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Linee guida per la chiusura
REGIONEABRUZZO Giunta regionale POR FESR ABRUZZO 2007-2013 OBIETTIVO “Competitività, Occupazione, Sviluppo” POR FESR Abruzzo 2007/2013 Linee guida per la chiusura Novembre 2015 PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 1 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Indice Considerazioni introduttive ................................................................................................ 4 Premessa ......................................................................................................................... 4 Capitolo 1: Le regole generali per la chiusura dei Programmi 2007-2013 ........................ 6 1.1 Modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi ................... 6 1.2 Ammissibilità delle spese: data finale e norme applicabili.................................. 6 1.2.1 Progetti non funzionanti ............................................................................... 8 1.2.2 Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del Regolamento generale.................... 9 1.2.3 Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese ................................................... 13 1.3 Individuazione/sostituzione delle operazioni..................................................... 14 1.4 I controlli sulle spese ......................................................................................... 15 1.5 Assistenza Tecnica ............................................................................................. 16 1.5.1 Assistenza tecnica 2007-2013 e utilizzo della stessa per le attività preparatorie del periodo di Programmazione 2014-2020 ....................................... 16 1.6 Attuazione operativa degli interventi, finalizzate al conseguimento della spesa ... 17 Capitolo 2. I documenti da presentare alla chiusura ..................................................... 20 2.1 Documenti di chiusura ....................................................................................... 20 2.2 Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura ....................... 21 2.3 Modifiche ai documenti dopo il termine di presentazione ................................ 22 2.4 Disponibilità dei documenti ............................................................................... 22 2.5 Contenuto dei documenti di chiusura ................................................................ 23 2.5.1 Dichiarazione certificata delle spese e domanda di pagamento finali ...... 23 2.5.2 Rapporto Finale di Esecuzione (RFE)........................................................ 24 2.6 Dichiarazione di chiusura .................................................................................. 28 2.6.1 2.7 Principio generale ...................................................................................... 28 Disimpegni ......................................................................................................... 30 PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 2 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE 2.7.1 Disimpegno automatico .............................................................................. 30 2.7.2 Ricostituzione degli stanziamenti ............................................................... 30 2.8 Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi .......... 31 2.9 Pagamenti sospesi .............................................................................................. 32 Capitolo 3. Calendario delle scadenze .......................................................................... 34 Capitolo 4. FAQ ............................................................................................................ 37 PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 3 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Considerazioni introduttive Premessa Il presente documento sintetizza i principali adempimenti di competenza dell’Autorità di Gestione del PO FESR Abruzzo 2007/2013 (AdG), dell’Autorità di Certificazione (AdC), dell’Autorità di Audit (AdA), degli Organismi Intermedi (OI), delle Unità Competenti per le Operazioni (UCO) e dei beneficiari/attuatori, connessi alla chiusura del PO FESR Abruzzo 2007/2013, tenuto conto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 final del 30.04.2015, che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) - (Orientamenti –sub Allegato 1). Per rendere agevole il processo di chiusura del PO FESR 2007-2013, con il presente documento si intende fornire un quadro metodologico per la gestione operativa delle diverse fasi (gestione, controllo, pagamento dei saldi finali, recupero delle somme indebitamente pagate, disimpegno di eventuali economie, avanzamento della spesa, etc.). Nello svolgimento delle attività descritte nel presente documento, l’AdG, l’AdC, l’AdA, gli OI, i RLA e Fira Spa si avvarranno anche del personale dell’Assistenza Tecnica (AT). Le presenti Linee Guida, in relazione ai diversi adempimenti, richiamano le scadenze previste dagli Orientamenti ed indicano quelle che sono tenute ad osservare i soggetti che partecipano alle operazioni di chiusura (l’AdG, l’AdC, l’AdA, gli OI, i RLA e Fira Spa, Servizio Ragioneria Generale della Regione Abruzzo). Ad ogni buon fine si fa rinvio, in particolare, alle scadenze sintetizzate nella tabella n.4 di pag 35. Soggetti responsabili e attività di competenza Autorità di gestione/ Organismi intermedi Nel procedimento di chiusura all'Autorità di gestione/ Organismi intermedi compete: Redigere il Rapporto finale di esecuzione; Completare le verifiche di gestione; Riconciliare le informazioni della dichiarazione finale di spesa con i dati contabili; Verificare l'importo del contributo pubblico pagato o da pagare; PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 4 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Verificare che siano stati corretti gli errori/ irregolarità relativi ai controlli e agli audit; Verificare la corrispondenza delle informazioni finanziarie incluse nella dichiarazione finale di spesa con quanto indicato nel Rapporto finale di esecuzione, compresa la lista delle operazioni sospese. Ai fini della riprogrammazione finanziaria del POR, da concludere, come raccomandato dalla Commissione europea, entro il 30.9.2015, l’AdG deve: Redigere l'elenco dei progetti completati; Effettuare la ricognizione dei progetti in corso di realizzazione, che non possono essere completati entro il 31.12.2015 evidenziando quelli che possono esserlo entro il 31.3.2017, per decidere quali mantenere nel POR anche in ragione della disponibilità di risorse regionali per il loro completamento; Effettuare la ricognizione delle spese rendicontabili entro il 31.12.2015, al fine di quantificare il deficit o l'overbooking di ciascun Asse prioritario. Autorità di certificazione Nel procedimento di chiusura all'Autorità di Certificazione compete: Elaborare la domanda di pagamento del saldo finale; Redigere la dichiarazione finale degli importi recuperati, ritirati, in corso di recupero e non recuperabili; Assicurarsi che gli errori e le irregolarità siano stati corretti in modo appropriato e che le conclusioni e le raccomandazioni degli audit siano state attuate; Elaborare l'allegato relativo agli strumenti di ingegneria finanziaria. Autorità di audit Nel procedimento di chiusura all'Autorità di audit compete: Concludere gli audit di sistema e delle operazioni relativi alle spese dichiarate nel 2015 e nel 2016; Verificare il lavoro di chiusura dell'Autorità di gestione/ Organismi intermedi e dell'Autorità di certificazione, con riferimento alla attendibilità e congruità delle informazioni relative ai controlli di gestione, agli errori/ irregolarità, al follow up dei risultati di audit; Redigere il Rapporto di controllo finale; Presentare alla Commissione la Dichiarazione di chiusura. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 5 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Capitolo 1: Le regole generali per la chiusura dei Programmi 2007-2013 1.1 Modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi Al fine di garantire che il POR FESR 2007-2013 sia chiuso senza alcuna perdita di risorse e con la massima efficacia, l’AdG può presentare (dopo attenta verifica delle economie da riprogrammare) la domanda di modifica della decisione riguardante il Programma, compresa la modifica del piano finanziario. Le domande di modifica, per il trasferimento di fondi tra le priorità dello stesso Programma e dello stesso Fondo, possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015. Tale termine costituisce la data finale di ammissibilità delle spese. Tuttavia, per una tempestiva preparazione della chiusura, la Commissione raccomanda di presentare la domanda di modifica entro il 30 settembre 2015, considerato che la data finale di ammissibilità delle spese e il termine per la presentazione dei documenti di chiusura non saranno prorogati in relazione al tempo necessario a trattare la domanda di modifica. In conformità all'articolo 33, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006 (Regolamento generale), la Commissione adotta la decisione per la revisione del Programma entro i tre mesi successivi alla presentazione della domanda formale da parte dello Stato membro. L’AdG del PO FESR Abruzzo 2007/2013 ha da ultimo presentato nel mese di novembre 2015 alla Commissione europea la domanda di modifica del Programma . 1.2 Ammissibilità delle spese: data finale e norme applicabili A norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento generale, il termine finale per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015. In conformità all'articolo 78, paragrafo 1, dello stesso Regolamento, le spese ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari in base alle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Ciò significa che, tranne per gli aiuti di Stato, in riferimento ai quali il contributo pubblico deve essere versato al beneficiario entro la data di presentazione della domanda di pagamento finale alla Commissione, e per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria per i quali il contributo pubblico deve essere versato PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 6 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE al beneficiario entro la fine del periodo di ammissibilità delle spese, ovvero il 31 dicembre 2015, non vi è alcun termine regolamentare per il versamento del contributo pubblico ai beneficiari. Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 6 del Reg. (CE) 1083/2006 le dichiarazioni di spesa includono le spese totali sostenute per costituire i fondi o i fondi di partecipazione relativi agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44 del medesimo regolamento. