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Domanda Fida Pascolo - Università Agraria di Capena

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Domanda Fida Pascolo - Università Agraria di Capena
All’ Università Agraria di Capena
Via S.Luca 23
00060 Capena
Oggetto: Domanda fida pascolo anno 20..
Il sottoscritto______________________________ nato a ____________________________ (___)
Il ________________________ residente a ________________________________________(___)
via/P.zza______________________________ n.°____ C.F.________________________________
di professione ______________________________ ,Visto il bando n° 1/2011 a firma del
Presidente di codesto Ente, rivolge la presente domanda per essere autorizzato a condurre al
pascolo i propri seguenti capi di bestiame alle tariffe seguenti dal 25 aprile al 29 settembre 2011:
678910-
BOVINI ADULTI (MANZE e VACCHE) ;
VITELLE DA 6 MESI DI ETA’ FINO A 1 ANNO;
EQUINI (SOLO FEMMINE );
PULEDRE (DA 6 MESI FINO A 1 ANNO DI ETA’);
PONI (SOLO FEMMINE oltre a 6 mesi di età);
€ 45,00;
€ 22,00;
€ 60,00;
€ 32,00;
€ 32,00;
A tal proposito dichiara di condurre al pascolo i seguenti capi di proprietà:.
- BOVINI ADULTI ( MANZE E BUOI ) N.______
- VITELLE E/O PULEDRE N. _______;
- CAVALLE N.________;
- PONI N._______,
Al riguardo, consapevole delle responsabilità cui si incorre per dichiarazioni false e/o mendaci,
previsto dal C.P.
DICHIARA
Di conoscere le prescrizioni di cui agli artt. 46 punto 2 del Regolamento di Fida Pascolo e gli
artt.663-637 e 672 del C.P. qui di seguito riportati, nonché quella fissate dalla ASL RM/F meglio
risultanti dalla certificazione di allevamento indenne, allegata.
REGOLAMENTO FIDA PASCOLO:
Art. 46.2
Uso Pascolo
Il Presidente, secondo la disponibilità dei terreni dell’Ente e della denuncia del bestiame, determinerà ogni anno quale
debba essere la quantità del pascolo occorrente per alimentare il bestiame degli Utenti. Il pascolo esuberante sarà
venduto in conformità delle disposizioni di Legge.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, I singoli proprietari dovranno fare denuncia di fida all’Ufficio dell’Università
Agraria e ritirarne analoga attestazione.
Ciascun denunciante dovrà indicare all’Ufficio il numero di bestie denunciate. Al momento dell’entrata del bestiame al
pascolo, ciascun proprietario dovrà esibire i relativi certificati sanitari e marca auricolare.
Sarà soggetto all’intero pagamento della fida qualunque capo di bestiame che per un solo giorno, si trovasse nei pascoli
all’Università.
Chiunque, si facesse lecito di prestare il suo nome o permettere l’introduzione e permanenza nei pascoli universitari del
bestiame non appartenente effettivamente ad Utenti, anche se per detto bestiame avesse pagato la relativa fida, sarà
responsabile verso l’Università dei possibili danni causati, e se sarà il caso potrà avere la sospensione dei diritti di
utenza. Lo stesso provvedimento sarà adottato a carico di coloro che con vendite facessero figurare al proprio, ed
all’altrui nome del bestiame, all’effetto di conseguire il diritto di Utente o di sfuggire al pagamento della fida.
Ogni anno il presidente sentito il Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza dello stesso stabilirà due tariffe di
fida che saranno pagate attraverso conto corrente bancario o postale, per vacche, cavalle, capre (ove esista terreno
assegnato al pascolo caprino).
Il Consiglio stabilirà con apposita deliberazione le tariffe e i tempi in cui devono essere effettuati i pagamenti.
Il numero del bestiame di ciascun proprietario, per l’uso del pascolo, si intenderà determinato per individuo munito di
registro di stalla ad esclusione dei cavalli.
Ogni Utente non potrà fidare più di 10 (dieci) capi di bestiame grosso bovino, oppure, non più di 5 (cinque) capi di
bestiame grosso equino. Nel caso di fida con bestiame misto un capo equino è equiparato a due capi bovini.
I capi equini dovranno essere privi dei ferri sulle quattro zampe.
Nella fida è vietato introdurre vitelli maschi e puledri maschi di età superiore a sei mesi .
Qualora il bestiame degli Utenti e dell’Università Agraria non coprisse il pascolo disponibile, l’Amministrazione potrà
gestire direttamente l’ulteriore pascolo accettando l’aumento del numero dei capi per Utente fino al massimo del
doppio.
Il bestiame forestiero preso in società dagli Utenti è escluso dal pascolo sociale a meno che questo non sia stato
sufficientemente coperto dal bestiame degli Utenti. In tal caso va fatta richiesta scritta all’Università la quale
accordandolo stabilirà al doppio il prezzo della fida.
Sono esclusi dai pascoli comuni gli animali bufalini, ovini e suini.
L’Amministrazione dovrà provvedere che ogni anno sia fatta una scrupolosa conta del bestiame ad epoca non stabilita,
ed occorrendo una seguente verifica potrà essere fatta eseguire da quattro Utenti di fiducia .
L’Amministrazione avrà cura di riguardare le erbe che potrebbero essere superflue al bestiame degli Utenti per essere
vendute all’asta pubblica. I ruoli per la fida cittadina del bestiame a tariffa non Utenti per vacche, cavalle, capre, nonché
quello per l’erba falce, debbono essere regolarmente pubblicati per quindici giorni all’Albo dell’Università. approvati
dall’Autorità superiore. La riscossione dovrà avvenire entro l’inizio della fida del bestiame.
Il periodo di fida pascolo all’interno della Tenuta Fioretta, ha inizio generalmente il 25 aprile e termina il 29 settembre
di ogni anno, previa delibera della Deputazione agraria. Entro la data del termine di fida pascolo, gli allevatori
dovranno rimuovere i propri animali per permettere all’ente l’affitto del pascolo invernale.
Gli inadempienti saranno assoggettati al pagamento di una penale di € 10,00 (dieci) al giorno a capo di bestiame per
la prima settimana, dalla seconda settimana in poi, la penale viene elevata ad € 20,00 (venti) al giorno per ogni capo di
bestiame che dovesse rimanere al pascolo all’interno della tenuta Fioretta oltre la data di scadenza.
CODICE PENALE:
(art.636) Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire
ventimila a duecentomila.
Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel
fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.
Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il
colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
(art. 637) (Ingresso abusivo nel fondo altrui). - Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da
siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila".
(art. 672 )
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne
affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
da lire 50.000 a lire 500.000 .
Alla stessa sanzione soggiace:
1) chi, nei luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia,
anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l` incolumità pubblica, ovvero li affida
a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l` incolumità delle persone.
Per quanto sopra il sottoscritto concede a codesto ente la più ampia liberatoria di agire secondo le prerogative e diritti
stabiliti dalle leggi in materia e dai propri regolamenti e statuto, ed accetta l’eventuale applicazione di tutte le
sanzioni e penali previste dai regolamenti dell’ente stesso, in caso di violazione della normativa predetta.
In fede
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