettore finale chi si sovrappongono con i costi o le spese di gestione
ammissibili (in tal caso lo stesso ammontare delle commissioni addebitate ai percettori finali va detratto dalla
spesa ammissibile richiesta ai Fondi Strutturali);
•
gli interessi generati dai pagamenti derivanti dal PO agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, compresi i
Fondi di partecipazione, che in chiusura dei PO non sono stati utilizzati secondo le condizioni stabilite dagli
artt. 78 (6) e 78 (7, primo comma) del Reg. (CE) n. 1083/2006.
13
Cfr. “Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No
1083/2006” nota COCOF 10-0014-05-EN – Revised version 08/02/2012, paragrafo 9.1.3
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