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Gli impegni del beneficiario finale, anche se non sussistono scadenze temporali, devono essere assunti con sufficiente anticipo rispetto al termine di chiusura del Programma, in modo da garantire la reale possibilità di concludere gli interventi ed eseguire tempestivamente i relativi pagamenti. I ritiri di importi irregolari dalle domande di pagamento presentate alla Commissione europea devono essere considerati definitivi. Non è consentito ripresentare nelle domande di pagamento spese irregolari precedentemente ritirate, salvo il caso in cui gli importi irregolari siano stati successivamente riconosciuti come regolari e ammissibili1. A norma dell'articolo 77, paragrafo 12, del Regolamento generale, il contributo dell'Unione mediante il pagamento del saldo finale non deve superare di oltre il 10% l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario come stabilito dall’articolo 77 del regolamento generale, modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013. In ogni caso il contributo dell'Unione, mediante i pagamenti del saldo finale, non deve superare il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo dell'intervento del FESR per il Programma medesimo. Al fine di monitorare e di determinare lo stato di avanzamento della spesa, anche avvalendosi della clausola di flessibilità del 10% riferita a ciascun asse prioritario, l’AdG prevede di accompagnare le attività di chiusura anche con: 1. Il costante monitoraggio della spesa (verifiche periodiche da parte dell’AdG e degli OI); 2. La corretta individuazione di eventuali economie al fine di una loro tempestiva riprogrammazione per consentire la piena realizzazione del Programma; 3. L’aggiornamento continuo delle informazioni relative alle operazioni nel 1 Per maggiori approfondimenti si fa rinvio al punto 3 della nota del COCOF 10/0002/02. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 7 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Sistema Informativo Sispreg; 4. La pianificazione delle operazioni in overbooking (rispetto della procedura per la selezione delle operazioni e rispetto delle regole di ammissibilità della spesa); 5. Il rafforzamento del personale dedicato alle operazioni di chiusura, sia in termini di risorse umane interne che di esperti dell’Assistenza Tecnica. 1.2.1 Progetti non funzionanti Al momento della presentazione dei documenti di chiusura, l’AdG deve garantire che tutti i progetti rientranti nella chiusura del PO siano: Funzionanti, ovvero completati (le attività sono state effettivamente realizzate e tutte le spese necessarie per la loro realizzazione sono state sostenute dai beneficiari); In uso (hanno prodotto/producono gli effetti per i quali sono stati selezionati). Se ricorrono tali condizioni essi sono considerati ammissibili. In ogni caso, il completamento di un'operazione è possibile con l'utilizzo di risorse nazionali/regionali/locali (risorse esterne al PO FESR), nel periodo tra il 31/12/2015 e il 31/03/2017. L’AdG può decidere, in via eccezionale e valutando caso per caso, di includere le spese sostenute per progetti non funzionanti nella dichiarazione finale delle spese, a condizione che esista una giustificazione adeguata. In tale contesto deve tener conto dei motivi per i quali il progetto non è funzionante e deve verificare che l'impatto finanziario del progetto giustifichi tale specifico trattamento, esaminando se siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulativamente: Il costo totale del progetto è pari o superiore a 5 milioni di euro; Il contributo dei fondi a tali progetti non funzionanti non può essere superiore al 10% della dotazione complessiva del Programma. Includendo le spese sostenute per progetti non funzionanti in una dichiarazione finale, l’AdG si impegna: 1. A completare tali progetti non funzionanti, al più tardi due anni dopo il termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, ossia il 31/03/2019, e a rimborsare il cofinanziamento dell'Unione assegnato se tali progetti non vengono completati entro il predetto termine; 2. A presentare, unitamente al rapporto finale di esecuzione di cui al paragrafo PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 8 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE 2.5.2., l’elenco dei progetti non funzionanti mantenuti nel Programma (cfr. punto 5.2.8 degli Orientamenti); 3. A monitorare attentamente tali progetti non funzionanti e a riferire alla Commissione, a cadenza semestrale, sui progetti già completati, nonché sulle misure prese, comprese le tappe per completare i restanti progetti; 4. A fornire, entro due anni dalla scadenza del termine per la presentazione dei documenti di chiusura, informazioni necessarie al completamento e gli aspetti operativi dei progetti mantenuti nel Programma. Se entro tale termine i progetti permangono non funzionanti, la Commissione procede al recupero dei fondi assegnati all'intero progetto. 5. Ai fini della ricognizione dei progetti non funzionanti l’AdG provvederà ad effettuare una puntuale ricognizione degli stessi entro la data del 28/02/2016. A tal fine gli Uco dovranno acquisire le informazioni ed i dati di cui al sub Allegato 2 e al sub Allegato 3 alle presenti Linee guida. 1.2.2 Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del Regolamento generale In conformità all'articolo 78, paragrafo 6, del Regolamento generale, le spese ammissibili al momento della chiusura corrispondono, nel caso del PO FESR Abruzzo 2007/2013, alla somma dei seguenti elementi: 1. Ogni pagamento per investimenti in imprese versato da strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese; 2. Ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia; 3. I costi di gestione o delle commissioni ammissibili. Poiché la domanda finale di pagamento deve essere presentata entro il 31/03/2017, e nessuna spesa supplementare può essere dichiarata dopo tale data, la chiusura ai fini dell'articolo 78, paragrafo 6, deve essere intesa come termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento. Affinché l’AdA disponga del tempo sufficiente per occuparsi della dichiarazione di chiusura, la domanda di pagamento del saldo finale e la dichiarazione finale di spesa PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 9 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE dovrebbero essere presentate con congruo anticipo (tali documenti dovrebbero essere forniti all’AdA almeno tre mesi prima della scadenza del 31/03/2017). Conformemente all'articolo 44 e all'articolo 78, paragrafo 6, del Regolamento generale, le spese ammissibili al momento della chiusura sono gli investimenti effettuati con il contributo del Programma ai destinatari finali e i costi e le spese di gestione ammissibili. La spesa ammissibile per le operazioni di ingegneria finanziaria è calcolata sommando l’importo totale degli investimenti effettivamente erogati e delle garanzie fornite ed impegnate ai costi di gestione/commissioni del SIF e detraendo le eventuali commissioni addebitate ai percettori finali e gli interessi e altri guadagni non utilizzati. Di conseguenza, affinché la spesa sia considerata ammissibile al momento della chiusura, l’AdG deve garantire che il contributo versato al beneficiario finale sia utilizzato ai fini previsti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma. Per avere evidenza del conseguimento degli obiettivi per i quali gli investimenti rimborsabili sono stati impiegati, l’AdG può verificare, ad esempio, i documenti forniti dai percettori finali, i rapporti delle verifiche in loco dei gestori del Fondo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, i bilanci annuali e i rapporti dell’intermediario del Fondo di rotazione. Non è comunque necessario che il destinatario finale abbia completato l’attuazione dell’attività di investimento sostenuta dallo strumento di ingegneria finanziaria entro la data di presentazione dei documenti di chiusura (31 marzo 2017). Le risorse restituite agli strumenti di ingegneria finanziaria provenienti dagli investimenti effettuati a beneficio dei destinatari finali non devono essere considerati contributo del programma operativo. Tali risorse devono essere trattate conformemente all’articolo 78, paragrafo 7, secondo periodo2, del Regolamento generale, allo scopo di garantire l’effetto rotativo dei contributi al programma investiti dagli strumenti di ingegneria finanziaria ai beneficiari finali. Non essendo soggetto ad alcun termine, il riutilizzo di tali risorse non può essere dichiarato come spesa ammissibile alla chiusura. 2 L’articolo 78, paragrafo 7, secondo periodo, così dispone: “Le risorse restituite all’operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all’articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state sodisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.”. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 10 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Ammissibilità delle spese per gli Aiuti sotto forma di capitale di rischio Ai fini dell’ammissibilità delle spese è necessario che il pagamento a favore del fondo di rotazione per la successiva concessione di aiuti sotto forma di capitale di rischio deve essere effettuato improrogabilmente entro il 31/12/2015. Il soggetto gestore del fondo (RTI Fira Spa) entro il 18/12/2015 effettua il pre-screening formale dei progetti presentati con individuazione dei potenziali beneficiari. L’elenco dei potenziali beneficiari viene tempestivamente approvato dal consiglio di Amministrazione in modo da permettere alla competente struttura regionale di prenderne atto entro il 31/12/2015 con determinazione dirigenziale. Le sottoscrizioni delle quote di capitale di rischio delle imprese devono essere effettuate dal soggetto gestore entro e non oltre il 30.08.2016 (cfr tabella n.4). Ammissibilità delle spese e contributo del programma in caso di garanzie In caso di garanzie, l’importo delle spese ammissibili al momento della chiusura è pari al valore delle garanzie fornite, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie. Si fa rinvio, in particolare, al punto 4.1 della nota COCOF 10/0014/05 dell’8 febbraio 2012, fatte salve le disposizioni di cui al punto 1.1.7 della medesima nota COCOF (sub Allegato 4). Per quanto riguarda le garanzie, la spesa ammissibile è rappresentata dal totale di ogni garanzia fornita, inclusi gli importi impegnati come garanzie dai Fondi di garanzia, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 78, paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, cioè: 1) garanzie fornite, ossia le garanzie che coprono una somma multipla di prestiti erogati che sono già arrivati a scadenza del termine di rimborso dei prestiti collegati e per i quali nessuna richiesta di garanzia è stata presentata o nel rispetto dei quali le garanzie sono state già onorate; 2) importi impegnati come garanzie, ossia le garanzie che coprono una somma multipla di prestiti erogati rispetto ai quali le garanzie dovranno o potrebbero ancora necessitare di essere onorate dopo la chiusura perché la data di scadenza del rimborso dei prestiti PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 11 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE collegati cade dopo la chiusura. L’importo di una garanzia è ammissibile una volta che i prestiti coperti da garanzia sono stati effettivamente erogati ai percettori finali, indipendentemente dal rimborso del prestito che potrebbe superare l’arco temporale del periodo di programmazione. Il termine ultimo per l’erogazione ai percettori finali dei prestiti coperti da garanzie è il 31/12/2015, termine ultimo per l’ammissibilità della spesa (cfr tabella n.4). Ammissibilità dei costi e delle spese di gestione I costi e le spese di gestione, sostenuti e pagati entro il 31 marzo 2017, sono ammissibili a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del Regolamento generale, entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1828/2006 (Regolamento di esecuzione) e in linea col punto 2.6 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012. Conformemente a quanto stabilito dal menzionato paragrafo della nota COCOF 10/0014/05, i costi di gestione si riferiscono a voci di costi rimborsate a fronte di prova della spesa, mentre le commissioni per la gestione del SIF si riferiscono ad un prezzo concordato o a una compensazione per i servizi resi. Il termine ultimo per l’ammissibilità dei costi e delle spese di gestione è fissato al 31/12/2015 (cfr tabella n.4). 1.2.2.1 Spese di istruttoria sostenute dal destinatario finale che si sovrappongono con i costi o le spese di gestione ammissibili Conformemente a quanto esplicitato al punto 2.6.17 della nota COCOF del 10/0014/05 dell’8 febbraio 2012, se le spese di istruttoria o altri costi amministrativi dello strumento di ingegneria finanziaria a carico dei destinatari si sovrappongono ai costi e alle spese di gestione dichiarati come spese ammissibili al rimborso dei fondi strutturali, il relativo importo deve essere detratto dalle spese ammissibili per i fondi strutturali dichiarate ai fini del rimborso secondo l’articolo 78, paragrafo 6, lettera d), del Regolamento generale. 1.2.2.2 Eventuali riduzioni delle spese ammissibili: interessi generati dai pagamenti del Programma In linea con il punto 5.1.6 della nota del COCOF 10/0014/05, dell'8 febbraio 2012, gli PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 12 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE interessi maturati dai pagamenti del Programma allo strumento di ingegneria finanziaria, attribuibili al contributo dei fondi strutturali e che al momento della chiusura parziale o finale del Programma non sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 6, e paragrafo 7, primo periodo, del Regolamento generale, devono essere dedotti dalla spesa ammissibile. 1.2.3 Aiuti di Stato e ammissibilità delle spese A norma dell’articolo 78, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1083/2006, ai fini della rendicontabilità della spesa dei regimi di aiuto, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) il versamento del contributo pubblico deve essere effettuato ai beneficiari, da parte dell’organismo concedente, prima del 31 marzo 2017 (termine ultimo per la presentazione della documentazione di chiusura); b) se l’impresa ha ricevuto anticipi da parte dell’organismo concedente, tale somma deve essere stata spesa da parte del beneficiario e deve essere anche rendicontata con apposita documentazione giustificativa entro il 31 dicembre 2015 (fatture quietanzate o documentazione giustificativa avente un valore probatorio equivalente); c) le rimanenti spese sostenute dal beneficiario entro il 31 dicembre 2015 potranno essere rendicontate all’organismo concedente entro il 31 marzo 2017. Il contributo pubblico corrispondente dovrà essere versato al beneficiario, da parte dell’organismo che concede l’aiuto, entro il 31 marzo 2017. E’ necessario che la documentazione relativa alla rendicontazione sia inviata in tempo utile all’organismo che ha concesso gli aiuti, allo scopo di poter effettuare i controlli previsti dalla normativa nazionale ed europea e procedere alla predisposizione della rendicontazione finale del Programma, nei termini stabiliti dagli Orientamenti. La seguente tabella schematizza, a titolo esemplificativo, i termini per l’ammissibilità e per il pagamento dei contributi al beneficiario da parte dell’organismo che eroga l’aiuto: PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 13 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Tabella n.1 – Esempio Rendicontazione e Pagamenti Aiuti di Stato Descrizione Investimento totale Aiuto concesso Anticipazione sull’aiuto concesso Rimborso al beneficiario Importo Concessione Inizio ammissibilità 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 100 70 30 Fine ammissibilità 31/12/2015 (spesa sostenuta) 31/12/2015 (spesa sostenuta + rendicontazione) 40 Termine ultimo per il pagamento del contributo al beneficiario da parte dell’Organismo che eroga l’aiuto Entro 31/03/2017 Entro 31/12/2015 Entro 31/03/2017 Il termine ultimo per l’adozione delle determinazioni di pagamento a saldo degli aiuti di Stato è fissato al 10/09/2016 (cfr tabella n.4). 1.3 Individuazione/sostituzione delle operazioni Nella certificazione della spesa, l’ammissibilità di progetti riconducibili alla tipologia overbooking impone di definire le procedure idonee a garantire che l’inserimento delle operazioni, all’interno della programmazione europea, avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni normative. L’overbooking si configura come forma di “sovraccarico” del Programma attraverso lo sviluppo di linee di progetto il cui volume può contribuire a superare la portata finanziaria del Programma stesso. Le operazioni extra, classificabili nella tipologia overbooking, vengono selezionate, sviluppate e implementate fin dall’inizio con l’intenzione di rispettare i requisiti applicabili al Programma Operativo FESR. Per tale motivo, nel corso della loro realizzazione, vengono utilizzati gli stessi strumenti riferiti alle iniziative originariamente programmate all’interno del Programma. Le strutture competenti dell’AdG inseriscono le operazioni nel sistema di gestione e controllo e ottemperano a tutte le verifiche, amministrative e in loco, garantendone il continuo aggiornamento per le fasi conclusive delle stesse, inclusi eventuali riscontri di irregolarità. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 14 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE 1.4 I controlli sulle spese Prima che la spesa sia inclusa nella dichiarazione finale delle spese e nella domanda di pagamento, l’AdG e gli OI effettuano i controlli previsti ai fini dell’ammissibilità della spesa. I tempi, entro i quali sono effettuati i controlli, sono importanti per individuare il prima possibile le spese non ammissibili ed evitare, quindi, problemi di recupero. Ovviamente, le spese ed i relativi documenti giustificativi contabili devono fare riferimento alla data finale di ammissibilità. Pertanto, in preparazione alla chiusura, l’AdG e gli OI devono: Analizzare le dichiarazioni di spesa finali di tutti i beneficiari, concernenti le spese sostenute fino al 31/12/2015; Completare i controlli di gestione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento generale, e dell'articolo 13 del Regolamento di esecuzione, per verificare l'ammissibilità e la regolarità delle spese; Accertarsi che la dichiarazione di spesa finale per il Programma (da presentare all'AdC in congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31 marzo 2017) sia stata, e possa essere conciliata con le registrazioni del sistema di contabilità del Programma e che esista una pista di controllo adeguata fino al livello del destinatario finale; Verificare nella dichiarazione finale di spesa gli importi del contributo pubblico effettivamente versati ai beneficiari, in conformità all'articolo 78, paragrafo 1, e all'articolo 80 del Regolamento generale; Verificare se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 78 bis del Regolamento generale, in particolare per quanto riguarda gli anticipi versati ai beneficiari nell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del Regolamento generale; Verificare che eventuali errori e irregolarità siano corretti per quanto riguarda: • Controlli di gestione effettuati nell'ambito delle menzionate disposizioni; • Audit dei sistemi effettuati dall’AdA e audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione; PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 15 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE • Verifiche effettuate dall'AdC; • Audit effettuati da altri organismi nazionali; • Audit della Commissione Europea; • Audit della Corte dei Conti Europea. In ogni caso, l’AdG garantisce il rispetto della disciplina sulla stabilità dell’operazione (divieto di alienazione, vincolo di destinazione d’uso, etc…) così come previsto dall’articolo 57 del Regolamento generale e come disciplinato nei singoli dispositivi attuativi (bandi/avvisi ecc.) a valere sulle operazioni finanziate in regimi di aiuto. 1.5 Assistenza Tecnica L'Assistenza Tecnica (AT) destinata ai Programmi per il periodo 2007-2013 è disciplinata dall'articolo 46 del Regolamento generale che ne stabilisce anche i massimali. Tali massimali sono applicabili sia a livello dell'importo totale stanziato per obiettivo, sia a livello dei Programmi. In caso di modifica di un Programma operativo, o di riduzione delle assegnazioni a seguito di eventuali disimpegni, è necessario garantire il rispetto di tali massimali durante la sua esecuzione. Tuttavia, secondo l'articolo 77, paragrafo 12, del Regolamento generale, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1297/2013, è possibile utilizzare un eccesso nell'importo delle spese rimborsabili sostenute e dichiarate per attività di Assistenza Tecnica, in linea con le disposizioni previste al punto 5.1.1, ultimo paragrafo, degli Orientamenti di chiusura. 1.5.1 Assistenza tecnica 2007-2013 e utilizzo della stessa per le attività preparatorie del periodo di Programmazione 2014-2020 Le spese di assistenza tecnica 2007-2013 per essere ammissibili in chiusura devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2015 e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Conformemente al citato articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento generale, è possibile finanziare le attività di Assistenza Tecnica preparatorie per il periodo 2014-2020. Tuttavia, queste attività devono essere materialmente ammissibili nell'ambito delle norme nazionali e dell'Unione in materia di ammissibilità per il 2007-2013 e devono inoltre soddisfare i criteri di selezione del Programma in questione. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 16 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Infatti, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 l’assistenza tecnica cofinanziata con la dotazione finanziaria 2014-2020 può interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. E’ possibile utilizzare la dotazione finanziaria 2014-2020 per finanziare le operazioni di chiusura da espletarsi dopo il 31 dicembre 2015, purché ricorrano le seguenti condizioni: 1) sussista un evidente legame tra attività proposte ed attività di chiusura; 2) il rispetto del periodo di ammissibilità delle spese per la programmazione 2014-2020, in quanto se le spese sono sostenute precedentemente non potranno essere ammesse a finanziamento nell’ambito dei Programmi 2014-2020; 3) il rispetto della tipologia di AT finanziabili ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, fermo restando che le norme specifiche fissate per il POR FESR 2014-2020. Al fine di evitare qualsiasi rischio di doppio finanziamento per le stesse attività di Assistenza tecnica, il Manuale dell’AdG relativo al periodo 2014-2020 prevede specifica pista di controllo per la verifica dei costi rendicontati per l’Assistenza Tecnica relativa ai Programmi Operativi 2007-2013 e 2014-2020. Nel Rapporto Finale di Esecuzione l’AdG riporta le azioni di Assistenza tecnica intraprese per l’intero ciclo di attuazione del PO in applicazione dell’articolo 67, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, anche al fine di permettere alla CE di verificare che siano rispettati i massimali fissati dall’articolo 46 del Reg. (CE) n. 1083/2006. Il termine ultimo per il pagamento di assistenza tecnica 2007-2013 è fissato al 31/12/2015 (cfr tabella n.4). 1.6 Attuazione operativa degli interventi, finalizzate al conseguimento della spesa Per ottemperare agli adempimenti connessi alla chiusura del Programma, e al fine di salvaguardare sia le iniziative regolarmente realizzate e concluse entro la tempistica stabilita, sia i relativi impatti sul territorio regionale, la tabella n. 2 sintetizza per il POR FESR 2007-2013, in corrispondenza di ciascuna linea di attività: A) i Servizi regionali competenti ed i responsabili UCO; B) I bandi C) Le scadenze relative ai pagamenti da parte dei beneficiari PMI e da parte degli Enti PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 17 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE locali (entro il termine del 31 dicembre 2015); D) Le scadenze relative ai pagamenti quando il Beneficiario è la Regione (o l’Organismo Intermedio PIT); E) Le scadenze per i trasferimenti delle somme dalla Regione (o Organismo Intermedio PIT) ai soggetti beneficiari. Si specifica che, se il Beneficiario è la Regione o l’Organismo Intermedio (Province PIT), il contributo pubblico deve essere erogato (e quindi quietanzato) entro il 31/12/2015. Pertanto, la rendicontazione delle spese deve essere inoltrata al Beneficiario in tempo utile per poter assicurare il rispetto della scadenza del 31/12/2015. Se invece i Beneficiari sono le PMI o gli enti locali, la spesa di questi ultimi deve essere necessariamente sostenuta entro il 31/12/2015, mentre il contributo pubblico può essere versato dalla Regione o dall’Organismo intermedio alle PMI o agli Enti locali, entro e non oltre il 10/09/2016. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 18 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Tabella n. 2 - Scadenze pagamenti Cronoprogramma POR FESR 2007/2013 Asse prioritario Linea di Attività Servizi e Responsabili UCO Bandi Scadenza pagamenti Beneficiari PMI e EE.LL. (31/12/2015) Scadenza pagamenti Beneficiario Scadenza trasferimenti Regione/beneficiari Regione ai Beneficiari o Fondo di rotazione (31/12/2015) I.1.1 - Ricerca industriale e sviluppo tecnologico Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito proroga 31/12/2015 I.1.2 - Sostegno ai Poli di Innovazione Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito proroga 31/12/2015 10/09/2016 Avviso I 2,1 06/12/2015 10/09/2016 PIT PE chiuso 31/12/2015 10/09/2016 PIT CH chiuso 31/12/2015 10/09/2016 PIT TE chiuso 31/12/2015 10/09/2016 PIT AQ Avviso I 21 PIT AQ 15/11/2015 10/09/2016 I.2.1 - Progetti di innovazione tecnologica, di processo Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito e della organizzazione dei servizi 10/09/2016 Mono I - R&ST, Innovazione e Imprenditorialità I.2.2 - Aiuti alle piccole nuove imprese innovative Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito chiuso I.2.3 - Promozione delle PMI attraverso serviziqualificati Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito chiuso I.2.4 - Azioniper migliorare le capacità di accesso al credito delle PMI fondo di rotazione chiuso Servizio Ricerca e Innovazione Industriale - Nicola Commito 31/12/2015 10/09/2016 31/12/2015 Asse I II.1.1 - Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili Asse II - Sostenibilità ambientale Servizio politica energetica qualità dell'aria SINA II.1.2 - Promozione di sistemi di risparmio energetico II.1.3 - Animazione per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico chiuso 31/12/2015 10/09/2016 DGR 827 del 08/10/2015 31/12/2015 10/09/2016 chiuso 31/12/2015 chiuso 31/12/2015 Asse II Asse III - Società dell'Informazione III.1.1 Servizio Sistema Informativo Regionale Domenico Longhi Asse III IV.1.1 - Sostegno a Prigrammi Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali e Aree Protette - Antonio Iovino PISU PE 31/12/2015 10/09/2016 PISU CH 31/12/2015 10/09/2016 PISU TE 31/12/2015 10/09/2016 IV.2.1 a - Valorizzazione dei territori di montagna 31/12/2015 10/09/2016 PIT CH PIT PE strada 31/12/2015 10/09/2016 PIT AQ 31/12/2015 10/09/2016 31/12/2015 10/09/2016 PIT TE Asse IV - Sviluppo territoriale IV.2.1 b - Valorizzazione dei territori di montagna strada Servizio: Politiche turistiche Demanio Marittimo e Sostegno alle imprese (Di Filippo); Servizio Programmazione, Innovazione e Competitività (Panzone) chiuso Francesco Di Filippo chiuso 31/12/2015 Rita Panzone chiuso 31/12/2015 IV.3.1 - Misure volte alla gestione e prevenzione dei rischi naturali, con particolare riferimento alle aree soggette a rischio sismico ed idrogeologico IV.3.1.A1 - Piano di mitigazione del rischio chiuso 31/12/2015 IV.3.1.A2 - Commissario straordinario chiuso 31/12/2015 Servizo Difesa del Suolo - IV.3.1.B1 - Interventi prevenzione dei rischi chiuso 31/12/2015 IV.3.1.B2 - Interventi fiumi chiuso 31/12/2015 IV.3.1.C - Microzonazione sismica Servizo Prevenzione dei rischi protezione civile - Carlo Giovani 31/12/2015 IV.3.1.D - Sala operativa protezione civile Servizo Emergenza di Protezione Civile - Altero Leone 31/12/2015 Servizio Gestione dei Rrifiuti - Gianfranco Piselli 31/12/2015 Autorità di Gestione 31/12/2015 IV.3.2 - Bonifica dei siti contaminati Asse IV Asse V - Assistenza tecnica V Assistenza Tecnica n.p. Asse V VI.1.1 - Interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle imprese Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE Dott.ssa Elena Sico VI.1.2 - Attrazione nuove imprese nell'area del Cratere chiuso chiuso Bando VI 1.2 (2013) 18/12/2015 bando VI 1.3 18/12/2015 10/09/2016 VI.1.3 - Sostegno alla coesione sociale nell'area del Cratere Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese - Di Filippo Asse VI - Recupero e VI.1.3.A - Turismo rivitaliizzazione dei territori colpiti dal sisma VI.1.3.B - Cultura Servizio Politiche Culturali VI.1.3.C - Sport Servizio Sport e Emigrazione- Di Filippo chiuso 10/09/2016 chiuso 31/12/2015 10/09/2016 VI.2.1 - Ricostruzione delle infrastrutture e del patrimonio pubblico monumentale della città de L’Aquila VI.2.1.A - Comune de L'Aquila Servizio Edilizia Residenziale - Walter Gariani 31/12/2015 31/12/2015 VI.2.1.B - Impianti sportivi Servizio Sport e Emigrazione - Francesco Di Filippo 31/12/2015 31/12/2015 Asse VI PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 19 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Capitolo 2. I documenti da presentare alla chiusura 2.1 Documenti di chiusura Per il pagamento del saldo finale, l'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento generale, stabilisce che l’AdG invii, in relazione al Programma, una domanda di pagamento composta dai seguenti tre documenti ("documenti di chiusura"): 1) Una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78; 2) Il Rapporto Finale di Esecuzione (RFE) del Programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67; 3) Una Dichiarazione di chiusura suffragata da un Rapporto di Controllo Finale di cui all'articolo 62. Le informazioni finanziarie contenute nei suddetti documenti, nonché in SFC 2007, devono essere allineate. L’Autorità di Gestione (AdG), l’Autorità di Certificazione (AdC) e l’Autorità di Audit (AdA) concorrono alla predisposizione della documentazione di chiusura, da inviare alla Commissione europea entro il 31 marzo 2017, assicurando la completezza delle informazioni e la congruità degli importi finanziari dichiarati, ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento generale. L’AdA deve completare le attività di controllo sulle operazioni in tempo utile per la preparazione della dichiarazione di chiusura; l’AdC è tenuta a presentare l’ultima domanda di pagamento intermedia entro il 30/06/2016 al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività dell’AdA e l’AdG deve presentare la proposta delle domande di pagamento (intermedio e finale/saldo) con chiusura dei conti in tempo utile per consentire all’AdC di effettuare le verifiche di propria competenza. L’AdG è tenuta ad inviare all’AdC le attestazioni di spesa entro e non oltre il 30 maggio 2016. A tal fine gli Uco trasmettono le Attestazioni di spesa alla AdG entro il 15 maggio 2016. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 20 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE 2.2 Termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura I documenti di chiusura devono essere presentati entro il 31 marzo 2017 come stabilito all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento generale, compresi quelli relativi alle operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi. L’AdG continua a trasmettere regolarmente le richieste di pagamento intermedio anche quando il totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi ha raggiunto il 95% del contributo del FESR al Programma. Al fine di facilitare il lavoro dell'AdA, l’AdG presenta l'ultima proposta di domanda di pagamento intermedio entro il 30/05/20163. Due mesi prima del termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura, la Commissione europea invia una lettera all’AdG, informandola delle conseguenze del ritardo nella presentazione dei documenti di chiusura. Tutti e tre i documenti fanno parte del pacchetto di chiusura. La Commissione europea procede al disimpegno automatico della parte di impegno per la quale non ha ricevuto, entro il 31 marzo 2017, alcuno dei documenti di chiusura di cui al punto 4.1 degli Orientamenti, peraltro richiamati nel paragrafo 2.1. delle presenti Linee di chiusura. In tal caso, la chiusura del Programma viene disposta sulla base delle ultime informazioni disponibili alla Commissione europea (l'ultimo pagamento intermedio e l'ultima dichiarazione di spesa, l'ultimo RAE ammissibile e l'ultima relazione di audit ammissibile). La mancata presentazione del RFE e della dichiarazione di chiusura è considerata una grave carenza del sistema di gestione e di controllo del Programma che mette a rischio il contributo dell'Unione già versato al Programma. Pertanto, in caso di mancata presentazione di tali documenti, la CE può disporre una rettifica finanziaria ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento generale. La presentazione dei documenti deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 3, e dell'articolo 76, paragrafo 4, del Regolamento generale, e dell'articolo 40, paragrafo 1, lettere c) ed e), e dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento di esecuzione. 3 Al fine di assicurare che l'AdA sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 21 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE La Commissione europea considera i documenti come ricevuti in tempo se le informazioni pertinenti sono state presentate, convalidate e inviate in SFC. Quando tutti i documenti sono stati inviati, l’AdG riceve una ricevuta di ritorno SFC che indica la data e l'ora nei quali i documenti sono stati inviati. Nel mese di giugno 2016, l’AdG non è tenuta a presentare il rapporto annuale per l'anno 2015, ad eccezione dei dati sugli strumenti di ingegneria finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento generale. A tal fine le presenti Linee Guida sono corredate dell’Allegato da utilizzare per gli strumenti di ingegneria finanziaria (sub Allegato n. 5). Nel mese di dicembre 2015 l’AdA deve presentare l'ultimo rapporto di controllo annuale. 2.3 Modifiche ai documenti dopo il termine di presentazione L’AdG non può modificare i documenti di chiusura di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento generale, dopo la scadenza del termine di presentazione tranne che per la correzione di errori materiali nei casi indicati di seguito. Per quanto riguarda la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento del saldo finale, l’AdG non può modificare tali documenti per dichiarare nuove spese ma può rivedere i dati al ribasso mediante il ritiro di spesa. La Commissione europea può invitare l’AdG a correggere la domanda di pagamento del saldo finale o la dichiarazione certificata delle spese nella misura in cui tale correzione consiste nell'invio di informazioni aggiuntive o in correzioni tecniche, ove tali informazioni aggiuntive e correzioni si riferiscano a spese trasmesse alla Commissione europea entro il termine di presentazione stabilito. In tal caso, l’AdG dispone di due mesi per effettuare la correzione. Se la correzione non viene disposta entro il termine di due mesi, la Commissione europea procede alla chiusura sulla base delle informazioni disponibili. 2.4 Disponibilità dei documenti In conformità all'articolo 90 del Regolamento generale, l'AdG garantisce che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit del Programma in questione siano tenuti a disposizione della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni dalla data della chiusura del Programma, come comunicato dalla Commissione in conformità all'articolo 89, paragrafo 5, del Regolamento generale. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 22 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE La decorrenza dei tre anni è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. L'AdG mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco di tutte le operazioni funzionanti per i tre anni successivi alla chiusura del Programma. 2.5 Contenuto dei documenti di chiusura 2.5.1 Dichiarazione certificata delle spese e domanda di pagamento finali 2.5.1.1 Principio generale La dichiarazione certificata delle spese finali, comprendente la domanda di pagamento finale, è redatta secondo il modello di cui all'allegato X del Regolamento di esecuzione. Potrebbero esservi discrepanze tra i pagamenti dell'Unione all'asse prioritario e l'effettivo contributo dei Fondi a operazioni cofinanziate a titolo di quella priorità. Si tratta di una conseguenza della flessibilità che le AdG hanno nell'applicare tassi di cofinanziamento diversi per le singole operazioni come stabilito all'articolo 53, paragrafo 4, del Regolamento generale. Tuttavia, secondo il principio della sana gestione finanziaria dei Fondi, l'importo del contributo pubblico (quale dichiarato nella "dichiarazione certificata delle spese finali"), pagato o da pagare ai beneficiari, deve essere almeno pari al contributo versato dalla Commissione europea al Programma e, in conformità all'articolo 80 del Regolamento generale, gli Stati Membri devono garantire che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico quanto prima possibile e nella sua integralità. A norma dell'articolo 77 del Regolamento generale, il contributo dell’Unione mediante il pagamento del saldo finale non deve superare di oltre il 10% l’importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario. In ogni caso, il contributo dell’Unione mediante i pagamenti del saldo finale non deve superare il contributo pubblico dichiarato e l’importo massimo dell’intervento di ciascun fondo per ciascun Programma. A tale riguardo si fa rinvio al paragrafo 2.10 delle presenti Linee guida. Recuperi (anche dopo la presentazione dei documenti di chiusura) e irregolarità Alla chiusura, la dichiarazione annuale, relativa al 2016 deve essere inviata tramite SFC2007 (conformemente all'allegato XI del Regolamento di esecuzione) entro il 31 marzo 2017 ed è trattata come segue: PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 23 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE • Gli importi indicati nell'allegato XI, punto 2, come "recuperi pendenti" devono essere inclusi nella domanda di pagamento finale. Essi non saranno pagati ma costituiranno un impegno pendente per la Commissione. Qualora sia stato avviato un procedimento per il recupero delle spese dichiarate, i relativi importi devono essere dichiarati come recuperi pendenti. Non devono essere dichiarati come operazioni sospese per ragioni giuridiche e amministrative4 poiché questi casi riguardano soltanto gli importi che non si è stati in grado di dichiarare. L’AdG deve informare la Commissione dell'esito dei recuperi pendenti; • Per gli importi dichiarati come "importi non recuperabili" di cui all'allegato XI, punto 3, qualora l’AdG chieda che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione esamina adeguatamente ciascun caso; a tale proposito la Commissione informa l’AdG per iscritto circa la sua intenzione di aprire un'inchiesta relativa a tale importo ovvero chiede all’AdG di portare avanti la procedura di recupero oppure accetta che la quota dell'Unione sia a carico del bilancio generale dell'Unione Europea; • Un impegno resta aperto per gli importi dichiarati di cui all'allegato XI, punto 3, in relazione ai quali la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, ha aperto un'inchiesta o ha chiesto all’AdG di portare avanti la procedura di recupero; • L’AdG deve garantire che gli importi che figurano all'allegato XI, punto 3, per i quali l’AdG non ha richiesto all'Unione di assumere la sua quota delle perdite, siano detratti dalla dichiarazione certificata delle spese finali5. Eventuali importi recuperati dopo la chiusura devono essere restituiti alla Commissione. 2.5.2 Rapporto Finale di Esecuzione (RFE) 2.5.2.1 Principio generale Il rapporto finale di esecuzione (RFE) deve contenere gli elementi descritti dall'articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento generale. Tale rapporto deve avere la stessa struttura 4 Come dispone l'articolo 95 del regolamento generale, l'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che l'autorità di certificazione non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di interventi sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre, come sopra indicato, i recuperi pendenti sono relativi a importi dichiarati alla Commissione. 5 Le procedure relative ai ritiri e ai recuperi sono descritte più dettagliatamente nella "Guidance note to Certifying Authorities on reporting on withdrawn amounts, recovered amounts, amounts to be recovered and amounts considered irrecoverable, applicable to programming period 2007-2013 and the remainder of the 2000-2006 programming period" (COCOF n. 10/0002/00/EN del 27/3/2010). PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 24 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE del rapporto annuale di esecuzione (RAE), poiché entrambi i documenti sono basati sullo stesso modello di cui all'allegato XVIII del Regolamento di esecuzione, e deve presentare dati e informazioni aggregati per l'intero periodo di esecuzione. 2.5.2.2 Ammissibilità, accettazione e scadenze Il Regolamento generale non fornisce alcun termine per la verifica dell'ammissibilità del RFE e non vi sono disposizioni che disciplinano il caso in cui il rapporto non sia ammissibile. Inoltre, il Regolamento generale considera ammissibile un rapporto che contenga tutte le informazioni necessarie di cui all'articolo 67, paragrafo 2. Tenuto conto del fatto che anche l'accettazione del rapporto finale è effettuata in base alle disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 2, l'ammissibilità e l'accettazione possono essere considerate equivalenti nel contesto dell'esercizio di chiusura e i due termini possono essere usati in modo intercambiabile. La Commissione europea dispone di cinque mesi, a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto finale, per accertarne l'ammissibilità o formulare osservazioni all’AdG se non è soddisfatta del contenuto e chiedere che venga rivisto. Il rapporto finale sarà accettato solo se è dato riscontro a tutte le osservazioni della Commissione europea. Il Regolamento generale indica i tempi della Commissione europea per l'invio delle proprie osservazioni all’AdG, ma non prevede un termine per la risposta dell’AdG. È pertanto necessario stabilire un quadro per il dialogo tra la Commissione europea e l’AdG. Una volta che la Commissione europea ha trasmesso le sue osservazioni sul RFE, l’AdG dispone di due mesi per rispondere e fornire le informazioni necessarie. Nel caso in cui l’AdG non sia in grado di rispettare tale termine, ne informa la Commissione europea e il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di due mesi. Nel caso in cui l’AdG non sia in grado di migliorare il RFE, la Commissione europea lo rifiuta ed effettua la chiusura sulla base dei documenti disponibili. Allo stesso tempo, la Commissione europea può applicare rettifiche finanziarie in applicazione dell'articolo 99 del Regolamento generale. L'obiettivo è di disporre del rapporto finale riveduto e approvato dalla Commissione entro un anno dalla data di ricezione dello stesso. 2.5.2.3 Relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria (SIF) L'articolo 67, paragrafo 2, lettera j) del Regolamento generale stabilisce le informazioni PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 25 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE che devono essere contenute nel RFE come parte del pacchetto di chiusura: Una descrizione dello strumento di ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione; L'identificazione delle entità che attuano lo strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle che intervengono tramite fondi di partecipazione; Gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria. Il RFE deve contenere, in forma discorsiva, una breve descrizione degli strumenti di ingegneria finanziaria e delle modalità di attuazione. Ai fini del rapporto finale, la "modalità di attuazione" deve essere interpretata in senso lato, per soddisfare l'obiettivo generale di fornire una visione globale ed equilibrata del rendimento degli strumenti di ingegneria finanziaria durante il periodo 2007-2013. Il RFE deve contenere le seguenti informazioni: 1. Il numero e il tipo dei fondi stabiliti durante il periodo di Programmazione; 2. L'identità dei fornitori del cofinanziamento nazionale e il tipo di cofinanziamento (prestito, contributi in natura); eventuali fondi di co-investimento devono essere chiaramente identificati; 3. La data della firma e la durata degli accordi di finanziamento a sostegno del funzionamento; 4. Le informazioni sulla procedura di selezione del responsabile del fondo di partecipazione, i gestori del fondo e i destinatari finali; 5. I tipi di prodotti offerti e i destinatari finali interessati; 6. Le informazioni sui ritiri delle risorse del Programma da strumenti di ingegneria finanziaria; 7. L'importo degli abbuoni di interesse o degli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati; 8. Gli interessi generati dai pagamenti a titolo del Programma e attribuibili ai fondi strutturali; 9. Una breve valutazione globale della prestazione del fondo in termini di contributo al raggiungimento degli obiettivi del Programma e della priorità interessata; 10. Le informazioni sulle risorse ancora disponibili tra cui: Il valore delle risorse ancora disponibili (fondi residui e valore degli investimenti e delle partecipazioni registrati prima della presentazione dei PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 26 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE documenti di chiusura) imputabili alle risorse del FESR; La data di chiusura (come previsto nella convenzione di finanziamento) e l'attribuzione delle risorse; Le informazioni sul riutilizzo delle risorse ancora disponibili imputabili ai fondi strutturali specificando l'autorità competente che ha il compito di gestire le risorse ancora disponibili, la forma di riutilizzo, lo scopo, la zona geografica interessata e la durata prevista; 11. Nella misura in cui strumenti finanziari hanno incontrato particolari difficoltà e/o non hanno raggiunto gli obiettivi principali contenuti nei rispettivi piani aziendali, il rapporto finale deve contenere una breve sintesi delle ragioni principali di tali difficoltà e la natura, la tempistica e l'efficacia delle eventuali misure correttive intraprese, a seconda dei casi), dall'autorità di gestione, dal responsabile del fondo di partecipazione o dal gestore il fondo. Anche tenuto conto di quanto specificato al n. 11, si evidenzia che non è richiesta la funzionalità delle operazioni finanziate dagli Strumenti di Ingegneria finanziaria e che, qualora essi dovessero risultare non funzionanti, non dovranno essere inserite nella “tabella sintetica dei progetti non funzionanti” di cui all’allegato V degli Orientamenti. Ulteriori informazioni quantitative e qualitative potranno essere richieste al Soggetto gestore del Fondo di rotazione, anche attraverso la compilazione dell’allegato II degli Orientamenti (vedi sub Allegato n. 5 alla presente Linee Guida). 2.5.2.4 Rapporto sui risultati Durante il periodo di attuazione, gli Stati Membri sono stati invitati, nel contesto dei rapporti annuali di esecuzione, a includere, in conformità all'articolo 67, paragrafo 2, del Regolamento generale, informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dell'esecuzione del Programma tra cui le informazioni per asse prioritario rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, usando gli indicatori indicati nel Programma. Inoltre le AdG, nell'ambito della valutazione dei RAE, sono state invitate a spiegare eventuali divergenze o progressi rispetto agli obiettivi concordati e a ridefinire gli obiettivi fissati impropriamente. In ogni caso, è opportuno mantenere gli obiettivi di risultato, per quanto possibile, in modo da evitare un declassamento degli interventi. Nella domanda di modifica, l’AdG deve garantire che gli obiettivi rivisti siano accurati, PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 27 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE in particolare nel caso in cui gli obiettivi non siano stati fissati in modo appropriato dall'inizio. Tuttavia, gli obiettivi non devono essere modificati in funzione del risultato raggiunto, in quanto lo scopo non è quello di modificare l'obiettivo per adeguarlo al risultato realmente raggiunto. Alla chiusura, se gli indicatori riportati nel rapporto finale divergono in modo considerevole (oltre il 25%) dagli obiettivi stabiliti nel Programma, l’AdG deve fornire una spiegazione e una giustificazione dei motivi per i quali l'obiettivo non è stato conseguito e non sono state adottate misure correttive nel corso del periodo di attuazione. Queste informazioni devono essere riferite in forma sintetica, in 3 pagine al massimo. 2.5.2.5 Progetti non funzionanti Per i progetti non funzionanti si fa rinvio a quanto specificato al paragrafo 1.2.1. L’AdG potrebbe presentare con il RFE un elenco di progetti non funzionanti (cfr. punto 3.5 degli Orientamenti relativo ai progetti non funzionanti), utilizzando il modello di cui all'allegato V degli Orientamenti. 2.5.2.6 Uso degli interessi In conformità all'articolo 83 del Regolamento generale, gli eventuali interessi generati dal prefinanziamento a qualunque livello (organismo centrale, organismo intermedio) sono considerati risorsa per lo Stato membro, in quanto contributo pubblico nazionale, e sono utilizzati per operazioni decise dall'AdG all'interno del Programma. Per le sovvenzioni globali di cui all'articolo 43, lettera c), del Regolamento generale, le norme che disciplinano l'utilizzo degli eventuali interessi maturati sono incluse nelle disposizioni dell'accordo concluso tra lo Stato membro o l'AdG e gli OI. 2.5.2.7 Rapporto sul rispetto dei massimali della dotazione finanziaria Nel rapporto finale di esecuzione, l’AdG deve fornire le informazioni finanziarie relative alle spese dichiarate a fronte dei massimali fissati nel regolamento. 2.6 Dichiarazione di chiusura 2.6.1 Principio generale In conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento generale, la PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 28 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE dichiarazione di chiusura è preparata dall'AdA ed è presentata alla Commissione europea entro il 31 marzo 2017. L’AdA valuta: La validità della domanda di pagamento del saldo finale; La legalità e la regolarità delle transazioni coperte dalla dichiarazione finale (supportata da un rapporto di controllo finale). La dichiarazione di chiusura si basa su tutte le attività di audit effettuate dall’AdA secondo la strategia di audit di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione. L’AdA è tenuta a riferire in relazione all’attività di audit svolta fino al 1° luglio 2015 e sull’attività di audit svolta tra il 1° luglio 2015 e il 31 dicembre 2016 [art. 62, lettera d), punto i) del Regolamento generale]. Gli audit delle operazioni effettuati dall’autorità di audit in conformità all’articolo 16 del regolamento di esecuzione riguardano, con riferimento al citato periodo, le spese dichiarate nel 2015 e nel 2016. Affinché l’AdA sia in grado di coprire la spesa dichiarata nel 2016 e tenuto conto del termine del 31 marzo 2017 per la presentazione della dichiarazione di chiusura, è necessario che l’AdC presenti l’ultima domanda di pagamento intermedio al massimo entro il 30 giugno 2016, in modo che dopo tale data non vi siano spese dichiarate alla Commissione prima della presentazione della domanda di pagamento finale. In base all’articolo 18, paragrafo 3 del regolamento di esecuzione, la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale devono essere redatti in conformità al modello di cui all’allegato VIII del citato regolamento. 2.6.2 Ammissibilità, accettazione e scadenze In conformità a quanto stabilito dall’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento generale, la Commissione europea informa lo Stato membro in ordine al contenuto della dichiarazione di chiusura, entro 5 mesi dalla data della sua ricezione. Se la Commissione europea non formula osservazioni entro il periodo dei cinque mesi, la dichiarazione di chiusura si intende accettata. Se la Commissione formula osservazioni, lo Stato membro deve fornire le informazioni necessarie entro due mesi. Se lo Stato membro non è in grado di rispettare tale termine, ne deve informare la Commissione europea, affinché tale termine possa essere prorogato di altri due mesi, ad eccezione del caso in cui allo Stato membro sia richiesta un’ulteriore attività di audit. Se ricorre tale ultima circostanza, il periodo può essere esteso a quello necessario per concludere tale attività. La PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 29 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE dichiarazione di chiusura è accettata soltanto se è fornita risposta a tutte le osservazioni della Commissione europea. Come già anticipato nel paragrafo 2.2 la mancata presentazione della dichiarazione di chiusura costituisce una grave carenza del SIstema di Gestione e di Controllo del programma che mette a rischio il contributo dell’Unione già versato conformemente all’articolo 99 del regolamento generale. Ricorre altresì detta grave carenza anche nel caso in cui sia presentata una dichiarazione di chiusura che non esprima un giudizio appropriato sulla validità e sulla regolarità delle operazioni alle quali si riferisce la dichiarazione finale di spesa. Qualora ricorrano dette fattispecie e quando la dichiarazione di chiusura rileva irregolarità o carenze dei sistemi non corrette prima della chiusura, la Commissione europea può avviare una procedura di rettifica finanziaria, in applicazione degli articoli 99 e 100 del regolamento generale e come specificato nella decisione C (2011) 7321 della Commissione del 19 ottobre 2011. Gli orientamenti, in osservanza dei quali sono state predisposte le presenti linee guida, recano nell’Allegato VI specifiche indicazioni per l’elaborazione della relazione, del rapporto di controllo finale e della dichiarazione di chiusura. 2.7 Disimpegni 2.7.1 Disimpegno automatico Tutti gli importi riguardanti le operazioni non dichiarate alla chiusura saranno oggetto di disimpegno, tranne per gli importi che l'AdC non è stata in grado di dichiarare perché relativi a operazioni sospese a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo (articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento generale) o per motivi di forza maggiore [articolo 96, lettera c), del Regolamento generale]. L’AdG deve indicare nel rapporto finale di esecuzione (RFE) e nella dichiarazione di chiusura l'importo relativo alle citate fattispecie, che non è stato possibile dichiarare al momento della presentazione dei documenti di chiusura. 2.7.2 Ricostituzione degli stanziamenti Conformemente all'articolo 157 del Regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità Europee (oggi Unione Europea), gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola CE. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 30 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE 2.8 Operazioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o amministrativi Per ciascuna operazione oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, l’AdG decide, entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura del Programma, se l'operazione deve essere (in tutto o in parte): Ritirata dal Programma e/o sostituita da un'altra operazione ammissibile entro la scadenza dei termini; Mantenuta nel Programma. L'eccezione al disimpegno automatico si applica agli importi che l'AdC non è stata in grado di dichiarare alla CE a causa di interventi sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo mentre i recuperi pendenti sono relativi a importi dichiarati alla CE. Per le operazioni mantenute (articolo 95 del Regolamento generale), l’AdG deve informare la Commissione europea dell'importo che non può essere dichiarato nella dichiarazione finale di spesa, in modo da mantenere un impegno aperto. Nel chiedere l'applicazione dell'articolo 95 del regolamento generale, l’AdG deve soddisfare le seguenti tre condizioni: a) provare l'esistenza di un procedimento giudiziario/ricorso amministrativo relativo a un'operazione specifica; b) dimostrare che il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo abbia effetto sospensivo; c) giustificare gli importi, in modo da ridurre gli importi potenzialmente interessati mediante disimpegno automatico. Come indicato all'articolo 56, paragrafo 1, del Regolamento generale la sospensione non determina la proroga il termine ultimo di ammissibilità delle spese. Gli importi massimi restanti che la Commissione europea deve pagare all’AdG, in relazione alle operazioni sospese, costituiscono un impegno pendente fino a quando le autorità nazionali/regionali responsabili giungano a una decisione definitiva. L’AdG informa la Commissione europea in ordine all'esito del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo. In relazione all'esito del procedimento giudiziario: PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 31 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE a) potranno essere effettuati ulteriori pagamenti; b) dovranno essere recuperati gli importi già versati o saranno confermati i pagamenti già effettuati. Per gli importi non recuperabili la Commissione europea può disporre con decisione, su richiesta dell’AdG, che la quota delle perdite dell'Unione sia a carico del bilancio dell'Unione Europea e procedere a un ulteriore pagamento. L’elenco dei progetti sospesi, mantenuti nel Programma, deve essere fornito utilizzando il modello di cui all'allegato VII degli Orientamenti. 2.9 Pagamenti sospesi Le cause di qualsiasi sospensione o interruzione dei pagamenti intermedi, in corso al momento della chiusura (articolo 92 del Regolamento generale), sono riesaminate nell'ambito della valutazione della dichiarazione di chiusura. Il pagamento del saldo finale è calcolato dalla Commissione europea tenendo conto, se del caso, delle rettifiche finanziarie imposte agli Stati membri, in conformità agli articoli 99 e 100 del Regolamento generale. 2.10 Calcolo del contributo finale A livello di asse prioritario, il contributo dell’Unione sotto forma di pagamenti, incluso il saldo finale, non deve superare per ogni fondo l’importo che risulta dall’applicazione del tasso di cofinanziamento stabilito nell’ambito dell’ultimo piano di finanziamento in vigore, alla spesa ammissibile dichiarata. Se si è beneficiato di un aumento temporaneo del cofinanziamento dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale (maggiorazione del 10%) conformemente alla deroga di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento generale, come modificato dal regolamento (UE) n. 1297/2013, il contributo dell’Unione è aumentato di un importo corrispondente a 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, ma non superiore al 100% da applicare all’importo delle spese ammissibili dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento generale, come modificato dal reg. (UE) n. 1297/20136 . 6 L’articolo 1 del Reg. (UE) 1297/2013 modifica l’articolo 77, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1083/2006 nel seguente modo: PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 32 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE In ogni caso il contributo dell’Unione non deve superare di oltre il 10% l’importo massimo dell’intervento proveniente dal FESR, come stabilito nella decisione di approvazione del Programma. A livello di programma, il contributo dell’Unione non deve essere superiore al contributo pubblico dichiarato e all’importo massimo dell’intervento per il programma operativo, come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. «2. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell'allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100 %, da applicare all'ammontare delle spese ammissibili da ultimo dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata sino alla fine del periodo di programmazione, quando, dopo,21 dicembre 2013 uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: a) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (*), oppure è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore di tale regolamento; b) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (**); c) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore.” PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 33 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Capitolo 3. Calendario delle scadenze Il calendario che segue riporta le scadenze improrogabili relative alla chiusura previste dagli Orientamenti. La data finale di ammissibilità e il termine per la presentazione dei documenti di chiusura sono stabiliti dal Regolamento di esecuzione e quindi non sono prorogabili. Tabella n. 3 - Scadenze fissate dagli Orientamenti 30 settembre 2015 31 dicembre 2015 • Termine raccomandato per la presentazione alla CE della domanda di modifica di una decisione riguardante un programma, compresa la modifica del piano di finanziamento • Termine per l’adozione da parte della Commissione europea di decisioni di modifica di programmi operativi; • Termine ultimo per l’ammissibilità delle spese 30 giugno 2016 31 dicembre 2016 • Termine raccomandato per la presentazione alla Commissione europea dell’ultima domanda di pagamento intermedio • Termine raccomandato all’Autorità di certificazione per la presentazione all’Autorità di audit della richiesta di pagamento del saldo finale • Dichiarazione finale di spesa • Termine per il versamento del contributo pubblico nel caso di regimi di aiuto 31 marzo 2017 • Data finale per la presentazione di tutti i documenti di chiusura tramite SFC PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 34 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Il seguente calendario riporta le scadenze fissate dall’AdG per i principali adempimenti relativi ad una chiusura corretta e tempestiva. Tali scadenze dovranno essere osservate da tutti i soggetti che partecipano alle operazioni di chiusura (l’AdG, l’AdC, l’AdA, gli OI e i RLA, Fira Spa, Servizio Ragioneria Generale della Regione Abruzzo). Tabella n. 4 - Scadenze fissate dall’AdG Scadenze Attività 30/11/15 • Domanda di revisione del PO da parte dell'AdG alla CE 05/12/15 • Data prevista per l’invio all’AdC dell’Attestazione di spesa dell’AdG 18/12/15 31/12/15 • Termine entro il quale Fira Spa effettua il pre-screening formale dei progetti presentati con individuazione dei potenziali beneficiari. L’elenco dei potenziali beneficiari dovrà essere tempestivamente approvato dal consiglio di Amministrazione in modo da permettere alla competente struttura regionale di prenderne atto entro il 31/12/2015 con determinazione dirigenziale • Termine ultimo di conclusione delle attività progettuali • Termine ultimo per l’ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari • Termine ultimo per i pagamenti relativi ad operazioni in cui l’AdG e gli OI sono beneficiari del contributo FESR (es. Assistenza tecnica) • Termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei beneficiari (aiuti, EELL), ad eccezione dei SIF • Termine ultimo per l'erogazione ai percettori finali dei prestiti coperti da garanzie • Termine ultimo per il versamento al Fondo di rotazione (successive concessione degli Aiuti di Stato sotto forma di capitale di rischio) • Termine entro il quale il Dipartimento competente, con determinazione dirigenziale, effettua la presa d’atto dell’elenco dei potenziali beneficiari per la successiva concessione di Aiuti sotto forma di capitale di rischio • Termine ultimo per l’ammissibilità dei costi e delle spese di gestione per i SIF Benef. UCO x Controllori AdG AdC AdA I livello x x x x x x x x x x x • Termine ultimo per la presentazione alla CE della domanda di pagamento intermedia 15/05/16 • Termine ultimo per la presentazione all’AdG delle attestazioni di spesa inviate dall'UCO x x • Termine ultimo per la presentazione all’AdC dell’ultima proposta di domanda di pagamento intermedio 30/05/16 • Presentazione da parte del Soggetto Gestore dell'informativa sui SIF all'UCO (che successivamente girerà all'AdG) PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Soggetto Ragioneria Gestore Regione SIF Abruzzo x x x Pag. 35 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Scadenze Attività Benef. UCO Controllori AdG AdC AdA I livello • Informativa alla CE sui progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione dei SIF 30/06/16 30/08/16 05/09/16 15/09/16 • Termine ultimo per l'adozione delle determinazioni di pagamento per il trasferimento delle risorse agli Enti locali/OI • Termine ultimo per il pagamento dei mandati da parte della Ragioneria 15/10/16 • Termine ultimo per la presentazione delle attestazioni di spesa all’AdG 10/11/16 • Termine ultimo per la presentazione all'AdC della proposta di domanda di pagamento dell'AdG 30/11/16 • 30/12/16 20/03/17 31/03/17 x • Termine entro il quale il Soggetto Gestore, in seguito alle valutazioni di merito, formalizza le partecipazioni ed eroga gli Aiuti sotto forma di capitale di rischio 05/10/16 15/12/16 x • Termine ultimo per la presentazione alla CE dell’ultima domanda di pagamento intermedia • Termine ultimo di conclusione dei controlli di I livello documentali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006 (salvo eccezioni motivate) • Termine ultimo per l'adozione delle determinazioni di pagamento a saldo degli aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis x x x x x x x x Chiusura dei controlli di I livello in loco • Termine ultimo per il trasferimento all'Uco delle informazioni relative agli Aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio • Termine ultimo per il trasferimento all'AdG delle informazioni relative ai SIF • Predisposizione del Rapporto Finale di Esecuzione • Data finale per la presentazione di tutti i documenti di chiusura tramite SFC PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Soggetto Ragioneria Gestore Regione SIF Abruzzo x x x x Pag. 36 Capitolo 4. FAQ Di seguito si riportano, relativamente alle operazioni di chiusura dei programmi 2007-2013, le principali “domande e risposte” predisposte dal MEF e riportate nel documento “Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013 – Preparazione e attuazione” (schede operative n.1, 3, 4, 5) e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale (scheda operativa n. 2). Scheda operativa n.1 Spese di personale: data ultima di ammissibilità delle spese Esempio: La spesa per stipendi e salari del mese di dicembre 2015, in virtù della normativa nazionale applicabile, sarà pagata nel successivo mese di gennaio 2016. Domanda: Tali spese sono ammissibili? Il termine ultimo per l’ammissibilità della spesa è fissato al 31 dicembre 2015, pertanto le Amministrazioni 7 dovrebbero valutare con anticipo tali situazioni e al riguardo “prevedere azioni mitigatrici” . Tuttavia, nel caso specifico “di spese di personale (salari e contributi sociali), la spesa può essere considerata come pagata prima del 31 dicembre 2015, anche se il trasferimento di denaro ai destinatari finali seguirà nel 2016, se questo è richiesto da norme nazionali obbligatorie che vincolano i datori di lavoro a pagare gli stipendi e i contributi sociali nel mese successivo al 8 mese in cui è incorso l'onere” . Scheda operativa n.2 Spese relative agli espropri Esempio: Il deposito delle indennità di esproprio alla Cassa DD.PP rappresenta spesa ammissibile e quindi certificabile? Domanda: Tali spese sono ammissibili? In riferimento alle spese relative all’indennizzo espropriativo e di acquisizione, il deposito presso la Cassa DD.PP costituisce estinzione (parziale o totale, a seconda delle somme effettivamente spettanti all’espropriato, a seguito di eventuale accertamento giudiziale) dell’obbligazione per l’espropriante; tale procedura ex lege può essere assimilata ad un’offerta reale che costituisce pagamento. 7 Cfr. FAQ CE “Replies to the Greek, Italian, Portuguese, Polish and Benelux questions on the 2007- 2013 closure” n. 9 Cfr. “Chiusura 2007-2013 Domande e risposte” - Incontro annuale AdA/IGRUE/Commissione, Cagliari 8-9 ottobre 2014, p. 13. 8 PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 37 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Scheda operativa n.3 Eleggibilità delle spese al contributo del Programma in caso di garanzie Esempio: Il contributo di un Programma Operativo al Fondo di garanzia è pari a 20 Meuro, si basa su una valutazione ex-ante prudente e che prevede un moltiplicatore di 5 da raggiungere. Un nuovo portafoglio di prestiti di 100 Meuro viene emesso ma alla fine solo il 50% dei prestiti viene effettivamente erogato (ovvero 50 Meuro)9. Domanda: A quanto ammontano le spese ammissibili per le garanzie? Nel caso in cui non sia stato erogato ed emesso l’importo concordato dei nuovi prestiti ai percettori finali che giustificano il pieno utilizzo delle garanzie, la spesa ammissibile dovrà essere calcolata prendendo in considerazione l’appropriato rapporto tra i prestiti pianificati (o concordati) e quelli effettivamente erogati. La spesa ammissibile, quindi, resta collegata alle garanzie fornite o impegnate, ovvero dedicate a prestiti effettivamente erogati. Nel caso citato la spesa ammissibile per le garanzie è pari al 50% di 20 Meuro, vale a dire 10 Meuro. Pertanto, il contributo del Programma sarà uguale al totale dei prestiti erogati diviso il moltiplicatore: 50/5 = 10 Meuro Scheda operativa n.4 Calcolo costi di gestione e remunerazione del Gestore del Fondo Esempio: Il contributo del PO al Fondo per mutui ammonta a 10 milioni di euro ed è stato effettuato alla data del 01/01/2010, il Fondo è operativo fino al 31 dicembre 2015. Domanda: Il tetto massimo definito dall’art. 43 (4) del Reg. (CE) n. 1828/2006 deve essere considerato un’imputazione per tutti gli anni del periodo di programmazione oppure deve riferirsi ad ogni singolo anno? Cosa si intende per “media annua”10? L’art. 43 (4) del Reg. (CE) n. 1828/2006 stabilisce i valori che i costi di gestione non possono superare per la durata dell’intervento su una media annua. Per “media annua” è da intendersi che per i singoli anni, le soglie possono salire o scendere a condizione che per tutto il periodo la somma delle soglie annuali non venga superata. Il calcolo della soglia annuale è fatto “pro rata temporis” tenendo conto del contributo del PO nel momento in cui viene versato al Fondo. Pertanto, nell’esempio citato i costi di gestione ammissibili non possono superare per l'intero periodo 1,8 Meuro (il 3% di 10 milioni moltiplicato per 6 anni). Nel caso in cui l'importo del contributo del PO subisca un cambiamento nel corso del periodo di riferimento (ad esempio il PO riceve contributi supplementari oppure ci sono dei ritiri), allora, il calcolo annuale della soglia deve tenerne conto in conformità con il principio “pro rata temporis”. Al riguardo, la nota COCOF 10-0014-05-EN - 08/02/2012, precisa che i tassi riportati all’art. 43 (4) del Reg. (CE) n. 1828/2006, per calcolare i massimali dei costi di gestione e commissioni, sono applicabili ai contributi dai Programmi Operativi ai Fondi di partecipazione, o dal Programma Operativo o dal Fondo di partecipazione a uno dei Fondi o degli Strumenti di cui ai punti (a), (b) e (c) del citato articolo. Questi tassi sono tassi massimi che non devono essere superati per ogni categoria di Fondi o Strumenti, a meno che una procedura di gara competitiva riveli che siano necessari tassi più elevati. 9 Cfr. FAQ CE “Replies the "Baltic" Member States questions on the 2007-2013 programmes closure” n. 11. Cfr. FAQ CE “Replies to the Greek, Italian, Portuguese, Polish and Benelux questions on the 2007- 2013 closure” n. 31. 10 PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 38 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Scheda operativa n.4 Esempio: L’Amministrazione titolare di PO vorrebbe ridurre i costi di gestione e le commissioni, necessita pertanto di avere garanzie in merito alla remunerazione dei Gestori dei Fondi. Domanda: Su quali basi è possibile valutare le prestazioni che devono essere legate alla remunerazione dei Gestori dei Fondi11? A titolo esemplificativo, come indici di riferimento delle prestazioni possono essere considerati l'assorbimento finanziario (ad esempio la quantità di prestiti erogati ai percettori finali), le risorse rimborsate (cioè la quantità di capitale e di rendimenti rimborsati effettivamente versati ai percettori finali) e la qualità degli investimenti effettivamente realizzati (misurata attraverso il contributo degli investimenti al raggiungimento degli obiettivi strategici del Programma Operativo). I criteri basati sulla performance possono essere applicati nel calcolo dei costi di gestione e delle commissioni da pagare da parte dell’AdG al Gestore del Fondo solo se questo è previsto nell’Accordo di finanziamento. Se questi indici di performance non sono presenti nell’Accordo di finanziamento, l’AdG non potrà ridurre i costi di gestione e le commissioni. Infatti, gli Accordi di finanziamento dovrebbero prevedere una struttura per la remunerazione dei Gestori dei Fondi legata alla prestazione e l’AdG dovrebbe quindi aver stabilito la tipologia e il livello dei costi di gestione e commissioni (generale e per prodotto) al fine di garantire una sana gestione finanziaria12. L’analisi di fattibilità, svolta nella fase di individuazione del SIF, potrebbe aver fornito anche indicazioni per determinare l’ammontare possibile del compenso per il Soggetto Gestore del SIF stesso, in coerenza con i volumi di attività previsti per il SIF. Scheda operativa n.5 Spese ammissibili ed eventuali riduzioni in chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013 Esempio: In chiusura si rileva che, gli interessi generati dai pagamenti dai Programmi Operativi agli Strumenti di Ingegneria finanziaria, compresi i Fondi di partecipazione, non sono stati utilizzati, in conformità con le disposizioni dell’articolo 78 (6) e del primo sottoparagrafo dell’articolo 78 (7) del Regolamento Generale. Domanda: Qual’è la spesa ammissibile? Dovrebbero essere dichiarati soltanto gli importi da restituire derivanti dalla differenza tra gli importi di cui all'art. 78 (6) (a), (b), (c), (d), (e) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e le spese totali sostenute per istituire o contribuire a specifici Fondi? Per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, l'art. 78 (6) del Regolamento generale fornisce una chiara distinzione tra le spese che possono essere incluse nelle dichiarazioni intermedie di spesa e le spese ammissibili alla chiusura finale dei Programmi Operativi: - le dichiarazioni di spesa intermedie includono, come spesa ammissibile, le spese totali sostenute dall’AdG per costituire i Fondi o contribuire ad essi; la spesa ammissibile che è possibile dichiarare in chiusura è rappresentata degli investimenti realizzati dal SIF nei percettori finali, cui si sommano i costi ammissibili di gestione e le commissioni meno le spese non ammissibili (quali ad esempio gli interessi generati dai pagamenti del Programma, ecc.). 11 Cfr. FAQ CE “Replies to the Greek, Italian, Portuguese, Polish and Benelux questions on the 2007- 2013 closure” n. 31. 12 Cfr. “Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006” nota COCOF 10-0014-05-EN – Revised version 08/02/2012, paragrafi 2.6.11, 2.6.12 e 2.6.13. PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 39 Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Scheda operativa n.5 Nello specifico, la spesa ammissibile in chiusura dei Programmi Operativi, equivale nel caso di13: a) Fondo di Partecipazione o Strumento di Ingegneria Finanziaria per gli investimenti reali a vantaggio dei percettori finali (per esempio, le PMI, i progetti di sviluppo urbano, l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabile negli edifici) a: Spesa ammissibile in chiusura PO Riduzioni della spesa ammissibile in chiusura di PO Investimenti realizzati dal SIF a vantaggio dei percettori finali (importo versato ai percettori finali entro il 31/03/2017) Costi o spese di gestione ammissibili (sostenuti e pagati entro il 31 marzo 2017). Alle spese ammissibili di cui ai punti precedenti, devono essere detratte le eventuali commissioni addebitate ai percettori finali e gli interessi e altri rendimenti non utilizzati. b) Garanzie: Spesa ammissibile in chiusura PO Riduzioni della spesa ammissibile in chiusura di PO Importo delle garanzie fornite compresi gli importi impegnati come garanzie da Fondi di garanzie (corrispondenti al prestito sottostante emesso e versato) entro il 31/03/2017 Costi e spese di gestione ammissibili (sostenuti e pagati entro il 31 marzo 2017). Alle spese ammissibili di cui ai punti precedenti, devono essere detratte le eventuali commissioni addebitate ai percettori finali, gli interessi e altri rendimenti non utilizzati. Le spese che in chiusura dei PO devono essere detratte dalla spesa ammissibile, determinandone una riduzione riguardano: • le spese di istruttoria sostenute dal percettore finale chi si sovrappongono con i costi o le spese di gestione ammissibili (in tal caso lo stesso ammontare delle commissioni addebitate ai percettori finali va detratto dalla spesa ammissibile richiesta ai Fondi Strutturali); • gli interessi generati dai pagamenti derivanti dal PO agli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, compresi i Fondi di partecipazione, che in chiusura dei PO non sono stati utilizzati secondo le condizioni stabilite dagli artt. 78 (6) e 78 (7, primo comma) del Reg. (CE) n. 1083/2006. 13 Cfr. “Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006” nota COCOF 10-0014-05-EN – Revised version 08/02/2012, paragrafo 9.1.3 PO FESR Abruzzo 2007/2013 – Linee guida per la chiusura Pag. 40